COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 411 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a Gibilterra
ALLEGATO
DIRETTIVE DI NEGOZIATO IN VISTA DELLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO CON IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD RIGUARDO A GIBILTERRA
I. CONTESTO GENERALE
1.
Il 1º febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom").
2.
Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che include un protocollo recante le disposizioni specifiche al territorio d'oltremare britannico di Gibilterra ("Gibilterra"). L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevedendo un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si sarebbe applicato al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'accordo stesso. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Il regime transitorio si applicava a Gibilterra in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso.
3.
Nel corso del periodo di transizione l'Unione e l'Euratom hanno negoziato con il Regno Unito un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("accordo commerciale") che si è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2021 e che l'Unione ha concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio. Tale accordo è entrato in vigore il 1o maggio 2021. Conformemente alla dichiarazione a verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 sul campo di applicazione territoriale degli accordi che saranno conclusi tra l'Unione e il Regno Unito, l'articolo 774, paragrafo 3, dell'accordo commerciale stabilisce che questo non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio. Sempre conformemente a detta dichiarazione, il prospettato accordo sarà subordinato "al previo accordo del Regno di Spagna".
4.
Euratom e Regno Unito hanno concluso l'accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, che si è applicato a titolo provvisorio dal 1º gennaio 2021, per poi entrare in vigore il 1º maggio 2021. Tale accordo non si applica a Gibilterra.
5.
Nella dichiarazione allegata alla decisione relativa alla firma dell'accordo commerciale, la Commissione ha dichiarato di essere pronta ad esaminare richieste presentate dalla Spagna, d'intesa con il Regno Unito, di avviare la procedura di negoziazione di un accordo separato a condizione che sia compatibile con il diritto dell'Unione e con gli interessi dell'Unione.
6.
Il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sulla possibile intelaiatura di un accordo su Gibilterra; il 31 dicembre 2020 il Regno di Spagna ha invitato la Commissione ad avviare, sulla scorta di tale intesa, i negoziati per la conclusione di siffatto accordo a livello di Unione.
II. SCOPO E PORTATA DELL'ACCORDO
7.
Obiettivo dei negoziati è stabilire un accordo ampio ed equilibrato tra l'Unione e l'Euratom, da una parte, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altra, in considerazione della particolare posizione geografica di Gibilterra, dello status che le è riconosciuto dal diritto internazionale, delle sue specificità e della relazione particolare che intrattiene con la Spagna.
8.
L'accordo dovrà mirare a uno sviluppo economico e sociale equilibrato di Gibilterra e della zona circostante, in particolare il territorio dei comuni che rientrano nella Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar del Regno di Spagna.
9.
L'accordo dovrà garantire l'equilibrio tra diritti e obblighi e condizioni di parità che superino la prova del tempo. Tale equilibrio deve garantire sia l'autonomia dell'ordinamento giuridico e dei processi decisionali dell'Unione sia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione deve rispettare i principi fondamentali dell'Unione.
III. CONTENUTO DELL'ACCORDO
PRINCIPI GENERALI
10.
L'accordo dovrà lasciare impregiudicate le questioni di sovranità e di giurisdizione. Dovrà lasciare impregiudicata la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione nei confronti di Gibilterra.
11.
L'accordo dovrà essere negoziato nel pieno rispetto dell'integrità territoriale degli Stati membri dell'Unione, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
12.
L'accordo non dovrà ostare alla conclusione di intese amministrative tra la Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra su materie da esso disciplinate, purché le disposizioni delle intese siano compatibili con quelle dell'accordo e con il diritto dell'Unione.
BASE DELLA COOPERAZIONE
13.
Dovranno costituire elementi essenziali della prospettata relazione: il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; i principi democratici; lo Stato di diritto, compreso il mantenimento dell'impegno del Regno Unito a rispettare la convenzione europea dei diritti dell'uomo; il sostegno alla non proliferazione. Altro elemento essenziale dovrà essere la lotta ai cambiamenti climatici quale stabilita nel processo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare nell'accordo di Parigi. Altrettanto essenziale dovrà essere l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare la creazione di posti di lavoro di qualità, i diritti sul lavoro, la sicurezza nelle condizioni di lavoro, la protezione sociale e il dialogo sociale, sempre con l'obiettivo trasversale della parità di genere. La relazione futura dovrà ribadire l'impegno delle parti a promuovere un effettivo multilateralismo basato su regole.
14.
Data l'importanza dei flussi di dati, l'accordo dovrà affermare l'impegno delle parti a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e rispettare integralmente, in un allineamento dinamico, le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, così come l'interpretazione e la supervisione del comitato europeo per la protezione dei dati e della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
15.
