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Document 52020AE4982

Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937» [COM(2020) 593 final — 2020/0265 (COD)], «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito» [COM(2020) 594 final — 2020/0267 (COD)]

EESC 2020/04982

OJ C 155, 30.4.2021, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/31


Parere del Comitato economico e sociale europeo su:

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937»

[COM(2020) 593 final — 2020/0265 (COD)]

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito»

[COM(2020) 594 final — 2020/0267 (COD)]

(2021/C 155/05)

Relatore:

Giuseppe GUERINI

Consultazione

Parlamento europeo, 13.11.2020

Consiglio dell'Unione europea, 18.11.2020

Base giuridica

Articoli 114 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

12.2.2021

Adozione in sessione plenaria

24.2.2021

Sessione plenaria n.

558

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

235/1/8

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE supporta le due iniziative della Commissione europea su una proposta di regolamento riguardante i mercati dei cripto-assets che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), da un lato, e su una proposta di regolamento riguardante un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT), dall'altro.

1.2.

Il CESE ritiene che l'intervento della Commissione sia necessario e urgente per fornire una regolamentazione organica rispetto a un fenomeno tecnologico sempre più diffuso e di crescente utilizzazione pratica, oltre che in costante evoluzione e rapido cambiamento.

1.3.

Il CESE sostiene pertanto l'utilità di implementare, in tempi brevi, le diverse misure di adeguamento normativo necessarie a modernizzare i servizi finanziari previste dalla Commissione, senza perdere di vista la protezione del consumatore e le norme prudenziali.

1.4.

Una ragione d'urgenza dell'intervento europeo deriva dal fatto che diversi Stati membri hanno adottato, nei mesi scorsi, strumenti di regolamentazione nazionale sia con interventi legislativi che con raccomandazioni e linee guida emesse dalle autorità regolatorie di settore. Tali interventi rischiano di creare un quadro normativo frammentato, con il rischio di pregiudicare il consolidamento del mercato interno e aumentare i costi di compliance a carico delle imprese.

1.5.

Il CESE supporta quindi gli obiettivi perseguiti dalla Commissione, entro un quadro regolatorio unitario, e consistenti nel: i) proteggere gli utenti finali della finanza digitale; ii) salvaguardare la stabilità finanziaria; iii) proteggere l'integrità del settore finanziario dell'UE; iv) garantire la parità di condizioni tra i diversi operatori del sistema economico e finanziario.

1.6.

Il CESE condivide altresì l'obiettivo di garantire che gli emittenti di «stablecoin» mondiali vengano assoggettati a requisiti più rigorosi in termini di capitale, diritti degli investitori e vigilanza, in considerazione della possibile rilevanza sistemica di tali strumenti.

1.7.

Il CESE auspica azioni concrete per favorire un'adeguata informazione e consapevolezza dei consumatori e dei piccoli investitori, al fine di ridurre l'asimmetria informativa che rischia di gravare in modo particolarmente rilevante su tali soggetti rispetto alle tematiche del presente parere, che sono nuove e dotate di un elevato contenuto tecnico.

1.8.

Il CESE raccomanda che si dedichi particolare attenzione alle verifiche che anticipano i provvedimenti di autorizzazione all'operatività, contemplati nelle proposte oggetto del presente parere, soprattutto per quanto concerne l'affidabilità degli operatori soggetti all'autorizzazione, al fine di evitare le conseguenze negative di comportamenti opportunistici e dannosi.

1.9.

Poiché non esiste ancora un livello di standardizzazione e interoperabilità della tecnologia DLT tale da guidare in via sicura nella valutazione del grado di affidabilità tecnologica e cyber-resilienza delle infrastrutture adottate dagli operatori, il CESE raccomanda che sia chiarito quanto più possibile il regime regolamentare da applicare a tali strumenti, che sono in continua evoluzione, dal momento che un cambiamento della loro natura potrebbe richiedere l'applicazione di previsioni normative differenti.

1.10.

