EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0513(01)

Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 2020/C 164/03

C/2020/3156

OJ C 164, 13.5.2020, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19

(2020/C 164/03)

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19» (1) (il «quadro temporaneo»). Il 3 aprile 2020 ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante la crisi attuale (2).

2.

Un’applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell’UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia di Covid-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l’integrità di quest’ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell’attività economica durante la pandemia di Covid-19 e offrirà all’economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell’UE.

3.

Obiettivo della presente comunicazione è individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19.

4.

In primo luogo, la Commissione ritiene che le imprese non finanziarie, altrimenti redditizie, soggette a una crisi temporanea di liquidità a causa della pandemia di Covid-19 possano incontrare problemi di solvibilità a più lungo termine. Per molte di queste imprese, le misure di emergenza adottate per controllare la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno determinato una diminuzione o persino una sospensione della produzione di beni e/o della fornitura di servizi nonché un significativo shock della domanda. Le conseguenti perdite si tradurranno in una diminuzione del capitale proprio delle imprese e si ripercuoteranno negativamente sulla loro capacità di contrarre prestiti presso enti finanziari.

5.

La riduzione del capitale proprio delle imprese in mercati caratterizzati da scarsa domanda e perturbazione dell’offerta aumenta il rischio di una grave recessione economica, che potrebbe colpire l’intera economia dell’UE per un periodo più lungo. Interventi pubblici ben mirati volti a fornire strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale alle imprese potrebbero ridurre il rischio che si verifichi un numero significativo di insolvenze nell’economia dell’UE. Tali interventi potrebbero così contribuire a preservare la continuità dell’attività economica durante la pandemia di Covid-19 e a sostenere la successiva ripresa economica.

6.

La presente comunicazione stabilisce pertanto, ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Essa mira a garantire che la perturbazione dell’economia non dia luogo a un’uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di Covid-19.

7.

La Commissione sottolinea che la concessione di sostegno pubblico nazionale sotto forma di strumenti di capitale e/o di strumenti ibridi di capitale a imprese che incontrano difficoltà finanziarie dovute alla pandemia di Covid-19, nell’ambito di regimi o di singoli casi, dovrebbe essere presa in considerazione solo se non è possibile trovare nessun’altra soluzione adeguata e dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. Ciò si deve al fatto che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Pertanto tali interventi devono altresì sottostare a condizioni chiare per quanto riguarda l’entrata dello Stato nelle imprese interessate, la sua remunerazione e l’uscita da esse, a disposizioni in materia di governance e a misure adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza.

8.

Se il sostegno dovesse essere concesso a livello dell’UE, tenendo conto dell’interesse comune dell’Unione, il rischio di distorsione del mercato interno potrebbe essere inferiore e potrebbero essere imposte condizioni meno rigorose. La Commissione ritiene che siano necessari ulteriori finanziamenti e sostegno a livello dell’UE per far sì che questa crisi simmetrica globale non si trasformi in uno shock asimmetrico a scapito degli Stati membri che hanno minori possibilità di sostenere la loro economia e della competitività dell’UE nel suo complesso.

9.

La transizione verde e la trasformazione digitale svolgeranno un ruolo centrale e prioritario nel garantire una ripresa positiva. La Commissione accoglie con favore le misure adottate dagli Stati membri per tenere conto di tali sfide nell’elaborazione delle misure di sostegno nazionali e ricorda la loro responsabilità nel garantire che tali misure non ostacolino il conseguimento degli obiettivi climatici e digitali dell’UE. Inoltre, la Commissione osserva che elaborare misure di sostegno nazionali che permettano di conseguire gli obiettivi politici dell’UE relativi alla trasformazione verde e digitale delle economie degli Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a lungo termine e promuoverà la trasformazione verso l’obiettivo della neutralità climatica, concordato nell’UE, entro il 2050. In questo contesto di aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri, spetta in primo luogo agli Stati membri concepire misure di sostegno nazionali tali da conseguire i loro obiettivi politici. Per gli aiuti concessi in applicazione della presente comunicazione, le grandi imprese devono dar conto del modo in cui gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in conformità con gli obiettivi dell’UE e gli obblighi nazionali connessi alla trasformazione verde e digitale.

10.

Inoltre, un certo numero di Stati membri sta valutando la possibilità di acquisire una quota del capitale di società strategiche, al fine di garantire che il contributo dato al corretto funzionamento dell’economia dell’UE non sia messo in pericolo. La Commissione ricorda che il TFUE è neutrale rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà (articolo 345 del TFUE). Se gli Stati membri acquisiscono quote esistenti di imprese a prezzi di mercato o investono in condizioni di parità rispetto agli azionisti privati, ciò non costituisce, di norma, un aiuto di Stato (3). Analogamente, se gli Stati membri decidono di acquisire azioni di nuova emissione e/o di concedere alle imprese altri tipi di sostegno al capitale o strumenti ibridi di capitale a condizioni di mercato, ossia a condizioni conformi al principio dell’operatore in economia di mercato, nemmeno ciò costituisce un aiuto di Stato.

11.

La Commissione ricorda inoltre che esiste una serie di strumenti supplementari per gestire le acquisizioni di imprese strategiche. Nella comunicazione del 25 marzo 2020 (4), la Commissione ha invitato gli Stati membri che già dispongono di un meccanismo di controllo degli investimenti diretti esteri a sfruttare appieno gli strumenti a loro disposizione per prevenire i flussi di capitali da paesi terzi che potrebbero compromettere la sicurezza o l’ordine pubblico dell’UE. La Commissione ha inoltre chiesto agli Stati membri che attualmente non dispongono di un meccanismo di controllo, o i cui meccanismi di controllo non coprono tutte le transazioni pertinenti, di istituire un meccanismo di controllo completo, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione, compresi il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti (5) e la libera circolazione dei capitali (articolo 63 del TFUE) e degli obblighi internazionali.

12.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che anche il debito subordinato possa essere uno strumento adeguato per sostenere le imprese in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Si tratta, nello specifico, di uno strumento meno distorsivo del capitale o del capitale ibrido, dato che non può essere convertito in capitale quando l’impresa è in attività. La presente comunicazione introduce pertanto la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti anche in questa forma nella sezione 3.3 del quadro temporaneo che riguarda gli strumenti di debito, con riserva di salvaguardie aggiuntive per tutelare la parità di condizioni nel mercato interno. Tuttavia, se il debito subordinato supera i massimali di cui alla sezione 3.3, la misura di debito subordinato in questione dovrebbe essere valutata conformemente alle condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione dovute alla pandemia di Covid-19 («misure di ricapitalizzazione Covid-19») di cui alla sezione 3.11 per garantire la parità di trattamento.

13.

In terzo luogo, l’applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre modifiche materiali e ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda talune disposizioni nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4 e 5.

14.

Infine, la Commissione riconosce che, per assicurare una ripresa positiva, saranno necessari ulteriori investimenti pubblici e privati su vasta scala al fine di rispondere alle sfide e cogliere le opportunità offerte dalla duplice transizione verde e digitale. In tale contesto, la Commissione ricorda che la presente modifica del quadro temporaneo intende integrare e non sostituirsi alle possibilità esistenti ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato che consentono agli Stati membri di fornire sostegno. Ad esempio, per quanto riguarda il sostegno al capitale, in particolare alle imprese innovative, gli orientamenti della Commissione sul finanziamento del rischio (6) e il regolamento generale di esenzione per categoria (7) offrono ampie possibilità agli Stati membri.

15.

Analogamente, gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti di Stato a sostegno dell’innovazione e degli investimenti verdi e digitali e aumentare il livello di protezione dell’ambiente in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato (8). Come già annunciato nella comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020, le norme pertinenti in materia di aiuti di Stato, in particolare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia, saranno rivedute entro il 2021 alla luce degli obiettivi politici del Green Deal europeo e favoriranno una transizione, efficace in termini di costi e socialmente inclusiva, verso la neutralità climatica entro il 2050. Ciò contribuirà a una strategia di ripresa per l’economia europea che terrà conto dell’importante duplice transizione ecologica e digitale, conformemente agli obiettivi nazionali e dell’UE.