L'accordo dovrà puntare a rimuovere tutte le attuali barriere fisiche che ostacolano la circolazione delle persone tra Gibilterra e lo spazio Schengen. Non dovrà prevedere la partecipazione di Gibilterra all'acquis di Schengen né la sua associazione ai relativi attuazione, applicazione e sviluppo. Le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non dovranno poter accedere alle banche dati che il diritto dell'Unione riserva agli Stati membri o ai paesi associati all'acquis di Schengen o Dublino.
16.
L'accordo dovrà prevedere che la Spagna effettui i controlli alle frontiere nel pieno rispetto dell'acquis di Schengen; questo significa che la Spagna effettuerà le verifiche di frontiera in ingresso e in uscita ai neoistituiti valichi di frontiera all'aeroporto e nel porto di Gibilterra ed eseguirà la sorveglianza di frontiera nelle acque adiacenti.
17.
L'accordo dovrà conferire alle guardie di frontiera spagnole tutti i poteri e obblighi necessari per lo svolgimento dei controlli e della sorveglianza di frontiera in conformità dell'applicabile normativa dell'Unione, anche in termini di respingimento, ricezione delle domande di protezione internazionale, arresto di persone, sequestro di cose e applicazione e impiego dei sistemi informatici. Per i casi in cui è necessario dare seguito a una situazione, l'accordo dovrà imporre alle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di assicurare assistenza e agevolazione per il trasferimento della persona o della cosa alle autorità spagnole.
18.
L'accordo dovrà prevedere che il tempo trascorso a Gibilterra sia computato come tempo trascorso nello spazio Schengen ai fini del calcolo della durata del soggiorno autorizzato.
19.
L'eliminazione delle barriere fisiche tra il territorio di Gibilterra e lo spazio Schengen, comprese le infrastrutture fisiche e i relativi controlli e verifiche sulle persone, presuppone la vigenza di garanzie globali a tutela della sicurezza e integrità dello spazio Schengen.
20.
Dette garanzie dovranno comprendere almeno quanto segue.
[Norme particolari sui residenti a Gibilterra]
a)L'accordo dovrà consentire alle persone che soggiornano legalmente a Gibilterra di entrare nello spazio Schengen senza visto per un massimo di 90 giorni su un arco di 180, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto dell'Unione. Nessun timbro sarà apposto sul passaporto di tali persone all'ingresso nello spazio Schengen o all'uscita da esso e non si applicheranno gli obblighi imposti dai regolamenti EES e ETIAS.
b)L'accordo dovrà stabilire che alle persone che soggiornano legalmente a Gibilterra non sarà negato l'ingresso nel territorio di Gibilterra.
c)L'accordo dovrà prevedere che l'acquisizione e il mantenimento del diritto di soggiorno a Gibilterra siano subordinati all'esistenza di un effettivo collegamento con Gibilterra; il collegamento s'instaura con la presenza fisica effettiva e regolare nell'arco di un periodo di tempo adeguato e con il soddisfacimento di altri criteri oggettivi e verificabili, da cui saranno esclusi gli investimenti nell'economia e nell'immobiliare di Gibilterra e il pagamento di una somma prestabilita alle autorità di Gibilterra. L'accordo dovrà prevedere che i cittadini del Regno Unito che non soggiornano legalmente a Gibilterra al momento della firma dell'accordo siano trattati come cittadini di paesi terzi laddove chiedano e acquistino la residenza a Gibilterra dopo la firma dell'accordo.
d)I cittadini del Regno Unito che non soggiornano legalmente a Gibilterra al momento della firma dell'accordo dovranno essere trattati alla stregua di qualsiasi altro cittadino di paese terzo ai fini dell'ingresso e del soggiorno a Gibilterra.
[Competenza delle domande di protezione internazionale (Dublino e Eurodac)]
e)Norme che attribuiscano alla Spagna, in cooperazione con il Regno Unito, la competenza dell'esame delle domande di asilo presentate a Gibilterra, in conformità dell'applicabile diritto dell'Unione. Laddove necessario le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra dovranno assistere e agevolare le autorità spagnole nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, anche nel rilevamento, ai fini del sistema Eurodac, delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate nel tentativo di attraversare irregolarmente la frontiera. La circolazione dei richiedenti protezione internazionale tra il territorio degli Stati membri e dei paesi associati a Dublino, da un lato, e Gibilterra, dall'altro, non dovrà comunque comportare la cessazione della competenza a norma del regolamento Dublino.
