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Document 52020PC0577

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

COM/2020/577 final

Bruxelles, 22.9.2020

COM(2020) 577 final

2020/0264(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'iniziativa del cielo unico europeo (SES) ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza complessiva dell'organizzazione e gestione dello spazio aereo europeo mediante una riforma del settore della fornitura di servizi di navigazione aerea.

La proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo [COM(2020) 579] mira a rifondere e ad aggiornare in base all'esperienza acquisita la legislazione attuale riguardante il cielo unico europeo. Se da un lato gli obiettivi e i principi originari della proposta adottata dalla Commissione nel 2013 [COM(2013) 410] rimangono invariati, dall'altro la proposta modificata mira specificamente ad accelerare l'adeguamento dei servizi di navigazione aerea alla luce di tali principi e obiettivi.

Un elemento importante delle modifiche proposte in tale contesto è l'istituzione di una funzione permanente di organo di valutazione delle prestazioni (PRB), che deve essere esercitata dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (di seguito "l'Agenzia"). Affinché ciò sia possibile si rendono necessarie diverse modifiche del regolamento (UE) 2018/1139, con l'obiettivo di garantire che le funzioni PRB siano svolte con l'indipendenza richiesta e avvalendosi delle competenze e delle risorse necessarie. Tali modifiche sono illustrate nella presente proposta.

La proposta di rifusione modificata di cui sopra e la presente proposta dovrebbero essere considerate un pacchetto unico e coerente.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Con la strategia per l'aviazione in Europa presentata nel 2015 1 , la Commissione chiedeva l'adozione immediata della proposta SES2+ da parte dei colegislatori. La presente proposta e la modifica della proposta SES2+ [COM(2020) 579] sono pienamente in linea con la strategia globale per questo settore: ci si attende in particolare che dette proposte consentano di compiere progressi in relazione a tale dossier legislativo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta costituisce il complemento necessario alla proposta modificata di regolamento SES2+. In quanto tale, contribuisce al miglioramento delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea, che a sua volta favorisce la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dell'aviazione, la digitalizzazione e più in generale il buon funzionamento del mercato interno, tutti obiettivi prioritari per la Commissione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della modifica proposta è l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione il diritto di agire in questo settore, che è di competenza concorrente.

Più specificamente, dal 2004 la gestione del traffico aereo è stata disciplinata dal diritto dell'Unione, che gli Stati membri non possono modificare autonomamente. In sostanza, la gestione del traffico aereo incide per sua natura sullo spazio aereo dell'intera Unione europea e la circolazione transfrontaliera di persone, merci, servizi e capitali è inerente al trasporto aereo.

Per quanto riguarda più specificamente le modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 proposte di seguito, che rappresentano una componente necessaria del pacchetto, tali modifiche possono essere introdotte solo dall'Unione e non dai suoi Stati membri.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, ossia garantire che le funzioni PRB siano esercitate con l'indipendenza richiesta e avvalendosi delle competenze e delle risorse necessarie. Gli elementi principali della proposta sono sostenuti dai vari contributi figuranti nell'elenco di cui all'allegato IV del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché riguardano il regolamento (UE) 2018/1139, le modifiche proposte dovrebbero anch'esse assumere la forma di un regolamento, che deve essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Tale proposta dovrebbe essere presentata separatamente dalla proposta di rifusione modificata [COM(2020) 579], in quanto il regolamento (UE) 2018/1139 non figura tra gli atti da rifondere.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta fa parte di un pacchetto il cui elemento principale è la proposta di rifusione modificata che figura nel documento COM(2020) 579.

Per l'intero pacchetto si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione d'impatto già effettuata dalla Commissione per la proposta SES2+ del 2013: SWD (2013) 206 final.

In secondo luogo, allo stato attuale gli elementi aggiuntivi riguardanti la funzione PRB sono stati valutati nel documento SWD(2020) 187. Il contesto è rappresentato dalle raccomandazioni formulate nel 2017 dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale sul cielo unico europeo nonché dalle raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di saggi sul futuro del cielo unico europeo, del 2019. Il documento SWD(2020) 187 tiene conto anche degli inviti ad agire formulati nella dichiarazione congiunta dei portatori di interessi firmata durante la conferenza di alto livello sul futuro del cielo unico europeo svoltasi nel settembre 2019.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. La nuova funzione PRB proposta deve essere finanziata mediante l'imposizione di diritti e oneri e deve essere integrata nell'Agenzia da un punto di vista amministrativo. Si propone un fondo di riserva pari a un anno di spese operative per assicurare la continuità di funzionamento e lo svolgimento dei compiti inerenti a tale funzione. Per l'istituzione della nuova funzione si propone inoltre di prevedere contributi annuali a carico dei fornitori di servizi di traffico aereo designati che siano interessati dai compiti e dai poteri dell'Agenzia operante in qualità di PRB. Si propone che tali contributi annuali siano riscossi per cinque esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del regolamento modificativo, al fine di coprire i costi per l'istituzione delle nuove funzioni all'interno dell'Agenzia.

Nel complesso, non vi sarà alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il progetto di articolo 43 della proposta di rifusione modificata del regolamento SES2+ [COM(2020) 579] prevede che nel 2030 venga effettuata una valutazione delle condizioni previste da tale regolamento. Tale valutazione dovrebbe riguardare in particolare le prestazioni della funzione PRB, tenendo conto degli obiettivi sottostanti. Essa dovrebbe ovviamente comprendere le modifiche proposte in appresso.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Al fine di garantire l'indipendenza e le competenze necessarie, le norme proposte prevedono una struttura permanente incaricata della valutazione delle prestazioni. Fatte salve le competenze della Corte di giustizia, al fine di consentire un riesame giuridico tempestivo delle decisioni adottate dall'Agenzia operante in qualità di PRB, si propone che tali decisioni siano oggetto di ricorso dinanzi a un organo specifico dell'Agenzia, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni.

La soluzione proposta, che prevede l'esercizio delle funzioni PRB da parte dell'Agenzia, seppur tramite specifici organi e titolari di funzioni, sembra appropriata anche da un punto di vista dell'efficienza in termini di costi.

Il regolamento proposto stabilisce, per gli organi e i titolari di funzioni previsti, disposizioni relative alla composizione e ai requisiti da soddisfare per consentire all'Agenzia di agire in qualità di PRB. I compiti e i poteri da conferire all'Agenzia a tali fini sono quelli stabiliti nella proposta di rifusione modificata [COM(2020) 579]. Comprendono la valutazione e l'approvazione dei piani di miglioramento delle prestazioni dei fornitori di servizi di traffico aereo designati, la fornitura di consulenza alla Commissione in merito al piano di prestazioni della rete, il monitoraggio delle prestazioni e la verifica dei tassi unitari dei fornitori di servizi di traffico aereo.

Per ottimizzare il funzionamento dell'Agenzia in qualità di organo di valutazione delle prestazioni, è auspicabile che l'Unione concordi con Eurocontrol il trasferimento delle competenze tecniche e dei pertinenti dati relativi alle prestazioni, eventualmente mediante una modifica dell'attuale accordo ad alto livello tra le due parti.

2020/0264 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Per ottimizzare l'applicazione delle norme relative al cielo unico europeo, il regolamento [SES2+ modificato] stabilisce, in relazione a vari compiti riguardanti in particolare i sistemi di prestazioni e tariffazione, la competenza di un organo specializzato dell'Unione, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea operante in qualità di organo di valutazione delle prestazioni (in appresso "l'Agenzia operante in qualità di PRB").

(2)In linea con tale obiettivo occorre istituire, all'interno dell'Agenzia, una corrispondente struttura permanente atta a garantire che, nello svolgimento dei compiti ad essa conferiti, l'Agenzia operante in qualità di PRB disponga delle competenze richieste e della necessaria indipendenza da interessi pubblici o privati e che, in tale contesto, l'Agenzia possa fare affidamento su risorse specifiche.

