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Document 52022HB0013
Recommendation of the European Central Bank of 25 March 2022 amending Recommendation ECB/2017/10 on common specifications for the exercise of some options and discretions available in Union law by national competent authorities in relation to less significant institutions (ECB/2022/13) 2022/C 142/01
Raccomandazione della Banca centrale europea del 25 marzo 2022 che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2022/13) 2022/C 142/01
Raccomandazione della Banca centrale europea del 25 marzo 2022 che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2022/13) 2022/C 142/01
ECB/2022/13
OJ C 142, 30.3.2022, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 marzo 2022
che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi
(BCE/2022/13)
(2022/C 142/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 5, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 aprile 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la raccomandazione BCE/2017/10 della Banca centrale europea (2) (di seguito la «raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità»), in cui ha stabilito specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) in relazione agli enti meno significativi. La legislazione introdotta dopo l’adozione della raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità ha modificato o soppresso alcune delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione che erano incluse nella raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità e anche la Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione del novembre 2016 (di seguito la «guida della BCE») è stata aggiornata. Pertanto, sono necessarie alcune conseguenti modifiche alla raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità. |
(2) |
Riguardo alle opzioni e alle discrezionalità relative alla vigilanza consolidata e alle deroghe all’applicazione di requisiti prudenziali, in linea con le specifiche contenute nel capitolo 1 della sezione II della guida della BCE, le ANC dovrebbero essere incoraggiate a osservare un approccio prudente nella concessione delle deroghe su base individuale. Anche le norme relative all’identificazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e ai metodi e all’ambito del consolidamento e del subconsolidamento dovrebbero essere applicate in modo coerente con la guida della BCE. |
(3) |
Riguardo alle deroghe all’applicazione dei requisiti in materia di liquidità a livello transfrontaliero, la BCE raccomanda un metodo specifico per gli enti meno significativi poiché non tutte le specifiche per la valutazione delle domande incluse nella guida della BCE sono rilevanti per tali enti. |
(4) |
La BCE raccomanda un approccio uniforme e prudente riguardo alle opzioni e le discrezionalità relative ai requisiti di fondi propri, in linea con le specifiche contenute nel capitolo 2 della sezione II della guida della BCE. Per rispecchiare le specificità degli enti meno significativi in relazione al requisito relativo al margine patrimoniale in eccesso per le riduzioni dei fondi propri, sono necessari alcuni adeguamenti di tali specifiche. |
(5) |
La BCE raccomanda un metodo coerente e prudente rispetto alle opzioni e alle discrezionalità relative ai requisiti di liquidità, che dovrebbe seguire le specifiche di cui al capitolo 6 della sezione II della guida della BCE, in quanto tali opzioni e discrezionalità incidono sul calcolo dei requisiti inerenti all’indice di copertura della liquidità, ad esempio specificando il trattamento di specifici afflussi e deflussi. |
(6) |
Per quanto riguarda i deflussi dai prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, sono state aggiunte delle specifiche alla guida della BCE per tener conto della nuova politica della BCE che consente una maggiore flessibilità nella determinazione dei tassi di deflusso. Pertanto, per garantire coerenza nell’applicazione dei tassi di deflusso alle esposizioni fuori bilancio relative al finanziamento al commercio tra enti significativi e meno significativi, le ANC dovrebbero seguire le specifiche contenute nella guida della BCE. |
(7) |
Per quanto riguarda i tassi di deflusso da applicare ai depositi al dettaglio stabili, alcuni fattori hanno impedito l’applicazione pratica della discrezionalità di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3), in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad applicare un tasso di deflusso del 3 % ai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), previa approvazione della Commissione europea in conformità all’articolo 24, paragrafi 4, e 5. del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/61 (4). Sono necessari ulteriori riscontri e analisi per dimostrare che i tassi di deflusso per i depositi al dettaglio stabili coperti da un SGD di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sarebbero inferiori al 3 % durante qualsiasi periodo di stress conforme allo scenario di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61. In assenza di tali riscontri e analisi, la specifica generale di un tasso di deflusso del 3 % è stata eliminata dall’indirizzo BCE/2017/9 della Banca centrale europea (5) per quanto riguarda l’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi. La posizione della BCE nei confronti di tale opzione è stata definita nella sezione III della guida della BCE. Per garantire la coerenza nell’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità in relazione agli enti significativi e meno significativi, le ANC dovrebbero adottare la stessa posizione. |
(8) |
Per quanto riguarda le opzioni e le discrezionalità relative al coefficiente di leva finanziaria, la BCE raccomanda un approccio coerente e prudente, in linea con le specifiche di cui al capitolo 3 della sezione I della guida della BCE e al capitolo 7 della sezione II della stessa guida. |
(9) |
Per quanto riguarda le opzioni e le discrezionalità relative alle imprese madri intermedie e la possibilità per le autorità competenti di consentire a due o più enti nell’Unione appartenenti allo stesso gruppo di paesi terzi di avere due imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, e la rilevanza di tale possibilità nel caso di enti meno significativi, la BCE raccomanda alle ANC di adottare un approccio coerente con quello di cui al capitolo 9 della sezione II della guida della BCE, al fine di garantire condizioni di parità. |
(10) |
Per quanto riguarda le opzioni e le discrezionalità relative agli obblighi di segnalazione per gli enti, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle attività e delle voci fuori bilancio e riguardo alle deroghe agli obblighi di segnalazione, la BCE raccomanda alle ANC di seguire l’approccio di cui al capitolo 8 della sezione II della guida della BCE, in modo da garantire un’applicazione coerente di norme strategiche in tutto il Meccanismo di vigilanza unico nonché condizioni di parità. |
