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Document 52022HB0013

Raccomandazione della Banca centrale europea del 25 marzo 2022 che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2022/13) 2022/C 142/01

ECB/2022/13

OJ C 142, 30.3.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 marzo 2022

che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi

(BCE/2022/13)

(2022/C 142/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 aprile 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la raccomandazione BCE/2017/10 della Banca centrale europea (2) (di seguito la «raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità»), in cui ha stabilito specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) in relazione agli enti meno significativi. La legislazione introdotta dopo l’adozione della raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità ha modificato o soppresso alcune delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione che erano incluse nella raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità e anche la Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione del novembre 2016 (di seguito la «guida della BCE») è stata aggiornata. Pertanto, sono necessarie alcune conseguenti modifiche alla raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità.

(2)

Riguardo alle opzioni e alle discrezionalità relative alla vigilanza consolidata e alle deroghe all’applicazione di requisiti prudenziali, in linea con le specifiche contenute nel capitolo 1 della sezione II della guida della BCE, le ANC dovrebbero essere incoraggiate a osservare un approccio prudente nella concessione delle deroghe su base individuale. Anche le norme relative all’identificazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e ai metodi e all’ambito del consolidamento e del subconsolidamento dovrebbero essere applicate in modo coerente con la guida della BCE.

(3)

Riguardo alle deroghe all’applicazione dei requisiti in materia di liquidità a livello transfrontaliero, la BCE raccomanda un metodo specifico per gli enti meno significativi poiché non tutte le specifiche per la valutazione delle domande incluse nella guida della BCE sono rilevanti per tali enti.

(4)

La BCE raccomanda un approccio uniforme e prudente riguardo alle opzioni e le discrezionalità relative ai requisiti di fondi propri, in linea con le specifiche contenute nel capitolo 2 della sezione II della guida della BCE. Per rispecchiare le specificità degli enti meno significativi in relazione al requisito relativo al margine patrimoniale in eccesso per le riduzioni dei fondi propri, sono necessari alcuni adeguamenti di tali specifiche.

(5)

La BCE raccomanda un metodo coerente e prudente rispetto alle opzioni e alle discrezionalità relative ai requisiti di liquidità, che dovrebbe seguire le specifiche di cui al capitolo 6 della sezione II della guida della BCE, in quanto tali opzioni e discrezionalità incidono sul calcolo dei requisiti inerenti all’indice di copertura della liquidità, ad esempio specificando il trattamento di specifici afflussi e deflussi.

(6)

Per quanto riguarda i deflussi dai prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, sono state aggiunte delle specifiche alla guida della BCE per tener conto della nuova politica della BCE che consente una maggiore flessibilità nella determinazione dei tassi di deflusso. Pertanto, per garantire coerenza nell’applicazione dei tassi di deflusso alle esposizioni fuori bilancio relative al finanziamento al commercio tra enti significativi e meno significativi, le ANC dovrebbero seguire le specifiche contenute nella guida della BCE.

(7)

Per quanto riguarda i tassi di deflusso da applicare ai depositi al dettaglio stabili, alcuni fattori hanno impedito l’applicazione pratica della discrezionalità di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3), in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad applicare un tasso di deflusso del 3 % ai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), previa approvazione della Commissione europea in conformità all’articolo 24, paragrafi 4, e 5. del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/61 (4). Sono necessari ulteriori riscontri e analisi per dimostrare che i tassi di deflusso per i depositi al dettaglio stabili coperti da un SGD di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sarebbero inferiori al 3 % durante qualsiasi periodo di stress conforme allo scenario di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61. In assenza di tali riscontri e analisi, la specifica generale di un tasso di deflusso del 3 % è stata eliminata dall’indirizzo BCE/2017/9 della Banca centrale europea (5) per quanto riguarda l’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi. La posizione della BCE nei confronti di tale opzione è stata definita nella sezione III della guida della BCE. Per garantire la coerenza nell’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità in relazione agli enti significativi e meno significativi, le ANC dovrebbero adottare la stessa posizione.

(8)

Per quanto riguarda le opzioni e le discrezionalità relative al coefficiente di leva finanziaria, la BCE raccomanda un approccio coerente e prudente, in linea con le specifiche di cui al capitolo 3 della sezione I della guida della BCE e al capitolo 7 della sezione II della stessa guida.

(9)

Per quanto riguarda le opzioni e le discrezionalità relative alle imprese madri intermedie e la possibilità per le autorità competenti di consentire a due o più enti nell’Unione appartenenti allo stesso gruppo di paesi terzi di avere due imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, e la rilevanza di tale possibilità nel caso di enti meno significativi, la BCE raccomanda alle ANC di adottare un approccio coerente con quello di cui al capitolo 9 della sezione II della guida della BCE, al fine di garantire condizioni di parità.