[Rimpatrio/migrazione irregolare]
f)Norme che impongano alla Spagna, in cooperazione con il Regno Unito, di rimpatriare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare dal territorio di Gibilterra, anche in frontiera, e di adoperarsi al massimo per eseguire tali rimpatri in conformità dell'applicabile diritto dell'Unione. Laddove necessario le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra dovranno assistere e agevolare le autorità spagnole nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
g)Norme che sanciscano la perseguibilità penale del traffico di migranti nel diritto di Gibilterra.
[Responsabilità dei vettori]
h)Norme che stabiliscano che ai valichi di frontiera nel porto e all'aeroporto di Gibilterra si applichi il diritto dell'Unione [articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e direttiva 2001/51/CE] che prevede la responsabilità del vettore per il trasporto a Gibilterra in provenienza da un paese terzo, per via marittima o aerea, di un cittadino di paese terzo privo dei documenti di viaggio necessari per l'ingresso nello spazio Schengen e l'obbligo del vettore di riportare tale cittadino di paese terzo nel paese di partenza. L'accordo dovrà specificare che Gibilterra non sarà considerata un territorio di paese terzo ai fini dell'applicazione delle suddette norme sulla responsabilità dei vettori da parte degli Stati membri dell'Unione.
[Informazioni anticipate sui passeggeri]
i)Norme che prevedano l'applicazione della direttiva sulle informazioni anticipate sui passeggeri a Gibilterra [articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e direttiva 2004/82/CE]. Per i voli che arrivano nell'aeroporto di Gibilterra in provenienza da paesi non compresi nello spazio Schengen, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra dovrà prevedere la trasmissione delle informazioni anticipate sui passeggeri alle autorità spagnole incaricate delle verifiche di frontiera.
[Visti e permessi di soggiorno]
j)L'accordo dovrà prevedere la competenza esclusiva della Spagna per il rilascio, in conformità dell'applicabile diritto dell'UE, dei visti per soggiorni di breve durata nei confronti di Gibilterra.
k)Norme che prevedano la competenza esclusiva della Spagna per il rilascio e il rinnovo dei visti di lunga durata validi per Gibilterra. Il visto di lunga durata potrà essere rilasciato o rinnovato soltanto se saranno soddisfatte le condizioni di legge applicabili nel territorio di Gibilterra, che dovranno essere stabilite dalle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. La Spagna potrà rifiutare il rilascio o il rinnovo del visto in presenza di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen. L'accordo dovrà prevedere che il rilascio del visto di lunga durata valido per Gibilterra non obblighi uno Stato membro a ritirare dal sistema d'informazione Schengen una segnalazione ai fini del respingimento.
l)Norme che prevedano la competenza della Spagna a rilasciare o rinnovare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno valido per Gibilterra a seguito della richiesta delle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, limitatamente alle persone che soddisfano le condizioni di legge applicabili nel territorio di Gibilterra e fermo restando il rispetto delle norme indicate alla lettera c). La Spagna potrà rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen. L'accordo dovrà prevedere che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno valido per Gibilterra non obblighi uno Stato membro a ritirare dal sistema d'informazione Schengen una segnalazione ai fini del respingimento. L'accordo dovrà prevedere che i permessi di soggiorno siano marcati chiaramente come validi per Gibilterra. Le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra potranno essere autorizzate a rilasciare tali permessi di soggiorno a determinate condizioni.
m)Norme ai cui sensi i permessi di soggiorno e i visti di lunga durata che Gibilterra avrà già rilasciato a cittadini di paesi terzi che saranno legalmente soggiornanti nel suo territorio al momento dell'entrata in vigore dell'accordo saranno sostituiti da permessi di soggiorno rilasciati conformemente all'accordo entro due anni dalla sua entrata in vigore. L'accordo dovrà prevedere che la Spagna riceva comunicazione dei permessi di soggiorno vigenti, così da permetterle di verificarli nelle opportune banche dati ed eventualmente chiedere alle autorità competenti di Gibilterra di revocarli per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna.
[Sicurezza]
n)Norme sullo scambio, su richiesta o spontaneo, di informazioni operative tra le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e le autorità degli Stati membri, comprese le informazioni sui casellari giudiziali e sulle persone e oggetti ricercati e scomparsi, ove lo scambio sia utile a fini di prevenzione, accertamento o indagine su reati gravi a Gibilterra o negli Stati membri, per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà ovvero per la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica e la difesa contro di esse. Le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non dovranno avere accesso alle banche dati istituite a norma del diritto dell'Unione.
o)Norme sulla cooperazione tra le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol e Eurojust, secondo modalità conformi al regime di cooperazione con i paesi terzi previsto dall'applicabile normativa dell'Unione, comprese norme sullo scambio di dati personali tra tali agenzie e le competenti autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
p)Norme che prevedano la possibilità di una cooperazione operativa transfrontaliera, ad esempio sotto forma di sorveglianza transfrontaliera, inseguimento oltre frontiera di sospetti criminali, organizzazione di pattugliamenti congiunti e altre operazioni miste.