(3)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 in modo da separare, da un punto di vista funzionale e gerarchico, l'esecuzione dei compiti relativi ai sistemi di prestazioni e di tariffazione del cielo unico europeo dall'attività che l'Agenzia svolge in qualità di autorità preposta alla sicurezza.

(4)A tale proposito è opportuno istituire un comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni e nominare un direttore per la valutazione delle prestazioni ai fini dello svolgimento delle funzioni specifiche attribuite all'Agenzia operante in qualità di PRB.

(5)In linea con i principi sopra enunciati, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni dovrebbe agire in modo indipendente senza sollecitare o seguire istruzioni né accettare raccomandazioni dai governi degli Stati membri, dalla Commissione o da qualunque altro soggetto pubblico o privato.

(6)Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari in particolare per nominare il direttore per la valutazione delle prestazioni.

(7)Il direttore per la valutazione delle prestazioni dovrebbe essere il rappresentante legale dell'Agenzia per le questioni relative alla valutazione delle prestazioni e dovrebbe essere responsabile della gestione corrente di tali questioni nonché dei vari compiti preparatori. Il direttore per la valutazione delle prestazioni dovrebbe inoltre redigere e presentare la sezione del documento di programmazione sulla valutazione delle prestazioni, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività dell'Agenzia. Ove necessario, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni dovrebbe essere coinvolto in tali attività in veste di organo indipendente.

(8)Al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione in questo settore è importante e dovrebbe essere agevolata la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza nel settore della valutazione delle prestazioni, segnatamente mediante l'istituzione di un comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni.

(9)Nei settori in cui l'Agenzia operante in qualità di PRB ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere il diritto di presentare ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni, che dovrebbe essere parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB pur rimanendo autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare.

(10)L'Agenzia operante in qualità di PRB dovrebbe procedere a tutte le consultazioni necessarie e agire con trasparenza.

(11)L'Agenzia contabilizza le entrate e le spese per la valutazione delle prestazioni in modo separato rispetto alle altre entrate e spese. In linea con il principio di indipendenza dell'Agenzia operante in qualità di PRB, il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese relative alla valutazione delle prestazioni da presentare al direttore esecutivo dovrebbe essere elaborato dal direttore per la valutazione delle prestazioni. Per qualunque modifica delle entrate e delle spese relative alla valutazione delle prestazioni in tale progetto di stato di previsione dovrebbe essere necessaria l'approvazione del direttore per la valutazione delle prestazioni. In caso di disaccordo tra il direttore per la valutazione delle prestazioni e il direttore esecutivo, il direttore per la valutazione delle prestazioni dovrebbe essere messo in condizioni di esprimere la propria opinione in modo efficace dinanzi al consiglio di amministrazione prima che quest'ultimo adotti il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia.

(12)È opportuno che i fornitori di servizi di traffico aereo designati contribuiscano all'avviamento delle attività dell'Agenzia operante in qualità di PRB e alla continuità del suo funzionamento. I fornitori di servizi di traffico aereo designati detengono monopoli naturali per quanto riguarda i servizi in questione; tali servizi sono remunerati dagli utenti dello spazio aereo. Tale caratteristica specifica rende necessario applicare loro sistemi di prestazioni e di tariffazione, in modo da ottimizzare la fornitura dei servizi interessati in relazione a numerosi aspetti. Il ruolo principale dell'Agenzia operante in qualità di PRB consiste nell'applicazione di tali sistemi; i fondi occorrenti per la sua istituzione possono pertanto essere considerati necessari per motivi legati alle caratteristiche specifiche e alla particolare posizione dei prestatori dei servizi in questione.

(13)I costi relativi alla vigilanza sui fornitori di servizi di traffico aereo designati da parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB possono essere suddivisi in costi di avviamento e costi di funzionamento.

(14)I costi di avviamento dell'Agenzia operante in qualità di PRB sono a breve termine e limitati ad alcune attività, come l'assunzione e la formazione del personale e l'acquisizione delle attrezzature informatiche occorrenti; si tratta di costi necessari per avviare la vigilanza richiesta per le ragioni già descritte.

(15)Tali costi dovrebbero essere sostenuti dai fornitori di servizi di traffico aereo designati nel corso di cinque esercizi finanziari mediante contributi annuali calcolati in modo equo e non discriminatorio. I singoli contributi a carico dei fornitori di servizi di traffico aereo designati dovrebbero essere determinati in funzione delle dimensioni di questi ultimi, al fine di rispecchiare la loro importanza nella fornitura di servizi di traffico aereo in Europa e quindi i benefici relativi che ottengono dall'attività vigilata. Concretamente, tali contributi dovrebbero essere calcolati in base all'importo delle entrate effettive derivanti dalla fornitura di servizi di navigazione aerea nel corso del periodo di riferimento precedente il periodo di riferimento durante il quale il presente regolamento entra in vigore.

(16)Dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire norme uniformi per il calcolo dei contributi annuali, in particolare la metodologia per ripartire la spesa stimata tra le categorie di fornitori di servizi di traffico aereo designati e i criteri per determinare il livello dei contributi individuali in base alle rispettive dimensioni. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .

(17)I costi di funzionamento si riferiscono al costo delle attività relative ai sistemi di prestazioni e di tariffazione svolte dall'Agenzia operante in qualità di PRB una volta avviato l'esercizio di tale funzione. I costi di funzionamento dell'Agenzia operante in qualità di PRB dovrebbero anch'essi essere finanziati dai fornitori di servizi di traffico aereo designati. Il finanziamento dovrebbe tuttavia derivare dai diritti e dagli oneri addebitati in ragione degli interventi necessari per l'applicazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione. Tale forma di finanziamento dovrebbe inoltre rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia operante in qualità di PRB.

(18)Nessuna entrata percepita dall'Agenzia, qualunque ne sia l'origine, dovrebbe comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità.

(19)L'Agenzia operante in qualità di PRB dovrebbe prevedere anche un fondo di riserva, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti

(20)L'Agenzia operante in qualità di PRB dovrebbe essere aperta alla partecipazione dei paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione e che hanno adottato e stanno applicando le norme pertinenti del diritto dell'Unione.

(21)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1139,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:

(1)all'articolo 3, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5) "ATM/ANS", servizi di gestione del traffico aereo e della navigazione aerea che comprendono tutto quanto segue: le funzioni e i servizi di gestione del traffico aereo definiti all'articolo 2, punto 9, del [SES2+ modificato]; i servizi di navigazione aerea definiti all'articolo 2, punto 4, dello stesso regolamento, incluse le funzioni di rete di cui all'articolo 26 di tale regolamento, nonché i servizi che migliorano i segnali emessi dai satelliti appartenenti alle costellazioni base del GNSS ai fini della navigazione aerea; la progettazione di procedure di volo; i servizi di produzione, trattamento, formattazione e fornitura al traffico aereo generale di dati ai fini della navigazione aerea; e i servizi di dati sul traffico aereo consistenti nella raccolta, nell'aggregazione e nell'integrazione dei dati operativi provenienti dai fornitori di servizi di vigilanza, dai fornitori di servizi meteorologici (MET), d'informazione aeronautica (AIS) e di funzioni di rete nonché da altri soggetti competenti, e/o la fornitura di dati trattati ai fini del controllo e della gestione del traffico aereo;";

(2)l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

"Articolo 93

Attuazione del cielo unico europeo

1. L'Agenzia operante in qualità di organo di valutazione delle prestazioni (PRB) svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui al [SES2+ modificato].

