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Document 52020XC0602(01)

Comunicazione della Commissione sul tema «Applicazione dei requisiti di etichettatura energetica per display elettronici, lavatrici per uso domestico, lavasciuga biancheria per uso domestico, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie per uso domestico, e applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla fornitura d’informazioni per gli alimentatori esterni» (Testo rilevante ai fini del SEE) 2020/C 182/02

C/2020/3547

GU C 182 del 2.6.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/2


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sul tema «Applicazione dei requisiti di etichettatura energetica per display elettronici, lavatrici per uso domestico, lavasciuga biancheria per uso domestico, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie per uso domestico, e applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla fornitura d’informazioni per gli alimentatori esterni»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 182/02)

I regolamenti delegati (UE) 2019/2013 (1), (UE) 2019/2014 (2), (UE) 2019/2016 (3) e (UE) 2019/2017 (4) della Commissione («regolamenti sull’etichettatura energetica»), adottati nel 2019, impongono nuovi obblighi di etichettatura per display elettronici, lavatrici per uso domestico, lavasciuga biancheria per uso domestico, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie per uso domestico. I regolamenti si applicheranno a decorrere dal 1o marzo 2021, ma dal 1o novembre 2020 i fornitori devono apporre un’etichetta riscalata ai prodotti che immettono sul mercato e sono inoltre tenuti a inserire i parametri della nuova scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti.

Il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione (5) relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni si applica a decorrere dal 1o aprile 2020 e fissa nuovi obblighi sulle informazioni da fornire agli utilizzatori finali, alle autorità di sorveglianza del mercato e ad altri interlocutori. Tra gli obblighi figura la ridefinizione delle targhette dati apposte alle apparecchiature immesse sul mercato.

In diversi Stati membri fabbriche e laboratori sono stati chiusi o hanno ridotto la forza lavoro e le capacità a causa della pandemia di Covid-19; può quindi essere difficile se non impossibile, per i fabbricanti, sottoporre a prova i prodotti in modo da ottenere le informazioni necessarie alla documentazione tecnica o alla scheda informativa e all’etichetta del prodotto, secondo i casi. La mancanza di domanda per chiusura degli esercizi commerciali si è tradotta in un accumulo di prodotti con le etichette attuali (targhette dati nel caso degli alimentatori esterni) nei depositi dei fabbricanti. Stando così le cose, è verosimilmente impossibile per i fabbricanti ottenere ed esporre etichette riscalate o nuove targhette dati su tutti i prodotti immessi sul mercato dal 1o novembre 2020 (dal 1o aprile 2020 nel caso degli alimentatori esterni), come previsto dalla normativa. Secondo le stime questi problemi dovrebbero essere in gran parte risolti prima del 1o marzo 2021 per quanto riguarda le etichette energetiche (quando diventeranno applicabili gli ultimi obblighi dei rispettivi regolamenti) e prima del 1o ottobre 2020 per gli alimentatori esterni.

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione di essere consapevoli delle difficoltà che il settore dovrà affrontare per rispettare i nuovi obblighi e di seguire la situazione con la massima attenzione. Anche varie associazioni di categoria hanno contattato la Commissione per segnalare le difficoltà incontrate.

La conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione, in questo caso i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica, è monitorata e applicata mediante la vigilanza del mercato a cura delle autorità preposte allo scopo dagli Stati membri, secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo al quadro per l’etichettatura energetica, e agli articoli 11 e da 14 a 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

A fronte delle difficoltà che probabilmente si incontreranno nel conformarsi agli obblighi sia di etichettatura energetica sia di progettazione ecocompatibile in ordine alla fornitura d’informazioni sugli alimentatori esterni, la Commissione formula diverse considerazioni da tenere presenti in sede di applicazione.

In primo luogo va rilevato che l’obbligo delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di monitorare la conformità è una costante non legata a date specifiche dopo l’inizio dell’applicazione, rispettivamente il 1o aprile 2020 (progettazione ecocompatibile) e il 1o novembre 2020 (etichettatura energetica).

In secondo luogo la Commissione rammenta il requisito di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, secondo il quale le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri in modo efficiente ed efficace e conformemente al principio di proporzionalità.

In terzo luogo tutte le etichette attualmente esposte nei negozi dovranno comunque essere sostituite dalle etichette riscalate tra il 1o e il 15 marzo 2021 conformemente all’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369.

La Commissione rammenta che né la Commissione né i singoli Stati membri hanno il potere di disattendere termini vincolanti o altri obblighi stabiliti nella normativa dell’Unione, a meno che detti termini od obblighi non siano modificati con le procedure del caso.

Tuttavia, nell’applicare il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a prendere in debita considerazione il principio di proporzionalità. In tale contesto gli Stati membri, quando applicano il diritto dell’UE e fanno rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti pertinenti, sono invitati a tener conto di tutte le condizioni seguenti:

le circostanze eccezionali e impreviste dovute alla crisi della Covid-19, che impediscono ai fabbricanti, prove alla mano, di adempiere gli obblighi previsti dai regolamenti sull’etichettatura energetica;

la durata relativamente limitata del problema, dato il tempo relativamente breve durante il quale i fabbricanti potrebbero continuare a immettere sul mercato prodotti recanti solo l’etichetta attuale;

l’esigenza per i fabbricanti di poter continuare a immettere sul mercato i loro prodotti, in particolare quelli accumulati nei depositi.

Se dal 1o novembre 2020, in linea con le suddette condizioni, le autorità nazionali di vigilanza del mercato non applicano l’obbligo di presentare un’etichetta riscalata con il prodotto quando lo immettono sul mercato e di inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa del prodotto, la Commissione si asterrà dall’avviare procedure d’infrazione purché la mancata esecuzione non vada al di là di quanto necessario, sia limitata nel tempo, ossia dal 1o novembre 2020 al 1o marzo 2021 e i fornitori trasmettano le etichette mancanti ai distributori prima del 1o marzo 2021.

Alle specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla fornitura d’informazioni per gli alimentatori esterni di cui al regolamento (UE) 2019/1782 si dovrebbe applicare un approccio analogo fino al 1o ottobre 2020.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 95).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).


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