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Document 52019XC0321(01)

Avviso della Commissione — Documento di orientamento — Prova dell’acquisizione legale di animali vivi appartenenti alle specie elencate nell’allegato B e prova documentale necessaria

C/2019/2015

OJ C 107, 21.3.2019, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/2


AVVISO DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento

Prova dell’acquisizione legale di animali vivi appartenenti alle specie elencate nell’allegato B e prova documentale necessaria

(2019/C 107/02)

Il documento di orientamento della Commissione mira a sostenere le autorità competenti degli Stati membri dell’UE nell’attuazione della normativa dell’Unione in materia di commercio delle specie selvatiche (1) in situazioni in cui è necessario dimostrare l’acquisizione legale o l’introduzione nell’UE di esemplari vivi delle specie animali elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 attraverso una prova documentale, in modo che gli Stati membri applichino norme equivalenti per i documenti accettati come prova di acquisizione legale.

1.   Contesto

Come regola generale gli esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 («regolamento di base») non possono essere utilizzati a fini commerciali. I fini commerciali comprendono «l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione» (articolo 8, paragrafo 1).

I divieti applicabili agli esemplari delle specie elencate nell’allegato A si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell’allegato B salvo che all’autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione (e, se del caso, della loro introduzione nell’UE) in conformità della CITES, dei regolamenti e della legislazione nazionale vigente in materia di conservazione (articolo 8, paragrafo 5).

In linea generale, l’utilizzo a fini commerciali di esemplari delle specie elencate nell’allegato A richiede un’esenzione da parte dell’organo di gestione competente sotto forma di certificato. La forma e il contenuto di tale certificato sono definiti chiaramente nella normativa dell’Unione in materia di commercio delle specie selvatiche. Per gli esemplari delle specie elencate nell’allegato B, invece, non è necessario un certificato per l’utilizzo a fini commerciali di tali esemplari. La forma e il contenuto della prova dell’importazione legale o dell’acquisizione legale di cui all’articolo 8, paragrafo 5, non sono stabiliti dal regolamento di base. Di conseguenza le autorità competenti degli Stati membri dell’UE potrebbero interpretare il contenuto di tale prova in maniera diversa.

La prova documentale può essere richiesta per provare che un esemplare di una specie elencata nell’allegato A, B o C è stato acquisito in uno Stato membro e deve essere esportato in un altro, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine (2).

Analogamente può essere richiesta una prova documentale per la riesportazione al fine di dimostrare che gli esemplari delle specie elencate nell’allegato A, B o C erano stati importati:

in conformità del regolamento di base (dopo la sua entrata in vigore il 3 marzo 1997);

in conformità del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3626/82 (3) (tra il 1o gennaio 1984 e l’ultimo giorno di validità di una licenza di importazione rilasciata a norma di tale regolamento);

in conformità della CITES, prima del 1984; oppure

prima che uno di tali atti sia divenuto applicabile alla specie in questione o nello Stato membro di origine (articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base (cfr. sezione 3.5.8 della «guida di riferimento» (4)).

A tale scopo devono essere rilasciati i certificati di cui all’articolo 47 del regolamento di esecuzione.

Alcune altre informazioni sono disponibili nella «guida di riferimento», che tuttavia non contiene informazioni più dettagliate sui casi in cui la prova documentale non è regolamentata dalla normativa dell’Unione in materia di commercio delle specie selvatiche, in particolare per quanto riguarda il commercio all’interno dell’Unione delle specie di cui all’allegato B (articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base).

Occorre pertanto formulare orientamenti volti ad assicurare che gli Stati membri adottino approcci coerenti e applichino norme equivalenti in materia di documenti relativi all’acquisizione legale, specificando anche quali sono accettati come prova di acquisizione legale. Tale coerenza tra gli Stati membri può essere conseguita fornendo orientamenti sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 5 paragrafi 3 e 4 e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base. Gli Stati membri sono invitati a seguire le informazioni contenute nei punti seguenti, applicandole caso per caso e in modo proporzionato a ciascuna situazione.

