COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.9.2022
COM(2022) 479 final/2
2022/0294(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno nel quadro dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito nonché, in via accessoria, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.
Il 7 agosto 2020 la Lituania ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione e il 25 settembre 2020, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, il Consiglio ha concesso tale assistenza al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
L'11 marzo 2021 la Lituania ha chiesto nuovamente l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE. A seguito di tale richiesta, la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio è stata modificata con decisione di esecuzione (UE) 2021/678 del Consiglio del 23 aprile 2021.
L'8 agosto 2022 la Lituania ha chiesto per la terza volta l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità lituane per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa alle misure per il mercato del lavoro adottate dalla Lituania a causa della pandemia di COVID-19. La verifica ha riguardato in particolare le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio:
a)un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro, come sostegno durante la quarantena e lo stato di emergenza. Prima del 1o gennaio 2021 il datore di lavoro poteva scegliere tra sovvenzioni per coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, oppure il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il datore di lavoro può ricevere sovvenzioni per coprire il 100 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione;
b)un regime per erogare sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo senza lavoro, per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Prima del 1o luglio 2021, fatto salvo il tetto pari al salario minimo o al doppio del salario minimo a seconda dell'attività economica svolta dal datore di lavoro, l'importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro poteva raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. A decorrere dal 1o luglio 2021 sono state erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo senza lavoro, per un periodo massimo di due mesi dopo il rientro. Nel primo mese la sovvenzione è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,9 volte il salario minimo, nel secondo mese è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,6 volte il salario minimo. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto miravano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a contribuire al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere.
La Lituania ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.
Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Lituania assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.
La presente proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, vale a dire il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo 2020 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta fa parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica del presente atto è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica per regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.
Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi COVID-19.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione dovrebbe essere in grado di assumere prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.
Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:
·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva verso singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; nonché
·la possibilità di rinnovare il debito.
2022/0294 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lituania il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 602 310 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
(2)Il prestito doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio.
(3)Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Lituania l'11 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/678 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria supplementare del valore di 354 950 000 EUR innalzando a 957 260 000 EUR l'importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
(4)Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2021/678 del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350.
(5)L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lituania. Ciò ha continuato a determinare un aumento repentino e severo della spesa pubblica lituana connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350.
(6)L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lituania nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e hanno tuttora un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Lituania registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e al 46,6 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente all'1,0 % e al 44,3 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Lituania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,6 % e al 42,7 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Lituania aumenterà dell'1,9 % nel 2022.
(7)L'8 agosto 2022 la Lituania ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 141 800 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Lituania ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando (8) e (9).
(8)Nella "legge sull'occupazione n. XII-2470" del 21 giugno 2016, modificata dalla "legge n. XIII-2822" del 17 marzo 2020, dalla "legge n. XIII-2846" del 7 aprile 2020, dalla "legge n. XIII-3005" del 4 giugno 2020, dalla "legge n. XIV-131" del 23 dicembre 2020, dalla "legge n. XIV-351" del 27 maggio 2021 e dalla "legge n. XIV-911" del 20 gennaio 2022(), di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, la Lituania ha introdotto un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro, come forma di sostegno durante la quarantena e lo stato di emergenza. Prima del 1o gennaio 2021 il datore di lavoro poteva scegliere tra sovvenzioni per coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, oppure il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il datore di lavoro può ricevere sovvenzioni per coprire il 100 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione.
(9)A norma della "legge sull'occupazione n. XII-2470" del 21 giugno 2016, modificata dalla "legge n. XIII-3005" del 4 giugno 2020 e dalla "legge n. XIV-351" del 27 maggio 2021(), di cui all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, prima del 1o luglio 2021 erano inoltre erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornavano al lavoro dopo un periodo di inattività, per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Fatto salvo il tetto pari al salario minimo o al doppio del salario minimo a seconda dell'attività economica svolta dal datore di lavoro, l'importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro poteva raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. A decorrere dal 1o luglio 2021 sono state erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo senza lavoro, per un periodo massimo di due mesi dopo il rientro. Nel primo mese la sovvenzione è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,9 volte il salario minimo, nel secondo mese è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,6 volte il salario minimo. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto miravano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a contribuire al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere.
(10)La Lituania soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lituania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 264 915 309 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lituania. La Lituania intende finanziare 144 350 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione provenienti dal bilancio dell'UE e 21 505 309 EUR mediante finanziamenti propri.
(11)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lituania e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta dell'8 agosto 2022.
(12)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lituania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
(13)Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 ha preso effetto.
(14)La Lituania e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
(15)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
(16)È opportuno che la Lituania informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
(17)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lituania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è così modificata:
1)
l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell'importo massimo di 1 099 060 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.";
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Lituania e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.";
2)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
La Lituania può finanziare le misure seguenti:
a) sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell'articolo 41 della "legge sull'occupazione n. XII-2470" del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla "legge n. XIV-911" del 20 gennaio 2022;
b)sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell'articolo 41 della "legge sull'occupazione n. XII-2470" del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla "legge n. XIV-351" del 27 maggio 2021;
c)prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell'articolo 5-1 della "legge sull'occupazione n. XII-2470" del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;
d)prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un'attività agricola, secondo quanto previsto nell'articolo 5-2 della "legge sull'occupazione n. XII-2470" del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.".
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente