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Document 52022PC0057

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

COM/2022/57 final

Strasburgo, 15.2.2022

COM(2022) 57 final

2022/0039(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

{SEC(2022) 77 final} - {SWD(2022) 30 final} - {SWD(2022) 31 final}


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo generale della presente proposta è istituire un sistema di comunicazione satellitare sicura dell'Unione (di seguito "il programma") che garantisca la fornitura di servizi di comunicazione satellitare sicuri, flessibili e resilienti a livello mondiale agli enti governativi dell'Unione e degli Stati membri.

Le comunicazioni satellitari offrono una copertura completa, complementare alle reti terrestri (a terra sotto forma di collegamenti via cavo, come le reti a banda larga in fibra ottica o senza fili). Le comunicazioni satellitari possono fornire i mezzi per una comunicazione digitale senza interruzioni nelle zone in cui le reti terrestri sono assenti (ad esempio gli oceani, durante i voli o in isole/località remote prive di copertura cellulare o a banda larga) o sono state distrutte (ad esempio durante inondazioni o incendi boschivi), oppure in cui le reti locali non possono essere ritenute affidabili (in situazioni di crisi, per i servizi diplomatici in paesi terzi o per operazioni governative sensibili).

La comunicazione satellitare per scopi governativi (Governmental Satellite Communication, Govsatcom) è una risorsa strategica, strettamente legata alla sicurezza nazionale, utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri. Gli utenti pubblici tendono a privilegiare soluzioni di proprietà statale 1 o di tipo pubblico-privato 2 o a ricorrere a specifici fornitori privati accreditati. I casi d'uso comprendono le operazioni di sorveglianza, la gestione delle crisi, comprese le operazioni di protezione civile e umanitarie in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, e il collegamento e la protezione delle infrastrutture chiave.

A causa della portata e della complessità degli investimenti necessari e delle sinergie che una capacità comune potrebbe comportare, la Govsatcom è stata individuata già nel 2013 3 come un settore promettente per le iniziative dell'Unione, con la possibilità di contribuire concretamente agli obiettivi per un'Unione europea forte, sicura e resiliente, ed è ora parte integrante della strategia spaziale per l'Europa 4 , del piano d'azione europeo in materia di difesa 5 e della strategia globale dell'Unione europea. Il concetto di un'infrastruttura dell'Unione per la comunicazione satellitare per scopi governativi è stato sempre accolto con favore nelle successive conclusioni del Consiglio 6 .

L'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (di seguito "regolamento sullo spazio") ha rappresentato un primo passo verso tale obiettivo di resilienza, attraverso l'istituzione di un'apposita componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione. Il suo obiettivo è ottimizzare l'uso delle capacità di comunicazione satellitare esistenti per gli utenti governativi sulla base della messa in comune e della condivisione delle risorse per la comunicazione satellitare dell'UE disponibili a livello nazionale e privato. A causa della durata limitata del ciclo di vita di un satellite (circa 15 anni per i satelliti in orbita geostazionaria (GEO)), molte delle infrastrutture di proprietà governativa che rientreranno nelle attività di messa in comune e condivisione di GOVSATCOM dovranno essere ricostituite nel prossimo decennio 7 . Per questo motivo il regolamento (UE) 2021/696 prevedeva la necessità di valutare l'evoluzione delle esigenze in materia di comunicazione satellitare. Secondo il regolamento, qualora tale valutazione "dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l'evoluzione della domanda, dovrebbe essere possibile prendere la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, ad esempio con operatori satellitari dell'Unione." 

Diversi studi 8 hanno dimostrato questa evoluzione delle esigenze: tradizionalmente le comunicazioni satellitari sono state utilizzate per la comunicazione vocale e il trasferimento di dati in zone remote (ad esempio in mare), ma la rapida evoluzione della natura dei casi d'uso rende necessarie prestazioni a bassa latenza 9 e una copertura globale. Sebbene le comunicazioni satellitari si basino principalmente su veicoli spaziali geosincroni (GEO), il progresso tecnico ha reso possibili la graduale affermazione di costellazioni di comunicazioni in orbita non geostazionaria (NGSO), comprendenti satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) e in orbita terrestre media (MEO), e l'offerta di prestazioni in grado di rispondere alle esigenze in evoluzione degli utenti.

I crescenti livelli di minacce ibride e informatiche e la tendenza alle catastrofi naturali indirizzano le esigenze in evoluzione degli attori governativi verso soluzioni di comunicazione satellitare adeguate maggiormente sicure, affidabili e disponibili. L'ascesa dei computer quantistici aggiunge una minaccia supplementare, in quanto grazie alle loro capacità sostanzialmente migliorate saranno prevedibilmente in grado di decodificare i contenuti attualmente criptati. L'iniziativa "Infrastruttura europea di comunicazione quantistica" (EuroQCI) 10 mira a sviluppare sistemi crittografici adeguati alle esigenze future per offrire livelli senza precedenti di comunicazioni sicure in grado di resistere ai futuri attacchi informatici quantistici. EuroQCI è attualmente finanziata tramite Orizzonte Europa, il programma Europa digitale e il meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale. Inoltre la relazione di previsione strategica della Commissione 11 individua nell'iperconnettività digitale e nella trasformazione tecnologica una delle megatendenze prevalenti dei prossimi cinquant'anni, sostenuta da una domanda senza precedenti di servizi, ad esempio nell'ambito dell'economia dei dati e della finanza.

Questi progressi fanno sì che la connettività delle comunicazioni satellitari globali sia sempre più gestita come una risorsa strategica. A tal fine sono in corso diversi importanti progetti sostenuti da governi di paesi terzi con una serie di obiettivi strategici in materia di connettività 12 . La predisposizione di queste infrastrutture strategiche da parte di tutte le principali potenze spaziali evidenzia la crescente necessità a livello mondiale che i servizi governativi garantiscano una connettività resiliente al fine non solo di sostenere le operazioni di sicurezza, ma anche di collegare infrastrutture critiche, gestire le crisi e sostenere la sorveglianza delle frontiere e marittima.

A oggi l'UE non dispone di risorse operative o in fase di costruzione in orbita terrestre bassa (LEO) o in orbita terrestre media (MEO) che potrebbero soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti governativi. Tutte le attuali capacità di comunicazione satellitare impegnate che forniscono servizi governativi a disposizione degli Stati membri sono basate su un numero ridotto di risorse GEO, che coprono principalmente l'Europa. La maggior parte della capacità è dedicata a missioni militari, con un forte controllo della governance (dalle infrastrutture di proprietà a rigorosi partenariati pubblico-privato). Inoltre, i servizi forniti da queste capacità di comunicazione satellitare per scopi militari (Milsatcom) sono adattati a specifiche esigenze militari, in particolare in termini di frequenza, cifratura, specificità del segnale, terminale utente e livello di classificazione, e non possono pertanto essere utilizzati nella maggior parte delle applicazioni governative civili.

Sulla scia del progresso tecnologico della bassa latenza, diverse mega-costellazioni di paesi terzi, sostenute o sovvenzionate dal settore pubblico, hanno fatto la loro comparsa negli Stati Uniti, in Cina e in Russia. Nel contempo, la disponibilità di slot orbitali e di notifiche delle frequenze è limitata a causa del vertiginoso aumento di queste mega-costellazioni. Questa situazione, in combinazione con la durata limitata delle capacità GOVSATCOM, rende urgente la realizzazione di un sistema di connettività spaziale sicuro. Il programma affronterebbe le lacune in termini di capacità dei servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi

e dovrebbe inoltre consentire la fornitura di servizi commerciali di comunicazione satellitare da parte del settore privato. Tali servizi commerciali renderebbero disponibili in particolare la connettività a banda larga ad alta velocità senza interruzioni in tutta Europa, eliminando le zone morte e aumentando la coesione tra i territori degli Stati membri, comprese le zone rurali, periferiche, remote e isolate e le isole, e fornirebbero connettività in zone geografiche di interesse strategico al di fuori dell'Unione.

Nell'ambito della valutazione d'impatto si è concluso che un partenariato pubblico-privato fosse il modello di attuazione più appropriato per garantire il perseguimento degli obiettivi del programma. Esso consentirebbe di sviluppare l'attuale base tecnologica e infrastrutturale delle comunicazioni satellitari dell'UE e di fornire servizi governativi solidi e innovativi. Allo stesso tempo permetterebbe ai partner privati di integrare l'infrastruttura del programma con capacità supplementari per l'offerta di servizi commerciali. Inoltre ottimizzerebbe i costi di realizzazione e di funzionamento attraverso la condivisione dei costi di sviluppo e di diffusione di componenti comuni alle infrastrutture governative e commerciali, nonché dei costi operativi, consentendo un elevato livello di messa in comune delle capacità. Stimolerebbe infine l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese e le start-up che utilizzano nuove tecnologie e applicazioni spaziali ("New Space"), rendendo possibile la condivisione dei rischi di ricerca e sviluppo tra partner pubblici e privati.

Parallelamente al presente programma:

·il programma Orizzonte Europa assegnerà una quota dedicata delle componenti del polo tematico 4 alle attività di ricerca e innovazione (R&I), consentendo la condivisione dei rischi di ricerca e sviluppo tra partner pubblici e privati, anche per le potenziali tecnologie che sarebbero sviluppate nell'ambito del New Space;

·lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) assegnerà una quota dedicata delle attività di Europa globale che consentirà la condivisione dei rischi di realizzazione e di utilizzo tra partner pubblici e privati per il sistema di connettività, permettendo di offrire una serie di servizi con conseguenti vantaggi per i partner internazionali;

·il programma spaziale dell'Unione assegnerà una quota dedicata della sua componente GOVSATCOM alle attività connesse allo sviluppo del polo GOVSATCOM, che farà parte dell'infrastruttura di terra del sistema di connettività sicura.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il programma proposto è coerente con l'attuale politica spaziale dell'UE. In particolare il programma rafforzerebbe la capacità spaziale dell'UE, che è attualmente costituita dai sistemi di navigazione satellitare e osservazione della Terra dell'UE, rispettivamente Galileo e Copernicus, nonché le capacità di conoscenza dell'ambiente spaziale. Il programma si basa sulla componente EU GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con diverse altre normative dell'Unione. In particolare la fornitura di servizi governativi garantirebbe un'ulteriore coesione in linea con la strategia digitale e la strategia per la cibersicurezza dell'Unione, garantendo l'integrità e la resilienza delle infrastrutture, delle reti e delle comunicazioni europee. Il programma sarebbe gestito dall'UE e garantirebbe un livello di sicurezza molto elevato, rafforzando in tal modo la capacità di fornire una risposta integrata dell'UE alle minacce alla sicurezza, come richiesto nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza e nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea. I servizi collegherebbero regioni strategiche come l'Artico e l'Africa, in linea con gli obiettivi strategici in tali regioni e con la strategia "Global Gateway".

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'adozione di misure dell'Unione relative alla politica spaziale europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A causa della portata globale e della natura della connettività, la questione non può essere affrontata né a livello locale né a livello regionale.

Il programma integrerebbe gli accordi esistenti nell'ambito della componente GOVSATCOM dell'UE per la messa in comune e la condivisione delle attuali capacità di comunicazione satellitare per scopi governativi. Tuttavia nessuno Stato membro dell'UE è in grado, da solo, di soddisfare la totalità delle esigenze in evoluzione degli utenti e di sostenere i costi che ne conseguono.

Una soluzione dell'UE apporta un valore aggiunto in quanto un'azione e un coordinamento a livello dell'UE eviterebbero la duplicazione degli sforzi in tutta l'Unione e negli Stati membri. Ciò porterebbe a un migliore sfruttamento delle risorse esistenti, a una maggiore sicurezza e resilienza, in particolare attraverso la crittografia quantistica, a una migliore copertura e alla fornitura di una più ampia gamma di servizi. Ne trarrebbero beneficio anche altre politiche tematiche dell'UE e degli Stati membri.

L'azione a livello dell'UE beneficia di economie di scala. Le esigenze dei singoli utenti negli Stati membri sono generalmente eterogenee e spesso imprevedibili in termini di portata, capacità, tempistiche e ubicazione. Un denominatore comune di tutti i casi d'uso è il bisogno di flessibilità dovuto alla necessità, spesso imprevedibile e mutevole, di capacità di comunicazione satellitare. Per ottenere tale flessibilità nell'accesso alle capacità sono necessari ingenti investimenti.

Proporzionalità

La proposta non introduce alcuna misura oltre a quelle necessarie per conseguire gli obiettivi principali del presente programma. In particolare la proposta definisce i requisiti minimi per l'istituzione di un sistema europeo di connettività sicura e per la fornitura di adeguati servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi. A tale riguardo, la capacità del sistema sarà concepita in modo da integrare, tra l'altro, le attuali capacità di comunicazione satellitare degli Stati membri e far fronte al fabbisogno di capacità supplementare previsto. La proposta non introduce alcuna restrizione alla capacità degli attori governativi degli Stati membri di scegliere quali capacità intendono utilizzare.

La proposta dovrebbe avere un effetto di ricaduta positivo sul settore spaziale dell'Unione, compreso il New Space. Inoltre i cittadini beneficeranno di migliori prestazioni operative nel settore della protezione civile.

Infine il bilancio assegnato al programma è idoneo a conseguire gli obiettivi fissati e non va al di là di quanto necessario. I fondi necessari per realizzare il programma sono stati determinati sulla base di diverse stime e analisi accurate effettuate nell'ambito della valutazione d'impatto e descritte di seguito.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso garantisce l'uniformità e l'applicazione diretta necessarie per l'efficace attuazione del programma, conferendogli nel contempo la dovuta visibilità e fornendo le risorse finanziarie di cui necessita per la sua attuazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N/P

Consultazioni dei portatori di interessi

Il presente programma è sostenuto da contributi provenienti da riunioni dei gruppi di esperti, da consultazioni pubbliche e da seminari che hanno raccolto i pareri di tutti i portatori di interessi pertinenti (Stati membri e industria), più precisamente:

·dal 2016, nel contesto dell'iniziativa GOVSATCOM dell'UE, si sono svolte numerose riunioni dei gruppi di esperti con gli Stati membri, in occasione delle quali sono stati discussi le esigenze in materia di comunicazione satellitare per scopi governativi, l'instaurazione della messa in comune e della condivisione, gli aspetti attuativi e i progressi verso l'attuale programma; 

·nel 2021 si sono svolte numerose riunioni bilaterali con gli Stati membri per raccogliere le esigenze specifiche di questi ultimi in materia di comunicazione satellitare per scopi governativi e le potenziali preoccupazioni legate al programma. La maggior parte degli Stati membri ha dichiarato di sostenere chiaramente il programma e i suoi obiettivi generali;

·nel maggio e novembre 2021 la Commissione ha tenuto due seminari con gli Stati membri dal titolo "Secure Connectivity - State of Play", nel corso dei quali sono stati presentati i progressi dello studio tecnico sulla connettività sicura, unitamente a possibili modelli di sfruttamento del sistema. I seminari prevedevano la possibilità di interventi attivi, domande e osservazioni da parte degli Stati membri, di cui si è tenuto conto nell'elaborazione della presente proposta;

·nel giugno 2021 la Commissione ha tenuto il seminario "Secure Connectivity Workshop for the European New Space Ecosystem", durante il quale 458 partecipanti (tra cui 196 PMI e start-up) hanno discusso idee innovative relative al programma per una connettività sicura e il ruolo potenziale del New Space;

·nell'ambito del feedback pubblico per la valutazione d'impatto iniziale, la Commissione ha ricevuto riscontri da 13 portatori di interessi, che rappresentano le opinioni di un gruppo di territori scarsamente popolati dell'UE (1), di imprese private (8), di associazioni di imprese (2), di un'organizzazione non governativa (1) e di un privato cittadino (1). L'industria ha avallato il programma e la maggioranza si è espressa a favore di un approccio di partenariato pubblico-privato (PPP). 

