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Document 52022IR6083

Parere del Comitato europeo delle regioni — Meccanismo transfrontaliero 2.0

COR 2022/06083

GU C, C/2023/1326, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1326/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1326/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/1326

22.12.2023

Parere del Comitato europeo delle regioni — Meccanismo transfrontaliero 2.0

(C/2023/1326)

Relatrice:

Magali ALTOUNIAN (FR/RE)

Consigliera regionale della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Gli ostacoli alle frontiere limitano lo sviluppo delle regioni frontaliere e il benessere dei loro abitanti

1.

ricorda che da alcuni studi condotti dalla Commissione europea è emersa la notevole perdita di crescita potenziale nelle regioni frontaliere dell’Unione, perdita che deriva direttamente dagli ostacoli giuridici e amministrativi. Tali ostacoli creano significativi oneri amministrativi, che impediscono lo svolgimento delle attività transfrontaliere dei cittadini, delle comunità e delle imprese. Questo aspetto è tanto più importante se si considera che una percentuale significativa della popolazione dell’Unione vive nelle regioni frontaliere: secondo alcune stime, addirittura il 30 % della popolazione dell’UE (1);

2.

sottolinea che questi stessi ostacoli impediscono agli enti locali e regionali e agli enti transfrontalieri di collaborare su progetti comuni, come i servizi pubblici transfrontalieri (2). L’esperienza mostra che i progetti transfrontalieri più complessi, in particolare quelli che riguardano le infrastrutture, richiedono finanziamenti molto maggiori e tempi molto più lunghi rispetto a progetti analoghi realizzati sul territorio di un unico Stato membro;

3.

sottolinea che tali ostacoli alle frontiere sono in contrasto con l’idea di unità europea. Dopo 70 anni di integrazione, ostacoli di questo genere non dovrebbero esistere e, in ogni caso, non si dovrebbe crearne di nuovi, come purtroppo avviene ancora. L’articolo 174 del TFUE, relativo alla coesione economica, sociale e territoriale, prevede che si rivolga un’attenzione particolare alle regioni transfrontaliere. L’Unione europea e i suoi Stati membri devono adottare delle misure per eliminare o almeno ridurre gli ostacoli alle frontiere, al fine di realizzare il mercato unico europeo, creare posti di lavoro e crescita e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le regioni transfrontaliere sono al centro delle priorità europee in materia di integrazione e di coesione territoriale;

4.

osserva che molti dei problemi incontrati quotidianamente dai cittadini e dalle imprese nelle regioni frontaliere, inimmaginabili in altre parti d’Europa e spesso non compresi dalle capitali degli Stati membri, li pongono in una posizione discriminatoria rispetto agli altri cittadini dell’Unione. Gli abitanti delle regioni frontaliere devono poter accedere su un piano di parità ai posti di lavoro, ai beni, ai servizi e alle relazioni che si trovano dall’altro lato della frontiera, e devono quindi poter vivere «a 360o», analogamente a quelli delle altre regioni;

5.

ricorda che la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente evidenziato questo problema. Nelle regioni transfrontaliere, i cui residenti attraversano quotidianamente la frontiera per recarsi al lavoro, effettuare acquisti, accedere ai servizi o raggiungere i parenti, la brutale chiusura dei confini è stata particolarmente onerosa e problematica. Alcune regioni frontaliere hanno dovuto far fronte al collasso quasi totale dei loro sistemi sanitari, ma non hanno potuto beneficiare dell’assistenza transfrontaliera in quanto, in assenza di un coordinamento transfrontaliero o europeo, la legislazione nazionale non consentiva ai pazienti, al personale medico e ai servizi di emergenza di attraversare le frontiere;

6.

richiama l’attenzione sui numerosi esempi di analisi degli ostacoli alle frontiere effettuate, dalla revisione transfrontaliera del 2015, dalla Commissione europea e dall’Associazione delle regioni frontaliere europee nell’ambito del programma di «B solutions». Tali analisi hanno più volte evidenziato gli ostacoli alle frontiere e l’esistenza di soluzioni basate, a seconda dei casi, su disposizioni ad hoc e su modifiche normative o legislative. Esse hanno dimostrato la necessità di istituire dei forum che consentano agli enti locali e regionali di eliminare gli ostacoli transfrontalieri con il sostegno degli Stati membri. Degli strumenti di governance transfrontaliera di questo genere esistono già o devono essere resi operativi [Consiglio nordico; Comitati per la cooperazione transfrontaliera alle frontiere tra Francia e Germania (trattato di Aquisgrana), Francia e Italia (trattato del Quirinale) e Francia e Spagna (trattato di Barcellona)];

7.

sottolinea che è inaccettabile che, nell’Unione europea di oggi, non tutte le regioni frontaliere dispongano degli strumenti di governance transfrontaliera necessari per segnalare efficacemente gli ostacoli giuridici e amministrativi ai governi dei loro Stati membri o alle istituzioni dell’UE, per cui tali regioni si trovano in una situazione di stallo che ne limita lo sviluppo economico, sociale e territoriale sostenibile, il quale costituisce la base della prosperità e del benessere della popolazione. Ogni frontiera dovrebbe disporre di tali strumenti di governance transfrontaliera;

