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Document 52020AR0150

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: aggiornamento del punto di vista degli enti locali e regionali

COR 2020/00150

OJ C 324, 1.10.2020, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 324/53


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: aggiornamento del punto di vista degli enti locali e regionali

(2020/C 324/09)

Relatore:

Jean-Luc VANRAES (BE/Renew Europe), consigliere comunale di Uccle

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative

[COM(2016) 824 final]

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento [regolamento ESC]

[COM(2016) 823 final]

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

[COM(2016) 822 final]

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

[COM(2016) 821 final]

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali

[COM(2016) 820 final]

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

L’importanza e l’urgenza di completare il mercato unico dei servizi

1.

riconosce che il mercato unico rappresenta una grande conquista della politica dell’UE ed è una delle basi della competitività, della prosperità e del benessere dei consumatori in Europa; sottolinea che il buon funzionamento del mercato unico contribuisce anche a stimolare la crescita economica, l’innovazione e l’occupazione a livello locale e regionale, e che gli enti locali e regionali, in quanto importanti committenti pubblici, traggono vantaggio da un miglior funzionamento del mercato unico, anche per quanto riguarda i servizi;

2.

riconosce che il mercato unico è un cantiere aperto e che ancora permangono considerevoli barriere; sottolinea che l’attuazione e l’approfondimento del mercato unico esigono un più intenso impegno degli attori istituzionali a tutti i livelli di governo, e che in particolare gli Stati membri hanno responsabilità importanti nel garantire l’efficacia della sua attuazione;

3.

sottolinea che le politiche proposte in materia di mercato unico possono avere impatti territoriali rilevanti, che è opportuno valutare in modo appropriato; al riguardo osserva che le valutazioni d’impatto territoriale contribuiscono a misurare i possibili effetti delle normative proposte in maniera esaustiva ed equilibrata, considerando una vasta gamma di aspetti, e sono essenziali per molte regioni che non sono direttamente coinvolte nel processo legislativo ma sono chiamate ad applicare la legislazione; e riafferma la disponibilità del CdR a garantire a tali valutazioni l’apporto delle sue competenze specifiche;

4.

invita ad attuare il mercato unico rispettando, per quanto possibile, i principi dell’autonomia locale; rammenta che la Carta europea dell’autonomia locale (1) riconosce negli enti locali uno dei fondamenti essenziali di qualsiasi regime democratico, che la salvaguardia e il potenziamento dell’autonomia locale contribuiscono in misura rilevante alla costruzione di un’Europa basata sui principi di democrazia e decentramento dei poteri, e che ciò implica che gli enti locali dispongano di un alto grado di autonomia per quanto attiene alle loro responsabilità, alle modalità e ai mezzi con cui tali responsabilità sono esercitate e alle risorse necessarie per adempierle;

5.

ritiene opportuno considerare la possibilità di adottare, ai fini dell’attuazione del mercato unico, un’impostazione meno centralistica, che comporti la devoluzione della responsabilità di monitorare e controllare la corretta applicazione del diritto dell’UE ad autorità a livello nazionale, sul modello dell’approccio decentrato utilizzato per applicare le norme dell’UE in materia di concorrenza; e reputa che tale approccio decentrato sarebbe utile sia per ridurre gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per promuovere la titolarità del mercato unico da parte degli Stati membri, che è essenziale per il suo buon funzionamento;

6.

rileva che molte delle maggiori barriere economiche ancora esistenti si riscontrano nell’ambito dei servizi;

7.

ricorda che i servizi rappresentano la componente principale dell’economia europea, poiché da essi dipende il 70 % circa sia del PIL che dei posti di lavoro dell’Unione (2); rileva tuttavia che nell’UE l’ambito dei servizi è contraddistinto da una bassa crescita della produttività, da una debole concorrenza e da un’enorme diversità di settori con caratteristiche diverse; e nota che, all’interno dell’UE, gli scambi di servizi ammontano ad appena un terzo di quelli di merci, e che tale divario non accenna a diminuire;

8.