In generale gli Stati membri convengono sulla necessità di intervenire. Diversi Stati membri hanno sottolineato che le capacità nazionali da sole potrebbero soddisfare le esigenze a breve termine, ma non saranno sufficienti nel lungo periodo. Alcune delle lacune (ad esempio nell'Artico) sono già documentate. Inoltre diversi Stati membri hanno confermato le loro crescenti esigenze governative in termini di accesso garantito a comunicazioni satellitari sicure.

Gli Stati membri hanno anche sottolineato la necessità di coinvolgere il New Space, dal momento che le start-up hanno dimostrato di essere tecnologicamente avanzate e desiderose di contribuire con soluzioni innovative.

Durante la fase di sviluppo delle conoscenze i rappresentanti dell'industria spaziale dell'UE hanno confermato che non vi sono piani per la creazione, da parte delle sole imprese private dell'UE, di una costellazione per le comunicazioni satellitari finalizzata a rispondere all'evoluzione e all'aumento delle esigenze governative in materia di bassa latenza. Hanno tuttavia accolto con favore l'opportunità di collaborare con l'UE per lo sviluppo di tale sistema.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa anche sui dati raccolti nell'ambito dello studio "Elementi costitutivi per un sistema di connettività dello spazio sicuro 13 " e sui relativi risultati.

La Commissione ha inoltre incaricato un consulente indipendente di sostenere l'analisi dei benefici indiretti del programma fornendo il sostegno e l'analisi econometrici pertinenti.

Infine, dagli Stati membri e dai portatori di interessi del settore sono stati raccolti dati quantitativi e qualitativi a sostegno della presente proposta, la quale si basa anche sui lavori della Commissione sulla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e sull'iniziativa EuroQCI, nonché sulle attività di ricerca svolte nel quadro del progetto ENTRUSTED 14 .

Valutazione d'impatto

In linea con la politica "Legiferare meglio", la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto in vista dell'istituzione del programma.

I problemi analizzati nella valutazione d'impatto, come accennato anche in precedenza, hanno portato alla formulazione di tre obiettivi strategici specifici:

·garantire la fornitura di comunicazioni satellitari sicure per soddisfare le esigenze pubbliche in evoluzione;

·aumentare la resilienza delle operazioni degli Stati membri e dell'UE mediante l'accesso garantito a comunicazioni satellitari sicure;

·garantire che le esigenze governative in materia di comunicazione governative non dipendano in modo critico dalle infrastrutture di paesi terzi.

Per colmare il divario di capacità nella fornitura di servizi governativi sicuri, le opzioni strategiche indicate di seguito sono state prese in considerazione al fine di conseguire gli obiettivi nel modo più efficace ed efficiente possibile.

Nell'ambito dello "scenario di base", l'UE non intraprenderebbe alcuna azione al di là di quanto attualmente in corso di attuazione attraverso la componente GOVSATCOM dell'UE. Per scenario di base si intende la continuazione della fase 1 della componente GOVSATCOM dell'UE, limitata all'attuale messa in comune e condivisione dei sistemi di comunicazione satellitare degli Stati membri e privati. In tale scenario i singoli Stati membri o le imprese dell'UE possono decidere di sviluppare nuovi servizi di comunicazione satellitare, parte della cui capacità può essere venduta al pool della componente GOVSATCOM dell'UE. La transizione alla fase 2 della componente GOVSATCOM dell'UE nelle tempistiche inizialmente previste richiederebbe in tutti i casi un atto legislativo, un bilancio supplementare e notifiche delle frequenze disponibili.

Nell'ambito della valutazione è stato inoltre esaminato se l'UE potesse acquistare servizi accreditati sicuri da soluzioni consolidate del settore pubblico o privato, soluzioni che attualmente sono disponibili solo presso fornitori non UE (opzione 3 - costellazione non UE). Sebbene il mercato delle comunicazioni satellitari dell'UE sia già ben sviluppato, attualmente non vi sono fornitori dell'UE in grado di soddisfare tutte le esigenze governative in crescita e in evoluzione. Tuttavia l'acquisto dei servizi da fonti private di paesi terzi non è l'opzione prescelta dal punto di vista della sicurezza e dell'autonomia strategica aperta, in quanto gli Stati membri e le istituzioni dell'UE richiedono, per le esigenze governative, un accesso garantito e senza restrizioni a servizi di connettività sicuri, che non necessiti del consenso di terzi. L'opzione 3 non consentirebbe quindi di conseguire gli obiettivi specifici.

Pertanto l'UE deve intervenire per garantire la fornitura di tali servizi finanziando e appaltando integralmente il proprio sistema (opzione 1 - interamente pubblico) o ricorrendo a risorse private (opzione 2 - sotto forma di un contratto di concessione con diritti di uso commerciale). Le opzioni 1 e 2 conseguirebbero gli obiettivi specifici nella stessa misura, ma l'opzione 2 viene privilegiata per via dei benefici economici che può generare.

I benefici economici comuni delle opzioni 1 e 2 sono connessi alla realizzazione di una nuova infrastruttura che fornirebbe un valore aggiunto lordo di 17-24 miliardi di EUR e ulteriori posti di lavoro nell'industria spaziale dell'UE. Si stima che gli investimenti nelle infrastrutture della componente upstream dell'industria spaziale genereranno effetti di sei volte superiori nei settori downstream 15 . Gli effetti di ricaduta sono generati dai settori downstream, che si servono dei servizi, delle tecnologie e dei dati messi a disposizione dal settore spaziale per potenziare la propria attività. Si stima che il relativo valore aggiunto lordo sia pari a 10-19 miliardi di EUR.

La possibilità supplementare di effettuare ulteriori investimenti per sviluppare i servizi commerciali, offerta dall'opzione 2 al settore privato, dovrebbe generare maggiori benefici economici per il settore downstream, in quanto potrà comportare notevoli opportunità commerciali di mercato. Qualora i partner privati decidessero di sviluppare infrastrutture supplementari per i servizi commerciali, ciò potrebbe generare un ulteriore valore aggiunto lordo e un ulteriore aumento dei posti di lavoro nell'industria spaziale dell'UE sia per i settori upstream sia per quelli downstream.

Per quanto riguarda l'impatto sociale, la comunicazione satellitare per scopi governativi rafforza la resilienza delle infrastrutture e dei servizi pubblici dell'UE e quindi l'impronta sociale delle loro prestazioni operative. Il valore aggiunto della capacità di comunicare in caso di emergenze e catastrofi è estremamente elevato sia per i cittadini che per le persone responsabili dei siti infrastrutturali critici. Anche in questo caso, un investimento supplementare in infrastrutture commerciali aumenterebbe ulteriormente l'impatto sociale.

Per quanto riguarda l'impatto ambientale del programma, l'opzione 2, che prevede lo sviluppo di un'infrastruttura supplementare, avrebbe un impatto ambientale determinato dalla fabbricazione e dal lancio del sistema. Tuttavia, rispetto ad altre industrie, la fabbricazione di veicoli spaziali non emette quantità significative di gas serra. Inoltre lo sviluppo sarebbe conforme alle norme internazionali sulla protezione dell'ambiente spaziale (ad esempio gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS) e del comitato di coordinamento interagenzie per i detriti spaziali (IADC) 16 ), nonché alla legislazione nazionale vigente 17 . Il programma dovrebbe anche apportare contributi positivi all'ambiente analogamente a Galileo e Copernicus, per i quali è stato accertato che i benefici ambientali derivanti dall'uso delle componenti sono circa due volte superiori all'impronta ambientale generata. Tra i benefici ambientali figurano, ad esempio, i servizi di comunicazione satellitare per la sorveglianza marittima a sostegno del rilevamento dell'inquinamento e del monitoraggio ambientale di risposta, nonché la possibilità di fornire capacità di comunicazione senza interruzioni ogniqualvolta le infrastrutture siano perturbate, in particolare a causa di inondazioni, uragani o altri fenomeni meteorologici estremi dovuti ai cambiamenti climatici.

Infine l'opzione 2 presenta ulteriori vantaggi in quanto:

·migliora la fornitura di servizi governativi (bassa latenza, resilienza, sicurezza, accesso garantito, uso autonomo);

·consente la fornitura di servizi commerciali aggiuntivi (crescita economica, benefici sociali);

·ottimizza i costi coperti dal bilancio dell'Unione per:

lo sviluppo e la diffusione con economie di scala;

le operazioni con messa in comune della capacità;

·stimola la diffusione di tecnologie innovative, in particolare con il coinvolgimento del New Space (condivisione del rischio tecnologico tra pubblico e privato).

Per quanto riguarda i costi, il costo stimato delle capacità di comunicazione satellitare destinate a soddisfare la domanda governativa è di circa 6 miliardi di EUR, associati alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per fornire i servizi governativi. Nell'ambito dell'opzione 2, i costi sono ripartiti tra il contributo a carico del bilancio dell'Unione, i contributi degli Stati membri e i contributi del settore privato.

L'11 ottobre 2021 il progetto di valutazione d'impatto è stato sottoposto al comitato per il controllo normativo. A seguito del parere negativo del comitato sul primo progetto di relazione sulla valutazione d'impatto, il 21 dicembre 2021 è stato presentato al comitato un progetto riveduto di relazione sulla valutazione d'impatto per un secondo parere. Pur prendendo atto dei miglioramenti in risposta alle sue osservazioni iniziali, il 12 gennaio 2022 il comitato ha tuttavia confermato il suo parere negativo, in quanto la valutazione d'impatto conteneva ancora carenze significative per quanto riguarda 1) la coerenza analitica tra la definizione del problema, gli obiettivi, le opzioni, i criteri per il confronto delle opzioni e la definizione dei futuri indicatori di monitoraggio, 2) la mancanza di spiegazioni sulla scelta delle opzioni strategiche per quanto riguarda le soluzioni tecniche, 3) l'assenza di un calendario e dell'individuazione delle fonti di finanziamento, 4) la chiarezza sulle ipotesi metodologiche e sulla validità dei dati secondari citati e 5) la mancanza di spiegazioni sulla compatibilità del programma con gli obiettivi della normativa europea sul clima.

Pertanto, al fine di rispondere alle osservazioni formulate nel secondo parere negativo del comitato, la valutazione d'impatto è integrata da un allegato che fornisce ulteriori chiarimenti e alcuni elementi di prova relativi agli ambiti per i quali, nel suo parere, il comitato aveva fornito suggerimenti specifici di miglioramento.

I metodi di lavoro della Commissione europea conferiscono al vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche il potere di approvare il proseguimento di un'iniziativa che sia stata oggetto di un secondo parere negativo da parte del comitato per il controllo normativo. È inoltre importante sottolineare che i pareri del comitato per il controllo normativo costituiscono una valutazione della qualità della valutazione d'impatto e non una valutazione della relativa proposta legislativa.

Date l'importanza politica di questo programma e l'urgenza di agire, e avendo ritenuto che i chiarimenti e le prove supplementari affrontino in modo soddisfacente le carenze individuate e le specifiche suggerite dal comitato per il controllo normativo, la Commissione, anche alla luce dell'accordo del vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha ritenuto opportuno procedere con il programma.

 

Efficienza normativa e semplificazione

N/P

Diritti fondamentali

Il programma è coerente con la Carta dei diritti fondamentali ("la Carta"). Esso mette a disposizione dei governi degli Stati membri e degli attori dell'UE uno strumento comune sotto forma di comunicazioni satellitari sicure. Incrementando l'efficacia operativa degli attori della sicurezza, il programma può contribuire a salvaguardare e rafforzare il diritto dei cittadini alla sicurezza (articolo 6 della Carta) e alla tutela diplomatica o consolare quando risiedono in uno Stato terzo (articolo 46 della Carta). Il programma può anche portare a una migliore protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), in quanto la sicurezza rafforzata delle comunicazioni satellitari migliorerà il livello di garanzia delle informazioni, in particolare contro le intercettazioni o lo spoofing da parte di terzi.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il contributo dell'Unione dal 2021 al 2027 ammonta a 2 400 milioni di EUR a prezzi correnti, di cui 1 600 milioni di EUR saranno stanziati a titolo del nuovo programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 e 800 milioni di EUR nell'ambito di altri tre programmi: 430 milioni di EUR a titolo di Orizzonte Europa, 220 milioni di EUR a titolo del programma spaziale dell'Unione e 150 milioni di EUR a titolo dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).

La struttura finanziaria e di bilancio dettagliata della proposta è presentata nella scheda finanziaria che accompagna la proposta e la sua incidenza sul bilancio dell'Unione sarà coperta con le risorse disponibili del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Al programma dell'Unione per una connettività sicura sono assegnati 1 600 milioni di EUR mediante riduzioni di 260 milioni di EUR del programma spaziale dell'Unione, di 150 milioni di EUR della "riserva per le sfide e le priorità emergenti" dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), di 400 milioni di EUR del Fondo europeo per la difesa (FED), di 440 milioni di EUR a titolo del programma Europa digitale (PED) e di 200 milioni di EUR nell'ambito del settore digitale del meccanismo per collegare l'Europa (MCE); inoltre 50 milioni di EUR provengono dal margine non assegnato della rubrica 1 e 100 milioni di EUR dal margine non assegnato della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale.

La Commissione propone di gestire le riduzioni delle dotazioni finanziarie del programma spaziale dell'Unione, dell'MCE, del FED, del PED e dell'NDICI entro la variazione del 15 % di cui al punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.

L'articolo 14 della proposta prevede che il programma sia attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

I costi stimati del programma sono il risultato di analisi approfondite che poggiano sulle esperienze maturate dalla Commissione nella gestione del programma spaziale dell'Unione e si rifanno a studi preparatori e consultazioni dei portatori di interessi. Il fabbisogno previsto di risorse umane indicato nella scheda finanziaria che accompagna il presente regolamento riflette la fondamentale esigenza di continuità delle competenze.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'articolo 6, paragrafo 1, della proposta specifica che il programma è attuato mediante contratti, compresi, ma non solo, i contratti di concessione quali definiti all'articolo 2, punto 14, del regolamento finanziario o i contratti misti.

Il programma sarà valutato tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni quattro anni. La valutazione del programma, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, valuterà l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE del programma. Conformemente all'articolo 37 della proposta, l'accento sarà posto in particolare sulle prestazioni dei servizi forniti dal programma e sull'evoluzione delle esigenze degli utenti. Sarà inoltre effettuata una valutazione delle componenti critiche e della maturità della catena di approvvigionamento dell'UE, al fine di garantire che le esigenze governative in materia di comunicazione non dipendano in modo critico dalle infrastrutture di paesi terzi. La valutazione sarà effettuata dalle istituzioni e agenzie dell'UE utenti del sistema, dal concessionario e dall'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) insieme alla Commissione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

N/P

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta si articola in 11 capi e ha la struttura descritta di seguito.

