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Document 52020XC0715(01)

Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40394 — Aspen 2020/C 233/06

C/2020/4929

OJ C 233, 15.7.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/7


Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40394 — Aspen

(2020/C 233/06)

1.   Introduzione

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione — qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e qualora le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse nei loro confronti dalla Commissione nella valutazione preliminare — può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sintesi del caso

(2)

In data 19 giugno 2020, la Commissione ha adottato una valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa a presunte violazioni dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 54 dell’accordo SEE da parte di Aspen Pharmacare Holdings Ltd e Aspen Pharmacare Ireland Limited (insieme «Aspen»).

(3)

La valutazione preliminare espone le preoccupazioni della Commissione sul fatto che Aspen possa aver abusato della propria posizione dominante imponendo prezzi iniqui ai sensi dell’articolo 102, lettera a), del TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE sotto forma di prezzi eccessivi in relazione a sei farmaci antitumorali nello Spazio economico europeo, fatta eccezione per l’Italia (2) («SEE») (3).

(4)

I sei farmaci oggetto delle pratiche tariffarie di Aspen sono farmaci soggetti a prescrizione medica per uso umano nel trattamento del cancro, quali i tumori ematologici, contenenti i principi attivi farmaceutici («API») melfalan, mercatopurina, clorambucile, tioguanina e busulfano e venduti rispettivamente con i nomi commerciali Alkeran Intravenous («IV»), Alkeran Oral, Purinethol, Leukeran, Lanvis e Myleran (nell’insieme i «prodotti»).

(5)

La Commissione teme che Aspen possa avere detenuto una posizione dominante per ciascuno di questi farmaci sul totale o sulla maggior parte dei distinti mercati nazionali nel SEE. Aspen potrebbe aver detenuto tali posizioni dominanti almeno durante una parte del periodo oggetto dell’indagine e potrebbe continuare a farlo.

(6)

La Commissione teme che Aspen possa aver abusato della propria posizione dominante nella maggior parte di questi mercati. La presunta condotta di Aspen è iniziata con elevati aumenti di prezzo, sovente nell’ordine di centinaia di punti percentuali, a partire dal maggio 2012, con conseguenti livelli di prezzo che fanno temere la sussistenza di prezzi eccessivi nella maggior parte dei mercati nazionali. Preoccupazioni destano le prove indicanti che il presunto comportamento di Aspen potrebbe essere tuttora in corso.

(7)

L’analisi della Commissione ha dimostrato che negli esercizi finanziari di Aspen dal 2013 al 2019 (relativi al periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2019), la società, grazie alla vendita dei prodotti, ha realizzato in maniera continua utili elevatissimi nel SEE, sia in termini assoluti che relativi: i prezzi praticati da Aspen superavano in media di quasi il trecento per cento i costi rilevanti (ovvero i prezzi erano quasi quattro volte il livello dei costi di Aspen), anche tenendo conto di un tasso di rendimento ragionevole. Inoltre, i livelli medi degli utili realizzati da Aspen in tutto il SEE sono risultati più di tre volte superiori rispetto ai livelli di redditività media di una selezione di imprese simili nell’industria farmaceutica («comparatori»). I livelli medi degli utili realizzati da Aspen sono risultati inoltre superiori a quelli di tutti i comparatori presi singolarmente.

(8)

L’indagine non ha evidenziato alcun motivo legittimo che giustifichi i livelli di prezzo e gli utili di Aspen. Da più di 50 anni i prodotti — che Aspen non ha significativamente innovato o sviluppato — non sono coperti da brevetto. Aspen ha esternalizzato le attività di fabbricazione e la maggior parte delle attività di commercializzazione dei prodotti. Dal punto di vista del cliente, Aspen non ha apportato miglioramenti sostanziali ai prodotti o alla loro distribuzione.

(9)

La valutazione preliminare della Commissione è pertanto che Aspen può aver ottenuto utili eccessivi e può aver praticato prezzi iniqui per ciascuno dei prodotti nella maggior parte dei mercati nazionali nel periodo compreso tra il 1o luglio 2012 e il 30 giugno 2019, e potrebbe continuare a farlo, in violazione dell’articolo 102, lettera a), del TFUE.

