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Document 52021PC0617

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

COM/2021/617 final

Bruxelles, 1.10.2021

COM(2021) 617 final

2016/0107(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2016/0107 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2016) 0198 – 2016/0107 (COD)):

13 aprile 2016

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

29 settembre 2016

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

27 marzo 2019

Data di trasmissione della proposta modificata:

N.D.

Data di adozione della posizione del Consiglio:

28 settembre 2021

2.Finalità della proposta della Commissione

La proposta modifica la direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE). Essa mira a rafforzare la trasparenza e il controllo pubblico sull'imposta sul reddito delle società pagata dai gruppi di imprese multinazionali (costituiti dall'impresa capogruppo, dalle imprese figlie e dalle succursali) e dalle imprese multinazionali autonome, di seguito denominate congiuntamente "imprese multinazionali", che svolgono attività nell'Unione. Ciò dovrebbe favorire una maggiore responsabilità e trasparenza delle imprese, promuovere un dibattito pubblico più informato e aiutare i cittadini dell'Unione a riconquistare la fiducia nell'equità dei sistemi fiscali nazionali.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio riflette l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 1° giugno 2021. La Commissione sostiene tale accordo. Fra gli elementi principali di tale accordo si annovera quanto segue.

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'accordo politico introduce diverse modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione:

stabilisce che l'obbligo di comunicazione si applichi solo quando le società abbiano superato la soglia applicabile ai ricavi per due anni consecutivi (mentre la Commissione ha proposto un anno). Simmetricamente, l'obbligo di comunicazione cesserebbe di applicarsi solo quando i ricavi siano stati inferiori alla soglia per due anni consecutivi;

specifica il significato di "ricavi" in funzione della disciplina contabile applicabile, al fine di determinare se un'impresa sia soggetta all'obbligo di comunicazione;

include nell'ambito di applicazione le imprese autonome che, pur essendo multinazionali, non fanno parte di alcun gruppo;

esclude dall'ambito di applicazione i gruppi che non sono multinazionali.

L'ambito di applicazione dell'accordo politico mantiene la proposta della Commissione di imporre l'obbligo di comunicazione alle imprese multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di EUR. È mantenuta anche l'esenzione per gli enti creditizi che applicano il loro regime specifico di comunicazione delle informazioni paese per paese.

Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire che nessuna divulgazione di informazioni sia tale da recare grave pregiudizio alla posizione commerciale di un'impresa, è introdotta una clausola di salvaguardia che consente alle imprese multinazionali di omettere la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale per un periodo di cinque anni.

Informazioni da pubblicare e aggregazione geografica

Oltre alle informazioni che la Commissione ha proposto di includere nella comunicazione, l'accordo politico prescrive - aumentando in tal modo la trasparenza - informazioni contestuali complementari, quali il nome dell'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma, l'esercizio finanziario interessato, la valuta utilizzata e l'elenco delle imprese figlie di un'impresa capogruppo rientrante nell'ambito di applicazione che sono stabilite nell'Unione e in giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

In termini di presentazione geografica di tali informazioni, l'accordo politico non si discosta sostanzialmente dalla proposta della Commissione, neppure quando introduce il ricorso all'elenco di giurisdizioni stilato dal Consiglio in relazione alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (allegati pertinenti delle conclusioni ECOFIN) anziché a un elenco stilato mediante atto delegato, come proposto dalla Commissione.

L'accordo politico introduce il diritto per le imprese di conformarsi in parte alle istruzioni in materia di rendicontazione di cui alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, riducendo così i costi di conformità a carico delle imprese.

Tenuto conto del controllo esercitato dalle imprese madri sulle loro imprese figlie e succursali, l'accordo politico attua l'obbligo che grava sulle grandi imprese figlie o succursali nell'UE di chiedere alla loro capogruppo in un paese terzo di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire loro di ottemperare ai propri obblighi, nel caso in cui l'impresa madre non pubblichi già una comunicazione adeguata paese per paese. Qualora l'impresa madre non fornisca tutte le informazioni prescritte, l'impresa figlia o la succursale nell'UE sarebbe tenuta a redigere, pubblicare e rendere accessibile la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contenente tutti i dati in suo possesso, ottenuti o acquisiti, e una dichiarazione attestante che l'impresa capogruppo o l'impresa autonoma non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

Modello comune e comunicazione in formato elettronico

Al fine di agevolare l'utilizzo digitale di tali informazioni, l'accordo politico introduce un modello comune e formati leggibili meccanicamente, da stabilirsi in una fase successiva mediante atti di esecuzione.

L'accordo politico dà la possibilità agli Stati membri di consentire l'accesso alle informazioni sui siti web dei rispettivi registri nazionali, purché esse siano disponibili a titolo gratuito per qualsiasi terzo situato all'interno dell'Unione, sollevando così le imprese dall'obbligo di mettere le informazioni a disposizione sul proprio sito web.

Ruolo dei revisori

L'accordo politico specifica ulteriormente il ruolo dei revisori legali, i quali dovrebbero dichiarare ogni anno se un'impresa sia tenuta a pubblicare una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito e, in caso affermativo, se tale comunicazione sia stata pubblicata.

Attuazione da parte degli Stati membri

L'accordo politico concede un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore per l'attuazione della direttiva a livello nazionale, un termine leggermente più lungo di quello proposto dalla Commissione.

Clausola di revisione

Rispetto alla proposta della Commissione, l'accordo politico specifica una serie di elementi supplementari che la Commissione dovrà riesaminare e sui quali dovrà riferire sulla base di un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di recepimento stabilita nella direttiva.

4.Conclusione

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

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