8.

sottolinea che l’istituzione di uno strumento legislativo a livello dell’Unione per affrontare gli ostacoli transfrontalieri, in combinazione con gli strumenti esistenti, contribuirebbe al completamento del mercato unico e apporterebbe vantaggi economici significativi. Avrebbe un impatto positivo sui diritti sociali, le pari opportunità, la tutela dell’ambiente e un migliore accesso a servizi pubblici di alta qualità per i cittadini che vivono nelle regioni frontaliere;

9.

afferma che la Commissione europea deve coordinare questi strumenti di governance transfrontaliera al fine di condividere le migliori pratiche e individuare, se del caso, l’opportunità di legiferare a livello europeo. In quanto cittadini europei, i cittadini delle regioni frontaliere si aspettano che l’Unione europea contribuisca a risolvere problemi che non possono essere affrontati dal solo livello regionale. La mancanza di sostegno e la negligenza accentuano i sentimenti negativi nei confronti dell’Unione europea. È pertanto necessario uno strumento legislativo europeo, che promuoverebbe un’immagine positiva dell’UE;

10.

ritiene che, per far fronte alle diverse sfide sociali, demografiche, economiche, ambientali e climatiche, l’Unione debba intensificare gli sforzi per facilitare una cooperazione più efficace tra le autorità delle regioni frontaliere al fine di eliminare i rimanenti ostacoli giuridici e amministrativi transfrontalieri.

Una revisione del progetto di regolamento ECBM permetterebbe di eliminare gli ostacoli alle frontiere

11.

ribadisce pertanto il proprio sostegno al regolamento ECBM (European cross-border mechanism — meccanismo transfrontaliero europeo) volto a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in un contesto transfrontaliero, proposto dalla Commissione nel 2018, che consentirebbe deroghe ed eventualmente modifiche legislative, al fine di fornire una soluzione più rapida a vantaggio degli attori pubblici frontalieri, nonché delle comunità, dei cittadini e delle imprese nelle regioni frontaliere;

12.

ricorda che, nel suo parere sull’ECBM adottato nel 2018, ha sottolineato che si tratta di uno strumento molto efficace con effetti positivi di vasta portata sulla cooperazione transfrontaliera e sulla vita nelle regioni frontaliere; osserva che la realtà di questi territori è spesso poco conosciuta; riconosce il potenziale di tale meccanismo e deplora che gli Stati membri abbiano deciso di sospendere i dibattiti su questo regolamento;

13.

riconosce che, sulla base delle pertinenti osservazioni formulate da alcuni Stati membri, sarebbe opportuno adottare un nuovo approccio al regolamento per superare questa situazione di stallo. Ritiene che sia possibile risolvere le riserve espresse dagli Stati membri attraverso una discussione approfondita e una proposta modificata. In uno spirito di apertura e di dialogo, gli Stati membri, la Commissione europea, il Parlamento e il CdR dovrebbero organizzare delle riunioni di lavoro per trovare una soluzione praticabile alla situazione di stallo, che consenta di elaborare una proposta modificata accettabile per tutte le parti. Il CdR, in quanto soggetto neutrale, costituisce il forum ideale per organizzare tali riunioni;

14.

accoglie con favore la relazione recante raccomandazioni alla Commissione per la modifica del progetto di regolamento ECBM (3), adottata dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023;

15.

invita la Commissione europea a dare una risposta alle preoccupazioni degli Stati membri riformulando il regolamento al fine di semplificarlo e di specificare chiaramente il carattere volontario delle soluzioni da attuare, pur mantenendo i suoi aspetti principali, quali i punti di coordinamento transfrontaliero nei singoli Stati membri o nelle regioni con poteri legislativi, e l’obbligo per gli Stati membri di disporre di un meccanismo di risoluzione degli ostacoli efficace qualora scelgano di non applicare quello proposto dal regolamento;

16.

sottolinea che gli enti regionali e locali dovrebbero essere coinvolti in modo significativo e inclusivo nella formulazione e nell’attuazione delle misure volte a rimuovere gli ostacoli transfrontalieri e che i gruppi di imprese, gli attori locali della società civile e i gruppi di comunità dovrebbero essere consultati e tenuti debitamente informati in merito a questo processo;

17.

al fine di evitare malintesi nell’applicazione del regolamento, invita la Commissione europea a chiarire e semplificare le procedure previste, lasciando nel contempo sufficiente flessibilità a ciascuno Stato membro;

18.

sottolinea che il regolamento ECBM non ha alcuna incidenza sul bilancio; gli oneri amministrativi supplementari dovrebbero essere limitati e molto inferiori a quelli derivanti dagli ostacoli nelle regioni frontaliere. Gli ostacoli transfrontalieri limitano l’integrazione dell’UE e il successo dei progetti finanziati a livello europeo e nazionale, come le infrastrutture o i servizi pubblici transfrontalieri. Il regolamento viene presentato per rafforzare la coesione dell’Unione europea nei settori in cui è più necessaria e visibile, e propone di conseguire tale obiettivo ricorrendo a mezzi diversi da quelli finanziari, il che ha un forte impatto positivo sulla riduzione dei costi reali e sulla cooperazione transfrontaliera globale;