Il capo I contiene le disposizioni generali che definiscono l'oggetto della proposta, che consiste nell'istituire il sistema di connettività sicura per le comunicazioni dell'Unione per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione. Il capo I definisce inoltre gli obiettivi generali e specifici del programma, nonché il suo ambito di applicazione e la sua infrastruttura. Contiene infine una disposizione che specifica che il programma è volto a sostenere un settore spaziale dell'Unione innovativo e competitivo e a stimolare l'ecosistema New Space nell'Unione, compresa la partecipazione di PMI, start-up e innovatori di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Il capo II stabilisce e definisce i servizi che devono essere forniti dal programma. Stabilisce inoltre le norme relative alla fornitura dei servizi governativi e definisce i partecipanti e gli utenti dei servizi governativi.

Il capo III stabilisce il meccanismo di finanziamento del programma, definisce i flussi di finanziamento e stabilisce la dotazione finanziaria per il contributo a carico del bilancio dell'Unione.

Il capo IV stabilisce norme relative all'attuazione del programma, che deve essere realizzata mediante contratti conclusi dalla Commissione con un contraente. Tali contratti sono aggiudicati conformemente ai principi in materia di appalti di cui all'articolo 17, nonché alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario, e possono assumere la forma di un contratto di concessione o di un contratto misto. Qualora la conclusione del contratto di concessione o del contratto misto si riveli impraticabile, la Commissione, conformemente al paragrafo 3, ha il potere di attuare il programma mediante un contratto di forniture/servizi o di lavori. Il capo IV stabilisce inoltre le norme che disciplinano la proprietà e l'utilizzo dei beni che fanno parte dell'infrastruttura.

Il capo V è relativo alla governance del programma e descrive in dettaglio il ruolo di ciascuno dei quattro principali soggetti del programma, ovvero la Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, gli Stati membri e l'Agenzia spaziale europea, e le relazioni esistenti fra di loro.

Il capo VI tratta la sicurezza, un tema particolarmente importante alla luce della natura strategica del programma e del legame esistente tra spazio e sicurezza. È necessario raggiungere e mantenere un livello elevato di sicurezza tramite l'imposizione di dispositivi di governance efficaci in larga misura basati sull'esperienza degli Stati membri e sull'esperienza maturata dalla Commissione negli ultimi anni. Inoltre, come ogni programma dotato di una dimensione strategica, il programma deve essere sottoposto a una procedura indipendente di accreditamento di sicurezza secondo gli standard appropriati.

Il capo VII stabilisce i criteri per la partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali al programma e per l'accesso dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali ai servizi governativi del programma.

I capi VIII e IX contengono rispettivamente disposizioni per la programmazione e la valutazione del programma e per la delega e le misure di esecuzione.

2022/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La domanda di servizi di comunicazione satellitare sicuri e affidabili da parte degli attori governativi dell'Unione è in crescita, in particolare perché tali servizi rappresentano l'unica opzione praticabile in situazioni in cui i sistemi di comunicazione terrestri sono inesistenti, perturbati o inaffidabili. Anche nelle regioni remote, in alto mare e nello spazio aereo è indispensabile un accesso a prezzi abbordabili ed efficiente in termini di costi alla comunicazione via satellite. Ad esempio, nei casi in cui la mancanza di comunicazione ad elevata larghezza di banda limita attualmente la capacità di sfruttare appieno i nuovi sensori e le nuove piattaforme di osservazione di quel 71 % della superficie terrestre che è ricoperta dagli oceani, la comunicazione satellitare garantisce la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto a livello mondiale.

(2)Le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 hanno accolto con favore la preparazione della comunicazione satellitare per scopi governativi di prossima generazione mediante una stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia spaziale europea (ESA). La comunicazione satellitare per scopi governativi è stata inoltre individuata come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016. Essa deve contribuire alla risposta dell'UE alle minacce ibride e fornire sostegno alla strategia dell'UE per la sicurezza marittima e alla politica dell'Unione per l'Artico.

(3)Il 22 marzo 2017 il comitato politico e per la sicurezza del Consiglio ha approvato le esigenze degli utenti militari e civili di alto livello di comunicazioni satellitari per scopi governativi 18 , un documento preparato dal SEAE sulla base delle necessità degli utenti militari individuate dall'Agenzia europea per la difesa nell'obiettivo comune in materia di personale adottato nel 2014 e alle esigenze degli utenti civili rilevate dalla Commissione, che sono state unite per produrre le esigenze degli utenti militari e civili di alto livello di comunicazioni satellitari per scopi governativi.

(4)Il 28 aprile 2021 l'UE ha adottato la componente GOVSATCOM del regolamento (UE) 2021/696 al fine di garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti GOVSATCOM. Il regolamento (UE) 2021/696 prevede che in una prima fase della componente GOVSATCOM, vale a dire all'incirca fino al 2025, saranno utilizzate le capacità esistenti. In tale contesto, la Commissione deve acquisire capacità GOVSATCOM presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di comunicazioni o servizi satellitari, tenendo conto degli interessi fondamentali dell'Unione in materia di sicurezza. In questa prima fase i servizi GOVSATCOM devono essere introdotti con un approccio graduale. Ciò si basa anche sul presupposto che, qualora nel corso della prima fase un'analisi dettagliata dell'offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l'evoluzione della domanda, sarà necessario avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite la cooperazione con il settore privato, ad esempio con operatori satellitari dell'Unione.

(5)È ormai chiaro che gli attuali mezzi di comunicazione satellitare dell'Unione non sono in grado di soddisfare le nuove esigenze degli utenti governativi che si stanno orientando verso soluzioni caratterizzate da maggiore sicurezza, bassa latenza e copertura globale. I recenti progressi tecnici hanno tuttavia consentito la graduale affermazione di costellazioni di comunicazioni in orbita non geostazionaria (NGSO) e la progressiva offerta di servizi di connettività ad alta velocità e a bassa latenza. Vi è l'opportunità di far fronte alle esigenze in evoluzione degli utenti governativi attraverso lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture supplementari, in quanto all'interno dell'Unione europea sono attualmente disponibili le notifiche delle frequenze necessarie per fornire i servizi richiesti. Se non utilizzate, tali notifiche diventeranno obsolete e saranno attribuite ad altri attori. Poiché le frequenze sono una risorsa sempre più scarsa, l'UE potrebbe non avere nuovamente questa opportunità.

(6)Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 hanno sottolineato che l'Unione deve proseguire lo sviluppo di un'economia digitale competitiva, sicura, inclusiva ed etica, dotata di una connettività di livello mondiale.

(7)Il piano d'azione della Commissione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio, del 22 febbraio 2021, afferma che il progetto "[c]onsentirà a tutti i cittadini europei di usufruire di connessioni ad alta velocità e fornirà un sistema di connettività resiliente che permetterà all'Europa di rimanere connessa in ogni circostanza" 19 .

(8)L'Unione dovrebbe assicurare la fornitura di soluzioni di comunicazione satellitare resilienti, globali, garantite e flessibili per le esigenze governative in evoluzione, sviluppate su una base tecnologica e industriale dell'UE, al fine di aumentare la resilienza delle operazioni delle istituzioni degli Stati membri e dell'Unione mediante un accesso garantito e ininterrotto alle comunicazioni satellitari.

(9)Le comunicazioni satellitari possono aumentare la resilienza complessiva delle reti di comunicazione. Un sistema di comunicazione spaziale è l'unica opzione praticabile in situazioni in cui i sistemi terrestri sono inesistenti, perturbati o inaffidabili. Ad esempio, può fornire mezzi per la comunicazione digitale nelle zone in cui le reti terrestri sono assenti, anche sugli oceani e durante i voli, nonché in zone remote o in cui le reti locali sono state distrutte da catastrofi naturali o non possono essere ritenute affidabili in situazioni di crisi. 

(10)È pertanto importante istituire un nuovo programma dell'Unione per una connettività sicura ("il programma") per fornire l'infrastruttura di comunicazione satellitare dell'Unione, che dovrebbe basarsi sulla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e dovrebbe altresì sfruttare le capacità nazionali ed europee supplementari esistenti al momento della realizzazione dell'azione ed elaborare ulteriormente l'iniziativa "Infrastruttura europea di comunicazione quantistica" (EuroQCI).

(11)Il programma dovrebbe garantire la fornitura di servizi governativi e consentire la prestazione di servizi commerciali attraverso un'apposita infrastruttura governativa e commerciale. Esso dovrebbe pertanto consistere in azioni di sviluppo e convalida per la costruzione dell'infrastruttura spaziale e di terra iniziale e per il lancio dell'infrastruttura spaziale iniziale. Il programma dovrebbe quindi prevedere attività di realizzazione volte a completare sia l'infrastruttura spaziale che l'infrastruttura di terra necessarie per la fornitura di servizi governativi. La fornitura di servizi governativi, il funzionamento, la manutenzione e il perfezionamento continuo dell'infrastruttura, una volta realizzata, nonché lo sviluppo delle future generazioni di servizi governativi dovrebbero essere parte integrante delle attività operative. Le attività operative dovrebbero iniziare non appena possibile, con la fornitura della prima serie di servizi prevista entro il 2024, per soddisfare quanto prima le esigenze in evoluzione degli utenti governativi.

(12)Nel giugno 2019 gli Stati membri hanno sottoscritto la dichiarazione sull'infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI), convenendo di collaborare, con la Commissione e con il sostegno dell'ESA, allo sviluppo di un'infrastruttura di comunicazione quantistica che copra l'intera UE. In base a tale dichiarazione, EuroQCI mira a realizzare un'infrastruttura di comunicazione quantistica end-to-end certificata e sicura, che consenta la trasmissione e la conservazione di informazioni e dati in modo ultrasicuro e sia in grado di collegare i mezzi di comunicazione pubblici critici in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno costruire un'infrastruttura spaziale e un'infrastruttura terrestre interconnesse per consentire la generazione e la distribuzione di chiavi crittografiche basate sulla teoria dell'informazione quantistica. Il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi della dichiarazione EuroQCI sviluppando un'infrastruttura spaziale EuroQCI integrata nell'infrastruttura spaziale e di terra del programma. L'infrastruttura spaziale EuroQCI dovrebbe essere sviluppata nel programma in due fasi principali: una fase preliminare di convalida e una fase di realizzazione completa, che dovrebbe prevedere la piena integrazione con il programma, comprese soluzioni adeguate per la connettività intersatellitare e la ritrasmissione di dati tra satelliti e terra. Il programma dovrebbe integrare EuroQCI nella sua infrastruttura governativa, in quanto fornirà sistemi crittografici adeguati alle esigenze future che offrono livelli senza precedenti di comunicazioni sicure in grado di resistere ai futuri attacchi informatici quantistici. 

(13)Per ottimizzare tutte le risorse per la comunicazione satellitare disponibili al fine di garantire l'accesso in situazioni imprevedibili, come calamità naturali, e assicurare l'efficienza operativa e tempi di risposta ridotti, sarà necessario un segmento di terra. Esso dovrebbe essere progettato sulla base di requisiti operativi e di sicurezza.

(14)Al fine di ampliare le capacità di comunicazione satellitare dell'Unione, l'infrastruttura del programma dovrebbe integrare l'infrastruttura sviluppata ai fini della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione. In particolare l'infrastruttura di terra del programma dovrebbe comprendere i poli GOVSATCOM e altre risorse del segmento di terra.

(15)I servizi resi possibili dal programma dovrebbero collegare regioni strategiche come l'Artico e l'Africa e contribuire alla resilienza geopolitica offrendo una connettività aggiuntiva in linea con gli obiettivi politici in tali regioni e con la strategia "Global Gateway" 20 .

(16)È opportuno che i satelliti costruiti ai fini del programma siano dotati di payload che possono consentire di aumentare la capacità e i servizi delle componenti del programma spaziale dell'Unione, rendendo così possibile lo sviluppo di missioni supplementari alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/696. Ciò potrebbe offrire servizi alternativi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a integrazione di Galileo, garantire la trasmissione di messaggi EGNOS/SBAS con una minore latenza, fornire sensori spaziali per la sorveglianza dello spazio e sostenere il miglioramento delle attuali capacità di Copernicus, in particolare per i servizi di sicurezza civile e di emergenza.

(17)Per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e per garantire la sicurezza e l'integrità dei servizi governativi è essenziale che, ove possibile, le risorse spaziali del programma siano lanciate dal territorio degli Stati membri. Inoltre i microlanciatori sono in grado di fornire ulteriore flessibilità per consentire un rapido dispiegamento delle risorse spaziali.

(18)È importante che l'Unione possieda tutti i beni materiali e immateriali connessi all'infrastruttura governativa, garantendo nel contempo il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 17. Pur possedendo tali beni, l'Unione dovrebbe avere la possibilità, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di metterli a disposizione di terzi o di cederne l'uso.

(19)Il programma dovrebbe fornire servizi volti a soddisfare le esigenze degli utenti governativi. Nel documento sulle esigenze degli utenti militari e civili di alto livello di comunicazioni satellitari per scopi governativi 21 , approvato dal comitato per la sicurezza del Consiglio nel marzo 2017, sono stati individuati tre pilastri dei casi d'uso dei servizi governativi: sorveglianza, gestione delle crisi e collegamento e protezione delle infrastrutture chiave.

(20)I requisiti operativi per i servizi governativi dovrebbero basarsi sull'analisi dei casi d'uso. Il portafoglio dei servizi governativi dovrebbe essere definito a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti di sicurezza e alla domanda in evoluzione di servizi governativi. Il portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi governativi. Il portafoglio servizi per i servizi governativi dovrebbe tenere conto del portafoglio servizi dei servizi GOVSATCOM istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e i servizi prestati, il portafoglio servizi per servizi governativi dovrebbe essere aggiornato periodicamente.

(21)Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, il programma dovrebbe ottimizzare la corrispondenza tra l'offerta e la domanda di servizi governativi. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la necessità di adeguare il portafoglio dei servizi governativi ogniqualvolta ciò risulti necessario.

(22)Il programma dovrebbe inoltre consentire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato. Tali servizi commerciali potrebbero contribuire in particolare alla disponibilità della connettività a banda larga ad alta velocità e senza interruzioni in tutta Europa, eliminando le zone morte delle comunicazioni e aumentando la coesione tra i territori degli Stati membri, comprese le zone rurali, periferiche, remote e isolate e le isole, e fornirebbero connettività in zone geografiche di interesse strategico.

(23)Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"), nonché le agenzie e gli organismi dell'Unione dovrebbero poter diventare dei partecipanti al programma, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti di servizi governativi o di mettere a disposizione capacità, siti o strutture. Considerando che sta agli Stati membri scegliere se autorizzare gli utenti nazionali dei servizi governativi, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a diventare dei partecipanti al programma o a ospitare infrastrutture del programma.

(24)Ciascun partecipante al programma dovrebbe designare un'autorità competente per la connettività sicura per monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo nel programma rispettino le norme e le procedure di sicurezza applicabili stabilite nei requisiti di sicurezza.

(25)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 22 .