2. Indipendentemente dal fatto che agisca o meno in qualità di PRB, l'Agenzia presta, qualora abbia le competenze pertinenti e su richiesta, assistenza tecnica alla Commissione nell'attuazione del cielo unico europeo, anche per quanto riguarda il sistema di prestazioni e di tariffazione, in particolare:

a) eseguendo ispezioni e indagini tecniche, verifiche della conformità, studi e progetti;

b) contribuendo all'attuazione del piano generale ATM, compresi lo sviluppo e la realizzazione del programma SESAR.";

(3)all'articolo 94, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Agenzia è legalmente rappresentata dal suo direttore esecutivo. Per le questioni che riguardano l'Agenzia operante in qualità di PRB, l'Agenzia è legalmente rappresentata dal direttore per la valutazione delle prestazioni.";

(4)l'articolo 98 è così modificato:

a)    il paragrafo 2 è così modificato:

i)la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)    svolge le proprie funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 120, 120 bis, 121 e 125;";

ii)la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) adotta decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia a livello di direttori; nel caso di strutture interne relative alla valutazione delle prestazioni, adotta tali decisioni previa richiesta corrispondente da parte del direttore per la valutazione delle prestazioni e previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni. Tali decisioni non incidono sulla separazione tra il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni, il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni e il personale impiegato presso l'Agenzia operante in qualità di PRB, da un lato, e gli altri organi e titolari di funzioni dell'Agenzia, dall'altro;";

iii)la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"o) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione di ricorso, ai membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, ai membri del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni e ai membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni;";

b)    è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis Nelle questioni riguardanti la valutazione delle prestazioni, il consiglio di amministrazione:

(a)previa consultazione e parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, nomina il direttore per la valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 114 octies e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico;

(b)nomina i membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 114 quater;

(c)previa consultazione del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, nomina i membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 114 ter decies;

(d)decide, previo accordo della Commissione per quanto riguarda le entrate e le spese relative alla valutazione delle prestazioni, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti dell'Unione o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità nazionali di vigilanza di cui all'articolo 3 del [SES2+ modificato];

(e)previa consultazione del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, esercita l'autorità disciplinare sul direttore per la valutazione delle prestazioni;

(f)stabilisce, previa consultazione del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, procedure per la formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni da parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB di cui all'articolo 119 bis, paragrafo 4;

(g)sulla base di una proposta del direttore per la valutazione delle prestazioni e previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e diffusione sulla valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 119 bis, paragrafo 5;

(h)previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, autorizza la conclusione di accordi di lavoro in conformità dell'articolo 129 bis, paragrafo 4;

(i)sulla base di una proposta del direttore per la valutazione delle prestazioni e previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, stabilisce meccanismi e procedure per la consultazione dei portatori di interessi di cui all'articolo 38 del [SES2+ modificato] e all'articolo 119 bis del presente regolamento.";

c)    i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione legata agli ambiti disciplinati dal presente regolamento, ad eccezione delle questioni riguardanti la valutazione delle prestazioni.

4. Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo che rappresenta l'intera gamma delle parti interessate dalle attività dell'Agenzia, il cui parere preventivo è richiesto per le decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c), e), f) e i). Nell'adottare decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), il consiglio di amministrazione tiene pienamente conto del contributo fornito dal direttore per la valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 114 nonies. Il consiglio di amministrazione può anche decidere di consultare l'organo consultivo su altre questioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ad eccezione dei settori connessi alle funzioni dell'Agenzia operante in qualità di PRB. Il consiglio di amministrazione non è in alcun caso vincolato dal parere dell'organo consultivo.";

d)    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può decidere di sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai membri del personale i cui posti sono assegnati alla funzione dell'Agenzia operante in qualità di PRB.";

e)    è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore per la valutazione delle prestazioni i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina in relazione ai membri del personale i cui posti sono assegnati alla funzione dell'Agenzia operante in qualità di PRB e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore per la valutazione delle prestazioni è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può decidere di sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore per la valutazione delle prestazioni e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore per la valutazione delle prestazioni. Una simile decisione richiede un voto favorevole da parte del rappresentante della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. Le circostanze eccezionali sono rigorosamente limitate a questioni di amministrazione, di bilancio o di direzione e lasciano impregiudicata la piena indipendenza del direttore per la valutazione delle prestazioni in relazione ai suoi compiti in conformità dell'articolo 114 nonies, paragrafo 3, lettera d).";

(5)all'articolo 99, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'organo consultivo di cui all'articolo 98, paragrafo 4, nomina quattro dei suoi membri per la partecipazione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione, tranne per le questioni relative alla valutazione delle prestazioni, in particolare per le materie di cui all'articolo 98, paragrafo 2 bis. Essi rappresentano il più possibile le varie opinioni espresse nell'organo consultivo. Il mandato iniziale ha una durata di 48 mesi ed è prorogabile.";

(6)l'articolo 101 è così modificato:

a)    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto. Su invito del direttore per la valutazione delle prestazioni, il direttore esecutivo dell'Agenzia può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni su questioni relative alla funzione dell'Agenzia operante in qualità di PRB.";

b)    è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Il direttore per la valutazione delle prestazioni partecipa, senza diritto di voto, alle deliberazioni su questioni direttamente o indirettamente legate alla funzione dell'Agenzia operante in qualità di PRB.";

(7)all'articolo 102, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ogni membro nominato a norma dell'articolo 99, paragrafo 1, dispone di un voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitarne il diritto di voto. Gli osservatori, il direttore esecutivo dell'Agenzia e il direttore per la valutazione delle prestazioni non hanno diritto di voto.

3.    Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce in modo più dettagliato le modalità di votazione, in particolare la procedura di voto su questioni urgenti, le condizioni in base alle quali un membro può agire a nome di un altro, nonché le prescrizioni relative ai quorum, ove opportuno.

4. Per essere adottate, le decisioni in materia di bilancio, risorse umane o questioni amministrative, in particolare quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 2, lettere d), f), h), m), n), o) e q), all'articolo 98, paragrafo 2 bis, lettere a), b), c), e) ed f), e all'articolo 98, paragrafo 7, richiedono un voto favorevole del rappresentante della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.";

(8)l'articolo 104 è così modificato:

a)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. Il direttore esecutivo non impartisce istruzioni al direttore per la valutazione delle prestazioni né al personale addetto alla funzione dell'Agenzia operante in qualità di PRB.";

b)    il paragrafo 3 è così modificato:

i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento o da altri atti dell'Unione, tranne per quanto riguarda le questioni relative alla funzione dell'Agenzia operante in qualità di PRB. In particolare, il direttore esecutivo:";

ii)la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) predispone il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 120, integrandovi il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per le funzioni svolte in qualità di PRB elaborato dal direttore per la valutazione delle prestazioni in conformità degli articoli 114 nonies e 120 bis, ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 121, ad eccezione del bilancio dell'Agenzia per le funzioni da questa svolte in qualità di PRB;";

iii)la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) predispone il documento di programmazione di cui all'articolo 117, paragrafo 1, e, dopo avervi integrato la sezione relativa alla funzione PRB presentata dal direttore per la valutazione delle prestazioni conformemente all'articolo 114 nonies, paragrafo 3, lettera g), e all'articolo 117 bis, lo sottopone al consiglio di amministrazione per l'adozione previo parere della Commissione. La sezione relativa alla funzione PRB può essere modificata solo previa autorizzazione del direttore per la valutazione delle prestazioni;";

iv)la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni e relazioni di audit interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi compiuti due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo si coordina con il direttore per la valutazione delle prestazioni al fine di assicurare la coerenza con il piano d'azione elaborato dal direttore per la valutazione delle prestazioni per quanto riguarda le attività legate alla funzione dell'Agenzia operante in qualità di PRB;";

v)la lettera u) è sostituita dalla seguente:

"u) adotta tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, tranne quelle a livello di direttori, che saranno approvate dal consiglio di amministrazione, e ad eccezione delle decisioni relative alle strutture interne riguardanti la valutazione delle prestazioni. Le decisioni adottate dal direttore esecutivo non incidono sulla separazione tra il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni, il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni e il personale impiegato presso l'Agenzia operante in qualità di PRB, da un lato, e gli altri organi e i titolari di funzioni dell'Agenzia, dall'altro;";

c)    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore esecutivo è inoltre competente a decidere in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di istituire uno o più uffici locali in uno o più Stati membri o di assegnare il personale alle sedi delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, previa conclusione di opportuni accordi con il Servizio europeo per l'azione esterna.