q)Norme che obblighino il Regno Unito nei confronti di Gibilterra a esigere che i dati PNR di tutti i voli in arrivo all'aeroporto di Gibilterra siano messi a disposizione delle autorità spagnole conformemente alla direttiva PNR [direttiva (UE) 2016/681]. L'accordo dovrà quindi prevedere che Gibilterra non sarà considerata un territorio di paese terzo ai fini dell'applicazione della direttiva PNR.
r)Norme che impongano l'esecuzione di verifiche di polizia rafforzate nelle vicinanze della frontiera terrestre tra la Spagna e il territorio di Gibilterra, a fini sia di contrasto sia di controllo della migrazione.
s)Norme che prevedano l'applicazione a Gibilterra delle norme dell'Unione sulle armi da fuoco [direttiva (UE) 2021/555 sulle armi da fuoco]. L'accordo dovrà prevedere che le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra introducano autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito in attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
t)Norme che prevedano l'applicazione a Gibilterra delle norme dell'Unione sui precursori di esplosivi [regolamento (UE) 2019/1148].
u)Norme che sanciscano la perseguibilità penale nel diritto di Gibilterra del traffico di droghe illecite perseguibile a norma del diritto dell'Unione e norme sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope.
v)Una norma che obblighi il Regno Unito nei confronti di Gibilterra a impedire e vietare l'uscita dal territorio di Gibilterra per entrare nello spazio Schengen alle persone alle quali l'ingresso nello spazio Schengen sarebbe altrimenti negato, tra l'altro perché considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. A tal fine l'accordo dovrà istituire un regime di notifica preventiva o di autorizzazione preventiva per i residenti di Gibilterra al fine di consentire loro di entrare nello spazio Schengen.
[Quadro giuridico per un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale nei settori fondamentali]
w)L'accordo dovrà stabilire la predisposizione di un quadro giuridico che consenta un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale nei settori fondamentali, comprendente almeno.
-disposizioni atte a garantire l'applicazione a Gibilterra della convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa, con i relativi protocolli addizionali;
-disposizioni atte a garantire l'applicazione a Gibilterra delle convenzioni di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, con i relativi protocolli addizionali;
-disposizioni atte a garantire l'applicazione a Gibilterra delle convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di blocco, sequestro e confisca dei beni.
21.
L'accordo dovrà esigere dalle parti che consentano nella rispettiva normativa che la frontiera tra l'Unione e Gibilterra sia attraversata senza verifiche ai valichi.
22.
L'accordo dovrà prevedere un meccanismo che permetta di adeguarlo, se necessario, in funzione della futura evoluzione del diritto dell'Unione. L'accordo dovrà includere una disposizione in base alla quale l'Unione ne estinguerà la parte relativa alla circolazione delle persone in caso di omesso adeguamento.
23.
L'accordo dovrà prevedere l'obbligo di ammettere nel territorio di Gibilterra qualsiasi attività delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri connessa alla valutazione Schengen.
24.
L'accordo dovrà prevedere che, se non saranno rispettate le garanzie instaurate, l'Unione possa sospendere unilateralmente tutte le disposizioni relative alla circolazione di persone tra l'Unione e Gibilterra.
25.
L'accordo dovrà prevedere un meccanismo per valutare l'attuazione di questa parte dell'accordo. Dovrà stabilire che, dopo i primi quattro anni di attuazione e fatto salvo il punto 57, ciascuna parte possa decidere se mantenere l'accordo o estinguerlo.
ECONOMIA E COMMERCIO
PARITÀ DI CONDIZIONI
26.
In considerazione della vicinanza geografica e dell'interdipendenza economica fra Gibilterra e l'Unione, l'accordo dovrà assicurare una concorrenza aperta e leale, con fermi impegni a garanzia della parità di condizioni e come contributo allo sviluppo sostenibile. Tali impegni dovranno tenere conto della portata e della profondità dell'accordo, della relazione complessiva e dell'interconnessione economica. L'accordo dovrà mantenere standard elevati nel tempo, prendendo a parametro di riferimento le norme dell'Unione e le norme internazionali applicate nell'Unione, in particolare in materia di aiuti di Stato, norme sociali e del lavoro, ambiente e clima, fiscalità, antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, con le collegate misure normative e pratiche vigenti in tali settori. L'accordo dovrà provvedere a che il porto di Gibilterra operi in concorrenza leale con gli altri porti europei, in particolare con Algeciras, anche per quanto riguarda i servizi di bunkeraggio.