(26)Gli obiettivi del programma sono coerenti e complementari con quelli di altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , il meccanismo per collegare l'Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 e, in particolare, il programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

(27)Il programma Orizzonte Europa assegnerà una quota dedicata delle componenti del polo tematico 4 alle attività di R&I relative allo sviluppo e alla convalida del sistema di connettività sicura, anche per le potenziali tecnologie che sarebbero sviluppate nell'ambito del New Space. Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) assegnerà una quota dedicata dei fondi di Europa globale ad attività connesse al funzionamento del sistema e alla fornitura a livello mondiale di servizi che consentiranno di offrire una serie di servizi ai partner internazionali. Il programma spaziale dell'Unione assegnerà una quota dedicata della sua componente GOVSATCOM alle attività connesse allo sviluppo del polo GOVSATCOM, che farà parte dell'infrastruttura di terra del sistema di connettività sicura. I finanziamenti derivanti da tali programmi dovrebbero essere erogati conformemente alle norme degli stessi. Poiché tali norme possono differire in modo significativo dalle norme di cui al presente regolamento, al momento della decisione di finanziare azioni sia a titolo dei fondi assegnati da Orizzonte Europa e NDICI sia a titolo del programma dell'Unione per una connettività sicura è opportuno tenere conto della necessità di conseguire efficacemente gli obiettivi strategici perseguiti.

(28)A causa delle sue implicazioni intrinseche per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma condivide obiettivi e principi anche con il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 . Una parte dei finanziamenti erogati a titolo di tale programma dovrebbe pertanto essere fornita per finanziare le attività nell'ambito del presente programma, in particolare le azioni relative alla realizzazione della sua infrastruttura.

(29)Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 ("il regolamento finanziario"). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(30)A norma dell'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi.

(31)Nell'espletamento di alcuni incarichi di tipo non normativo la Commissione dovrebbe potersi avvalere, nella misura del necessario, dell'assistenza tecnica di determinati soggetti esterni. Anche altri soggetti coinvolti nella governance pubblica del programma dovrebbero poter beneficiare della stessa assistenza tecnica nell'esecuzione di compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.

(32)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(33)I contratti di appalto stipulati nell'ambito del programma per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell'Unione. In questo contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile della definizione degli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici.

(34)L'articolo 154 del regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità incaricate dell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Se necessario, specifici adattamenti a tali sistemi e procedure ("misure di vigilanza"), nonché le disposizioni relative ai contratti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo di contributo.

(35)Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante essere in grado di fare ricorso, ove opportuno, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell'UE attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo è necessario prevedere la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal TFUE e dal regolamento finanziario e le procedure di aggiudicazione congiunta.

(36)In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 31 , (Euratom, CE) n. 2185/96 32 e (UE) 2017/1939 33 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 . In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(37)Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è necessario imporre ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(38)Un partenariato pubblico-privato è il sistema più appropriato per garantire che gli obiettivi del programma possano essere perseguiti. Esso consentirebbe di sviluppare l'attuale base tecnologica e infrastrutturale per le comunicazioni satellitari dell'UE e di fornire servizi governativi solidi e innovativi, permettendo nel contempo al partner privato di integrare l'infrastruttura del programma con capacità supplementari per offrire servizi commerciali attraverso investimenti propri supplementari. Tale sistema ottimizzerebbe inoltre i costi di realizzazione e di funzionamento attraverso la condivisione dei costi di sviluppo e di diffusione di componenti comuni alle infrastrutture governative e commerciali, nonché dei costi operativi, consentendo un elevato livello di messa in comune delle capacità. Stimolerebbe l'innovazione, in particolare per il New Space, consentendo la condivisione dei rischi di ricerca e sviluppo tra partner pubblici e privati.

(39)Il modello di attuazione potrebbe assumere la forma di un contratto di concessione o di altri accordi contrattuali. Indipendentemente dal modello di attuazione, dovrebbero essere applicati diversi principi fondamentali. Il contratto dovrebbe stabilire una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra partner pubblici e privati. Dovrebbe pertanto evitare ogni sovracompensazione del partner privato per la fornitura di servizi governativi, consentire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato e garantire un'adeguata definizione delle priorità per quanto riguarda le esigenze degli utenti governativi. La Commissione dovrebbe essere in grado di valutare e approvare tali servizi per garantire che gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi del programma siano preservati e che siano predisposte garanzie adeguate per evitare potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla fornitura di servizi commerciali; tali garanzie potrebbero comprendere la separazione contabile tra servizi governativi e commerciali e un accesso aperto, equo e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. Il partenariato pubblico-privato dovrebbe promuovere la partecipazione delle start-up e delle PMI lungo l'intera catena del valore della concessione e in tutti gli Stati membri, incentivando in tal modo lo sviluppo di tecnologie innovative e dirompenti.

(40)Una sana governance pubblica del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi attori coinvolti al fine di evitare sovrapposizioni superflue e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le rispettive responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma.

(41)Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale. Dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali connessi allo spazio. Sono quindi in grado di apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. Potrebbero cooperare con l'Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma e garantire la coerenza tra le pertinenti iniziative nazionali e il programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi di tipo non normativo nell'attuazione del programma. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle infrastrutture di terra stabilite sui loro territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro e con gli organismi internazionali e le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .

(42)Conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e in qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. Avendo la responsabilità generale del programma, la Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri portatori di interessi pertinenti. Infine, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l'esercizio delle competenze da parte dell'Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie competenze. Tuttavia, al fine di utilizzare correttamente i fondi dell'Unione, è opportuno che la Commissione garantisca, per quanto possibile, la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma con quelle degli Stati membri.

(43)La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ("l'Agenzia") è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda l'accreditamento di sicurezza. Alcuni compiti legati a tali ambiti dovrebbero pertanto essere affidati all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza dei servizi governativi e dell'infrastruttura governativa. È inoltre opportuno che l'Agenzia svolga i compiti che le sono affidati dalla Commissione. Nell'affidare compiti all'Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie.

(44)Sulla base dell'esperienza maturata negli anni scorsi in materia di gestione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle componenti Galileo ed EGNOS del programma spaziale dell'Unione, l'Agenzia è l'organismo più adatto ad attuare, sotto la supervisione della Commissione, tutti i compiti relativi al funzionamento dell'infrastruttura governativa e alla fornitura di servizi governativi. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere incaricata del funzionamento dell'infrastruttura governativa e della fornitura di servizi governativi.

(45)Al fine di garantire il funzionamento dell'infrastruttura governativa e facilitare la fornitura di servizi governativi, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata ad affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.

(46)L'ESA è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale, compresa la comunicazione satellitare, e rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione dei diversi aspetti della politica spaziale dell'Unione. A tale riguardo, l'ESA dovrebbe essere in grado di fornire una consulenza tecnica alla Commissione, anche per quanto riguarda la preparazione degli aspetti tecnici del programma. A tal fine, l'ESA può essere incaricata delle attività di sviluppo e convalida del programma e contribuire alla valutazione dei contratti conclusi nel contesto dell'attuazione del programma.

(47)In virtù dell'importanza delle attività spaziali per l'economia dell'Unione e per la vita dei suoi cittadini, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione e degli Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili non classificate.

(48)A norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione è responsabile della gestione dei programmi che, secondo le modalità stabilite nel regolamento finanziario, può essere subdelegata a terzi nell'ambito della gestione indiretta. In tale contesto, la Commissione deve garantire che i compiti svolti da terzi per attuare il programma in regime di gestione indiretta non compromettano la sicurezza del programma, in particolare per quanto riguarda il controllo delle informazioni classificate. È pertanto opportuno chiarire che, qualora la Commissione affidi all'ESA lo svolgimento di compiti nell'ambito del programma, i corrispondenti accordi di contributo devono garantire che le informazioni classificate generate dall'ESA siano considerate informazioni classificate UE (ICUE), conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 36 e alla decisione 2013/488/UE del Consiglio 37 , create sotto l'autorità della Commissione.

(49)Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l'alto rappresentante, ciascuno nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, alla decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio 38 .

(50)Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, dovrebbe essere in grado di assistere la Commissione nell'esecuzione di alcune delle funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio 39 .

(51)Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri nell'ambito della sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una fluida attuazione del programma. Tale governance dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l'ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali carenze nell'applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l'entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, dell'infrastruttura del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti a essa affidati. La sicurezza del programma sarebbe fondata sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma spaziale dell'Unione negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un'adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione, fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare i requisiti generali di sicurezza applicabili al programma.

(52)La cibersicurezza delle infrastrutture del programma, sia di terra sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del servizio e del funzionamento del sistema. La necessità di proteggere il sistema e i relativi servizi dagli attacchi informatici, anche ricorrendo a nuove tecnologie, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti di sicurezza.

(53)Ove appropriato a seguito dell'analisi del rischio e della minaccia, la Commissione dovrebbe identificare una struttura di monitoraggio della sicurezza. Tale struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l'entità che risponde alle istruzioni elaborate nell'ambito della decisione (PESC) 2021/698.

(54)I servizi governativi forniti dal programma saranno utilizzati dagli attori governativi dell'Unione in missioni critiche di sicurezza intrinseca ed estrinseca. Tali servizi e infrastrutture dovrebbero dunque essere soggetti all'accreditamento di sicurezza.

(55)È indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È necessario altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano svolte da professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.

(56)Un obiettivo importante del programma è garantire la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e rafforzare la resilienza a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali. In casi specifici, ai fini di tale obiettivo è necessario stabilire le condizioni di ammissibilità e di partecipazione per garantire la protezione dell'integrità, della sicurezza e della resilienza dei sistemi operativi dell'Unione. senza che ciò comprometta la necessità di competitività e di efficacia in termini di costi.

(57)Data l'importanza, per il programma, della sua infrastruttura governativa di terra e dell'impatto di quest'ultima sulla sicurezza del programma, la sede di tale infrastruttura dovrebbe essere determinata dalla Commissione. La realizzazione dell'infrastruttura governativa di terra del programma dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente, che potrebbe coinvolgere l'Agenzia, se del caso, sulla base del suo ambito di competenza.

(58)I servizi governativi del programma saranno utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza intrinseca ed estrinseca, da parte dei soggetti dell'Unione e degli Stati membri. Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri servono pertanto misure volte a garantire il necessario livello di indipendenza da terze parti (paesi terzi ed entità di paesi terzi), che contemplino tutti gli elementi del programma, come le tecnologie spaziali e terrestri a livello di componente, sottosistema e sistema, le industrie manifatturiere, i proprietari e gli operatori di sistemi spaziali e l'ubicazione fisica delle componenti dei sistemi di terra.

(59)Al fine di assicurare la competitività dell'industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe contribuire allo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e sostenere le attività di istruzione e formazione, promuovendo le pari opportunità, la parità di genere e l'emancipazione femminile, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell'Unione in tale ambito.

(60)Data la sua portata mondiale, il programma ha una forte dimensione internazionale. I partner internazionali, i loro governi e i cittadini saranno i destinatari della gamma di servizi del programma con conseguenti vantaggi per la cooperazione internazionale dell'Unione e degli Stati membri con tali partner. Per le questioni relative al programma, la Commissione potrebbe coordinare, per conto dell'Unione e nel suo ambito di competenze, le attività sulla scena internazionale. La Commissione difenderebbe in particolare, per quanto riguarda il programma, gli interessi dell'Unione e degli Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze, senza pregiudicare la competenza degli Stati membri in tale settore.

(61)I membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi possono essere autorizzati a partecipare al programma solo sulla base di un accordo da concludere a norma dell'articolo 218 TFUE.

(62)A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio 40 , le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

(63)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione all'adozione dell'ubicazione dei centri appartenenti all'infrastruttura governativa di terra, ai requisiti operativi per i servizi governativi e al portafoglio servizi per i servizi governativi, nonché alla definizione di requisiti supplementari per la partecipazione al programma di paesi terzi e organizzazioni internazionali. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 .

(64)In linea di principio, i servizi governativi dovrebbero essere forniti a titolo gratuito agli utenti dei servizi governativi. Se dopo l'analisi la Commissione conclude che vi è una carenza di capacità, dovrebbe essere consentito elaborare una politica di determinazione dei prezzi nel quadro delle norme dettagliate per la fornitura di servizi al fine di evitare distorsioni del mercato. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di tale politica di determinazione dei prezzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(65)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ubicazione del segmento di terra dell'infrastruttura governativa. Per la scelta dell'ubicazione di tali segmenti, la Commissione dovrebbe poter tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell'infrastruttura esistente. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(66)Nell'interesse di una sana governance pubblica e date le sinergie tra il presente programma e il programma spaziale dell'Unione, e in particolare al fine di garantire adeguate sinergie con la componente GOVSATCOM, il comitato del programma istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696 nella configurazione GOVSATCOM dovrebbe fungere anche da comitato ai fini del presente programma. Per le questioni attinenti alla sicurezza del programma, il comitato del programma dovrebbe riunirsi in una specifica configurazione di sicurezza.

(67)Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato del programma istituito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l'Unione un accordo internazionale concernente il programma potrebbero partecipare ai lavori del comitato del programma, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato del programma. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato del programma.

(68)In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 42 , è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma. La valutazione del presente programma dovrebbe tenere conto delle conclusioni della valutazione del programma spaziale dell'Unione relativa alla componente GOVSATCOM condotta nel quadro del regolamento (UE) 2021/696.

(69)Al fine di garantire la costante adeguatezza degli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma, nonché del quadro di sorveglianza e di valutazione del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato del presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori, nonché di integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, che possono prendere in considerazione, tra l'altro, la diffusione tra gli utenti finali e l'impatto sul mercato interno. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(70)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei requisiti di sicurezza del programma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti di sicurezza del programma. Nell'adottare atti di esecuzione nell'ambito della sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato del programma riunito in una specifica configurazione di sicurezza. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, il presidente del comitato del programma dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti generali di sicurezza del programma in caso di mancanza di un parere del comitato del programma.

(71)Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che oltrepassano le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura ("il programma"). Stabilisce gli obiettivi del programma e le regole applicabili alle attività del programma, le infrastrutture e i servizi del programma, i partecipanti al programma, il bilancio per il periodo 2023-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché le regole per l'attuazione del programma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"infrastruttura critica": un bene, un sistema o una parte di esso ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;

2)"infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI)": un'infrastruttura spaziale e di terra interconnessa appartenente all'infrastruttura del programma che utilizza tecnologie quantistiche per garantire la distribuzione di chiavi crittografiche;

3)"polo GOVSATCOM": la definizione di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2021/696;

4) "utente GOVSATCOM": la definizione di cui all'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2021/696;

5)"infrastruttura": un bene, un sistema o una parte di esso, necessari per la prestazione dei servizi forniti dal programma;

6)"industria New Space": imprese private, piccole e medie imprese e start-up che sviluppano nuove tecnologie e applicazioni spaziali;

7)"payload": le apparecchiature trasportate da un veicolo spaziale per lo svolgimento di una particolare missione nello spazio;

8)"sistema di connettività sicura": il sistema sviluppato conformemente al presente regolamento comprendente le infrastrutture di cui all'articolo 5 e che fornisce i servizi di cui all'articolo 7;

9)"l'Agenzia": l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale istituita dal regolamento (UE) 2021/696.

