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Document 52022PC0134

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

COM/2022/134 final

Bruxelles, 31.3.2022

COM(2022) 134 final

2022/0089(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le indicazioni geografiche (IG) identificano i prodotti con qualità, caratteristiche o notorietà derivanti da fattori naturali e umani legati al luogo di cui sono originari. Costituiscono un diritto di proprietà intellettuale (DPI) inteso a promuovere la concorrenza leale tra i produttori, prevenendo gli usi in malafede di un nome e le pratiche fraudolente e ingannevoli. Le IG garantiscono l'autenticità ai consumatori e distinguono un prodotto sul mercato assicurando vendite ed esportazioni di maggior valore. Le IG sono riconosciute a livello internazionale dal 1883 1 e protette gradualmente dall'Unione a partire dagli anni '70 (vini) e fino al 1992 (prodotti agricoli e alimentari), compresa la compilazione dei registri 2 nel 2020. Oggi il registro delle indicazioni geografiche dell'UE contiene quasi 3 500 nomi di vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari.

Il sistema delle IG dell'Unione è valido, anche se la valutazione della politica e il processo di valutazione d'impatto hanno mostrato margini di miglioramento, specialmente allo scopo di rafforzare il sistema delle IG in quanto fondamentale per fornire alimenti di qualità elevata e proteggere il patrimonio culturale, gastronomico e locale in tutta l'Unione. Ciò riguarda principalmente:

il modo migliore per dare effetto al diritto fondamentale dei produttori di proteggere il DPI delle loro IG. I produttori che detengono il bene immateriale di un'IG hanno il diritto di ottenerne la protezione e l'Unione si adopera in tal senso nel modo più efficiente ed efficace possibile, anche in tempo di maggiore utilizzo di Internet;

il modo per prevenire l'uso in malafede dei nomi dei prodotti da parte di operatori che non hanno alcun diritto o alcuna associazione con il prodotto autentico. Occorre inoltre riesaminare l'applicazione, in particolare su Internet, e la verifica della conformità;

il modo per aumentare la produzione sostenibile di prodotti con IG. Le IG sono sottoutilizzate quale strumento di valorizzazione dei prodotti intrinsecamente connessi ai fattori naturali e alle competenze dei produttori locali;

il modo in cui i consumatori possono essere meglio informati sui prodotti autentici al fine di porre rimedio all'asimmetria informativa. Il riconoscimento da parte dei consumatori dei simboli specifici dell'Unione è molto scarso, il che indica una difficoltà di comunicazione;

il modo per garantire che i produttori ricevano una remunerazione equa per il loro prodotto con le sue qualità connesse alla produzione e che possano rafforzare la propria posizione nella filiera alimentare.

Dopo 30 anni di esistenza il regime delle specialità tradizionali garantite (STG) non ha prodotto i benefici previsti per i produttori e i consumatori. Al fine di individuare e promuovere meglio i prodotti agricoli tradizionali nell'Unione, è opportuno semplificare e chiarire il regime delle STG.

La proposta contribuisce agli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune (PAC), in particolare per migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società rivolte ai risultati in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale della produzione agricola. Rafforzerà l'attuale sistema delle IG come DPI. La proposta accrescerà i risultati economici, sociali e ambientali dei prodotti IG, conferirà maggiori poteri e responsabilità ai produttori, ridurrà le nuove forme di violazione (Internet), migliorerà l'efficacia dell'applicazione e dei controlli che garantiscono l'autenticità dei prodotti, colmerà le lacune legislative e renderà più efficienti le procedure di registrazione. Oltre alle IG la proposta riguarda anche le norme relative alle STG, chiarendone in particolare la definizione. Di contro, la proposta non modifica le norme relative alle indicazioni facoltative di qualità che sono state introdotte solo nel 2012 e le cui potenzialità devono prima essere esplorate a fondo dagli Stati membri. Infine, la proposta non riguarda le IG dei prodotti non agricoli per le quali la Commissione intende proporre un atto legislativo distinto.

L'obiettivo generale della revisione delle IG è facilitarne l'adozione in tutta l'Unione quali strumenti di proprietà intellettuale (PI) accessibili a tutti gli agricoltori e produttori di prodotti accomunati per caratteristiche o notorietà e aventi un legame con il loro luogo di produzione. Non vengono proposte modifiche alla struttura fondamentale dei sistemi delle IG, preservando in tal modo il ruolo svolto dagli Stati membri nella procedura per le domande relative alle IG e alle STG, l'elevato livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le specificità delle IG nei settori dei vini e delle bevande spiritose e l'applicazione a livello nazionale nel quadro del regolamento sui controlli ufficiali e degli strumenti di PI.

Sebbene la produzione di prodotti agricoli di qualità sia un punto di forza dell'agricoltura europea, per quanto riguarda il numero di IG registrate in tutta l'Unione vi sono squilibri geografici che rispecchiano esperienze e "punti di partenza" diversi nella conservazione del patrimonio gastronomico e culturale degli Stati membri. Una delle priorità della revisione delle IG dovrebbe essere quella di promuovere l'adozione delle IG negli Stati membri in cui sono sottoutilizzate. Le IG ricompensano i produttori per il loro impegno di produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità che a loro volta possono apportare benefici all'economia rurale. Ciò vale soprattutto per le zone svantaggiate, le regioni montane e quelle più isolate dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi e gli svantaggi connessi alla produzione sono elevati. L'obiettivo è anche quello di aumentare il numero di IG registrate per ciascuno Stato membro che meno le utilizza rispetto alla media dell'Unione.

La proposta persegue pertanto i seguenti obiettivi generali:

1.garantire una tutela efficace dei DPI nell'Unione, comprese procedure di registrazione efficienti, al fine di ricompensare in modo equo i produttori per il loro impegno;

2.aumentare l'adozione delle IG in tutta l'Unione a beneficio dell'economia rurale.

Questi due obiettivi generali si articolano in modo dettagliato in sei obiettivi specifici:

1.migliorare l'applicazione delle norme in materia di IG per tutelare meglio i DPI e proteggere meglio le IG su Internet, anche contro le registrazioni in malafede e le pratiche fraudolente e ingannevoli, gli usi nel sistema dei nomi di dominio e per lottare contro la contraffazione;

2.razionalizzare e chiarire il quadro giuridico per semplificare e armonizzare le procedure per la domanda di registrazione di nuovi nomi e di modifiche di disciplinare;

3.contribuire a rendere il sistema alimentare dell'Unione più sostenibile, integrando criteri specifici di sostenibilità;

4.rafforzare la posizione dei produttori e delle associazioni di produttori al fine di gestire meglio il loro patrimonio di IG e incoraggiare lo sviluppo di strutture e partenariati all'interno della filiera alimentare;

5.migliorare la corretta percezione del mercato e la conoscenza da parte dei consumatori della politica in materia di IG e dei simboli dell'Unione per consentire loro di compiere scelte di acquisto informate;

6.salvaguardare la protezione delle denominazioni alimentari tradizionali per valorizzare e preservare meglio i prodotti e i metodi di produzione tradizionali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La legislazione dell'Unione prevede la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per quanto riguarda i vini dall'inizio degli anni '70, le bevande spiritose dal 1989 e i prodotti agricoli e alimentari dal 1992. Essa consente la registrazione di nomi di prodotti pregiati, ottenuti da produttori con competenze comprovate in base a un disciplinare in una determinata zona geografica. La proposta è coerente con le disposizioni vigenti in materia di IG. Il suo obiettivo è migliorare le disposizioni esistenti e prevedere un insieme semplificato e razionalizzato di norme, consolidando nel contempo taluni elementi della protezione delle IG, segnatamente il rafforzamento della posizione delle associazioni di produttori e l'aumento del livello di protezione su Internet. Incoraggia le associazioni di produttori di IG a inserire su base volontaria nel disciplinare requisiti relativi a migliori risultati in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Per migliorare la qualità delle registrazioni e il trattamento delle domande, essa conferisce alla Commissione il potere di avvalersi dell'assistenza tecnica di un'agenzia per esaminare le domande, pur lasciando alla Commissione il compito di gestire la registrazione delle IG e la responsabilità generale della politica in materia di IG.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale definito per la PAC. La proposta integra altre misure volte a garantire la qualità e la varietà della produzione agricola, di vini e bevande spiritose dell'Unione, ricompensando in modo equo i produttori per il loro impegno, tutelandone i diritti fondamentali in materia di proprietà e informando i cittadini e i consumatori in merito alle caratteristiche specifiche identificabili dei prodotti dei suddetti settori, in particolare quelle aventi un legame con la loro origine geografica.

Nella strategia "Dal produttore al consumatore" 3 la Commissione si è impegnata a contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile per rafforzare il quadro legislativo in materia di IG e, se del caso, per introdurre criteri di sostenibilità specifici. Le IG sono menzionate anche in relazione al miglioramento delle norme volte a rafforzare la posizione degli agricoltori e delle associazioni di produttori nella catena del valore. Il piano d'azione "Dal produttore al consumatore" annuncia altre iniziative che hanno un impatto sui prodotti IG, in particolare una proposta relativa a un quadro legislativo in materia di sistemi alimentari sostenibili che sarà presentata nel 2023. L'attuale iniziativa sulle IG è stata inserita nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 4 nell'ambito delle iniziative REFIT 5 connesse al Green Deal europeo 6 .

Per quanto riguarda l'obiettivo della neutralità climatica e gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2040 la presente proposta non avrà ripercussioni negative sul clima.

Inoltre, nella comunicazione relativa a un piano d'azione per la PI 7 , la Commissione ha annunciato che rafforzerà il sistema di protezione delle IG per renderlo più efficace, anche per quanto riguarda la lotta contro le violazioni dei DPI.

Nelle sue conclusioni sulla strategia "Dal produttore al consumatore" 8 il Consiglio ha accolto con favore una migliore integrazione dello sviluppo sostenibile nella politica di qualità europea e ha invitato la Commissione a ribadire la pertinenza e l'importanza dei regimi di qualità europei e a rafforzare il quadro legislativo in materia di IG.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta rientra nell'ambito di applicazione della PAC (articolo 43 TFUE 9 ) e dei DPI (articolo 118 TFUE).

Per quanto riguarda la PAC, i requisiti e le norme per l'immissione sul mercato interno di prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose e la garanzia dell'integrità del mercato interno sono questioni essenzialmente di competenza dell'Unione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Con i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 1151/2012 l'Unione ha istituito un sistema esauriente per la protezione di nomi di prodotti specifici al fine di promuoverne le caratteristiche uniche, connesse all'origine geografica e al know-how tradizionale nel campo dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose. Gli Stati membri non possono pertanto agire individualmente per conseguire tale obiettivo strategico. Il rafforzamento dell'attuale sistema delle IG può essere raggiunto soltanto con un'azione a livello dell'Unione, ossia mediante la revisione dei suddetti regolamenti.

Proporzionalità

La proposta prevede modifiche limitate e mirate dell'attuale quadro legislativo in materia di IG che non vanno oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di rafforzamento del sistema delle IG. Mantiene le specificità dei settori, armonizzando nel contempo le norme comuni a tutti i settori, in particolare le procedure di registrazione di un nome o di modifica del disciplinare, la protezione dei nomi, i controlli e l'applicazione.

Scelta dell'atto giuridico

La politica in materia di IG richiede la sua applicabilità diretta negli Stati membri. Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è lo strumento appropriato per una revisione del sistema delle IG, tenuto conto del fatto che la legislazione attualmente in vigore è costituita da:

IG di prodotti agricoli e alimentari — regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 10 ;

IG di vini — regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 11 ;

IG di bevande spiritose — regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 12 .

La proposta comporterà l'abrogazione del primo regolamento summenzionato e le modifiche degli ultimi due.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

È stata effettuata una valutazione della politica dell'Unione in materia di IG e STG protette nell'Unione. Le sue conclusioni sono state pubblicate il 21 dicembre 2021 nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 13 . Ha riguardato complessivamente quasi 3 400 IG e 64 STG originarie degli Stati membri. Scopo della valutazione era determinare in quale misura la politica in materia di IG e STG abbia conseguito i suoi obiettivi. La valutazione ha esaminato l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto a livello dell'Unione del quadro in materia di IG e STG. 

Gli obiettivi in termini di IG e STG sono stati raggiunti nel complesso in maniera efficace. La politica è associata a un'ampia gamma di possibili vantaggi per i portatori di interessi, come la garanzia di una remunerazione equa e di una concorrenza leale per i produttori. Tali vantaggi non sono tuttavia sistematici in tutti gli Stati membri. I principali limiti sono la scarsa conoscenza e comprensione della politica da parte dei consumatori in alcuni Stati membri e alcune carenze dei controlli nelle fasi a valle della catena del valore. Gli altri obiettivi fondamentali della politica (garantire il rispetto delle IG in quanto DPI e l'integrità del mercato interno e per le STG aiutare i produttori di prodotti tradizionali a salvaguardare i metodi di produzione e le ricette tradizionali) sono in generale raggiunti.

Il quadro in materia di IG/STG è considerato efficiente. Le IG e le STG apportano diversi vantaggi ai produttori 14 , mentre i costi per gli enti pubblici (a livello dell'Unione e nazionale) sono bassi, stimati allo 0,12 % del valore totale delle vendite di IG/STG. Vi è tuttavia un margine di manovra per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per quanto riguarda la lunghezza delle procedure di registrazione e di modifica a livello sia nazionale che dell'Unione.

La politica è considerata pertinente sia per i portatori di interessi privati che per le autorità pubbliche. Gli obiettivi delle IG e delle STG rispondono alle reali esigenze dei vari portatori di interessi. Le IG e le STG sono considerate una risorsa preziosa per i territori rurali e uno strumento importante per promuovere l'identità regionale. Il rafforzamento delle IG e delle STG attraverso il sostegno allo sviluppo rurale risponde in primo luogo alla necessità di rafforzare l'integrazione. Sebbene la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali non siano gli obiettivi principali per la produzione di IG/STG, le associazioni di produttori intervistate hanno dichiarato che alcuni disciplinari tengono conto delle questioni ambientali e del benessere degli animali.

In merito alla coerenza non è stata individuata alcuna incompatibilità di rilievo per quanto riguarda le IG e i marchi commerciali dell'Unione, le IG/STG e i regimi nazionali/regionali, le IG/STG e altre politiche dell'Unione.

Vi è inoltre un chiaro valore aggiunto dell'Unione in quanto le IG e le STG contribuiscono in misura significativa all'integrità del mercato interno e al commercio equo e solidale con i paesi terzi.