3.   Contenuto essenziale degli impegni proposti

(10)

Pur in disaccordo con la valutazione preliminare della Commissione, Aspen ha proposto una serie di impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, per rispondere alle preoccupazioni concorrenziali espresse dalla Commissione. Gli elementi fondamentali di tali impegni sono illustrati di seguito.

a)

Aspen ridurrà i prezzi netti per ciascuno dei prodotti in tutti gli Stati membri del SEE in cui i livelli dei prezzi possano destare preoccupazioni. Negli impegni proposti, i prezzi netti ridotti sono fissati per Stato membro e per prodotto. La riduzione di prezzi dei prodotti sarà pari in media al 73% all’interno del SEE. Anche dopo la riduzione praticata da Aspen, permarrà una differenza significativa di prezzo tra gli Stati membri, in quanto i costi unitari di Aspen variano da uno Stato membro all’altro. I prezzi netti oggetto degli impegni costituiscono prezzi massimi netti, vale a dire massimali di prezzo, ma Aspen sarà libera di praticare prezzi inferiori.

b)

I prezzi netti ridotti si applicheranno per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione di accettazione degli impegni. Nella seconda metà del periodo, ovvero dopo il quinto anno, e in caso di aumento significativo dei costi diretti di Aspen, sarà possibile rivedere, una sola volta, i livelli dei prezzi. In più, oltre al periodo di dieci anni menzionato, Aspen si impegna ad applicare retroattivamente i prezzi netti ridotti a partire dal 1o ottobre 2019, data in cui Aspen ha comunicato per la prima volta alla Commissione una concreta proposta di impegni. Aspen rimborserà gli importi versati in eccesso rispetto ai prezzi netti ridotti, nel periodo dal 1o ottobre 2019 fino alla data in cui Aspen abbia effettivamente implementato le riduzioni di prezzo, agli enti che pagano e rimborsano i prezzi dei farmaci negli Stati membri. Tali pagamenti non pregiudicano eventuali richieste ai sensi delle vigenti norme civili o commerciali.

c)

Aspen si impegna a continuare a fornire i prodotti per un primo periodo garantito di cinque anni. Per un secondo periodo di cinque anni, Aspen si impegna a continuare a fornire i prodotti a meno che, qualora decida di interromperne la fornitura, (i) ne informi, con almeno un anno di anticipo, le autorità competenti degli Stati membri e (ii) metta a disposizione di qualsiasi terzo interessato le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti e mantenga le autorizzazioni di immissione in commercio fin quando non abbia trovato un acquirente.

(11)

Tali impegni dovrebbero rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. In particolare, la riduzione e i massimali di prezzo per un periodo di dieci anni dovrebbero rimuovere le preoccupazioni della Commissione in merito all’imposizione di prezzi eccessivi, in quanto tali riduzioni dei prezzi fanno rientrare sufficientemente i livelli degli utili di Aspen nell’intervallo degli utili comunemente osservati sul mercato. Inoltre, la riduzione dei prezzi porterebbe i prezzi medi dei prodotti praticati da Aspen nel SEE al di sotto dei livelli precedenti l’aumento dei prezzi del 2012, anche se la situazione sarà diversa in alcuni mercati nazionali, dal momento che i prezzi del 2012 variavano considerevolmente tra i mercati nazionali.

(12)

Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Invito a presentare osservazioni

(13)

La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della direzione generale della Concorrenza.

(14)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente invito. I terzi interessati sono inoltre pregati di inviare una versione non riservata delle proprie osservazioni, in cui le informazioni che essi ritengano costituire segreti aziendali o di natura riservata siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(15)

È preferibile argomentare le risposte e le osservazioni formulate, nonché esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

(16)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento «AT.40394 — Aspen» per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

B-1049-Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE.

(2)  L'Italia è esclusa poiché l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato una decisione in merito alla violazione, da parte di Aspen, dell’articolo 102 del TFUE per le sue pratiche di prezzi iniqui nell’ambito dello stesso portafoglio di prodotti (ad eccezione del Myleran); si veda la decisione del 29 settembre 2016 nel procedimento A-480 Incremento Prezzo Farmaci Aspen (confermata in ultima istanza dal Consiglio di Stato con sentenza del 20 febbraio 2020 nella causa n. 8447/2017).

(3)  Ai fini della presente comunicazione, con «UE/SEE» si intendono gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione dell’Italia, come pure il Regno Unito e i paesi dello Spazio economico europeo. Il SEE comprende gli Stati membri dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.


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