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Document 52020XC0624(01)

Comunicazione della Commissione Linee guida per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi 2020/C 210/01

C/2020/3756

OJ C 210, 24.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 210/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Linee guida per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

(2020/C 210/01)

Clausola di esclusione della responsabilità

Le presenti linee guida sono destinate ad assistere le autorità nazionali, gli operatori economici e i mercati online nell'applicazione del regolamento (UE) 2019/1148. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.

Indice

INTRODUZIONE 2

PARTE 1:

LINEE GUIDA PER GLI STATI MEMBRI 3

SEZIONE I:

REGIME DI LICENZE 3

SEZIONE II:

SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI E CONTROLLI 3

SEZIONE III:

SCAMBIO DI INFORMAZIONI 3

PARTE 2:

LINEE GUIDA PER GLI OPERATORI ECONOMICI E I MERCATI ONLINE 3

SEZIONE IV:

VERIFICA ALL’ATTO DELLA VENDITA 3

SEZIONE V:

RICONOSCERE E SEGNALARE TRANSAZIONI SOSPETTE E SPARIZIONI E FURTI SIGNIFICATIVI 7

SEZIONE VI:

INFORMARE LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 12

SEZIONE VII:

SICUREZZA DELL’IMMAGAZZINAMENTO 14

Appendice 1:

Periodi di transizione 16

Appendice 2:

Lista di controllo per le autorità nazionali preposte alle ispezioni 18

Appendice 3:

Lista di controllo della conformità per operatori economici, mercati online, utilizzatori professionali e privati 19

Appendice 4:

Modello per la comunicazione transfrontaliera 21

Appendice 5:

Ulteriori linee guida e altri nomi di sostanze elencate negli allegati del regolamento 22

INTRODUZIONE

Nella società odierna molte sostanze chimiche sono usate quotidianamente in una vasta gamma di processi industriali e attività professionali, come pure nell’ampio e diversificato settore dei beni di consumo. Le sostanze chimiche sono usate, fra l’altro, come prodotti intermedi per produrre altre sostanze chimiche, come solventi per dissolvere materiali, per fabbricare prodotti quali le vernici, come ingredienti alimentari e in prodotti finali quali le soluzioni detergenti. La grande maggioranza di queste sostanze chimiche è oggetto di scambi commerciali tra imprese per fini legittimi. Inoltre, le persone fisiche o giuridiche possono avere un legittimo interesse ad acquistare o usare queste sostanze chimiche al di fuori di un contesto professionale, ad esempio nell’ambito di un’attività ricreativa.

Tuttavia, alcune sostanze chimiche potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Terroristi e altri criminali potrebbero cercare di acquistare sul libero mercato gli ingredienti per precursori necessari per produrre esplosivi artigianali o deviarli dall’uso legittimo.

Le regole relative all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi sono state fissate a livello dell’UE nel 2014, con il regolamento (UE) n. 98/2013. Tuttavia, la minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali rimane elevata ed è in continua evoluzione. Pertanto è stato necessario rafforzare ulteriormente e armonizzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. È stato quindi adottato il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (qui di seguito «il regolamento») (1), che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 a decorrere dal 1o febbraio 2021.

Il regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Le presenti linee guida sono destinate, a norma dell’articolo 12 del regolamento, ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del regolamento, e a facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. Il comitato permanente in materia di precursori è stato consultato sul progetto di linee guida il 9-10 dicembre 2019. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.

Le sezioni I-III delle linee guida sono destinate agli Stati membri, mentre le sezioni IV-VII sono rivolte agli operatori economici e ai mercati online.

In generale, le parole «dovrebbe/dovrebbero», «deve/devono» e «è tenuto/sono tenuti a» indicano un obbligo previsto dal regolamento, mentre «potrebbe/potrebbero» e «si raccomanda» indicano raccomandazioni e buone pratiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla messa a disposizione, all’introduzione, alla detenzione e all’uso delle sostanze elencate negli allegati I e II e delle miscele che contengono tali sostanze, indipendentemente dalla loro concentrazione, ad eccezione dei prodotti indicati qui di seguito.

Articolo 2, paragrafo 2 — Il presente regolamento non si applica:

a)

agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b)

agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)

agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;

d)

all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)

agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;

f)

alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

g)

ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le «miscele omogenee di più di cinque ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p» (articolo 3, punto 13). Il regolamento si applica invece ai prodotti che contengono un numero di ingredienti pari o inferiore a cinque o una concentrazione superiore di precursori di esplosivi.

L’articolo 5 del regolamento stabilisce che i «precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati» nell’UE. Dalla definizione di «operatore economico» di cui all’articolo 3, punto 10, del regolamento consegue che esso si applica alla messa a disposizione delle sostanze elencate negli allegati I e II da parte di «qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online» nell’UE. Pertanto il regolamento si applica indipendentemente dal luogo in cui è stabilito l’operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione nell’Unione. Si applica quindi anche agli operatori economici stabiliti fuori dell’UE, ma che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione all’interno dell’UE.

PARTE 1

LINEE GUIDA PER GLI STATI MEMBRI

SEZIONE I

REGIME DI LICENZE

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

SEZIONE II

SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI E CONTROLLI

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

SEZIONE III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

PARTE 2

LINEE GUIDA PER GLI OPERATORI ECONOMICI E I MERCATI ONLINE

SEZIONE IV

VERIFICA ALL’ATTO DELLA VENDITA

Gli operatori economici sono tenuti a verificare, prima di mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di un potenziale cliente, che questi sia autorizzato ad acquistare tale precursore (articolo 8).

Se uno Stato membro ha istituito un regime di licenze in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, gli operatori economici possono mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di un privato, se e dopo che è stata verificata la necessaria licenza.

Un operatore economico può mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico se ha verificato che il potenziale cliente sia effettivamente un utilizzatore professionale o un altro operatore economico.

Per le vendite a qualunque cliente, che sia o meno un utilizzatore professionale, l’operatore economico è tenuto a verificare il documento attestante l’identità del potenziale cliente. Nel caso delle persone giuridiche, la verifica riguarda la persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente.

Per agevolare le indagini e le ispezioni, gli operatori economici sono tenuti a registrare ogni transazione e conservare tali informazioni per 18 mesi dalla data della transazione (articolo 8, paragrafo 4). Durante tale periodo di 18 mesi le informazioni devono essere messe a disposizione per un’eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all’uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali, senza indebito ritardo. Si raccomanda pertanto agli operatori economici di conservare i loro registri in ordine e mantenerli accessibili.

Le norme riguardanti la verifica all’atto della vendita si applicano a tutte le vendite, a prescindere dal fatto che il venditore e il cliente siano fisicamente presenti o no. Per quanto riguarda quest’ultimo caso («vendite a distanza»), il processo di verifica dell’identità e delle licenze sarà trattato separatamente qui di seguito.

Si ricorda agli operatori economici e ai mercati online che vigono disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche (considerando 22). Pertanto, il trattamento dei dati personali coinvolti, fra l’altro, nella concessione di licenze dovrebbe essere svolto in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 (2)) (si veda anche il considerando 22).