Per quanto riguarda gli insegnamenti tratti, oltre alle summenzionate carenze in materia di controllo e applicazione (mercato a valle) e alla scarsa conoscenza e comprensione da parte dei consumatori, si possono evidenziare i punti seguenti:

le differenze di attuazione comportano difficoltà nell'applicazione dei DPI dei produttori al di fuori dello Stato membro di produzione. Inoltre le IG coprono un'ampia gamma di prodotti e sono vendute attraverso vari canali (comprese le vendite online), ostacolandone ulteriormente l'effettiva applicazione; 

un'altra questione è strettamente legata ai nuovi obiettivi strategici della Commissione, in particolare il Green Deal europeo e la strategia "Dal produttore al consumatore". Nella produzione di IG e STG non si tiene conto, almeno non sistematicamente, dei problemi di sostenibilità che si sono accentuati negli ultimi anni;

le associazioni di produttori svolgono un ruolo centrale nell'attuazione delle IG e delle STG. Dalla valutazione è tuttavia emerso che i compiti che sono autorizzate a svolgere variano notevolmente tra i diversi settori e tra gli Stati membri, in quanto sono definiti solo a livello dell'Unione per il settore agroalimentare, ma non per i vini e le bevande spiritose;

la lunghezza e la complessità delle procedure di registrazione e modifica, sia a livello nazionale che europeo, sono considerate il principale inconveniente per i produttori e fonte di oneri amministrativi;

il numero limitato di prodotti registrati come STG che non costituiscono un DPI indica la mancanza di interesse per questo regime e la difficoltà di proteggere i metodi di produzione tradizionali in tutta l'Unione.

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione elaborata per questa iniziativa ha abbracciato tutti gli aspetti dell'iniziativa volta a rafforzare il sistema delle IG. Ha riguardato varie categorie di portatori di interessi: autorità pubbliche, organizzazioni del settore agricolo, organizzazioni del settore della trasformazione, federazioni europee, nazionali e settoriali e imprese private, organizzazioni di consumatori, organizzazioni dei settori del commercio e del commercio al dettaglio; paesi terzi, istituti accademici e di ricerca, grande pubblico e altri.

Tutte le attività annunciate nella strategia di comunicazione sono state realizzate come previsto: tabella di marcia — feedback sulla valutazione d'impatto iniziale, conferenza dei portatori di interessi, riunioni e questionari del gruppo di dialogo civile, riunioni e questionari degli Stati membri e consultazioni mirate di esperti del settore non governativo.

Tabella di marcia — feedback sulla valutazione d'impatto iniziale

Nel complesso, i portatori di interessi hanno accolto con favore gli orientamenti definiti nella tabella di marcia — valutazione d'impatto iniziale 15 pubblicata il 28 ottobre 2020, data a partire dalla quale è stato possibile inviare commenti. Per la tabella di marcia sono pervenuti 51 commenti.

La grande maggioranza dei partecipanti ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione volta a rafforzare il sistema delle IG dell'Unione. I commenti si sono concentrati principalmente sugli aspetti relativi alla sostenibilità che faranno parte del disciplinare e sulla necessità di una migliore protezione e di chiarimenti legislativi. Coloro che hanno espresso osservazioni sul futuro del regime delle STG ritengono che esso debba essere mantenuto, chiarito e semplificato. Un numero inferiore di partecipanti ha citato questioni relative alla semplificazione, ai controlli e all'applicazione, al rafforzamento della posizione delle associazioni di produttori di IG e a questioni relative all'uso del simbolo dell'Unione sull'etichetta.

Conferenza dal titolo "Strengthening geographical indications", 25-26 novembre 2020

La Commissione e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno organizzato congiuntamente una conferenza ad alto livello che è servita da punto focale per consentire ai portatori di interessi di far conoscere il loro punto di vista sulla serie di questioni affrontate nel processo di revisione delle IG. All'evento ha partecipato un vasto pubblico composto da produttori di IG, portatori di interessi di tutta la catena del valore alimentare, funzionari degli Stati membri, organizzazioni internazionali e della società civile, funzionari dell'UE, studenti e pubblico interessato.

Oltre alle sessioni plenarie di apertura e chiusura si sono riuniti quindici gruppi di esperti per discutere diverse questioni relative alla revisione delle IG. Si è inoltre discusso di questioni relative alla sostenibilità e del rafforzamento della posizione dei produttori per esaminare l'iniziativa "Dal produttore al consumatore", nonché di modi per aumentare l'interesse verso le IG e modernizzare e applicare meglio le IG in linea con il piano d'azione per la PI.

La registrazione della conferenza e tutto il materiale (ppt. /video/audio/galleria) sono disponibili sulla pagina web EUROPA fino a novembre 2022 16 .

Consultazione pubblica

Dal 15 gennaio al 9 aprile 2021 la Commissione ha svolto una consultazione pubblica aperta in tutte le lingue ufficiali dell'UE tramite EU-SURVEY, con l'obiettivo di raccogliere i pareri delle autorità pubbliche, dei portatori di interessi e del pubblico. Sono stati 302 i contributi pervenuti dai partecipanti di 21 Stati membri.

I partecipanti hanno individuato le principali sfide per la revisione delle IG:

dato il maggiore sfruttamento della notorietà delle IG su Internet è necessario prevenire le frodi e la contraffazione dei prodotti IG;

alle associazioni di produttori di IG dovrebbero essere conferiti maggiori poteri e responsabilità per la gestione, la promozione e l'applicazione delle proprie IG. Per il momento esse non possono adottare decisioni vincolanti per i loro membri;

vi è una scarsa conoscenza del logo dovuta alla mancanza di informazioni e pubblicità sui vantaggi delle IG.

Consultazione del gruppo di dialogo civile sulla qualità e la promozione

I membri del gruppo di dialogo civile rappresentano gli interessi di produttori, trasformatori, dettaglianti, consumatori, ambientalisti e altri. La Commissione ha consultato il gruppo di dialogo civile sulla qualità e la promozione nel corso delle riunioni sui temi seguenti:

5 novembre 2020: informazioni sul processo; prima discussione sulla revisione delle IG;

9 marzo 2021: discussione sulle principali esigenze della revisione delle IG, con particolare attenzione ad alcuni elementi, tra cui la sostenibilità;

1º luglio 2021: risultati della consultazione pubblica e della consultazione mirata del gruppo di dialogo civile; discussione su obiettivi e opzioni;

30 novembre 2021: presentazione dei risultati del processo di valutazione d'impatto.

Analogamente, come illustrato sopra, la Commissione ha consultato anche il gruppo di dialogo civile sui vini nel corso delle riunioni del 5 maggio e dell'8 novembre 2021 e il gruppo di dialogo civile sulle bevande spiritose il 9 marzo e il 29 ottobre 2021.

La Commissione ha inoltre consultato i membri del gruppo di dialogo civile sulla qualità e la promozione attraverso un questionario scritto sulla sostenibilità delle IG, sull'etichettatura e sulle STG.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha consultato esperti degli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti per la qualità e la sostenibilità dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Le riunioni di questo gruppo di esperti si sono svolte sui temi seguenti:

23 febbraio 2021: contesto, sfide e obiettivi, oltre ai commenti sulla tabella di marcia;

22 aprile 2021: risultati della consultazione pubblica e della consultazione mirata del gruppo di esperti; approccio globale;

23 settembre 2021: scelte strategiche.

Prima di tali riunioni la Commissione ha inoltre raccolto esperienze sull'attuazione del regime delle STG in occasione della riunione del comitato per la qualità della politica agricola del 19 ottobre 2020, anche sotto forma di questionario.

La Commissione ha inoltre consultato i membri del gruppo di esperti attraverso un questionario scritto sulla sostenibilità delle IG, la semplificazione del sistema delle IG, con particolare attenzione al processo nazionale, alle relazioni con la politica di sviluppo rurale e al regime delle STG.

Per quanto riguarda la sostenibilità, il parere prevalente è che la sostenibilità non dovrebbe essere imposta ai produttori di IG, bensì incoraggiata e accompagnata. Le pratiche esistenti in materia di sostenibilità devono essere riconosciute e promosse. Gli esperti degli Stati membri hanno sottolineato in particolare l'importanza di un'integrazione graduale dei requisiti di sostenibilità. Vi è la necessità di un maggiore sostegno (ad esempio per la certificazione della sostenibilità, gli investimenti pertinenti) e di altre forme di incentivi (ad esempio priorità di finanziamento), nonché di azioni di informazione e promozione. Per quanto riguarda le preoccupazioni in merito agli alimenti nutrienti e all'alimentazione sana, il parere principale è che l'attenzione ai valori nutrizionali e al fabbisogno nutrizionale non dovrebbe svigorire il concetto di origine nelle IG, vale a dire la qualità ottenuta attraverso la correlazione tra fattori umani e fattori naturali in una determinata area geografica.

Gli esperti hanno accolto con favore l'ulteriore semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi, ma hanno anche indicato che un esame accurato e approfondito delle domande di IG dovrebbe avere la precedenza sulla velocità. Diversi esperti si sono espressi a favore di una migliore armonizzazione delle norme procedurali per tutti i settori e hanno auspicato migliori orientamenti e scambi di informazioni per facilitare la circolazione delle migliori pratiche, in combinazione con un'applicazione informatica più efficiente.

Per quanto riguarda le principali difficoltà della procedura nazionale si distinguono due elementi fondamentali. In primo luogo, riunire i produttori in un'organizzazione attiva appare difficile a causa dei limiti in termini di tempo e risorse. I produttori manifestano riluttanza a cooperare in una fase iniziale della registrazione delle IG e possono non concordare sulla definizione del processo di produzione contenuta in un disciplinare. La redazione del disciplinare è la seconda difficoltà incontrata dai produttori: difficoltà nel raccogliere prove a sostegno del fatto che il prodotto soddisfa i requisiti per l'IG, descrizione poco chiara delle specificità del prodotto, scarsa conoscenza di quali informazioni sono richieste, ecc.

Per quanto riguarda la relazione con gli interventi di sviluppo rurale, la maggior parte degli esperti ha indicato che l'obiettivo non dovrebbe essere solo quello di aumentare la conoscenza tra i consumatori e promuovere la politica in materia di IG, ma anche di accrescere la competitività dei produttori, incoraggiarli a chiedere la protezione e migliorare la sostenibilità.

Gli esperti hanno spiegato che la procedura di registrazione delle STG è considerata complessa e onerosa, per cui si potrebbe prevedere un chiarimento dei criteri. Hanno insistito sul fatto che consentire la libera produzione delle STG al di fuori del loro paese di origine impedisce ai produttori di partecipare al regime, in quanto non traggono alcun vantaggio dal farsi carico dell'onere della registrazione.

Valutazione d'impatto

I lavori sulla valutazione d'impatto si sono svolti dall'ottobre 2020 al settembre 2021. In questo periodo si è riunito quattro volte un gruppo direttivo interservizi a cui hanno preso parte i rappresentanti di dodici direzioni generali e servizi della Commissione e dell'EUIPO. I contenuti della relazione sulla valutazione d'impatto sono stati elaborati e migliorati con i contributi e le osservazioni dei servizi che hanno partecipato attivamente a tale gruppo.

A seguito della riunione del 30 giugno 2021 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere negativo sul progetto di relazione sulla valutazione d'impatto. Tra le principali osservazioni del comitato figuravano le seguenti:

la relazione non fornisce una motivazione chiara e prove sufficienti a sostegno della necessità di intervenire negli ambiti della sostenibilità, dei regimi alimentari sani, dell'uso di loghi e degli squilibri della filiera;

la relazione non presenta con sufficiente chiarezza le scelte strategiche disponibili. Non esamina adeguatamente combinazioni alternative di azioni strategiche che potrebbero rappresentare un'opzione migliore o che sono politicamente più pertinenti;

la relazione non è sufficientemente chiara in merito al coinvolgimento di un'agenzia e ai relativi costi;

la relazione non opera un'adeguata distinzione dei punti di vista dei diversi portatori di interessi su questioni fondamentali.

Il gruppo direttivo interservizi è stato consultato per iscritto nel periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre 2021 in merito alla versione riveduta della relazione sulla valutazione d'impatto, a seguito delle osservazioni del comitato per il controllo normativo. Le osservazioni sono state prese in debita considerazione nella versione riveduta.

Le integrazioni e i chiarimenti richiesti sono stati aggiunti nella relazione sulla valutazione d'impatto e nei relativi allegati e ripresentati al comitato il 25 settembre 2021. Su tali basi il comitato ha espresso un parere positivo con riserve 17 il 24 ottobre 2021. Pur riconoscendo i miglioramenti apportati alla relazione, il comitato ha chiesto ulteriori chiarimenti sulle questioni seguenti:

la scelta dell'insieme di azioni strategiche prescelte non è coerente con il resto della relazione. La relazione non fornisce una chiara individuazione e una valutazione e un confronto coerenti dei pacchetti di azioni strategiche alternative;

la relazione non giustifica in modo adeguato l'azione strategica prescelta per quanto riguarda il coinvolgimento di un'agenzia;

la relazione principale non tiene debito conto delle opinioni delle diverse categorie di portatori di interessi.

Tutte le osservazioni del comitato sono state analizzate nella versione finale della relazione sulla valutazione d'impatto e nella relativa sintesi 18 .

Il processo di valutazione d'impatto ha esaminato tre opzioni strategiche per la revisione delle IG.

La prima opzione (miglioramento e sostegno) punta a migliorare gli strumenti già esistenti e a fornire ulteriore sostegno ai produttori, alle autorità degli Stati membri e ad altri portatori di interessi. L'accento è posto principalmente sugli orientamenti (ad esempio in relazione all'applicazione, alla valutazione dei fascicoli e all'interpretazione/ai chiarimenti giuridici), sulla cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e sulle attività di sviluppo delle capacità, anche per quanto riguarda le questioni legate alla sostenibilità. Le procedure saranno migliorate con l'allineamento delle stesse in tutti i settori. Un approccio più flessibile rispetto ai loghi dell'Unione mira a un maggiore uso degli stessi da parte dei produttori.

Il regime delle STG è sostituito da un riconoscimento ufficiale dei prodotti agricoli e alimentari tradizionali da parte delle autorità degli Stati membri, con un elenco limitato di criteri da definire a livello dell'Unione, mentre gli Stati membri notificherebbero alla Commissione i nomi dei prodotti tradizionali per renderli pubblici.