   Articolo 3

Obiettivi del programma

1.L'obiettivo generale del programma è istituire un sistema di connettività spaziale sicuro e autonomo per la fornitura di servizi di comunicazione satellitare garantiti e resilienti, in particolare al fine di:

a)garantire la disponibilità a lungo termine a livello mondiale di un accesso ininterrotto a servizi di comunicazione satellitare sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti governativi, conformemente all'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, che sostenga la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l'economia, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, aumentando in tal modo la resilienza degli Stati membri;

b)consentire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato conformemente all'articolo 7, paragrafo 4.

2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)migliorare la resilienza dei servizi di comunicazione dell'Unione sviluppando, costruendo e gestendo un'infrastruttura di connettività multi-orbitale, continuamente adattata all'evoluzione della domanda di comunicazioni satellitari, tenendo conto nel contempo delle risorse attuali e future degli Stati membri utilizzate nel quadro della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 43 ;

b)contribuire alla ciberresilienza mediante una difesa proattiva e reattiva contro le minacce informatiche ed elettromagnetiche e mediante la cibersicurezza operativa, nonché integrare il segmento spaziale e il relativo segmento di terra dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica per consentire la trasmissione sicura delle chiavi crittografiche;

c)migliorare e ampliare le capacità e i servizi di altre componenti del programma spaziale dell'Unione;

d)incentivare la diffusione di tecnologie innovative e dirompenti, in particolare facendo leva sull'industria New Space; e

e)consentire l'ulteriore sviluppo della connettività a banda larga ad alta velocità senza interruzioni in tutta l'Unione, eliminando le zone morte delle comunicazioni e aumentando la coesione tra i territori degli Stati membri, e consentire la connettività in zone geografiche di interesse strategico al di fuori dell'Unione.

Articolo 4

Attività di attuazione del programma

1.La fornitura dei servizi governativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è assicurata mediante l'attuazione delle attività seguenti:

a)attività di sviluppo e convalida, compresi la costruzione e il lancio dell'infrastruttura spaziale e di terra iniziale necessaria per fornire i servizi governativi;

b)sviluppo e integrazione del segmento spaziale e del relativo segmento di terra dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica nel quadro dell'infrastruttura spaziale e di terra del sistema di connettività sicura;

c)attività di realizzazione per completare le infrastrutture spaziali e di terra necessarie per fornire i servizi governativi;

d)attività operative per la fornitura dei servizi governativi, comprendenti:

i)gestione, manutenzione, perfezionamento continuo e protezione dell'infrastruttura spaziale e di terra, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

e)sviluppo delle future generazioni delle infrastrutture spaziali e di terra ed evoluzione dei servizi governativi.

2.Le attività operative di cui al paragrafo 1, lettera d), iniziano progressivamente con la fornitura di una serie preliminare di servizi entro il 2024. Tali servizi precoci sono migliorati attraverso la graduale realizzazione dell'infrastruttura spaziale e di terra che porterà alla piena capacità operativa prevista entro il 2027.

3.Le azioni di cui all'articolo 6 sono previste per l'intera durata del programma.

Articolo 5

Infrastruttura del sistema di connettività sicura

1.L'infrastruttura del sistema di connettività sicura è costituita da infrastrutture governative e commerciali, come stabilito rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

2.L'infrastruttura governativa del sistema di connettività sicura comprende tutte le relative risorse spaziali e di terra necessarie per la fornitura dei servizi governativi secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, comprese le risorse seguenti:

a)satelliti o sottocomponenti satellitari; 

b)sottocomponenti spaziali e terrestri che garantiscono la distribuzione delle chiavi crittografiche;

c)infrastruttura per il monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture e dei servizi del programma;

d)infrastruttura per la fornitura dei servizi agli utenti governativi;

e)infrastruttura del segmento di terra GOVSATCOM di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2021/696, compresi i poli GOVSATCOM.

Ai fini del presente regolamento, il diritto d'uso delle frequenze necessarie per la trasmissione dei segnali generati dalle risorse spaziali di terra dell'infrastruttura governativa fa parte dell'infrastruttura governativa.

L'infrastruttura governativa è in grado di sostenere payload supplementari che possono essere utilizzati nell'ambito dell'infrastruttura spaziale delle componenti del programma spaziale dell'Unione elencate all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/696 secondo i termini e le condizioni stabiliti in tale regolamento.

3.Ove necessario, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le misure necessarie per determinare l'ubicazione dei centri appartenenti all'infrastruttura governativa di terra, ad eccezione dei poli GOVSATCOM, conformemente ai requisiti di sicurezza e secondo un processo aperto e trasparente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del presente regolamento. L'ubicazione dei poli GOVSATCOM è determinata conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.

Per la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, i centri di cui al primo comma sono, ove possibile, ubicati nel territorio degli Stati membri e disciplinati da una convenzione di accoglienza che assume la forma di un accordo amministrativo tra l'Unione e lo Stato membro interessato.

Qualora non sia possibile ubicare il centro nel territorio degli Stati membri, la Commissione può determinare l'ubicazione di tale centro nel territorio di un paese terzo, subordinatamente alla conclusione di una convenzione di accoglienza tra l'Unione e il paese terzo interessato a norma dell'articolo 218 TFUE.

4.L'infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 1 comprende tutte le risorse spaziali e terrestri diverse da quelle che fanno parte dell'infrastruttura governativa. L'infrastruttura commerciale è interamente finanziata dal contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

5.Al fine di tutelare gli interessi di sicurezza dell'Unione, le risorse spaziali del sistema di connettività sicura sono lanciate da un fornitore di servizi di lancio che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19 e, ove possibile, dal territorio degli Stati membri. 

Articolo 6

Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo e competitivo dell'Unione

1.Il programma sostiene un settore spaziale innovativo e competitivo dell'Unione e stimola l'industria New Space nell'Unione, in particolare le iniziative e le attività di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/696, compreso, se del caso, il sostegno ai servizi commerciali. 

2.La Commissione contribuisce alle attività di cui al paragrafo 1 adottando le misure seguenti:

a)stabilisce i criteri per l'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 15 garantendo la partecipazione delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) provenienti da tutta l'Unione e lungo l'intera catena del valore pertinente;

b)impone al contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la presentazione di un piano sull'integrazione delle start-up e delle PMI di tutta l'Unione nelle attività previste dai contratti di cui all'articolo 15;

c)esige, mediante i contratti di cui all'articolo 15, che le start-up e le PMI siano in grado di prestare i propri servizi agli utenti finali;

d)promuove una maggiore partecipazione delle donne innovatrici e stabilisce obiettivi in materia di uguaglianza e inclusione nella documentazione di gara.

Capo II
Servizi
 

Articolo 7

Definizione del portafoglio servizi

1.La fornitura di servizi governativi è assicurata secondo le modalità stabilite nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3 e conformemente ai requisiti operativi di cui al paragrafo 2.

2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi governativi sotto forma di specifiche tecniche per i casi d'uso relativi in particolare alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. Tali requisiti operativi sono basati su un'analisi dettagliata delle esigenze degli utenti del programma e tengono conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti, nonché dei requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento sul programma spaziale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

3.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi governativi sotto forma di un elenco di servizi e dei loro attributi, comprese la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Gli atti di esecuzione in questione si basano sui requisiti operativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e sui requisiti di sicurezza applicabili di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

4.La fornitura di servizi commerciali è finanziata dal contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2. I termini e le condizioni per la fornitura di servizi commerciali sono stabiliti nei contratti di cui all'articolo 15. Essi specificano in particolare in che modo la Commissione valuterà e approverà la fornitura di servizi commerciali per garantire che siano preservati gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all'articolo 3. Comprendono inoltre adeguate garanzie per prevenire distorsioni della concorrenza nella fornitura di servizi commerciali, al fine di evitare conflitti di interessi, discriminazioni indebite e altri vantaggi indiretti occulti per il contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Tali garanzie possono comprendere l'obbligo di separazione contabile tra la fornitura di servizi governativi e la fornitura di servizi commerciali, compresa la costituzione di un'entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall'operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché la fornitura di un accesso aperto, equo e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali.

Articolo 8

Servizi governativi

1.Sono forniti servizi governativi ai partecipanti al programma di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.

2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulla fornitura di servizi governativi, tenendo conto dell'articolo 66 del regolamento sul programma spaziale e della domanda prevista per i diversi casi d'uso, dell'assegnazione dinamica delle risorse e della definizione delle priorità dei servizi governativi in funzione della pertinenza e della criticità delle esigenze degli utenti e, se del caso, dell'efficienza in termini di costi.

3.L'accesso ai servizi governativi è gratuito per gli utenti.

4.In deroga al paragrafo 3, la Commissione può, in casi debitamente giustificati e in via eccezionale, stabilire, mediante atti di esecuzione, una politica di determinazione dei prezzi.

Stabilendo tale politica di determinazione dei prezzi, la Commissione garantisce che la fornitura di servizi governativi non falsi la concorrenza, che non vi sia carenza di servizi governativi e che il prezzo individuato non comporti una sovracompensazione del beneficiario.

5.Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

6.La fornitura di servizi governativi tra gli utenti autorizzati dallo stesso partecipante al programma è determinata e attuata da tale partecipante al programma.

Articolo 9

Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma

1.Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono partecipanti al programma nella misura in cui autorizzano gli utenti dei servizi governativi.

2.Le agenzie e gli organismi dell'Unione possono diventare partecipanti al programma nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l'agenzia interessata e l'istituzione dell'Unione responsabile della sua vigilanza.

3.I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al programma in conformità dell'articolo 36.

4.Ciascun partecipante al programma designa un'autorità competente per la connettività sicura.

Tale requisito si considera soddisfatto dai partecipanti al programma se rispondono ai criteri seguenti:

a)sono anche partecipanti GOVSATCOM ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/696; e

b)hanno designato un'autorità competente a norma dell'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696.

5.Un'autorità competente per la connettività sicura di cui al paragrafo 4 garantisce che:

a)i servizi siano utilizzati conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

b)i diritti di accesso ai servizi governativi siano determinati e gestiti;

c)le apparecchiature degli utenti necessarie per l'uso dei servizi governativi e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

d)sia istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell'ambito del programma.

Articolo 10

Utenti dei servizi governativi

1.I soggetti seguenti possono essere autorizzati come utenti dei servizi governativi:

a)un'autorità pubblica dell'Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell'esercizio di tale autorità pubblica;

b)una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.Gli utenti dei servizi governativi di cui al paragrafo 1 sono debitamente autorizzati dai partecipanti al programma di cui all'articolo 9 a utilizzare i servizi governativi e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Capo III
Contributi e meccanismi di bilancio

Articolo 11

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 1,600 miliardi di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione indicativa dell'importo a titolo del QFP 2021-2027 è la seguente:

950 milioni di EUR a titolo della rubrica 1;

500 milioni di EUR a titolo della rubrica 5;

150 milioni di EUR a titolo della rubrica 6.

2.Il programma è integrato da finanziamenti erogati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, del programma spaziale dell'Unione e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per un importo indicativo massimo, rispettivamente, di 0,430 miliardi di EUR, 0,220 miliardi di EUR e 0,150 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) 2021/695, del regolamento (UE) 2021/696 e del regolamento (UE) 2021/947.

3.L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per coprire tutte le attività necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali spese possono coprire anche:

a)studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo;

b)le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell'Unione;

c)le reti informatiche la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni e le misure di gestione amministrativa, comprese quelle nel campo della sicurezza, attuate dalla Commissione;

d)l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo 12

Finanziamento cumulativo e alternativo

Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione, compresi fondi in regime di gestione concorrente, può essere finanziata anche nell'ambito del programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che definiscono le condizioni per il sostegno.

Articolo 13

Contributi al programma

1.Il programma può ricevere un contributo finanziario aggiuntivo o contributi in natura da:

a)agenzie e organismi dell'Unione;

b)Stati membri;

c)paesi terzi che partecipano al programma;

d)l'Agenzia spaziale europea (ESA) o altre organizzazioni internazionali in linea con gli accordi pertinenti.

2.Il contributo finanziario aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le entrate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, sono trattati come entrata con destinazione specifica esterna, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("il regolamento finanziario").

Articolo 14

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), primo comma, del regolamento finanziario.

2.Il programma può fornire finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

Capo IV
Attuazione del programma

Articolo 15

Modello di attuazione

1.Le attività di cui all'articolo 4 del presente regolamento sono attuate mediante contratti aggiudicati in conformità del regolamento finanziario e dei principi per l'aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

2.I ruoli, le responsabilità, il regime finanziario e la ripartizione dei rischi tra l'Unione e il contraente per la loro attuazione sono stabiliti in contratti che possono assumere la forma di un contratto di concessione, di un contratto di forniture, di servizi o di lavori o di un contratto misto, tenendo conto del regime di proprietà di cui all'articolo 16 e del finanziamento del programma a norma del capo III.

3.I contratti di cui al presente articolo sono aggiudicati in regime di gestione diretta e indiretta e possono assumere la forma di un appalto interistituzionale, di cui all'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tra la Commissione e l'Agenzia, nell'ambito del quale la Commissione assume il ruolo di amministrazione aggiudicatrice principale.

4.Se la procedura di aggiudicazione di cui al paragrafo 2 assume la forma di un contratto di concessione e tale procedura non dà luogo alla conclusione del contratto di concessione, la Commissione provvede a ristrutturare l'appalto e a dare esecuzione a un contratto di forniture, di servizi o di lavori, come opportuno ai fini di un'attuazione ottimale del programma.

5.Se del caso, le procedure di aggiudicazione per i contratti di cui al presente articolo possono anche assumere la forma di appalti congiunti con gli Stati membri, conformemente all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

6.I contratti di cui al presente articolo comprendono adeguate garanzie per evitare eventuali sovracompensazioni del contraente, distorsioni della concorrenza, conflitti di interessi, discriminazioni indebite e altri vantaggi indiretti occulti. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, i contratti contengono disposizioni sul processo di valutazione e approvazione dei servizi commerciali forniti dal contraente al fine di garantire che siano preservati gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi del programma.

7.I contratti di cui al presente articolo contengono disposizioni sull'istituzione di un sistema di compensazione delle emissioni di CO2 generate dai lanci delle infrastrutture di cui all'articolo 5.

Articolo 16

Proprietà e uso dei beni

1.L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali di cui all'articolo 5 che fanno parte dell'infrastruttura governativa. A tal fine la Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono creare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano all'Unione la proprietà di tali beni.

In particolare la Commissione garantisce all'Unione i diritti seguenti:

a)il diritto d'uso delle frequenze necessarie per la trasmissione dei segnali generati dal programma, conformemente alle leggi, alle normative e ai pertinenti accordi di licenza applicabili e alle notifiche delle frequenze messe a disposizione dagli Stati membri; tali notifiche restano di proprietà degli Stati membri;

b)il diritto di dare priorità alla fornitura dei servizi governativi rispetto ai servizi commerciali, secondo termini e condizioni da stabilire nei contratti di cui all'articolo 15 e tenendo conto degli utenti dei servizi governativi di cui all'articolo 10, paragrafo 1. 

2.In deroga al paragrafo 1, la Commissione si adopera per concludere contratti, accordi o altre intese con terze parti per quanto riguarda:

a)i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali che fanno parte dell'infrastruttura del programma;

b)l'acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali e immateriali necessari per l'attuazione del programma.

