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Document 52021PC0291

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

COM/2021/291 final

Bruxelles, 3.6.2021

COM(2021) 291 final

2018/0196(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti


2018/0196 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

1.Iter procedurale

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2018) 375 final – 2018/0196 (COD)):

29 maggio 2018.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

Data del parere della Corte dei conti europea:

Data del parere del Comitato delle regioni:

17 ottobre 2018.

31 ottobre 2018.

6 dicembre 2018.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

27 marzo 2019.

Data di trasmissione delle proposte modificate
(documento COM(2020) 23 final – 2018/0196 (COD))

(documento COM(2020) 450 final – 2018/0196 (COD)):

Data del parere della Corte dei conti europea:

Il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato e ha deciso di non esprimere un parere

Il Comitato delle regioni è stato consultato e ha deciso di non esprimere un parere


14 gennaio 2020; 28 maggio 2020.

14 giugno 2020.


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Data di adozione della posizione del Consiglio:

27 maggio 2021.

2.Finalità della proposta della Commissione

La proposta di regolamento recante disposizioni comuni mira a stabilire le disposizioni comuni per otto fondi a gestione concorrente. La proposta riduce la frammentazione delle norme, stabilendo un insieme comune di regole fondamentali per i fondi seguenti:

·FESR:        Fondo europeo di sviluppo regionale

·FC:        Fondo di coesione

·FSE+:        Fondo sociale europeo Plus

·JTF:        Fondo per una transizione giusta

·FEAMPA:    Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

·AMIF:        Fondo asilo, migrazione e integrazione

·BMVI:        Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e        la politica dei visti

·ISF:        Fondo sicurezza interna

Gli obiettivi principali dell'architettura e delle disposizioni del regolamento proposto sono i seguenti.

1.Ridurre notevolmente gli inutili oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione, preservando un livello elevato di garanzia di legittimità e regolarità. Questo è il principio guida portante dell'approccio per il periodo 2021-2027 e comprende un gran numero di semplificazioni e allineamenti di vari regolamenti, in particolare in termini di:

i.assenza dell'obbligo di provvedere alla procedura di designazione per la parte dei sistemi di gestione e controllo (e di altre misure che facilitano l'avvio del programma) in capo alle autorità; maggiore ricorso a "modalità proporzionate", con le quali i programmi a basso rischio possono fare maggiore affidamento sui sistemi nazionali;

ii.ulteriore promozione delle opzioni semplificate in materia di costi e ricorso a pagamenti in base all'adempimento di condizioni o al conseguimento di risultati;

iii.strumenti finanziari.

2.Aumentare la flessibilità per adeguare gli obiettivi e le risorse dei programmi in risposta al mutamento delle circostanze, anche in termini di contributi volontari a strumenti a gestione diretta o indiretta a livello di UE.

3.Allineare in maggior misura i programmi alle priorità dell'UE e aumentarne l'efficacia, anche nei modi seguenti:

i.allineando la logica di intervento e segnalazione alle rubriche del QFP e aumentando le concentrazioni dei fondi della politica di coesione su cinque obiettivi strategici: 1) un'Europa più competitiva e intelligente; 2) un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio; 3)·un'Europa più connessa; 4) un'Europa più sociale e inclusiva; 5)·un'Europa più vicina ai cittadini;

ii.promuovendo legami più stretti con il processo del semestre europeo e per i fondi della DG Migrazione e affari interni con altre raccomandazioni dell'UE (ad esempio raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen);

iii.stabilendo condizioni abilitanti significative, che devono rimanere soddisfatte durante tutto il periodo di attuazione.

La proposta conferma inoltre la dotazione finanziaria complessiva e l'equilibrio tra fondi della politica di coesione, categorie di regioni e obiettivi.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio riflette appieno l'accordo raggiunto nei triloghi. Di seguito sono illustrate le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione.

Programmazione, trasferimenti, riesame intermedio e condizioni abilitanti

·È stato aggiunto un nuovo articolo che include gli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima per il FESR e il Fondo di coesione (30 % e 37 %), unitamente al meccanismo di adeguamento in materia di clima qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell'obiettivo. Per ciascuno dei campi di intervento di cui all'allegato I sono stabiliti coefficienti climatici.