La seconda opzione (migliore definizione e rafforzamento) rafforza la protezione delle IG e migliora la parità di condizioni tra gli operatori attraverso un insieme unico di procedure di controllo per tutti i settori e l'elaborazione di norme dettagliate sul rispetto delle IG in relazione alle vendite via Internet. Definisce inoltre il ruolo che le associazioni di produttori di IG possono svolgere, su base volontaria, nel contribuire a rispondere alle preoccupazioni della società in merito alla sostenibilità con l'inserimento di criteri di sostenibilità nei disciplinari e nel rafforzare la gestione e l'applicazione del loro patrimonio di IG. I ruoli specifici delle associazioni di produttori di IG, riconosciuti dalle autorità degli Stati membri, sarebbero estesi a tutti i settori. L'uso del logo sull'etichetta del prodotto non è obbligatorio e i produttori possono deciderne le dimensioni e la posizione sull'etichetta. La legislazione trarrà beneficio da chiarimenti sulla terminologia giuridica, dalla flessibilità intrinseca per quanto riguarda il processo di produzione e dalla definizione di un insieme unico di norme procedurali semplificate.

Nel quadro di questa opzione le strutture di gestione dell'Unione per la valutazione delle IG devono essere rafforzate attraverso il coinvolgimento di un'agenzia esistente nella procedura di registrazione. Mentre la valutazione a livello nazionale resterebbe di competenza degli Stati membri, un'agenzia fornirebbe assistenza tecnica alla Commissione durante l'esame delle domande e delle opposizioni a livello dell'UE. Sebbene la relazione sulla valutazione d'impatto preveda implicitamente decisioni adottate anche da un'agenzia, al fine di mantenere uno stretto controllo legislativo è la Commissione che adotta tutte le decisioni giuridiche.

La terza opzione (armonizzazione e aggiornamento) garantisce la piena armonizzazione mediante l'adozione di un unico regolamento contenente norme unificate in materia di applicazione e controllo. Analogamente, le disposizioni relative alla protezione e le norme procedurali saranno semplificate in un unico atto di base. L'uso dei loghi prescritti è obbligatorio in tutti i settori. L'armonizzazione non inciderà tuttavia sulle definizioni di IG e manterrà le specificità di particolari settori. I criteri di sostenibilità per la produzione di IG sarebbero definiti nella legislazione dell'Unione e applicati mediante la loro integrazione nel disciplinare, sottoponendoli a controlli ufficiali. Oltre alle azioni previste nell'ambito della precedente opzione strategica, orientamenti specifici sul funzionamento delle associazioni di produttori di IG rafforzeranno la loro posizione nelle catene del valore delle IG e consentiranno una migliore gestione del loro patrimonio di IG.

Questa opzione prevede la completa esternalizzazione del processo di registrazione a un'agenzia esistente e la possibilità di presentare ricorso a un organo d'appello. Consente vari livelli di coinvolgimento degli Stati membri: valutazione iniziale a livello nazionale come previsto dalle norme vigenti, consultazione degli Stati membri o nessun coinvolgimento degli Stati membri.

Il regime delle STG verrebbe abbandonato. Le denominazioni alimentari tradizionali che soddisfano i criteri di una DOP o di un'IGP potrebbero essere registrate come tali, mentre altre denominazioni tradizionali potrebbero essere registrate come marchio commerciale.

La valutazione d'impatto ha concluso che la seconda opzione è la più vantaggiosa. Questa opzione è la più efficace per quanto riguarda il raffronto tra i costi e i benefici per i produttori di IG. I produttori beneficeranno di una protezione più rapida e migliore e al tempo stesso diminuiranno i costi connessi, in particolare, alla durata della procedura di registrazione e alle risorse necessarie. L'inserimento volontario nel disciplinare di criteri di sostenibilità da parte dell'associazione di produttori di IG comporterebbe costi aggiuntivi di conformità e certificazione che potrebbero essere in parte compensati da misure di sostegno nel quadro della politica di sviluppo rurale; ciò risponderebbe alle aspettative dei consumatori riguardo a prodotti più ambiziosi per gli aspetti legati alla sostenibilità.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta si basa su un controllo dell'adeguatezza della regolamentazione e sull'analisi del potenziale di semplificazione.

Il regolamento proposto semplifica l'amministrazione delle IG definendo un unico insieme di norme procedurali e di controllo per tutti i settori. Armonizza altresì le disposizioni in materia di protezione per tutti i settori. In tal modo garantisce la coerenza e rende il sistema delle IG più facilmente comprensibile per i portatori di interessi.

Le principali semplificazioni sono le seguenti:

un insieme unico di norme per le procedure di domanda e i controlli, con vantaggi in termini di coerenza delle norme tra i vari settori, che pone fine alle attuali divergenze procedurali;

vengono introdotti chiarimenti, in particolare in relazione ai DPI;

vengono introdotti concetti più semplici, in particolare nel regime delle STG, per migliorarne la comprensione per i produttori e i consumatori.

Per quanto riguarda la riduzione degli oneri amministrativi, la proposta prevede un'assistenza tecnica nella procedura di registrazione da parte di un'agenzia dell'UE esistente e la possibilità di sfruttare appieno gli strumenti digitali. La valutazione d'impatto mostra che l'assistenza tecnica comporterà miglioramenti in termini di durata, qualità delle domande (grazie al ciclo di feedback), qualità delle valutazioni e riduzione degli oneri per i produttori e gli Stati membri. Saranno necessarie meno capacità e risorse della pubblica amministrazione e i tempi di registrazione saranno ridotti.

Il nuovo sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio istituito dall'EUIPO offre ai richiedenti di IG un ulteriore strumento digitale nell'ambito della procedura di domanda per proteggere e far valere meglio i loro diritti in materia di IG.

Diritti fondamentali

Ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 17, paragrafo 2) 19 l'Unione è tenuta a proteggere la proprietà intellettuale. Le misure previste creeranno condizioni migliori per la protezione delle IG e ridurranno il rischio di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi delle IG, contribuendo in tal modo a salvaguardare il reddito dei produttori. Un approccio più armonizzato alle norme procedurali dovrebbe tradursi in un iter di registrazione più efficiente, con tempi di registrazione più brevi, minori oneri per i produttori e una maggiore qualità delle procedure di registrazione, rispettando in tal modo l'obbligo della Commissione di trattare le domande di IG in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

L'attuazione delle misure sarà sottoposta a monitoraggio e segnalazione sulla base degli indicatori di monitoraggio fondamentali per i principali obiettivi operativi che figurano nella relazione sulla valutazione d'impatto.

Per monitorare il contributo delle IG allo sviluppo sostenibile e garantire la trasparenza, GIview ha una sezione per ciascuna indicazione geografica registrata in cui le autorità degli Stati membri inseriranno la dichiarazione di sostenibilità.

L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016 prevede che le tre istituzioni accettino di prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella legislazione e che si tenga conto del tempo necessario per l'attuazione e la raccolta di prove sui risultati e sugli impatti. Su tale base la Commissione effettua una valutazione non prima del termine di cinque anni dalla data di applicazione del regolamento. La valutazione sarà svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta consta di un insieme di norme intese a istituire un sistema coerente per le IG volto ad assistere i produttori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei loro prodotti IG e a garantire un'adeguata informazione dei consumatori. Inoltre la proposta chiarisce e migliora il regime delle STG senza apportare modifiche al regime delle indicazioni facoltative di qualità.

La proposta comprende le disposizioni esposte di seguito.

Titolo I: Disposizioni generali

Le disposizioni generali definiscono l'oggetto, ossia le IG che proteggono i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Definiscono inoltre i termini specificamente utilizzati nel regolamento nonché le norme in materia di protezione dei dati.

Titolo II: indicazioni geografiche

Capo 1: Disposizioni generali

Le disposizioni generali spiegano che l'obiettivo del sistema delle IG è quello di fornire un sistema unitario ed esclusivo che protegga i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà e notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione. [LS: esse forniscono la classificazione dei prodotti contemplati, oltre alle definizioni dei termini utilizzati specificamente in questo titolo.

Capo 2: registrazione delle indicazioni geografiche

Questo capo prevede in particolare norme uniformi per la registrazione, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, compresa la procedura di opposizione, definisce il richiedente ed elenca i requisiti per il richiedente, specifica il contenuto dei documenti per la presentazione della domanda e definisce il ruolo del registro. Esso stabilisce la protezione transitoria e le misure transitorie. Contiene inoltre disposizioni relative alle modifiche del disciplinare e alla cancellazione delle IG registrate.

Capo 3: protezione delle indicazioni geografiche

Questo capo stabilisce il livello di protezione delle IG. Stabilisce inoltre norme per le IG utilizzate come ingredienti, chiarisce i termini generici e la registrazione di IG omonime, nonché la relazione con i marchi commerciali. Prevede norme per le associazioni di produttori riconosciute. Definisce la relazione con l'uso di termini nei nomi di dominio Internet. Questo capo contiene infine le norme per l'uso di simboli, indicazioni e abbreviazioni dell'Unione sull'etichettatura e nel materiale pubblicitario del prodotto interessato.

Capo 4: controlli e applicazione

In questo capo sono stabilite le norme relative ai controlli, tra cui la verifica della conformità di un prodotto designato da un'IG al relativo disciplinare e il monitoraggio dell'uso delle IG sul mercato. Prescrive inoltre l'assistenza reciproca tra le autorità degli Stati membri. Esso stabilisce infine che, su richiesta del produttore, le autorità incaricate dell'applicazione della legge forniscano la prova della certificazione.

Capo 5: elementi supplementari della procedura di registrazione

A norma di questo capo sono fissati criteri per il monitoraggio dell'operato dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che fornirà assistenza tecnica alla Commissione per quanto riguarda l'esame delle domande.

Capo 6: indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

Questo capo contiene la definizione di denominazione di origine protetta e di indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli. Esso definisce il contenuto del disciplinare e del documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli. Contiene inoltre norme specifiche per questo settore, in particolare per quanto riguarda le varietà vegetali e le razze animali, la provenienza dei mangimi per animali e delle materie prime.

Capo 7: disposizioni procedurali

Questo capo stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato per le indicazioni geografiche.

Capo 8: disposizioni transitorie e finali (indicazioni geografiche)

Questo capo stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato per le indicazioni geografiche. Prevede inoltre la continuità dei registri e chiarisce le norme per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Titolo III: Regimi di qualità

Capo 1: specialità tradizionali garantite

Questo capo stabilisce le norme relative al regime delle STG. Rispetto alle norme esistenti, chiarisce i criteri per la registrazione delle STG; in particolare, non prevede più che queste abbiano una specificità. Le norme procedurali sono inoltre chiarite e snellite.

Capo 2: indicazioni facoltative di qualità

Questo capo stabilisce le norme relative alle indicazioni facoltative di qualità. Non sono state apportate modifiche alla legislazione vigente in questo ambito.

Capo 3: disposizioni procedurali

Questo capo stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei prodotti agricoli.

Titolo IV: modifiche dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2017/1001 [BT: ordine dei regolamenti]

Questo titolo comprende le disposizioni che modificano il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) 2019/787, in particolare per effetto di un nuovo insieme armonizzato di norme concernenti la protezione, la procedura di registrazione e il controllo e l'applicazione, stabilite nei precedenti capi del presente regolamento. Modifica il regolamento (UE) 2017/1001 onde conferire all'EUIPO i compiti di amministrazione delle indicazioni geografiche.

Titolo V: disposizioni transitorie e finali

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Questo capo chiarisce inoltre le norme transitorie, in particolare il fatto che le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono rispettare le norme applicabili in precedenza. L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata per il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2022/0089 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 21 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il Green Deal europeo 22 ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente ("Dal produttore al consumatore") tra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile.

(2)La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", che invitava a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, invita inoltre a rafforzare il quadro legislativo in materia di indicazioni geografiche e, se del caso, a introdurre criteri di sostenibilità specifici. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare.

(3)Nella comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE" la Commissione si è impegnata a esaminare modalità per rafforzare, modernizzare, razionalizzare e applicare meglio le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose.

(4)La qualità e la varietà della produzione agricola, di vini e bevande spiritose dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi.

(5)I cittadini e i consumatori dell'Unione chiedono sempre più spesso qualità e prodotti tradizionali. Essi si preoccupano inoltre di mantenere la varietà della produzione agricola nell'Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l'origine geografica.

(6)La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 prevede norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti deve essere chiaramente definito onde garantire un elevato livello di protezione. Il trattamento dei dati personali è lecito quando è necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico. Le procedure di registrazione, modifica o cancellazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite eseguite nel quadro del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 e del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 dovrebbero essere espletate correttamente. Per la corretta gestione delle procedure è necessario il trattamento dei riferimenti riguardanti i richiedenti in una procedura di registrazione, modifica o cancellazione, gli opponenti, i beneficiari di periodi transitori, gli organismi e le persone fisiche delegati a svolgere determinati compiti relativi ai controlli ufficiali nell'ambito delle procedure di registrazione, modifica o cancellazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. Tali procedure hanno inoltre carattere pubblico. La trasparenza è necessaria per consentire una concorrenza leale tra gli operatori e per identificare pubblicamente gli interessi economici privati e pubblici connessi a tali procedure. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei dati personali, nei documenti da presentare nel corso delle procedure pertinenti è opportuno evitare il più possibile di richiedere la trasmissione di dati personali. La Commissione e gli Stati membri possono tuttavia avere la necessità di trattare informazioni contenenti dati personali, quali i nomi e i recapiti. In tale contesto, per motivi di interesse pubblico e conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano autorizzati a trattare tali dati personali e a divulgarli o a renderli pubblici quando ciò sia necessario per identificare i richiedenti in una procedura di registrazione, modifica o cancellazione, gli opponenti in una procedura di opposizione, i beneficiari di un periodo transitorio concesso per derogare alla protezione di un nome registrato e gli organismi delegati a eseguire la verifica del rispetto del disciplinare. 

(7)Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 la Commissione è l'autorità presso la quale i titolari dei dati personali possono esercitare i relativi diritti, inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all'uso dei dati personali. È pertanto opportuno chiarire che la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure di cui è responsabile a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) 2019/787 e delle disposizioni adottate conformemente agli stessi.

(8)Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 26 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini dell'applicazione di tale regolamento le autorità competenti degli Stati membri sono le autorità presso le quali i titolari dei dati personali possono esercitare i relativi diritti, inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all'uso dei dati personali. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati Membri sono considerati titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure delle quali sono responsabili a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) 2019/787 e delle disposizioni adottate conformemente agli stessi. 

