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Document 52022AB0012

Parere della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 su una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (CON/2022/12) 2022/C 218/02

CON/2022/12

OJ C 218, 2.6.2022, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 218/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 marzo 2022

su una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea

(CON/2022/12)

(2022/C 218/02)

Introduzione e base giuridica

In data 3 e 28 gennaio 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La competenza della BCE a formulare un parere si basa sugli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 2, del trattato e con l’articolo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), dal momento che la proposta di regolamento riguarda la competenza della BCE, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto del SEBC, a raccogliere le necessarie informazioni statistiche al fine di svolgere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e a contribuire all’armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, alla compilazione e alla distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5, del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

Il SEBC e il Sistema statistico europeo (SSE) collaborano strettamente al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee (2). La cooperazione tra il SEBC e il SSE è ulteriormente disciplinata dai pertinenti accordi tra il SEBC e il SSE, come il memorandum d’intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali) (3) che riguarda settori di responsabilità condivisa o di interesse comune, vale a dire la bilancia dei pagamenti, le statistiche finanziarie, le statistiche sulle finanze pubbliche, le statistiche macroeconomiche e i conti nazionali. Sebbene i membri del SEBC e del SSE assolvano le proprie responsabilità in materia statistica nell’ambito di quadri giuridici distinti (4), tenuto conto delle interdipendenze tra il quadro di riferimento statistico del SEBC e del SSE, le modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (di seguito «il regolamento SEC 2010») sono rilevanti per gli obblighi di segnalazione statistica del SEBC, in particolare nei settori di responsabilità condivisa o di interesse comune (6). Inoltre, il regolamento SEC 2010 funge da riferimento in vari atti giuridici del quadro giuridico statistico della BCE. Pertanto, le modifiche al regolamento SEC 2010 possono avere implicazioni per il quadro giuridico statistico della BCE.

1.2.

La BCE; in qualità di produttore e utente di statistiche europee, in generale accoglie con favore la proposta di modifica del regolamento SEC 2010 come un passo nella direzione dell’ulteriore miglioramento della qualità dei conti nazionali. Poiché il regolamento SEC 2010 costituisce il nucleo centrale delle statistiche macroeconomiche europee, esso svolge un ruolo essenziale ai fini dello svolgimento di vari compiti della BCE e dell’Eurosistema, quali l’analisi della politica monetaria e la preparazione di proiezioni economiche e di bilancio (7).

1.3.

La BCE accoglie con favore il rafforzamento della coerenza dei dati, introdotto dalla proposta di regolamento, nelle varie tavole indicate nell’ambito del programma di trasmissione del SEC 2010. Al contempo, per la BCE è essenziale disporre di dati dei conti nazionali completi e tempestivi, in particolare per gli Stati membri dell’area dell’euro. A tale riguardo, il programma di trasmissione del SEC 2010 proposto garantisce un buon equilibrio tra tempestività, completezza e coerenza dei dati nazionali trasmessi (8).

1.4.

Inoltre, la BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento allinei il regolamento SEC 2010 con la classificazione dei consumi individuali secondo la funzione rivista (9), in quanto quest’ultima assicura la comparabilità dei dati tra i paesi e ne mantiene la pertinenza per gli utenti.

2.   Osservazioni specifiche: Allegato 2 della proposta di regolamento

2.1.

La BCE è in linea generale favorevole alle modifiche al programma di trasmissione del SEC 2010 contenute nell’allegato 2 della proposta di regolamento, fatte salve le seguenti osservazioni specifiche.

2.2.

La BCE accoglie con favore l’inserimento della trasmissione facoltativa trimestrale di stime flash relative al prodotto interno lordo (PIL) e all’occupazione (tavola 1F), utilizzate per la pubblicazione degli aggregati dell’area dell’euro dopo la fine del trimestre di riferimento (10).Tali stime flash sono di particolare importanza per la BCE ai fini dell’analisi della crescita economica dell’area dell’euro e delle dinamiche soggiacenti.

2.3.

Per quanto riguarda la ritrasmissione dei principali aggregati dei conti nazionali trimestrali (tavola 1Q) tre mesi dopo il trimestre di riferimento, essa può promuovere la coerenza tra tavole e frequenze. A tale riguardo, la BCE incoraggia la Commissione (Eurostat) a valutare l’impatto di tale ritrasmissione dei dati nazionali sulla frequenza e sul calendario della pubblicazione dei principali aggregati trimestrali del PIL dell’area dell’euro. In particolare, la nuova disposizione potrebbe consentire di adottare misure al fine di migliorare la tempestività della pubblicazione dei dati definitivi dell’area dell’euro per far sì che avvenga entro 100 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

2.4.