·Le disposizioni in materia di partenariato sono state rafforzate prevedendo la possibilità di destinare una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo della capacità amministrativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, nonché consolidando il ruolo del codice europeo di condotta sul partenariato (regolamento delegato (UE) n. 240/2014) in tutte le fasi di programmazione e attuazione. Il Consiglio ha accettato di aggiungere l'articolo relativo ai principi orizzontali, come richiesto dal Parlamento europeo e pienamente in linea con la formulazione del trattato. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero tenere conto, tra l'altro, del principio "non arrecare un danno significativo".

·L'accordo di partenariato rimane il documento principale che espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per l'attuazione dei fondi. L'AMIF, l'ISF e il BMVI sono stati esclusi dall'accordo di partenariato. Tuttavia l'accordo di partenariato continuerà a disciplinare il coordinamento tra gli otto fondi di cui al regolamento recante disposizioni comuni, compresi l'AMIF, l'ISF e il BMVI, e le complementarietà con altri strumenti dell'Unione. L'accordo di partenariato può essere modificato una sola volta, in seguito al riesame intermedio.

·È concessa maggiore flessibilità per il trasferimento delle risorse, ad esempio:

·i massimali relativi ai contributi del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA al programma InvestEU sono stati suddivisi in due fasi (fino al 2 % di ogni fondo all'inizio del periodo di programmazione e fino al 3 % dopo il 1º gennaio 2023);

·per i trasferimenti tra i fondi CPR fino ad un massimo del 5 % (fatti salvi i trasferimenti tra i tre fondi della politica di coesione, si veda sotto) e per i trasferimenti dai fondi CPR a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta fino a un massimo del 5 %, è stata introdotta una disposizione sulla restituzione in caso di risorse inutilizzate;

·i massimali per i trasferimenti tra i fondi della politica di coesione sono stati aumentati fino al 20 % (25 % per la Cechia);

·i trasferimenti dal FESR e dall'FSE+ al JTF sono divenuti volontari;

·la possibilità di trasferire risorse tra categorie di regioni è stata modulata in base al livello di sviluppo degli Stati membri (5 %; fino al 15 % per i paesi il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, in standard di potere di acquisto (SPA) per il periodo 2015-2017, sia inferiore al 90 % della media dell'UE).

·Per quanto concerne le condizioni abilitanti, gli Stati membri saranno autorizzati a presentare domande di pagamento relative a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni. La Commissione non effettuerà alcun pagamento fino a quando tali condizioni non saranno soddisfatte.

·Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e riesame intermedio dei programmi della politica di coesione: è stato introdotto un importo di flessibilità, pari al 50 % delle dotazioni per gli ultimi due anni del periodo di programmazione, che sarà assegnato in via definitiva ai programmi solo in seguito al riesame intermedio del 2025.

·Il periodo durante il quale la Commissione può proporre misure temporanee in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete è stato limitato a 18 mesi. Le nuove disposizioni in materia di dialogo strutturato hanno destato preoccupazioni e la Commissione ha rilasciato una dichiarazione al riguardo.

·Sono state introdotte alcune limitazioni alla durata e all'ambito di applicazione delle misure collegate a una sana governance economica e sono state apportate alcune modifiche alla relativa procedura (condizionalità macroeconomica). Tutti i programmi dell'FSE+ sono stati esclusi dall'applicazione di tali disposizioni.

·La possibilità di attuare l'obiettivo strategico 5 è stata subordinata al ricorso a uno dei tre tipi di strumenti territoriali: investimenti territoriali integrati, sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e altri strumenti territoriali. Nel caso dello sviluppo locale di tipo partecipativo è stato chiarito il ruolo dell'opzione relativa al fondo capofila, con il possibile utilizzo del sostegno offerto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

·È stata introdotta la possibilità di programmare l'assistenza tecnica, come alternativa al tasso forfettario, utilizzando le diverse percentuali stabilite per ciascun fondo, fatti salvi i fondi della DG Migrazione e affari interni e l'Interreg.

Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità

·I diritti di voto spettanti a ciascun membro dei comitati di sorveglianza sono stati confermati.