IV.1   Vendite a privati — per operatori economici che gestiscono un regime di licenze

In uno Stato membro che ha stabilito un regime di licenze in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni può essere messo a disposizione dei privati soltanto se è stata verificata la licenza necessaria (articolo 8, paragrafo 1). Solo alcuni Stati membri offrono la possibilità di mettere a disposizione dei privati detentori di una licenza i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, o riconoscono le licenze rilasciate dalle autorità competenti di altri Stati membri. Negli altri casi la transazione dovrebbe essere rifiutata.

L’operatore economico è tenuto a verificare che sia stata rilasciata una licenza per la transazione prevista e a valutare se la licenza e il documento attestante l’identità appaiano autentici. Si raccomanda che gli Stati membri utilizzino il formato per licenze che figura nell’allegato III del regolamento. Gli operatori economici potrebbero verificare la licenza contattando l’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata.

Inoltre l’operatore economico è tenuto a conservare le informazioni relative al documento attestante l’identità e alla licenza del privato in questione per 18 mesi dalla data della transazione. Gli operatori economici dovrebbero, come minimo, registrare il nome che figura sul documento attestante l’identità e sulla licenza, e i numeri di entrambi i documenti. Gli operatori economici non sono tenuti a conservare una copia della licenza, ma possono farlo in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Le imprese e le organizzazioni possono trovare informazioni su come conformarsi alle norme dell’UE in materia di protezione dei dati sull’apposita pagina web della Commissione europea (3).

Infine, l’operatore economico è tenuto a registrare sulla licenza la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni. La registrazione sulla licenza degli acquisti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni permette all’operatore economico di individuare se il detentore della licenza stia potenzialmente superando la quantità massima di precursori esplosivi soggetti a restrizioni che è autorizzato a detenere, o se vi sia qualcosa di sospetto nella combinazione degli acquisti. Ad esempio, può costituire un comportamento sospetto il fatto che il detentore di una licenza abbia effettuato in un lasso di tempo relativamente breve una serie di acquisti che, messi insieme, superano la quantità massima di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni che è autorizzato a detenere. In tal caso, si raccomanda all’operatore economico di rivolgersi al punto di contatto nazionale (articolo 9, paragrafo 4).

IV.1.1   Raccomandazioni specifiche per le vendite a distanza

Si raccomanda agli operatori economici di richiedere una copia scannerizzata della licenza del cliente e del documento attestante la sua identità, in modo da poter verificare tali informazioni quanto prima possibile (ad esempio prima di completare la transazione) e al più tardi prima del momento della consegna dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni (considerando 14). Gli operatori economici non sono tenuti a conservare una copia della licenza, ma possono farlo in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Le imprese e le organizzazioni possono trovare informazioni su come conformarsi alle norme dell’UE in materia di protezione dei dati sull’apposita pagina web della Commissione europea (4).

Il documento attestante l’identità potrebbe inoltre essere verificato di persona al momento della consegna o con altri mezzi, per esempio attraverso i meccanismi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 (5). È importante tenere presente che la responsabilità della verifica spetta all’operatore economico, anche se i servizi di consegna sono incaricati di verificare i documenti.

Il fatto che la licenza e il documento attestante l’identità sono stati verificati, e la modalità di verifica, devono essere registrati.

La transazione potrebbe essere registrata sulla licenza al momento della consegna, nel qual caso l’operatore economico dovrebbe incaricarne la persona addetta alla consegna.

Compiti che spettano all’operatore economico

Chiedere al cliente di fornire una copia scannerizzata della licenza e del documento attestante l’identità (o verificarne l’identità per via elettronica). Verificare che il detentore della licenza sia effettivamente il titolare del documento attestante l’identità.

Verificare che il prodotto acquistato rispetti le condizioni della licenza: i) sostanza ii) concentrazione iii) quantità.

Se l’operatore economico chiede al cliente di creare un conto cliente, potrebbe autorizzarlo a caricare una copia scannerizzata della licenza nel suo fascicolo di cliente.

Compiti che deve eseguire la persona incaricata della consegna prima di consegnare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni

Verificare che la fotografia di identità corrisponda alla persona e che il numero di identificazione corrisponda a quello che figura sulla prima pagina della licenza. Il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni dovrebbe essere consegnato esclusivamente al detentore della licenza: non può essere consegnato a nessun altro.

IV.2   Vendite a utilizzatori professionali o ad altri operatori economici

Un privato non dovrebbe essere in grado di acquistare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni semplicemente sostenendo di essere un utilizzatore professionale o un operatore economico. Se un potenziale cliente dichiara di essere un utilizzatore professionale o un operatore economico, gli operatori economici sono tenuti dal regolamento a verificare, per ciascuna transazione, che si tratti effettivamente di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico. Questa verifica è obbligatoria a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell’arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti (articolo 8, paragrafi 2 e 3).

L’operatore economico è tenuto a interrogare il potenziale cliente circa la sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale e l’uso che prevede di fare dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Per verificare l’uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l’operatore economico è tenuto a valutare se esso sia compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. In caso di dubbi sugli usi abituali dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e sui prodotti tipici che li contengono gli operatori economici possono rivolgersi all’autorità competente.

L’operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. Se vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi, la transazione dovrebbe essere segnalata al punto di contatto nazionale (si veda anche la sezione V sulla segnalazione di transazioni sospette).

L’operatore economico dovrebbe inoltre verificare se il potenziale cliente sia autorizzato ad agire per conto della sua società o istituzione. La persona che rappresenta il potenziale cliente dovrebbe essere in grado di presentare una conferma, da parte del datore di lavoro, del fatto che è autorizzato ad acquistare o ricevere precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto del datore di lavoro. Ad esempio, uno studente universitario non è probabilmente autorizzato ad acquistare prodotti per conto della sua università, anche se conosce tutte le informazioni sull’università (indirizzo, partita IVA ecc.) e se potrebbe sembrare un utilizzatore professionale perché conosce bene gli usi abituali del prodotto.

Per 18 mesi dalla data della transazione, l’operatore economico è tenuto a conservare le informazioni riguardanti:

il documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;

l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all’indirizzo e al numero di identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;

l’uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

Per garantire che siano fornite tutte le informazioni, si raccomanda all’operatore economico di chiedere al potenziale cliente di compilare la «dichiarazione del cliente» che figura nell’allegato IV del regolamento. Per conservare le informazioni relative al documento attestante l’identità, l’operatore economico dovrebbe, come minimo, registrare il nome che figura su tale documento e il numero di documento. Le imprese e le organizzazioni possono trovare informazioni su come conformarsi alle norme dell’UE in materia di protezione dei dati sull’apposita pagina web della Commissione europea (6).

Le informazioni da fornire nel contesto della verifica dovrebbero essere richieste in occasione di ciascuna transazione, a meno che la verifica in relazione al potenziale cliente in questione non sia già stata effettuata nell’arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti. Una transazione si discosta in maniera significativa dalle precedenti, ad esempio, nei seguenti casi:

se il potenziale cliente vuole comprare una quantità molto superiore del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni senza fornire una spiegazione logica;

se cambia l’indirizzo del potenziale cliente;

se cambia l’indirizzo di consegna o il metodo di consegna;

se cambia il metodo di pagamento;

se cambiano i dati di contatto del potenziale cliente.

IV.2.1   Raccomandazioni specifiche per le vendite a distanza

Si raccomanda agli operatori economici di utilizzare la dichiarazione del cliente che figura nell’allegato IV del regolamento per richiedere agli utilizzatori professionali o agli altri operatori economici le informazioni necessarie al fine di verificare che il potenziale cliente sia effettivamente un utilizzatore professionale o un altro operatore economico.

Si raccomanda agli operatori economici di richiedere una copia scannerizzata del documento attestante l’identità del cliente, per poter verificare tale informazione quanto prima possibile (ad esempio prima di completare la transazione) e al più tardi prima della consegna dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni (considerando 14). Le imprese e le organizzazioni possono trovare informazioni su come conformarsi alle norme dell’UE in materia di protezione dei dati sull’apposita pagina web della Commissione europea (7).

Il documento attestante l’identità potrebbe inoltre essere verificato di persona al momento della consegna o con altri mezzi, per esempio attraverso i meccanismi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 (8). È importante tenere presente che la responsabilità della verifica spetta all’operatore economico, anche se i servizi di consegna sono incaricati di verificare i documenti. Il fatto che il documento attestante l’identità è stato verificato, e la modalità di verifica, devono essere registrati.

A norma del regolamento gli operatori economici, all’atto della vendita a un utilizzatore professionale o a un altro operatore economico, devono richiedere il documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente (articolo 8, paragrafo 2). Il regolamento spiega inoltre che è essenziale identificare tutti gli attori della catena di approvvigionamento e tutti i clienti, siano essi privati, utilizzatori professionali o operatori economici (considerando 13). Dato che i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni potrebbero provocare gravi danni se dirottati e utilizzati impropriamente per fabbricare esplosivi artigianali, occorre verificare che la persona che acquista o riceve precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto del suo datore di lavoro sia realmente autorizzata a rappresentarlo per queste azioni specifiche. Si raccomanda inoltre di richiedere una prova della consegna dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e una firma leggibile della persona che agisce per conto del cliente, in modo da poter identificare tutti gli attori della catena di approvvigionamento.

Compiti che spettano all’operatore economico

Chiedere al cliente di compilare la dichiarazione del cliente e di fornire una copia scannerizzata del documento attestante la sua identità (o verificarne l’identità per via elettronica).

Verificare che la persona che acquista i prodotti sia autorizzata ad acquistare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto della sua società o istituzione.X

Verificare che il prodotto acquistato corrisponda alle informazioni che figurano sulla dichiarazione del cliente: i) sostanza, ii) concentrazione, iii) quantità.

Valutare se l’uso previsto sia coerente con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. In caso contrario, la (tentata) transazione dovrebbe essere segnalata come transazione sospetta (si veda la sezione V) e può essere rifiutata.

Verificare che la persona che riceve i prodotti sia autorizzata a ricevere precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto della sua società o istituzione.

IV.3   Misure che possono essere adottate dai mercati online

I mercati online sono tenuti ad adottare misure atte a garantire che i loro utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i loro servizi, rispettino i loro obblighi in materia di verifica e registrazione (articolo 8, paragrafo 5).

Questo obbligo si applica ai mercati online in aggiunta all’obbligo, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di garantire che gli utenti siano informati dei loro obblighi ai sensi del regolamento (si veda la sezione VI.3). Tuttavia, mentre l’articolo 7, paragrafo 3, si riferisce a utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati, l’articolo 8, paragrafo 5, si riferisce a utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i servizi dei mercati online.

Per le vendite a un privato, gli operatori economici dovrebbero verificare il documento attestante l’identità e la licenza (articolo 8, paragrafo 1). Per le vendite a un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, gli operatori economici dovrebbero verificare se il potenziale cliente sia effettivamente un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, richiedendo alcune informazioni, tra cui il documento attestante l’identità del potenziale cliente (articolo 8, paragrafo 2). Come prima misura, i mercati online dovrebbero informare l’operatore economico di tali obblighi di verifica, per esempio al momento in cui quest’ultimo sottoscrive un abbonamento al servizio del mercato online, tramite messaggi di allerta ecc.

Come indica il considerando 15, oltre a questa prima misura i mercati online dovrebbero adottare, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, altre misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare gli obblighi di cui sopra. Per esempio, potrebbero offrire strumenti che consentano agli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sui mercati online di verificare l’autenticità di una licenza (per le transazioni tra imprese e consumatori) o la dichiarazione del cliente di cui all’allegato IV del regolamento (per le transazioni tra imprese), oppure che facilitino il loro accesso a tali documenti.

Dal considerando 16 del regolamento consegue che l’articolo 8, paragrafo 5, non impone ai mercati online un obbligo generale di sorveglianza dei loro servizi al fine di assicurare che gli utenti rispettino i loro obblighi ai sensi dell’articolo 8 (o di altra disposizione) del regolamento stesso. La formulazione dell’articolo 8, paragrafo 5, chiarisce infatti che i mercati online devono adottare misure atte a garantire che i loro utenti rispettino i loro obblighi ai sensi dell’articolo 8. In altre parole, malgrado gli obblighi imposti ai mercati online dall’articolo 8, paragrafo 5, la responsabilità della verifica continua a spettare agli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni tramite i servizi erogati dai mercati online.

SEZIONE V

RICONOSCERE E SEGNALARE TRANSAZIONI SOSPETTE E SPARIZIONI E FURTI SIGNIFICATIVI

Gli operatori economici e i mercati online sono tenuti a segnalare le transazioni sospette (tentate o concluse) e le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati ai punti di contatto nazionali degli Stati membri (articolo 9, paragrafi 4 e 5). I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sono tenuti a segnalarne le sparizioni e i furti significativi ai punti di contatto nazionali degli Stati membri (articolo 9, paragrafo 6).

I dati di contatto dei punti di contatto nazionali figurano sul sito web della Commissione europea (9). Le transazioni sospette dovrebbero essere segnalate al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione sospetta è stata conclusa o tentata.

Si raccomanda agli Stati membri di provvedere a una protezione adeguata della persona che segnala una transazione sospetta o una sparizione o un furto significativi (ossia di non divulgare, se non necessario, i dettagli di tale persona, ad esempio nel suo luogo di lavoro).

Articolo 3, punto 7: «transazione sospetta»: qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi.

Si considera transazione sospetta qualsiasi (tentato) acquisto di uno o più precursori di esplosivi disciplinati, o miscele contenenti tali precursori, che si discosti dalle aspettative o dalle interazioni ordinarie, indipendentemente dalla concentrazione dei precursori di esplosivi disciplinati, tranne se riguarda sostanze escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» di cui all’articolo 3, punto 13.

Sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le «miscele omogenee di più di cinque ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p» (articolo 3, punto 13). Il regolamento si applica invece ai prodotti che contengono un numero di ingredienti pari o inferiore a cinque o una concentrazione superiore di precursori di esplosivi disciplinati.

Vi sono inoltre casi in cui i prodotti che contengono precursori diventano così difficili da usare per fabbricare esplosivi artigianali che non è probabile che costituiscano una minaccia. Ciò può dipendere da molti fattori, compresa la concentrazione del precursore nel prodotto, la quantità del prodotto e la complessità del prodotto.

Un prodotto presenta interesse in quanto precursore di esplosivi se ha una delle seguenti caratteristiche:

i)

la sostanza del precursore è disponibile pura o in una miscela semplice, indipendentemente dalla concentrazione, o

ii)

la sostanza del precursore è disponibile in una miscela complessa ma in concentrazione relativamente elevata.