(11) |
Per quanto riguarda le opzioni e le discrezionalità relative alla governance, la raccomandazione sulle opzioni e sulle discrezionalità dovrebbe essere modificata per tener conto delle modifiche legislative riguardanti il trattamento prudenziale delle società di partecipazione finanziaria (mista). |
(12) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione BCE/2017/10, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
PARTE UNO
Modifiche
La raccomandazione BCE/2017/10 è modificata come segue:
1. |
nella parte uno, nella sezione I, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1)." (*2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;" |
2. |
nella parte due è inserita la seguente sezione II bis: «II bis. Requisiti di fondi propri
|
PARTE DUE
Destinatari
Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente raccomandazione.
Si raccomanda alle ANC di applicare la presente raccomandazione a decorrere dalla data della sua adozione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 marzo 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10) (GU C del 13 aprile 2017, pag. 2).
(3) Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(5) Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9) (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 156).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
ALLEGATO
L’allegato alla raccomandazione BCE/2017/10 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Base giuridica dell’opzione e/o della discrezionalità |
Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi |
Vigilanza consolidata e deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali |
|
Articolo 7, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti patrimoniali |
Sezione II, capitolo 1, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità |
Sezione II, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE |
Articolo 9 del regolamento (UE) n. 575/2013: metodo di consolidamento individuale |
Sezione II, capitolo 1, paragrafo 5, della Guida della BCE |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale |
Sezione II, capitolo 1, paragrafo 6, della Guida della BCE |
Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: metodi di consolidamento nel caso di imprese partecipate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE |
Sezione III, capitolo 1, paragrafo 1, della Guida della BCE |
Articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: metodi di consolidamento nel caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 4 |
Sezione III, capitolo 1, paragrafo 2, della Guida della BCE |
Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento in caso di influenza significativa e gestione comune |
Sezione III, capitolo 1, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento |
Sezione II, capitolo 1, paragrafo 8, della Guida della BCE |
Articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento |
Sezione III, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE |
Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esclusione dal consolidamento |
Sezione II, capitolo 1, paragrafo 9, della Guida della BCE |
Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio - utilizzo dei principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards) a fini prudenziali |
Sezione II, capitolo 1, paragrafo 10, della Guida della BCE |
Fondi propri |
|
Articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: classificazione delle emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1 |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 5, della Guida della BCE |
Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 6, della Guida della BCE |
Articolo 54, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore di attivazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi da filiazioni stabilite in paesi terzi |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 7, della Guida della BCE |
Articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri - società mutue, cooperative ed enti di risparmio |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 10, della Guida della BCE |
Articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione del capitale aggiuntivo di classe 1 o degli strumenti di classe 2 |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 11, della Guida della BCE |
Articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione del capitale aggiuntivo di classe 1 o degli strumenti di classe 2 |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 12, della Guida della BCE |
Articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 13, della Guida della BCE |
Articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato |
Sezione II, capitolo 2, paragrafo 14, della Guida della BCE |
Articolo 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale o di riserva del coefficiente di leva finanziaria |
Sezione II, capitolo 11, paragrafo 12, della Guida della BCE |
Requisiti patrimoniali |
|
Articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio - esposizioni intragruppo |
Sezione II, capitolo 3, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: durata delle esposizioni |
Sezione II, capitolo 3, paragrafo 5, della Guida della BCE |
Articolo 225, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: stime interne delle rettifiche per volatilità |
Sezione II, capitolo 3, paragrafo 6, della Guida della BCE |
Articolo 244, paragrafo 2, e articolo 245, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013: trasferimento significativo del rischio |
Sezione II, capitolo 3, paragrafo 9, della Guida della BCE |
Articolo 283, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: attuazione del metodo dei modelli interni |
Sezione II, capitolo 3, paragrafo 8, della Guida della BCE |
Articolo 284, paragrafi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore dell’esposizione per il rischio di credito di controparte |
Sezione II, capitolo 3, paragrafo 9, della Guida della BCE |
Articolo 366, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore a rischio |
Sezione II, capitolo 3, paragrafo 13, della Guida della BCE |
Sistemi di tutela istituzionale |
|
Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti in materia di liquidità per i membri di sistemi di tutela istituzionale |
Sezione II, capitolo 4, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Grandi esposizioni |
|
Articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni |
Sezione II, capitolo 5, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni |
Sezione II, capitolo 5, paragrafo 4, della Guida della BCE |
Liquidità |
|
Articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti di liquidità |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Articolo 422, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 29, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: deflussi di liquidità intragruppo |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 10, della Guida della BCE |
Articolo 425, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61: afflussi di liquidità intragruppo |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 14, della Guida della BCE |
Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/61: diversificazione delle attività liquide detenute |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 5, della Guida della BCE |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: gestione delle attività liquide |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 6, della Guida della BCE |
Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: disallineamenti di valuta |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 4, della Guida della BCE |
Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deroga al meccanismo di liquidazione |
Sezione I, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE |
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61: deflussi da altri prodotti o servizi |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 7, della Guida della BCE |
Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi dai depositi stabili al dettaglio |
Sezione III, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE |
Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: moltiplicatore per depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi |
Sezione III, capitolo 3, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: tassi di deflusso superiori |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 8, della Guida della BCE |
Articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: deflussi con afflussi correlati |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 9, della Guida della BCE |
Articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61: trattamento preferenziale all’interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale (IPS) |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 10, della Guida della BCE |
Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi aggiuntivi relativi a garanzie reali attivati da deterioramenti |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 11, della Guida della BCE |
Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: massimale degli afflussi |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 12, della Guida della BCE |
Articolo 33, paragrafi da 3 a 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: enti creditizi specializzati |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 13, della Guida della BCE |
Articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61: afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 14, della Guida della BCE |
Articolo 428 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: requisito netto di finanziamento stabile (NSFR) — limitazione dei disallineamenti di valuta |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 15, della Guida della BCE |
Articolo 428 septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — attività e passività correlate |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 16, della Guida della BCE |
Articolo 428 nonies, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — Trattamento preferenziale all’interno di un gruppo o di un IPS |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 17, della Guida della BCE |
Articolo 428 septdecies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — trattamento delle operazioni non standard condotte da banche centrali |
Sezione I, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE |
Articolo 428 sextricies del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — applicazione del requisito semplificato di finanziamento netto stabile (sNSFR) |
Sezione II, capitolo 6, paragrafo 18, della Guida della BCE |
Articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 — NSFR — trattamento delle operazioni non standard condotte da banche centrali (sNSFR) |
Sezione I, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE |
Articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità |
Sezione II, capitolo 4, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Leva finanziaria |
|
Articolo 429 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento preferenziale a favore delle banche pubbliche di sviluppo |
Sezione II, capitolo 7, paragrafo 3, della Guida della BCE |
Articolo 429 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: esclusione delle riserve di banca centrale dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria |
Sezione I, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE |
Articolo 429 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento preferenziale per i contratti di cash pooling nozionale |
Sezione II, capitolo 7, paragrafo 4, della Guida della BCE |
Obblighi di segnalazione |
|
Articolo 430, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013: segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie |
Sezione II, capitolo 8, paragrafo 1, della Guida della BCE |
Condizioni generali di accesso all’attività degli enti creditizi |
|
Articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale |
Sezione II, capitolo 9, paragrafo 1, della Guida della BCE |
Articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE: impresa madre intermedia |
Sezione II, capitolo 9, paragrafo 2, della Guida della BCE |
Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale |
|
Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE: esercizio simultaneo delle funzioni di presidente e amministratore delegato |
Sezione II, capitolo 11, paragrafo 4, della Guida della BCE |
Articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE: incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo |
Sezione II, capitolo 11, paragrafo 5, della Guida della BCE |
Articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno per enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale |
Sezione II, capitolo 11, paragrafo 6, della Guida della BCE |
Articoli 117 e 118 della direttiva 2013/36/UE: obblighi di cooperazione |
Sezione II, capitolo 11, paragrafo 9, della Guida della BCE |
Articolo 142 della direttiva 2013/36/UE: piani di conservazione del capitale |
Sezione II, capitolo 11, paragrafo 12, della Guida della BCE |