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Document 52020PC0427

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

COM/2020/427 final

Bruxelles, 21.8.2020

COM(2020) 427 final

2020/0201(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato (comitato SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) nel settembre 2020.

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci mira ad agevolare il commercio internazionale, nonché la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle sul commercio internazionale. Essa comprende in allegato la nomenclatura SA, un sistema internazionale armonizzato che consente ai paesi partecipanti di classificare su una base comune a fini doganali i beni scambiati. In particolare la nomenclatura SA comprende la designazione delle merci, articolata in voci e sottovoci, e i relativi codici numerici, sulla base di un sistema di codici a 6 cifre. La nomenclatura SA, che è rivista ogni cinque anni 1 , è applicata da più di 190 amministrazioni a livello mondiale; di conseguenza oltre il 98 % delle merci scambiate al mondo è classificato in base a essa.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea e tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo 2 .

2.2.L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)

L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale, è un organo intergovernativo indipendente, la cui missione è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali. L'OMD rappresenta 183 amministrazioni doganali di tutto il mondo. L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio. L'Unione esercita, a titolo transitorio, diritti e obblighi identici a quelli dei membri dell'OMD in attesa dell'entrata in vigore dell'emendamento della convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale.

L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio dell'OMD che, per lo svolgimento delle sue mansioni, si avvale delle competenze e delle capacità di un segretariato e di una serie di comitati tecnici e consultivi.

Il comitato del sistema armonizzato (comitato SA) è un comitato tecnico incaricato dei lavori preparatori collegati alla convenzione SA, i cui compiti principali sono elencati di seguito:

·redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato ed esercitare, in relazione al sistema armonizzato, altre funzioni ritenute necessarie dal consiglio dell'OMD o dalle parti contraenti;

·formulare raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei testi giuridici del sistema armonizzato, anche mediante la risoluzione delle controversie in materia di classificazione fra le parti contraenti, facilitando in tal modo il commercio;

·proporre modifiche e aggiornamenti del sistema armonizzato per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti dei flussi commerciali, come pure delle altre esigenze degli utenti del sistema armonizzato;

·promuovere l'applicazione generalizzata del sistema armonizzato ed esaminare questioni generali e politiche ad esso attinenti.

L'Unione e i suoi Stati membri dispongono congiuntamente di un solo voto in seno al comitato SA. Le decisioni del comitato SA relative alle questioni interessate dalla presente decisione quadro sono adottate a maggioranza semplice.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato, che siano stati redatti nel corso di una sessione del comitato SA, sono considerati approvati dal consiglio dell'OMD se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al consiglio dell'OMD.

2.3.Gli atti previsti

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione SA, il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale due volte all'anno. In pratica le riunioni del comitato SA si tengono in marzo e in settembre.

La proposta di decisione riguarda i seguenti atti, presi in considerazione e adottati provvisoriamente dal comitato SA, subordinatamente all'approvazione del consiglio dell'OMD mediante una procedura di approvazione tacita:

a)le note esplicative, che chiariscono l'interpretazione delle note, delle voci e delle sottovoci della nomenclatura del SA;

b)i pareri di classificazione, che rispecchiano le decisioni adottate dal comitato SA per quanto riguarda la classificazione di prodotti specifici;

c)gli altri pareri e raccomandazioni sulla classificazione delle merci nella nomenclatura SA, quali le decisioni di classificazione o altri pareri adottati dal comitato SA.

A norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione 3 , le autorità doganali degli Stati membri revocano le decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura SA a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura SA, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

3.1.Vincoli pratici nell'elaborazione e nell'adozione delle posizioni dell'UE

Il comitato del sistema armonizzato dell'OMD adotta pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato (NESA) o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato in occasione di ciascuna delle due sessioni annuali.

Da un punto di vista pratico, di norma non vi è tempo sufficiente perché l'Unione adotti formalmente una posizione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prima di ciascuna riunione del comitato SA. Pertanto, la Commissione ha presentato una proposta di una decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD per le questioni attinenti al sistema armonizzato 4 che è attualmente all'esame del Consiglio.

Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, il segretariato dell'OMD ha comunicato che la riunione di settembre 2020 si terrà online mediante discussioni scritte. Benché l'ordine del giorno della riunione non sia ancora disponibile e non si conoscano ancora l'organizzazione e il formato delle discussioni, si prevede che i punti all'ordine del giorno della riunione precedente (HSC/65 — marzo 2020), che l'OMD ha annullato a causa della pandemia mondiale, saranno probabilmente inclusi nell'ordine del giorno della riunione di settembre.

Dato il numero di elementi sui quali il comitato SA sarà chiamato a prendere una decisione nella prossima riunione, e i loro effetti vincolanti sul diritto dell'Unione, si ritiene necessario adottare una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che stabilisce la posizione dell'Unione sulle questioni per le quali è già noto che il comitato SA sarà chiamato a decidere (ossia le note esplicative, i pareri di classificazione e le decisioni di classificazione, gli orientamenti o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato).

Altri punti che potranno essere inseriti in seguito nell'ordine del giorno saranno affrontati in una fase successiva.

3.2.Obiettivo e contenuto della proposta

Le decisioni in esame redatte dal comitato SA possono incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, nella fattispecie sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché sull'allegata nomenclatura combinata (NC). Le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA sono utilizzati a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella NC, nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a revocare le decisioni di classificazione se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura del SA che discende da tali decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA.

È pertanto opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD sia stabilita da una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE sulla base di una proposta della Commissione.

Tali posizioni sono state stabilite seguendo i criteri generali definiti dalla convenzione SA (le regole generali per l'interpretazione del SA) nonché le caratteristiche e proprietà oggettive delle merci.

La posizione proposta è finalizzata a esprimere la posizione dell'Unione in merito alla classificazione delle merci nella nomenclatura SA. Mira inoltre a esprimere una posizione riguardo ai pareri di classificazione e alle note esplicative del SA elaborati dal comitato SA.

La consultazione degli esperti tecnici degli Stati membri si è svolta in sede di gruppo di esperti doganali dal 3 al 5 marzo 2020. Le conclusioni del gruppo degli esperti doganali sono in linea con le posizioni suggerite riportate nell'allegato del progetto di proposta di decisione del Consiglio.

La posizione proposta dall'UE è inoltre in linea con la politica doganale consolidata e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui le merci devono essere classificate all'importazione in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive.

La posizione proposta è necessaria affinché l'UE possa esprimere una posizione nella prossima riunione del comitato SA.

4.Base giuridica

4.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione  5 ".

Pertanto la base giuridica procedurale della proposta di decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri orientamenti sull'interpretazione del SA nell'ambito della convenzione SA, è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Applicazione al caso di specie

Il comitato del sistema armonizzato e il consiglio dell'OMD sono organi istituiti mediante un accordo, ossia la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Gli atti che il comitato SA è chiamato a redigere costituiscono atti aventi effetti giuridici. Una volta approvati dal consiglio dell'OMD, gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare: sull'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in quanto l'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del codice doganale dell'Unione 6 dispone che le "autorità doganali revocano le decisioni ITV 7 [...] se non sono più compatibili con l'interpretazione [...] a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dal comitato SA." Inoltre tali decisioni predisposte dal comitato SA (le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA) sono utilizzate a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (NC), nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.3.Base giuridica sostanziale

4.3.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.3.2.Applicazione al caso di specie

Poiché l'obiettivo e il contenuto principali dell'atto previsto riguardano la tariffa doganale comune, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE.

4.4.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Incidenza sul bilancio

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

6.Pubblicazione dell'atto previsto

Nessuna.

2020/0201 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 87/369/CEE del Consiglio 8 l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento 9 (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).

(2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il comitato SA, fra l'altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l'interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.

(3)Il comitato del sistema armonizzato è chiamato ad adottare pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato nella sua sessione di settembre.

(4)È importante ricordare che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.

(5)In vista dei pareri di classificazione, delle decisioni di classificazione, delle modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato o di altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato, è opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in quanto, una volta accettati, i pareri di classificazione, talune decisioni di classificazione e le modifiche alle note esplicative del SA saranno pubblicati nella comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e saranno applicabili a tutti gli Stati membri. La posizione sarà espressa in seno al comitato del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In allegato è riportata la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'approvazione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato.

Articolo 2

Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Dalla sua introduzione nel 1988 la nomenclatura SA è stata rivista sei volte. Le revisioni sono entrate in vigore rispettivamente nel 1996, 2002, 2007, 2012 e 2017. La sesta revisione entrerà in vigore nel 2022.
(2)    Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
(3)    GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(4)    COM(2020) 196 final.
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(6)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(7)    Informazioni tariffarie vincolanti: decisioni di classificazione comunicate anticipatamente dalle amministrazioni doganali agli operatori economici, per garantire la certezza del diritto in merito alla classificazione e al trattamento tariffario applicabile alle merci soggette a importazione o esportazione. 
(8)    Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento ( GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1 ).
(9)    GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.
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Bruxelles, 21.8.2020

COM(2020) 427 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato


ALLEGATO

IV. RELAZIONE DEL SOTTOCOMITATO SCIENTIFICO Doc. NS0456Eb (SSC/35 - report)

(1)Questioni da sottoporre a decisione (doc. NC2708Ea)

(a)Allegati A/1 e C/1 Classificazione di nuove DCI (elenco 120). L'Unione dovrebbe approvare le 125 classificazioni (edizione 2017 del SA) e le 3 corrispondenti riclassificazioni (edizione 2022 del SA) raccomandate dal sottocomitato scientifico.

(b)Allegati A/2 e C/2 – Classificazione di nuove DCI (elenco 121). L'Unione dovrebbe approvare le 143 classificazioni (edizione 2017 del SA) e le 15 corrispondenti riclassificazioni (edizione 2022 del SA) raccomandate dal sottocomitato scientifico.

(c)Allegati A/3 e C/3 – Eventuale riclassificazione di talune DCI a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 23 giugno 2019. L'Unione dovrebbe approvare le corrispondenti riclassificazioni (edizione 2022 del SA) delle 143 DCI concordate dal sottocomitato scientifico.

(d)Allegati B/1 e C/6 – Decisioni adottate dal comitato SA nella 63a e 64a sessione e dal Consiglio dell'OMD nella 133a/134a sessione, che interessano l'operato del sottocomitato scientifico. L'Unione dovrebbe approvare le riclassificazioni di "zilucoplan" e "etriptamina" concordate dal sottocomitato scientifico rispettivamente nelle sottovoci 2933.79 e 2939.80.

L'Unione approva tutte le proposte di classificazione in quanto sono in linea con l'attuale politica di classificazione nell'UE.

(2)Eventuale modifica delle note esplicative del capitolo 29 in relazione all'elenco di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, Doc. NC2738Ea.

L'Unione accetta la proposta di modifica delle note esplicative del sistema armonizzato del capitolo 29, in linea con il parere del sottocomitato scientifico.

V. RELAZIONE DEL SOTTOCOMITATO DI REVISIONE DEL SA (Doc. NR1403E)

(1)Questioni da sottoporre a decisione (Doc. NC2709Ea)

(a)Allegati D/6 e G/11 – Eventuale modifica della nota esplicativa della voce 85.24 (SA 2022)

(b)Allegati D/7 e G/12 – Eventuale modifica delle note esplicative del SA 2022 in relazione alle stampanti 3D

(c)Allegati E/14 e G/19 – Modifica delle note esplicative della voce 70.19 (SA 2022) in relazione alle fibre di vetro

(d)Allegati da E/1 a E/6, da E/8 a E/13, da E/15 a E/18, E/20, E/23 e da G/1 a G/6, G/8, da G/13 a G/18, G/21, G/22, G/24, G/27 — Eventuale modifica delle note esplicative relative alle sezioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX e XXI.

(e)Allegati E/23 e G/27 – Modifiche delle note esplicative del capitolo 97 in relazione a taluni beni culturali (SA 2022)

(f)Allegati E/24 e G/28 – Modifiche alle note esplicative (RGI)

L'Unione approva tutte le proposte di modifica dei documenti in quanto sono in linea con l'attuale politica di classificazione nell'UE.

(2)Classificazione nel SA 2022 di alcuni vaporizzatori elettrici per uso personale, usa e getta o ricaricabili (richiesta presentata dal segretariato), Doc. NC2710Eb

L'Unione classificherebbe il prodotto 1 nella sottovoce 8543.70 nel SA 2017 e nella sottovoce 8543.40 nel SA 2022. Il prodotto 2 dovrebbe essere classificato nella voce 24.04 nel SA 2022 utilizzando la RGI 3 b), sulla base del carattere essenziale conferito dall'"e-liquido".

(3)Classificazione nel SA 2022 di talune collezioni e pezzi da collezione di interesse numismatico (richiesta presentata dal segretariato) Doc. NC2711Ea

L'Unione europea sottolinea la necessità di acquisire un supplemento di informazione sui prodotti per determinarne la classificazione.

L'Unione non concorda con la proposta di modifica delle note esplicative del SA in attesa di chiarimenti e orientamenti su come operare una distinzione tra le nuove sottovoci della voce 97.05.

(4)Classificazione nel SA 2022 delle cartucce per stampanti 3D (richiesta presentata dal segretariato) Doc. NC2712Ea

L'Unione classificherebbe i prodotti nel capitolo 39 in base alla materia costitutiva, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-276/00. Sono necessarie ulteriori informazioni per classificare i prodotti a livello di sottovoce. La proposta di modifica delle note esplicative del SA non dovrebbe essere approvata, in quanto, secondo la prassi vigente nell'UE, le cartucce per stampanti non sono classificate come parti di stampanti.

(5)Classificazione nel SA 2022 di una macchina per la laminazione di fogli per la produzione additiva, doc. NC2744Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 84.85 (opzione II).

VI. RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PRE-SESSIONE Doc. NC2714Ea e allegati da A a T

Fatte salve alcune proposte redazionali, l'Unione adotta il testo presentato negli allegati da A a T con le seguenti osservazioni.

(1)Modifica della raccolta dei pareri di classificazione per tenere conto della decisione di classificare un prodotto denominato "Milka Oreo Sandwich" nella voce 18.06 (sottovoce 1806.32)

L'Unione propone di sopprimere l'elenco degli ingredienti in quanto non necessario ai fini della classificazione.

(2)Modifica della raccolta dei pareri di classificazione per tenere conto della decisione di classificare due tipi di steli di tabacco ("Cut rolled expanded stem tobacco (CRES)" e "Expanded tobacco stems (ETS)") nella voce 24.03 (sottovoce 2403.99)

L'Unione insiste per mantenere il testo "non possono essere fumati tali quali" in quanto era stato il criterio decisivo per la classificazione.

(3)Modifica della raccolta dei pareri di classificazione per tenere conto della decisione di classificare le celle a combustile ad ossidi solidi (Solid Oxide Fuel Cells - SOFC) denominate "Bloom Energy ES-5700" nella voce 85.01 (sottovoce 8501.62)

L'Unione propone di utilizzare la descrizione del prodotto contenuta nel riquadro del documento di lavoro iniziale (doc. NC2655E1b).

VII. RICHIESTE DI RIESAME (RISERVE)

(1)Riesame della classificazione di taluni supplementi nutrizionali da assumere per via orale (prodotti da 1 a 5) (richiesta presentata dagli Stati Uniti), Doc. NC2715Ea

L'Unione classificherebbe tali prodotti come bevande nella voce 22.02, in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-114/80 e con i pareri di classificazione 2202.99/2-4.

(2)Riesame della classificazione di un dispositivo denominato "Polar M430 GPS running watch with wrist-based heart rate monitor" (Polar M430, orologio con GPS per la corsa con cardiofrequenzimetro da polso) (richiesta presentata dagli Stati Uniti e dal Giappone) Doc. NC2716Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 9102.12 come orologio da polso, in linea con la NENC (nota esplicativa della nomenclatura combinata) per la voce 91.02.

(3)Riesame della classificazione di un apparecchio denominato "Steriliser Formaldeide Formomat PL 349-2" (Sterilzzatore al formaldeide Formomat) (richiesta presentata dall'Ucraina) Doc. NC2717Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 84.19, trattandosi di una voce specifica per sterilizzatori. L'apparecchio consente una variazione di temperatura che ha un effetto significativo sul processo di sterilizzazione. L'apparecchio non svolge alcuna funzione meccanica.

(4)Riesame della classificazione di due prodotti denominati "Generatori di RF e reti di corrispondenza RF" (richiesta presentata dalla Corea), Doc. NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea

L'Unione classificherebbe i prodotti nella voce 84.86 perché si tratta di macchine identificabili utilizzate esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore.

VIII. ULTERIORI STUDI

(1)Classificazione di insetti commestibili (proposta presentata dal segretariato) Doc. NC2719Ea

L'Unione è a favore dell'eventuale trasferimento del prodotto 1 dalle voci 02.10 e 04.10. Il prodotto 2 potrebbe essere trasferito dalla voce 04.10 o dal capitolo 16. Il prodotto 3 potrebbe essere trasferito dal capitolo 16. Il prodotto 4 potrebbe essere trasferito dal capitolo 16 o dal capitolo 21.

(2)Eventuale modifica della nota esplicativa della voce 27.11 per chiarire la classificazione del gas di petrolio liquefatto (GPL) (proposta presentata dal segretariato), doc. NC2720Ea

L'Unione è favorevole alla nota esplicativa proposta in relazione alla sottovoce 2711.19.

(3)Modifica delle note esplicative relative alla regola 3 b) per chiarire la classificazione degli assortimenti, Doc. NC2721Ea

L'Unione è favorevole al mantenimento dello status quo e delle attuali pratiche di classificazione.

(4)Possibile modifica della nota esplicativa relativa alla voce 91.02, Doc. NC2722Ea

L'Unione preferirebbe attendere una decisione definitiva sulla classificazione dell'"orologio Polar" (cfr. punto VII.2) prima di procedere alla modifica delle note esplicative del SA.

(5)Possibile modifica della nota esplicativa relativa alla voce 87.03 per quanto riguarda i veicoli microibridi, Doc. NC2723Ea

L'Unione è favorevole alla modifica delle note esplicative del sistema armonizzato, in quanto chiarisce la classificazione del nuovo tipo di veicolo.

(6)Classificazione dei veicoli ibridi leggeri, Doc. NC2724Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 8703.40, in quanto il motore elettrico è destinato a migliorare il funzionamento del veicolo assistendo il gruppo propulsore.

(7)Classificazione di un prodotto denominato "DIMODAN HP M" (richiesta presentata dall'Equador) Doc. NC2725Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 34.04, in quanto l'analisi di laboratorio ha confermato che il prodotto presentava le caratteristiche delle cere.

(8)Eventuale modifica della nota esplicativa relativa alla voce 95.03 (proposta presentata dall'UE) Doc. NC2667Ea, NC2667Ea

L'Unione è aperta a eventuali ulteriori osservazioni editoriali sulla proposta originaria dell'UE.

(9)Eventuale modifica della nota esplicativa relativa alla voce 95.05 (proposta presentata dall'UE) Doc. NC2668Ea, NC2668Ea

L'Unione è aperta a eventuali ulteriori osservazioni editoriali sulla proposta originaria dell'UE.

(10)Classificazione di alcuni oli essenziali condizionati per la vendita al minuto (richiesta presentata dal Costa Rica) Doc. NC2672Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 33.01. Questo prodotto è un olio essenziale di lavanda contenente alcoli monoterpenici, e pertanto non deterpenati, e rientra nella voce 33.01. È ottenuto mediante un processo di distillazione a vapore ed è quindi conforme alle note esplicative del SA relative alla voce 33.01.

(11)Classificazione di due lucidatrici per pavimenti denominate "Galaxy Floor Machine 1500, 1.5 HP, NSS brand" e "Galaxy Floor Machine, 1 HP, NSS brand" (richiesta presentata dal Costa Rica) Doc. NC2673Ea

L'Unione classificherebbe i prodotti nella voce 84.79. Date le loro caratteristiche tecniche - si tratta di prodotti che non vengono comunemente utilizzati per fini domestici - e tenuto conto della nota 4 a) del capitolo 85, dovrebbero essere classificati alla voce 84.79.

(12)Classificazione di un "Elevatore semovente a braccio articolato" (richiesta presentata dalla Corea) Doc. NC2674Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 84.28 sulla base del regolamento (CE) n. 738/2000 in relazione a un prodotto analogo.

(13)Classificazione di talune preparazioni alimentari (richiesta presentata dagli Stati Uniti) Doc. NC2676Ea, NC2742Ea

L'Unione intende chiedere ulteriori informazioni su tutti quattro i prodotti interessati per determinarne la classificazione.

Prodotto 1: tenore in proteine. Se molto elevato (oltre l'85 %), si potrebbe prendere in considerazione l'inserimento nella voce 35.04. Sulla base delle informazioni disponibili, il prodotto potrebbe essere classificato nella sottovoce 2106.10, in linea con il parere di classificazione 2106.90/5.

Prodotto 2: l'Unione lo classificherebbe nella voce 22.02 se è direttamente bevibile o nella voce 21.06 se deve essere diluito per poter essere bevuto.

Prodotto 3: l'Unione lo classificherebbe nella sottovoce 2101.20, tuttavia sarebbe utile acquisire informazioni complementari sul tenore di caffeina.

Prodotto 4: la descrizione del prodotto è fuorviante, in quanto non è chiaro quale sia l'ingrediente principale. Se contiene cacao, può essere classificato nella voce 18.06, altrimenti nella voce 19.05.

(14)Classificazione di una macchina tagliatrice/ripuntatore (ripper) per l'agricoltura e la silvicoltura ("cutter/ripper") (richiesta presentata dalla Federazione russa) Doc. NC2677Ea

L'Unione rileva che, trattandosi di una macchina multifunzioni, la classificazione è difficile da determinare e che essa potrebbe essere classificata sia alla voce 84.30 o 84.32, quindi nella voce 84.32 utilizzando la RGI 3 c).

(15)Classificazione di taluni pneumatici nuovi, di gomma, destinati a veicoli utilizzati per il trasporto di merci nei settori edile, minerario o industriale (richiesta presentata dalla Federazione russa) Doc. NC2678Ea, NC2748Ea

L'Unione condivide il parere del segretariato dell'OMD e classifica entrambi i prodotti nella sottovoce 4011.20.

(16)Classificazione di talune preparazioni utilizzate per i mangimi (richiesta presentata dal Canada) Doc. NC2679Ea, NC2743Ea

Sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C‑144/15, l'UE classificherebbe il prodotto nella voce 23.09.

(17)Classificazione di un prodotto denominato "Tracing Light Box" (tavoletta luminosa per il disegno) (richiesta presentata dal Giappone) Doc. NC2681Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 94.05, in quanto ha una funzione multiuso e non è provvisto di alcuno strumento per il disegno.

(18)Classificazione di un regolatore elettronico della velocità denominato "KEB COMBIVRT F5" (richiesta presentata dalla Tunisia) Doc. NC2682Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 85.04, come proposto dal segretariato dell'OMD.

(19)Eventuale modifica della nota esplicativa relativa alla voce 27.10 (proposta presentata dal Giappone) Doc. NC2641Ea, NC2739Ea

L'Unione si astiene dal partecipare alle discussioni dal momento che il parere di classificazione da cui deriva la modifica di cui trattasi non può essere applicato nell'UE a seguito della sentenza C-330/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea. La soluzione migliore sarebbe una modifica futura del SA, riformulando la nota 2 del capitolo 27.

(20)Possibili discordanze tra il testo inglese e quello francese nella nota esplicativa della voce 85.01, Doc. NC2688Ea

L'Unione concorda con la modifica proposta, ovvero l'utilizzo del termine "onduleur" ("invertitore"), come in altre parti della nomenclatura SA.