3.Qualora i beni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione gestisce tali diritti nel modo più efficace possibile tenendo conto:

a)della necessità di proteggere e valorizzare i beni;

b)degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti;

c)della necessità di garantire mercati competitivi e ben funzionanti e di sviluppare le nuove tecnologie;

d)della necessità di garantire la continuità dei servizi forniti dal programma.

4.La Commissione garantisce in particolare che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti di proprietà intellettuale a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti, incluso al creatore della proprietà intellettuale, e che tali terzi possano liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l'esecuzione dei loro compiti a norma del presente regolamento.

Articolo 17

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1.L'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del programma è eseguita conformemente alle norme in materia di appalti stabilite dal regolamento finanziario.

2.Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti ai fini del programma, a integrazione dei principi stabiliti nel regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai principi seguenti:

a)promuovere in tutti gli Stati membri, in tutta l'Unione e lungo l'intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile degli operatori economici, in particolare delle start-up, dei nuovi operatori e delle PMI, anche in caso di subappalto degli offerenti;

b)assicurare una concorrenza efficace nella gara d'appalto, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi;

c)applicare i principi di concorrenza e accesso aperto, indicendo gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e sulle procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità;

d)proteggere la sicurezza e l'interesse pubblico dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche rafforzando l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico;

e)rispettare i requisiti di sicurezza dell'infrastruttura di base del programma e contribuire alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;

f)in deroga all'articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi e del loro calendario;

g)promuovere la continuità e l'affidabilità dei servizi;

h)soddisfare criteri ambientali;

i)garantire l'effettiva promozione delle pari opportunità per tutti e l'attuazione dell'integrazione della prospettiva di genere e della dimensione di genere e mirare ad affrontare le cause dello squilibrio di genere. Particolare attenzione è rivolta a garantire l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione.

Articolo 18

Subappalto

1.Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le PMI e le start-up e la loro partecipazione transfrontaliera, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle affiliate al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.

2.L'offerente giustifica qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell'Unione

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione si applicano alle procedure di aggiudicazione eseguite nell'attuazione del programma, ove necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell'Unione di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/696, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un'economia aperta.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell'ambito di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF, la Procura europea e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Capo V
Governance del programma

Articolo 21

Principi di governance

La governance del programma si basa sui principi seguenti:

a)chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma;

a)rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche del programma e delle misure, a seconda dei casi;

b)controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, nell'ambito dei rispettivi ruoli e compiti conformemente al presente regolamento;

c)gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;

d)continuità del servizio e continuità necessaria dell'infrastruttura, compresa la protezione dalle minacce;

e)considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dal programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate;

f)sforzi costanti per controllare e attenuare i rischi.

Articolo 22

Ruolo degli Stati membri

1.Gli Stati membri contribuiscono con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca, o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione dell'Unione i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che sono in loro possesso o si trovano sul loro territorio.

2.Se del caso, gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 e del programma.

3.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma, anche mediante un contributo alla messa in sicurezza e alla protezione, al livello appropriato, delle frequenze necessarie per tale programma.

4.Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei servizi forniti dal programma.

5.Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/696.

6.Gli Stati membri comunicano le loro esigenze operative per i servizi governativi.

Articolo 23

Ruolo della Commissione

1.La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. La Commissione determina conformemente al presente regolamento le priorità e l'evoluzione del programma, in linea con le necessità degli utenti, e ne sovrintende l'attuazione, fatte salve le altre politiche dell'Unione.

2.La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nel programma e ne coordina le attività. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità incaricate coinvolte nell'attuazione del programma tutelino gli interessi dell'Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell'Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento.

3.La Commissione, in conformità del regolamento finanziario, indice un appalto per i contratti di cui all'articolo 15 e provvede alla relativa aggiudicazione e firma.

4.La Commissione può affidare compiti relativi al programma all'Agenzia e all'ESA in regime di gestione indiretta, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità di cui agli articoli 24 e 25. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e promuovere la cooperazione più efficiente possibile tra le tre entità, la Commissione può concludere accordi di contributo con ciascuna entità.

5.Fatti salvi i compiti del contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'Agenzia o delle altre entità incaricate, la Commissione garantisce che la diffusione e l'uso dei servizi forniti dal programma siano promossi e massimizzati. Essa garantisce la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti tra il programma e altri programmi e azioni dell'Unione.

6.Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività realizzate nel settore spaziale a livello dell'Unione, nazionale o internazionale. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e, ove pertinente al programma, facilita la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale.

7.La Commissione informa il comitato del programma di cui all'articolo 42, paragrafo 1, sui risultati parziali e definitivi della valutazione delle procedure d'appalto e di ogni contratto, compresi i subappalti, con entità del settore pubblico e privato.

Articolo 24

Ruolo dell'Agenzia

1.Il compito proprio dell'Agenzia consiste nel garantire, attraverso il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l'accreditamento di sicurezza dell'infrastruttura governativa e dei servizi governativi conformemente al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/696.

2.La Commissione può affidare all'Agenzia, mediante uno o più accordi di contributo, i compiti seguenti:

a)la gestione dell'infrastruttura governativa del programma;

b)la sicurezza operativa dell'infrastruttura governativa, compresi l'analisi del rischio e della minaccia, il monitoraggio della sicurezza, in particolare la definizione delle specifiche tecniche e delle procedure operative, e il monitoraggio della loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

c)la fornitura dei servizi governativi;

d)la gestione dei contratti di cui all'articolo 15, dopo l'aggiudicazione e la firma;

e)il coordinamento generale degli aspetti dei servizi governativi relativi agli utenti in stretta collaborazione con gli Stati membri, le pertinenti agenzie dell'Unione, il SEAE e altre entità;

f)le attività connesse alla diffusione tra gli utenti dei servizi offerti dal programma, fatte salve le attività svolte dal contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 15.

3.In deroga all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell'Unione, l'Agenzia può affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.

4.Quando vengono affidate attività all'Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative necessarie per la loro realizzazione. A tal fine, la Commissione può destinare una parte del bilancio alle attività affidate all'Agenzia per il finanziamento delle risorse umane necessarie alla loro realizzazione.

Articolo 25

Ruolo dell'ESA

1.A condizione che l'interesse dell'Unione sia tutelato, all'ESA possono essere affidati, nel settore di sua competenza, i compiti seguenti:

a)la supervisione delle attività di sviluppo e convalida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), svolte nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 15, assicurando il coordinamento tra i compiti e il bilancio assegnati all'ESA a norma del presente articolo e le eventuali risorse proprie dell'ESA messe a disposizione del programma o del contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo termini e condizioni da concordare negli accordi di contributo di cui all'articolo 23, paragrafo 4;

b)la fornitura di una consulenza tecnica alla Commissione, anche per la preparazione degli aspetti tecnici del programma;

c)il sostegno alla valutazione dei contratti a norma dell'articolo 15.

2.Sulla base di una valutazione della Commissione, all'ESA possono essere affidati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, in particolare per quanto riguarda il segmento spaziale e il relativo segmento di terra dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica, a condizione che tali compiti non duplichino le attività svolte da un'altra entità nell'ambito del programma e mirino a migliorare l'efficienza dell'attuazione delle attività del programma.

Capo VI
Sicurezza del programma

Articolo 26

Principi generali di sicurezza

Al presente programma si applica l'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 27

Governance della sicurezza

1.La Commissione, nell'ambito delle sue competenze e con il sostegno dell'Agenzia, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:

a)la protezione dell'infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici, incluse le interferenze con i flussi di dati;

b)il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia;

c)lo sviluppo e la conservazione all'interno dell'Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite;

d)la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate.

2.Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per l'infrastruttura governativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2. In base a tali analisi determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul corretto funzionamento dell'infrastruttura governativa, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale, non si comprometta il funzionamento delle apparecchiature e si tenga conto dei rischi in materia di cibersicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

3.Al presente programma si applica l'articolo 34, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine "componente" di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come "infrastruttura governativa" e tutti i riferimenti all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 28

Sicurezza del sistema e dei servizi utilizzati

Ogni volta che il funzionamento del sistema o la fornitura dei servizi governativi possa compromettere la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, si applica la decisione (PESC) XXX.

Articolo 29

Autorità per l'accreditamento di sicurezza

Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito all'interno dell'Agenzia a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 è l'autorità per l'accreditamento di sicurezza per l'infrastruttura governativa del programma.

Articolo 30

Principi generali di accreditamento di sicurezza

Le attività di accreditamento di sicurezza relative al programma sono condotte conformemente ai principi di cui all'articolo 37, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine "componente" di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come "infrastruttura governativa" e tutti i riferimenti all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti all'articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 31

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

1.Al presente programma si applicano l'articolo 38, ad eccezione del paragrafo 2, lettere da c) a f), e del paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 39 del regolamento (UE) 2021/696.

2.Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1 e in via eccezionale, i rappresentanti del contraente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tale contraente.

Articolo 32

Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

Per quanto riguarda le modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza si applica l'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 33

Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza

1.Alle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza si applica l'articolo 41, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine "componente" di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come "infrastruttura governativa".

2.Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 37, paragrafo 1.

Articolo 34

Ruolo degli Stati membri nell'accreditamento di sicurezza

Al presente programma si applica l'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 35

Protezione delle informazioni classificate

1.Alle informazioni classificate relative al programma si applica l'articolo 43 del regolamento (UE) 2021/696.

2.Le informazioni classificate generate dall'ESA in relazione ai compiti affidati a norma dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, sono considerate informazioni classificate UE conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 45 e alla decisione 2013/488/UE del Consiglio 46 , create sotto l'autorità della Commissione. 

Capo VII
Relazioni internazionali

Articolo 36

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma

1.Conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico concluso a norma dell'articolo 218 TFUE, relativo alla partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), nonché dei paesi terzi seguenti:

a)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

b)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)i paesi terzi diversi dai paesi terzi di cui alle lettere a) e b).

2.Conformemente agli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 TFUE, il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni internazionali.

3.L'accordo specifico di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo o l'organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell'Unione;

b)stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

c)non conferisce al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali per quanto riguarda il programma;

d)garantisce all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

e)non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi esistenti conclusi dall'Unione, in particolare per quanto riguarda il diritto d'uso delle frequenze.

4.Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e nell'interesse della sicurezza, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire requisiti supplementari per la partecipazione al programma di paesi terzi e organizzazioni internazionali, nella misura compatibile con gli accordi esistenti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 37

Accesso ai servizi governativi da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali

I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi governativi a condizione che:

a)concludano un accordo, in conformità dell'articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l'accesso ai servizi governativi;

b)si conformino all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al "programma" di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti al "programma" istituito dal presente regolamento.

Capo VIII
Programmazione, sorveglianza, valutazione, controllo

Articolo 38

Programmazione, sorveglianza e rendicontazione

1.Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Il programma di lavoro integra il programma di lavoro per la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione di cui all'articolo 100 del regolamento (UE) 2021/696. 

La Commissione adotta il programma di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per modificare l'allegato riguardo agli indicatori, ove ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

4.Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 44.

5.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

6.Ai fini del paragrafo 2, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione forniscono informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Articolo 39

Valutazione

1.La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.Entro il [DATA A 3 ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l'attuazione del programma. La valutazione prende in esame:

a)le prestazioni dei servizi forniti nell'ambito del programma;

b)l'evoluzione delle esigenze degli utenti del programma.

Se del caso, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.

3.La valutazione del programma tiene conto dei risultati della valutazione della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione, effettuata conformemente all'articolo 102 del regolamento (UE) 2021/696.

4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.I soggetti coinvolti nell'attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1.

6.Due anni dopo il conseguimento della piena capacità operativa, e successivamente ogni due anni, l'Agenzia pubblica, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti, una relazione di mercato sull'impatto del programma sull'industria dei satelliti commerciali dell'UE, al fine di garantire il minimo impatto possibile sulla concorrenza e il mantenimento degli incentivi all'innovazione.

Articolo 40

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 41

Protezione dei dati personali e della vita privata

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell'Agenzia, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 47 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 .

Capo IX
Delega e misure di esecuzione

Articolo 42

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato del programma istituito dall'articolo 107 del regolamento (UE) 2021/696, nella configurazione GOVSATCOM. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento, il comitato di cui al primo comma del presente paragrafo si riunisce nella configurazione di sicurezza definita all'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Qualora il comitato del programma non esprima alcun parere sul progetto di atto di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 43

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 38 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.La delega di potere di cui all'articolo 38 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 44

Procedura d'urgenza

1.Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Capo X
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 45

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

2.La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del Programma e sui risultati ottenuti.

3.Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 46

Continuità dei servizi dopo il 2027

Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché le spese a copertura delle attività operative critiche e della fornitura di servizi.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura

1.2.Settore/settori interessati 

Politica spaziale dell'Unione

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 49  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale del programma è istituire un sistema di connettività spaziale sicuro e autonomo per la fornitura di servizi di comunicazione satellitare garantiti e resilienti, in particolare al fine di:

a)    garantire la disponibilità a lungo termine a livello mondiale di un accesso ininterrotto a servizi di comunicazione satellitare sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti governativi, che sostenga la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l'economia, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, aumentando in tal modo la resilienza degli Stati membri, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1;

b)    consentire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

1.4.2.Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)    migliorare la resilienza dei servizi di comunicazione dell'Unione sviluppando, costruendo e gestendo un'infrastruttura di connettività multi-orbitale, continuamente adattata all'evoluzione della domanda di comunicazioni satellitari, tenendo conto nel contempo delle risorse attuali e future degli Stati membri utilizzate nel quadro della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696;

b)    contribuire alla ciberresilienza mediante una difesa proattiva e reattiva contro le minacce informatiche ed elettromagnetiche e la cibersicurezza operativa, e integrare il segmento spaziale e il relativo segmento di terra dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica per consentire la trasmissione sicura delle chiavi crittografiche;

c)    contribuire alla ciberresilienza mediante una difesa proattiva e reattiva contro le minacce informatiche ed elettromagnetiche e la cibersicurezza operativa, e integrare l'infrastruttura spaziale dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica per consentire la trasmissione sicura delle chiavi crittografiche;

d)    migliorare e ampliare le capacità e i servizi di altre componenti del programma spaziale dell'Unione;

e)    incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative e dirompenti, in particolare facendo leva sull'industria New Space; e

f)    consentire l'ulteriore sviluppo della connettività a banda larga ad alta velocità senza interruzioni in tutta l'Unione, eliminando le zone morte delle comunicazioni e aumentando la coesione tra i territori degli Stati membri, e consentire la connettività in zone geografiche di interesse strategico al di fuori dell'Unione.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I governi degli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero beneficiare di soluzioni di comunicazione satellitare resilienti, globali, garantite e flessibili che soddisfino le loro esigenze in evoluzione.

L'industria delle comunicazioni satellitari dell'UE trarrebbe vantaggio dall'impegno a lungo termine e dall'accreditamento di sicurezza a livello dell'UE. Dato che l'UE è un cliente strategico a lungo termine per i servizi governativi, il modello commerciale dell'industria delle comunicazioni satellitari è rafforzato e privato di rischi così da avere un migliore accesso ai finanziamenti e, in ultima analisi, una maggiore competitività.