(9)Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. Le indicazioni geografiche che proteggono i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione sono di competenza esclusiva dell'Unione. È pertanto necessario prevedere un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare. I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile. Attraverso le indicazioni geografiche i produttori sono ricompensati in modo equo per il loro impegno di produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Al tempo stesso, ciò può andare a vantaggio dell'economia rurale, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, come le zone montane e le regioni più isolate, dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. In tal modo, i regimi di qualità possono favorire e integrare la politica di sviluppo rurale nonché le politiche di sostegno del mercato e del reddito della PAC. In particolare, possono contribuire all'evoluzione del settore agricolo e, segnatamente, delle zone svantaggiate. Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro a livello di Unione facilita lo sviluppo del settore agricolo, poiché l'approccio più uniforme che ne deriva garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, attraverso l'etichettatura e la pubblicità, li aiuta a identificare correttamente i propri prodotti sul mercato. Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati come indicazioni geografiche in tutta l'Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 , è necessario affrontare alcune questioni giuridiche, chiarire e semplificare alcune norme e snellire le procedure.

(10)Per conformarsi alla definizione di prodotti agricoli nel quadro internazionale, vale a dire l'Organizzazione mondiale del commercio, è opportuno prevedere il ricorso alla nomenclatura combinata per le indicazioni geografiche.

(11)Da tempo l'Unione mira a semplificare il quadro normativo della politica agricola comune. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche ai regolamenti in materia di indicazioni geografiche, senza mettere in discussione le caratteristiche specifiche di ciascun settore. Al fine di semplificare le lunghe procedure di registrazione e di modifica, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all'indicazione geografica. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell'Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

(12)Per contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, è opportuno incoraggiare i produttori di indicazioni geografiche a rispettare norme di sostenibilità che sono più rigorose di quelle obbligatorie e ad andare oltre le buone pratiche. Tali requisiti specifici potrebbero essere definiti nel disciplinare. 

(13)Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che la Commissione sia informata in modo tempestivo e regolare dell'avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro alla Commissione e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro ritiene che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso dovrebbe informare la Commissione di tale valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello dell'Unione la Commissione dovrebbe essere esentata dall'obbligo di rispettare il termine per il controllo ivi stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.

(14)Per consentire agli operatori, i cui interessi sono lesi dalla registrazione di un nome, di continuare ad usare tale nome per un periodo di tempo limitato, in violazione del regime di protezione di cui all'articolo 27, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l'uso dei nomi. Tali periodi possono anche essere autorizzati per superare difficoltà temporanee e con l'obiettivo a lungo termine di garantire il rispetto del disciplinare da parte di tutti i produttori.

(15)Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico. 

(16)L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la divulgazione al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti da tali accordi internazionali, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

(17)Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni pertinenti relative a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta registrata. Tali informazioni dovrebbero comprendere, se del caso, le informazioni sull'identità dell'associazione di produttori riconosciuta a livello nazionale.

(18)È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro la contraffazione, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su Internet.

(19)Per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti registrati come indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Questi dovrebbero includere se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l'aspetto fisico o l'impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento; se sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; e se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe.

(20)Alla luce delle pratiche commerciali e della giurisprudenza dell'Unione è necessaria chiarezza sull'uso di un'indicazione geografica nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato il cui prodotto designato dall'indicazione geografica è un ingrediente. È opportuno garantire che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, svigorisca o pregiudichi la notorietà del prodotto recante l'indicazione geografica. Per consentire tale uso dovrebbe essere richiesto il consenso di un'ampia maggioranza dei produttori di indicazioni geografiche in questione. 

(21)È opportuno chiarire le norme che disciplinano la possibilità di continuare a usare nomi generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un'indicazione protetta o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico.

(22)È opportuno chiarire l'ambito di applicazione della protezione concessa a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le limitazioni alla registrazione di nuovi marchi commerciali di cui alla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 che sono in contrasto con la registrazione delle indicazioni geografiche. Tale chiarimento è necessario anche nel caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi commerciali e ai nomi omonimi registrati come indicazioni geografiche.

(23)Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, ma anche nelle richieste di modifica dei disciplinari e di cancellazione. Esse dovrebbero essere dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Occorre pertanto chiarire il ruolo dell'associazione di produttori.

(24)Poiché i produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche sono per lo più piccole o medie imprese, essi devono far fronte alla concorrenza di altri operatori lungo la filiera alimentare, il che può creare concorrenza sleale tra i produttori locali e quelli che operano su scala più ampia. In tale contesto, nell'interesse di tutti i produttori coinvolti, è necessario consentire a un'unica associazione di produttori di intraprendere azioni specifiche a nome dei produttori. A tal fine è opportuno stabilire la categoria dell'associazione di produttori riconosciuta, unitamente ai criteri necessari per qualificarsi come associazione di produttori riconosciuta e ai relativi ulteriori diritti specifici, in particolare allo scopo di fornire alle associazioni di produttori riconosciute gli strumenti adeguati per far valere meglio i loro diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali.

(25)È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. Le persone aventi un interesse legittimo in un'indicazione geografica per cui è stata presentata la domanda di registrazione prima della registrazione del nome di dominio dovrebbero avere la facoltà di chiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio in caso di conflitto.

(26)È opportuno chiarire la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.

(27)Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

(28)È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che identificano un'indicazione geografica registrata nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. 

(29)L'etichettatura di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori.

(30)È opportuno rendere obbligatorio l'uso di simboli o indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto della natura specifica dei prodotti contemplati nel presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere disposizioni particolari in materia di etichettatura di vini e bevande spiritose. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di paesi terzi.

(31)Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di intervenire in caso di sistematica mancata applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, in linea con i principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , tra cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. Tenuto conto del fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli.

(32)Per garantire che siano imparziali ed efficaci, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. Per facilitare il compito delle autorità di controllo e rendere più efficace il sistema è opportuno prevedere disposizioni sulla delega di talune competenze relative all'esecuzione di controlli specifici a organismi di certificazione dei prodotti. 

(33)Le informazioni sulle autorità competenti e sugli organismi di certificazione dei prodotti dovrebbero essere rese pubbliche per garantire la trasparenza e consentire alle parti interessate di contattarle.

(34)È opportuno utilizzare le norme europee elaborate dal Comitato europeo di normazione e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione per l'accreditamento degli organismi di controllo ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da essi svolte. L'accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 .

(35)L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori e dovrebbero essere adottate opportune misure amministrative e giudiziarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi su prodotti o servizi che violano le indicazioni geografiche protette.

(36)Le piattaforme online sono sempre più utilizzate per la vendita di prodotti, compresi quelli designati come indicazioni geografiche, e in alcuni casi potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. A tale riguardo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme volte a garantire un'etichettatura adeguata dei prodotti venduti tramite piattaforme online e a conferire agli Stati membri la facoltà di disabilitare l'accesso ai contenuti che violano le norme. Tali norme dovrebbero lasciare impregiudicato il regolamento (UE) 2022/XX del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(37)Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici.

(38)Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori dimostrino rapidamente e agevolmente in diversi contesti di essere autorizzati a usare il nome protetto, ad esempio in caso di controlli doganali, ispezioni di mercato o su richiesta degli operatori commerciali. A tal fine è opportuno mettere a disposizione del produttore un certificato ufficiale, o altri documenti comprovanti la certificazione o il diritto di produrre il prodotto designato da un'indicazione geografica.

(39)Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente possibile. A tal fine si può ricorrere all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l'esame delle domande. Sebbene sia stata presa in considerazione un'esternalizzazione parziale all'EUIPO, la Commissione rimarrebbe responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate.

(40)È opportuno stabilire criteri per valutare l'operato dell'EUIPO. Tali criteri dovrebbero garantire la qualità, la coerenza e l'efficienza dell'assistenza fornita. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento e al Consiglio una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'esecuzione di tali compiti da parte dell'EUIPO.

(41)Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno mantenere i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine e l'indicazione geografica. È opportuno che le norme e le definizioni delle varietà vegetali e delle razze animali siano chiarite per comprendere meglio la loro articolazione con le indicazioni geografiche in caso di conflitto. È opportuno lasciare invariate le norme sulla provenienza dei mangimi per animali e delle materie prime.

(42)Un prodotto recante un'indicazione geografica dovrebbe soddisfare determinate condizioni stabilite nel disciplinare. Affinché tali informazioni siano facilmente comprensibili anche per le parti interessate il disciplinare dovrebbe essere sintetizzato in un unico documento.

(43)Per l'attuazione delle norme relative alle indicazioni geografiche è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto dai delegati degli Stati membri.

(44)L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.

(45)Dato il numero esiguo dei nomi registrati, l'attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia dovrebbero perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti. Al fine di garantire la registrazione di nomi di prodotti tradizionali autentici è opportuno adeguare i criteri e le condizioni per la registrazione di un nome, in particolare eliminando la condizione che le specialità tradizionali garantite abbiano una specificità.

(46)Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al relativo disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in associazioni dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.

(47)Per garantire la trasparenza è opportuno che le specialità tradizionali garantite siano iscritte nel registro.

(48)Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all'interno dell'Unione, il simbolo dell'Unione dovrebbe figurare nell'etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all'indicazione "specialità tradizionale garantita". L'uso dei nomi, del simbolo dell'Unione e dell'indicazione dovrebbe essere disciplinato al fine di garantire un approccio uniforme in tutto il mercato interno.

(49)È opportuno che le specialità tradizionali garantite siano efficacemente protette sul mercato affinché i loro produttori siano adeguatamente ricompensati per il loro valore aggiunto e che a coloro che le utilizzano in modo illecito sia impedito di vendere i loro prodotti. 

(50)Al fine di non indurre in errore i consumatori le specialità tradizionali registrate garantite dovrebbero essere protette da qualsiasi usurpazione o imitazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore. Perseguendo lo stesso obiettivo è opportuno stabilire norme per gli usi specifici delle specialità tradizionali garantite, in particolare per quanto riguarda l'uso di termini generici nell'Unione, l'etichettatura contenente o comprendente la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e i marchi commerciali.

(51)La partecipazione al regime delle specialità tradizionali garantite dovrebbe garantire che qualsiasi operatore che rispetti le norme di tale regime abbia il diritto di essere sottoposto alla verifica del rispetto del disciplinare.

(52)È opportuno che gli Stati membri e la Commissione espletino le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione delle specialità tradizionali garantite originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda dell'Unione alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale, e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione alle specialità tradizionali garantite. Anche le specialità tradizionali garantite di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È inoltre opportuno che la Commissione espleti le procedure corrispondenti per le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi.

(53)Il regime delle indicazioni facoltative di qualità è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Si riferisce a caratteristiche orizzontali specifiche di una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in zone specifiche. L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" soddisfa le condizioni previste per le indicazioni facoltative di qualità ed è stata istituita da tale regolamento. Ha fornito ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confondere i consumatori circa la provenienza montana dei prodotti sul mercato. È opportuno mantenere la possibilità per i produttori di utilizzare indicazioni facoltative di qualità, in quanto le potenzialità del regime non sono ancora state sfruttate appieno negli Stati membri a causa del breve periodo di applicazione.

(54)Per attuare le norme relative alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità stabilite nel presente regolamento è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto dai delegati degli Stati membri.

(55)Le disposizioni relative alle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo e al regolamento (UE) 2019/787 per quanto riguarda il settore delle bevande spiritose devono essere modificate al fine di allinearle alle norme comuni in materia di registrazione, modifica, opposizione, cancellazione, protezione e controlli delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento. In particolare per i vini sono necessarie ulteriori modifiche alla definizione di indicazioni geografiche protette in linea con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Per motivi di coerenza con il presente regolamento è opportuno modificare anche la disposizione relativa ai compiti dell'EUIPO di cui al regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 .

(56)Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per definire norme di sostenibilità e stabilire criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti; chiarire o aggiungere elementi complementari alle informazioni di accompagnamento; affidare all'EUIPO i compiti relativi all'esame a fini di opposizione e alla procedura di opposizione, al funzionamento del registro, alla pubblicazione delle modifiche ordinarie di un disciplinare, alla consultazione nell'ambito della procedura di cancellazione, all'istituzione e alla gestione di un sistema di allarme che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio, all'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 34 per cui è stata proposta la protezione in virtù di negoziati internazionali o di accordi internazionali; stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; stabilire norme supplementari sull'uso delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine "prodotto di montagna" e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 35 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(57)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno che alla Commissione siano attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione della presentazione tecnica della classificazione dei prodotti designati da indicazioni geografiche secondo la nomenclatura combinata e dell'accesso online alla stessa; definire una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità; definire il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti; stabilire le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, comprese le domande relative a più di un territorio nazionale; definire il formato e la presentazione online di opposizioni e osservazioni ufficiali e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti; concedere un periodo transitorio per consentire l'uso di un nome registrato insieme ad altri nomi che altrimenti sarebbero in contrasto con un nome registrato e prorogare tale periodo transitorio; respingere la domanda; decidere in merito alla registrazione di un'indicazione geografica qualora non sia stato raggiunto un accordo; registrare le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente; definire il contenuto e la presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione; definire il formato e la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti; stabilire le modalità riguardanti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di modifica dell'Unione e le procedure, la forma e la comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria; cancellare la registrazione di un'indicazione geografica; stabilire le modalità concernenti le procedure e la forma della cancellazione di una registrazione e la presentazione delle richieste di cancellazione; stabilire i simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche, definire le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro uso sui prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, comprese le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare; precisare la natura e il tipo di informazioni da scambiare e i metodi per lo scambio di informazioni nell'ambito dell'assistenza reciproca ai fini dei controlli e dell'applicazione; stabilire norme concernenti la forma del disciplinare delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli; definire il formato e la presentazione online del documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti; per le specialità tradizionali garantite: stabilire norme concernenti la forma del disciplinare; stabilire le modalità concernenti la forma e il contenuto del registro dell'Unione delle specialità tradizionali garantite; istituire il simbolo dell'Unione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme per la protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e del simbolo dell'Unione, norme relative al loro uso e alle caratteristiche tecniche del simbolo dell'Unione; stabilire requisiti procedurali e formali per la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire le modalità concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di registrazione, anche per le domande riguardanti più di un territorio nazionale, delle opposizioni e delle domande di modifica di un disciplinare e delle domande di cancellazione di una registrazione; concedere periodi transitori per l'uso delle specialità tradizionali garantite; respingere una domanda di registrazione; decidere in merito alla registrazione di una specialità tradizionale garantita qualora non sia stato raggiunto un accordo; cancellare la registrazione di una specialità tradizionale garantita; per le indicazioni facoltative di qualità e i regimi: stabilire i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità e dei regimi; stabilire norme relative a moduli, procedure o altri dettagli tecnici; stabilire norme per l'uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 .