27.
Fatti salvi i punti 62 e 65, l'accordo dovrà stabilire meccanismi atti a garantire l'efficacia in fase di attuazione, esecuzione e risoluzione delle controversie, compresi mezzi di ricorso adeguati. Dovrà prevedere misure autonome che permettano di reagire rapidamente alle perturbazioni delle pari condizioni di concorrenza nei settori in cui le norme dell'Unione costituiscono il parametro di riferimento.
28.
L'organo direttivo dovrà disporre del potere di seguire l'evoluzione dei livelli di tutela e di modificare gli impegni assunti circa la parità di condizioni per includervi altri settori o per stabilire norme più rigorose nel corso del tempo.
Aiuti di Stato
29.
L'accordo dovrà garantire che in relazione a Gibilterra e nel suo territorio si applichino norme in materia di aiuti di Stato che prendano a parametro di riferimento le norme dell'Unione e dovrà prevedere meccanismi atti a seguire l'evoluzione di tali norme nel tempo così da non falsare gli scambi commerciali né la concorrenza. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra dovranno impegnarsi a garantire un'effettiva esecuzione, anche tramite procedimenti amministrativi e giudiziari, e a mettere a disposizione effettivi mezzi di ricorso.
Norme sociali e del lavoro
30.
L'accordo dovrà provvedere a che l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra mantengano nel tempo elevati livelli di tutela nel settore sociale e del lavoro, prendendo a parametro di riferimento le norme dell'Unione, per quanto riguarda almeno: diritti fondamentali nel lavoro; norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; condizioni di lavoro e norme occupazionali eque; diritti all'informazione e alla consultazione a livello di impresa; ristrutturazione di imprese. L'accordo dovrà parimenti assicurare l'effettiva esecuzione sul piano interno.
Ambiente e clima
31.
L'accordo dovrà provvedere a che l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra mantengano nel tempo elevati livelli di protezione in materia di ambiente e clima, prendendo a parametro di riferimento le norme dell'Unione, per quanto riguarda almeno gli aspetti collegati alla posizione geografica di Gibilterra, ossia:
accesso alle informazioni ambientali; partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica; emissioni atmosferiche e qualità dell'aria; conservazione della natura e della biodiversità; gestione dei rifiuti, anche nel porto di Gibilterra; emissioni sonore; tutela e preservazione dell'ambiente acquatico e marino, compresi gli impianti portuali di raccolta nel porto di Gibilterra; prevenzione, riduzione e eliminazione dei rischi per la salute umana e animale o l'ambiente derivanti dalla produzione, dall'uso, dal rilascio e dallo smaltimento di sostanze chimiche; cambiamenti climatici, in particolare emissioni e eliminazione dei gas a effetto serra, compresi sistemi efficaci di fissazione del prezzo del carbonio.
32.
L'accordo dovrà stabilire che l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra rispetteranno il principio di precauzione e i principi di azione preventiva, di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e di integrazione della tutela dell'ambiente nell'elaborazione delle politiche, così come il principio "chi inquina paga". L'accordo dovrà parimenti assicurare l'effettiva esecuzione sul piano interno.
Imposizione diretta
33.
In materia di imposizione diretta l'accordo dovrà rilevare i principi di buona governance fiscale e vincolare l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra a metterli in pratica, anche in termini di norme mondiali in materia di trasparenza e scambio di informazioni, equità fiscale e norme dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). L'accordo dovrà fare sì che Gibilterra applichi nel tempo le norme fiscali fondamentali applicabili nell'Unione allo scambio di informazioni, sia esso a richiesta, spontaneo o automatico. Dovrà provvedere a che Gibilterra applichi le norme applicabili nell'Unione per quanto riguarda la lotta contro le pratiche di elusione fiscale e la rendicontazione pubblica paese per paese da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Dovrà ribadire l'impegno dell'Unione e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a ridurre le misure fiscali dannose, in considerazione del piano d'azione BEPS dell'OCSE-G20, e provvedere a che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra s'impegni a rispettare il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.
Altri strumenti per il commercio e lo sviluppo sostenibile
34.
L'accordo dovrà promuovere lo sviluppo sostenibile tramite il commercio e gli investimenti, tenuto conto della più recente impostazione dell'UE, sempre restando commisurato alla relazione con il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo
35.
L'accordo dovrà proclamare impegni a sostegno delle iniziative internazionali volte a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e provvedere a che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applichi al riguardo le norme applicabili nell'Unione.
SCAMBI DI MERCI
36.