Tra gli esempi del caso i) figurano i precursori puri e le miscele/soluzioni di un precursore contenute in una sola sostanza o in un solo solvente, o in un numero ridotto di sostanze o solventi. Indipendentemente dalla concentrazione, in molti casi può essere relativamente semplice estrarre e arricchire il precursore da un simile prodotto. Per i prodotti che rientrano in questa descrizione, tutte le transazioni sospette, i furti e le sparizioni dovrebbero essere segnalati, a meno che vi siano buoni motivi per non farlo.

Tra gli esempi del caso ii) figurano le miscele contenenti numerosi ingredienti, ma nelle quali il precursore è disponibile in una concentrazione talmente elevata che anche tramite una procedura di estrazione complicata con una scarsa resa il precursore può essere estratto in quantità tale da poter essere usato per fabbricare un esplosivo artigianale. I prodotti che rientrano in questa descrizione devono solitamente essere segnalati soltanto se le quantità oggetto della (tentata) transazione superano le normali quantità per uso domestico.

Generalmente non destano preoccupazione i concimi azotati in cui la concentrazione di azoto (N) rispetto al nitrato di ammonio o uno dei sali di nitrato elencati nell’allegato II è inferiore a 3 % N in peso.

V.1   Portata dell’obbligo

L’obbligo di segnalazione riguarda le vendite a qualunque cliente, che sia un privato, un utilizzatore professionale o un operatore economico.

Gli operatori economici e i mercati online hanno il diritto di rifiutare una transazione sospetta. Il diritto di rifiutare una transazione non dovrebbe esporre a rischi il personale addetto alla vendita al dettaglio. Tale personale non è tenuto a rifiutare la transazione, specialmente se preoccupato per la sua sicurezza personale (vale a dire se ritiene che il potenziale cliente possa essere pericoloso). Se una transazione è rifiutata a causa di preoccupazioni per la sicurezza del personale, dovrebbe essere segnalata come tentativo di transazione sospetta. Se una transazione non è rifiutata a causa di preoccupazioni per la sicurezza del personale addetto alla vendita al dettaglio, dovrebbe essere segnalata come transazione sospetta dopo essere stata conclusa.

Poiché il tempo è essenziale per prevenire possibili attentati terroristici, la segnalazione dovrebbe avvenire entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto della transazione (articolo 9, paragrafo 4). Si raccomanda di segnalare la transazione sospetta non appena possibile.

Per individuare le transazioni sospette, gli operatori economici e i mercati online dovrebbero disporre di procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati (si veda la sezione V.4).

L’obbligo di segnalazione si applica a tutte le sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento, indipendentemente dalla loro concentrazione. Tuttavia, sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p. Di conseguenza non è obbligatorio segnalare le transazioni sospette, né le sparizioni o i furti significativi, di tali miscele omogenee.

V.2   Che cosa è sospetto?

Articolo 3, punto 7: «transazione sospetta»: qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi.

Si considera transazione sospetta qualsiasi (tentato) acquisto di uno o più precursori di esplosivi disciplinati, o miscele contenenti tali precursori, che si discosti dalle aspettative o dalle interazioni ordinarie.

Il carattere sospetto di una transazione dev’essere giudicato caso per caso. La presenza di uno o più indicatori dovrebbe elevare il livello di attenzione dell’operatore economico o del mercato online, ma non implica necessariamente l’obbligo di segnalare una transazione come sospetta. Talvolta, però, l’operatore economico o il mercato online potrebbe percepire come sospetta la presenza anche di un solo indicatore, e in tal caso dovrebbe segnalare la transazione non appena possibile e comunque entro 24 ore.

La presente sezione contiene un elenco di indicatori di comportamento sospetto, sulla base degli indizi previsti dal regolamento (articolo 9, paragrafo 1). Tali indicatori sono stati definiti in consultazione con rappresentanti degli Stati membri e dell’industria chimica, in base all’esperienza acquisita in materia di transazioni sospette.

Non tutti gli indicatori si applicano a tutti i contesti e situazioni (ad esempio le vendite online e quelle offline); i mercati online e gli operatori economici potrebbero usare l’elenco per individuare gli elementi rilevanti per il loro contesto imprenditoriale. L’elenco non è esaustivo ma è concepito come strumento di riferimento per scoprire le potenziali transazioni sospette. Si tenga presente che l’applicazione di questi indicatori non dovrebbe avere effetti discriminatori e dovrebbe essere pienamente coerente con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con le norme sulla protezione dei dati e sulla privacy.

Tra i possibili indicatori di comportamento sospetto figurano, ad esempio, i casi in cui un cliente:

appare nervoso o evita le domande, oppure non è un tipo di cliente abituale;

tenta di acquistare prodotti in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite;

non conosce bene l’uso o gli usi abituali del prodotto o dei prodotti, né le istruzioni per l’uso;

è restio a precisare l’uso che intende fare del prodotto o dei prodotti;

rifiuta uno o più prodotti alternativi che presentano una concentrazione inferiore (ma sufficiente per l’uso proposto);

insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti;

è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico che gli viene richiesto;

richiede metodi di imballaggio o di consegna diversi da quelli abituali, consigliati o previsti.

V.2   Che cosa è sospetto? (continuazione)

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

V.3   Che cosa segnalare?

Dopo avere constatato una (tentata) transazione sospetta, una sparizione o un furto significativi (per gli indicatori si veda la sezione V.2), si raccomanda di riferire al punto di contatto nazionale le informazioni dettagliate che possono essere importanti per prevenire l’uso improprio di precursori di esplosivi disciplinati, nella misura in cui tali informazioni sono note all’operatore economico, al mercato online, all’utilizzatore professionale o al privato.

Tra gli elementi pertinenti figurano:

dati personali, come il nome della persona

dati relativi alla transazione, come il numero della transazione, l’ora dell’acquisto, i prodotti e le quantità

altezza, corporatura, acconciatura e colore dei capelli, peli facciali (per le vendite offline)

eventuali segni particolari, ad esempio tatuaggi, piercing, cicatrici (per le vendite offline)

immagini tratte da televisione a circuito chiuso (per le vendite offline)

immatricolazione, marca e modello dell’eventuale veicolo usato dal cliente (per le vendite offline).

Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali dovrebbero segnalare la transazione sospetta o il tentativo di transazione sospetta al loro punto di contatto nazionale entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto (articolo 9, paragrafo 4). Gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati dovrebbero segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore dal rilevamento (articolo 9, paragrafi 5 e 6).

Il trattamento dei dati personali coinvolti nella segnalazione di transazioni sospette dovrebbe essere svolto in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati e con la direttiva (UE) 2016/680 (si veda anche il considerando 22).

V.4   Procedure per individuare transazioni sospette

V.4.1   Introduzione

Articolo 9, paragrafo 2: Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.

Tutti gli operatori economici e i mercati online dovrebbero integrare nei loro metodi di lavoro misure, verifiche e/o meccanismi che consentano di individuare attività sospette; a questo scopo potrebbero attingere all’elenco dei possibili indicatori di cui alla sezione V.2. Tali misure, verifiche e/o meccanismi dovrebbero essere adattati in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati. Pertanto le procedure di individuazione descritte qui di seguito non si applicano sempre a tutti i contesti imprenditoriali.