2.   MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO

16.

Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 entrano in vigore a decorrere dall’8 maggio 2020.

17.

Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Se, a causa della pandemia di Covid-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario [cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e l’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico] sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva 2014/59/UE o dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. Nella misura in cui si tratta di misure prese per affrontare problemi legati alla pandemia di Covid-19, esse rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 (9), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.»

18.

Il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

La pandemia di Covid-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo la pandemia di Covid-19. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di concedere supporto agli operatori del settore del turismo e dei viaggi per far sì che le domande di rimborso dovute alla pandemia di Covid-19 siano soddisfatte al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori e dei passeggeri e il pari trattamento dei viaggiatori e dei passeggeri. In considerazione dell’entità limitata delle risorse di bilancio dell’UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19.»

19.

Il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente ai regolamenti di esenzione per categoria (10) senza il coinvolgimento della Commissione.»

20.

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20.

Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (11) o dai regolamenti di esenzione per categoria (12) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.»

21.

È inserito il seguente punto 20 bis:

«20 bis.

Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario».

22.

Il titolo della sezione 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1

Aiuti di importo limitato»

23.

Al punto 22, la nota 16 è sostituita dalla seguente:

«Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2020.»

24.

Il punto 23 bis è sostituito dal seguente:

«23 bis.

Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800 000 EUR per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 120 000 EUR per impresa.»

25.

È inserito il seguente punto 24 bis:

«24 bis.

Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.3 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.2, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettere d) ed e).»

26.

Al punto 25, lettera d), il comma iii) è sostituito dal seguente:

«iii.

sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI (13) e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (14)

27.

Al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione.»

28.

Il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26.

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l’applicazione di tassi di interesse agevolati — per un periodo limitato e per importi di prestito limitati — può risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Inoltre, anche il debito subordinato, che è subordinato ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. Si tratta di uno strumento meno distorsivo degli strumenti di capitale e degli strumenti ibridi di capitale, dal momento che non può essere convertito automaticamente in strumenti di capitale quando l’impresa è in attività. Pertanto, gli aiuti sotto forma di debiti subordinati (15) devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione 3.3 relativa agli strumenti di debito. Tuttavia, poiché tali aiuti aumentano la capacità delle imprese di contrarre debiti di primo rango in modo analogo al sostegno al capitale, si applica anche un margine di rischio di credito e un’ulteriore limitazione dell’importo rispetto al debito di primo rango [un terzo per le grandi imprese e metà dell’importo per le PMI, come definito al punto 27, lettera d), comma i) o ii)]. Al fine di assicurare la parità di trattamento, oltre tali massimali il debito subordinato dovrebbe essere valutato in linea con le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione Covid-19 di cui alla sezione 3.11.»

29.

È inserito il seguente nuovo punto 26 bis:

«26 bis.

Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.3 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.3, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 27, lettere d) ed e).»

30.

Al punto 27, lettera d), il comma iii) è sostituito dal seguente:

«iii.

sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI (16) e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (17)

31.

Al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;»

32.

È inserito il seguente punto 27 bis:

«27 bis.

Gli strumenti di debito, che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, possono essere concessi a tassi di interesse agevolato, pari almeno al tasso di base e ai margini per il rischio di credito di cui alla tabella del punto 27, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali strumenti di debito si applica la possibilità alternativa di cui al punto 27, lettera b). Occorre inoltre conformarsi al punto 27, lettere c), f) e g). Se l’importo del debito subordinato supera entrambi i massimali seguenti (18), la compatibilità dello strumento con il mercato interno è determinata a norma della sezione 3.11:

i.

due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 27, lettera d), comma i), e

ii.

l’8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.»

33.

Il punto 28 è sostituito dal seguente:

«28.

Gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti di cui alla sezione 3.1, alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 della presente comunicazione possono essere forniti a imprese che si trovano ad affrontare un’improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In quest’ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni.»

34.

Il punto 31 è sostituito dal seguente:

«31.

Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. Gli enti creditizi o altri enti finanziari devono, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie o prestiti pubblici.»

35.

Al punto 37, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j.

Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e l’accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli.»

36.

È inserito il seguente punto 43 bis:

«43 bis.

Nella misura in cui tale sistema comprende anche i dipendenti di enti creditizi o enti finanziari, qualsiasi aiuto a favore di tali enti non ha l’obiettivo di preservare o ripristinare la loro sostenibilità economica, la loro liquidità o la loro solvibilità, dato l’obiettivo prevalentemente sociale di tali aiuti (19). Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario - ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico - e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (20)

37.

È inserita la sezione seguente:

«3.11.   Misure di ricapitalizzazione

44.

Il presente quadro temporaneo stabilisce, ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19 (21). Essa mira a garantire che la perturbazione dell’economia non dia luogo a un’uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di Covid-19. Le grandi imprese devono illustrare in che modo gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in linea con gli obiettivi dell’UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

45.

Nel contempo la Commissione sottolinea che l’erogazione di un sostegno pubblico nazionale sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale, sia come parte di programmi che in casi individuali, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto qualora non sia possibile trovare nessun’altra soluzione adeguata. Inoltre, l’emissione di tali strumenti dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose, dal momento che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Occorre pertanto subordinare tali interventi a chiare condizioni per quanto riguarda l’entrata, la remunerazione e l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate, a disposizioni in materia di governance e a misure adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza. In tale contesto, la Commissione osserva che elaborare misure di sostegno nazionali che permettano di conseguire gli obiettivi politici dell’UE relativi alla trasformazione verde e digitale delle economie degli Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a lungo termine e promuoverà la trasformazione verso l’obiettivo della neutralità climatica, concordato nell’UE, entro il 2050.

3.11.1.   Applicabilità

46.

Ai regimi di ricapitalizzazione e alle misure individuali di ricapitalizzazione degli Stati membri a favore delle imprese non finanziarie (di seguito, collettivamente: misure di «ricapitalizzazione Covid-19») ai sensi della presente comunicazione che non rientrano nell’ambito di applicazione della sezione 3.1 della presente comunicazione, si applicano le seguenti condizioni. Tali condizioni si applicano alle misure di ricapitalizzazione Covid-19 a favore delle grandi imprese e delle PMI (22).

47.

Le seguenti condizioni si applicano anche agli strumenti di debito subordinato che superano entrambi i massimali di cui al punto 27 bis, commi i) e ii), della sezione 3.3 della presente comunicazione.

48.

Le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sono concesse dopo il 30 giugno 2021.

3.11.2.   Condizioni di ammissibilità e di accesso

49.

Una misura di ricapitalizzazione Covid-19 deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

senza l’intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto del beneficiario o da indicatori analoghi;

b)

è nell’interesse comune intervenire. L’intervento può essere motivato dall’intento di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall’uscita dal mercato di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato;

c)

il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono insufficienti per garantirne la redditività; e

d)

il beneficiario non è un’impresa che era già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (23)).

50.

Gli Stati membri concedono le misure di ricapitalizzazione Covid-19 nell’ambito di un regime di aiuti approvato dalla Commissione solo a seguito di una richiesta scritta di tali aiuti da parte delle imprese che ne sono potenziali beneficiarie. Per quanto riguarda gli aiuti soggetti a notifica individuale, gli Stati membri forniscono la prova di tale richiesta scritta nell’ambito della notifica della misura individuale di aiuto alla Commissione.

51.

I requisiti di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7 si applicano sia ai regimi di ricapitalizzazione che alle misure individuali di aiuto legati all’emergenza Covid-19. Al momento dell’approvazione dei regimi, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti individuali superiori alla soglia di 250 milioni di EUR. In relazione a tali notifiche, la Commissione valuterà se i finanziamenti reperibili sul mercato o le misure orizzontali per coprire il fabbisogno di liquidità siano insufficienti a garantire la redditività del beneficiario; se gli strumenti di ricapitalizzazione selezionati e le relative condizioni siano adeguati per affrontare le gravi difficoltà del beneficiario; se gli aiuti siano proporzionati; e se siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7.

3.11.3.   Tipi di misure di ricapitalizzazione

52.