(58)È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 per quanto riguarda: la registrazione di un nome se non vi è opposizione ammissibile o in caso di opposizione ammissibile, qualora sia stato raggiunto un accordo per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite e, se necessario, la modifica delle informazioni pubblicate, purché tali modifiche non siano sostanziali; l'istituzione e il mantenimento di un registro elettronico delle indicazioni geografiche accessibile al pubblico e di un registro elettronico delle specialità tradizionali garantite; la concessione di un periodo transitorio per l'uso delle indicazioni geografiche a seguito di un'opposizione presentata nell'ambito della procedura nazionale; la cancellazione delle indicazioni geografiche registrate in violazione di un'indicazione geografica in tutto o in parte omonima per cui è già stata presentata la domanda di registrazione o che è già registrata; la definizione dei mezzi attraverso i quali il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti devono essere resi pubblici per le specialità tradizionali garantite.

(59)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e abrogare il regolamento (UE) n. 1151/2012.

(60)Le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite già registrate a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette già registrate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le indicazioni geografiche già registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787 dovrebbero continuare a essere protette a norma del presente regolamento e dovrebbero essere automaticamente inserite nel rispettivo registro.

(61)È tuttavia opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 a quella prevista dal presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti:

a) le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli;

b) le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. 

Articolo 2

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)"associazione di produttori", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori del medesimo prodotto;

b)"tradizionale" e "tradizione", associato a un prodotto originario di una zona geografica, indica l'uso storico comprovato da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza;

c)"etichettatura", secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

d)"fase di produzione", qualsiasi fase di produzione, trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto ha una forma tale da poter essere immesso sul mercato interno;

e)"prodotti trasformati", i prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati ai sensi dell'articolo 2, lettere m) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004;

f)"organismi di certificazione dei prodotti", organismi ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625 che certificano che i prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite sono conformi al disciplinare;

g)"termine generico":

i) il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione; e

ii) un termine comune descrittivo di tipi di prodotti, proprietà di prodotti o altri termini che non si riferiscono a un prodotto specifico;

h)"denominazione di una varietà vegetale", una designazione di una data varietà in uso comune o ufficialmente registrata a norma delle direttive 2002/53/CE 37 , 2002/55/CE 38 , 2008/90/CE 39 del Consiglio o del regolamento (UE) n. 2100/94 40 del Consiglio, nella lingua o nelle lingue in cui è utilizzata o elencata alla data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione; 

i)"denominazione di una razza animale", i nomi di razze ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 che figurano nei libri genealogici o nei registri genealogici nella lingua o nelle lingue in cui vi sono elencati alla data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione.

Articolo 3

Protezione dei dati

1.La Commissione e gli Stati membri trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione del periodo transitorio e controllo a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) 2019/787, in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679. 

2.La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione 42 e del presente regolamento.

3.Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento.

Titolo II
Indicazioni geografiche

Capo 1
Disposizioni generali

Articolo 4

Obiettivi

1.Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione, garantendo in tal modo quanto segue:

a)i produttori che agiscono collettivamente dispongono dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato; 

b)una concorrenza leale per i produttori nella catena di commercializzazione;

c)i consumatori ricevono informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e sono in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;

d)una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale; e

e)un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione e nel commercio elettronico che assicurino l'integrità del mercato interno.

Articolo 5

Ambito di applicazione

1.Il presente titolo riguarda i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 43 , nonché i prodotti agricoli complementari che figurano nelle voci e nei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell'Unione, in particolare quelle relative all'immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, all'organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

3.La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 non si applica al sistema di indicazioni geografiche di cui al presente regolamento.

Articolo 6

Classificazione

1.I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro o sei cifre. Se un'indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna voce è specificata. La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono la presentazione tecnica della classificazione di cui al paragrafo 1 e l'accesso online alla stessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 7

Definizioni

1.Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a)"indicazione geografica", salvo indicazione contraria, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di vini, come definite all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, come definite all'articolo 48 del presente regolamento, e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose, come definite all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2019/787 per cui è stata presentata la domanda di registrazione o che sono iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 23;

b)"vini", i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, da 3 a 6, 8, 9, 11, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)"bevande spiritose", come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787;

d)"prodotti agricoli", i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esclusi i vini e le bevande spiritose;

e)"nomenclatura combinata", la nomenclatura delle merci istituita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87;

f)"associazione di produttori riconosciuta", un'associazione formale dotata di personalità giuridica e riconosciuta dalle autorità nazionali competenti come unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori;

g)"produttore", un operatore impegnato in qualsiasi fase di produzione di un prodotto protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di trasformazione, di cui al disciplinare.

Capo 2
Registrazione delle indicazioni geografiche

Articolo 8

Richiedente

1.Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un'associazione di produttori di un prodotto ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Gli enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura. 

2.Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tali casi la domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indica tali motivi.

3.Un singolo produttore può essere considerato un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se è dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)la persona interessata è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica; e

b)la zona geografica interessata è caratterizzata da elementi naturali senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono sensibilmente da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

4.Nel caso di un'indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più associazioni di produttori di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Articolo 9

Fase nazionale della procedura di registrazione 

1.La domanda di registrazione di un'indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell'Unione è presentata alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario.

2.La domanda di cui al paragrafo 1 comprende:

a)il disciplinare di cui all'articolo 11;

b)il documento unico di cui all'articolo 13;

c)i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

3.Lo Stato membro esamina la domanda di registrazione al fine di verificare che essa soddisfi le condizioni per la registrazione delle rispettive disposizioni relative a vini, bevande spiritose o prodotti agricoli, a seconda dei casi.

4.Nell'ambito dell'esame di cui al paragrafo 3, lo Stato membro espleta una procedura nazionale di opposizione. La procedura nazionale di opposizione garantisce la pubblicazione della domanda di registrazione e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro di origine del prodotto in questione può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso tale Stato membro.

5.Lo Stato membro stabilisce le modalità della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell'opposizione, un periodo di consultazione tra l'associazione di produttori richiedente e ciascun opponente e la presentazione di una relazione dell'associazione di produttori richiedente sull'esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'associazione di produttori richiedente alla domanda di registrazione.

6.Se, dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche apportate alla domanda concordate con l'associazione di produttori richiedente, lo Stato membro ritiene che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, esso può adottare una decisione favorevole e presentare una domanda dell'Unione di cui all'articolo 15.

7.Lo Stato membro assicura che la sua decisione, favorevole o no, sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. Lo Stato membro assicura inoltre che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Articolo 10

Protezione nazionale transitoria

1.Uno Stato membro può, in via temporanea, concedere una protezione transitoria a un nome a livello nazionale a decorrere dalla data in cui una domanda di registrazione dell'Unione è presentata alla Commissione.

2.Tale protezione nazionale cessa alla data in cui entra in vigore l'atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato a norma dell'articolo 22, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

3.Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale transitoria sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4.Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno o sugli scambi internazionali.

Articolo 11

Disciplinare

Ai fini del presente titolo, per "disciplinare" di un'indicazione geografica si intende il documento di cui:

a)all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

b)all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;

c)all'articolo 51 del presente regolamento per i prodotti agricoli.

Articolo 12

Impegni di sostenibilità

1.Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

2.Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 figurano nel disciplinare.

3.Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicato l'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e concorrenza.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti a cui i produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche possono aderire. 

5.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 13

Documento unico

1.Il "documento unico" di un'indicazione geografica si riferisce:

a)al documento riepilogativo del disciplinare di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

b)al documento di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;

c)al documento di cui all'articolo 52 del presente regolamento per i prodotti agricoli.

Articolo 14

Documentazione di accompagnamento

1.La documentazione che accompagna la domanda di registrazione comprende:

a)informazioni su eventuali limitazioni proposte all'uso o alla protezione dell'indicazione geografica e, se del caso, su eventuali misure transitorie proposte dall'associazione di produttori richiedente o dalle autorità nazionali, in particolare a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione;

b)il nome e i recapiti dell'associazione di produttori richiedente;

c)il nome e i recapiti dell'autorità competente e/o dell'organismo di certificazione dei prodotti che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma:

i)dell'articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini;

ii) dell'articolo 39 del presente regolamento per quanto riguarda i prodotti agricoli e le bevande spiritose;

d)qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o, se del caso, dall'associazione di produttori richiedente.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti o a elencare elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da fornire.

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento di cui al paragrafo 1 e relativi all'esclusione o all'anonimizzazione di dati personali protetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 15

Domanda di registrazione dell'Unione

1.Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione la domanda di registrazione dell'Unione comprende:

a)il documento unico di cui all'articolo 13;

b)la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 14;

c)una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata inizialmente trasmessa che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione; e

d)il riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinare che deve essere aggiornato.

2.Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di paesi terzi la domanda di registrazione dell'Unione comprende:

a)il disciplinare e il riferimento alla sua pubblicazione;

b)il documento unico di cui all'articolo 13;

c)la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 14

d)la prova legale della protezione dell'indicazione geografica nel suo paese di origine; e

e)una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.

3.Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è presentata da uno degli Stati membri interessati o da un'associazione di produttori richiedente di un paese terzo, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo.

4.La domanda di registrazione comune di cui all'articolo 8, paragrafo 4, comprende, se del caso, i documenti di cui al paragrafo 1 o 2 di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. Le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, sono espletate in tutti gli Stati membri interessati.

5.I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le procedure e le condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione.

7.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 16

Presentazione della domanda di registrazione dell'Unione 

1.La domanda di registrazione dell'Unione per un'indicazione geografica è presentata alla Commissione per via elettronica, tramite un sistema digitale. Il sistema digitale ha la capacità di consentire la presentazione di domande alle autorità nazionali di uno Stato membro e di essere utilizzato da uno Stato membro nella propria procedura nazionale.

2.Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi. Il sistema digitale di cui al paragrafo 1 ha la capacità di consentire la presentazione delle domande da parte di un'associazione di produttori richiedente stabilita al di fuori dell'Unione e delle autorità nazionali del paese terzo interessato.

3.Le domande di registrazione dell'Unione sono rese pubbliche dalla Commissione tramite il sistema digitale di cui al paragrafo 1

Articolo 17

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.La Commissione esamina le domande di registrazione ricevute a norma dell'articolo 16, paragrafo 1. Tale esame consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti, che le informazioni fornite a norma dell'articolo 15 siano complete e che il documento unico di cui all'articolo 13 sia preciso e di natura tecnica. Tiene conto dell'esito della procedura nazionale espletata dallo Stato membro interessato. Esso riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 13.

2.L'esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi la Commissione informa per iscritto il richiedente in merito ai motivi del ritardo.

3.La Commissione può domandare al richiedente informazioni supplementari.

4.Se, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787, a seconda dei casi, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al presente articolo.

Articolo 18

Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale

1.Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.

2.La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, che:

a) informa la Commissione che la decisione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure

b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

3.L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

4.Se la domanda è stata invalidata da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, lo Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione dell'Unione, se necessario.

Articolo 19

Procedura di opposizione dell'Unione

1.Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e del riferimento al disciplinare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un'opposizione o una notifica di osservazioni.

2.Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta di presentare un'opposizione o una notifica di osservazioni a norma del paragrafo 1.

3.L'opposizione afferma che la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento oppure nei regolamenti (UE) n. 1308/2013 o (UE) 2019/787, a seconda dei casi, e fornisce le relative motivazioni. Un'opposizione che non contenga tale affermazione è nulla. 

4.La Commissione esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'associazione di produttori richiedente che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o dell'associazione di produttori richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

5.L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'associazione di produttori richiedente che ha presentato la domanda avviano idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni utili per valutare se la domanda di registrazione è conforme al presente regolamento oppure ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 o (UE) 2019/787, a seconda dei casi.

6.Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, l'associazione di produttori richiedente stabilita nel paese terzo o le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione notificano alla Commissione il risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione. L'autorità o la persona che ha presentato un'opposizione alla Commissione può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.

7.Qualora, dopo la fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, i dati pubblicati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, siano stati modificati, la Commissione ripete l'esame della domanda di registrazione modificata. Qualora la domanda di registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e la Commissione ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, essa pubblica nuovamente la domanda in conformità di tale paragrafo. 

8.I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

9.Dopo aver portato a termine la procedura di opposizione, la Commissione completa la valutazione della domanda di registrazione dell'Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione, di eventuali notifiche di osservazioni ricevute e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del documento unico.

10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione, e con norme relative all'attribuzione all'EUIPO dei propri compiti delineati nel presente articolo.

11.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione online di opposizioni e osservazioni ufficiali, se del caso, e prescrivono l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 20

Motivi di opposizione

1.Un'opposizione presentata in conformità dell'articolo 19 è ricevibile solo se l'opponente dimostra che:

a)l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui al presente regolamento oppure al regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento (UE) 2019/787 a seconda dei casi;

b)la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all'articolo 29, all'articolo 30, all'articolo 31 o all'articolo 49, paragrafo 1;

c)la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

2.I motivi di opposizione sono valutati dalla Commissione con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 21

Periodo transitorio per l'uso di indicazioni geografiche

1.La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedono un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 27, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati, purché un'opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 o dell'articolo 19, alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che:

a)la registrazione dell'indicazione geografica interessata danneggerebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo nella denominazione del prodotto; oppure

b)tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome nella denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della pubblicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera a).

2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui viene presentata un'opposizione ricevibile a norma dell'articolo 9, paragrafo4, che sono adottati senza applicare tale procedura d'esame. 

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che prorogano il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo di 15 anni, o che consentono di continuare a usarlo fino a un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:

a)il nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica interessata presso la Commissione;

b)l'uso del nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome del prodotto che è stato registrato come indicazione geografica; e

c)tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

4.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un'opposizione ricevibile a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, che sono adottati senza applicare tale procedura d'esame.

5.Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 3, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

6.Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e abbiano segnalato tale fatto nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

7.Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis a un'indicazione geografica che fa riferimento a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione.

Articolo 22

Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione

1.Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 17, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti ivi indicati, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

2.Se non le pervengono opposizioni ricevibili la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che registrano l'indicazione geografica. La Commissione può tener conto delle notifiche di osservazioni ricevute in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.

3.Se le perviene un'opposizione ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione: 

a)adotta un atto di esecuzione che registra l'indicazione geografica senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, se è stato raggiunto un accordo, dopo aver controllato che l'accordo sia conforme al diritto dell'Unione e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure

b)adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione, se non è stato raggiunto un accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4.Gli atti che registrano un'indicazione geografica prevedono eventuali condizioni applicabili alla registrazione nonché la ripubblicazione a titolo informativo del documento unico pubblicato a fini di opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora si rendano necessarie modifiche non sostanziali.