L’adeguatezza, la ragionevolezza e la proporzionalità delle procedure di individuazione dipendono da diversi fattori, quali le dimensioni e la capacità economica dell’operatore economico o del mercato online. Le procedure di individuazione dovrebbero essere adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati, ad esempio quelle degli operatori economici che operano offline potrebbero essere diverse da quelle degli operatori economici che operano online. Un altro fattore da prendere in considerazione è l’incidenza di tali procedure sui diritti fondamentali dei privati, degli utilizzatori professionali e degli operatori economici interessati (si veda anche la sezione V.4.3).

Per i mercati online, come indicato nei considerando 15 e 16 rispettivamente, le procedure dovrebbero essere opportunamente adattate alle specificità dell’ambiente online e gli obblighi in questione non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. Inoltre, i mercati online non dovrebbero essere ritenuti responsabili per le transazioni sospette che non sono state scoperte nonostante che essi abbiano predisposto procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuarle.

V.4.2   Procedure

È cruciale che le transazioni sospette siano scoperte quanto prima possibile, poiché potrebbe intercorrere poco tempo tra la transazione sospetta e l’uso effettivo di un esplosivo artigianale. Per individuare attività sospette sulla base degli indicatori di cui alla sezione V.2, la sensibilizzazione del personale è fondamentale. Ai fini della sensibilizzazione e per essere in grado di rilevare i possibili indicatori di cui alla sezione V.2, gli operatori economici possono prendere una serie di provvedimenti:

affiggere volantini o poster contenenti un elenco di indicatori di comportamento sospetto (non visibili ai clienti) destinati al personale incaricato di mettere a disposizione precursori di esplosivi disciplinati;

nei negozi, i prodotti contenenti precursori di esplosivi disciplinati potrebbero essere collocati in apposite corsie in modo che i prodotti e i potenziali clienti siano più visibili al personale;

nelle transazioni faccia a faccia, i venditori potrebbero porre al cliente domande basate sugli indicatori sopra indicati, ad esempio relative all’uso previsto del prodotto.

Più in generale, per rispettare l’obbligo di disporre di procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate, sia per gli operatori economici che per i mercati online le procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 2, potrebbero comprendere procedure automatiche, ad esempio la ricerca di eventuali transazioni sospette tramite parole chiave collegate ai nomi dei precursori di esplosivi disciplinati. Se fattibile, tali procedure automatiche potrebbero tenere conto degli acquisti relativi a una combinazione di precursori di esplosivi disciplinati e sostanze che insieme possono essere usate per fabbricare alcuni esplosivi tipici. Potrebbero inoltre tenere conto degli acquisti multipli effettuati dallo stesso cliente (ad esempio una serie di piccoli acquisti che, messi insieme, potrebbero risultare sospetti), ad esempio associando alcune informazioni sul cliente.

Gli operatori economici e i mercati online sono incoraggiati a dialogare con i punti di contatto nazionali o le autorità competenti degli Stati membri in cui operano per scegliere il tipo di parole chiave che potrebbero essere usate per eventuali algoritmi, e a stabilire un circuito di riscontro sulle segnalazioni di transazioni sospette, al fine di perfezionare le loro procedure di individuazione. L’elenco (10) dei punti di contatto nazionali e delle autorità competenti figura su sito web della Commissione europea.

Gli operatori economici e i mercati online potrebbero inoltre impiegare misure retroattive per individuare le transazioni sospette. Ad esempio potrebbero effettuare una ricerca di dati retroattiva, ossia passare periodicamente in rassegna le passate transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati effettuate sia nei punti vendita reali che sui siti web. Si raccomanda agli operatori economici e ai mercati online di fare tale rassegna a intervalli regolari, ad esempio una volta alla settimana o una volta al mese (in funzione, ad esempio, del numero di transazioni), concentrandosi sul numero e sulla quantità di precursori di esplosivi disciplinati venduti e sull’ubicazione geografica delle transazioni. In caso di anomalia, si raccomanda agli operatori economici e ai mercati online di contattare i punti di contatto nazionali degli Stati membri.

Infine, i mercati online potrebbero disporre di un pulsante di segnalazione che permetta agli operatori economici di segnalare le transazioni sospette. In ogni caso, gli operatori economici e i mercati online dovrebbero riferire le transazioni sospette ai loro punti di contatto nazionali entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto. Un pulsante di segnalazione potrebbe offrire un livello supplementare di sicurezza, permettendo ai mercati online di essere avvertiti direttamente dagli operatori economici delle potenziali transazioni sospette che avvengono sulle loro piattaforme. I mercati online potrebbero disporre anche di un pulsante di segnalazione che permetta ai clienti di segnalare elenchi di prodotti vietati o soggetti a restrizioni.

V.4.3   Rispetto dei diritti e normativa applicabile

Nell’elaborare e applicare le procedure di individuazione di cui sopra, gli operatori economici e i mercati online dovrebbero sempre garantire che siano debitamente rispettati i diritti (fondamentali) degli interessati e la normativa applicabile.

In particolare, laddove le procedure comprendono il trattamento dei dati personali, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati. Per aiutare le imprese ad attuare tali disposizioni, un’apposita pagina web della Commissione europea (11) informa le imprese e le organizzazioni su come conformarsi alle norme dell’UE in materia di protezione dei dati. Inoltre, specialmente quando vengono utilizzati algoritmi o altri mezzi automatici, dovrebbero essere previste adeguate misure di salvaguardia, ad esempio una sorveglianza umana da parte di personale adeguatamente formato, per evitare errori.

Nell’elaborare procedure automatiche, gli operatori economici e i mercati online dovrebbero sempre assicurarsi che i diritti fondamentali siano debitamente tutelati.

V.5   Individuare e segnalare sparizioni e furti significativi

Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali sono tenuti a segnalare le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al loro punto di contatto nazionale (articolo 9, paragrafo 5). I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni con una licenza sono tenuti a segnalarne le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore dal rilevamento al loro punto di contatto nazionale (articolo 9, paragrafo 6). Gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati dovrebbero valutare caso per caso se le sparizioni o i furti siano significativi.

Per giudicare se un furto o una sparizione siano «significativi» occorre valutare se il quantitativo sia insolito considerando tutte le circostanze del caso (ad esempio, circostanze che indicano un normale caso di taccheggio potrebbero non destare sospetti). È importante ricordare che con quantitativi relativamente piccoli di precursori si possono fabbricare esplosivi potenzialmente letali. Se sospettano che un furto o una sparizione siano significativi, gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati sono tenuti a rivolgersi ai punti di contatto nazionali degli Stati membri.

Per individuare sparizioni e furti sono suggerite varie misure:

tenere registri dettagliati degli acquisti, delle vendite e dello stoccaggio di precursori di esplosivi disciplinati e miscele;

verificare periodicamente lo stock per individuare eventuali sparizioni.

La legislazione in materia di sicurezza (12) esige l’inventario di determinate sostanze pericolose. Se gli operatori economici hanno già un inventario, si raccomanda di riutilizzarlo per quanto possibile piuttosto che creare un nuovo inventario distinto allo scopo di individuare sparizioni e furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati.

Per prevenire sparizioni e furti significativi è importante che l’immagazzinamento sia sicuro. Per ulteriori informazioni sulle misure che gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati potrebbero adottare per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento si veda la sezione VII.