·Nell'ambito del FEAMPA il ruolo del comitato di sorveglianza è stato limitato alla consultazione in merito all'approvazione delle modifiche del programma.

·Le relazioni annuali in materia di performance non saranno più necessarie per il FEAMPA.

·La frequenza delle trasmissioni elettroniche è stata ridotta da sei a cinque volte l'anno per i dati finanziari e a due volte l'anno per i dati relativi agli indicatori, il che rappresenta comunque un aumento rispetto alla frequenza di due-tre volte l'anno attualmente prevista per i fondi della politica di coesione e a quella di una volta l'anno per l'AMIF, l'ISF e il BMVI (i dati da trasmettere figurano nell'allegato VII).

·La frequenza con cui vengono pubblicati gli elenchi aggiornati di operazioni selezionate è stata ridotta da ogni tre mesi (come da proposta) a ogni quattro mesi, il che rappresenta comunque un aumento rispetto alla situazione attuale.

·È stato ulteriormente definito l'obbligo di rendere pubblico il sostegno dell'UE mediante persone fisiche e destinatari finali. Inoltre il livello della rettifica finanziaria è stato ridotto dal 5 % al 3 % nei casi in cui i beneficiari non rispettano l'obbligo di rendere pubblico il sostegno ricevuto dall'UE.

·È stata introdotta una nuova disposizione che impone agli Stati membri di pubblicare le informazioni, tranne quando il diritto dell'Unione, o quello nazionale, esclude la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali.

Sostegno finanziario dai fondi, comprese le disposizioni relative a strumenti finanziari e regole di ammissibilità

·Sono state introdotte disposizioni per quanto concerne le sovvenzioni soggette a condizioni, con ulteriori tutele in relazione al reimpiego degli importi restituiti rispetto al periodo 2014-2020.

·È stata introdotta l'aggiudicazione diretta della gestione degli strumenti finanziari alla BEI, alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche pubbliche.

·Ai fini della chiarezza giuridica sono state introdotte ulteriori disposizioni per quanto concerne gli strumenti finanziari attuati in più periodi di programmazione consecutivi.

·È stata introdotta la possibilità di ammettere l'IVA per le operazioni il cui costo totale sia pari ad almeno 5 000 000 di EUR (IVA inclusa), qualora non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Sono state introdotte norme specifiche anche per le operazioni che combinano strumenti finanziari con una forma di sovvenzione.

·I costi e le commissioni di gestione degli strumenti finanziari in regime di aggiudicazione diretta sono stati aumentati e differenziati, fissandoli rispettivamente al 5 % e al 7 % per il fondo di partecipazione e al 7 % e al 15 % per i fondi specifici.

Sistema di gestione e controllo

·A norma del nuovo allegato XVII, le azioni necessarie affinché gli Stati membri siano in grado di prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi, sono state estese alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti. Nonostante l'accordo interistituzionale, il ricorso allo strumento di estrazione di dati resta volontario. La Commissione ha rilasciato una dichiarazione al riguardo.

·Sebbene gli Stati membri siano tenuti a garantire che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati (obbligatori per i fondi della DG Migrazione e affari interni e il FEAMPA a partire dal 1º gennaio 2023), è stata introdotta un'eccezione che consente all'autorità di gestione di accettare, in via eccezionale e su esplicita richiesta di un beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo.

·Il formato utilizzato dagli Stati membri per segnalare le irregolarità seguendo i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare è stato stabilito nel nuovo allegato XII, anziché nell'atto di esecuzione originariamente proposto.

·Sono state chiarite alcune regole riguardanti la selezione delle operazioni, in particolare per quanto concerne il collegamento con le strategie di specializzazione intelligente per alcuni obiettivi specifici nell'ambito dell'obiettivo strategico 1, ed è stato modificato il ruolo svolto dalla Commissione in relazione alle regole per la selezione delle operazioni (nessuna consultazione, solo per conoscenza, 15 giorni prima del comitato di sorveglianza).

·Per i pagamenti dell'autorità di gestione è stato introdotto un termine di 80 giorni con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario (rispetto al termine di 90 giorni proposto dalla Commissione).