sottolinea che le barriere ingiustificate alla prestazione transfrontaliera di servizi, dovute soprattutto alle divergenze tra le norme e le procedure dei singoli paesi, sono una delle cause principali della scarsa performance del settore; che la rimozione di questi ostacoli offrirebbe ai prestatori e ai fruitori di servizi maggiori opportunità di sfruttare fino in fondo il potenziale del mercato unico; che ulteriori azioni dovrebbero essere basate sulle esigenze comprovate dei prestatori di servizi; che l’enorme diversità dei settori dei servizi potrebbe richiedere un approccio più specifico in funzione del settore e che le amministrazioni regionali e locali potrebbero svolgere un ruolo importante nel risolvere i problemi che si presentano;

9.

fa presente che i servizi sono un’importante componente intermedia dell’economia in quanto parte integrante delle catene del valore globale, e che la competitività dei servizi — e in particolare di quelli alle imprese — è cruciale per la produttività e la competitività di altri settori — come quello manifatturiero — di vitale importanza per le economie regionali e locali;

10.

sottolinea che, a dieci anni dall’entrata in vigore della direttiva sui servizi, il potenziale di tale direttiva in termini di rafforzamento della libera circolazione dei servizi non è stato ancora pienamente realizzato, e che in diversi settori i prestatori di servizi si trovano ancora di fronte a una gran quantità e varietà di ostacoli quando vogliono stabilirsi in un altro Stato membro o fornire temporaneamente servizi su base transfrontaliera; osserva che, secondo le stime, la rimozione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti transfrontalieri nel settore dei servizi, nella cornice già offerta dalla direttiva sui servizi, potrebbe far aumentare il PIL dell’UE dell’1,7 %;

11.

rileva che una sola delle proposte legislative formulate dalla Commissione nel pacchetto sui servizi è stata accolta, ossia la direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni; constata inoltre che l’iter legislativo relativo alle proposte concernenti la carta elettronica europea dei servizi è attualmente bloccato, e che quello relativo alla proposta di direttiva che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi procede con notevole lentezza;

12.

esorta la Commissione ad analizzare le attività commerciali e professionali più comuni in ciascuno Stato membro che potrebbero già beneficiare della direttiva sui servizi attualmente in vigore, in modo da poter disporre quanto prima di un elenco esaustivo dei costi superflui e degli ostacoli incontrati dagli imprenditori; e invita altresì la Commissione a elaborare con urgenza una raccomandazione che includa — come previsto dall’articolo 6 della suddetta direttiva — un modello standard di sportello unico, affinché gli Stati membri possano seguire uno schema comune che faciliti il più possibile la consultazione di tali punti di contatto da parte dei prestatori di servizi nelle rispettive lingue, così come avviene nel campo dei regolamenti tecnici, con un’elevata efficienza e con costi di traduzione ridotti al minimo;

13.

osserva che la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Visser Vastgoed (3) potrebbe avere implicazioni rilevanti per gli enti locali e regionali; e reputa che tali implicazioni debbano essere affrontate dalla legislazione dell’UE, e che a tal fine la direttiva sulla procedura di notifica proposta costituisca il quadro appropriato;

14.

ritiene possibile che le implicazioni della sentenza Visser Vastgoed non siano limitate all’obbligo di notifica per i piani regolatori comunali sull’uso del suolo riguardanti i servizi di vendita al dettaglio, ma siano potenzialmente più vaste;

15.

riconosce l’importanza del buon funzionamento del mercato unico per le regioni di frontiera, e reputa che strumenti UE di cooperazione transfrontaliera come i GECT (4) possano svolgere una funzione utile al riguardo.

La carta elettronica europea dei servizi

16.

prende atto che il Parlamento europeo ha respinto la proposta della Commissione relativa alla carta elettronica dei servizi e chiesto che tale proposta venga ritirata; constata inoltre che il Consiglio non è riuscito a raggiungere una posizione comune su tale dossier, e fa notare che, se si vogliono sostenere le imprese che forniscono servizi transfrontalieri, bisognerebbe attuare correttamente le misure previste dalla vigente direttiva sui servizi, come ad esempio i singoli punti di contatto;

17.

rammenta ai colegislatori che l’idea iniziale alla base della carta elettronica dei servizi — un’idea che la suddetta proposta non è riuscita a tradurre in realtà normativa — era quella di ridurre la complessità amministrativa e i costi che i prestatori di servizi transfrontalieri, e in particolare le PMI, devono sostenere per espletare le formalità burocratiche;

18.

rileva che, non essendo stata introdotta una carta elettronica dei servizi, i prestatori di servizi transfrontalieri devono ancora sostenere i medesimi costi per espletare le suddette formalità, mentre tale carta avrebbe dovuto ridurli della metà, con un considerevole beneficio per le PMI;

19.

ricorda pertanto la necessità di adottare misure importanti di semplificazione amministrativa, dal punto di vista dei prestatori di servizi e in relazione ai costi superflui che essi devono ancora sostenere; ma avverte altresì che gli oneri normativi, tecnici e amministrativi che l’introduzione della carta dei servizi comporterebbe per gli enti locali e regionali dovranno essere proporzionali ai benefici attesi;

20.

rammenta ai colegislatori che, ai sensi della direttiva sui servizi, gli Stati membri non possono imporre requisiti equivalenti a quelli che il prestatore di servizi ha già soddisfatto in un altro Stato membro; e osserva che questo principio non è ancora sufficientemente applicato nella pratica, e che quindi in molti casi i prestatori di servizi devono soddisfare gli stessi requisiti delle imprese nazionali anche se hanno già soddisfatto requisiti analoghi o equivalenti nello Stato membro di origine;

21.

rammenta ai colegislatori che la complessità — e la conseguente onerosità, sul piano amministrativo — della cooperazione tra le autorità nazionali prevista dalla procedura proposta per la carta europea dei servizi è stata tra le cause principali del mancato raggiungimento di un accordo, finanche di compromesso, nei relativi negoziati; e chiede pertanto che, nell’elaborare le future proposte, la Commissione europea concentri gli sforzi sulla definizione di norme semplici e chiare in materia di cooperazione tra autorità;

22.

rileva che anche la sensibile diversità di forme giuridiche e di obblighi in materia di partecipazione azionaria che si registra da uno Stato membro all’altro rimane un ostacolo alla libertà di stabilimento nel settore dei servizi alle imprese;

23.

nota altresì che i prestatori di servizi incontrano gravi difficoltà nell’ottenere la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale, obbligatoria per legge, quando cercano di offrire i loro servizi in un altro Stato membro;

24.

osserva ancora che le normative settoriali nazionali non operano sempre la necessaria distinzione, ai fini dei requisiti applicabili, tra i prestatori di servizi che mirano a stabilirsi oltre frontiera e quelli che desiderano soltanto fornire temporaneamente servizi transfrontalieri, e che da ciò derivano incertezza e requisiti normativi sproporzionati per questi ultimi soggetti;

25.

si rammarica che gli ostacoli summenzionati non siano stati rimossi e siano ancora una delle concause della scarsa integrazione dei servizi nel mercato unico, nella cornice già offerta dalla direttiva sui servizi;

26.

esorta pertanto le istituzioni dell’UE a trovare un terreno comune per affrontare i problemi che la proposta legislativa sulla carta elettronica è intesa a risolvere, consentendo così una più efficace applicazione pratica della direttiva sui servizi;

27.

prende atto delle diverse impostazioni adottate dagli Stati membri in relazione ai criteri di ammissibilità dei prestatori di servizi alle gare d’appalto; tale diversità può ostacolare la realizzazione del mercato unico, ragion per cui occorre utilizzare il potenziale degli strumenti dell’UE per semplificare, ovunque possibile, tali impostazioni;

28.

richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva sui servizi volte a incrementare le attività transfrontaliere e a sviluppare un vero mercato unico dei servizi, grazie a una maggior convergenza delle norme professionali a livello europeo; e invita la Commissione europea a proporre iniziative per incoraggiare le associazioni professionali a livello europeo a sfruttare tali possibilità per agevolare la libera circolazione dei prestatori di servizi;

29.

sottolinea l’importanza della direttiva sui servizi e il suo contributo alla libera circolazione dei servizi nel mercato unico; ma, al tempo stesso, fa notare che l’applicazione delle norme di tale direttiva pone le imprese — specie se piccole e medie — e le autorità pubbliche di fronte a molteplici sfide.