SEZIONE VI

INFORMARE LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

VI.1   Vendite ad altri operatori economici

Al fine di applicare le restrizioni e i controlli previsti dal presente regolamento, gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati detentori di una licenza dovrebbero potersi basare sulle informazioni disponibili a monte della catena di approvvigionamento.

Articolo 7, paragrafo 1: Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9.

Come illustrato nella sezione V, sono considerate precursori di esplosivi disciplinati tutte le sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p (articolo 3, punto 13).

Il regolamento lascia l’operatore economico libero di scegliere la forma da attribuire all’obbligo di informare la catena di approvvigionamento. Si raccomanda di presentare le informazioni per iscritto, in modo che resti una documentazione del fatto che la catena di approvvigionamento è stata informata. Le autorità preposte alle ispezioni possono richiedere documenti che attestino che la catena di approvvigionamento è stata informata nel corso dell’ispezione e in che modo. Inoltre, le informazioni scritte rendono a tutti gli attori della catena di approvvigionamento più facile dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

L’operatore economico potrebbe inserire le informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (13) (il regolamento REACH), alla sezione 15, «informazioni sulla regolamentazione». Un vantaggio della scheda di dati di sicurezza consiste nel fatto che è ampiamente usata nell’industria chimica e di conseguenza molti operatori economici sono abituati a ricevere la maggior parte delle informazioni aggiornate tramite tale scheda. A norma dell’articolo 31, paragrafo 9, e dell’articolo 32 del regolamento REACH gli operatori economici (14) che forniscono ad altri operatori economici (15) una sostanza o una miscela sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la scheda di dati di sicurezza, fra l’altro, non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, o allorché è stata imposta una restrizione. Altri modi per informare l’operatore economico successivo sono, ad esempio, inserire le informazioni nella fattura, nei contratti o nella ricevuta.

Formule suggerite per informare la catena di approvvigionamento

Per i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni:

«L’acquisizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di questo prodotto da parte di privati sono soggetti a restrizioni a norma del regolamento (UE) 2019/1148. Tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. Si veda https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf».

Per i precursori di esplosivi disciplinati che non sono soggetti a restrizioni:

«Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. Si veda https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf»

VI.2   Vendite a utilizzatori professionali o privati

Articolo 7, paragrafo 2: Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all’articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

a)

consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;

b)

istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

Per assicurare che il personale sia consapevole di quali dei prodotti contengono precursori di esplosivi disciplinati, gli operatori economici potrebbero inserire l’informazione secondo la quale il prodotto contiene un precursore di esplosivi nel codice a barre del prodotto stesso. Inoltre, gli operatori economici potrebbero mettere a disposizione del loro personale poster (non visibili al pubblico) che elencano i prodotti da essi venduti che contengono tali precursori di esplosivi disciplinati. Un altro metodo consiste nel collocare prodotti fittizi sullo scaffale dedicato ai prodotti contenenti precursori di esplosivi disciplinati. All’atto della vendita il personale dovrà recarsi nel deposito a prendere il vero prodotto, il che contribuirà a sensibilizzarlo sul fatto che si tratta di un prodotto soggetto a obblighi specifici. In alternativa, i prodotti che contengono precursori di esplosivi disciplinati potrebbero essere riposti dietro il banco, in modo da non essere liberamente accessibili, il che renderebbe obbligatoria un’interazione con il personale all’atto dell’acquisto. Esistono inoltre altri atti legislativi che impongono istruzioni periodiche. Ad esempio, in alcuni casi la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (16) obbliga a istruire i dipendenti sulle precauzioni e sulle azioni necessarie per proteggersi quando trattano agenti chimici pericolosi sul posto di lavoro. Le istruzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, potrebbero essere associate a quelle in materia di salute e sicurezza.

VI.3   Misure che devono essere adottate dai mercati online per informare i loro utenti

Articolo 7, paragrafo 3: Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Per conformarsi all’articolo 7, paragrafo 3, i mercati online dovrebbero informare in maniera chiara ed efficace in merito agli obblighi previsti dal regolamento (si veda il considerando 15). L’obbligo della chiarezza implica, in particolare, che le informazioni in questione siano specifiche e di facile comprensione. L’obbligo dell’efficacia implica, in particolare, che le informazioni siano fornite in maniera proattiva, tempestiva e facilmente accessibile. Di conseguenza, se fattibile, i mercati online potrebbero informare i nuovi utenti dei loro obblighi nella fase in cui questi si registrano sulla piattaforma o caricano i loro elenchi, cioè prima che i precursori di esplosivi disciplinati siano effettivamente messi a disposizione. I mercati online potrebbero inoltre includere nelle loro condizioni generali e nelle domande più frequenti (o in documenti analoghi) informazioni sugli obblighi degli utenti ai sensi del regolamento, comprese informazioni sul modo di segnalare le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi.

SEZIONE VII

SICUREZZA DELL’IMMAGAZZINAMENTO

Il regolamento (articolo 12) impone alla Commissione di fornire informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi disciplinato sia immagazzinato in condizioni di sicurezza. La presente sezione fornisce le linee guida a tale riguardo per i privati, gli utilizzatori professionali e gli operatori economici.

VII.1   Raccomandazioni per i privati

La sicurezza delle modalità di immagazzinamento è una delle circostanze di cui le autorità competenti devono tenere conto al momento di valutare una domanda di licenza presentata da un privato per acquistare un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento. Si raccomanda alle autorità competenti di valutare se siano in atto una o più delle seguenti misure per garantire un immagazzinamento in condizioni di sicurezza:

è esercitato un controllo su chi ha accesso all’impianto di immagazzinamento, ad esempio si verifica che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia conservato in una stanza o un armadio chiusi a chiave;

l’accesso alla proprietà è limitato, ad esempio la proprietà è circondata da cancelli;

le zone vulnerabili intorno alla proprietà sono illuminate;

sono installati dispositivi di bloccaggio sulle porte, sulle finestre a piano terra e su altre finestre facilmente accessibili;

è installato un sistema di allarme antiintrusione;

è in uso un sistema di videosorveglianza.

Le misure che i privati potrebbero adottare per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento dipendono da una serie di fattori, ad esempio la quantità, la concentrazione in peso e le potenziali combinazioni dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni che detengono.

VII.2   Raccomandazioni per utilizzatori professionali e operatori economici

Le misure che gli operatori economici e gli utilizzatori professionali potrebbero adottare per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento dipendono da una serie di fattori, ad esempio le dimensioni della loro società o la quantità, la concentrazione in peso e le potenziali combinazioni dei precursori di esplosivi disciplinati che detengono.

Si raccomanda alle società le cui attività coinvolgono precursori di esplosivi disciplinati di controllare l’accesso ai loro locali.

Si raccomanda di limitare e controllare l’accesso di altre persone (visitatori e contraenti) ai locali della società in cui sono fabbricati o immagazzinati precursori di esplosivi disciplinati. Si raccomanda alle società di disporre di regole scritte sull’immagazzinamento sicuro e procedure sicure, che si applichino ai precursori di esplosivi disciplinati.

Ad esempio, le società potrebbero sottoporre a controlli le persone e le società che visitano i loro locali. Le società potrebbero tenere registri dei visitatori che si recano nei locali in cui sono fabbricati o immagazzinati precursori di esplosivi disciplinati.