L'accordo dovrà puntare a rimuovere le barriere fisiche che ostacolano la libera circolazione delle merci tra Gibilterra e l'Unione. Presupposto irrinunciabile per l'eliminazione delle barriere fisiche tra Gibilterra e l'Unione, comprese le infrastrutture fisiche e i posti di controllo con le relative verifiche e controlli sulle merci, è la vigenza di un regime globale a tutela dell'integrità del mercato unico, dell'Unione doganale e degli interessi finanziari dell'Unione.
37.
L'accordo dovrà mirare pertanto a istituire tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra un'unione doganale in virtù dell'articolo XXIV del GATT 1994 e dovrà stabilire che, in relazione a Gibilterra e nel suo territorio, si applichino le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare nel settore delle merci, fra cui:
-la normativa doganale ai sensi del codice doganale dell'Unione, compresi i divieti e le restrizioni, le misure di sicurezza e i controlli sui movimenti fisici di denaro contante, ad eccezione degli accordi di libero scambio dell'Unione;
-la tariffa esterna comune, i dazi e le misure di politica commerciale dell'Unione, compresi gli strumenti di difesa commerciale e le statistiche sugli scambi commerciali;
-la normativa sulle accise e sull'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche in materia di servizi, al fine di convogliare Gibilterra nel territorio unionale dell'IVA e delle accise;
-la normativa sulla cooperazione amministrativa e l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione, anche in materia fiscale e doganale, e per il recupero dei crediti relativi a imposte e dazi;
-i regimi dei titoli di importazione e di esportazione;
-i requisiti e le norme applicabili ai prodotti nel mercato unico, compresi i prodotti del tabacco e i prodotti correlati, e le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).
38.
Dovranno essere previste, in particolare, disposizioni sulla cooperazione doganale e fiscale e sullo scambio di informazioni per prevenire e combattere la frode, il contrabbando, in particolare dei prodotti soggetti ad accisa o a imposte speciali quali i prodotti del tabacco, il traffico di stupefacenti e il traffico di armi da fuoco e precursori di esplosivi, compresi i collegati movimenti di denaro contante e fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La cooperazione doganale dovrà declinarsi anche nel coordinamento dei controlli doganali, nella collaborazione in operazioni congiunte e nelle forme particolari di cooperazione vigenti nell'Unione.
39.
Quando il diritto dell'Unione applicabile a Gibilterra lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra dovrà allinearsi alle misure adottate dalla Spagna nell'esercizio di tale discrezionalità, anche per il livello di imposizione sulle merci. L'accordo dovrà prevedere in particolare disposizioni atte a garantire che a Gibilterra si applichi sulle merci un regime impositivo allineato a quello della Spagna. Risulterà così ridotto al minimo il differenziale con la Spagna dei prezzi al minuto dei prodotti soggetti ad accisa o a imposte speciali, in particolare alcolici, carburante e prodotti del tabacco, così da evitare diversioni degli scambi o attività di contrabbando.
40.
L'accordo dovrà prevedere che nessuna merce possa entrare da Gibilterra nel territorio dell'Unione doganale senza essere stata dichiarata e sottoposta ai necessari controlli e verifiche che le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili in relazione a Gibilterra e nel suo territorio obbligherebbero a svolgere in qualsiasi altro punto di ingresso nell'Unione doganale. Le verifiche e i controlli necessari potranno essere effettuati a Gibilterra o in altro punto di ingresso nel territorio dell'Unione doganale munito dell'infrastruttura adeguata. L'accordo dovrà prevedere che tutti i controlli doganali, le misure sanitarie e fitosanitarie e tutti gli altri controlli e verifiche ai posti di frontiera o negli uffici doganali siti a Gibilterra siano effettuati dalle autorità spagnole o, come minimo, dalle autorità competenti di Gibilterra assieme alle autorità spagnole. Ai fini delle verifiche e dei controlli dovranno essere allestiti nel porto e all'aeroporto di Gibilterra posti di controllo frontalieri e uffici doganali; in particolare dovrà essere obbligatorio l'uso del sistema TRACES. Le autorità spagnole dovranno poter accedere per via elettronica, integralmente, continuativamente e in tempo reale, ai sistemi informatici di cui le autorità competenti di Gibilterra si servono per effettuare i controlli e le verifiche a fini doganali, applicare le misure sanitarie e fitosanitarie e regolare l'imposizione indiretta.
41.
L'accordo dovrà consentire la sorveglianza su qualsiasi altra attività svolta dalle autorità competenti di Gibilterra, in particolare le autorità di vigilanza sul mercato, nell'ambito dell'attuazione e applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dall'accordo; dovrà essere compreso il diritto alla presenza di rappresentanti dell'Unione a Gibilterra e al loro accesso ai sistemi informatici usati nel settore dalle autorità competenti di Gibilterra.