La procedura di notifica

30.

prende atto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Visser Vastgoed e delle incertezze giuridiche che essa potrebbe comportare per gli enti locali e regionali (5), soprattutto per quanto riguarda la questione dell’obbligo di notifica, anche perché tale giurisprudenza potrebbe non riguardare soltanto i servizi di vendita al dettaglio e la pianificazione dell’uso del suolo, ma incidere anche su altre attività normative degli enti locali e regionali;

31.

scorge, nel miglioramento della procedura di notifica previsto dal pacchetto servizi, un’opportunità per affrontare i problemi sollevati dalla suddetta sentenza della Corte, e invita i colegislatori a intensificare gli sforzi per individuare soluzioni nel quadro dei negoziati in corso sulla procedura di notifica, anche al fine di far sì che tale procedura offra le necessarie garanzie di certezza del diritto;

32.

sottolinea che molti enti locali e regionali hanno difficoltà, in termini di capacità e risorse, a far fronte agli oneri amministrativi che — alla luce della predetta sentenza della Corte — l’attuale obbligo legale di notifica comporta, e che ogni nuova procedura di notifica dovrebbe tener conto di questa situazione per ridurre il più possibile tali oneri;

33.

segnala l’esigenza di individuare il giusto equilibrio tra gli sforzi richiesti dagli obblighi di notifica e il valore aggiunto legato all’attuazione degli obiettivi della direttiva sui servizi, tenendo conto che la maggior parte dei provvedimenti locali e regionali ha effetti trascurabili sul mercato unico e probabilmente soddisfa i requisiti di tale direttiva;

34.

sottolinea che ogni nuova procedura di notifica dovrebbe evitare di provocare ritardi non necessari nell’adozione dei provvedimenti locali e regionali; tali ritardi, infatti, si ripercuoterebbero su tutti i soggetti interessati, ostacolando sia l’attività economica che gli investimenti (per esempio nel caso della vendita al dettaglio e del connesso sviluppo immobiliare);

35.

invita la Commissione europea a dar prova di adeguata trasparenza e sufficiente apertura al dialogo nel contesto di ogni nuova procedura di notifica, in particolare nella fase della procedura in cui la Commissione stessa valuta se un provvedimento locale o regionale sia conforme alla direttiva sui servizi;

36.

insiste sulla necessità di applicare la direttiva sui servizi in maniera efficace, e suggerisce pertanto alla Commissione europea di presentare una serie di criteri quantitativi e/o qualitativi per determinare i tipi di provvedimenti locali e regionali che potrebbero essere esonerati dalla notifica ai sensi della direttiva sui servizi, senza peraltro che tale esonero ostacoli l’attuazione della direttiva stessa;

37.

invita la Commissione europea a studiare la fattibilità di decentrare alcuni elementi dell’attuazione, tra cui la notifica, collegandoli a criteri quantitativi e/o qualitativi; in tal modo, infatti, sarebbe possibile accrescere l’efficienza dell’attuazione e valutare in maniera più accurata l’interesse pubblico regionale e locale, rispettando così il principio dell’autonomia locale e della sussidiarietà;

38.

pone l’accento sull’importanza dei principi di non discriminazione, proporzionalità e interesse pubblico applicati nella direttiva sui servizi, e sottolinea che, nel contesto normativo locale e regionale, il considerando 9 della direttiva sui servizi esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione le norme riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre e la pianificazione urbana e rurale.

Bruxelles, 1o luglio 2020

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Consiglio d’Europa, 1985.

(2)  Commission Staff Working Document, Single Market Performance Report 2019 (Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Relazione 2019 sulla performance del mercato unico), SWD(2019) 444 final.

(3)  Sentenza del 30 gennaio 2018 nelle cause riunite C-360/15 e C-31/16.

(4)  Gruppi europei di cooperazione territoriale.

(5)  Nell’UE vi sono più di 95 000 comuni, con fortissime differenze in termini di dimensioni e di capacità. Se si considerano insieme Germania e Austria, giungono forse a 250 000 i piani regolatori locali che, in linea di principio, potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva sui servizi e dell’obbligo di notifica da essa previsto (relazione intermedia, del 15 gennaio 2020, di uno studio commissionato dal CdR sulle implicazioni per gli enti locali e regionali della notifica prevista da tale direttiva, alla luce della sentenza emessa dalla Corte di giustizia nel gennaio 2018).


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