Gli Stati membri possono predisporre misure di ricapitalizzazione Covid-19 facendo ricorso a due categorie di strumenti di ricapitalizzazione:

a)

strumenti di capitale, in particolare l’emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate; e/o

b)

strumenti con una componente di capitale (denominati «strumenti ibridi di capitale») (24), in particolare i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata e le obbligazioni convertibili garantite o non garantite.

53.

Lo Stato può fare ricorso a qualsiasi variante degli strumenti di cui sopra o a una combinazione di strumenti di capitale e strumenti ibridi. Gli Stati membri possono anche sottoscrivere gli strumenti di cui sopra nell’ambito di un’offerta di mercato, a patto che qualsiasi conseguente intervento statale nei confronti del beneficiario soddisfi le condizioni di cui alla presente sezione 3.11. Lo Stato membro deve assicurare che gli strumenti di ricapitalizzazione scelti e le relative condizioni siano adatti al fabbisogno di ricapitalizzazione del beneficiario e, nel contempo, i meno distorsivi per la concorrenza.

3.11.4.   Importo della ricapitalizzazione

54.

Affinché l’aiuto sia proporzionale, l’importo della ricapitalizzazione Covid-19 non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di Covid-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019. La valutazione della proporzionalità dell’aiuto tiene conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nell’ambito della pandemia di Covid-19.

3.11.5.   Remunerazione e uscita dello Stato

Principi generali

55.

Lo Stato riceve una remunerazione congrua per l’investimento. Quanto più la remunerazione è a condizioni di mercato, minore è la distorsione della concorrenza che l’intervento statale potrebbe causare.

56.

La ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere rimborsata quando l’economia si stabilizza. La Commissione ritiene opportuno concedere al beneficiario un lasso di tempo sufficiente per rimborsarla. Lo Stato membro deve istituire un meccanismo d’incentivo graduale del rimborso.

57.

La remunerazione della ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere aumentata per farla convergere con i prezzi di mercato al fine di incentivare il beneficiario e gli altri azionisti a rimborsare la misura di ricapitalizzazione dello Stato e ridurre al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza.

58.

Ne consegue che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 devono esigere una remunerazione sufficientemente elevata della ricapitalizzazione, che sia tale da incentivare le imprese a rimborsarla e cercare capitale alternativo non appena le circostanze di mercato lo consentono.

59.

In alternativa ai metodi di remunerazione illustrati di seguito, gli Stati membri possono notificare regimi o misure individuali il cui metodo di remunerazione è stabilito in funzione delle caratteristiche e del rango (seniority) dello strumento di capitale, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

Remunerazione degli strumenti di capitale

60.

Il conferimento di capitale da parte dello Stato, o un intervento equivalente, viene effettuato a un prezzo non superiore al prezzo medio delle azioni del beneficiario nei 15 giorni precedenti la richiesta di conferimento di capitale. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, è opportuno che il suo valore di mercato sia stimato da un esperto indipendente o con altri mezzi proporzionati.

61.

Qualsiasi misura di ricapitalizzazione prevede l’aumento della remunerazione dello Stato tramite un meccanismo di incremento progressivo per incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale. L’aumento della remunerazione può consistere nella concessione allo Stato di azioni supplementari (25) o altri meccanismi, e ciascun incremento dovrebbe corrispondere almeno al 10 % della remunerazione (per la partecipazione dello Stato, derivante dal conferimento di capitale dovuto alla COVID-19, che non è stata rimborsata):

a)

quattro anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto almeno il 40 % della risultante partecipazione azionaria, sarà attivato il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione;

b)

sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto integralmente la risultante partecipazione azionaria, sarà attivato nuovamente il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione (26).

Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, gli Stati membri possono decidere di posticipare di un anno ciascuno dei due aumenti, ossia rispettivamente cinque e sette anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19.

62.

La Commissione può accettare meccanismi alternativi, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

63.

Il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di riacquistare in ogni momento la partecipazione azionaria acquistata dallo Stato. Affinché lo Stato riceva una remunerazione congrua per l’investimento, il prezzo di riacquisto dovrebbe corrispondere all’importo più elevato tra i) l’investimento nominale effettuato dallo Stato membro aumentato di una remunerazione annua degli interessi di 200 punti base maggiore di quella di cui alla tabella seguente (27); o ii) il prezzo di mercato al momento del riacquisto.

