COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.1.2021
COM(2021) 17 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulla valutazione congiunta dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane
e della protezione di frontiera
{SWD(2021) 3 final}
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulla valutazione congiunta dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane
e della protezione di frontiera
Introduzione
L'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane è entrato in vigore il 1º giugno 2012. L'articolo 24, paragrafo 4, dell'accordo prevede che entro quattro anni dalla sua entrata in vigore le parti procedano ad una sua valutazione, concentrandosi in particolare sulla sua efficienza operativa.
La valutazione congiunta consiste in un esame più approfondito dell'accordo, effettuato analizzandone il più ampio funzionamento e valore aggiunto a livello operativo e considerando risultati, effetti, efficacia, necessità e proporzionalità. Essa offre inoltre l'occasione per fare il punto sugli eventuali effetti prodotti dall'evoluzione del quadro giuridico e della giurisprudenza pertinenti di entrambe le parti. La valutazione congiunta adotta pertanto un approccio più ampio rispetto alle verifiche congiunte, in cui entrambe le parti valutano la corretta attuazione dell'accordo.
Processo di preparazione della valutazione congiunta e della relazione
·In vista della valutazione congiunta, il 28 giugno 2019 la Commissione ha inviato un questionario al ministero degli Affari interni australiano (di seguito, "il ministero"). Il ministero ha fornito bozze di risposte scritte al questionario prima della valutazione congiunta e, successivamente, una versione consolidata definitiva.
·L'équipe dell'UE ha effettuato la visita finalizzata alla valutazione congiunta il 15 agosto 2019.
·Su richiesta del ministero, tutti i membri dell'équipe dell'UE hanno firmato una copia di un accordo di non divulgazione come condizione per partecipare alla verifica.
·Le risposte al questionario sono state discusse nei dettagli con il ministero. L'équipe dell'UE ha inoltre avuto l'opportunità e il tempo di rivolgere ulteriori domande ai funzionari del ministero e di affrontare tutti i vari aspetti dell'accordo.
·Le conclusioni dell'équipe dell'UE sono state esposte nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato, che è stato condiviso con il ministero; l'Australia ha così avuto modo di formulare osservazioni sulle inesattezze e di rilevare le informazioni non divulgabili al pubblico.
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato fornisce informazioni più dettagliate e un'analisi completa della metodologia della valutazione congiunta e di tutte le questioni oggetto della presente relazione.
Risultati della valutazione congiunta
I risultati principali della valutazione congiunta possono essere riassunti come segue.
Le équipe di valutazione hanno discusso le diverse modalità di utilizzo dei dati PNR a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati connessi e di taluni altri reati di natura transnazionale. La valutazione congiunta ha confermato che i dati PNR contengono elementi non disponibili con altri mezzi e che, in particolare, le informazioni contenute nei dati PNR non sono reperibili in nessun altro tipo di raccolta di dati.
La necessità di raccogliere i dati PNR è stata dimostrata anche dall'aiuto che tali dati sono in grado di fornire alle autorità competenti nell'individuare i viaggiatori ad alto rischio che non sarebbero noti alle autorità di contrasto con altri sistemi. Inoltre, l'utilità dei dati PNR conservati (o "storici") è stata dimostrata da numerosi esempi in cui essi si sono rivelati fondamentali per risolvere casi di antiterrorismo di alto profilo non solo in Australia ma anche nell'UE.
La valutazione congiunta prende inoltre atto del crescente interesse per l'uso dei dati PNR a livello mondiale a fini di contrasto e di lotta al terrorismo e degli obblighi internazionali recentemente introdotti. In tal senso essa fa particolare riferimento all'adozione della direttiva PNR dell'UE e, a livello mondiale, ai nuovi standard e pratiche raccomandate sulla raccolta, l'uso, il trattamento e la protezione dei dati PNR da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), come prescritto dalla risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Infine, le équipe di valutazione hanno anche discusso il parere 1/15 della Corte sull'accordo PNR previsto tra l'UE e il Canada.
Conclusioni
La valutazione congiunta ha dimostrato chiaramente il valore aggiunto e l'efficacia operativa dell'accordo nella lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale. Gli esempi forniti nel corso della valutazione hanno evidenziato che, trattandosi di un insieme di dati unico nel suo genere, i dati PNR, compresi quelli storici, sono stati fondamentali per impedire il ritorno dei combattenti terroristi stranieri e per contrastare in particolare i reati di droga e lo sfruttamento dei minori. Gli obiettivi dell'accordo sono inoltre coerenti con gli obblighi internazionali che impongono di raccogliere, trattare e analizzare i dati PNR per l'attuazione di controlli di frontiera efficaci miranti a prevenire spostamenti di terroristi, a contribuire all'individuazione dei legami esistenti tra persone associate alla criminalità organizzata e a perseguire questo tipo di criminalità e il terrorismo.
Contestualmente, l'équipe dell'UE ha rilevato che, nonostante le numerose salvaguardie contenute nell'accordo, alcuni aspetti non sono pienamente in linea con il parere 1/15 della Corte di giustizia sull'accordo PNR previsto con il Canada, poiché l'accordo con l'Australia è stato concluso prima che la Corte emettesse il suo parere. Tali aspetti riguardano le notifiche ai passeggeri, la conservazione dei dati PNR, i trasferimenti successivi e la necessità di un controllo preliminare e indipendente dell'uso dei dati PNR.
La Commissione riconosce gli sforzi compiuti dall'Australia nel rispettare quanto prescritto dall'accordo, come dimostrato dalla verifica congiunta, e prende atto dell'importanza che l'Australia attribuisce alla necessità di conservare i dati PNR storici.
In tale contesto, le parti si sono impegnate a proseguire il dialogo costruttivo sull'attuazione dell'accordo e a lavorare sulle raccomandazioni scaturite dalla verifica congiunta e dalla presente valutazione alla luce del parere della Corte sull'accordo PNR previsto tra l'UE e il Canada. Alla luce di quanto sopra, la Commissione valuterà quali azioni sarà necessario intraprendere anche a seguito dei riscontri ricevuti dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla presente valutazione.
In generale, la Commissione riesaminerà l'anno prossimo la strategia esterna dell'UE in materia di trasferimenti di dati PNR verso i paesi terzi.