·Per quanto concerne le verifiche di gestione, la strategia di valutazione dei rischi obbligatoria è stata sostituita da una più semplice descrizione scritta dei rischi. Inoltre è stata introdotta la possibilità per l'AMIF, l'ISF e il BMVI di stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione quando il beneficiario è un'organizzazione internazionale.

Gestione finanziaria

·La ritenuta applicata alle domande di pagamento intermedie è stata abbassata dal 10 % al 5 %, destando preoccupazioni, e la Commissione ha rilasciato una dichiarazione al riguardo.

·Il numero delle domande di pagamento presentate ogni anno è stato aumentato da quattro (come da proposta) a sei.

·Per le domande di pagamento è stata introdotta la possibilità di includere gli anticipi versati ai beneficiari dell'aiuto di Stato.

·L'importo che può essere incluso nel primo pagamento degli strumenti finanziari è stato aumentato dal 25 % al 30 %.

·Regole di disimpegno: per il periodo 2021-2026 è stata introdotta la regola "N+3", pur mantenendo la data ultima di ammissibilità alla fine del 2029.

·Regole di prefinanziamento: per il 2021 e il 2022 (il primo periodo contabile termina il 30 giugno 2022) è stata introdotta la liquidazione annuale del prefinanziamento, mentre per gli altri anni è stata confermata la liquidazione nel periodo contabile finale. Per i fondi AMIF, ISF e BMVI è stata introdotta una deroga che prevede che i tassi del prefinanziamento siano stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi e che la liquidazione sia effettuata entro il periodo contabile finale. Il ricorso limitato alla liquidazione annuale desta preoccupazioni e la Commissione ha rilasciato una dichiarazione al riguardo.

Quadro finanziario, comprese le disposizioni in materia di risorse, tassi di cofinanziamento (solo per la politica di coesione)

·Il volume e la distribuzione delle risorse sono stati lievemente modificati per adeguarli al QFP.

·Il riferimento alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 2") è stato aggiornato con un riferimento al regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione. La base per il calcolo delle dotazioni è stata aggiornata con il riferimento ai dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

·I tassi di cofinanziamento sono stati aumentati e ulteriormente differenziati: 85 % per le regioni meno sviluppate; 60 % per le regioni in transizione; 40 % per le regioni più sviluppate; 70 % per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo di programmazione 2014-2020; 50 % per le regioni più sviluppate classificate che erano regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020; 85 % per il Fondo di coesione; 80 % per l'Interreg; 85 % per le regioni ultraperiferiche. Per il JTF i tassi per le regioni in transizione e quelle più sviluppate saranno superiori: a) 85 % per le regioni meno sviluppate; b) 70 % per le regioni in transizione; c) 50 % per le regioni più sviluppate.

·Il trasferimento di 10 miliardi di EUR dal Fondo di coesione all'MCE è stato confermato, come pure il frazionamento 70 %/30 % della dotazione nazionale fino al 1º gennaio 2024, e sono stati previsti bandi di gara, seppure con regole specifiche, per gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 (è garantito, fino al 1º gennaio 2025, il 70 % del 70 % dell'importo da essi trasferito all'MCE).

Oggetto/definizioni: delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali

·Trattamento e protezione dei dati personali: è stato introdotto un nuovo articolo recante un fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali sotto forma di obbligo in caso di uso dei dati personali da parte delle autorità del programma.

·Sono state stabilite nuove definizioni di "operatore economico", "beneficiario", "condizione abilitante", "priorità FEAMPA" e "tasso di errore residuo".

·È stata introdotta una nuova disposizione per confermare che il regolamento recante disposizioni comuni sarà riesaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 31 dicembre 2027 a norma dell'articolo 177 TFUE.

4.Conclusioni

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la posizione adottata dal Consiglio.

D'altra parte, con riferimento a talune modifiche considerate più problematiche, la Commissione ha rilasciato quattro dichiarazioni sulle questioni seguenti:

1) "liquidazione del prefinanziamento";

2) "dialogo strutturato nel quadro delle misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete";

3) "misure ulteriori per proteggere le risorse del bilancio dell'UE e di NextGenerationEU (NGEU) dalle frodi e dalle irregolarità prescrivendo l'uso obbligatorio dello strumento di estrazione di dati fornito dalla Commissione"; e

4) "protezione del bilancio dell'UE mediante l'applicazione di una ritenuta percentuale ai versamenti destinati ai programmi in regime di gestione concorrente".