Anche se il dirottamento dei prodotti chimici avviene generalmente dopo la vendita, le società devono essere consapevoli delle possibilità di dirottamento o di furto dai loro siti e prendere misure adeguate per proteggere dal furto i loro locali. Sono esposte a tale rischio le società che operano lungo tutta la catena di approvvigionamento:

fabbricanti

distributori

prestatori di servizi logistici

clienti.

Si raccomanda di aumentare il livello di sicurezza nelle aree in cui sono immagazzinati precursori di esplosivi disciplinati, nel modo opportuno e fattibile. Vi sono diverse misure che gli operatori economici e gli utilizzatori professionali potrebbero prendere per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento:

proteggere le stanze o le gabbie di deposito dalle irruzioni;

limitare l’accesso alle aree in cui sono immagazzinati i precursori di esplosivi disciplinati (ad esempio negando l’accesso agli addetti alla vendita, ai tirocinanti, ai clienti, ai visitatori ecc.);

limitare l’accesso alle zone circostanti la proprietà, ad esempio circondandola di cancelli;

illuminare le zone vulnerabili intorno alla proprietà;

bloccare le porte, le finestre a piano terra e altre finestre facilmente accessibili per quanto possibile;

installare un sistema di allarme antiintrusione;

usare un sistema di videosorveglianza;

verificare periodicamente gli stock per individuare eventuali sparizioni o furti.

Si tenga presente che alcuni atti legislativi in materia di sicurezza (17) impongono ad alcuni operatori economici di presentare una relazione sulla sicurezza se detengono nei loro stabilimenti sostanze pericolose. Agli operatori economici a cui si applica sia il regolamento (UE) 2019/1148 sui precursori di esplosivi, sia la normativa in materia di sicurezza, si raccomanda di combinare le misure di sicurezza e quelle di prevenzione in un unico piano integrato. Le misure di sicurezza e quelle di prevenzione possono rafforzarsi a vicenda.

Appendice 1

Periodi di transizione

1.1   Periodo di transizione per le licenze

Il regolamento (UE) 2019/1148 abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 98/2013 con effetto a decorrere dal 1o febbraio 2021. Nella sua disposizione transitoria (articolo 23) il regolamento prevede un periodo di transizione relativo alle licenze nei casi in cui sia stato già istituito un regime di licenze in conformità del vecchio regolamento.

Per gli Stati membri che hanno già istituito un regime di licenze in conformità del regolamento (UE) n. 98/2013, il nuovo regolamento prevede un regime di transizione dal regolamento (UE) n. 98/2013.

Articolo 23, paragrafo 3: Nonostante il paragrafo 2, le licenze che sono state validamente rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore.

Articolo 23, paragrafo 4: Le domande di rinnovo delle licenze di cui al paragrafo 3 presentate dopo il 1o febbraio 2021 sono effettuate conformemente al presente regolamento.

Le licenze rilasciate prima del 1o febbraio 2021 restano valide fino al 2 febbraio 2022, a meno che la loro data di validità sia anteriore al 2 febbraio 2022. A partire dal 2 febbraio 2022, le licenze rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 non sono più valide, anche se la loro data di validità è successiva al 2 febbraio 2022.

Le licenze rilasciate a partire dal 1o febbraio 2021 sono valide per il periodo stabilito dallo Stato membro, che non deve superare i tre anni (articolo 6, paragrafo 3).

Se dopo il 1o febbraio 2021 un privato desidera rinnovare una licenza rilasciata prima del 1o febbraio 2021, il rinnovo deve avvenire in conformità del nuovo regolamento (in particolare dell’articolo 6).

Si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di provvedere affinché le autorità nazionali preposte alle ispezioni siano a conoscenza del periodo di transizione previsto per le licenze, in modo da poter svolgere un’azione di sensibilizzazione al riguardo durante le visite di ispezione. Inoltre, si consiglia agli Stati membri di sensibilizzare gli operatori economici e i mercati online interessati, e se possibile i privati, in merito alla validità delle licenze.

Si raccomanda agli operatori economici di rivolgersi alle autorità competenti in caso di dubbi sulla validità di una licenza rilasciata a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.

1.2   Periodo di transizione per la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni

Nella disposizione transitoria (articolo 23) il regolamento prevede un periodo di transizione per la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.

Articolo 23, paragrafo 5: Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1o febbraio 2021 sono autorizzati fino al 2 febbraio 2022.

Il periodo di transizione non riguarda invece la messa a disposizione dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Di conseguenza non si tratta di un periodo di transizione per gli operatori economici, ma soltanto per la detenzione, l’introduzione e l’uso da parte di privati.

I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati prima del 1o febbraio 2021, che a partire dal 1o febbraio 2021 non possono più essere legalmente acquistati, possono essere detenuti, introdotti e usati da privati fino al 2 febbraio 2022.

Si raccomanda alle autorità competenti di provvedere affinché le autorità nazionali preposte alle ispezioni siano a conoscenza del periodo di transizione previsto per la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Inoltre, si consiglia agli Stati membri di sensibilizzare i privati, se possibile, in merito al periodo di transizione per la detenzione, l’introduzione e l’uso.

Esempio

Un privato ha acquistato del nitrometano con una concentrazione pari al 25 % p/p il 15 gennaio 2021, come autorizzato dal regolamento (UE) n. 98/2013.

Questo privato è autorizzato a detenere, introdurre e usare tale nitrometano fino al 2 febbraio 2022. Dal 2 febbraio 2022 in poi, la messa a disposizione, o la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di un privato, del nitrometano con una concentrazione pari al 25 % p/p è autorizzata soltanto con una licenza, purché lo Stato membro abbia istituito un regime di licenze per il nitrometano.

Se il privato in questione vuole fare lo stesso acquisto un mese più tardi, il 15 febbraio 2021, l’operatore economico dovrebbe rifiutare la transazione, a meno che il privato abbia una licenza.

Appendice 2

Lista di controllo per le autorità nazionali preposte alle ispezioni

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

Appendice 3

Lista di controllo della conformità per operatori economici, mercati online, utilizzatori professionali e privati

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che siano istituite autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 9 del regolamento («autorità nazionali preposte alle ispezioni») (articolo 11) (si vedano anche la sezione II e l’appendice 2).

La lista di controllo della conformità che figura nella presente appendice potrebbe essere usata da operatori economici, mercati online, utilizzatori professionali e privati come strumento per valutare se sono in grado di dimostrare la conformità con gli articoli da 5 a 9. Si tenga presente che le autorità nazionali preposte alle ispezioni possono ispezionare anche altri aspetti; la lista di controllo non è quindi esaustiva.

3.1   Lista di controllo per gli operatori economici

Informate l’operatore economico successivo nella catena di approvvigionamento del fatto che il regolamento si applica al prodotto che fornite (articolo 7, paragrafo 1, e sezione VI)? Potete dimostrarlo?

Il personale addetto alla vendita di precursori di esplosivi disciplinati è consapevole di quali prodotti contengono precursori di esplosivi ed è istruito in merito agli obblighi previsti dal regolamento (articolo 7, paragrafo 2, e sezione VI)? Potete dimostrarlo?

