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Document 52022BP0255

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022)0201 — C9-0170/2022 — 2022/0143(BUD))

GU C 32 del 27.1.2023, p. 405–408 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 32 del 27.1.2023, p. 386–389 (GA)

27.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/405


P9_TA(2022)0255

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — EGF/2022/001 FR/Air France — Francia

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022)0201 — C9-0170/2022 — 2022/0143(BUD))

(2023/C 32/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0201 — C9-0170/2022),

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1) («regolamento FEG»),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2) («regolamento QFP»), in particolare l'articolo 8,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3), in particolare il punto 9,

viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0183/2022),

A.

considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, rendendo nel contempo la mobilità accessibile a tutti, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B.

considerando che l'Unione ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, coprendo in tal modo gli effetti economici della crisi della COVID-19;

C.

considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2022/001 FR/Air France di un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 282 espulsioni dal lavoro effettuate nel settore economico classificato alla divisione 33 della NACE revisione 2 (Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature) e divisione 51 della NACE revisione 2 (Trasporto aereo) principalmente in 12 regioni francesi di livello NUTS 2 della Francia continentale (4) e in quattro regioni francesi d'oltremare di livello NUTS 2 (5), nel periodo di riferimento per la domanda dal 1o luglio 2021 al 1o novembre 2021;

D.

considerando che la domanda riguarda 282 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso la compagnia aerea Air France e due delle sue società controllate (6) è cessata durante il periodo di riferimento, ma che saranno considerati beneficiari ammissibili anche i 1 298 lavoratori che sono stati espulsi dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento a seguito degli stessi eventi che hanno determinato la cessazione dell'attività dei lavoratori in esubero durante il periodo di riferimento, e che il numero totale di beneficiari ammissibili è dunque pari a 1 580;

E.

considerando che la domanda si fonda sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

F.

considerando che Air France è stata duramente colpita dalla crisi della COVID-19, la quale ha provocato una drastica contrazione degli introiti e del traffico;

G.

considerando che la ristrutturazione delle società controllate regionali di Air France, che ha dato vita alla società Hop, ha sollevato preoccupazioni di ordine sociale già prima dell'inizio della crisi della COVID-19, e che durante la pandemia Air France ha deciso di ridurre drasticamente la capacità di Hop sia in termini di personale che di aeromobili;

H.

considerando che, sebbene le autorità francesi abbiano attuato diverse misure a sostegno di Air France, come i prestiti garantiti dallo Stato, la compagnia ha comunque dovuto adottare ulteriori misure per far fronte alla crisi, tra cui ridimensionamenti, ridefinizione della rete nazionale e semplificazione delle funzioni di supporto, che hanno comportato tagli al personale;

I.

considerando che la Commissione, che ha dichiarato che la crisi sanitaria è sfociata in una crisi economica, ha posto in essere un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza (7);

J.

considerando che le compagnie aeree in Europa hanno dovuto affrontare gravi problemi e difficili sfide a causa della concorrenza globale e che sono necessarie misure per rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori delle compagnie aeree a livello dell'Unione e per assicurare che questo importante settore rimanga competitivo e che siano mantenuti posti di lavoro dignitosi all'interno dell'Unione;

K.

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018);

L.

considerando che l'Unione svolge un ruolo importante nel dimostrare la necessaria solidarietà attraverso i contributi finanziari del FEG, che mirano a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile, all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Francia ha diritto a un contributo finanziario pari a 17 742 607 EUR a norma del regolamento in parola, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali (20 873 656 EUR) comprendenti soltanto la spesa per servizi personalizzati;

2.

rileva che le autorità francesi hanno presentato la domanda il 21 gennaio 2022 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 10 maggio 2022 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.

osserva che la domanda riguarda in totale 1 580 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata; si compiace che la Francia preveda che tutti i beneficiari ammissibili («beneficiari interessati») parteciperanno alle misure;

4.