Considerati i rischi tecnologici ancora riscontrabili, il CESE guarda con fiducia alla proposta di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. Tramite il regime pilota si individua infatti uno spazio di sperimentazione in ambiente controllato che consente deroghe temporanee alle norme vigenti, permettendo alle autorità di regolamentazione e agli operatori di acquisire progressivamente esperienza sull'uso della tecnologia di registro distribuito nelle infrastrutture di mercato, a tutela dell'integrità del mercato medesimo e della stabilità finanziaria.

1.11.

Tuttavia, per quanto la proposta sul regime pilota sia apprezzabile, il CESE ritiene che il termine di 5 anni per la relazione dell'ESMA alla Commissione sia troppo lungo rispetto alla velocità con cui evolve la tecnologia della finanza digitale. Si richiama inoltre l'utilità di porre attenzione alle modalità di uscita dal regime pilota di sperimentazione, al fine di assicurare tutela agli utenti coinvolti in tale fase.

1.12.

Infine, rispetto all'applicazione del regolamento MiCA, il CESE esprime forti preoccupazioni per il «regime transitorio» che prevede l'esenzione permanente dal rispetto delle previsioni di MiCA per le cripto-attività già presenti sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento. Tale esenzione rischia infatti di determinare, per una cripto-attività già emessa, una sorta di esenzione regolatoria in deroga al principio di equo trattamento per cui «stesso rischio, stessa attività, stesso trattamento».

2.   Proposte della Commissione

2.1.

Il presente parere riguarda due iniziative della Commissione europea: i) la Proposta di regolamento del sul mercato dei cripto-assets, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937; ii) la Proposta di regolamento su un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT). Tali proposte si iscrivono in un pacchetto di interventi della Commissione che comprende la Comunicazione sulla strategia in materia di finanza digitale e la Proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), rispettivamente oggetto dei pareri del CESE «Una strategia in materia di finanza digitale per l'UE» (2) e «Resilienza operativa digitale» (3).

2.2.   Proposta di regolamento sui mercati dei cripto-assets [modifica la direttiva (UE) 2019/1937]

2.2.1.

MiCA mira a garantire la certezza del diritto per le cripto-attività non coperte dalla vigente legislazione UE e a stabilire regole uniformi per gli emittenti di cripto-attività e per i fornitori di servizi correlati (Virtual Asset Service Providers o «VASP»). Il regolamento punta a sostituire i quadri nazionali esistenti, che attualmente non rientrano nel perimetro della legislazione europea vigente, assicurando per tale via un auspicato level playing field.

2.2.2.

Alla base della propria proposta, la Commissione ha sottolineato la necessità di adottare «un approccio comune con gli Stati membri in materia di cripto-assets per far comprendere come sfruttare al meglio le opportunità che esse creano e affrontare i nuovi rischi che possono comportare».

2.2.3.

La proposta persegue quattro obiettivi: i) garantire la certezza del diritto; ii) sostenere l'innovazione in un settore dotato di grande potenziale; iii) garantire livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori, oltre che di integrità del mercato; iv) garantire la stabilità finanziaria.

2.2.4.

La proposta non copre solo i soggetti emittenti le cripto-attività, ma anche le imprese che forniscono servizi connessi a tali strumenti come, ad esempio, le imprese che tengono in custodia le cripto-attività dei clienti, le entità che permettono ai clienti di acquistare o vendere cripto-attività per denaro e le imprese che gestiscono piattaforme di negoziazione. Per questa ragione, tra le salvaguardie introdotte, figurano i requisiti patrimoniali, i requisiti di governance e i diritti dell'investitore nei confronti dell'emittente.

2.2.5.

In particolare, nei casi in cui ad alcuni asset-referenced token ed e-money token venga riconosciuta rilevanza tale da caratterizzarli come «significativi» (per volumi, controvalore, numerosità di clienti, tanto da ricadere nel campo dei c.d. «stablecoin» globali), gli operatori emittenti saranno soggetti a requisiti più stringenti.

2.2.6.

Considerando quindi la concreta possibilità che gli stablecoin possano diventare ampiamente accettati e potenzialmente sistemici in futuro, la proposta della Commissione comprende anche misure di salvaguardia per far fronte ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria e la politica monetaria ordinata riconducibili agli stablecoin.

2.2.7.