Il primo comma non si applica all'Agenzia nelle funzioni da questa svolte in qualità di PRB. Per quanto riguarda tali funzioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni è competente a decidere in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di istituire uno o più uffici locali in uno o più Stati membri.

Le decisioni di cui al primo e al secondo comma richiedono l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e, se del caso, dello Stato membro in cui si intende istituire l'ufficio locale. Tali decisioni precisano l'ambito delle attività che devono essere espletate presso detto ufficio locale o dal personale assegnato alla stessa sede in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.";

(9)è inserita la seguente sezione II bis:

"SEZIONE II bis

Norme specifiche sulla struttura interna relativa alla valutazione delle prestazioni

Articolo 114 bis

Struttura dell'Agenzia operante in qualità di PRB

Per la realizzazione dei suoi compiti relativi alla valutazione delle prestazioni, l'Agenzia operante in qualità di PRB dispone di:

(a)un comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni;

(b)un direttore per la valutazione delle prestazioni;

(c)un comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni;

(d)una commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni.

Articolo 114 ter

Funzioni del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni

1.Il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni:

(a)presenta pareri e, se del caso, osservazioni e modifiche riguardanti il testo delle proposte del direttore per la valutazione delle prestazioni relative ai progetti di pareri, raccomandazioni e decisioni inerenti ai compiti elencati nel [SES2+ modificato] e a quelli di cui all'articolo 129 bis del presente regolamento la cui adozione viene presa in considerazione;

(b)nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore per la valutazione delle prestazioni nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo;

(c)fornisce un parere al consiglio di amministrazione sul candidato da nominare alla carica di direttore per la valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 98, paragrafo 2 bis, lettera a), e dell'articolo 114 octies, paragrafo 2, e, ove opportuno, sulla sua rimozione dall'incarico in conformità dell'articolo 114 octies, paragrafo 6;

(d)approva la sezione del documento di programmazione sulle attività di valutazione delle prestazioni che il direttore per la valutazione delle prestazioni deve presentare al direttore esecutivo in conformità dell'articolo 114 nonies, paragrafo 3, lettera g), e dell'articolo 117 bis;

(e)approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione figurante nella sezione sulla valutazione delle prestazioni della relazione annuale di attività consolidata che il direttore per la valutazione delle prestazioni deve presentare al direttore esecutivo in conformità dell'articolo 114 nonies, paragrafo 3, lettera i), e dell'articolo 118 bis;

(f)fornisce un parere al consiglio di amministrazione sulle procedure per la formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni da parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB in conformità dell'articolo 98, paragrafo 2 bis, lettera f);

(g)fornisce un parere al direttore per la valutazione delle prestazioni sulla proposta di quest'ultimo riguardante i piani di comunicazione e diffusione sulla valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 119 bis, paragrafo 5, in conformità dell'articolo 98, paragrafo 2 bis, lettera g);

(h)fornisce un parere al direttore per la valutazione delle prestazioni sull'istituzione o sulla modifica delle strutture interne relative alla valutazione delle prestazioni;

(i)fornisce un parere al consiglio di amministrazione sulle eventuali azioni da intraprendere a norma dell'articolo 98, paragrafo 2 bis, lettera e);

(j)fornisce un parere al consiglio di amministrazione sulla conclusione degli accordi di lavoro in conformità dell'articolo 129 bis, paragrafo 4;

(k)fornisce un parere al direttore per la valutazione delle prestazioni sulla proposta di quest'ultimo relativa a meccanismi e procedure per la consultazione dei portatori di interessi di cui all'articolo 38 del [SES2+ modificato] e all'articolo 119 bis del presente regolamento;

(l)fornisce un parere al consiglio di amministrazione sui candidati alla nomina a membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 114 ter decies. Tale parere non è vincolante.

Articolo 114 quater

Composizione e indipendenza del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni

1.Il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni è composto da nove membri con diritto di voto e un rappresentante della Commissione senza diritto di voto. Ogni membro ha un supplente. Uno dei membri è il presidente del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni. Il mandato dei membri titolari e dei supplenti ha una durata di cinque anni ed è prorogabile.

2.I membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni e i loro supplenti sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, previa consultazione di Eurocontrol, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse. I membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni sono nominati in base al merito, alle competenze e all'esperienza in materia di gestione del traffico aereo o di regolamentazione economica delle industrie di rete. Per poter essere adottata, la decisione di nomina dei membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni richiede il voto favorevole del rappresentante della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.

3.Nello svolgimento dei compiti ad esso conferiti dal presente regolamento, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni agisce in piena indipendenza senza sollecitare né accettare istruzioni dai governi degli Stati membri, dalla Commissione o da altro soggetto pubblico o privato.

Articolo 114 quinquies

Presidente del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni

1.Il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni elegge fra i suoi membri con diritto di voto, a maggioranza dei due terzi, un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni.

2.Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Qualora la loro appartenenza al comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni cessi in un qualsiasi momento del loro mandato, quest'ultimo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 114 sexies

Riunioni del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni

1.Il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni si riunisce su convocazione del presidente.

2.Il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta del presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

3.Il direttore per la valutazione delle prestazioni partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto.

4.Il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni può invitare qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.

5.L'Agenzia provvede al segretariato del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni.

Articolo 114 septies

Modalità di votazione del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni

1.Salvo diversamente specificato nel presente regolamento, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni decide a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto.

2.Ogni membro con diritto di voto nominato a norma dell'articolo 114 quater, paragrafo 2, dispone di un voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitarne il diritto di voto. Gli osservatori e il direttore per la valutazione delle prestazioni non hanno diritto di voto.

3.Il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni adotta il proprio regolamento interno, che stabilisce in modo più dettagliato le modalità di voto, in particolare le condizioni in base alle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

Articolo 114 octies

Direttore per la valutazione delle prestazioni

1.Il direttore per la valutazione delle prestazioni è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.Il direttore per la valutazione delle prestazioni è nominato dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, in base al merito, alle competenze e all'esperienza in materia di gestione del traffico aereo o di regolamentazione economica delle industrie di rete, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. Per poter essere adottata, la decisione di nomina del direttore per la valutazione delle prestazioni richiede il voto favorevole del rappresentante della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore per la valutazione delle prestazioni, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3.Il mandato del direttore per la valutazione delle prestazioni ha una durata di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di tale periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

(a)i risultati ottenuti dal direttore per la valutazione delle prestazioni;

(b)gli obblighi e le necessità riguardanti la valutazione delle prestazioni negli anni successivi.

4.Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni e tenendo nella massima considerazione la valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore per la valutazione delle prestazioni una volta per non più di cinque anni. Il direttore per la valutazione delle prestazioni il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso incarico alla fine del periodo di proroga.

5.Se il suo mandato non è prorogato, il direttore per la valutazione delle prestazioni rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

6.Il direttore per la valutazione delle prestazioni può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione, previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni. 

7.Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore per la valutazione delle prestazioni, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto. Il direttore per la valutazione delle prestazioni non può rivestire alcun incarico o responsabilità professionale presso un fornitore di servizi di navigazione aerea per un periodo di almeno due anni dopo la scadenza del suo mandato come direttore per la valutazione delle prestazioni.