64.

In alternativa lo Stato può vendere in qualsiasi momento la propria quota azionaria ai prezzi di mercato ad acquirenti diversi dal beneficiario, nel qual caso, in linea di principio, è tenuto a consultare in forma aperta e non discriminatoria i potenziali acquirenti o effettuare una vendita in borsa. Lo Stato può accordare agli azionisti esistenti il diritto di prelazione per l’acquisto al prezzo risultante dalla consultazione pubblica.

Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale

65.

La remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale deve tenere debitamente conto di:

a)

caratteristiche dello strumento prescelto, ivi compreso il livello di subordinazione, rischio e tutte le modalità di pagamento;

b)

incentivi di uscita previsti (quali le clausole di incremento progressivo della remunerazione e di rimborso); e

c)

un tasso d’interesse di riferimento congruo.

66.

La remunerazione minima degli strumenti ibridi di capitale fino alla loro conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale è almeno pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione (28)), più il premio indicato di seguito:

Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale: IBOR a 1 anno +

Tipo di destinatario

1o anno

2o e 3o anno

4o e 5o anno

6o e 7o anno

8o anno e successivi

PMI

225 punti base

325 punti base

450 punti base

600 punti base

800 punti base

Grandi imprese

250 punti base

350 punti base

500 punti base

700 punti base

950 punti base

67.

La conversione degli strumenti ibridi di capitale in capitale proprio viene effettuata a un tasso inferiore di almeno il 5 per cento al TERP (prezzo teorico ex diritto) applicabile al momento della conversione.

68.

Dopo la conversione in capitale proprio, deve essere incluso un meccanismo di aumento progressivo della remunerazione dello Stato, in modo da incentivare i beneficiari a riacquistare i conferimenti di capitale pubblico. Se il capitale risultante dall’intervento statale connesso alla Covid-19 è ancora di proprietà dello Stato due anni dopo la conversione in capitale proprio, lo Stato riceve un’ulteriore quota del beneficiario che si aggiunge alla sua partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale connessi alla Covid-19. La quota supplementare è pari almeno al 10 per cento della partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale connessi alla Covid-19. La Commissione può accettare meccanismi di aumento progressivo alternativi purché abbiano lo stesso effetto di incentivazione e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato

69.

Gli Stati membri possono scegliere una formula di fissazione dei prezzi che comprenda clausole aggiuntive di aumento progressivo o di rimborso. Queste disposizioni devono essere elaborate in modo da favorire una rapida cessazione del sostegno pubblico alla ricapitalizzazione del beneficiario. La Commissione può inoltre accettare metodologie alternative per la fissazione dei prezzi purché determinino remunerazioni superiori o analoghe a quelle risultanti dalla metodologia sopra illustrata.

70.

Data la natura estremamente varia degli strumenti ibridi, la Commissione non fornisce orientamenti per tutti i tipi di strumenti. Gli strumenti ibridi seguono in ogni caso i principi di cui sopra, e la remunerazione rispecchia il rischio degli singoli strumenti.

3.11.6.   Governance e prevenzione delle indebite distorsioni della concorrenza

71.

Per prevenire indebite distorsioni della concorrenza, i beneficiari devono astenersi da espansioni commerciali aggressive finanziate dagli aiuti di Stato o dall’assunzione di rischi eccessivi da parte dei beneficiari stessi. Come principio generale, quanto più limitata è la partecipazione dello Stato membro e quanto più elevata è la remunerazione, tanto minore è la necessità di misure di salvaguardia.

72.

Se il beneficiario di una misura di ricapitalizzazione Covid-19 superiore a 250 milioni di EUR è un’impresa che dispone di un notevole potere di mercato su almeno uno dei mercati rilevanti in cui opera, gli Stati membri devono proporre misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva su questi mercati. Nel proporre tali misure, gli Stati membri possono offrire in particolare impegni strutturali o comportamentali ai sensi della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione.