Tali strumenti sono dei cripto-assets che, ad esempio, diversamente dal noto bitcoin, hanno un prezzo relativamente stabile perché vincolato a un mezzo di scambio parimenti stabile (cioè una moneta istituzionale) e potrebbero pertanto diventare, in un futuro ormai prossimo, sistemi di pagamento e investimento molto diffusi.

2.2.8.

Più in particolare, il titolo II della proposta disciplina l'offerta e la commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, stabilendo che un emittente ha il diritto di offrire tali cripto-attività al pubblico o di chiedere l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione se soddisfa: i) requisiti di cui all'articolo 4, quali l'obbligo di stabilimento sotto forma di persona giuridica; ii) l'obbligo di redigere un documento informativo, detto anche white paper, sulle cripto-attività (art. 5); iii) l'ulteriore obbligo di notificare il white paper alle autorità competenti e di pubblicarlo (articoli 7 e 8).

2.2.9.

Il documento informativo (white paper) non sarà necessario se il corrispettivo totale dell'offerta di cripto-attività è inferiore a 1 000 000 EUR su un periodo di 12 mesi, evitando così la creazione di oneri amministrativi eccessivi a carico delle piccole e medie imprese (PMI).

2.2.10.

La Commissione propone inoltre di chiarire che l'attuale definizione di «strumenti finanziari» — che delimita l'ambito di applicazione della direttiva MIFID — comprende gli strumenti finanziari basati sulla DLT e propone inoltre un regime specifico per le cripto-attività non disciplinate dalla legislazione vigente in materia di servizi finanziari, nonché i token di moneta.

2.2.11.

La regolamentazione si concentra inoltre sull'emissione di cripto-assets (o di token), da parte di operatori che intendano agire nel mercato unico europeo e che dovranno adeguarsi a:

requisiti di trasparenza e pubblicità in relazione all'emissione e ammissione alla negoziazione dei relativi token;

il regime autorizzativo e di vigilanza sui prestatori di servizi e sugli emittenti di stablecoin;

i requisiti operativi, organizzativi e di governance in relazione agli emittenti degli stablecoin (anche qui, si osservi, non anche in relazione agli altri token interessati, i.e. essenzialmente utility token) e ai prestatori di servizi;

la disciplina di protezione dei consumatori in relazione all'emissione, negoziazione e custodia dei cripto-assets;

misure volte a prevenire fenomeni di market abuse e ad assicurare l'integrità dei mercati in cui vengono negoziati i cripto-assets.

2.3.   Proposta di regolamento su un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT)

2.3.1.

La proposta sul regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT ha quattro obiettivi generali i) la certezza del diritto; ii) sostenere l'innovazione, eliminando gli ostacoli che si frappongono all'applicazione delle nuove tecnologie DLT al settore finanziario; iii) garantire la tutela dei consumatori e degli investitori, oltre all'integrità del mercato; iv) assicurare la stabilità finanziaria.

2.3.2.

Al fine di raggiungere tali obiettivi il regime pilota introduce garanzie adeguate, ad esempio limitando le tipologie di strumenti finanziari negoziabili, con disposizioni volte specificamente a garantire la stabilità finanziaria e la tutela dei consumatori e degli investitori.

2.3.3.

Mediante l'introduzione di un regime pilota per la sperimentazione delle infrastrutture di mercato DLT, la proposta di regolazione si propone di mettere le imprese dell'UE nelle condizioni di sfruttare appieno il potenziale del quadro esistente, consentendo alle autorità di vigilanza e ai legislatori di individuare gli ostacoli alla regolamentazione, mentre le autorità di regolamentazione e le imprese stesse potranno progressivamente acquisire conoscenze preziose sull'uso della DLT.

2.3.4.

Proprio per queste ragioni e per la necessità di un approccio graduale, lo strumento del regime pilota va considerato come lo strumento più proporzionato rispetto agli obiettivi da raggiungere, poiché attualmente non vi sono evidenze sufficienti a giustificare l'introduzione di modifiche regolatorie permanenti, più significative e di maggior portata.

2.3.5.