Le dichiarazioni saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.



1. Liquidazione del prefinanziamento

Dichiarazione della Commissione relativa alla liquidazione del prefinanziamento

I massimali dei versamenti di cui al regolamento QFP tengono conto dell'ipotesi di una liquidazione annuale del prefinanziamento. Alla luce dei profili di pagamento previsti, secondo la Commissione l'accordo raggiunto dai colegislatori sul regolamento recante disposizioni comuni potrebbe determinare un superamento dei massimali applicabili agli stanziamenti di pagamento a norma del QFP, causando eventuali arretrati nei pagamenti nella seconda metà del periodo successivo.

2. Dialogo strutturato nel quadro delle misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete

Dichiarazione della Commissione relativa al dialogo strutturato nel quadro delle misure temporanee per l'impiego dei fondi in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete

Le disposizioni adottate dai colegislatori impongono alla Commissione di informare immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla valutazione della situazione relativa alle circostanze eccezionali e inconsuete. I colegislatori obbligano altresì la Commissione a informarli immediatamente del seguito che prevede di dare mediante l'adozione di misure temporanee per l'utilizzo dei fondi e a tenere in debita considerazione le posizioni adottate e i pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato cui la Commissione può essere invitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Tali obblighi non sono conformi all'articolo 291, paragrafi 2 e 3, TFUE e al regolamento (UE) n. 182/2011 (comitatologia), che non prevedono alcun coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio nel controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, e potrebbero determinare situazioni in cui le competenze di esecuzione della Commissione sarebbero limitate. Di conseguenza la Commissione può adempiere a tali obblighi soltanto nella misura in cui non interferiscono con le sue competenze di esecuzione, in quanto queste sono disciplinate dall'articolo 291 TFUE e dal regolamento "comitatologia" n. 182/2011.

Dette disposizioni non possono in alcun caso essere replicate in un quadro giuridico diverso che non preveda circostanze eccezionali e inconsuete.



3. Misure ulteriori per proteggere le risorse del bilancio dell'UE e di NextGenerationEU dalle frodi e dalle irregolarità prescrivendo l'uso obbligatorio dello strumento di estrazione di dati fornito dalla Commissione 

Dichiarazione della Commissione relativa alle misure ulteriori per proteggere il bilancio dell'UE e NextGenerationEU dalle frodi e dalle irregolarità prescrivendo l'uso obbligatorio dello strumento di estrazione di dati fornito dalla Commissione

Nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, i punti da 30 a 33 prevedono che la Commissione metta a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati necessari ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Le tre istituzioni hanno inoltre convenuto di cooperare con lealtà nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 a questo riguardo.

La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, (responsabilità degli Stati membri) sull'uso obbligatorio di uno strumento di estrazione di dati e sulla raccolta e l'analisi dei dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti non sia sufficiente a rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione e di NextGenerationEU contro le frodi e le irregolarità e ad assicurare controlli efficienti dei conflitti di interessi, delle irregolarità, dei problemi di doppio finanziamento e dell'uso improprio dei fondi a fini illeciti. L'approccio concordato dai colegislatori nel regolamento recante disposizioni comuni non rispecchia pertanto adeguatamente l'ambizione voluta e lo spirito dell'accordo interistituzionale.

4. Protezione del bilancio dell'UE mediante l'applicazione di una ritenuta percentuale sui versamenti destinati ai programmi in regime di gestione concorrente

Dichiarazione della Commissione relativa alla protezione del bilancio dell'UE mediante l'applicazione di una ritenuta percentuale sui versamenti destinati ai programmi in regime di gestione concorrente

La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori in merito alla riduzione della ritenuta applicata ai versamenti destinati ai programmi in regime di gestione concorrente dal 10 % al 5 % aumenti il rischio che il bilancio dell'UE versi importi viziati da irregolarità.

Per ridurre al minimo tale rischio la Commissione applicherà appropriate interruzioni e sospensioni dei pagamenti destinati ai programmi, qualora ritenga che una ritenuta del 5 % non sia sufficiente per coprire l'importo delle eventuali irregolarità.

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