I cittadini europei beneficerebbero direttamente e indirettamente della maggiore efficacia operativa dei vari attori della sicurezza.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Obiettivo specifico 1: migliorare la resilienza dei servizi di comunicazione dell'Unione sviluppando, costruendo e gestendo un'infrastruttura di connettività multi-orbitale, continuamente adattata all'evoluzione della domanda di comunicazioni satellitari, tenendo conto nel contempo delle risorse attuali e future degli Stati membri utilizzate nel quadro della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696.

Indicatore 1: i governi degli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono accedere alla serie iniziale di servizi governativi nel 2025, con piena capacità nel 2027.

Indicatore 2: disponibilità dei servizi.

Indicatore 3: piena integrazione della capacità esistente del pool dell'Unione attraverso l'integrazione dell'infrastruttura di terra GOVSATCOM.

Indicatore 4: numero annuo di gravi interruzioni delle reti di telecomunicazione negli Stati membri attenuate dal sistema di connettività sicura.

Indicatore 5: soddisfazione degli utenti per quanto riguarda le prestazioni del sistema di connettività sicura.

Obiettivo specifico 2: contribuire alla ciberresilienza mediante una difesa proattiva e reattiva contro le minacce informatiche ed elettromagnetiche e la cibersicurezza operativa, e integrare il segmento spaziale e il relativo segmento di terra dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica per consentire la trasmissione sicura delle chiavi crittografiche.

Indicatore 1: il sistema ottiene un accreditamento di sicurezza che consente ai servizi di trasmettere informazioni classificate UE fino a un determinato livello di classifica e le informazioni classificate nazionali degli Stati membri dell'UE di livello di classifica equivalente, secondo i principi stabiliti nella decisione 2013/488/UE del Consiglio sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

Indicatore 2: integrazione dell'infrastruttura spaziale EuroQCI sulla base della soluzione tecnica più adeguata.

Obiettivo specifico 3: migliorare e ampliare le capacità e i servizi di altre componenti del programma spaziale dell'Unione.

Indicatore 1: numero di payload che servono altre componenti del programma spaziale dell'Unione.

Obiettivo specifico 4: incentivare la diffusione di tecnologie innovative e dirompenti, in particolare facendo leva sull'industria New Space.

Indicatore 1: numero di start-up, PMI e imprese a media capitalizzazione che partecipano allo sviluppo dell'infrastruttura.

Obiettivo specifico 5: consentire l'ulteriore sviluppo della connettività a banda larga ad alta velocità senza interruzioni in tutta l'Unione, eliminando le zone morte delle comunicazioni e aumentando la coesione tra i territori degli Stati membri, e consentire la connettività in zone geografiche di interesse strategico al di fuori dell'Unione.

Indicatore 1: velocità della banda larga satellitare commerciale.

Indicatore 2: numero di nuovi utenti potenziali delle comunicazioni satellitari commerciali nelle zone rurali dell'UE e nelle zone geografiche di interesse strategico.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del programma richiederà:

- la conclusione di un contratto di concessione o di un contratto misto con l'industria, sulla base di una selezione conforme alla procedura di appalto di cui al titolo VII del regolamento finanziario;

- lo sviluppo e la realizzazione del sistema;

- lo sfruttamento dei servizi, con i governi degli Stati membri e le istituzioni dell'UE in grado di accedere alla serie iniziale di servizi governativi nel 2025, con piena capacità nel 2027;

- l'integrazione con i poli GOVSATCOM nel 2025;

- l'accreditamento di sicurezza del sistema nel 2027 per consentire ai servizi di trasmettere informazioni classificate UE fino a un determinato livello di classifica e le informazioni classificate nazionali degli Stati membri dell'UE di livello di classifica equivalente, secondo i principi stabiliti nella decisione 2013/488/UE del Consiglio sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE;

- per la Commissione europea, il personale necessario a gestire il programma e monitorare efficacemente le attività delle diverse agenzie, in particolare dell'Agenzia;

- per l'Agenzia, il personale e le risorse finanziarie necessari alla corretta attuazione delle diverse azioni per le quali sarà responsabile in relazione al programma.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il programma assicurerà l'accesso garantito a comunicazioni satellitari sicure, contribuendo quindi indirettamente agli interessi dell'UE in materia di sicurezza. Negli Stati membri sosterrà per esempio il lavoro delle forze di protezione civile e della polizia nazionale, degli organismi con funzione di pubblica sicurezza, delle guardie di frontiera e delle comunità marittime. A livello di UE agevolerà il lavoro delle agenzie dell'UE, come FRONTEX ed EMSA, e migliorerà l'efficacia degli interventi umanitari e della protezione civile nell'UE e nel mondo.

L'istituzione di una governance a livello dell'UE in grado di sfruttare servizi di comunicazione satellitare sicuri e all'avanguardia a vantaggio di tutti gli attori della sicurezza nazionali e dell'UE contribuirebbe a una risposta dell'UE più efficace e autonoma ai rischi e alle minacce, che spaziano dagli attacchi informatici, le minacce ibride e le catastrofi naturali all'evoluzione dei casi d'uso relativi alla comunicazione satellitare per scopi governativi sicura e all'aumento delle esigenze globali.

Non esiste un modello commerciale redditizio per il settore spaziale privato dell'UE per sviluppare il sistema senza un impegno governativo. Gli investimenti in R&S contribuiranno alla competitività industriale dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Insegnamenti tratti dalla gestione delle iniziative e dei programmi spaziali dell'Unione

i) Partenariato pubblico-privato (PPP)

All'inizio del programma Galileo era stato considerato un modello di attuazione PPP.

ii) Governance

L'assetto di governance per altre iniziative spaziali dell'Unione ha rivelato che l'EUSPA è la più adatta ai compiti connessi all'attuazione di tali iniziative, mentre l'ESA è in grado di sostenere le fasi di sviluppo e convalida.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il programma condivide obiettivi simili con altri programmi dell'Unione, come Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, il meccanismo per collegare l'Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, il programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A causa delle sue implicazioni per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma condivide obiettivi e principi anche con il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Data la sua portata mondiale, il programma condivide obiettivi e principi anche con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il finanziamento dell'iniziativa a carico del bilancio dell'Unione si basa sul contributo dei fondi a titolo dei programmi esistenti dell'Unione seguenti, che condividono obiettivi simili con la presente iniziativa:

- programma spaziale dell'Unione;

- programma Europa digitale;

- meccanismo per collegare l'Europa;

- Fondo europeo per la difesa;

- strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

Riserva per le sfide e le priorità emergenti

Una parte del finanziamento è garantita anche attraverso i fondi disponibili entro i margini delle rubriche 1 e 5 del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Il programma è inoltre integrato da finanziamenti attuati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, del programma spaziale dell'Unione e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 Durata limitata

   in vigore dall'1.1.2023 al 31.12.2027;

   incidenza finanziaria dal 2023 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2023 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA;

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 50  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

I diversi soggetti coinvolti nella governance avranno le responsabilità seguenti:

i) la Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale;

ii) l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (con sede a Praga) sarà responsabile:

- della gestione dell'infrastruttura governativa del programma;

- della sicurezza operativa dell'infrastruttura governativa, compresi l'analisi del rischio e della minaccia e il monitoraggio della sicurezza;

- della fornitura dei servizi governativi;

- della gestione del contratto di concessione o del contratto misto;

- del coordinamento generale degli aspetti dei servizi governativi relativi agli utenti in stretta collaborazione con gli Stati membri, le pertinenti agenzie dell'Unione, il SEAE e altre entità;

- delle attività connesse alla diffusione tra gli utenti dei servizi offerti dal programma;

iii) con riserva di apportare adeguamenti al suo processo decisionale interno al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, all'Agenzia spaziale europea (ESA) saranno affidate:

- le attività di sviluppo e convalida nell'ambito dei contratti di esecuzione;

- la fornitura di una consulenza tecnica alla Commissione, anche per quanto riguarda la preparazione degli aspetti tecnici del programma;

- la valutazione dei contratti di esecuzione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Il monitoraggio dell'iniziativa dovrebbe riguardare gli aspetti seguenti.

-    Attuazione: realizzazione dell'infrastruttura secondo gli accordi contrattuali. Saranno fissati obiettivi operativi per ciascuna fase della realizzazione dell'infrastruttura del PPP, con i relativi indicatori chiave di prestazione (ICP) che dovrebbero riflettersi anche negli accordi contrattuali. Gli ICP saranno definiti sulla base di requisiti operativi e di sicurezza e saranno monitorati dalla Commissione. Le prescrizioni relative al portafoglio servizi, alla fornitura di servizi governativi, ai requisiti generali di sicurezza e al programma di lavoro saranno ulteriormente definite mediante atti di esecuzione.

-    Applicazione: prestazione dei servizi forniti nell'ambito dell'iniziativa ed evoluzione delle esigenze degli utenti dell'iniziativa. Misurata concretamente sulla base degli indicatori seguenti:

   - copertura globale;

   - disponibilità dei servizi;

   - latenza;

   - numero di utenti;

   - volume dei dati utilizzati (ossia il sistema è utilizzato e la capacità è adeguata).

Gli indicatori saranno misurati annualmente.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La Commissione avrebbe la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

L'ESA e l'EUSPA sarebbero incaricate dalla Commissione di contribuire alla corretta attuazione in termini, rispettivamente, di attività di sviluppo e convalida e di attività operative. Inoltre l'EUSPA effettuerebbe l'accreditamento di sicurezza dell'infrastruttura governativa e dei servizi governativi conformemente al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/696.

Le modalità di pagamento dovrebbero rimanere simili a quelle sperimentate nel precedente QFP: la previsione di pagamento è preparata dalle agenzie e controllata dalla Commissione (in particolare per quanto riguarda la dotazione delegata totale) e i pagamenti sono effettuati periodicamente per consentire alle entità delegate di gestire efficacemente l'incarico ed evitare esborsi di risorse proprie. La Commissione mantiene l'autorità di approvazione dei pagamenti, in particolare in quanto avente il diritto giuridico di ridurre l'importo qualora la domanda e la previsione a essa collegata siano considerate eccessive.

La strategia di controllo che sarà definita negli accordi di contributo sarà strutturata in base alle esperienze maturate nell'ambito del precedente QFP, in particolare per quanto riguarda la procedura di rendicontazione trimestrale (che comprende la gestione programmatica, finanziaria e dei rischi), i diversi livelli di amministrazione (per esempio la commissione appalti) e le riunioni. La futura strategia di controllo si baserà sulla definizione di tutti i rischi che il programma potrebbe dover affrontare e terrà conto della loro importanza relativa e del loro potenziale impatto sul programma. Tale organizzazione del controllo si è dimostrata efficace per le principali azioni Galileo, EGNOS e Copernicus, come indicato nelle rispettive valutazioni intermedie.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Rischi individuati

Rischi tecnologici: lo sfruttamento di tecnologie d'avanguardia non ancora convalidate e le cui specifiche tecniche sono in continua evoluzione.

Rischi industriali: la costruzione e il potenziamento delle infrastrutture possono coinvolgere diversi operatori industriali attivi in diversi paesi, il cui lavoro deve essere coordinato in maniera efficace per ottenere sistemi affidabili e pienamente integrati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza.

Rischi legati al calendario: ogni ritardo nell'attuazione mette a rischio la possibilità di cogliere le opportunità e con tutta probabilità conduce a un'eccedenza di costi.

Rischi in materia di governance: la governance del programma impone a diversi soggetti di collaborare e richiede la garanzia di un adeguato livello di stabilità e di organizzazione. È inoltre necessario tenere conto delle divergenze di opinione tra le diverse parti coinvolte, in particolare tra gli Stati membri, su diverse questioni importanti. In questo contesto dovrebbe essere presa in considerazione la condivisione di alcuni rischi, tra cui i rischi finanziari e quelli legati alla sicurezza, fra i soggetti più idonei ad affrontarli.

Rischi finanziari: il rischio finanziario è legato all'insufficienza dei finanziamenti degli Stati membri e del settore privato. Tale rischio sarà noto nel corso della procedura di appalto, prima di dedurre eventuali spese connesse all'attuazione del programma.

Controllo interno

Il sistema generale di controllo interno della DG DEFIS si affida alle diverse relazioni stilate trimestralmente dalle entità incaricate. Le relazioni sono seguite da revisioni specifiche per garantire che la programmazione sia rispettata e per risolvere le eventuali difficoltà tecniche; le revisioni comprendono il follow-up dei rischi connessi all'attuazione del programma. La DG DEFIS effettua inoltre audit ex post al fine di garantire una sana gestione finanziaria da parte delle entità incaricate.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Il bilancio principale del programma è gestito dall'Agenzia e dall'ESA mediante accordi di contributo. In base ai dati storici, i costi generali di controllo per tutte le entità incaricate dalla Commissione sono stimati al di sotto dell'1 % dei fondi gestiti collegati. I costi per gli organismi di esecuzione sono stimati, sulla base del periodo precedente, tra il 5 % e il 10 %.

I livelli di rischio di errore previsti sia al pagamento sia alla chiusura sono limitati grazie al meccanismo di aggiudicazione: la Commissione delega l'esecuzione degli appalti all'Agenzia o all'ESA nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale; queste agenzie emettono quindi delle relazioni trimestrali sugli appalti in corso e quelli previsti, entro i limiti degli importi delegati. 

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Gli accordi di contributo derivanti dal presente regolamento che saranno stipulati con terzi prevederanno la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, e audit condotti dalla Corte dei conti o dall'OLAF, a discrezione dell'UE, se necessario in loco.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti (cfr. tabella alla sezione 3.2)

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss 51 .

di paesi EFTA 52

di paesi candidati 53

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

04 03 01

Diss.

NO

NO

NO

NO

5

13 05

Diss.