La proposta mira a garantire certezza del diritto e flessibilità agli operatori di mercato che desiderano gestire un'infrastruttura di mercato DLT, stabilendo requisiti uniformi di gestione. Le autorizzazioni concesse a norma di tale regolamento consentirebbero inoltre agli operatori di mercato di gestire un'infrastruttura di mercato DLT e di prestare i loro servizi in tutti gli Stati membri nell'ambito di un adeguato controllo di vigilanza.

2.3.6.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta, mentre l'articolo 2 stabilisce i termini e le definizioni rilevanti, tra cui quelli relativi ai concetti di «infrastruttura di mercato DLT», «sistema multilaterale di negoziazione DLT» o «MTF DLT», «sistema di regolamento titoli DLT» e «valori mobiliari DLT».

2.3.7.

L'articolo 3 descrive le limitazioni imposte ai valori mobiliari DLT che possono essere ammessi alla negoziazione sulle infrastrutture di mercato DLT o registrati da queste ultime. Per quanto riguarda le azioni, la capitalizzazione di mercato, anche provvisoria, dell'emittente di valori mobiliari DLT dovrebbe essere inferiore a 200 milioni di EUR; per le obbligazioni pubbliche diverse da quelle sovrane, le obbligazioni garantite e le obbligazioni societarie, il limite è di 500 milioni di EUR. Le infrastrutture di mercato DLT non dovrebbero ammettere alla negoziazione né registrare obbligazioni sovrane.

2.3.8.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti di una DLT, che sono gli stessi previsti per un MTF ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e specifica le possibili esenzioni a norma di tale regolamento. Gli articoli 7 e 8 stabiliscono la procedura di autorizzazione specifica a gestire rispettivamente un MTF DLT e un sistema di regolamento titoli DLT ed elencano dettagliatamente le informazioni che devono essere trasmesse all'autorità competente. L'articolo 9 definisce le modalità di collaborazione tra l'infrastruttura di mercato DLT, le autorità competenti e l'ESMA. L'articolo 10 specifica che, dopo un periodo massimo di cinque anni, l'ESMA presenterà alla Commissione una relazione dettagliata sul regime pilota.

3.   Osservazioni generali e specifiche

3.1.

Il CESE condivide gli obiettivi della Commissione europea e con questo parere sostiene l'utilità e importanza di implementare, entro la metà del 2022, le diverse misure di adeguamento normativo necessarie a modernizzare i servizi finanziari, senza mai perdere di vista la protezione del consumatore e l'integrità del mercato.

3.2.

Più in particolare, le proposte normative mirano a garantire la certezza del diritto in merito al trattamento normativo delle cripto-attività. La chiarezza del quadro normativo applicabile a tutte le fattispecie di cripto-attività, così come a tutti i soggetti che offrono i servizi relativi, è la condizione necessaria per creare soluzioni innovative a valore aggiunto in questo mercato. In particolare, la scelta di operare con un «regolamento» anziché con una direttiva contribuisce al raggiungimento di un'adeguata omogeneità di contenuti e applicazione della nuova disciplina sul mercato interno.

3.3.

Il CESE constata che l'intervento legislativo della Commissione è stato lungamente atteso e quindi intende sottolineare quanto esso sia oggi necessario e urgente per fornire una regolamentazione organica rispetto a un fenomeno tecnologico in costante evoluzione e rapido cambiamento.

3.4.

Il CESE ritiene utili gli interventi previsti al fine di: i) proteggere gli utenti finali della finanza digitale; ii) salvaguardare la stabilità finanziaria; iii) proteggere l'integrità del settore finanziario dell'UE; iv) garantire la parità di condizioni tra i diversi operatori del sistema economico e finanziario.

3.5.

Il CESE condivide e sostiene la proposta che punta a fare in modo che gli emittenti di cripto-attività significative, note come «stablecoin» mondiali, vengano assoggettati a requisiti più rigorosi in termini di capitale, diritti degli investitori e vigilanza. La necessità di intervenire con una regolamentazione è indispensabile per evitare la nascita di flussi di denaro indipendenti dall'azione di vigilanza delle banche centrali, delle autorità di settore e delle istituzioni democratiche.

3.6.

Il CESE apprezza che lo sforzo tassonomico della Commissione nella definizione dei concetti di «crypto-assets» e di «distributed ledger technology», sia tale da includere nelle definizioni utilizzate le diverse fattispecie di cripto-attività, rendendo le definizioni adeguate rispetto ai possibili sviluppi tecnologici e di mercato futuri.

3.7.

Tuttavia, il CESE ritiene che un maggior grado di chiarezza potrebbe essere raggiunto attraverso l'elaborazione di specificazioni più dettagliate circa le diverse sotto-categorie di cripto-attività e il loro ambito di applicazione. In questo modo, si potrebbero evitare rischi interpretativi circa il trattamento delle tipologie di cripto-attività che incluse all'interno della categoria residuale «other than asset-referenced token and e-money token».

3.8.

Il CESE condivide l'attenta prevenzione di duplicazioni normative della proposta di regolamento espressa nelle esenzioni rispetto all'ambito di applicazione del MiCA di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della proposta. Si tratta di misure appropriate e rilevanti, dal momento che risulta necessario evitare la sovrapposizione di requisiti e la duplicazione della regolamentazione della proposta MiCA e, ad esempio, della direttiva MiFID.

3.9.

È infatti necessario che i regimi normativi non entrino in conflitto reciproco, in quanto ciò aumenterebbe l'incertezza normativa creando costi di compliance e oneri eccessivi a carico degli operatori, limitando potenzialmente l'innovazione. Per ottenere una netta separazione tra i due ambiti, e quindi la necessaria certezza giuridica, dovrebbe essere elaborata una definizione di «security token», fornendo al contempo chiare indicazioni su quali siano le caratteristiche distintive di una cripto-attività qualificabile come strumento finanziario.

3.10.

Per questi motivi, il CESE apprezza il coinvolgimento istituzionale e di expertise operativa dell'EBA (5) e dell'ESMA (6) sia nella fase che ha anticipato la pubblicazione delle proposte oggetto del presente parere, che per quanto riguarda la cooperazione amministrativa attesa tra tali autorità europee di settore e le competenti autorità nazionali nella fase di implementazione delle nuove regole.

3.11.

Scegliendo di delimitare l'applicazione della proposta essenzialmente a utility token e stablecoin, la Commissione circoscrive l'intervento regolatorio ad attività diverse dagli strumenti finanziari e prodotti di investimento che si possono definire come «rappresentazioni digitali» di diritti derivanti da investimenti e attività imprenditoriali, gestiti mediante tecnologie basate su registri distribuiti. In questo modo, i token o i cripto-assets devono essere legati a valori concreti e risultano quindi meno esposti al rischio di un utilizzo opportunistico che potrebbe portare a raccogliere risparmio senza le necessarie tutele per gli investitori.

3.12.

Il CESE ritiene infatti necessario classificare con maggior chiarezza gli hybrid token. Alcune cripto-attività, successivamente alla fase di emissione, possono infatti svolgere funzioni diverse, cambiando natura a condizioni prestabilite. Occorre pertanto chiarire il regime regolamentare da applicare a tali strumenti ibridi in evoluzione, dal momento che un cambiamento di natura potrebbe richiedere l'applicazione di previsioni normative differenti.

3.13.

Il CESE sostiene inoltre l'azione dell'UE volta a rimuovere i potenziali ostacoli all'innovazione determinabile dalle nuove tecnologie digitali e riconducibili alla legislazione in materia di servizi finanziari, che non risulta sempre in grado di seguire la rapidità con cui le innovazioni tecnologiche si succedono nel corso del tempo.

3.14.

Tra le innovazioni che presentano un potenziale dirompente per i settori finanziari e monetari, un'attenzione specifica deve essere certamente rivolta alla tecnologia di registro distribuito (DLT) cui appartiene ad esempio la nota tecnologia blockchain, che costituisce l'infrastruttura su cui si è basato il successo del bitcoin e di altre forme di cripto-assets.

3.15.

Il CESE ritiene che l'UE sia in grado di assicurare l'applicazione efficace delle norme esistenti al nuovo contesto con le modifiche proposte per l'adeguamento della direttiva (UE) 2019/1937. La regolazione europea può inoltre garantire lo sviluppo sicuro di un nuovo quadro regolatorio, come quello di cui alla proposta pilota per un regolamento delle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito.