Articolo 114 nonies

Responsabilità del direttore per la valutazione delle prestazioni

1.Il direttore per la valutazione delle prestazioni risponde al consiglio di amministrazione con riguardo a questioni amministrative, di bilancio e direzione, ma rimane pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni di cui al paragrafo 3, lettera d). Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni in relazione alle funzioni del direttore per la valutazione delle prestazioni, quest'ultimo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

2.Il direttore per la valutazione delle prestazioni può partecipare alle riunioni del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni in qualità di osservatore.

3.Il direttore per la valutazione delle prestazioni è responsabile dell'esecuzione dei compiti riguardanti la valutazione delle prestazioni svolti conformemente al [SES2+ modificato]. Il direttore per la valutazione delle prestazioni tiene conto degli orientamenti di cui all'articolo 114 ter, paragrafo 1, lettera b) e, ove previsto dal presente regolamento, dei pareri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni. In particolare, il direttore per la valutazione delle prestazioni:

(a)assicura la rappresentanza legale dell'Agenzia per le questioni relative alla valutazione delle prestazioni;

(b)è responsabile dell'amministrazione corrente dei lavori riguardanti la valutazione delle prestazioni;

(c)per quanto riguarda i settori direttamente o indirettamente connessi alle attività di valutazione delle prestazioni, prepara i lavori del consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione ed esegue le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione nei settori connessi alle funzioni svolte dall'Agenzia operante in qualità di PRB;

(d)redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni sui compiti stabiliti dal [SES2+ modificato] e su quelli di cui all'articolo 129 bis, e conduce consultazioni in materia;

(e)dà esecuzione alla sezione sulle attività di valutazione delle prestazioni del documento di programmazione di cui all'articolo 117 bis;

(f)prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto riguarda l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia in materia di valutazione delle prestazioni conformemente al [SES2+ modificato];

(g)predispone annualmente la sezione sulle attività di valutazione delle prestazioni del documento di programmazione di cui all'articolo 117 bis, che è presentata al direttore esecutivo e integrata nel progetto di documento di programmazione dell'Agenzia ai fini dell'articolo 104, paragrafo 3, lettera j). Il contributo relativo alla valutazione delle prestazioni può essere modificato solo previa autorizzazione del direttore per la valutazione delle prestazioni;

(h)predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese relative alla valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 120 bis, paragrafo 7, e lo presenta al direttore esecutivo ai fini dell'articolo 104, paragrafo 3, lettera h), e dà esecuzione alle entrate e alle spese relative alla valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 121. Il contributo relativo alla valutazione delle prestazioni può essere modificato solo previa autorizzazione del direttore per la valutazione delle prestazioni;

(i)predispone annualmente il progetto di sezione sulla valutazione delle prestazioni della relazione annuale di attività consolidata, che comprende una sezione indipendente sulle attività di regolamentazione riguardanti la valutazione delle prestazioni e una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative, e lo presenta al direttore esecutivo affinché sia integrato nella relazione annuale di attività consolidata. Il contributo relativo alla valutazione delle prestazioni può essere modificato solo previa autorizzazione del direttore per la valutazione delle prestazioni;

(j)per quanto riguarda le attività dell'Agenzia operante in qualità di PRB, elabora, in coordinamento con il direttore esecutivo, un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni e relazioni di audit interne o esterne e alle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi compiuti due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;

(k)elabora una proposta relativa a meccanismi e procedure per la consultazione dei portatori di interessi di cui all'articolo 38 del [SES2+ modificato], da sottoporre al consiglio di amministrazione per adozione previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni;

(l)previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, chiede al consiglio di amministrazione di istituire o modificare le strutture interne relative alla valutazione delle prestazioni;

(m)elabora i progetti di piani di comunicazione e diffusione sulla valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 119 bis, paragrafo 5, da sottoporre al consiglio di amministrazione per adozione previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni.

4.Ai fini del paragrafo 3, lettera d), i pareri, le raccomandazioni e le decisioni dell'Agenzia operante in qualità di PRB di cui al [SES2+ modificato] e all'articolo 129 bis del presente regolamento devono essere adottati solo dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni.

Prima di sottoporre progetti di pareri, raccomandazioni o decisioni al voto del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni trasmette con sufficiente anticipo le proposte di progetti di pareri, raccomandazioni o decisioni al gruppo di lavoro competente per consultazione.

Il direttore per la valutazione delle prestazioni tiene conto delle osservazioni e delle modifiche del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni e ripresenta a quest'ultimo la versione rivista del progetto di parere, raccomandazione o decisione onde ottenere un parere favorevole. Se si discosta dalle osservazioni e dalle modifiche ricevute dal comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni o le respinge, il direttore per la valutazione delle prestazioni fornisce inoltre una spiegazione scritta debitamente motivata.

Il direttore per la valutazione delle prestazioni può ritirare i progetti di pareri, raccomandazioni o decisioni presentati purché trasmetta una spiegazione scritta debitamente giustificata qualora sia in disaccordo con le modifiche presentate dal comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni. In caso di ritiro di un progetto di parere, raccomandazione o decisione, il direttore per la valutazione delle prestazioni ha facoltà di presentare un nuovo progetto di parere, raccomandazione o decisione secondo la procedura di cui all'articolo 114 ter, paragrafo 1, lettera a), e al secondo comma del presente paragrafo.

Se il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni non esprime un parere favorevole sul testo ripresentato del progetto di parere, raccomandazione o decisione perché le sue osservazioni e modifiche non sono state adeguatamente rispecchiate nel testo ripresentato, il direttore per la valutazione delle prestazioni può rivedere ulteriormente il testo del progetto di parere, raccomandazione o decisione conformemente alle modifiche e alle osservazioni proposte dal comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni al fine di ottenere il suo parere favorevole, senza dover fornire ulteriori motivazioni scritte.

Articolo 114 decies

Funzioni e operazioni del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni

1.Il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni:

(a)provvede allo scambio di informazioni sul lavoro delle autorità nazionali di vigilanza, sui principi decisionali e sulle migliori pratiche e procedure anche per quanto riguarda l'applicazione del [SES2+ modificato];

(b)fornisce pareri e raccomandazioni sul materiale di orientamento che deve essere pubblicato dall'Agenzia operante in qualità di PRB. I pareri e le raccomandazioni del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni non sono vincolanti.

2.Il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni si riunisce periodicamente al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza si consultino e collaborino in rete.

3.Il presidente del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni e il direttore per la valutazione delle prestazioni possono partecipare alle riunioni del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni e possono formulare raccomandazioni alle autorità nazionali di vigilanza riunite in qualità di comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni, se del caso, su questioni riguardanti le loro competenze relative al sistema di prestazioni e di tariffazione di cui al [SES2+ modificato].

4.Fatte salve le norme relative ai dati di cui all'articolo 31 del [SES2+ modificato] e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , l'Agenzia provvede alle funzioni di segretariato del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni e sostiene lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 tra i membri del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni, nel rispetto della riservatezza delle informazioni sensibili sul piano commerciale dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

Articolo 114 undecies

Composizione del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni

1.Il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni è composto da:

a)    un rappresentante ad alto livello per Stato membro delle autorità nazionali di vigilanza di cui all'articolo 3 del [SES2+ modificato] e da un supplente per Stato membro proveniente dal personale dirigente in servizio di dette autorità, entrambi nominati dall'autorità nazionale di vigilanza;

b)    un rappresentante della Commissione senza diritto di voto e da un supplente.

2.Il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Qualora la loro appartenenza al comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni cessi in un qualsiasi momento del loro mandato, quest'ultimo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 114 duodecies

Poteri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni

1.La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni è competente a decidere sui ricorsi contro le decisioni di cui al [SES2+ modificato]. La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni si riunisce quando necessario.

2.Le decisioni della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni sono adottate da una maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri.

Articolo 114 ter decies

Membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni

1.La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di vigilanza di cui all'articolo 3 del [SES2+ modificato], delle autorità della concorrenza o di altre istituzioni dell'Unione o nazionali con un'esperienza rilevante nel settore dell'aviazione. La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni nomina il suo presidente.