Avete svolto la verifica all’atto della vendita, ivi compreso l’obbligo di registrare le transazioni, e conservate tali registrazioni per 18 mesi dalla data della transazione (articolo 8 e sezione IV) (18)? Potete dimostrarlo?

Disponete di procedure per individuare le transazioni sospette (articolo 9, paragrafo 2, e sezione V)? Potete dimostrarlo?

Segnalate le transazioni sospette entro 24 ore dal rilevamento (articolo 9, paragrafo 4, e sezione V)? Potete dimostrare di sapere come segnalare le transazioni sospette?

Segnalate le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento (articolo 9, paragrafo 5, e sezione V)?Potete dimostrare di sapere come segnalare sparizioni e furti significativi?

3.2   Lista di controllo per i mercati online

Adottate misure atte a garantire che i vostri utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i vostri servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del regolamento (articolo 7, paragrafo 3, e sezione VI)? Potete dimostrarlo?

Adottate misure atte a garantire che i vostri utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i vostri servizi, rispettino i loro obblighi ai sensi dell’articolo 8 (articolo 8, paragrafo 5, e sezione IV)? Potete dimostrarlo?

Disponete di procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette (articolo 9, paragrafo 2, e sezione V)? Potete dimostrarlo?

Segnalate le transazioni sospette entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto (articolo 9, paragrafo 4, e sezione V)? Potete dimostrare di sapere come segnalare le transazioni sospette?

3.3   Lista di controllo per gli utilizzatori professionali

Segnalate le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento (articolo 9, paragrafo 5, e sezione V)? Potete dimostrare di sapere come segnalare sparizioni e furti significativi?

3.4   Lista di controllo per i privati

Introducete, detenete o usate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e, in caso affermativo, disponete di una licenza a questo scopo (articolo 5)? Potete dimostrarlo?

Segnalate le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni che avete acquistato entro 24 ore dal rilevamento (articolo 9, paragrafo 6, e sezione V)? Potete dimostrare di sapere come segnalare sparizioni e furti significativi?

Appendice 4

Modello per la comunicazione transfrontaliera

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

Appendice 5

Ulteriori linee guida e altri nomi di sostanze elencate negli allegati del regolamento

5.1   Ulteriori linee guida su specifiche sostanze

Nitrato di ammonio

Il contenuto di nitrato di ammonio è espresso in termini di tenore di azoto (N), poiché il nitrato di ammonio è un costituente di concimi in cui il tenore di azoto è il parametro pertinente. Per altri prodotti, tuttavia, questo modo di esprimere il contenuto di nitrato di ammonio non è pertinente. Come indicato nell’allegato I del regolamento, il 16 % p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio corrisponde al 45,7 % p/p di nitrato di ammonio.

Con l’introduzione del regolamento (UE) 2019/1148, il nitrato di ammonio è stato incluso nell’allegato I come precursore di esplosivi soggetto a restrizioni. I corrispondenti paragrafi della restrizione dell’immissione sul mercato del nitrato di ammonio del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sono stati pertanto soppressi (19).

Calcio ammonio nitrato

Mentre nell’allegato II si fa riferimento al calcio ammonio (numero CAS: 15245-12-2), la voce si riferisce al «calcio ammonio nitrato» o all’«acido nitrico, sale di ammonio e calcio», nomi alternativi forniti nel fascicolo di registrazione REACH e inclusi nella banca dati dell’ECHA per questa sostanza (20) (formula chimica: 5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O).

Polvere di magnalio

Il magnalio è una miscela (una lega) di alluminio (CAS RN 7429-90-5) e magnesio (CAS RN 7439-95-4), entrambi sostanze elencate nell’allegato II del regolamento. Di conseguenza le polveri di magnalio (particelle di dimensioni inferiori a 200 μm) e i prodotti contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 % di tali polveri sono soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento.

Concimi azotati

Il regolamento (UE) 2019/1148 elenca nell’allegato II i sali di nitrati comuni usati nei concimi azotati, il che significa che tali concimi sono soggetti agli obblighi di segnalazione previsti all’articolo 9 del regolamento. I concimi contenenti ingenti quantità di tali nitrati sono i più preoccupanti. Si possono prevenire furti e sparizioni conservando tali concimi in luoghi non facilmente accessibili alle persone non autorizzate, per quanto possibile in funzione della gestione normale. Tenere un inventario e verificare periodicamente gli stock può facilitare la scoperta di eventuali furti o sparizioni.

In alcuni Stati membri possono essere di applicazione norme sull’immagazzinamento dei concimi. Inoltre, l’industria dei concimi e numerose autorità hanno formulato orientamenti sull’immagazzinamento sicuro dei concimi. Potete chiedere al vostro fornitore una consulenza in materia e/o rivolgervi all’autorità competente nel vostro paese o nella vostra regione.

Nitrometano

Il tenore di nitrometano in miscele con metanolo e olio/oli destinate ad essere impiegate come carburanti nel settore del modellismo è spesso espresso come percentuale in volume. È difficile nella pratica dedurre il corrispondente tenore di nitrometano come percentuale in peso, poiché nella maggior parte dei casi i parametri necessari per questa conversione non sono conosciuti. Di conseguenza, ai fini del regolamento (UE) 2019/1148, le miscele di carburanti contenenti metanolo, nitrometano e olio/oli, destinate a essere usate nei modellini di veicoli e contenenti non più del 12 % di nitrometano in volume, possono essere considerate come contenenti non più del 16 % di nitrometano in peso.

5.2   Altri nomi di sostanze specifiche

I nomi sotto elencati possono essere usati per riferirsi comunemente alle sostanze elencate negli allegati del regolamento. Gli elenchi non sono esaustivi e sono destinati soltanto a fungere da riferimento. Informazioni aggiuntive, compresi ulteriori sinonimi, sono riportate online nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature gestito dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (21).

Altri nomi delle sostanze di cui all’allegato I

Altri nomi delle sostanze di cui all’allegato II

Perossido di idrogeno:

Perossido

Diossidano

Diossido di idrogeno

Nitrometano

Nitrocarbolo

Acido nitrico

Acqua forte

Acido nitrico fumante

Perclorati:

Clorato (VII)

Iperclorato

Clorati:

Clorato (V)

Esammina

Metenamina

Esametilentetrammina

Utropina

Acetone

Propanone

Propan-2-one

2-Propanone


(1)  Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

(4)  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

(5)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(6)  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

(7)  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

(8)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(9)  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

(10)  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

(11)  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

(12)  Si veda, ad esempio, l’articolo 7 della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 3).

(14)  Tali operatori economici sono compresi nella definizione di «fornitore» di cui all’articolo 3, punto 32, del regolamento REACH.

(15)  Tali operatori economici sono compresi nella definizione di «destinatario» di cui all’articolo 3, punto 34, del regolamento REACH.

(16)  Si veda, ad esempio, l’articolo 8 della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998).

(17)  Si veda ad esempio l’articolo 10 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

(18)  In conformità del regolamento generale sulla protezione dei dati: si veda la sezione IV.

(19)  Cfr. articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1148. Rimane la voce 58, colonna 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), secondo la quale il nitrato di ammonio «Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l’impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio». Il nitrato di ammonio è inoltre esplicitamente menzionato dalla direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (voci da 1 a 4 della parte 2 dell’allegato I).

(20)  http://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.035.702

(21)  Sul sito web https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database.


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