3.16.

Tali interventi devono garantire chiarezza normativa, permettendo al settore finanziario istituzionale di conseguire una maggiore efficienza mediante un utilizzo più ampio della tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology — DLT), anche per rispondere alla diffusione, a volte incontrollata, delle cripto-monete alternative o dei sistemi di pagamento sviluppati da operatori che sfuggono alla regolamentazione.

3.17.

Una ragione d'urgenza dell'intervento europeo deriva inoltre dal fatto che diversi Stati membri hanno iniziato ad adottare strumenti di regolamentazione sia con interventi legislativi, sia con raccomandazioni e linee guida emesse dalle autorità o istituzioni di regolamentazione secondaria, come Banche centrali o Autorità di vigilanza e controllo dei mercati finanziari.

3.18.

Pur condividendo finalità e obiettivi di fondo, tali interventi rischiano di creare un quadro regolatorio frammentato e disomogeneo sul mercato interno. Per contro, alcuni Stati non hanno sino ad oggi adottato nessuna iniziativa contribuendo a uno scenario regolatorio disomogeneo e frammentato ove coesistono interventi regolatori differenziati e mancati interventi regolatori.

3.19.

Il CESE ritiene che l'interpretazione del regolamento e le decisioni prese dalle autorità nazionali competenti nel processo di autorizzazione debbano essere il più possibile coerenti tra loro, al fine di garantire parità di condizioni ed evitare l'arbitraggio legislativo tra i diversi Stati membri, considerando la possibilità di utilizzare il regime di portabilità dell'autorizzazione in tutta l'UE per gli enti autorizzati.

3.20.

In questa prospettiva, il CESE sostiene la scelta della Commissione di intervenire tramite un apposito regolamento volto a garantire un'uniformità e contemporaneità di regolamentazione derivante dalla sfera europea, posto che una regolamentazione unitaria e uniformata risulta certamente più efficace di una pluralità di interventi statali, in linea con il principio di sussidiarietà fissato dai Trattati.

3.21.

Il CESE apprezza che la regolazione proposta abbia come obiettivo essenziale quello della trasparenza informativa e l'istituzione di un adeguato regime autorizzatorio. L'assetto regolatorio precedente alle proposte qui in esame difettava, infatti, di un filtro autorizzativo alle attività basate sulla tecnologia DLT, oltre che di un'effettiva vigilanza sull'operatività.

3.22.

Il CESE auspica azioni concrete per favorire un'adeguata informazione e consapevolezza dei consumatori e dei piccoli investitori rispetto alle nuove regole in via di approvazione, che evidenzi sia i rischi che i benefici e le opportunità legati alle nuove tecnologie applicate al settore finanziario e degli investimenti. Ciò al fine di ridurre l'asimmetria informativa già tipica del settore finanziario, che rischia di gravare in modo particolarmente rilevante e sproporzionato sui consumatori e sui piccoli risparmiatori rispetto alle tematiche del presente parere, che sono nuove e di non semplice comprensione dato il loro intrinseco tecnicismo.

3.23.

Il CESE raccomanda particolare attenzione con riferimento alle verifiche preventive ai provvedimenti di autorizzazione, soprattutto per quanto concerne l'affidabilità imprenditoriale dei soggetti autorizzati al fine di evitare comportamenti opportunistici e dannosi.

3.24.

Ancora oggi, infatti, non pare esistere un livello di standardizzazione e interoperabilità della tecnologia DLT tale da guidare in via sicura nella valutazione del grado di affidabilità tecnologica e cyber-resilienza delle infrastrutture adottate dagli operatori. Occorre pertanto prestare attenzione al fine di garantire un elevato livello di tutela di consumatori e investitori.

3.25.

