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Document 52022PC0402

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese

COM/2022/402 final

Bruxelles, 18.8.2022

COM(2022) 402 final

2022/0243(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche, istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto per le indicazioni geografiche.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione

Obiettivo dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo") è ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo e fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche. L'accordo è entrato in vigore il 1o marzo 2021.

2.2.Il comitato misto per le indicazioni geografiche

Il comitato misto per le indicazioni geografiche è istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo. È previsto che tale comitato monitori l'attuazione della protezione delle indicazioni geografiche originarie dell'UE e della Repubblica popolare cinese e potenzi la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

Il comitato misto per le indicazioni geografiche è composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica popolare cinese. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta convenuto dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta, a turno nell'Unione europea e nella Repubblica popolare cinese, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle parti. Il comitato misto per le indicazioni geografiche adotta le proprie decisioni per consenso e decide il proprio regolamento interno.

Il comitato misto per le indicazioni geografiche è responsabile di modificare l'allegato I per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, nonché gli altri allegati dell'accordo, scambiare informazioni sugli sviluppi della legislazione e delle politiche in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse su tale materia e scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità all'accordo.

2.3.L'atto previsto del comitato misto per le indicazioni geografiche

Il comitato misto per le indicazioni geografiche è chiamato ad adottare una decisione riguardo al proprio regolamento interno.

La finalità dell'atto previsto è adottare, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il regolamento interno che disciplina il funzionamento del comitato misto per le indicazioni geografiche.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del comitato misto per le indicazioni geografiche.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto per le indicazioni geografiche è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

L'atto di cui all'allegato della presente decisione costituisce un atto avente effetti giuridici in quanto l'articolo 10 dell'accordo conferisce al comitato misto per le indicazioni geografiche il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.



2022/0243 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio 2 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2021.

(2)L'articolo 10 dell'accordo prevede che il comitato misto per le indicazioni geografiche decida il proprio regolamento interno.

(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione.

(4)Per garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto per le indicazioni geografiche.

(5)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche dovrebbe basarsi sul progetto di regolamento interno allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di atto del comitato misto per le indicazioni geografiche allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(2)    GU L 408I del 4.12.2020, pag. 1.
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Bruxelles, 18.8.2022

COM(2022) 402 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese


ALLEGATO

Progetto di proposta di regolamento interno del comitato misto UE-Cina per le indicazioni geografiche

Articolo 1

Ambito di applicazione e responsabilità

1.Il comitato misto per le indicazioni geografiche ("il comitato misto"), istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo"), esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto all'articolo 10 dell'accordo. In particolare è responsabile di:

(a)modificare l'allegato I per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, nonché gli altri allegati del presente accordo;

(b)scambiare informazioni sugli sviluppi della legislazione e delle politiche in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse su tale materia;

(c)scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo.

Articolo 2

Composizione e presidenza

1.Il comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Repubblica popolare cinese ("Cina") e, dall'altro, da rappresentanti dell'Unione europea.

2.Il comitato misto è copresieduto da rappresentanti della Cina e dell'Unione europea.

3.Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.

4.Ciascun copresidente designa una persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il comitato misto. Tali persone di contatto sono congiuntamente responsabili delle mansioni di segreteria del comitato misto.

Articolo 3

Riunioni

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, le riunioni si svolgono a turno in ciascuna delle parti. Il comitato misto si riunisce alla data, nel luogo e secondo le modalità, compresa eventualmente la videoconferenza, stabilite di comune accordo dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta dell'una o dell'altra parte.

Articolo 4

Corrispondenza

1.La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto è inoltrata ai punti di contatto, che la trasmettono per conoscenza ai membri del comitato misto.

2.La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1.Prima di ciascuna riunione le persone di contatto redigono l'ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del comitato misto, compresi i copresidenti di detto comitato, al più tardi 15 giorni prima della riunione. L'ordine del giorno provvisorio può includere qualsiasi punto contemplato agli articoli 10 e 11 dell'accordo.

2.Ciascuna delle parti può chiedere che siano iscritti all'ordine del giorno provvisorio punti contemplati agli articoli 10 e 11 dell'accordo almeno 21 giorni prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio.

3.La versione definitiva dell'ordine del giorno provvisorio è trasmessa ai copresidenti almeno cinque giorni prima della riunione.

4.I copresidenti adottano l'ordine del giorno all'unanimità all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambi i copresidenti.

Articolo 6

Decisioni

1.Il comitato misto adotta le decisioni per consenso, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.

2.Le decisioni del comitato misto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo recano le firme dei copresidenti. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

3.Le decisioni adottate dal comitato misto recano la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.

Articolo 7

Procedura scritta

1.Una decisione del comitato misto può essere adottata mediante procedura scritta con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti del comitato misto.

2.Il copresidente della parte che propone il ricorso alla procedura scritta trasmette il progetto di decisione al copresidente dell'altra parte, che risponde indicando se accetta o no il progetto di decisione. Il copresidente dell'altra parte può inoltre proporre modifiche o chiedere un tempo di riflessione supplementare. Se è approvato, il progetto è adottato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento interno.

Articolo 8

Verbale

1.Il punto di contatto della parte che organizza la riunione redige il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni dalla riunione stessa. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni e le decisioni adottate e prende atto di tutte le altre conclusioni raggiunte.

2.Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro 28 giorni dalla riunione o entro qualsivoglia altra data concordata dalle parti. Approvato il verbale, i copresidenti ne firmano due esemplari originali. Ciascun copresidente conserva uno degli esemplari originali.

Articolo 9

Spese

1.Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto.

2.Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

Articolo 10

Pubblicità e riservatezza

1.Salvo diversa decisione dei copresidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

2.Se una parte comunica al comitato misto informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.

3.Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

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