5.I regolamenti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

Articolo 23

Il registro delle indicazioni geografiche dell'Unione

1.La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, contenenti disposizioni sulla creazione e sulla tenuta di un registro, elettronico e accessibile al pubblico, delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento (il "registro delle indicazioni geografiche dell'Unione"). Il registro si suddivide in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

2.Ciascuna indicazione geografica di vini e prodotti agricoli è identificata nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta", a seconda dei casi, e ciascuna indicazione geografica di bevande spiritose è identificata come "indicazione geografica".

3.Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. La Commissione registra tali indicazioni geografiche mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2. Per quanto riguarda i vini e i prodotti agricoli, salvo se espressamente identificati in tali accordi come denominazioni di origine protette, i nomi di tali prodotti sono iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come indicazioni geografiche protette.

4.Ciascuna indicazione geografica è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, l'indicazione geografica è trascritta in caratteri latini ed entrambe le versioni dell'indicazione geografica sono iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e hanno parità di status.

5.La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 3 nonché l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

6.La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO la gestione del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.

8.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il contenuto e la presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 24

Estratti del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione

1.Chiunque può scaricare un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché i dati pertinenti compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. Tale estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.

2.Qualora un'associazione di produttori sia stata riconosciuta dalle autorità nazionali in conformità dell'articolo 33, tale associazione è identificata come titolare dei diritti dell'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1.

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, e prescrivono l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 25

Modifiche di un disciplinare

1.Un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

2.Le modifiche di un disciplinare sono classificate in due categorie:

a)modifiche dell'Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione stessa; e

b)modifiche ordinarie da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.

3.Una modifica è considerata una modifica dell'Unione se comporta un cambiamento del documento unico e:

a)include un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure, per i vini e le bevande spiritose, della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica, o ancora, per le bevande spiritose, della denominazione legale; oppure

b)rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure

c)comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

4.Qualsiasi altra modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata, che non sia una modifica dell'Unione in conformità del paragrafo 3, è considerata una modifica ordinaria.

5.Una modifica ordinaria è considerata una modifica temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

6.Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita dall'articolo 8 all'articolo 22.

7.Le domande di modifica dell'Unione presentate da un paese terzo o da produttori di un paese terzo contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigenti in tale paese terzo. 

8.Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

9.Le modifiche ordinarie sono approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche. 

10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EUIPO la pubblicazione delle modifiche ordinarie di cui al paragrafo 9.

11.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica dell'Unione, e alle modalità, alla forma e alla comunicazione delle modifiche ordinarie alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 26

Cancellazione della registrazione

1.Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:

a)qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare; oppure

b)qualora non sia stato immesso in commercio consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per almeno sette anni.

2.La Commissione può anche adottare atti di esecuzione che cancellino la registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato.

3.Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo l2.

4.L'articolo 9, gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22 si applicano mutatis mutandis alla procedura di cancellazione.

5.Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro, le autorità del paese terzo o, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al paragrafo 5.

7.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della cancellazione delle registrazioni, nonché alla presentazione delle richieste di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Capo 3
Protezione delle indicazioni geografiche

Articolo 27

Protezione delle indicazioni geografiche

1.Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro:

a)qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto;

b)qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

c)qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d)qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'evocazione di un'indicazione geografica ha luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la notorietà del nome registrato.

3.Il paragrafo 1 si applica anche a un nome di dominio che contenga un'indicazione geografica registrata o coincida con essa.

4.La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche:

a)ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio; e

b)ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico. 

5.L'associazione di produttori riconosciuta o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1.

6.Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento non diventano generiche nell'Unione.

7.Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 28

Ingredienti nei prodotti trasformati

1.L'articolo 27 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di operatori in conformità dell'articolo 36 per indicare che un prodotto trasformato contiene, come ingrediente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali di lealtà e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la notorietà dell'indicazione geografica.

2.L'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non è utilizzata nel nome del prodotto alimentare del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso di un accordo con un'associazione di produttori che rappresenti due terzi dei produttori. 

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 29

Termini generici

1.I termini generici non sono registrati come indicazioni geografiche.

2.Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) della situazione esistente nelle zone di consumo;

b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 30

Indicazioni geografiche omonime

1.Un'indicazione geografica che è stata richiesta dopo che un'indicazione geografica omonima o parzialmente omonima sia stata richiesta o protetta nell'Unione è esclusa dalla registrazione a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali delle due indicazioni omonime, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità o all'origine geografica dei prodotti.

2.Un nome omonimo o parzialmente omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è escluso dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

3.Ai fini del presente articolo il termine indicazione geografica omonima richiesta o protetta nell'Unione si riferisce:

a)alle indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione;

b)alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione;

c)alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 ; e

d)alle indicazioni geografiche, nomi d'origine e termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l'Unione e uno o più paesi terzi.

4.La Commissione cancella le indicazioni geografiche registrate in violazione dei paragrafi 1 e 2.

5.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4 sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 31

Marchi commerciali

Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 32

Associazioni di produttori

1.Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, trasformatori intermedi e finali, come specificato dalle autorità nazionali e in funzione della natura del prodotto interessato. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come gruppi di consumatori, dettaglianti e fornitori.

2.Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:

a)elaborare il disciplinare e gestire controlli interni che garantiscano la conformità delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica al suddetto disciplinare;

b)avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati; 

c)concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali iniziative e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione; 

d)intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, tra cui:

i)sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing;

ii)diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica;

iii)svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, la sostenibilità della produzione, il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;

iv)diffusione di informazioni sull'indicazione geografia e sul simbolo dell'Unione pertinente; e

v)attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda la parità e l'integrazione di genere;

e)lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Articolo 33

Associazioni di produttori riconosciute

1.Su richiesta di associazioni di produttori che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri designano, in conformità del rispettivo diritto nazionale, un'associazione di produttori come associazione di produttori riconosciuta per ciascuna indicazione geografica originaria del proprio territorio, che sia registrata od oggetto di una domanda di registrazione, oppure per nomi di prodotti potenzialmente oggetto di domanda di registrazione.

2.Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta previo accordo concluso tra almeno due terzi dei produttori del prodotto recante un'indicazione geografica, che rappresentino almeno due terzi della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale un'autorità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e un singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, sono considerati un'associazione di produttori riconosciuta.

3.Oltre ai poteri e alle responsabilità di cui all'articolo 32, paragrafo 2, un'associazione di produttori riconosciuta può esercitare i poteri e le responsabilità seguenti:

a)fungere da collegamento con gli organismi responsabili dell'applicazione della proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione, e partecipare a reti attive nel campo dell'applicazione della proprietà intellettuale in quanto titolare dei diritti dell'indicazione geografica;

b)avviare azioni, anche presentando domande di intervento alle autorità doganali, per scongiurare o contrastare eventuali misure che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine del loro prodotto;

c)raccomandare alle autorità nazionali norme vincolanti da adottare in conformità dell'articolo 166 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la regolazione dell'offerta di prodotti designati da un'indicazione geografica;

d)allo scopo di proteggere l'indicazione geografica nei sistemi dei nomi di dominio internet all'esterno della giurisdizione dell'Unione, registrare un marchio commerciale individuale, collettivo o di certificazione a seconda del sistema di marchio commerciale in questione, contenente, tra gli elementi più importanti, un'indicazione geografica e limitato al prodotto conformemente al disciplinare corrispondente.

4.I poteri e le responsabilità di cui al paragrafo 2 sono soggetti a un accordo preliminare concluso tra almeno due terzi dei produttori del prodotto designato da un'indicazione geografica, che rappresentino almeno due terzi della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare.

5.Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento dell'associazione di produttori.

Articolo 34

Protezione dei diritti di indicazione geografica nei nomi di dominio

1.I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione possono, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, revocare o trasferire un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello geografico all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

2.I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. Tale atto delegato prevede anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione di fornire all'EUIPO le informazioni e i dati pertinenti. 

Articolo 35

Marchi commerciali in conflitto

1.La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

2.I marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1 sono invalidati dall'EUIPO e, se del caso, dalle autorità nazionali competenti.

3.Un marchio commerciale il cui uso viola l'articolo 27, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata alla Commissione, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica, se allora registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito.

4.Per le indicazioni geografiche registrate nell'Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione dell'Unione, si ritiene che la data del primo giorno di protezione coincida con la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica ai fini dei paragrafi 1 e 3.

5.Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica.

Articolo 36

Diritto d'uso

Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare o al documento unico corrispondente o a un equivalente di quest'ultimo.

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni di cui al presente titolo beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell'articolo 39 . Gli Stati membri possono imporre una tassa a copertura delle spese di gestione dei sistemi di controllo. 

La circostanza per cui un'indicazione geografica corrisponda al nome della località di un singolo produttore richiedente, o la contenga, non impedisce ad altri produttori e operatori di utilizzare l'indicazione geografica registrata a condizione che essa sia utilizzata per designare un prodotto conforme al disciplinare.

Articolo 37

Simboli dell'Unione, indicazioni e abbreviazioni

1.Sono stabiliti i seguenti simboli dell'Unione designati a contrassegnare e pubblicizzare le indicazioni geografiche:

a)un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei vini e dei prodotti agricoli; e

b)un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

2.Nel caso di prodotti originari dell'Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell'Unione ad esso associato figura nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario. L'indicazione geografica appare nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all'indicazione geografica.

3.In deroga al paragrafo 2, nel caso di vini e bevande spiritose originari dell'Unione e commercializzati come indicazione geografica, è possibile omettere i simboli dell'Unione dall'etichettatura e dal materiale pubblicitario del prodotto in questione.

4.Il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette istituito a norma del paragrafo 1 può essere utilizzato nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose la cui denominazione corrisponde a un'indicazione geografica.

5.Qualora i vini, i prodotti agricoli o le bevande spiritose siano designati da un'indicazione geografica, le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" figurano nell'etichettatura dei vini, le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare nell'etichettatura dei prodotti agricoli e l'indicazione "indicazione geografica" può figurare nell'etichettatura delle bevande spiritose. 

Le abbreviazioni "DOP" o "IGP", corrispondenti alle indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare nell'etichettatura dei vini e dei prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica.

6.Indicazioni, abbreviazioni e simboli dell'Unione possono essere utilizzati nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l'indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l'indicazione, l'abbreviazione o il simbolo dell'Unione sono collocati accanto al nome dell'ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente. Il simbolo dell'Unione non appare in associazione alla denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, né in maniera tale da indurre il consumatore a credere che oggetto della registrazione sia il prodotto trasformato anziché l'ingrediente.

7.Dopo la presentazione di una domanda di registrazione dell'Unione per un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto che una domanda di registrazione è stata presentata nel rispetto del diritto dell'Unione.

8.I simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione "denominazione di origine protetta", "indicazione geografica protetta" e "indicazione geografica", nonché le abbreviazioni "DOP" o "IGP", a seconda dei casi, possono figurare nell'etichettatura soltanto dopo la pubblicazione dell'atto di registrazione di tale indicazione geografica.

9.Ove una domanda sia respinta, i prodotti etichettati conformemente al paragrafo 6 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

10.Possono inoltre figurare nell'etichettatura:

a)riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e

b)riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. 

11.Simboli dell'Unione associati a indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione per designare prodotti originari di paesi terzi possono figurare nell'etichettatura del prodotto e nel materiale pubblicitario, nel qual caso i simboli sono utilizzati in conformità dei paragrafi 2 e 4.

12.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche e definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche nonché le norme relative al loro impiego e all'uso delle indicazioni e abbreviazioni su prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Capo 4
Controlli e applicazione

Articolo 38

Ambito di applicazione

1.Il presente capo riguarda i controlli e l'applicazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose e prodotti agricoli.

2.Ai fini del presente capo i controlli includono:

a)la verifica che un prodotto designato da un'indicazione geografica sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e

b)il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato.

3.Nello svolgimento dei controlli e delle attività di applicazione di cui al presente titolo, le autorità competenti responsabili e gli organismi di certificazione dei prodotti soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/625. Il titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) 2017/625 non si applica tuttavia ai controlli sulle indicazioni geografiche.

Articolo 39

Verifica del rispetto del disciplinare

1.Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione originarie del loro territorio.

2.I produttori sono responsabili dei controlli interni che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.

3.Oltre ai controlli interni di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da:

a)una o più autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625; oppure

b)uno o più organismi di certificazione dei prodotti cui siano state delegate responsabilità ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625. 

4.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:

a)un'autorità pubblica competente designata dal paese terzo; oppure

b)uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

5.Qualora, conformemente al disciplinare, una fase della produzione sia effettuata da uno o più produttori in un paese diverso dal paese di origine dell'indicazione geografica, il disciplinare stabilisce disposizioni per la verifica della conformità di tali produttori. Se la fase di produzione in questione ha luogo nell'Unione, i produttori sono notificati alle autorità competenti dello Stato membro in cui la fase di produzione ha luogo e sono oggetto di verifica in quanto produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica.

6.Se uno Stato membro applica l'articolo 8, paragrafo 2, la verifica del rispetto del disciplinare è assicurata da un'autorità diversa da quella considerata un'associazione ai sensi di detto paragrafo.

7.I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.

Articolo 40

Informazioni pubbliche su autorità competenti e organismi di certificazione dei prodotti

1.Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 39, paragrafo 3 e aggiornano tali informazioni.

2.La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 39, paragrafo 4 e aggiorna periodicamente tali informazioni.

3.La Commissione può creare un portale digitale in cui pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 41

Accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti

1.Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b) e all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b) rispettano le seguenti norme e sono accreditati conformemente a esse:

a)norma europea ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi" che include la norma europea ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"; oppure 

b)altre norme idonee, riconosciute a livello internazionale, tra cui eventuali revisioni o versioni modificate delle norme europee di cui alla lettera a).

2.L'accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo di accreditamento riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, che sia membro di European Accreditation, oppure da un organismo di accreditamento esterno all'Unione che sia membro del Forum internazionale per l'accreditamento.

Articolo 42

Controlli e applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato

1.Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione della legge che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto designato da un'indicazione geografica abbia completato tutte le fasi di produzione, indipendentemente dal fatto che si trovi in deposito, transito, distribuzione oppure sia offerto in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico.

2.L'autorità incaricata dell'applicazione della legge esegue controlli sui prodotti designati da indicazioni geografiche per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo.

