COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.8.2022
COM(2022) 402 final
2022/0243(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche, istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto per le indicazioni geografiche.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione
Obiettivo dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo") è ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo e fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche. L'accordo è entrato in vigore il 1o marzo 2021.
2.2.Il comitato misto per le indicazioni geografiche
Il comitato misto per le indicazioni geografiche è istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo. È previsto che tale comitato monitori l'attuazione della protezione delle indicazioni geografiche originarie dell'UE e della Repubblica popolare cinese e potenzi la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.
Il comitato misto per le indicazioni geografiche è composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica popolare cinese. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta convenuto dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta, a turno nell'Unione europea e nella Repubblica popolare cinese, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle parti. Il comitato misto per le indicazioni geografiche adotta le proprie decisioni per consenso e decide il proprio regolamento interno.
Il comitato misto per le indicazioni geografiche è responsabile di modificare l'allegato I per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, nonché gli altri allegati dell'accordo, scambiare informazioni sugli sviluppi della legislazione e delle politiche in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse su tale materia e scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità all'accordo.
2.3.L'atto previsto del comitato misto per le indicazioni geografiche
Il comitato misto per le indicazioni geografiche è chiamato ad adottare una decisione riguardo al proprio regolamento interno.
La finalità dell'atto previsto è adottare, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il regolamento interno che disciplina il funzionamento del comitato misto per le indicazioni geografiche.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del comitato misto per le indicazioni geografiche.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto per le indicazioni geografiche è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.
L'atto di cui all'allegato della presente decisione costituisce un atto avente effetti giuridici in quanto l'articolo 10 dell'accordo conferisce al comitato misto per le indicazioni geografiche il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2022/0243 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o marzo 2021.
(2)L'articolo 10 dell'accordo prevede che il comitato misto per le indicazioni geografiche decida il proprio regolamento interno.
(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione.
(4)Per garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto per le indicazioni geografiche.
(5)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche dovrebbe basarsi sul progetto di regolamento interno allegato alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di atto del comitato misto per le indicazioni geografiche allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente