COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.3.2020
COM(2020) 114 final
2020/0044(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Sin dalla comparsa dei primi casi di contagio da COVID-19, l'UE ha lavorato strenuamente per sostenere gli Stati membri e i loro cittadini nell'affrontare la crisi.
Il meccanismo di coordinamento delle crisi ARGUS della Commissione è stato attivato e il comitato di coordinamento di crisi si riunisce regolarmente per creare sinergie tra gli interventi di tutti i servizi competenti della Commissione e delle agenzie dell'UE. La Commissione ha inoltre istituito una squadra di pronto intervento con funzioni di coordinamento a livello politico, composta dai cinque commissari responsabili per gli ambiti strategici maggiormente interessati.
A seguito della videoconferenza dei leader dell'UE sulla risposta all'epidemia di COVID-19, tenutasi il 10 marzo 2020, la Commissione intensificherà ulteriormente la sua risposta al Coronavirus e all'epidemia di COVID-19 su tutti i fronti e coordinerà gli interventi degli Stati membri. La crisi cui ci troviamo di fronte a causa del Coronavirus ha una dimensione umana molto significativa e un impatto economico potenzialmente grave. È pertanto essenziale che l'UE e i suoi Stati membri agiscano collettivamente e in maniera decisa al fine di contenere la diffusione del virus, aiutare i pazienti e contrastare le ripercussioni economiche negative.
Nell'ambito di questa risposta coordinata comune, il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) può svolgere un ruolo importante nel dimostrare la solidarietà dell'UE agli Stati membri colpiti dalla situazione di emergenza.
Con lo strumento esistente è attualmente impossibile rispondere adeguatamente a livello di UE a gravi emergenze di sanità pubblica come la COVID-19.
L'obiettivo del presente regolamento è quindi estendere l'ambito di applicazione del FSUE affinché comprenda le gravi emergenze di sanità pubblica e definire operazioni specifiche ammissibili al finanziamento.
Il FSUE è stato istituito nel 2002 al fine di sostenere gli Stati membri dell'UE e i paesi in fase di adesione in situazioni di catastrofi gravi causate da eventi naturali quali inondazioni, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi o siccità. Il Fondo può essere mobilitato su domanda del paese interessato se l'entità della catastrofe è tale da giustificare un intervento a livello europeo. Il suo funzionamento è l'espressione tangibile di un'autentica solidarietà dell'UE, in base alla quale gli Stati membri convengono di sostenersi vicendevolmente mettendo a disposizione risorse finanziarie supplementari attraverso il bilancio dell'UE. Il ricorso all'attuale FSUE è tuttavia strettamente limitato alle catastrofi naturali che causano danni materiali, quali inondazioni, tempeste, terremoti e simili. Il Fondo può concedere agli Stati ammissibili un sostegno finanziario per un importo massimo annuo di 500 milioni di EUR a prezzi 2011.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta intende modificare il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito: "regolamento (CE) n. 2012/2002") per estenderne l'ambito di applicazione affinché comprenda le gravi emergenze di sanità pubblica.
Le caratteristiche principali e le differenze sostanziali sono le seguenti.
L'ambito di applicazione geografico rimane invariato: esso si limita agli Stati membri ed ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'UE. L'ambito di applicazione tematico è tuttavia ampliato affinché comprenda gravi situazioni di crisi risultanti da minacce per la sanità pubblica.
La revisione del regolamento FSUE del 2014 ha introdotto gli anticipi, che sono entrati in vigore a partire dal 2015. La loro introduzione è stata principalmente motivata dal fatto che la procedura necessaria per mobilitare il FSUE ed erogare l'assistenza in toto è troppo lunga (richiede di norma fino a un anno) e che le gravi situazioni di crisi richiedono una risposta più rapida. Si è inoltre ritenuto che i lunghi ritardi nella fornitura di assistenza incidessero negativamente sull'immagine dell'UE.
Il livello degli anticipi è stato fissato al 10 % del contributo del FSUE previsto, con un limite massimo di 30 milioni di EUR. Tale livello si è rivelato insoddisfacente. In caso di catastrofi minori, quando il contributo del FSUE ammonta a pochi milioni di euro, l'anticipo non è di molto superiore a qualche centinaio di migliaia di euro, che non sono in grado di fare la differenza. In caso di catastrofi estremamente gravi come il terremoto in Abruzzo, con 22 miliardi di EUR di danni e un contributo del FSUE di 1,2 miliardi di EUR, un anticipo non superiore a 30 milioni di EUR è del tutto inadeguato. In entrambi gli scenari l'anticipo è sproporzionato rispetto ai suoi effetti sul terreno. La recente valutazione ex post del FSUE (2002-2017) conferma questa analisi.
La Commissione propone pertanto di innalzare il livello degli anticipi per le singole catastrofi di tutte le categorie al 25 % del contributo del FSUE previsto, con un limite massimo di 100 milioni di EUR.
La Commissione propone inoltre di aumentare il livello totale degli stanziamenti per gli anticipi del FSUE nel bilancio annuale da 50 milioni di EUR a 100 milioni di EUR.
Con la procedura attuale, la mobilitazione del Fondo è possibile soltanto su richiesta di uno Stato ammissibile. In seguito alla valutazione da parte della Commissione e dopo che questa ha proposto all'autorità di bilancio un importo da erogare a titolo di sostegno finanziario, l'autorità di bilancio adotta un bilancio supplementare corrispondente. La Commissione adotta quindi una decisione di esecuzione che porta al pagamento del contributo del FSUE.
Le operazioni ammissibili rimangono limitate agli interventi di emergenza pubblica ma sono ampliate per comprendere l'assistenza alla popolazione in caso di crisi sanitarie, compresa l'assistenza medica, e misure per contenere l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta fa parte delle misure adottate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19 e si basa su uno strumento strategico esistente. Ampliando l'ambito di applicazione dell'attuale FSUE, essa colma una lacuna nella legislazione vigente e consente un intervento globale dell'Unione in risposta a gravi emergenze di sanità pubblica. La coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare con la politica di coesione, viene garantita da una serie di disposizioni legislative che, tra l'altro, escludono il doppio finanziamento e impongono il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e del principio di sana gestione finanziaria.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Trattandosi di una modifica del regolamento esistente, la presente proposta segue le disposizioni che costituiscono la base giuridica del regolamento (CE) n. 2012/2002, vale a dire l'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 212 TFUE per quanto riguarda i paesi che stanno negoziando la loro adesione all'UE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta intende estendere l'ambito di applicazione del FSUE al fine di dimostrare la solidarietà europea agli Stati membri fornendo assistenza a titolo del Fondo alla popolazione colpita, contribuire a un rapido ritorno alle normali condizioni di vita nelle regioni colpite e contenere la diffusione delle malattie infettive.
Il FSUE si basa sul principio di sussidiarietà. Ciò significa che l'UE dovrebbe intervenire solo nei casi in cui si ritiene che uno Stato membro non sia più in grado di far fronte a una crisi da solo e necessiti di assistenza. Il legislatore ha ritenuto che, nel caso delle catastrofi naturali, tale situazione si verifichi quando i danni diretti totali superano una determinata soglia. I danni economici conseguenti non sono inclusi in quanto ritenuti troppo complessi da determinare in modo rapido, affidabile e comparabile. La soglia per le catastrofi naturali è stata quindi fissata a danni diretti superiori allo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL) o a 3 miliardi di EUR (a prezzi 2011); si applica il più basso tra i due importi. Questo duplice criterio è stato scelto perché utilizzare solo un importo fisso non rifletterebbe le notevoli differenze di forza economica (e, di conseguenza, di capacità di risposta del bilancio) degli Stati membri e comporterebbe grandi ingiustizie e disparità di trattamento tra Stati membri. Utilizzare unicamente una percentuale porterebbe a importi estremamente modesti per gli Stati membri più piccoli o a soglie troppo elevate per le economie più grandi.
Nel caso di gravi emergenze sanitarie è quasi impossibile stimare i danni diretti e non è pertanto possibile utilizzare lo stesso approccio adottato per le catastrofi naturali. La Commissione propone invece di utilizzare l'onere finanziario gravante sui bilanci degli Stati membri per far fronte alle esigenze supplementari. Ciò corrisponde in gran parte alla quota pubblica dei danni diretti ammissibili ai finanziamenti in caso di catastrofi naturali (ad esempio il costo del ripristino delle infrastrutture pubbliche, l'assistenza alla popolazione, i servizi di salvataggio ecc.). La quota pubblica ammissibile dei danni totali varia notevolmente a seconda della catastrofe e del paese colpito. In media, si attesta a circa il 50 % dei danni totali.
La Commissione propone pertanto di mantenere i principi su cui si fonda l'accesso al FSUE. Di conseguenza, l'importo più basso tra lo 0,3 % dell'RNL e 1,5 miliardi di EUR a prezzi 2011, vale a dire la metà di quanto applicabile alle catastrofi naturali, è definito come il livello minimo di spesa pubblica connessa all'onere finanziario pubblico inflitto allo Stato ammissibile per le misure di risposta alle emergenze.
·Principio di proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nell'attuale strumento.
·Scelta dello strumento
Si propone di modificare il regolamento (CE) n. 2012/2002 vigente al fine di utilizzare le procedure e le pratiche stabilite per la preparazione e la valutazione delle domande di assistenza e per l'attuazione degli aiuti e le relative relazioni.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nella valutazione ex post 2002-2017 si è concluso che il Fondo è uno strumento prezioso a disposizione dell'UE per intervenire in situazioni di catastrofe apportando il valore aggiunto dell'UE alla risposta post-catastrofe negli Stati membri e nei paesi in fase di adesione. Nella valutazione si è inoltre invitato a prendere in considerazione ulteriori azioni strategiche che aumentino la possibilità di intervento del Fondo.
·Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere ai colegislatori di adottarla entro i tempi, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
·Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta è in linea con l'attuale Fondo di solidarietà in quanto prevede un sostegno finanziario per un'assistenza immediata su richiesta di uno Stato membro o di un paese candidato.
La Commissione propone pertanto di innalzare il livello degli anticipi per le singole catastrofi di tutte le categorie al 25 % del contributo del FSUE previsto, con un limite massimo di 100 milioni di EUR.
La Commissione propone inoltre di aumentare il livello totale degli stanziamenti per gli anticipi del FSUE nel bilancio annuale da 50 milioni di EUR a 100 milioni di EUR. Al fine di garantire la tempestiva disponibilità delle risorse ove necessario, la Commissione proporrà di iscrivere stanziamenti aggiuntivi per un importo massimo di 50 milioni di EUR nel bilancio 2020.
Anche la dotazione finanziaria prevista per il Fondo è in linea con l'attuale Fondo di solidarietà, con un importo annuale di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011). In ciascun caso l'importo dell'assistenza ritenuta necessaria viene mobilitato attraverso un bilancio rettificativo. Come accade attualmente, il 1º ottobre di ogni anno almeno un quarto di tale importo annuale rimarrà disponibile per far fronte alle eventuali nuove esigenze fino alla fine dell'anno.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Sono richiesti la massima trasparenza e un adeguato monitoraggio dell'uso delle risorse finanziarie dell'UE. Per gli Stati membri e la Commissione si applicheranno gli obblighi di relazione di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002.
2020/0044 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. Il Fondo è stato creato per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri a seguito di gravi catastrofi, come segno concreto di solidarietà europea in situazioni di difficoltà.
(2)In caso di gravi emergenze di sanità pubblica, l'Unione dovrebbe dimostrare la propria solidarietà agli Stati membri e alla popolazione interessata fornendo assistenza finanziaria per sostenere la popolazione interessata, contribuire al ripristino in tempi rapidi delle normali condizioni di vita nelle regioni colpite e contenere la diffusione delle malattie infettive.
(3)In caso di gravi emergenze di sanità pubblica l'Unione dovrebbe inoltre dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione europea.
(4)Una grave situazione di crisi può derivare da emergenze di sanità pubblica, in particolare da una pandemia virale dichiarata ufficialmente. Il Fondo consente all'Unione di contribuire a mobilitare i servizi di emergenza per rispondere alle esigenze immediate dei cittadini e contribuire al ripristino a breve termine delle infrastrutture fondamentali danneggiate, in modo che l'attività economica possa riprendere nelle regioni colpite dalla catastrofe. Attualmente il ricorso al Fondo è tuttavia limitato alle catastrofi naturali che causano danni materiali e non sono contemplate le gravi catastrofi dovute a pericoli biologici. È opportuno prevedere disposizioni che consentano all'Unione di intervenire in caso di gravi emergenze di sanità pubblica.
(5)L'obiettivo dell'azione è integrare gli sforzi degli Stati interessati nei casi in cui le conseguenze della situazione di crisi sono talmente gravi che gli Stati in questione non riescono ad affrontarle solamente con i propri mezzi. Poiché tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(6)In linea con il principio di sussidiarietà, l'azione prevista dal presente regolamento dovrebbe essere limitata alle gravi emergenze di sanità pubblica, che dovrebbero essere definite in funzione della spesa pubblica necessaria per farvi fronte.
(7)L'assistenza dell'Unione dovrebbe integrare le misure attuate dagli Stati interessati e dovrebbe essere utilizzata per coprire una parte della spesa pubblica impegnata per realizzare le operazioni essenziali di emergenza rese necessarie dalla situazione di emergenza.
(8)In linea con il principio di sussidiarietà, l'assistenza dell'Unione dovrebbe essere concessa soltanto su richiesta dello Stato colpito. La Commissione dovrebbe garantire un trattamento equo delle richieste presentate dai singoli Stati.
(9)La Commissione dovrebbe essere in grado di decidere rapidamente in merito all'impegno di risorse finanziarie specifiche e dovrebbe essere in grado di mobilizzare tali risorse nel minor tempo possibile. Le disposizioni vigenti relative al versamento di anticipi dovrebbero pertanto essere rafforzate aumentando i relativi importi.
(10)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(11)É pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2012/2002,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è così modificato:
1.l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
1.Su richiesta di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, di seguito denominato "Stato ammissibile", il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sulla salute umana, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni di tale Stato ammissibile a seguito del verificarsi di una catastrofe naturale grave o regionale sul territorio dello stesso Stato ammissibile o a seguito del verificarsi di una grave emergenza di sanità pubblica sul territorio di detto Stato ammissibile.
I danni diretti causati come conseguenza diretta di una catastrofe naturale sono considerati parte dei danni causati da tale catastrofe naturale.
2.Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale grave" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato ammissibile, danni diretti stimati a oltre 3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6 % del suo RNL.
3.Ai fini del presente regolamento, per "grave emergenza di sanità pubblica" si intende qualsiasi pericolo potenzialmente letale o altrimenti grave per la salute, di origine biologica, in uno Stato ammissibile, che compromette gravemente la salute umana e che richiede interventi decisi per contenerne l'ulteriore diffusione e che comportano, per lo Stato ammissibile, un onere finanziario pubblico per le misure di risposta all'emergenza stimato a oltre 1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiore allo 0,3 % del suo RNL.
4.Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale regionale" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. In deroga al primo comma, qualora la regione interessata, nella quale si è verificata la catastrofe naturale, sia una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per "catastrofe naturale regionale" s'intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca danni diretti superiori all'1 % del PIL di tale regione. Se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione.
5.Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo.
6.Ai fini del presente articolo sono utilizzati dati statistici armonizzati forniti da Eurostat.".
2.All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.L'assistenza è concessa sotto forma di un contributo finanziario del Fondo. Per ogni catastrofe ammissibile è concesso a uno Stato ammissibile un unico contributo finanziario.
2.L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, in base alla natura della catastrofe ammissibile, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:
a)ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;
b)realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;
c)messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;
d)ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo;
e)misure volte a fornire rapidamente assistenza, anche medica, alla popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica e a proteggere la popolazione dal rischio di essere colpita, ad esempio attraverso la prevenzione, il monitoraggio o il controllo della diffusione di malattie, la lotta contro i gravi rischi per la salute pubblica o l'attenuazione del loro impatto sulla salute pubblica.
Ai fini della lettera a), per "ripristino della funzionalità" si intende il ripristino, per le infrastrutture e gli impianti, delle condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe naturale. Qualora non sia giuridicamente possibile o economicamente giustificato ristabilire la situazione precedente al verificarsi della catastrofe naturale, o qualora lo Stato beneficiario decida di spostare l'infrastruttura o l'impianto colpiti o di migliorarne la funzionalità al fine di potenziare la capacità di resistenza alle catastrofi naturali future, il Fondo può contribuire ai costi di ripristino solo fino a concorrenza dell'ammontare dei costi stimati per il ripristino dello status quo ante.
I costi che eccedono il livello di cui al secondo comma sono finanziati dallo Stato beneficiario mediante fondi propri o, se possibile, mediante altri fondi dell'Unione.
Ai fini della lettera b), per "misure provvisorie di alloggio" si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite.".
3.All'articolo 4 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.L'importo dell'anticipo non supera il 25 % dell'importo del contributo finanziario previsto e in nessun caso è superiore a 100 000 000 EUR. Una volta che l'importo finale del contributo finanziario sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell'importo dell'anticipo prima di provvedere al saldo del contributo finanziario. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.".
4.All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di diciotto mesi di cui al paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull'attuazione del contributo finanziario del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni interessate, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi.
La relazione di attuazione precisa, a seconda della natura della catastrofe ammissibile:
a)le misure di prevenzione adottate o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali o emergenze di sanità pubblica analoghe, compreso l'uso a tal fine dei Fondi strutturali e d'investimento europei;
b)lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe;
c)l'esperienza acquisita dalla catastrofe nonché i provvedimenti adottati o proposti per garantire la protezione dell'ambiente e la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alle emergenze di sanità pubblica; e
d)qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe naturale o dell'emergenza di sanità pubblica.
