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Document 52021PC0482

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

COM/2021/482 final

Bruxelles, 19.8.2021

COM(2021) 482 final

2021/0274(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA 1 "), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 febbraio 2021, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA, al fine di limitare il diritto alla detrazione dell'IVA sul leasing di alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a fini professionali. La domanda era corredata di una relazione che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettere del 7 aprile 2021 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera dell'8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA dovuta per gli acquisti effettuati ai fini delle transazioni tassate. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa, se l'IVA su tali beni era interamente o parzialmente detraibile. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

In base alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio 2 l'Ungheria è attualmente autorizzata a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture in leasing che non sono esclusivamente utilizzate a fini professionali e a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso non professionale di tali autovetture a una prestazione di servizi Le autovetture oggetto della misura sono autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di non più di 9 persone e aventi un peso lordo inferiore o uguale a 5 tonnellate. I veicoli destinati al trasporto di merci, i veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.), i veicoli progettati per il trasporto di 10 o più persone, i trattori e i rimorchi sono esclusi dalla limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA e sono trattati secondo il regime normale. I soggetti passivi che non intendano applicare la limitazione del 50 % e intendano applicare la detrazione dell'IVA fino alla parte di uso professionale effettivo possono farlo sulla base di prove dettagliate sull'uso professionale delle autovetture in leasing. Tale decisione di esecuzione del Consiglio cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L'Ungheria ha chiesto di prorogare l'autorizzazione a limitare la detrazione iniziale a un tasso forfettario fisso e ad esentare a sua volta le imprese dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. L'Ungheria ha informato la Commissione che i motivi della proroga della misura sono sostanzialmente gli stessi descritti nella precedente domanda. L'Ungheria conferma che la misura speciale di deroga ha prodotto risultati positivi sia per le imprese che per le autorità fiscali e che la ragion d'essere della deroga persiste. A norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, l'Ungheria ha altresì presentato una relazione sul limite percentuale fissato della detrazione dell'IVA. L'Ungheria ritiene che la percentuale del 50 % applicata continui a essere adeguata. Secondo i dati presentati, nel periodo 2016-2019 la proporzione stimata dell'uso privato dei veicoli aziendali in leasing è compresa fra 43 % e 53 %. Poiché è basata su prove indirette e ipotesi, la stima potrebbe essere eccessiva e l'Ungheria ritiene che la limitazione di detrazione dell'IVA più adeguata sia del 50 %. Inoltre, l'esperienza acquisita dalle autorità fiscali attraverso le ispezioni ha mostrato che la maggior parte (circa il 90-95 %) dei soggetti passivi controllati applica la proporzione detraibile obbligatoria del 50 %. Secondo l'Ungheria il motivo risiede chiaramente nel fatto che in tal modo essi sono esonerati dall'obbligo di contabilizzazione e che il tasso del 50 % di uso a fini privati è sufficientemente realistico.

Dato l'impatto positivo della misura speciale di deroga sull'onere amministrativo per i contribuenti e le autorità fiscali, si propone di concedere la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione entro il 31 marzo 2024.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione (Estonia 3 , Lettonia 4 , Croazia 5 , Polonia 6 , Italia 7 e Romania 8 ).

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione 9 , tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'imposta ed evitare talune evasioni o elusioni fiscali. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA in un settore specifico.

Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Ungheria e riguarda unicamente questo Stato membro.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

Valutazione d'impatto

La proposta mira a semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA poiché elimina la necessità di registrare l'uso privato delle autovetture aziendali in leasing e, nel contempo, evita una certa forma di evasione dell'IVA dovuta ad una contabilizzazione non corretta. La misura proposta ha quindi una potenziale incidenza positiva sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali. La soluzione è stata individuata dall'Ungheria come misura adeguata ed è comparabile con altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5.ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2024.

Qualora l'Ungheria ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2024, una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 31 marzo 2024.

2021/0274 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 10 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio 11 ha autorizzato l'Ungheria ad applicare, fino al 31 dicembre 2021, una misura speciale di deroga che consiste, da una parte, nel limitare al 50 % il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, in deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, e, dall'altra parte, nel non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 di detta decisione di esecuzione, in deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva ("la misura speciale").

(2)Con lettera protocollata dalla Commissione in data 25 febbraio 2021 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale ("la domanda di proroga")

(3)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda di proroga agli altri Stati membri con lettere del 7 aprile 2021. Con lettera dell'8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.

(4)Conformemente all'articolo 5, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493, insieme alla domanda di proroga l'Ungheria ha presentato alla Commissione una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita ai fini della detrazione dell'IVA. In base alle informazioni attualmente disponibili, ossia l'esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all'uso privato delle autovetture, nella domanda di proroga l'Ungheria conferma che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato. Inoltre la misura speciale di deroga ha efficacemente ridotto gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità fiscali. È pertanto opportuno autorizzare l'Ungheria a continuare ad applicare tale misura speciale di deroga.

(5)La proroga di tale misura speciale di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno che l'Ungheria continui ad applicare la misura speciale di deroga per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.

(6)Qualora l'Ungheria ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2024, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2024, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(7)La misura speciale di deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1493,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1."

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   La presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 44).
(3)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 17).
(4)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 36).
(5)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35).
(6)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1594 del Consiglio, del 24 settembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 71).
(7)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio del 5 dicembre 2019 recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 7).
(8)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1262 del Consiglio, del 4 settembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 6).
(9)    COM(2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).
(10)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(11)

   Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 44).

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