Il CESE auspica concreti passi avanti sul tema della resilienza operativa digitale, oggetto della specifica proposta di regolamento DORA che compone il pacchetto di interventi in materia di finanza digitale, che affronta gli aspetti critici evidenziati dal settore finanziario e mira a fare chiarezza, sotto il profilo giuridico, in merito alle disposizioni sui rischi legati alla tecnologia dell'informazione e comunicazione («TIC»), riducendo la complessità normativa e alleviando l'onere amministrativo per le imprese, come sottolineato nel parere del CESE «Resilienza operativa digitale» (7).

3.26.

In questa prospettiva, il CESE guarda con fiducia alla proposta di regolamento su un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito, nella quale la Commissione prende in considerazione le infrastrutture di mercato che intendono consentire la negoziazione e il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari sotto forma di cripto-attività, individuando nel dettaglio i requisiti e le condizioni preliminari all'ottenimento dell'autorizzazione specifica a gestire un sistema multilaterale di negoziazione DLT e contestualizzando tali requisiti in una cornice di vigilanza da parte delle autorità di settore.

3.27.

Inoltre, tramite il regime pilota, si decide di operare tramite un approccio definito «sandbox», individuando uno spazio di sperimentazione in ambiente controllato che consente deroghe temporanee alle norme vigenti. Tale approccio permetterà alle autorità di regolamentazione e agli operatori di acquisire esperienza sull'uso della tecnologia di registro distribuito nelle infrastrutture di mercato, assicurando così il tempo necessario a gestire in modo adeguato i rischi per gli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria.

3.28.

Adottando il «regime pilota» (o «sandbox»), si potrà quindi seguire un approccio empirico basato su sperimentazioni concrete e temporanee al fine di procedere, in un secondo momento e alla luce dell'esperienza maturata, ad un adeguamento regolatorio più incisivo, senza ostacolare nel corso del processo l'introduzione e il pieno sviluppo della tecnologia del registro distribuito e dell'innovazione che l'utilizzo di tale tecnologia potrà determinare. Particolare attenzione dovrà essere posta alla fase di uscita dalla sperimentazione in regime pilota, al fine di assicurare tutela agli utenti e ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione.

3.29.

Sebbene la proposta della Commissione sul regime pilota sia apprezzabile, il CESE ritiene che il termine di 5 anni per la relazione dell'ESMA alla Commissione sia troppo lungo rispetto alla velocità con cui evolvono le tecnologie della finanza digitale.

3.30.

Inoltre dovrebbe essere considerata l'opzione di porre fine al regime pilota a seguito della relazione dell'ESMA, introducendo un phasing out progressivo che consenta agli operatori di abbandonare gradualmente il regime pilota, recuperando il più possibile i costi sostenuti per la sperimentazione. Il CESE ritiene inoltre che il modello del regime pilota potrebbe essere applicato anche per riconoscere il ruolo svolto dalle imprese di investimento e dalle banche che svolgono attività connesse al funzionamento delle infrastrutture DLT per servizi di negoziazione, oltre che di custodia e amministrazione dei titoli.

3.31.

Infine, in merito all'applicazione complessiva del regolamento MiCA, il CESE non può esimersi dall'esprimere una forte preoccupazione circa l'applicazione di un «regime transitorio» che prevede l'esenzione permanente dal rispetto delle previsioni di MiCA per le cripto-attività già presenti sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento e che ricadono nella categoria residuale «other than asset-referenced token and e-money token» (art. 123).

3.32.

Il CESE chiede pertanto che la possibilità per una cripto-attività già emessa di godere in misura permanente di una tale esenzione sia valutata con attenzione, al fine di non compromettere la salvaguardia del principio di equo trattamento per cui allo «stesso rischio, e alla stessa attività, si applica lo stesso trattamento». Sarebbe invero più opportuno rendere effettivamente transitoria la disposizione in questione, stabilendo un termine di adeguamento per le cripto-attività di tale categoria già presenti sul mercato.

Bruxelles, 24 febbraio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(2)  Parere del CESE sul tema «Una strategia in materia di finanza digitale per l'UE» (ECO/534) (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del CESE sul tema «Resilienza operativa digitale» (ECO/536) (cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva (UE) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  European Banking Authority.

(6)  European Securities and Markets Authority.

(7)  Parere del CESE sul tema «Resilienza operativa digitale» (ECO/536) (cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale)..


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