(10)

Per quanto riguarda le opzioni e le discrezionalità relative agli obblighi di segnalazione per gli enti, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle attività e delle voci fuori bilancio e riguardo alle deroghe agli obblighi di segnalazione, la BCE raccomanda alle ANC di seguire l’approccio di cui al capitolo 8 della sezione II della guida della BCE, in modo da garantire un’applicazione coerente di norme strategiche in tutto il Meccanismo di vigilanza unico nonché condizioni di parità.

(11)

Per quanto riguarda le opzioni e le discrezionalità relative alla governance, la raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità dovrebbe essere modificata per tener conto delle modifiche legislative riguardanti il trattamento prudenziale delle società di partecipazione finanziaria (mista).

(12)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione BCE/2017/10,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

PARTE UNO

Modifiche

La raccomandazione BCE/2017/10 è modificata come segue:

1.

nella parte uno, nella sezione I, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013, al regolamento (UE) n. 468/2014, al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione (*1) e alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1)."

(*2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2.

nella parte due è inserita la seguente sezione II bis:

«II bis.

Requisiti di fondi propri

1.

Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri: requisito relativo al margine patrimoniale in eccesso

1.1

Una BCN dovrebbe determinare il margine eccedente previsto dall’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini della riduzione dei fondi propri, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, previa valutazione di tutti i fattori seguenti:

a)

se l’ente creditizio che adotta una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 continui a superare, su un orizzonte di tre anni, i requisiti patrimoniali complessivi stabiliti nell’ultima decisione assunta in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) applicabile in misura almeno pari agli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi stabiliti nella stessa decisione SREP;

b)

se l’ente creditizio che adotta una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 continui a superare, su un orizzonte di tre anni, i requisiti di cui alla direttiva n. 2014/59/UE in misura almeno pari al margine ritenuto necessario dall’autorità nazionale di risoluzione o il Comitato di risoluzione unico, d’intesa con l’ANC, per soddisfare la condizione di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

l’impatto della prospettata riduzione sulla relativa classe di fondi propri;

d)

se l’ente creditizio che adotta una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 continui a superare, su un orizzonte di tre anni, il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, e il requisito aggiuntivo di fondi propri a fronte del rischio di leva finanziaria eccessiva stabilito nella più recente decisione SREP applicabile, in misura almeno pari agli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva stabiliti in tale decisione SREP.

1.2

Le richieste di riduzione dei fondi propri provenienti da enti creditizi che non rispettino i margini sopra definiti dovrebbero essere autorizzate caso per caso ove debitamente motivate da solide argomentazioni prudenziali. In caso di mancato rispetto del margine di cui al paragrafo 1.1, lettera b), l’ANC dovrebbe richiedere il parere dell’autorità nazionale di risoluzione o del Comitato di risoluzione unico sull’eventualità che la riduzione dei fondi propri possa compromettere il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri e passività ammissibili stabiliti dalla direttiva 2014/59/UE.

1.3

Se ai fini delle lettere a) o d) del paragrafo 1.1 l’ente creditizio non è soggetto a orientamenti in materia di fondi propri aggiuntivi, il margine deve essere determinato caso per caso tenendo conto delle circostanze specifiche dell’ente creditizio.

2.

Articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri: autorizzazione preventiva generale

Un’ANC dovrebbe concedere l’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite e di cui al regolamento delegato (UE) 241/2014 della Commissione (*3). Un’ANC dovrebbe determinare il margine di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, dopo aver valutato tutti i fattori di cui alla sezione II bis, punto 1, della presente raccomandazione.

3.

nella parte due, la sezione 3 è soppressa;

4.

L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

PARTE DUE

Destinatari

Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente raccomandazione.

Si raccomanda alle ANC di applicare la presente raccomandazione a decorrere dalla data della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 marzo 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10) (GU C del 13 aprile 2017, pag. 2).