73.

Ai beneficiari che ricevono una misura di ricapitalizzazione Covid-19 è vietato pubblicizzarla per scopi commerciali.

74.

Fintanto che non è stato riscattato almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19, ai beneficiari diversi dalle PMI viene impedito di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.

75.

In circostanze eccezionali, e fatto salvo il controllo delle concentrazioni, detti beneficiari possono acquisire una partecipazione superiore al 10 % in operatori a monte o a valle del loro settore solo se l’acquisizione è necessaria per mantenere la redditività del beneficiario. La Commissione può autorizzare l’acquisizione se necessaria per mantenere la redditività del beneficiario. L’acquisizione non può essere effettuata prima che la Commissione abbia preso una decisione in merito.

76.

Gli aiuti di Stato non vengono utilizzati per fornire sovvenzioni incrociate a favore delle attività economiche di imprese integrate che il 31 dicembre 2019 versavano già in difficoltà economiche. Le imprese integrate assicurano una chiara separazione dei conti per garantire che queste attività non beneficiano della misura di ricapitalizzazione.

77.

Fintanto che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non siano state interamente riscattate, i beneficiari non possono effettuare pagamenti di dividendi o di cedole non obbligatorie né riacquistare azioni se non in relazione allo Stato.

78.

Fintanto che almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sia stato riscattato, la remunerazione di ciascun membro della dirigenza dei beneficiari non deve superare la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che diventano membri della dirigenza al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa più bassa di uno qualsiasi dei membri della dirigenza al 31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione.

3.11.7.   Strategia di uscita dello Stato dalla partecipazione risultante dalla ricapitalizzazione e obblighi di informazione

79.

I beneficiari diversi dalle PMI che al momento dell’intervento hanno ricevuto una ricapitalizzazione Covid-19 superiore al 25 % del capitale proprio devono dimostrare di avere una strategia di uscita credibile per la partecipazione dello Stato membro, a meno che l’intervento dello Stato non sia ridotto al di sotto del 25 % del capitale proprio entro 12 mesi dalla data di concessione dell’aiuto (29).

80.

La strategia di uscita definisce:

a)

il piano del beneficiario per il proseguimento della sua attività e l’uso dei fondi investiti dallo Stato, compreso un calendario dei pagamenti della remunerazione e del riscatto dell’investimento pubblico (insieme «calendario di rimborso»); e

b)

le misure che il beneficiario e lo Stato adotteranno per rispettare il calendario di rimborso.

81.

La strategia di uscita dovrebbe essere preparata e presentata dallo Stato membro entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto e deve essere approvata dallo Stato membro.

82.

Oltre all’obbligo di cui ai punti da 79 a 81, i beneficiari devono riferire allo Stato membro circa i progressi compiuti nell’attuazione del calendario di rimborso e l’osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6 entro 12 mesi dalla presentazione del calendario e, successivamente, ogni 12 mesi.

83.

Fintanto che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non siano state interamente riscattate, i beneficiari di una ricapitalizzazione Covid-19 diversi dalle PMI pubblicano informazioni sull’uso dell’aiuto ricevuto entro 12 mesi dalla data di concessione dell’aiuto e, successivamente, ogni 12 mesi. Questo comprende, in particolare, informazioni su come tale uso sostiene le loro attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

84.

Lo Stato membro dovrebbe riferire annualmente alla Commissione in merito all’attuazione del calendario di rimborso e all’osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6. Se il beneficiario ha ricevuto una ricapitalizzazione Covid-19 superiore a 250 milioni di EUR, la relazione comprende informazioni sull’osservanza delle condizioni di cui al punto 54.

85.

Qualora sei anni dopo la ricapitalizzazione Covid-19 l’intervento dello Stato non sia stato ridotto al di sotto del 15 % del capitale proprio del beneficiario, deve essere presentato alla Commissione, per approvazione, un piano di ristrutturazione in conformità degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione valuterà se le azioni previste nel piano di ristrutturazione garantiscano la redditività del beneficiario, anche in considerazione degli obiettivi dell’UE e degli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, e l’uscita dello Stato senza influire negativamente sugli scambi commerciali in misura contraria all’interesse comune. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, o se è una PMI, lo Stato membro può decidere di notificare un piano di ristrutturazione solo se l’intervento dello Stato non è stato ridotto al di sotto del 15 % del capitale proprio sette anni dopo la ricapitalizzazione Covid-19.»