2.   Status del documento

Il presente documento è stato elaborato dai servizi della Commissione; la bozza è stata approvata dal comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, e quindi dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli orientamenti ivi contenuti sono intesi ad aiutare le autorità nazionali ad applicare il regolamento di base: non sono giuridicamente vincolanti, bensì finalizzati esclusivamente a illustrare determinati aspetti del regolamento di base e del regolamento di esecuzione e le misure considerate le migliori pratiche. Il presente documento non sostituisce, integra o modifica alcuna disposizione della legislazione applicabile dell’Unione di cui al punto 1, che resta la base giuridica di riferimento; non dovrebbe essere considerato isolatamente, come riferimento a sé stante, ma in combinazione con la legislazione. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.

Il documento di orientamento è pubblicato online dalla Commissione e può essere pubblicato anche dagli Stati membri. Sarà riesaminato dal comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche a tempo debito.

3.   Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 5 paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base

Il presente documento di orientamento verte essenzialmente sugli esemplari vivi degli animali elencati nell’allegato B. Opera una distinzione tra animali «importati» e animali «allevati in cattività nell’UE» (5).

Per alcune specie elencate nell’allegato B che sono comunemente allevate in cattività all’interno dell’UE la legislazione nazionale o le pertinenti autorità nazionali competenti hanno stabilito che il rischio che le specie commercializzate siano state acquisite illegalmente è basso (6). I controlli sull’applicazione delle norme per tali specie possono essere considerati di priorità bassa. Gli orientamenti che seguono concernono le specie a rischio più elevato.

Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere con la Commissione e con gli altri Stati membri le informazioni sulle specie che considerano a rischio inferiore perché gli esemplari commercializzati sono principalmente allevati in cattività nell’UE.

Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le informazioni seguenti in modo proporzionato a ciascuna situazione, valutando caso per caso.

a)   Esemplari importati (7)

Per le specie importate elencate nell’allegato B lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’UE e la procedura di consultazione tra gli stessi sono considerati necessari e sufficienti. In alcuni casi, in particolare se gli esemplari sono marcati e possono essere chiaramente ricollegati a un documento, non è necessaria una consultazione specifica.

La documentazione minima o le informazioni minime da fornire dovrebbero essere quelle indicate nel seguente elenco:

Per l’importatore indicato sulla licenza: l’originale (giallo, n. 2) della licenza di importazione corredato del visto d’importazione della dogana.

I venditori di tutti o di alcuni esemplari oggetto della licenza devono fornire una dichiarazione o altri documenti che contengano le seguenti informazioni minime:

se tutti gli animali sono venduti in un unico lotto, l’originale destinato al titolare della licenza di importazione utilizzata deve essere ceduto all’acquirente, preferibilmente contestualmente a una fattura o una ricevuta che confermi il trasferimento dall’importatore;

se il lotto viene diviso (o se l’originale della licenza di importazione non viene ceduto) devono essere fornite, per quanto possibile, le informazioni seguenti:

specie (nome scientifico);

numero completo delle licenze di importazione, data di rilascio e autorità di rilascio;

origine: codice di origine, paese di origine e (paese di riesportazione, se pertinente);

dati di riferimento agli animali quanto più dettagliati possibile (per esempio esemplari 6-10/100, marcatura, sesso, data di nascita/schiusa o età stimata, altre caratteristiche — se disponibili)

firma originale (e timbro) dell’ultimo venditore, data dell’operazione, nome e indirizzo.

L’elenco di controllo proposto figura anche nell’allegato del presente documento di orientamento.

Le informazioni indicate possono essere fornite in un documento separato, redatto esclusivamente per l’operazione. Le informazioni possono essere riportate in altri documenti (o copie), quali ricevute, fatture, registri/inventari che identificano gli esemplari venduti o documenti di registrazione. Se tali documenti non includono tutte le informazioni richieste, dovranno essere integrati adeguatamente.

b)   Esemplari provenienti da allevamenti in cattività all’interno dell’UE

I documenti forniti dal venditore all’acquirente devono includere almeno le seguenti informazioni:

specie (nome scientifico);

numero di esemplari;

marcatura — se presente;

nome e indirizzo dell’allevatore (per motivi di tracciabilità);

informazioni sullo stock parentale e ulteriori informazioni sull’origine «C» o «F» degli esemplari in questione (tenendo conto dell’articolo 54 del regolamento di esecuzione) — relative a documenti confermati da un organo di gestione; le dichiarazioni degli allevatori non confermate da un organo di gestione non devono stabilire l’origine «C» o «F», bensì fornire informazioni il più complete possibile sugli esemplari riproduttori conosciuti;

data di nascita/schiusa o età stimata — se nota;

sesso — se noto;

altre caratteristiche — se pertinenti;

firma originale dell’ultimo venditore, data dell’operazione.