2.I membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse, previa consultazione del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni.

3.I membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni si impegnano ad agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indicano l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

4.Il mandato dei membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni ha una durata di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta.

5.I membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Non esercitano altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni. Durante il suo mandato, un membro della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni può essere esonerato dalle sue funzioni solamente se ha commesso una colpa grave e se la Commissione ha deciso in tal senso, previo parere del consiglio di amministrazione.

6.La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Detto regolamento definisce in modo dettagliato le modalità organizzative e operative della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni e le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi a detta commissione in forza degli articoli da 114 duodecies a 114 vicies. La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni comunica alla Commissione il progetto di regolamento interno e qualsiasi modifica significativa a esso apportata. La Commissione può formulare un parere su tali norme entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica.

Articolo 114 quater decies

Esclusione e ricusazione nella commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni

1.I membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni non partecipano al procedimento di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.

2.Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso, tale membro ne informa la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni.

3.Qualsiasi membro della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni può essere ricusato da una delle parti del procedimento di ricorso per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora detta parte del procedimento di ricorso abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. La ricusazione non può fondarsi sulla cittadinanza dei membri.

4.Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni decide come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni dal suo supplente. Se quest'ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro titolare, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Articolo 114 quindecies

Decisioni dell'Agenzia operante in qualità di PRB soggette a ricorso

1.È ammesso il ricorso contro le decisioni adottate dall'Agenzia operante in qualità di PRB in applicazione del [SES2+ modificato].

2.Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

3.L'Agenzia operante in qualità di PRB pubblica le decisioni adottate dalla commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni.

Articolo 114 sedecies

Legittimazione a ricorrere

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro una decisione adottata dall'Agenzia operante in qualità di PRB nei suoi confronti o contro una decisione adottata dall'Agenzia operante in qualità di PRB che, pur apparendo come una decisione adottata nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente. Le parti del procedimento possono essere parti del procedimento di ricorso.

Articolo 114 septies decies

Termini di impugnazione e forma

Il ricorso comprende una memoria che ne indica i motivi ed è presentato per iscritto all'Agenzia operante in qualità di PRB entro due mesi dalla notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di tale notifica, entro due mesi dalla data in cui l'Agenzia operante in qualità di PRB ha pubblicato la sua decisione. La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni decide in merito entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso.

Articolo 114 octies decies

Revisione precontenziosa

1.Prima di esaminare il ricorso, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni dà all'Agenzia operante in qualità di PRB la possibilità di rivedere la sua decisione. Se ritiene il ricorso fondato, il direttore per la valutazione delle prestazioni riforma la decisione entro due mesi dalla notifica da parte della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni. Tale disposizione non si applica quando il procedimento di ricorso si svolge tra il ricorrente e un'altra parte controinteressata.

2.Se la decisione non è riformata, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni decide senza ritardo se sospendere o meno l'esecuzione della decisione a norma dell'articolo 114 quindecies, paragrafo 2.

Articolo 114 novies decies

Esame dei ricorsi

1.La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni esamina l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

2.Nell'esaminare il ricorso ai sensi del paragrafo 1, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni agisce rapidamente.

Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un dato termine, osservazioni scritte sulle notifiche da essa disposte o sulle comunicazioni effettuate da altre parti del procedimento di ricorso. La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni può decidere di procedere a un'udienza, di sua iniziativa o su richiesta motivata di una delle parti del ricorso.

Articolo 114 vicies

Decisioni sul ricorso

Se accerta che il ricorso non è ammissibile o che i suoi motivi non sono fondati, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni lo respinge. Se accerta che il ricorso è ammissibile e che i suoi motivi sono fondati, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni rinvia il caso all'Agenzia. L'Agenzia adotta una nuova decisione motivata tenendo conto della decisione della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni.

Articolo 114 vicies semel

Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia

1.I ricorsi per l'annullamento di una decisione dell'Agenzia operante in qualità di PRB a norma del [SES2+ modificato] e i ricorsi per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia solo dopo l'esaurimento della procedura di ricorso di cui agli articoli da 114 duodecies a 114 vicies.

2.L'Agenzia operante in qualità di PRB adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia.";

(10)è inserito il seguente articolo 117 bis:

"Articolo 117 bis

Sezione sulle attività di valutazione delle prestazioni nella programmazione annuale e pluriennale

1.Ogni anno il direttore per la valutazione delle prestazioni redige un progetto di sezione sulle attività di valutazione delle prestazioni del documento di programmazione di cui all'articolo 117, paragrafo 1. Una volta che il progetto è stato approvato dal comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni lo trasmette al direttore esecutivo affinché sia integrato nel progetto di documento di programmazione dell'Agenzia in conformità dell'articolo 114 nonies, paragrafo 3, lettera g). La sezione sulla valutazione delle prestazioni può essere modificata solo previa autorizzazione del direttore per la valutazione delle prestazioni.

2.La sezione sulla valutazione delle prestazioni figurante nel programma di lavoro annuale di cui al documento di programmazione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Essa reca inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La sezione del programma di lavoro annuale sulla valutazione delle prestazioni è coerente con la sezione del programma di lavoro pluriennale sulla valutazione delle prestazioni di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3.Quando all'Agenzia operante in qualità di PRB è affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica la sezione adottata sulla valutazione delle prestazioni del programma di lavoro annuale. Le modifiche sostanziali della sezione sulla valutazione delle prestazioni del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore per la valutazione delle prestazioni il potere di apportare modifiche non sostanziali alla sezione sulla valutazione delle prestazioni del programma di lavoro annuale.

4.La sezione sulla valutazione delle prestazioni del programma di lavoro pluriennale figurante nel documento di programmazione definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse è aggiornata su base annuale. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 124, paragrafo 4.";

(11)è inserito il seguente articolo 118 bis:

"Articolo 118 bis

Sezione sulla valutazione delle prestazioni nella relazione annuale di attività consolidata

1.Il direttore per la valutazione delle prestazioni redige un progetto di sezione sulla valutazione delle prestazioni della relazione annuale di attività di cui all'articolo 118, paragrafo 1. Una volta che il progetto è stato approvato dal comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni lo trasmette al direttore esecutivo affinché sia integrato nella relazione annuale di attività consolidata in conformità dell'articolo 114 nonies, paragrafo 3, lettera i). La sezione sulla valutazione delle prestazioni della relazione annuale di attività consolidata può essere modificata solo previa autorizzazione del direttore per la valutazione delle prestazioni.

2.La sezione sulla valutazione delle prestazioni della relazione annuale di attività consolidata comprende una sezione indipendente sulle attività di regolamentazione e una sezione dedicata alle questioni finanziarie e amministrative. Il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione prima della presentazione al direttore esecutivo, conformemente all'articolo 114 ter, paragrafo 1, lettera e).";

(12)è inserito il seguente articolo 119 bis:

"Articolo 119 bis

Trasparenza, comunicazione e procedure per la formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni da parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB

1.Nell'esercizio delle sue funzioni l'Agenzia operante in qualità di PRB realizza ampie e tempestive consultazioni dei portatori di interessi elencati all'articolo 38, paragrafo 3, del [SES2+ modificato] e, se del caso, delle autorità garanti della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente. In conformità dell'articolo 38 del [SES2+ modificato], l'Agenzia operante in qualità di PRB stabilisce i meccanismi di consultazione per un adeguato coinvolgimento di tali portatori di interessi.

A tal fine il direttore per la valutazione delle prestazioni elabora una proposta riguardante tali meccanismi e, dopo aver ottenuto dal comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni un parere favorevole in merito a tale proposta, la sottopone al consiglio di amministrazione per adozione.

2.L'Agenzia operante in qualità di PRB provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano, ove opportuno, di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro.

Tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione sono resi pubblici.

3.L'Agenzia operante in qualità di PRB pubblica sul proprio sito web almeno l'ordine del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni e della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni.

4.L'Agenzia operante in qualità di PRB adotta e pubblica procedure adeguate e proporzionate per la formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni da parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB, conformemente alla procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 2 bis, lettera f). Dette procedure:

(a)garantiscono che l'Agenzia operante in qualità di PRB renda pubblici i documenti e consulti ampiamente le parti interessate secondo un calendario e una procedura che comprenda l'obbligo, per l'Agenzia operante in qualità di PRB, di rispondere per iscritto nell'ambito del processo di consultazione;

(b)garantiscono che, prima di adottare decisioni individuali secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal [SES2+ modificato], l'Agenzia operante in qualità di PRB informi ogni parte interessata della sua intenzione di adottare tale decisione e le assegni un termine per esprimere un parere al riguardo, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione;

(c)garantiscono che le decisioni individuali dell'Agenzia operante in qualità di PRB siano motivate al fine di consentire un ricorso sul merito;

(d)in caso di adozione di una decisione da parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB, prevedono l'informazione della persona fisica o giuridica destinataria della decisione, e di qualsiasi altra parte del procedimento, in merito ai mezzi di ricorso disponibili in forza del presente regolamento;

(e)specificano le condizioni di notifica delle decisioni alle persone interessate, comprese le informazioni sulle procedure di ricorso disponibili in forza del presente regolamento.

5.L'Agenzia operante in qualità di PRB può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei settori di sua competenza in relazione alla valutazione delle prestazioni e, a tal fine, è rappresentata dal direttore per la valutazione delle prestazioni. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non pregiudica l'esercizio efficace dei compiti e dei poteri di cui al [SES2+ modificato]. Le attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e diffusione adottati dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 98, paragrafo 2 bis, lettera g).";

(13)l'articolo 120 è così modificato:

a)    al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Fatte salve altre entrate, le entrate dell'Agenzia, escluse quelle relative alle sue funzioni di PRB, comprendono:";

b)    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le entrate e le spese per tutte le attività non contemplate dall'articolo 120 bis, paragrafo 1, devono risultare in pareggio.";

c)    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Agenzia adegua, nel corso dell'esercizio finanziario, la programmazione del personale e la gestione delle attività finanziate con risorse relative a diritti e oneri per attività di certificazione in modo tale da consentire una risposta rapida al carico di lavoro e alle variazioni di tali entrate.";

d)    al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende un progetto di tabella dell'organico, e, dopo avervi integrato il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per la valutazione delle prestazioni e l'elenco dei posti relativi alla valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 120 bis, paragrafo 7, lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme con il materiale esplicativo sulla situazione di bilancio. Tale progetto di tabella dell'organico, in relazione ai posti finanziati dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, si basa su una serie limitata di indicatori approvati dalla Commissione per misurare il carico di lavoro e l'efficienza dell'Agenzia e stabilisce le risorse necessarie per rispondere in modo efficiente e tempestivo alle richieste di certificazione e svolgere altre attività dell'Agenzia, comprese quelle derivanti da riassegnazioni di competenza a norma degli articoli 64 e 65.";

(14)è inserito il seguente articolo 120 bis:

"Articolo 120 bis

Bilancio dell'agenzia per le sue funzioni di PRB

1.L'Agenzia contabilizza le entrate e le spese per la valutazione delle prestazioni in modo separato rispetto alle altre entrate e spese. Tali entrate e spese devono risultare in pareggio, conformemente e subordinatamente al paragrafo 2.

2.Gli avanzi figuranti nella contabilità di cui al paragrafo 1 sono trasferiti al fondo di riserva istituito conformemente al paragrafo 6. Le perdite figuranti nella contabilità di cui al paragrafo 1 sono coperte mediante trasferimenti da tale fondo di riserva. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diviene ricorrente, è rivisto il livello dei diritti e degli oneri di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), e all'articolo 126 bis.

3.Le entrate dell'Agenzia per le sue funzioni di PRB comprendono:

(a)i diritti addebitati dall'Agenzia operante in qualità di PRB ai fornitori di servizi di traffico aereo designati per servizi aventi ad oggetto la valutazione del piano di miglioramento delle prestazioni, la definizione degli obiettivi e il monitoraggio;

(b)i contributi annuali versati dai fornitori di servizi di traffico aereo designati, basati sulla stima delle spese annuali per le attività di valutazione delle prestazioni che l'Agenzia operante in qualità di PRB è tenuta a svolgere secondo quanto prescritto dal [SES2+ modificato] per ciascuna categoria di fornitori di servizi di traffico aereo designati;

(c)eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri o delle autorità nazionali di vigilanza di cui all'articolo 3 del [SES2+ modificato];

(d)gli oneri per pubblicazioni e altri servizi prestati dall'Agenzia operante in qualità di PRB;

(e)eventuali contributi di paesi terzi o altri soggetti, a condizione che detti contributi non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia operante in qualità di PRB.

4.Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia per le sue funzioni di PRB sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

5.Le entrate dell'Agenzia per le sue funzioni di PRB non ne compromettono la neutralità, l'indipendenza o l'obiettività.

6.L'Agenzia operante in qualità di PRB istituisce un fondo di riserva, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti. Tale fondo viene riesaminato ogni anno per garantire che sia limitato al fabbisogno annuale.

7.Ogni anno il direttore per la valutazione delle prestazioni predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per la valutazione delle prestazioni per l'esercizio successivo e l'elenco dei posti relativi alla valutazione delle prestazioni e li trasmette al direttore esecutivo affinché siano integrati nel progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia di cui all'articolo 120, paragrafo 6.

Il direttore esecutivo o il consiglio di amministrazione possono apportare modifiche al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e all'elenco di posti relativi alla valutazione delle prestazioni previa approvazione del direttore per la valutazione delle prestazioni.

Se il direttore esecutivo e il direttore per la valutazione delle prestazioni non raggiungono un accordo sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni elabora un parere che il direttore esecutivo allega al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia di cui all'articolo 120, paragrafo 6. In tal caso il direttore per la valutazione delle prestazioni ha anche il diritto di presentare il proprio parere al consiglio di amministrazione prima che quest'ultimo adotti il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 120, paragrafo 6, secondo comma.

8.I contributi annuali di cui al paragrafo 3, lettera b), sono riscossi per cinque esercizi finanziari. A tal fine sono esigibili per la priva volta rispettivamente entro il 31 marzo [XXXX - anno] – [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il primo esercizio finanziario che ha inizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per tale esercizio finanziario, e il 31 marzo di ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi, per tali esercizi finanziari.

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce norme dettagliate relative alle modalità con cui devono essere calcolati i contributi annuali dei fornitori di servizi di traffico aereo designati di cui al paragrafo 2, lettera b), in conformità dell'articolo 126 ter.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.";

(15)l'articolo 121 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia. Le entrate e le spese relative alla funzione dell'Agenzia in qualità di PRB sono tuttavia eseguite dal direttore per la valutazione delle prestazioni.";

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette inoltre copia della risposta al consiglio di amministrazione e alla Commissione. Se riguarda attività di valutazione delle prestazioni, tale risposta è preparata in collaborazione con il direttore per la valutazione delle prestazioni.";

c) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, decide, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, sul discarico al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n e sul discarico al direttore per la valutazione delle prestazioni dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia in relazione alla valutazione delle prestazioni per l'esercizio n.";

(16)all'articolo 124 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'Agenzia operante in qualità di PRB. Unitamente alla valutazione di cui all'articolo 43 del [SES2+ modificato], la Commissione, entro il termine specificato in tale regolamento, effettua una valutazione dei risultati dell'Agenzia operante in qualità di PRB in relazione ai suoi obiettivi, ai suoi compiti e ai poteri ad essa attribuiti. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare i compiti e i poteri attribuiti all'Agenzia operante in qualità di PRB e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

5. Se ritiene che l'esistenza della funzione PRB non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, ai compiti e ai poteri che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente il presente regolamento e il [SES2+ modificato].