42.
L'accordo dovrà permettere all'Unione di adottare unilateralmente misure appropriate, tra cui il ripristino dell'infrastruttura fisica rimossa, con i relativi controlli e verifiche sulle merci, e la revoca delle preferenze commerciali concesse, in presenza di un'applicazione insufficiente o inadeguata delle disposizioni dell'accordo, di errori, di cattiva amministrazione o di abusi ad opera delle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, di mancanza di cooperazione, di irregolarità o frode ovvero di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali o di diversione degli scambi.
43.
L'accordo dovrà prevedere un meccanismo che ne permetta, se necessario, l'adeguamento all'evoluzione futura del diritto dell'Unione, ad esempio in chiave di meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, con la previsione di misure appropriate in caso di omesso adeguamento.
44.
L'accordo dovrà prevedere un'adeguata assegnazione al bilancio dell'Unione dei dazi doganali riscossi a Gibilterra o per conto delle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. L'accordo dovrà prevedere disposizioni per combattere la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione o degli interessi finanziari del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
TRASPORTI
45.
Previa intesa tra la Spagna e il Regno Unito sull'aeroporto di Gibilterra, l'accordo dovrà:
a) disporre che soltanto i vettori aerei dell'Unione possano prestare servizi di trasporto aereo tra Gibilterra e punti situati nel territorio dell'Unione;
b) prevedere disposizioni adeguate ai fini dell'esercizio sicuro e ecocompatibile dell'aeroporto di Gibilterra e ai fini della concorrenza leale tra l'aeroporto di Gibilterra e gli aeroporti dell'Unione.
46.
L'accordo dovrà consentire il trasporto di merci e di viaggiatori su strada tra le parti, a condizione che l'operazione di trasporto si limiti alla zona frontaliera contigua.
SETTORI SPECIFICI DI COOPERAZIONE
AMBIENTE
47.
L'accordo dovrà predisporre una cooperazione rafforzata tra le autorità competenti in materia ambientale, compresa l'agevolazione della ricerca scientifica sull'ambiente marino. L'accordo dovrà prevedere una tutela ambientale di livello equivalente a quella prevista dalle norme dell'Unione. L'operatività in tal senso potrà essere garantita da intese amministrative concluse da Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra su tutti i pertinenti aspetti, tra cui le attività di recupero di terra dal mare.
DIRITTI DEI LAVORATORI (coordinamento della sicurezza sociale compreso)
48.
L'accordo dovrà prevedere che i cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente in Spagna e i cittadini del Regno Unito che soggiornano legalmente a Gibilterra, ad eccezione di coloro che acquisiscono il diritto di soggiorno dopo la firma dell'accordo conformemente al punto 20, lettere c) e m), godano, rispettivamente, a Gibilterra e in Spagna del diritto di intraprendere un'attività subordinata e di esercitarla in conformità delle norme applicabili ai cittadini del Regno Unito a Gibilterra e ai cittadini dell'Unione in Spagna. Per esercitare pienamente questo diritto tali persone dovranno godere anche di tutti i diritti accessori che il diritto dell'UE riconosce ai lavoratori mobili, tra cui il diritto di entrare e uscire da Gibilterra e Spagna, di soggiornarvi nel corso dell'attività lavorativa, di acquisirvi il diritto di soggiorno permanente e di poter contare su garanzie laddove il Regno Unito o la Spagna intenda limitare i diritti di cui godono, rispettivamente, a Gibilterra e in Spagna.
49.
L'accordo dovrà vietare, a Gibilterra e in Spagna, qualsiasi discriminazione fra i beneficiari in base alla cittadinanza, come stabilisce l'applicabile acquis dell'Unione, in particolare in termini di condizioni di vita, di impiego e di lavoro.
50.
Diritti corrispondenti dovranno essere riconosciuti ai familiari dei beneficiari dell'accordo, quale che sia la loro cittadinanza, come stabiliscono le applicabili norme dell'Unione.
51.
Dato che la tutela dei diritti di sicurezza sociale è essenziale per garantire l'effettivo esercizio del lavoro transfrontaliero, le disposizioni sui diritti dei lavoratori previste nell'accordo dovranno essere integrate da disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'accordo dovrà disporre in particolare che i beneficiari che lavorano o hanno lavorato a Gibilterra godano di un elevato livello di tutela della sicurezza sociale e che sia rispettato il principio fondamentale della parità di trattamento.
52.