3.Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

4.L'autorità designata in conformità del paragrafo 1 coordina l'applicazione delle indicazioni geografiche tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, compresi la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità preposte alla normativa sui prodotti alimentari e gli ispettori competenti per l'attività di vendita al dettaglio.

Articolo 43

Obblighi applicabili ai prestatori di servizi intermediari

1.La vendita di beni cui hanno accesso persone stabilite nell'Unione, e che violi l'articolo 27, è considerata contenuto illegale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2022/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio 46 .

2.Le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/xxx, possono emettere un ordine di contrastare i contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 

3.A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/xxx, qualsiasi individuo o ente può notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza di un contenuto specifico che violi l'articolo 27 del presente regolamento.

4.Il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2022/xxx.

Articolo 44

Assistenza reciproca e scambio di informazioni

1.Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca allo scopo di eseguire i controlli e le attività di applicazione di cui al presente capo, in conformità del regolamento (UE) 2017/625.

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano dettagliatamente la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini delle attività di controllo e applicazione di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

3.L'assistenza amministrativa può comprendere, se del caso e nell'ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.

4.Nel caso di una possibile violazione della protezione concessa a un'indicazione geografica, gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, da autorità incaricate dell'applicazione della legge, pubblici ministeri e autorità giudiziarie alle autorità competenti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, di informazioni relative a tale possibile violazione.

5.Allo scopo specifico di agevolare lo scambio di informazioni su non conformità o frodi concernenti indicazioni geografiche registrate, gli Stati membri usano il sistema di trattamento delle informazioni istituito ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 o qualsiasi altro sistema eventualmente istituito in futuro a tale scopo.

Articolo 45

Certificati di autorizzazione a produrre

1.Un produttore il cui prodotto, in seguito alla verifica della conformità di cui all'articolo 39, risulti conforme al disciplinare di un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento ha diritto a un certificato ufficiale, o altra prova di certificazione, dell'ammissibilità a produrre il prodotto designato dall'indicazione geografica in questione, nel rispetto delle fasi di produzione svolte da detto produttore.

2.Su richiesta la prova della certificazione di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, delle autorità doganali o di altre autorità dell'Unione impegnate nella verifica dell'utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica o immessi sul mercato interno. Il produttore può mettere la prova della certificazione a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova nell'ambito delle attività commerciali.

Capo 5
Assistenza tecnica

Articolo 46

 Esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84 , che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO l'esame di indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche di cui all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali.

Articolo 47

Monitoraggio e rendicontazione

1.Qualora la Commissione eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'EUIPO, le è altresì conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri possono comprendere:

a)l'entità dell'integrazione dei fattori agricoli nel processo di esame;

b)la qualità delle valutazioni;

c)la coerenza delle valutazioni delle indicazioni geografiche provenienti da fonti diverse;

d)l'efficienza dei compiti; e

e)la soddisfazione degli utenti.

2.Entro cinque anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Capo 6
Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

Articolo 48

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1.La "denominazione di origine" di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:

a)originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b)la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e

c)le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2.L'"indicazione geografica" di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:

a)originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

b)alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la notorietà o altre caratteristiche; e

c)la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.

3.I prodotti agricoli seguenti non possono essere oggetto di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta:

a)prodotti che per loro natura non possono essere commercializzati nell'ambito del mercato interno e che possono essere consumati soltanto nel luogo di produzione o nelle sue vicinanze, ad esempio in ristoranti;

b)prodotti che, fatte salve le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume e non possono essere immessi sul mercato interno.

4.In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono registrati come denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)la zona di produzione delle materie prime è delimitata;

b)sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c)esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e

d)le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1º maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

5.Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le "altre caratteristiche" possono comprendere pratiche di produzione tradizionali, proprietà tradizionali del prodotto e pratiche agricole che tutelano valori ambientali tra cui la biodiversità, gli habitat, il paesaggio e le zone ambientali riconosciute a livello nazionale.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime. Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.

Articolo 49

Varietà vegetali e razze animali

1.Un nome non può essere registrato come indicazione geografica qualora sia in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità od origine del prodotto designato dall'indicazione geografica o creare confusione tra prodotti designati dall'indicazione geografica e la varietà o razza in questione.

2.Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate in relazione all'uso effettivo delle nomi in conflitto, compreso l'uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona di origine e l'uso della denominazione della varietà vegetale protetta dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

3.Il presente regolamento non osta all'immissione in commercio di un prodotto non conforme al disciplinare di un'indicazione geografica registrata - la cui etichettatura includa il nome o parte del nome di tale indicazione geografica - contenente o comprendente la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a)il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato;

b)i consumatori non sono indotti in errore;

c)l'uso della denominazione della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale;

d)l'uso non sfrutta la notorietà dell'indicazione geografica registrata; e

e)la produzione e la commercializzazione del prodotto in questione si sono diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, concernenti le norme per determinare l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e razze animali.

Articolo 50

Norme specifiche sulla provenienza dei mangimi e delle materie prime

1.Ai fini dell'articolo 48, nel caso dei prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine i mangimi provengono integralmente dalla zona geografica delimitata.

2.Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

3.Tutte le restrizioni all'origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica sono giustificate in relazione al legame di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera f).

Articolo 51

Disciplinare

1.I prodotti i cui nomi sono registrati come denominazione di origine o indicazione geografica rispettano un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a)il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico, oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b)la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, nonché la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, oltre alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c)la definizione della zona geografica delimitata che costituisce il legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4;

d)gli elementi che dimostrano che il prodotto proviene dalla zona geografica delimitata specificata in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera c);

e)la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati; nonché informazioni relative al confezionamento, quando l'associazione richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f)gli elementi che stabiliscono:

i)per quanto riguarda una denominazione di origine, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b). I dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale disposizione;

ii)per quanto riguarda un'indicazione geografica, il legame fra una data qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera b);

g)qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione;

h)altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o da un'associazione di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto nazionale e dell'Unione.

2.Il disciplinare può includere anche impegni di sostenibilità.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, concernenti le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2

Articolo 52

Documento unico

1.Il documento unico comprende:

a)gli elementi principali del disciplinare, ossia: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

b)la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera f), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica tale legame.

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione online del documento unico di cui al paragrafo 1, e prescrivono l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Capo 7
Disposizioni procedurali

Articolo 53

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per le indicazioni geografiche". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Titolo III
Regimi di qualità

Capo 1
Specialità tradizionali garantite

Articolo 54

Obiettivo e ambito di applicazione

1.È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

2.Il presente capo si applica ai prodotti agricoli.

Ai fini del presente capo, per prodotti agricoli si intendono i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Il presente capo non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.

3.La registrazione e la protezione delle specialità tradizionali garantite non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'immissione dei prodotti sul mercato, l'organizzazione comune unica dei mercati e l'etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 55

Criteri di ammissibilità

1.Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto:

a)ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; oppure

b)ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

2.Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

a)essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto; o

b)designare il carattere tradizionale del prodotto.

3. Se nella procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 62 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione adottata conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall'affermazione "fatto secondo la tradizione di" immediatamente seguita dal nome di un paese o di una sua regione.

4.Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori dettagli dei criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Articolo 56

Disciplinare

1.Una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare che comprende:

a)il nome del prodotto di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;

b)la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;

c)la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati, compresi, se pertinenti, la denominazione commerciale della specie interessata e il suo nome scientifico, nonché il metodo di elaborazione del prodotto; e

d)gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che stabiliscono le norme volte a limitare le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 57

Fase nazionale della procedura di registrazione 

1.Le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita possono essere presentate soltanto da associazioni di produttori dei prodotti il cui nome deve essere protetto. Varie associazioni di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. 

2.La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita comprende:

a) il nome e l'indirizzo dell'associazione di produttori richiedente;

b) il disciplinare ai sensi dell'articolo 56 .

3.Qualora la domanda sia preparata da un'associazione di produttori stabilita in uno Stato membro, la domanda è presentata alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 55. Nel quadro dell'esame lo Stato membro svolge una procedura nazionale di opposizione. Lo Stato membro che ritenga soddisfatte le condizioni del presente capo può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione una domanda di registrazione dell'Unione.

4.Lo Stato membro assicura che la sua decisione, favorevole o meno, sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di contestare tale decisione. Lo Stato membro assicura inoltre che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

5.Qualora la domanda, anche nel caso di una domanda comune, sia preparata da una o più associazioni di produttori stabilite in un paese terzo, la domanda è presentata direttamente oppure tramite le autorità del paese terzo interessato.

Articolo 58

Domanda di registrazione dell'Unione 

1.Una domanda di registrazione dell'Unione per una specialità tradizionale garantita comprende:

a) gli elementi di cui all'articolo 57, paragrafo 2; e

b) solo per gli Stati membri, una dichiarazione dello lo Stato membro in cui si afferma che la domanda presentata dall'associazione richiedente soddisfa le condizioni di registrazione.

2.Qualora sia presentata una domanda comune ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, la domanda è presentata alla Commissione da uno degli Stati membri interessati. Essa comprende, se del caso, gli elementi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, nonché la dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, redatta da tutti gli Stati membri interessati. Le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati. 

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme per le domande comuni di registrazione di una specialità tradizionale garantita riguardanti più di un territorio nazionale, nonché per il processo di domanda. 

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione, comprese le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 59

Presentazione della domanda di registrazione dell'Unione

1.La domanda di registrazione dell'Unione per una specialità tradizionale garantita è presentata alla Commissione elettronicamente, attraverso un sistema digitale. Il sistema digitale consente la presentazione di domande alle autorità nazionali di uno Stato membro e può essere utilizzato da uno Stato membro nella propria procedura nazionale.

2.Il sistema digitale consente la presentazione di domande da parte di richiedenti stabiliti al di fuori dell'Unione e da parte di autorità nazionali di paesi terzi.

3.Le informazioni sulle domande di registrazione dell'Unione sono rese pubbliche dalla Commissione al momento della presentazione tramite il sistema digitale di cui al paragrafo 1.

Articolo 60

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.La Commissione esamina ogni domanda ricevuta ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, per verificare che non contenga errori manifesti, che le informazioni fornite in conformità dell'articolo 58 siano complete, che il disciplinare sia preciso e di natura tecnica e che le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 siano rispettate. Tale esame tiene conto dell'esito della fase nazionale della procedura svolta dallo Stato membro interessato.

2.L'esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

3.La Commissione può domandare al richiedente informazioni supplementari.

4.Se, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo, la Commissione pubblica il disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 61

Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale

1.Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono incidere sulla registrazione di una specialità tradizionale garantita. In tal caso gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di sospendere la procedura d'esame per un periodo di 12 mesi rinnovabile.

2.Lo Stato membro informa la Commissione senza ritardo qualora la domanda alla Commissione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva. In tal caso la Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 2, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo.

3.Se la domanda presentata alla Commissione è stata invalidata da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, lo Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda, se necessario.

Articolo 62

Procedura di opposizione dell'Unione

1.Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione un'opposizione.

2.Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del paragrafo 1.

3.L'opposizione afferma che la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente capo e fornisce le relative motivazioni. Un'opposizione che non contenga tale affermazione è nulla. 

4.La Commissione esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o il richiedente che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

5.L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o il richiedente che ha presentato la domanda avviano consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili per valutare se la domanda di registrazione è conforme alle condizioni del presente regolamento.

6.Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente stabilito nel paese terzo o le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione notificano alla Commissione il risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda. L'autorità o la persona che ha presentato un'opposizione alla Commissione può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.

7.Qualora, dopo la fine delle consultazioni, il disciplinare pubblicato in conformità dell'articolo 60, paragrafo 4, sia stato modificato, la Commissione ripete l'esame della domanda di registrazione modificata. Qualora la domanda sia stata modificata in maniera sostanziale e la Commissione ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, essa pubblica nuovamente la domanda in conformità di tale paragrafo.

8.I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

9.Dopo aver completato la procedura di opposizione, la Commissione completa la valutazione della domanda di registrazione dell'Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del disciplinare.

10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione per fissare procedure e scadenze dettagliate.

11.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 63

Motivi di opposizione

1.Un'opposizione presentata in conformità dell'articolo 62 è ricevibile solo se l'opponente:

a) fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente capo; oppure

b) dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli analoghi.

2.I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 64

Periodi transitori per l'uso delle specialità tradizionali garantite

1.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 69 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un'opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, o dell'articolo 62 alla domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita la cui protezione è violata dimostri che tale denominazione è utilizzata legittimamente nel mercato interno da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.

2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un'opposizione ricevibile a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, che sono adottati senza applicare tale procedura d'esame.

Articolo 65

Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione

1.Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti ivi indicati, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

2.Se non le pervengono opposizioni ricevibili la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 80, paragrafo 2, che registrano la specialità tradizionale garantita.

3.Se le è pervenuta un'opposizione ricevibile, la Commissione:

a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 80, paragrafo 2, dopo aver controllato che l'accordo sia conforme al diritto dell'Unione e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure

b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

4.Gli atti che registrano una specialità tradizionale garantita prevedono eventuali condizioni applicabili alla registrazione nonché la ripubblicazione a titolo informativo del documento unico pubblicato a fini di opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora si rendano necessarie modifiche non sostanziali.

5.I regolamenti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

Articolo 66

Registro delle specialità tradizionali garantite dell'Unione

1.La Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 80, paragrafo 2, che creano e tengono un registro elettronico accessibile al pubblico delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell'ambito del presente regolamento (il "registro delle specialità tradizionali garantite dell'Unione").

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro delle specialità tradizionali garantite dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 67

Modifiche di un disciplinare

1.Un'associazione di produttori avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita. Le domande descrivono le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2.La procedura per la modifica di un disciplinare segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita dall'articolo 57 all'articolo 65.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano le norme concernenti la procedura per la modifica di un disciplinare.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica di un disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 68

Cancellazione della registrazione

1.Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:

a)qualora non sia più garantito il rispetto del disciplinare;

b)qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita.

2.La Commissione può anche adottare atti di esecuzione che cancellino una registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato.

3.Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

4. Gli articoli da 57 a 63 e l'articolo 65 si applicano mutatis mutandis alla procedura di cancellazione.

5.Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro e del paese terzo interessati oppure, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano le norme concernenti la procedura di cancellazione.

7.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di cancellazione di una registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 69

Restrizione sull'uso di specialità tradizionali garantite registrate

1.Le specialità tradizionali garantite registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione o imitazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i nomi dei prodotti alimentari utilizzati a livello nazionale non ingenerino confusione con le specialità tradizionali garantite registrate.