La BCE accoglie con favore la trasmissione di nuovi dati sulle operazioni con istituzioni e organi dell’Unione europea (tavola 2 sui principali aggregati annuali delle amministrazioni pubbliche e dei loro sottosettori) e incoraggia la compilazione da parte della Commissione (Eurostat) dei conti delle istituzioni europee classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche, in piena collaborazione tra la procedura per i disavanzi eccessivi e le statistiche di contabilità nazionale. L’avvio di NextGenerationEU depone inoltre a favore della revisione e della compilazione dei conti delle istituzioni europee al fine di garantire un solido quadro statistico e analitico.

2.5.

L’allegato 2 alla proposta di regolamento introduce un nuovo obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione (Eurostat) i conti finanziari annuali per settore (tavola 6) e i conti patrimoniali annuali per attività e passività finanziarie (tavola 7) già a partire da quattro mesi dopo la fine dell’anno. Le voci summenzionate, che ai sensi della proposta di regolamento saranno trasmesse alla Commissione (Eurostat) con frequenza annuale, sono altresì incluse nell’indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea (BCE/2013/24) (11), in base al quale le banche centrali dell’Eurosistema sono tenute a segnalare alla BCE i conti finanziari trimestrali. Tali dati trimestrali tempestivi sono trasmessi ogni trimestre dalla BCE alla Commissione (Eurostat) e sono, salvo alcune eccezioni, coerenti con i dati annuali necessari in base alla proposta di regolamento.

2.6.

Ogni trimestre la BCE e la Commissione (Eurostat) compilano e pubblicano congiuntamente i conti integrati dell’area dell’euro riguardanti i conti finanziari e non finanziari dei settori istituzionali dell’area dell’euro. Il programma di trasmissione del SEC 2010 è una fonte statistica essenziale per lo svolgimento di tale compito. Pertanto, la BCE accoglie con particolare favore il fatto che la proposta di regolamento mantenga la disponibilità di conti non finanziari trimestrali per settore (tavola 801), nonché conti finanziari e conti patrimoniali trimestrali delle amministrazioni pubbliche (tavola 27) per gli Stati membri dell’area dell’euro, 85 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento. La fornitura di tali dati trimestrali tempestivi e affidabili è una priorità assoluta per la BCE.

2.7.

La BCE riconosce l’importanza di adeguare le statistiche del Sistema europeo dei conti agli sviluppi economici e alle nuove esigenze degli utenti. Pertanto, la BCE incoraggia, ai fini dell’analisi delle politiche, una segnalazione più completa e obbligatoria per le statistiche sugli investimenti e sul capitale fisso relativo a tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con una disaggregazione per attività economica ove applicabile. Ciò riguarda i principali aggregati dei conti nazionali annuali (tavola 1A) e trimestrali (tavola 1Q), la classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per attività (tavola 20) e la classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per attività (tavola 22). Inoltre, la BCE suggerisce di includere, nella tavola 1Q, la segnalazione obbligatoria di beni semidurevoli e non durevoli nonché di servizi e, nella tavola 26, almeno una segnalazione facoltativa di terreni sottostanti a fabbricati e altre opere nei conti patrimoniali per attività non finanziarie.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 marzo 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2021) 776 final.

(2)  Cfr. articolo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(3)  Memorandum of Understanding on the Cooperation between the Members of the European Statistical System and the Members of the European System of Central Banks (Memorandum d’intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali), del 24 aprile 2013, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(4)  Cfr. paragrafo 3, del parere CON/2011/44 della Banca centrale europea, del 19 maggio 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU C 203 del 9.7.2011, pag. 3). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati su EUR-Lex.

(5)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(6)  Cfr. paragrafo 7 del parere CON/2011/44.

(7)  Cfr. paragrafo 1 del parere CON/2011/44.

(8)  Allegato 2 della proposta di regolamento che modifica l’allegato B del regolamento SEC 2010.

(9)  Allegato 1 della proposta di regolamento che modifica l’allegato A del regolamento SEC 2010.

(10)  Le stime flash del PIL sono pubblicate 30 e 45 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento. Le stime flash dell’occupazione sono pubblicate 45 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento.

(11)  Indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).


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