I beneficiari dell'accordo che sono lavoratori distaccati per la prestazione di servizi in modalità 4 dovranno godere dei diritti indicati ai punti da 48 a 51, se loro applicabili, soltanto per i servizi prodotti localmente e consumati nella zona frontaliera contigua.
QUESTIONI EURATOM
53.
L'accordo potrà contemplare questioni disciplinate dal trattato Euratom e dal relativo diritto derivato, in particolare, ma non esclusivamente, disposizioni relative alla salute e alla sicurezza, al mercato comune nucleare e ai controlli di sicurezza nucleare.
MECCANISMO FINANZIARIO
54.
Dovrà essere istituito un meccanismo finanziario per promuovere la coesione tra Gibilterra e la comarca di Campo di Gibilterra, ad esempio in materia di formazione e occupazione. Le parti dovranno contribuire entrambe al meccanismo. Il meccanismo dovrà prevedere misure atte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione dalla frode e da altre attività illecite e irregolarità.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ASSETTO
55.
L'accordo dovrà iscriversi in un quadro di governance globale che contempli tutti i settori di cooperazione e, nel caso, gli accordi e le intese che lo integrano.
56.
L'accordo dovrà prevedere un suo riesame periodico.
57.
L'accordo dovrà essere concluso a tempo indeterminato e potrà essere estinto su richiesta di una delle parti, previa notifica di tre mesi all'altra parte.
GOVERNANCE
58.
Per funzionare correttamente l'accordo dovrà regolare con efficienza ed efficacia i propri gestione, supervisione, attuazione e riesame, oltre che la risoluzione delle controversie e l'esecuzione, nel totale rispetto dell'autonomia dell'ordinamento giuridico di ciascuna parte.
59.
L'accordo dovrà prevedere la possibilità dell'adozione di misure autonome, tra cui la sospensione dell'applicazione, nella totalità o in parte, dell'accordo stesso e degli eventuali accordi integrativi in caso di violazione di elementi essenziali.
60.
L'accordo dovrà istituire un organo direttivo incaricato di gestirne e supervisionarne l'attuazione e il funzionamento, agevolando la risoluzione delle controversie. L'organo direttivo dovrà adottare decisioni e formulare raccomandazioni sull'evoluzione dell'accordo. Gli Stati membri, Spagna compresa, dovranno far parte della delegazione che rappresenterà l'Unione nell'organo direttivo.
61.
L'organo direttivo dovrà comprendere rappresentanti delle parti di livello adeguato, dovrà decidere di comune accordo e dovrà riunirsi con la frequenza necessaria per adempiere ai propri compiti. Se necessario, potrà istituire sottocomitati specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
62.
Quanto alle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili a Gibilterra, le istituzioni (in particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea) e gli organi e organismi dell'Unione dovranno disporre dei poteri loro conferiti dal diritto dell'Unione in relazione al Regno Unito (Gibilterra) e alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel territorio di Gibilterra. In particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrà avere a tale riguardo la competenza giurisdizionale prevista dai trattati.
63.
L'accordo dovrà contenere adeguate disposizioni che prevedano la risoluzione delle controversie da parte di un collegio arbitrale indipendente le cui decisioni siano vincolanti per le parti, e la relativa esecuzione, comprese disposizioni per una celere soluzione dei problemi.
64.
Qualora una controversia implichi una questione d'interpretazione del diritto dell'Unione, anche sollevata da una delle parti, il collegio arbitrale dovrà adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto arbitro unico del diritto dell'Unione, per ottenere una pronuncia vincolante. Il collegio arbitrale dovrà dirimere la controversia nel senso indicato dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.
65.
Se una parte non adotterà le misure necessarie per conformarsi alla risoluzione vincolante di una controversia entro un periodo di tempo ragionevole, l'altra parte avrà il diritto di chiedere una compensazione finanziaria o di adottare misure proporzionate e temporanee, compresa la sospensione degli obblighi che le incombono nell'ambito dell'accordo.
66.
Se una delle parti sarà presunta inadempiente rispetto agli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo, l'altra parte avrà il diritto di adottare misure correttive provvisorie, compresa la sospensione di una parte o della totalità dell'accordo, che siano proporzionate al presunto inadempimento e al relativo effetto economico e sociale, a condizione di avviare una procedura di risoluzione delle controversie in relazione alla presunta violazione.
DEROGHE E MISURE DI SALVAGUARDIA
67.
L'accordo dovrà prevedere le opportune deroghe. Nel novero dovrà rientrare la divulgazione di informazioni relative agli interessi di sicurezza delle parti.
LINGUE FACENTI FEDE
68.
L'accordo, che dovrà fare ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dovrà comprendere una clausola linguistica a tale scopo.