COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.6.2021
COM(2021) 303 final
2018/0152(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/JHA del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, e di un regolamento che modifica i regolamenti (UE) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS
2018/0152 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/JHA del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, e di un regolamento che modifica i regolamenti (UE) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS
1.Contesto
Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 302 final – 2018/0152 COD):
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16 maggio 2018
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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19 settembre 2018
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Data del parere del Garante europeo della protezione dei dati:
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12 dicembre 2018
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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13 marzo 2019
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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27 maggio 2021
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2.Finalità della proposta della Commissione
Nello specifico, la proposta mira a:
(1)agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
(2)agevolare e rafforzare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;
(3)migliorare la sicurezza interna dello spazio Schengen agevolando lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui cittadini di paesi terzi titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno.
Sono altresì ricercati diversi obiettivi secondari, in particolare:
(4)agevolare la verifica di identità dei cittadini di paesi terzi presenti nel territorio di uno Stato membro da parte delle autorità per la migrazione e le autorità di contrasto;
(5)agevolare l'identificazione delle persone scomparse;
(6)contribuire al processo di identificazione e rimpatrio di chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza negli Stati membri;
(7)contribuire ad agevolare l'accesso delle autorità di contrasto ai dati dei richiedenti e dei titolari di visto per soggiorni di breve durata (possibilità già contemplata dalle norme attuali) e estendere tale accesso ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, ove necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi e di terrorismo, pur garantendo un alto grado di protezione dei dati e rispetto della vita privata;
(8)raccogliere statistiche al fine di sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio adottata in prima lettura rispecchia pienamente l'accordo raggiunto nell'ambito dei negoziati del trilogo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, conclusi il 16 dicembre 2020.
L'accordo mantiene gli elementi sostanziali e le novità proposti dalla Commissione, alcuni dei quali soggetti ad alcune modifiche, come illustrato di seguito.
Per quanto riguarda le interrogazioni automatizzate in altri sistemi di informazione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ampiamente concordato l'elenco delle banche dati che possono essere interrogate dal sistema di informazione visti (VIS) proposto dalla Commissione, pur assoggettandone alcune a condizioni e garanzie supplementari. Sono state stabilite disposizioni più dettagliate sulla verifica manuale e sul follow-up dei riscontri positivi, compiti che saranno attribuiti a diverse autorità a seconda della fonte e della sensibilità dei dati che hanno fatto emergere il riscontro positivo. Un atto delegato definirà le modalità dettagliate per le interrogazioni e le verifiche. Una serie di "modifiche consequenziali" allinea gli strumenti giuridici dei sistemi di informazione interrogati alle nuove disposizioni sulle interrogazioni automatizzate.
I visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno saranno registrati nel sistema di informazione visti e saranno oggetto di interrogazioni automatizzate in altri sistemi di informazione già al momento della domanda, non solo dopo il rilascio. Saranno limitati i diritti di accesso di talune autorità ai dati delle persone titolari di permessi di soggiorno per oltre dieci anni consecutivi.
Per quanto riguarda i dati biometrici, il Parlamento europeo e il Consiglio concordano sulla proposta di abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori da 12 a 6 anni, ma hanno anche introdotto un limite massimo di età (75 anni) per tale rilevamento. Saranno introdotte al contempo una serie di salvaguardie e limitazioni di accesso ai dati biometrici dei minori. Le immagini del volto rilevate sul posto saranno conservate nel sistema di informazione visti e saranno utilizzate per il confronto biometrico, anche per verificare l'identità o identificare le persone ricercando tali immagini nel VIS, fatte salve determinate condizioni e garanzie rigorose.
Verranno integrati nel VIS indicatori di rischio specifici sotto forma di meccanismo automatizzato, sulla cui base saranno esaminate tutte le domande di visto per soggiorni di breve durata. Le procedure e la struttura di governance per questi indicatori di rischio specifici sono allineate a quelle previste per le regole di screening del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accettato le disposizioni sul portale per i vettori per i controlli dei visti e dei permessi di soggiorno nel sistema di informazione visti. I vettori saranno tenuti a informare i passeggeri cui è rifiutato l'imbarco su come possono chiedere accesso ai dati del sistema di informazione visti. Ai vettori che effettuano trasporti di gruppo con autopullman si applicherà una deroga a tali disposizioni per i primi 18 mesi successivi all'inizio dell'applicazione del VIS riveduto.
Le disposizioni della decisione che istituisce il sistema di informazione visti sono state integrate nel regolamento sul sistema di informazione visti. Le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati sono state allineate a recenti strumenti giuridici analoghi e al quadro giuridico generale sulla protezione dei dati.
L'accordo comprende inoltre disposizioni sull'applicazione del regolamento modificato entro la fine del 2023 e sul rafforzamento del monitoraggio e della rendicontazione nella fase di sviluppo.
La Commissione ha sostenuto l'accordo raggiunto durante i negoziati di trilogo. Il sistema di informazione sui visti potenziato, insieme al sistema di ingressi/uscite e a ETIAS, costituirà la base per una migliore gestione delle frontiere esterne dell'UE e migliorerà l'interoperabilità di tutti i sistemi europei per le frontiere, la migrazione, la sicurezza e la giustizia. L'accordo apporta quindi un importante contributo all'obiettivo di rendere operativi e pienamente interoperabili tutti i sistemi di informazione nuovi e potenziati entro il 2023.
4.Conclusioni
La Commissione accetta la posizione del Consiglio.