NO

NO

NO

NO

6

14 07

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Fonti di finanziamento per la connettività sicura dell'Unione

3.2.1.Stanziamenti nell'ambito dei programmi esistenti

Programma spaziale

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

04 01 01 03 Sostegno programma spaziale

0,900

0,550

0,300

0,300

0,300

0,300

0,450

3,100

04 02 01 Galileo/Egnos

1,325

1,325

04 02 03 Govsatcom/SSA

18,448

24,641

39,472

41,826

40,435

26,708

26,132

217,662

Totale spazio

20,673

25,191

39,772

42,126

40,735

27,008

26,582

222,087

Orizzonte Europa — polo tematico "Digitale, industria e spazio"

86,000

86,000

86,000

86,000

86,000

430,000

NDICI — Europa globale

50,000

50,000

50,000

150,000

Totale stanziamenti

20,673

25,191

125,772

128,126

176,735

163,008

162,582

802,087

3.2.2.Fonte di finanziamento degli stanziamenti nell'ambito del nuovo programma dell'Unione per una connettività sicura

Contributo del programma spaziale

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Sostegno Galileo/EGNOS

0,250

0,200

0,200

0,200

0,050

0,900

Galileo/EGNOS

80,000

80,000

97,013

257,013

Totale Galileo/EGNOS

0,250

0,200

80,200

80,200

97,063

257,913

Contributo dell'MCE

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Settore digitale

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

Contributo del PED

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

PED 54  

88,000

88,000

88,000

88,000

88,000

440,000

Contributo del Fondo europeo per la difesa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Sviluppo delle capacità

51,000

61,000

71,000

85,000

268,000

Ricerca in materia di difesa

25,000

30,000

35,000

42,000

132,000

Totale FED

76,000

91,000

106,000

127,000

400,000

Contributo dell'NDICI — Europa globale

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Riserva per le sfide e le priorità emergenti

50,000

50,000

50,000

150,000

Utilizzo dei margini

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Rubrica 1

20,000

10,000

10,000

5,000

5,000

50,000

Rubrica 5

30,000

20,000

20,000

15,000

15,000

100,000

Totale margini

50,000

30,000

30,000

20,000

20,000

150,000

SINTESI DEL CONTRIBUTO DEI PROGRAMMI E DEI MARGINI

Contributo dei programmi e margini

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Spazio

0,250

0,200

80,200

80,200

97,063

257,913

MCE

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

PED

88,000

88,000

88,000

88,000

88,000

440,000

Margine rubrica 1

20,000

10,000

10,000

5,000

5,000

50,000

Totale parziale rubrica 1

108,250

148,200

228,200

223,200

240,063

947,913

FED

76,000

91,000

106,000

127,000

400,000

Margine rubrica 5

30,000

20,000

20,000

15,000

15,000

100,000

Totale parziale rubrica 5

30,000

96,000

111,000

121,000

142,000

500,000

NDICI

50,000

50,000

50,000

150,000

Totale parziale rubrica 6

50,000

50,000

50,000

150,000

Totale generale connettività sicura dell'Unione

138,250

244,200

389,200

394,200

432,063

1 597,913

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

01

Mercato unico, innovazione e agenda digitale — polo tematico 4 Spazio

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Successivamente al 2027

TOTALE

04 03 01 Stanziamenti operativi Connettività sicura 55

Impegni

(1)

0

108,000

148,000

228,000

223,200

240,013

947,013

Pagamenti

(2)

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

147,013

947,013

04 01 01 03 — Spese di sostegno

Impegni = Pagamenti

(3)

0,250

0,200

0,200

0,200

0,050

0,900

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma a titolo della rubrica 1

Impegni

=1+3

108,250

148,200

228,200

223,200

240,063

947,913

Pagamenti

=2+3

100,250

100,200

200,200

200,200

200,050

147,013

947,913

04 03 01 Contributo del bilancio per la connettività sicura al bilancio dell'EUSPA

Impegni

(4)

-1,950

-2,850

-3,850

-5,500

-5,850

-20,000

Pagamenti

(5)

-1,950

-2,850

-3,850

-5,500

-5,850

-20,000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3+4

106,300

145,350

224,350

217,700

234,213

927,913

Pagamenti

=2+3+5

98,300

97,350

196,350

194,700

194,200

147,013

927,913

TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 1

Impegni

=1+3

108,250

148,200

228,200

223,200

240,063

947,913

Pagamenti

=2+3

100,250

100,200

200,200

200,200

200,050

147,013

947,913

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

05

Sicurezza e difesa — polo tematico 13 Difesa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Successivamente al 2027

TOTALE

13 05 01 Stanziamenti operativi Connettività sicura

Impegni

(1)

30,000

96,000

111,000

121,000

142,000

500,000

Pagamenti

(2)

30,000

50,000

100,000

100,000

100,000

120,000

500,000

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma a titolo della rubrica 5

Impegni

=1

30,000

96,000

111,000

121,000

142,000

500,000

Pagamenti

=2

30,000

50,000

100,000

100,000

100,000

120,000

500,000

 

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

06

VICINATO E RESTO DEL MONDO — polo tematico 14 Azione esterna

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Successivamente al 2027

TOTALE

14 07 Stanziamenti operativi Connettività sicura

Impegni

(1)

50,000

50,000

50,000

150,000

Pagamenti

(2)

40,000

40,000

40,000

30,000

150,000

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma a titolo della rubrica 6

Impegni

=1

50,000

50,000

50,000

150,000

Pagamenti

=2

40,000

40,000

40,000

30,000

150,000

TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative, compreso il bilancio di trasferimento dell'EUSPA)

Impegni

(4)

138,000

244,000

389,000

394,000

432,013

1 597,013

Pagamenti

(5)

130,000

150,000

340,000

340,000

340,000

297,013

1 597,013

TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

Impegni = Pagamenti

(6)

0,250

0,200

0,200

0,200

0,050

0,900

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

138,250

244,200

389,200

394,200

432,063

1 597,913

Pagamenti

=5+6

130,250

150,200

340,200

340,200

340,050

297,013

1 597,913



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Successivamente al 2027

TOTALE

Risorse umane

2,334

2,334

2,334

2,334

1,690

1,448

12,474

Altre spese amministrative

0,343

0,343

0,343

0,343

0,343

0,343

2,058

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

2,667

2,667

2,667

2,667

2,033

1,791

14,532

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Successivamente al 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

2,677

140,927

246,877

391,877

396,23341

433,854

1 612,445

Pagamenti

2,677

132,927

152,877

342,877

342,23333

341,841

297,013

1 612,445

Per informazione, oltre al programma spaziale e al programma dell'Unione per una connettività sicura, il pacchetto QFP comprende una dotazione distinta per il contributo dell'UE all'Agenzia, rappresentata dalla linea di bilancio 04 10 01, che ammonta inizialmente a 504 milioni di EUR. Vi è un contributo supplementare di 20 milioni di EUR per finanziare il personale supplementare per l'EUSPA (30 posti nel 2027).

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Successivamente al 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi 04 10 01 Contributo dell'UE all'Agenzia

Impegni

56,175

68,345

72,812

75,770

76,059

77,577

77,777

504,515

Pagamenti

56,175

68,345

72,812

75,770

76,059

77,577

77,777

504,515

Contributo del bilancio per la connettività sicura al bilancio dell'EUSPA

Impegni

1,950

2,850

3,850

5,500

5,850

20,000

Pagamenti

1,950

2,850

3,850

5,500

5,850

20,000

TOTALE EUSPA

Impegni

56,175

68,345

74,762

78,620

79,909

83,077

83,627

524,515

Pagamenti

56,175

68,345

74,762

78,620

79,909

83,077

83,627

524,515

Il bilancio supplementare per l'EUSPA è ripartito come segue:

Mio EUR (al terzo decimale)

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Successivamente al 2027

TOTALE

Titolo 1 — retribuzioni

Impegni

1,225

1,825

2,450

3,700

3,950

13,150

Pagamenti

1,225

1,825

2,450

3,700

3,950

13,150

Titolo 2 — altre spese amministrative

Impegni

0,450

0,750

1,000

1,400

1,400

5,000

Pagamenti

0,450

0,750

1,000

1,400

1,400

5,000

Titolo 3 — spese operative

Impegni

0,275

0,275

0,400

0,400

0,500

1,850

Pagamenti

0,275

0,275

0,400

0,400

0,500

1,850

TOTALE bilancio supplementare EUSPA

Impegni

1,950

2,850

3,850

5,500

5,800

20,000

Pagamenti

1,950

2,850

3,850

5,500

5,800

20,000

 

Personale dell'EUSPA richiesto nel 2021-2027 (in numero di effettivi):

Personale iniziale dell'EUSPA, in base al regolamento sullo spazio

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Agenti temporanei AD

189

229

249

249

249

249

249

Agenti temporanei AST

2

2

2

2

2

2

2

AC

34

34

34

34

34

34

34

END

13

14

14

14

16

16

16

TOTALE

238

279

299

299

301

301

301

Personale supplementare richiesto per l'EUSPA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Agenti temporanei AD

0

0

5

8

10

15

15

Agenti temporanei AST

0

0

0

0

0

0

0

AC

0

0

4

5

7

10

12

END

0

0

1

1

2

3

3

TOTALE

0

0

10

14

19

28

30

TOTALE personale EUSPA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Agenti temporanei AD

189

229

254

257

259

264

264

Agenti temporanei AST

2

2

2

2

2

2

2

AC

34

34

38

39

41

44

46

END

13

14

15

15

18

19

19

TOTALE

238

279

309

313

320

329

331

I 30 posti supplementari per l'EUSPA riguardano il funzionamento dell'infrastruttura governativa e la fornitura dei servizi governativi, compresa la gestione dei relativi contratti, nonché l'accreditamento di sicurezza delle infrastrutture e dei servizi governativi e il coordinamento generale degli aspetti dei servizi governativi relativi agli utenti.

3.2.4.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

2,334

2,334

2,334

2,334

1,690

1,448

12,474

Altre spese amministrative

0,343

0,343

0,343

0,343

0,343

0,343

2,058

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

2,677

2,677

2,677

2,677

2,033

1,791

14,532

Esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa (ex linee "BA")

0,250

0,200

0,200

0,200

0,050

0,900

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,250

0,200

0,200

0,200

0,050

0,900

TOTALE

2,677

2,927

2,877

2,877

2,233

1,841

15,432

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) per la DG DEFIS

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

11

11

11

11

8

7

Delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) — AC, AL, END, INT e JED per la DG DEFIS

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

7

7

7

7

5

4

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma 

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

18

18

18

18

13

11

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

11 ETP per avviare le attività, ridotti a 7 nel 2027 per garantire la gestione del PPP e il monitoraggio operativo, finanziario e giuridico delle attività.

Personale esterno

7 ETP per avviare le attività (3 AC e 4 END), ridotti a 4 nel 2027 (1 AC e 3 END) per garantire la gestione del PPP e il monitoraggio operativo, finanziario e giuridico delle attività.

3.2.5.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Rubriche 1, 5 e 6. Cfr. dettagli nella sezione 3.2.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Margini delle rubriche 1 e 5. Cfr. dettagli nella sezione 3.2.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.6.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

ESA e/o Stati membri 

Da confermare

Da confermare

Da confermare

Da confermare

Da confermare

Da confermare

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

 
L'ESA e/o gli Stati membri confermeranno la loro partecipazione a tale attività in un secondo momento.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 56

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    Tra i proprietari di sistemi Govsatcom si annoverano Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo e Spagna.
(2)    Come Satcom BW in Germania o GovSat in Lussemburgo.
(3)     Conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 .
(4)    Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016) 705 final).
(5)    Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016) 950 final).
(6)     Consiglio europeo del dicembre 2013 , consiglio "Competitività" (spazio) del dicembre 2014,   consiglio "Affari esteri" (difesa) del maggio 2015 . 
(7)

    PwC (2016) "Comunicazione satellitare a sostegno delle politiche e delle infrastrutture di sicurezza dell'UE" .

(8)    In particolare il progetto di ricerca "European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and standardiseD services" ( ENTRUSTED ), che è finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020, nonché lo studio "Elementi costitutivi per un sistema di connettività dello spazio sicuro" (DEFIS/2020/OP/008).
(9)    Latenza: tempo, misurato in millisecondi (ms), che una trasmissione di dati impiega per raggiungere un satellite e tornare al punto di origine. 
(10)     Dichiarazione sull'infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI) .
(11)     Strategic_Foresight_Report_2021_en.pdf (europa.eu) .
(12)    Come la costellazione "Transport Layer" dell'agenzia statunitense per lo sviluppo spaziale, che conta un numero di satelliti compreso tra 300 e più di 500 in LEO da 750 km a 1 200 km di altitudine, o la costellazione "Sfera" dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, che conta 640 satelliti in orbita a 870 km di altitudine.
(13)     DEFIS/OP/2020/008 .
(14)    Il progetto di ricerca "European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and standardiseD services" (ENTRUSTED) ENTRUSTED , che è finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020.
(15)     Consiglio dell'UE, "L'UE nello spazio" .
(16)     IADC .
(17)    Documento " Space debris mitigation standards adopted by States and international organizations ". 
(18)    CSDP/PSDC 152, CFSP/PESC 274, COPS 103.
(19)    COM(2021) 70 final.
(20)    JOIN(2021) 30 final.
(21)    EEAS(2017) 359.
(22)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(23)    Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(26)    Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).
(27)    Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(28)    Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).
(29)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(30)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(31)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(32)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(33)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(34)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(35)    Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(36)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(37)    Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(38)    Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 178).
(39)    Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (2010/427/UE) (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(40)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(43)    Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(44)    Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(45)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(46)    Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(47)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(48)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(49)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(50)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(51)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(52)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(53)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(54)    Atteso principalmente dalla sicurezza informatica
(55)    Il bilancio seguente sarà codelegato alla DG CNECT:
(56)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Strasburgo, 15.2.2022

COM(2022) 57 final

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

{SEC(2022) 77 final} - {SWD(2022) 30 final} - {SWD(2022) 31 final}


ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma sarà oggetto di un rigoroso monitoraggio basato su una serie di indicatori volti a valutare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi specifici del programma, con l'intento di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi. A tale scopo, sono raccolti dati relativi agli indicatori chiave indicati di seguito.

Gli indicatori dovrebbero essere collegati agli obiettivi specifici senza però ripeterli, per evitare incoerenze.

Obiettivo specifico 1: migliorare la resilienza dei servizi di comunicazione dell'Unione sviluppando, costruendo e gestendo un'infrastruttura di connettività multi-orbitale, continuamente adattata all'evoluzione della domanda di comunicazioni satellitari, tenendo conto nel contempo delle risorse attuali e future degli Stati membri utilizzate nel quadro della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696.

Indicatore 1: i governi degli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono accedere alla serie iniziale di servizi governativi nel 2025, con piena capacità nel 2027.

Indicatore 2: disponibilità del servizio.

Indicatore 3: piena integrazione della capacità esistente del pool dell'Unione attraverso l'integrazione dell'infrastruttura di terra GOVSATCOM.

Indicatore 4: numero annuo di gravi interruzioni delle reti di telecomunicazione negli Stati membri attenuate dal sistema di connettività sicura.

Indicatore 5: soddisfazione degli utenti per quanto riguarda le prestazioni del sistema di connettività sicura.

Obiettivo specifico 2: contribuire alla ciberresilienza mediante una difesa proattiva e reattiva contro le minacce informatiche ed elettromagnetiche e la cibersicurezza operativa, nonché integrare il segmento spaziale e il relativo segmento di terra dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica per consentire la trasmissione sicura delle chiavi crittografiche.

Indicatore 1: il sistema ottiene un accreditamento di sicurezza che consente ai servizi di trasmettere informazioni classificate UE (ICUE) fino a un determinato livello di classifica e le informazioni classificate nazionali degli Stati membri dell'UE di livello di classifica equivalente, secondo i principi stabiliti nella decisione 2013/488/UE del Consiglio sulle norme di sicurezza per proteggere le ICUE.

Indicatore 2: integrazione dell'infrastruttura spaziale EuroQCI sulla base della soluzione tecnica più adeguata.

Obiettivo specifico 3: migliorare e ampliare le capacità e i servizi di altre componenti del programma spaziale dell'Unione.

Indicatore 1: numero di payload che servono altre componenti del programma spaziale dell'Unione.

Obiettivo specifico 4: incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative e dirompenti, in particolare facendo leva sull'industria New Space.

Indicatore 1: numero di start-up, PMI e imprese a media capitalizzazione che partecipano allo sviluppo dell'infrastruttura.

Obiettivo specifico 5: consentire l'ulteriore sviluppo della connettività a banda larga ad alta velocità e senza interruzioni in tutta l'Unione, eliminando le zone morte delle comunicazioni e aumentando la coesione tra i territori degli Stati membri, e consentire la connettività in zone geografiche di interesse strategico al di fuori dell'Unione.

Indicatore 1: velocità della banda larga satellitare commerciale.

Indicatore 2: numero di nuovi utenti potenziali delle comunicazioni satellitari commerciali nelle zone rurali dell'UE e nelle zone geografiche di interesse strategico.

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