IX. NUOVE DOMANDE

(1)Classificazione di taluni contenitori per i rifiuti per esterno (richiesta presentata dalla Tunisia) Doc. NC2726Ea

L'Unione classificherebbe i prodotti nella voce 39.26 a causa delle dimensioni maggiori dei contenitori, che non sono destinati all'uso domestico. L'Unione rileva che la descrizione del prodotto deve indicare la capacità in litri dei contenitori.

(2)Classificazione di talune preparazioni alimentari in forma liquida (richiesta presentata dalla Tunisia) Doc. NC2727Ea

L'Unione chiede un complemento di informazioni sul contenuto dei prodotti (acqua o succo, sostanze oleose, altri ingredienti oltre alle vitamine, dosaggio).

(3)Classificazione di due prodotti contenenti cannabidiolo (CBD) denominati "FREYHERR" e "CANABIGAL" (richiesta del segretariato), doc. NC2728Ea

L'Unione propone di sottoporre la questione al sottocomitato scientifico, chiedendo informazioni in merito ai seguenti elementi: i) se i prodotti abbiano sufficienti principi attivi per garantire un effetto terapeutico o profilattico e ii) quale sia il quantitativo minimo di CBD come principio attivo in qualsiasi prodotto per garantire un effetto terapeutico o profilattico.

(4)Classificazione di pesce essiccato successivamente messo in ammollo in acqua (pesci essiccati reidratati) (richiesta presentata dalla Norvegia) Doc. NC2729Ea

L'Unione potrebbe classificare il prodotto nel capitolo 3, ma occorrono ulteriori informazioni per accertare se il sapore e la consistenza del prodotto siano quelli del pesce essiccato o di quello fresco.

(5)Classificazione di taluni generatori di vapore per bagno turco (richiesta presentata dall'Egitto) Doc. NC2730Ea

L'Unione classificherebbe i prodotti nella voce 84.02 come proposto dal segretariato dell'OMD, in linea con il testo della voce 84.02 e le relative note esplicative del SA.

(6)Classificazione di un prodotto denominato "fiocchi di soia" (richiesta presentata dal Madagascar) Doc. NC2731Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 23.04, simile al prodotto di cui al parere di classificazione 2304.00/1.

(7)Classificazione di un fornello a due fuochi alimentato ad etanolo (richiesta presentata dal Kenya) Doc. NC2732Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 7321.12, poiché il carburante a base di etanolo è in forma liquida a temperatura ambiente e corrisponde pertanto al testo della sottovoce.

(8)Classificazione di un totem interattivo per ricevere reclami (richiesta presentata dall'Egitto) Doc. NC2733Ea

L'Unione richiede un complemento di informazioni: ovvero se il prodotto possa funzionare e come con un dispositivo USB o se possa essere utilizzato solo mediante uno schermo tattile.

XI. ELENCO AGGIUNTIVO

(1)Classificazione di un prodotto denominato "baby corn cobs" (mini pannocchie di granturco) (richiesta presentata dall'UE) Doc. NC2736Ea

L'Unione ha richiesto un parere di classificazione.

(2)Classificazione di un gruppo elettrogeno alimentato a diesel con doppia potenza nominale (richiesta presentata dal Ghana) Doc. NC2737Ea

L'Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 8502.13.

(3)Classificazione di un modulo TFT-LCD (richiesta presentata dalla Corea) Doc. NC2740Ea

In conformità al regolamento (CE) n. 957/2006 della Commissione, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1201/2011 e n. 1202/2011 della Commissione, e considerando la sezione XVI, nota 2 b), l'Unione classificherebbe il prodotto nella sottovoce 8529.90.

(4)Soppressione dei pareri di classificazione 8528.69/1 e 8528.69/2 Doc. NC2741Ea

Poiché i prodotti non sono più presenti sul mercato, l'Unione è favorevole alla soppressione di tali pareri di classificazione.

(5)Classificazione di un prodotto denominato "polvere di cocco parzialmente desoleata" (richiesta presentata dall'UE) Doc. NC2746Ea

L'Unione ha richiesto un parere di classificazione.

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