19.

ricorda che è essenziale istituire dei punti di coordinamento transfrontaliero in tutti gli Stati membri o in quegli Stati membri in cui esistono regioni con poteri legislativi, inclusi quelli che sceglierebbero di applicare il proprio strumento anziché quello proposto dal regolamento. Tali punti di coordinamento, che dovrebbero essere istituiti in ogni Stato membro o regione con poteri legislativi nel quadro di un ministero competente, di organizzazioni esistenti come il Consiglio nordico o di organizzazioni autonome, dovrebbero essere visibili e consentire alle autorità competenti di ricevere notifiche dalle loro regioni frontaliere, dai loro cittadini e dalle loro imprese, di trattare tali notifiche e di proporre soluzioni;

20.

sottolinea che i punti di coordinamento transfrontaliero, quando intervengono per eliminare gli ostacoli alle frontiere, dovrebbero agire in rete sulle diverse frontiere consultando, ove necessario, i loro omologhi negli Stati membri confinanti, e a livello europeo, al fine di condividere le loro esperienze e collaborare per trovare soluzioni comuni, beneficiando nel contempo del sostegno della Commissione europea al loro lavoro, in particolare attraverso il punto europeo di coordinamento transfrontaliero istituito all’interno della DG REGIO. La risoluzione di un ostacolo transfrontaliero, inizialmente individuato in una regione frontaliera, può avere una portata più ampia, se non addirittura europea;

21.

propone che i punti di coordinamento transfrontaliero esercitino anche una funzione di controllo al fine di evitare la creazione di nuovi ostacoli giuridici e amministrativi che potrebbero risultare da nuove legislazioni nazionali, nonché dal recepimento non coordinato delle direttive dell’UE nel diritto nazionale, e di sensibilizzare i legislatori in merito al loro impatto transfrontaliero;

22.

suggerisce vivamente che gli Stati membri possano scegliere di applicare l’ECBM oppure uno strumento nazionale in funzione dei singoli progetti, caso per caso, anziché optare per uno strumento per frontiera, come previsto nella proposta iniziale di regolamento;

23.

chiede che i punti di coordinamento transfrontaliero continuino a cooperare strettamente con ESPON al fine di raccogliere dati statistici e geospaziali sui flussi transfrontalieri e si adoperino per l’armonizzazione e la standardizzazione delle statistiche tra i diversi paesi al fine di migliorare il processo decisionale e introdurre soluzioni per rimuovere gli ostacoli transfrontalieri;

24.

sottolinea che il regolamento modificato dovrebbe specificare quali altri meccanismi potrebbero essere utilizzati e quali sarebbero i requisiti minimi per il meccanismo nazionale o un meccanismo multinazionale (Benelux, Consiglio nordico, Visegrad 4, trattati bilaterali o multilaterali ecc.), in modo che gli Stati membri possano essere esentati dal ricorso al regolamento ECBM;

25.

facendo seguito al proprio precedente parere, chiede alla Commissione di specificare il campo di applicazione tematico e le situazioni (progetti comuni, servizi di interesse generale o altro) in cui potrebbe essere applicato l’ECBM. Propone che la Commissione europea definisca chiaramente i tipi di ostacoli che potrebbero essere considerati ammissibili nell’ambito di questo meccanismo. Questi chiarimenti permetterebbero senza dubbio di rispondere a talune preoccupazioni;

26.

chiede che il regolamento chiarisca il suo ambito di applicazione geografico. Il suo obiettivo è eliminare gli ostacoli alle frontiere a favore dei territori frontalieri. La soluzione deve essere adottata caso per caso, entro il perimetro funzionale risultante da ciascun ostacolo. Il soggetto che presenta la domanda può essere situato in un territorio più ampio del territorio frontaliero, in funzione della ripartizione delle competenze interessate dall’ostacolo nei singoli Stati membri;

27.

sottolinea che il meccanismo è utile principalmente per le frontiere terrestri all’interno dell’Unione, ma auspica che il regolamento preveda la possibilità di applicarlo alle frontiere marittime.

28.

raccomanda di promuovere lo scambio di esperienze tra le regioni frontaliere e di effettuare una valutazione dell’esperienza acquisita dopo 5 anni, in vista di un’eventuale revisione del regolamento;

Bruxelles, 10 ottobre 2023

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE», COM(2017) 534 final.

(2)  Parere del Comitato europeo delle regioni — I servizi pubblici transfrontalieri in Europa (GU C 106 del 26.3.2021, pag. 12).

(3)   European Parliament resolution of 14 September 2023 with recommendations to the Commission on amending the proposed mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context [Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2023 recante raccomandazioni alla Commissione sulla modifica del meccanismo proposto per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in un contesto transfrontaliero] [2022/2194 (INL)].


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1326/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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