6. La Commissione trasmette i risultati della valutazione relativa all'attività dell'Agenzia operante in qualità di PRB, unitamente alle sue conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione e le raccomandazioni sono resi pubblici.";

(17)all'articolo 126 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività dell'Agenzia operante in qualità di PRB.";

(18)sono inseriti i seguenti articoli 126 bis e 126 ter:

"Articolo 126 bis

Diritti e oneri dell'Agenzia operante in qualità di PRB

1.    Sono riscossi diritti dell'Agenzia operante in qualità di PRB per:

(a)la valutazione della ripartizione dei costi tra servizi di navigazione aerea di rotta e servizi di navigazione aerea presso i terminali, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, del [SES2+ modificato];

(b)la valutazione di ciascun progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, iniziale o riveduto, presentato all'Agenzia operante in qualità di PRB, effettuata in conformità dell'articolo 13, paragrafi da 7 a 9, del [SES2+ modificato];

(c)se l'Agenzia funge da autorità di vigilanza conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, del [SES2+ modificato], la valutazione di ciascun progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, iniziale o riveduto, presentato all'Agenzia operante in qualità di PRB, effettuata in conformità dell'articolo 14, paragrafi da 6 a 8, del [SES2+ modificato];

(d)la definizione di obiettivi prestazionali per i fornitori di servizi di traffico aereo designati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, del [SES2+ modificato];

(e)se l'Agenzia funge da autorità di vigilanza conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, del [SES2+ modificato], la definizione di obiettivi prestazionali per i fornitori di servizi di traffico aereo designati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 8, del [SES2+ modificato];

(f)la valutazione delle richieste di autorizzazione alla revisione degli obiettivi e dei piani di miglioramento delle prestazioni dei fornitori di servizi di traffico aereo in conformità dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, del [SES2+ modificato];

(g)la verifica dei tassi unitari in preparazione per la fissazione di tali tassi da parte delle autorità nazionali di vigilanza, in conformità dell'articolo 21 del [SES2+ modificato];

(h)la pubblicazione di relazioni, con riguardo a singoli fornitori di servizi di traffico aereo, riguardanti il monitoraggio delle prestazioni in conformità dell'articolo 13, paragrafo 11, del [SES2+ modificato] e, se l'Agenzia funge da autorità di vigilanza a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del [SES2+ modificato], in conformità dell'articolo 14, paragrafo 10, del [SES2+ modificato];

(i)l'adozione di misure correttive a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del [SES2+ modificato], e, se l'Agenzia funge da autorità di vigilanza a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del [SES2+ modificato], in conformità dell'articolo 14, paragrafo 10, di tale regolamento;

(j)il trattamento dei ricorsi.

2.    Gli oneri riscossi per le pubblicazioni e gli altri servizi prestati dall'Agenzia operante in qualità di PRB di cui all'articolo 120 bis, paragrafo 3, riflettono il costo effettivo di ogni singolo servizio prestato.

3.    La Commissione fissa l'importo dei diritti e degli oneri in conformità del paragrafo 4. L'importo dei diritti e degli oneri è fissato a un livello tale da assicurare entrate sufficienti a coprire l'intero costo delle attività correlate ai servizi prestati e da evitare un notevole accumulo di avanzi. Tutte le spese relative ai membri del personale i cui posti sono dedicati alla funzione dell'Agenzia operante in qualità di PRB, in particolare i contributi del datore di lavoro al regime pensionistico, concorrono alla formazione di tale costo. I diritti e gli oneri costituiscono entrate con destinazione specifica dell'Agenzia operante in qualità di PRB per le attività correlate ai servizi per cui i diritti e gli oneri sono dovuti.

4.    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate relative ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia per la sua funzione di PRB, che specificano in particolare l'importo dei diritti e degli oneri e le modalità di riscossione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

Articolo 126 ter

Atti di esecuzione relativi al calcolo dei contributi annuali dei fornitori di servizi di traffico aereo designati

Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 120 bis, paragrafo 8, stabiliscono quanto segue:

a)    una metodologia per ripartire la spesa stimata tra le categorie di fornitori di servizi di traffico aereo designati, che funge da base per determinare la quota di contributi che devono versare i fornitori di servizi di traffico aereo designati di ciascuna categoria;

b)    criteri adeguati e oggettivi per determinare i contributi annuali che devono versare i singoli fornitori di servizi di traffico aereo designati in base alle loro dimensioni, in modo da rispecchiare approssimativamente la loro importanza sul mercato.

Le categorie di cui al primo comma, lettera a), sono costituite in primo luogo dai fornitori di servizi di traffico aereo di rotta, in secondo luogo dai fornitori di servizi di traffico aereo presso i terminali soggetti alla sorveglianza dell'Agenzia operante in qualità di PRB e, in terzo luogo, dai fornitori che prestano entrambi i tipi di servizi. I criteri da stabilire in conformità della lettera b) garantiscono in particolare la parità di trattamento dei fornitori interessati in relazione a ciascun tipo di servizio. Le dimensioni dei fornitori di servizi di traffico aereo sono calcolate in base all'importo delle entrate effettive derivanti dalla fornitura di servizi di navigazione aerea nel corso del periodo di riferimento precedente il periodo di riferimento durante il quale il presente regolamento entra in vigore.";

(19)all'articolo 129 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività dell'Agenzia operante in qualità di PRB.";

(20)è inserito il seguente articolo 129 bis:

"Articolo 129 bis

Accordi di cooperazione sulla valutazione delle prestazioni

1.    Per quanto riguarda le attività dell'Agenzia operante in qualità di PRB, l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione e che hanno adottato e stanno applicando le pertinenti norme del diritto dell'Unione nel settore della gestione del traffico aereo, tra cui, in particolare, le norme sulle autorità nazionali di vigilanza indipendenti e sui sistemi di prestazioni e di tariffazione.

2.    Subordinatamente alla conclusione di un accordo in tal senso tra l'Unione e i paesi terzi secondo quanto previsto al paragrafo 2, l'Agenzia operante in qualità di PRB può anche svolgere i propri compiti nel quadro del [SES2+ modificato] in relazione ai paesi terzi, a condizione che questi ultimi abbiano adottato e applichino le pertinenti norme in conformità del paragrafo 2 e abbiano incaricato l'Agenzia operante in qualità di PRB di coordinare le attività delle loro autorità nazionali di vigilanza con quelle delle autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri.

3.    Gli accordi di cui al paragrafo 2 specificano la natura, la portata e gli aspetti procedurali della partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia operante in qualità di PRB e includono disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Tali accordi possono prevedere la definizione di accordi di lavoro.";

(21)nell'allegato VIII è inserito il seguente punto 2.3 bis:

"2.3 bis. Servizi di dati sul traffico aereo

2.3 bis.1 I dati sul traffico aereo raccolti sono di qualità sufficiente, completi, aggiornati, provenienti da una fonte legittima e forniti tempestivamente.

2.3 bis.2 I servizi di dati sul traffico aereo raggiungono e mantengono un livello di prestazioni sufficiente per quanto riguarda la disponibilità, l'integrità, la continuità e la tempestività al fine di soddisfare le esigenze degli utenti.

2.3 bis.3 I sistemi e gli strumenti che forniscono servizi di dati sul traffico aereo sono adeguatamente progettati, prodotti e sottoposti a manutenzione per assicurarne l'idoneità allo scopo designato.

2.3 bis.4 La diffusione di tali dati avviene tempestivamente e tramite mezzi di comunicazione sufficientemente affidabili e rapidi, protetti da interferenze e manomissioni intenzionali e non intenzionali.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en
(2)    Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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