La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione internazionalmente riconosciute, che attesta che la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e che il contributo finanziario del Fondo è legale e regolare, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, e all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Al termine della procedura di cui al primo comma la Commissione effettua la chiusura dell'assistenza del Fondo.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica
1.2.
Settore/settori interessati
13. Politica regionale; 13 06 01. Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia
1.3.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.3.1.
Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1.3.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Il motivo dell'istituzione del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) era dimostrare la solidarietà nei confronti degli Stati membri colpiti da una grave crisi dovuta al verificarsi di una grave catastrofe naturale che si ritiene vada oltre la capacità di risposta del bilancio dello Stato membro. La proposta estende tale logica all'onere finanziario derivante da una grave emergenza di sanità pubblica.
1.3.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Il FSUE si è dimostrato uno strumento molto efficace nel fornire assistenza agli Stati membri in seguito alle catastrofi naturali, come emerso da una valutazione approfondita del Fondo.
1.3.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Il presente regolamento rientra nella dotazione massima prevista per il FSUE nel QFP ed è pertanto compatibile con il QFP.
1.3.5.
Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Il presente regolamento non aumenterà la dotazione massima del FSUE. Il contributo dell'Unione agli interventi sarà finanziato mediante il bilancio generale dell'Unione.
1.4.
Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
Proposta di durata illimitata.
È rispettato il massimale della dotazione massima del FSUE per il 2020 (597 546 milioni di EUR più 552 978 EUR riportati dal 2019).
1.5.
Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–◻
a opera delle agenzie esecutive
X Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Identiche a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (per le catastrofi naturali).
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Identici a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.
2.2.2.
Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Identici a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.
2.2.3.
Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Identici a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Identiche a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
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Linea di bilancio
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Tipo di
spesa
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Partecipazione
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Numero
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Diss./Non diss.
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di paesi EFTA
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di paesi candidati
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di paesi terzi
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ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
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Rubrica 9: Strumenti speciali
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13 06 01 - Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia
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Dissociati
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NO
|
NO
|
NO
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NO
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3.2.
Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
◻
Il presente regolamento non ha incidenza finanziaria.
X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, nei limiti della dotazione massima prevista per il FSUE nel QFP.
EUR
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
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9
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Strumenti speciali
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2019
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2020
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2021
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2022
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2023
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Anni successivi
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TOTALE
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• Stanziamenti operativi
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13 06 01 - Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia
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Impegni
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(1a)
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Pagamenti
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(2a)
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TOTALE degli stanziamenti
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Impegni
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=1a+1b +3
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Pagamenti
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=2a+2b
+3
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• TOTALE degli stanziamenti operativi
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Impegni
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(4)
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Pagamenti
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(5)
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• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
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(6)
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TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 9
del quadro finanziario pluriennale
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Impegni
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=4+ 6
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Pagamenti
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=5+ 6
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Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
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Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
(allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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TOTALE
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DG: <…….>
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• Risorse umane
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• Altre spese amministrative
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TOTALE DG <…….>
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Stanziamenti
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TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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(Totale impegni = Totale pagamenti)
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Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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TOTALE
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TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
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Impegni
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Pagamenti
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3.2.2.
Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
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Anno
2020
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Anno
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Anno
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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TOTALE
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RISULTATI
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Tipo
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Costo medio
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N.
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Costo
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N.
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Costo
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N.
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Costo
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N.
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Costo
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N.
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Costo
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N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
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N. totale
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Costo totale
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OBIETTIVO SPECIFICO 1...
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- Risultato
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- Risultato
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- Risultato
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Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
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- Risultato
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Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
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TOTALE
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3.2.3.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
- ⌧
La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
- ◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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TOTALE
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RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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Risorse umane
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Altre spese amministrative
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Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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Risorse umane
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Altre spese
di natura amministrativa
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Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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3.2.3.1.
Fabbisogno previsto di risorse umane
- ⌧
La proposta non comporta l'utilizzo di risorse umane.
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
- ◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno N+2
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Anno N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
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XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
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XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
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XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)
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10 01 05 01/11 (ricerca diretta)
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• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
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XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
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XX 01 04 yy
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- in sede
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- nelle delegazioni
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XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
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10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
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Altre linee di bilancio (specificare)
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TOTALE
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XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
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Personale esterno
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3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
⌧
può essere interamente finanziata all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.
◻
comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
X
non prevede cofinanziamenti da terzi
◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in EUR
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
X
La proposta non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻
sulle risorse proprie
◻
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche X
EUR
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)