(3)  Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(5)  Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9) (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 156).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO

L’allegato alla raccomandazione BCE/2017/10 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Base giuridica dell’opzione e/o della discrezionalità

Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi

Vigilanza consolidata e deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali

Articolo 7, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti patrimoniali

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 9 del regolamento (UE) n. 575/2013: metodo di consolidamento individuale

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: metodi di consolidamento nel caso di imprese partecipate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE

Sezione III, capitolo 1, paragrafo 1, della Guida della BCE

Articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: metodi di consolidamento nel caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 4

Sezione III, capitolo 1, paragrafo 2, della Guida della BCE

Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento in caso di influenza significativa e gestione comune

Sezione III, capitolo 1, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento

Sezione III, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esclusione dal consolidamento

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio - utilizzo dei principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards) a fini prudenziali

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 10, della Guida della BCE

Fondi propri

Articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: classificazione delle emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 54, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore di attivazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi da filiazioni stabilite in paesi terzi

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri - società mutue, cooperative ed enti di risparmio

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione del capitale aggiuntivo di classe 1 o degli strumenti di classe 2

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 11, della Guida della BCE

Articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione del capitale aggiuntivo di classe 1 o degli strumenti di classe 2

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 12, della Guida della BCE

Articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 13, della Guida della BCE

Articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 14, della Guida della BCE

Articolo 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale o di riserva del coefficiente di leva finanziaria

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 12, della Guida della BCE

Requisiti patrimoniali

Articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio - esposizioni intragruppo

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: durata delle esposizioni

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 225, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: stime interne delle rettifiche per volatilità

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 244, paragrafo 2, e articolo 245, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013: trasferimento significativo del rischio

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 283, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: attuazione del metodo dei modelli interni

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articolo 284, paragrafi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore dell’esposizione per il rischio di credito di controparte

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 366, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore a rischio

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 13, della Guida della BCE

Sistemi di tutela istituzionale

Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti in materia di liquidità per i membri di sistemi di tutela istituzionale

Sezione II, capitolo 4, paragrafo 3, della Guida della BCE

Grandi esposizioni

Articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

Sezione II, capitolo 5, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

Sezione II, capitolo 5, paragrafo 4, della Guida della BCE

Liquidità

Articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti di liquidità

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 422, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 29, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: deflussi di liquidità intragruppo

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 425, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61: afflussi di liquidità intragruppo

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 14, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/61: diversificazione delle attività liquide detenute

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: gestione delle attività liquide

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: disallineamenti di valuta

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deroga al meccanismo di liquidazione

Sezione I, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61: deflussi da altri prodotti o servizi

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi dai depositi stabili al dettaglio

Sezione III, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE

Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: moltiplicatore per depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Sezione III, capitolo 3, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: tassi di deflusso superiori

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: deflussi con afflussi correlati

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61: trattamento preferenziale all’interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale (IPS)

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi aggiuntivi relativi a garanzie reali attivati da deterioramenti

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 11, della Guida della BCE

Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: massimale degli afflussi

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 12, della Guida della BCE

Articolo 33, paragrafi da 3 a 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: enti creditizi specializzati

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 13, della Guida della BCE

Articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61: afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 14, della Guida della BCE

Articolo 428 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: requisito netto di finanziamento stabile (NSFR) — limitazione dei disallineamenti di valuta

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 15, della Guida della BCE

Articolo 428 septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — attività e passività correlate

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 16, della Guida della BCE

Articolo 428 nonies, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — Trattamento preferenziale all’interno di un gruppo o di un IPS

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 17, della Guida della BCE

Articolo 428 septdecies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — trattamento delle operazioni non standard condotte da banche centrali

Sezione I, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE

Articolo 428 sextricies del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — applicazione del requisito semplificato di finanziamento netto stabile (sNSFR)

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 18, della Guida della BCE

Articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 — NSFR — trattamento delle operazioni non standard condotte da banche centrali (sNSFR)

Sezione I, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE

Articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità

Sezione II, capitolo 4, paragrafo 3, della Guida della BCE

Leva finanziaria

Articolo 429 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento preferenziale a favore delle banche pubbliche di sviluppo

Sezione II, capitolo 7, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 429 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: esclusione delle riserve di banca centrale dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria

Sezione I, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE

Articolo 429 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento preferenziale per i contratti di cash pooling nozionale

Sezione II, capitolo 7, paragrafo 4, della Guida della BCE

Obblighi di segnalazione

Articolo 430, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013: segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie

Sezione II, capitolo 8, paragrafo 1, della Guida della BCE

Condizioni generali di accesso all’attività degli enti creditizi

Articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

Sezione II, capitolo 9, paragrafo 1, della Guida della BCE

Articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE: impresa madre intermedia

Sezione II, capitolo 9, paragrafo 2, della Guida della BCE

Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale

Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE: esercizio simultaneo delle funzioni di presidente e amministratore delegato

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE: incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno per enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articoli 117 e 118 della direttiva 2013/36/UE: obblighi di cooperazione

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 142 della direttiva 2013/36/UE: piani di conservazione del capitale

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 12, della Guida della BCE

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