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Document 52020PC0113

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 [Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus]

COM/2020/113 final

Bruxelles, 13.3.2020

COM(2020) 113 final

2020/0043(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19

[Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus]


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La crisi del coronavirus, o epidemia di COVID-19, ha colpito gli Stati membri in modo improvviso e drammatico, con un forte impatto potenziale sulle loro società e economie. Essa frena la crescita negli Stati membri, poiché l'attività economica decelera bruscamente. Ciò può essere aggravato dai problemi di liquidità, in quanto le imprese faticano a pagare i loro fornitori e dipendenti. Allo stesso tempo sono necessarie risorse pubbliche supplementari per sostenere i sistemi sanitari e altre attività direttamente collegate all'insorgenza della malattia.

Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche volte a sostenere e a proteggere le economie, le imprese e i lavoratori degli Stati membri. Sono necessari interventi significativi e rapidi a sostegno dei sistemi sanitari, affinché possano funzionare in condizioni di considerevole stress, e delle PMI, che spesso hanno margini più bassi, al fine di attenuare le conseguenze negative sui mercati del lavoro e su altre parti vulnerabili delle economie degli Stati membri. Si tratta di una questione che riguarda l'intera UE, che richiede di mobilitare tutte le risorse disponibili, a livello dell'UE e degli Stati membri, per superare le sfide senza precedenti connesse all'epidemia di COVID-19.

La Commissione propone pertanto un'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, diretta a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei Fondi strutturali e di investimento europei per combattere immediatamente la crisi. L'investimento sarà considerevole e supererà rapidamente i 37 miliardi di EUR. A tal fine, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare circa 8 miliardi di EUR di liquidità da destinare agli investimenti.

Al fine di indirizzare rapidamente questi 37 miliardi di EUR di investimenti pubblici europei verso gli interventi necessari ad affrontare le conseguenze della crisi del coronavirus, la Commissione propone di rinunciare quest'anno all'obbligo di chiedere il rimborso dei prefinanziamenti che non sono stati spesi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fino alla chiusura del programma.

Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare gli importi non recuperati nel 2020 per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 nell'ambito del FESR, del FSE, del FC e del FEAMP. In considerazione dei tassi medi di cofinanziamento in tutti gli Stati membri, questi 8 miliardi di EUR potranno sbloccare circa 29 miliardi di EUR di finanziamenti strutturali in tutta l'UE e consentirne l'uso.

Si propone che il FESR possa sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica. Gli strumenti finanziari finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea. La priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione è modificata in modo da comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari pubblici. Le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1º febbraio 2020.

Nei casi in cui ciò comporta la necessità di modificare i programmi, la proposta individua modifiche non sostanziali che non richiedono l'approvazione mediante una decisione della Commissione. La proposta chiarisce inoltre che le spese per promuovere le capacità di risposta alle crisi sono in ogni caso ammissibili a decorrere dal 1º febbraio 2020. Le possibilità di accelerare la dichiarazione delle spese mediante l'uso delle nuove forme di sostegno a norma dell'articolo 67 del regolamento sulle disposizioni comuni introdotte dal 2018, ad esempio le opzioni semplificate in materia di costi, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile.

È stata istituita una task force al fine di coordinare i lavori con gli Stati membri, individuare le loro esigenze specifiche e aiutarli a garantire che i finanziamenti inizino ad essere erogati il prima possibile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Si propone di:

modificare il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR nel modo seguente:

1)all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto un comma che chiarisce che il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica;

2)l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento è modificato in modo che la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione possa comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari pubblici;

modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (il regolamento sulle disposizioni comuni) nel modo seguente:

3)all'articolo 30 relativo alle modifiche dei programmi, è aggiunto un nuovo paragrafo 5 che stabilisce che determinate modifiche non richiedono l'approvazione mediante una decisione della Commissione; l'articolo 96, paragrafo 10, è modificato per tener conto di ciò;

4)all'articolo 37, paragrafo 4, relativo agli strumenti finanziari, si aggiunge che gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica;

5)all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto un comma inteso a chiarire che le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi sono ammissibili a decorrere dal 1º febbraio 2020;

6)all'articolo 139, paragrafo 7, è aggiunto un ulteriore comma che dispone il mancato recupero degli importi normalmente dovuti nel 2020 per i programmi operativi 2014-2020 della politica di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e per i programmi finanziati dal FEAMP;

modificare il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP nel modo seguente:

7)l'articolo 35 è modificato affinché il FEAMP possa contribuire ai fondi di mutualizzazione che forniscono compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da una crisi della sanità pubblica, e

8)l'articolo 57 è modificato per aggiungere la possibilità per il FEAMP di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli contribuendo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite economiche dovute a una crisi della sanità pubblica.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013. La ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione rimane invariata.

La proposta agevolerà un'accelerazione dell'attuazione dei programmi, che comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2020, tenendo conto sia dell'esecuzione del bilancio sia delle previsioni rivedute degli Stati membri.

Gli importi non recuperati nel 2020 saranno liquidati alla chiusura del programma.

2020/0043 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19

[Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e gli articoli 177 e 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della crisi dovuta all'epidemia di COVID-19 come mai prima. La crisi frena la crescita negli Stati membri e ciò sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e importante aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare con misure specifiche.

(2)È fondamentale che la mancanza di liquidità e di fondi pubblici negli Stati membri non ostacoli gli investimenti nell'ambito dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (il "FESR"), dal Fondo sociale europeo (il "FSE") e dal Fondo di coesione (il "FC") (i "Fondi") e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (il "FEAMP"), necessari per combattere l'epidemia di COVID-19.

(3)Al fine di rispondere all'impatto della crisi, il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.

(4)Al fine di rispondere all'impatto della crisi la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione dovrebbe comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari pubblici;

(5)Al fine di affrontare in modo più flessibile l'epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi. È opportuno chiarire le informazioni da presentare alla Commissione in merito a tali modifiche.

(6)Al fine di rispondere all'impatto della crisi, gli strumenti finanziari finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.

(7)Al fine di fornire una risposta immediata all'impatto della crisi, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1º febbraio 2020.

(8)    Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per effettuare senza indugio gli investimenti necessari, è opportuno che la Commissione non emetta ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri per i conti annuali presentati nel 2020. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare gli importi non recuperati per accelerare gli investimenti relativi alla crisi per l'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 3 e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

(9)    Al fine di rispondere all'impatto della crisi, il FEAMP dovrebbe sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori colpiti da una crisi sanitaria pubblica.

(10)Gli importi non recuperati nel 2020 dovrebbero essere liquidati o soggetti a ordini di recupero alla chiusura dei programmi.

(11)Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(12)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1301/2013 4 , (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 5 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

1)all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.";

2)all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)All'articolo 30 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"    5.    In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.";

2)all'articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"    Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.";

3)all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il seguente comma:

"    In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1º febbraio 2020.";

4)all'articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.";

5)all'articolo 139, paragrafo 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi alla crisi per l'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura."

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1)all'articolo 35, i paragrafi 1, 5, 6 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da una crisi sanitaria pubblica, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.

...

5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di una crisi sanitaria pubblica, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.

6. Le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

...

8. Il sostegno di cui al paragrafo 1, è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.";

2)all'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) una crisi sanitaria pubblica.".

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU C del , pag. .
(2)    GU C del , pag. .
(3)    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(4)    Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
(5)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
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