ricorda che le conseguenze sociali degli esuberi saranno prevedibilmente rilevanti per la Francia, in particolare per la regione dell'Île-de-France, dove è avvenuto il 57 % dei casi di espulsione dal lavoro; rileva che l'amministrazione francese competente in materia di lavoro ha sottolineato che la ristrutturazione di Air France ha avuto ripercussioni sulla situazione occupazionale dei territori interessati; sottolinea che le regioni e i settori economici in difficoltà richiedono una risposta europea integrata e comune a sostegno della loro resilienza;

5.

sottolinea che il 56 % dei lavoratori espulsi dal lavoro sono donne e il 30,8 % ha più di 54 anni; rileva inoltre che tra i lavoratori espulsi dal lavoro ve ne sono 96 con disabilità;

6.

constata che la Francia ha iniziato a prestare servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1o febbraio 2021 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG decorrerà pertanto dal 1o febbraio 2021 per una durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

7.

ricorda che i servizi personalizzati che andranno offerti ai lavoratori comprendono le misure seguenti: servizi di consulenza e orientamento professionale, formazione, compreso nell'ambito delle competenze orizzontali, riqualificazione, miglioramento delle competenze, tirocini e formazione professionale, contributo alla creazione di imprese, indennità di assunzione, indennità per il reimpiego rapido, integrazioni salariali e assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro; sottolinea l'importanza di fornire rapidamente opportunità di lavoro nell'Unione ai lavoratori qualificati licenziati;

8.

ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo che l'Unione dovrebbe svolgere nel mettere a disposizione le qualifiche necessarie in vista delle transizioni giusta e digitale, in linea con il Green Deal europeo e con i principali obiettivi strategici europei; chiede con forza che il FEG continui a mostrare solidarietà nei confronti delle persone interessate e che ponga l'accento sulle ripercussioni della ristrutturazione sui lavoratori per il resto del QFP attuale; chiede che le domande future permettano di ottimizzare la coerenza delle politiche;

9.

plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato predisposto dalla Francia in consultazione con i lavoratori e i rappresentanti sindacali (8);

10.

si compiace che Air France abbia predisposto un ampio pacchetto di misure attive del mercato del lavoro volte ad assistere i lavoratori licenziati, conformemente all'obbligo giuridico che le incombe;

11.

sottolinea che Air France offre regolarmente corsi di formazione al proprio personale, prestando attenzione alle competenze digitali e a quelle richieste da un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, nell'ambito del piano di sviluppo delle competenze, e si compiace del fatto che tali corsi di formazione restino a disposizione dei lavoratori espulsi dal lavoro per la durata della loro partecipazione alle misure del FEG; sottolinea l'importanza di preparare i lavoratori a un'economia dell'UE verde e digitale e di adoperarsi per la duplice transizione;

12.

rileva che la trasformazione verde e digitale inciderà anche sul mercato del lavoro, in particolare sul settore del trasporto aereo; ritiene che occorra prestare particolare attenzione all'istruzione qualificata, compresa la formazione professionale, e alla promozione del cosiddetto sistema duale di apprendistato, che si è dimostrato efficace in alcuni Stati membri;

13.

sottolinea che le autorità francesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

14.

ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno;

15.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

16.

incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

17.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(4)  Île-de-France (FR10), Nord-Pas de Calais (FRE1), Alsace (FRF1), Pays de la Loire (FRG0), Bretagne (FRH0), Aquitaine (FRI1), Languedoc-Roussillon (FRJ1), Midi-Pyrénées (FRJ2), Auvergne (FRK1), Rhône-Alpes (FRK2), Provence-Alpes-Côte d'Azur (FRL0) e Corse (FRM0).

(5)  Guadeloupe (FRY1), Martinique (FRY2), Guyane (FRY3) e La Réunion (FRY4).

(6)  Hop e Hop Training.

(7)  COM(2020)0442.

(8)  SNPNC, UNAC, UNSA-PNC, CFDT, FO e CFE/CGC.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia

(EGF/2022/001 FR/Air France)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/1164.)


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