3.La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che stabiliscono norme supplementari più dettagliate per la protezione delle specialità tradizionali garantite. 

5.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono requisiti formali e procedurali per la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 70

Eccezioni per taluni usi

1.Le disposizioni del presente capo non pregiudicano:

a)l'uso dei termini che sono generici nell'Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto come specialità tradizionale garantita;

b)l'immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura contiene o comprende la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale usata in buona fede;

c)l'applicazione di norme dell'Unione oppure degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare di quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi commerciali, e diritti concessi in base a tali norme.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sulla determinazione del carattere generico dei termini, delle condizioni di utilizzo delle denominazioni di varietà vegetali e razze animali per una specialità tradizionale garantita, nonché del loro rapporto con i diritti di proprietà intellettuale di cui al presente articolo.

Articolo 71

Nome, simbolo dell'Unione e indicazione di una specialità tradizionale garantita

1.Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

2.È stabilito un simbolo dell'Unione da utilizzare nell'etichettatura di prodotti designati come specialità tradizionali garantite. L'indicazione "specialità tradizionale garantita", l'abbreviazione "STG" e il simbolo dell'Unione che fanno riferimento alla specialità tradizionale garantita possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità del disciplinare pertinente.

3.Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 2 figura nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario. I requisiti di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativi alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano alla specialità tradizionale garantita registrata. L'indicazione "specialità tradizionale garantita" o la corrispondente sigla "STG" può figurare nell'etichettatura.

4.Il simbolo dell'Unione è facoltativo nell'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.

5.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il simbolo dell'Unione e le condizioni per il suo uso obbligatorio, fissando norme per la protezione uniforme dell'indicazione, dell'abbreviazione e del simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 2, del loro uso e delle loro caratteristiche tecniche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 72

Adesione ai regimi di qualità

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle norme di cui al presente capo beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell'articolo 73. Gli Stati membri possono imporre una tassa a copertura delle spese di verifica della conformità.

2.Sono soggetti ai controlli e alle misure di applicazione di cui all'articolo 73 anche gli operatori che preparano e immagazzinano un prodotto commercializzato a norma del regime di specialità tradizionale garantita o che immettono in commercio tali prodotti.

Articolo 73

Controlli e applicazione

1.I controlli delle specialità tradizionali garantite comprendono:

a)la verifica che un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e

b)il monitoraggio dell'uso della specialità tradizionale garantita sul mercato, anche su internet.

2.In conformità del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri designano:

a)una o più autorità competenti responsabili dei controlli sulle specialità tradizionali garantite; e

b)una o più autorità incaricate dell'applicazione della legge, che possono coincidere con le autorità competenti di cui alla lettera a), responsabili dell'applicazione delle norme relative alle specialità tradizionali garantite. 

3.I compiti di cui al paragrafo 2, lettera a), possono essere delegati a uno o più organismi di certificazione dei prodotti, in conformità del regolamento (UE) 2017/625.

4.Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente capo e, in caso di violazione, applicano sanzioni adeguate.

5.Nello svolgimento dei controlli e delle attività di applicazione della legge di cui al presente articolo, le autorità competenti e gli organismi di certificazione dei prodotti soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625. Il titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 2017/625 non si applica tuttavia ai controlli sulle specialità tradizionali garantite.

6.Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:

a)una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o

b)uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

7.Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui rispettivamente al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, e aggiornano tali informazioni.

8.La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 6 e aggiorna periodicamente tali informazioni.

9.La Commissione può creare un portale digitale in cui pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 6.

10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme relative ad appropriate procedure di certificazione e accreditamento da applicarsi agli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 2 e 5.

11.La Commissione può adottare atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 80, paragrafo 2, che definiscono i mezzi attraverso i quali sono pubblicati il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui al presente articolo.

Capo 2
Indicazioni facoltative di qualità

Articolo 74

Obiettivo e ambito di applicazione

1.È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione da parte dei produttori, nel mercato interno, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto. 

2.Il presente capo disciplina i prodotti agricoli.

Ai fini del presente capo, per prodotti agricoli si intendono i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Il presente capo non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.

Articolo 75

Disposizioni nazionali

1.Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni e i regimi facoltativi di qualità non disciplinati dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione.

2.La Commissione può istituire un sistema digitale per l'inclusione delle indicazioni e dei regimi di cui al paragrafo 1 allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti e dei regimi in tutta l'Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Articolo 76

Indicazioni facoltative di qualità

1.Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:

a)si riferiscono a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o a una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;

b)il loro uso conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e

c)ha una dimensione europea.

2.Esulano dall'ambito di applicazione del presente capo le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell'applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

3.Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme dettagliate relative ai criteri di cui al paragrafo 1.

5.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l'applicazione del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

6.Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 77

Riserva di indicazioni facoltative di qualità supplementari

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che riservano indicazioni facoltative di qualità supplementari e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo.

Articolo 78

Prodotto di montagna

1.È istituita l'indicazione "prodotto di montagna" come indicazione facoltativa di qualità. Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano, elencati nell'allegato I del trattato, in merito ai quali:

a)sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone montane;

b)nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone montane.

2.Ai fini del presente articolo si intendono per "zone montane dell'Unione" le zone di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 . Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone montane comprendono le zone ufficialmente designate come zone montane dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati in tale paragrafo.

3.In casi debitamente motivati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che stabiliscono deroghe alle condizioni di utilizzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone montane, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone montane in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l'applicazione dell'indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 79

Restrizioni dell'uso e del monitoraggio

1.Un'indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni di uso.

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme sull'uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

3.Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente capo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

Capo 3
Disposizioni procedurali 

Articolo 80

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per la qualità agricola". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Titolo IV
Modifiche dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787

Articolo 81

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1) all'articolo 93, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) "indicazione geografica", un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

i) le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

ii) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.";

2) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

"Articolo 94

Disciplinare

1. Il disciplinare permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:

a)il nome di cui è chiesta la protezione;

b)il tipo di indicazione geografica che può essere una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;

c)una descrizione del vino o dei vini, comprese le principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

d)se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

e)la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera h);

f)le rese massime per ettaro;

g)un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

h)gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

i)per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i); i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale punto;

ii)per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);

i)altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o da un'associazione di produttori riconosciuta, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto nazionale e dell'Unione.

2. Il disciplinare può contenere impegni di sostenibilità a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulle IG]*.

3. Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al paragrafo 2, lettera c), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.

*Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del […][…] (GU L [del ..., pag. ...]).";

3) gli articoli da 95 a 99, gli articoli da 101 a 106 e l'articolo 107 sono abrogati.

Articolo 82

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001

Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:

1) all'articolo 151, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"f) l'amministrazione delle indicazioni geografiche, e in particolare i compiti che gli sono attribuiti mediante gli atti delegati della Commissione adottati in conformità dell'articolo […] del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulle IG]*.

*Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del […][…] (GU L [del ..., pag. ...]).".

Articolo 83

Modifiche del regolamento (UE) 2019/787

Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:

1) all'articolo 3, i punti 6 e 7 sono abrogati;

2) gli articoli 16 e 21 sono abrogati;

3) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Documento unico

Il documento unico contiene quanto segue:

a) gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine "bevanda spiritosa", il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura;

b) la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all'articolo 3, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.";

4) gli articoli da 24 a 33 e gli articoli da 35 a 40 sono abrogati.

Titolo V
Delega di potere, disposizioni transitorie e finali

Articolo 84

Delega di potere

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 10, all'articolo 23, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 10, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 1, all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 5, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 10, all'articolo 69, paragrafo 4, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 10, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 6, all'articolo76, paragrafo 4, all'articolo 77, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafo3, all'articolo 78, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

3.La delega di potere prevista agli articoli di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli di cui al paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 85

Disposizione transitoria per la classificazione delle indicazioni geografiche

La classificazione, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, delle indicazioni geografiche registrate o richieste prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è effettuata in conformità della tabella di cui all'allegato III.

Articolo 86

Disposizioni transitorie per le domande pendenti

1.Le norme applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi alle domande di registrazione, alle domande di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare e alle richieste di cancellazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 

2.Gli articoli da 19 a 22 si applicano tuttavia a quelle domande e richieste per cui la pubblicazione, a fini di opposizione, di una domanda di registrazione, di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare o di una richiesta di cancellazione di un'indicazione geografica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha luogo dopo [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.Le norme applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi alle domande di registrazione, alle domande di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare e alle richieste di cancellazione delle specialità tradizionali garantite ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 

4.Gli articoli da 62 a 65 si applicano tuttavia a quelle domande e richieste per cui la pubblicazione, a fini di opposizione, di una domanda di registrazione, di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare o di una richiesta di cancellazione di una specialità tradizionale garantita nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha luogo dopo [data di entrata in vigore del presente regolamento]. 

Articolo 87

Continuità dei registri 

1.Ogni denominazione di origine e indicazione geografica di vini e prodotti agricoli, e ogni indicazione geografica di bevande spiritose, con tutti i dati pertinenti, nonché i dati riguardanti le domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, iscritti nei rispettivi registri delle indicazioni geografiche, sono iscritti automaticamente nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. 

2.Ogni specialità tradizionale garantita iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite, con tutti i dati pertinenti, nonché i dati riguardanti le domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, il giorno precedente alla data di entrata in applicazione del presente regolamento, sono iscritti automaticamente nel registro delle specialità tradizionali garantite dell'Unione.

Articolo 88

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 89

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

[...]    [...]

(1)    https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/.
(2)    https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/.
(3)    https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en.
(4)    https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF.
(5)    https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_it.
(6)    https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.
(7)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Piano-dazione-per-la-proprieta-intellettuale_it.
(8)    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/it/pdf.
(9)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT.
(10)    GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(11)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(12)    GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(13)    https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/geographical-indications-and-traditional-specialities-guaranteed-protected-eu_en.
(14)    Il prezzo medio dei prodotti IG/STG è doppio rispetto a quello dei prodotti comparabili non IG/STG; variabilità dei prezzi relativamente più bassa per i prodotti IG; concorrenza leale per i produttori nella catena del valore delle IG/STG; diversificazione delle attività svolte nelle aziende agricole, ad esempio trasformazione, nuovi tipi di vendite (vendite dirette, vendite elettroniche) e agriturismo.
(15)    file:///C:/Users/dufouva/Downloads/090166e5d5274a42%20(1).pdf.
(16)    https://ec.europa.eu/info/events/strengthening-geographical-indications-digital-conference-2020-nov-25_en
(17)    Inserire il collegamento ipertestuale al momento della pubblicazione.
(18)    Inserire il collegamento ipertestuale al momento della pubblicazione.
(19)    https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_it.
(20)    GU C XX del XX.X.2022, pag. XX.
(21)    GU C XX del XX.X.2022, pag. XX.
(22)    https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en.
(23)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(24)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(25)    Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
(26)    riferimento.
(27)    Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(28)    GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1.
(29)    GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(30)    GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(31)    GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(32)    Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L …, XXX del gg/mm/aaaa, pag. X).
(33)    Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(34)    https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3983.
(35)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(36)    GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(37)    Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
(38)    Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).
(39)    Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).
(40)    Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).
(42)    Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 1).
(43)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(44)    Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(45)    Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).
(46)    Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L ..., XXX del gg/mm/aaaa, pag. X).
(47)    Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
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Bruxelles, 31.3.2022

COM(2022) 134 final

Proposta di

ALLEGATI

della

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012


ALLEGATO I

Altri prodotti agricoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Prodotti

Voce NC 25.01 (sale)

Codice NC 29.05.43 (mannitolo)

Codice NC 29.05.44 (sorbitolo)

Voce NC 32.03 (cocciniglia)

Voce NC 33.01 (oli essenziali)

Voci NC da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle)

Codice NC 38.09.10 (agenti d'apprettatura o di finitura)

Codice NC 38.23.60 (sorbitolo non classificato altrove)

Voci NC da 41.01 a 41.03 (pelli)

Voce NC 43.01 (pelli da pellicceria gregge)

Voce NC 45.01 (sughero)

Voci NC da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami di seta)

Voci NC da 51.01 a 51.03 (lane e peli)

Voci NC da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

Voce NC 53.01 (lino greggio)

Voce NC 53.02 (canapa greggia)

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Bruxelles, 31.3.2022

COM(2022) 134 final

Proposta di

ALLEGATO

della

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli,

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e

che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012


ALLEGATO II

Altri prodotti agricoli di cui all'articolo 54, paragrafo 2

Specialità tradizionali garantite

a) piatti pronti,

b) birra,

c) cioccolato e prodotti derivati,

d) prodotti di panetteria,

e) prodotti di pasticceria,

f) prodotti di confetteria,

h) prodotti di biscotteria e altro,

g) bevande a base di estratti di piante,

h) pasta alimentare,

j) sale.

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Bruxelles, 31.3.2022

COM(2022) 134 final

Proposta di

ALLEGATI

della

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli,

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e

che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012


ALLEGATO III

Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 85

Classificazione dei prodotti esistente

Voci della nomenclatura combinata corrispondenti alla classificazione dei prodotti esistente

Vini

NC 22 04

Bevande spiritose

NC 22 08

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

NC 02

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

NC 16

Classe 1.3. Formaggi

NC 04 06

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

NC 04

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

NC 15

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

NC 07; NC 08; NC 10; NC 11; NC 20

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

NC 03; NC 16

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

La classe 1.8 comprende varie voci della nomenclatura combinata

Classe 2.1. Birra

NC 22 03

Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati

NC 18 06

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

NC 19 05

Classe 2.4. Bevande a base di estratti di piante

NC 22 05; NC 22 06

Classe 2.5. Pasta alimentare

NC 19 02

Classe 2.6. Sale

NC 25 01

Classe 2.7. Gomme e resine naturali

NC 13 01

Classe 2.8. Pasta di mostarda

NC 21 03

Classe 2.9. Fieno

NC 12 14 90

Classe 2.10. Oli essenziali

NC 33 01

Classe 2.11. Sughero

NC 45 01

Classe 2.12. Cocciniglia

NC 32 03

Classe 2.13. Fiori e piante ornamentali

NC 06 02; NC 06 03; NC 06 04

Classe 2.14. Cotone

NC 52 01

Classe 2.15. Lana

NC 51 01

Classe 2.16. Vimini

NC 14 01

Classe 2.17. Lino stigliato

NC 53 01 21

Classe 2.18. Cuoio

NC 41

Classe 2.19. Pellame

NC 43 01

Classe 2.20. Piume

NC 05 05

 Classe 2.21. Vini aromatizzati

NC 22 05

 Classe 2.22. Altre bevande alcoliche

NC 22 06

Classe 2.23. Cere di api

NC 15 21 90

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