38.

Il punto 44 è rinumerato come punto 86 ed è così modificato:

«86.

Ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti (30) relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (31) entro 12 mesi dal momento della concessione. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti (32) su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 3 mesi dal momento della ricapitalizzazione. Il valore nominale della ricapitalizzazione è incluso per ciascun beneficiario.»

39.

I punti da 45 a 52 sono rinumerati come punti da 87 a 94.

40.

Il punto 49 è rinumerato come punto 91 e sostituito dal testo seguente:

«91.

La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020 tenendo conto dell’impatto economico della pandemia di Covid-19, che ha richiesto un’azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile dopo il 31 dicembre 2020, ad eccezione della sezione 3.11 che sarà applicabile fino al 1o luglio 2021. La Commissione può modificare la presente comunicazione prima del 31 dicembre 2020 sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.»


(1)  Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C (2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1).

(3)  Cfr. la sezione 4.2.3 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea C/2016/2946 (GU C 262, 19.7.2016, pag. 1).

(4)  Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti), C(2020) 1981 final del 25.3.2020.

(5)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I l del 21.3.2019, pag. 1).

(6)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1) come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084, del 14 giugno 2017 (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).

(8)  Ad esempio, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014), gli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013), la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014) e i criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 188 del 20.6.2014).

(9)  Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(10)  Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(11)  Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(12)  Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(13)  In base alla definizione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

(14)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(15)  Tranne i casi in cui tali aiuti sono conformi alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

(16)  Come definite nell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(17)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(18)  Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell’ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.

(19)  Cfr. per analogia la decisione della Commissione nel caso SA.49554 - Cipro - Cypriot scheme for non-performing loans collateralized with primary residences (Estia) (regime cipriota per i crediti deteriorati garantiti dalle abitazioni principali), punto 73 e la decisione della Commissione SA.53520 - Grecia - Primary Residence Protection Scheme (regime per la protezione dell’abitazione principale), punto 71.

(20)  Cfr. punto 6 della presente comunicazione.

(21)  La possibilità di erogare aiuti sotto forma di strumenti di capitale e/o di strumenti ibridi di capitale, ma per importi nominali molto inferiori, è già prevista alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

(22)  Come previsto al punto 16 della comunicazione, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(23)  In base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(24)  Gli strumenti ibridi di capitale sono strumenti che hanno caratteristiche sia di debito che di capitale. Ad esempio, le obbligazioni convertibili sono remunerate come obbligazioni fino alla conversione in azioni. La valutazione della remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale dipende quindi, da un lato, dalla loro remunerazione fintantoché sono assimilabili a strumenti di debito e, dall’altro, dalle condizioni per la conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale.

(25)  La concessione di azioni supplementari può essere effettuata, ad esempio, mediante l’emissione, alla data della ricapitalizzazione, di obbligazioni convertibili che saranno convertite in capitale alla data di attivazione del meccanismo di incremento progressivo della remunerazione.

(26)  Ad esempio, se il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione consiste nella concessione di azioni supplementari allo Stato. La partecipazione statale che in seguito al conferimento di capitale è pari al 40 % del capitale del beneficiario e che lo Stato non vende prima della data prestabilita dovrebbe aumentare di almeno 0,1 × 40 % = 4 %, fino alla concorrenza del 44 % e del 48 % rispettivamente quattro e sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, con la conseguente diluizione delle quote degli altri azionisti.

(27)  L’ aumento di 200 punti base non si applica a partire dall’8o anno.

(28)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all’indirizzo:https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(29)  Ai fini della presente sottosezione 3.11.7, gli strumenti ibridi concessi dallo Stato sono contabilizzati come capitale proprio.

(30)  Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(31)  La pagina di ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi a ciascuna concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri in conformità con i requisiti europei di trasparenza sugli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

(32)  Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014.


Top