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Document 52019XC0516(02)

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

C/2019/3597

OJ C 167, 16.5.2019, p. 11–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/11


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

(2019/C 167/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 1o aprile 2019 da Tech-Fab Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno alla denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.

2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da tessuti di filati tessili o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di sovvenzioni

Il prodotto asseritamente oggetto di sovvenzioni è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («i paesi interessati»), attualmente classificato con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080). I codici NC e TARIC sono forniti a titolo informativo.

3.1.    Repubblica popolare cinese

La Commissione ritiene che la denuncia contenga sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro, i) nel trasferimento diretto di fondi, ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La denuncia conteneva elementi di prova concernenti, ad esempio, prestiti agevolati e la concessione di linee di credito da parte di banche statali, programmi di sovvenzionamento dei crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione e programmi di sussidi, sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia, la compensazione fiscale per la ricerca e lo sviluppo, l’ammortamento accelerato delle attrezzature utilizzate dalle imprese di alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia, l’esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate, la riduzione della ritenuta alla fonte sui dividendi versati da imprese cinesi a partecipazione straniera a favore delle rispettive società madri non cinesi, esenzioni dall’imposta sull’uso di terreni e il rimborso delle tasse all’esportazione, nonché la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di terreni ed elettricità per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

Il denunciante sostiene inoltre che le suddette misure sono sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo della Cina o di altre amministrazioni regionali e locali (enti pubblici compresi) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Esse sono presumibilmente limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e sono quindi specifiche e compensabili. Gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono pertanto significativi per la Repubblica popolare cinese.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

3.2.    Egitto

La Commissione ritiene che la denuncia contenga sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dell’Egitto hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo dell’Egitto.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro, i) nel trasferimento diretto di fondi, ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La denuncia conteneva elementi di prova concernenti, ad esempio, prestiti governativi agevolati e agevolazioni fiscali a norma delle disposizioni legislative dell’Egitto, l’esenzione dai dazi all’importazione sulle materie prime e sulle apparecchiature di produzione importate.

Il denunciante sostiene inoltre che le suddette misure sono sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo dell’Egitto (enti pubblici compresi) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Esse sono presumibilmente limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e sono quindi specifiche e compensabili. Gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono pertanto significativi per l’Egitto.

Il denunciante sostiene altresì che alcune sovvenzioni sono concesse direttamente dal governo dell’Egitto e alcune indirettamente dal governo della Cina, ma tramite il governo dell’Egitto. Secondo la denuncia l’unico produttore esportatore egiziano, che ha sede in una zona economica speciale (la zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez), è di proprietà cinese. La denuncia contiene elementi di prova riguardanti gli accordi di cooperazione tra i governi cinese ed egiziano come pure i prestiti concessi a banche statali egiziane da soggetti di proprietà dello Stato cinese o controllati dallo stesso. Alla luce degli obiettivi di tali accordi e prestiti, il denunciante sostiene che detti prestiti vanno a vantaggio del produttore esportatore egiziano di proprietà cinese.

In conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la Repubblica popolare cinese e l’Egitto e in base ai quali essa apre l’inchiesta. Tale nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

4.   Asserzioni di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute dall’industria dell’Unione, il che ha compromesso gravemente la situazione finanziaria e occupazionale e l’andamento generale dell’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati sia oggetto di sovvenzioni e se tali importazioni sovvenzionate abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio grave all’industria dell’Unione.

In caso affermativo, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

Il governo della Cina e il governo dell’Egitto sono stati invitati a prendere parte alle consultazioni.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antisovvenzioni. In particolare, la Commissione deve fornire informazioni sulla prevista istituzione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono abbreviati. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto dell’inchiesta dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione. Sono invitate a collaborare il più possibile con la Commissione anche le altre parti alle quali la Commissione chiederà le informazioni pertinenti per stabilire l’esistenza e l’entità delle sovvenzioni compensabili di cui beneficia il prodotto oggetto dell’inchiesta.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha inoltre contattato le autorità della Repubblica popolare cinese e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica popolare cinese e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità della Repubblica popolare cinese, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per ottenere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate in merito alla sua decisione di includerle o meno nel campione. I produttori esportatori inclusi nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa alla loro inclusione nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità della Repubblica popolare cinese.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno compilato l’allegato I entro il termine specificato e hanno accettato di essere inclusi nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatto salvo quanto disposto al punto 5.3.1, lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata degli importi di sovvenzioni accertati per i produttori esportatori inclusi nel campione (6).

b)   Importo individuale di sovvenzione compensabile per le società non incluse nel campione

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere che la Commissione fissi per loro un importo individuale di sovvenzione. I produttori esportatori che intendono chiedere tale importo devono compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possa essere concesso un importo individuale di sovvenzione in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione, che chiedono un importo individuale di sovvenzione, che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.1.2.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta in Egitto

I produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori dell’Egitto sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per manifestarsi e richiedere un questionario.

Per ottenere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dell’Egitto.

I produttori esportatori dell’Egitto devono compilare un questionario entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità dell’Egitto.

Una copia del suddetto questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398).

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) (8)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà inoltre contattare le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate in merito alla sua decisione relativa al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione fornirà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inclusi nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa alla loro inclusione nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e i sindacati sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398. In ogni caso, le informazioni comunicate saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta in qualità di parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che esista un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

affinché le audizioni possano svolgersi prima dell’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;

dopo la fase provvisoria, la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle informazioni provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione delle informazioni o dalla data del documento informativo;

nella fase definitiva, la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data di divulgazione delle informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per presentare osservazioni sulle informazioni finali. In caso di divulgazione di informazioni finali aggiuntive, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali informazioni finali aggiuntive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni su dette informazioni finali aggiuntive.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accordare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di negare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio, le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i loro diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (9). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Alle parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura viene chiesto di presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Tale riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato in modo che la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi

:

https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail

:

TRADE-AS656-GFF-SUBSIDY@ec.europa.eu.

TRADE-AS656-GFF-INJURY@ec.europa.eu.

6.   Calendario dell’inchiesta

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi, e comunque non oltre 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, di norma possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima della loro istituzione. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate per iscritto della mancata imposizione dei dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono in linea di principio di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle informazioni finali aggiuntive sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per formulare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

salvo diverse disposizioni, le parti interessate non potranno presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle informazioni provvisorie o sul documento informativo nella fase provvisoria. Al di là di tale termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali solo se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare le argomentazioni fattuali avanzate da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l’inchiesta;

al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetterà le comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulle informazioni finali o, se del caso, dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle informazioni finali aggiuntive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Tali osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima dell’istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno essere presentate entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di divulgazione di informazioni finali aggiuntive, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione aggiuntiva dovranno pervenire, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su detta divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate informazioni aggiuntive in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

La proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati, oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente e le conclusioni si basino quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le richieste di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i termini pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e il loro impatto sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, lettera d), del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(6)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.

(7)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del presente avviso destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(9)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antisovvenzioni). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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