L’elenco di controllo proposto figura nell’allegato del presente documento di orientamento.

Le informazioni indicate nell’elenco di controllo possono essere fornite in un documento separato, redatto esclusivamente per l’operazione. Le informazioni possono essere riportate in altri documenti (o copie), quali ricevute, fatture, registri/inventari/registri di allevamento che identificano gli esemplari venduti o documenti di registrazione. Se tali documenti non includono tutte le informazioni, devono essere integrati adeguatamente. Se altri documenti, per esempio documenti del sistema TRACES (come i certificati TRACES «INTRA») sono disponibili, possono essere utilizzati come documenti complementari.

In alcuni Stati membri possono essere utilizzati documenti rilasciati dall’autorità competente di uno Stato membro in applicazione della legislazione nazionale. Questi documenti comprenderanno preferibilmente tutte le informazioni indicate sopra o saranno integrati di conseguenza — soprattutto se non sono stati rilasciati per l’operazione in oggetto — con nome e indirizzo, firma (e timbro) dell’ultimo venditore, data dell’operazione ecc.

Ai fini del rilascio di tali documenti o della conferma delle dichiarazioni degli allevatori, i controlli del rispetto delle norme potrebbero basarsi su un sistema di norme supplementari, ad esempio in materia di registrazione e di contabilità.


(1)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1) («regolamento di base») e relativi regolamenti d’esecuzione, segnatamente: regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1) («regolamento di esecuzione») e regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13) («regolamento relativo alle licenze»).

(2)  Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 (cfr. anche l’articolo 5, paragrafo 4): per quanto riguarda gli esemplari prelevati dall’ambiente naturale, «tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l’esemplare è stato prelevato dall’ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio» cioè nel territorio dello Stato membro di origine.

(3)  GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1.

(4)  Commissione europea/TRAFFIC, Reference Guide — European Union Wildlife Trade Regulations, l’ultima edizione è consultabile all’indirizzo http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/referenceguide_en.pdf

(5)  In rari casi potrebbe essere necessario anche dimostrare l’origine degli esemplari prelevati dall’ambiente naturale nell’UE. In generale possono essere condotte attività commerciali in relazione a tali specie solo in circostanze molto specifiche. In linea di massima si può presupporre che venga concessa un’autorizzazione ufficiale (licenza di cattura) per la cattura o il prelievo dall’ambiente naturale (sulla base della legislazione nazionale, che solitamente recepisce le direttive dell’UE). Grazie a tali autorizzazioni, dovrebbe essere possibile risalire all’origine degli esemplari. Il presente documento non approfondisce tale aspetto.

(6)  A tale proposito, alcuni Stati membri hanno redatto elenchi delle specie animali elencati nell’allegato B che presentano un rischio inferiore.

(7)  Se l’esemplare è stato importato prima che divenisse applicabile la normativa dell’Unione in materia di commercio delle specie selvatiche, occorre specificare e motivare tale circostanza. Per gli esemplari pre-convenzione, occorre indicare la «data di acquisizione» (definita all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione).


ALLEGATO

Informazioni da fornire al nuovo proprietario in vista dell’acquisizione legale di animali vivi appartenenti alle specie elencate nell’allegato B di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

Specie (nome scientifico):

 

Descrizione degli esemplari:

Tipo di esemplari (es. vivi)

 

Numero di esemplari

 

Sesso (se noto)

 

Data di nascita/schiusa o età stimata (se nota)

 

Marcatura (se presente) — numero e tipo di identificazione

 

Altre caratteristiche

 

Origine:

Codice di origine (codici indicati sul retro) Per gli animali allevati in cattività: informazioni sullo stock parentale degli esemplari in oggetto

 

Paese di origine e paese di (ri)esportazione (se pertinente)

 

Tipo di acquisizione:

 

importazione

tipo di documento (licenza di importazione o altri eventuali documenti — in questo caso specificare il tipo di documento (es. licenza di esportazione) — e giustificare l’esenzione), numero completo e data di rilascio, autorità di rilascio (1);

 

allevamento in cattività

nome e indirizzo dell’allevatore, numero di registrazione — se pertinente, o altre informazioni che possano consentire la conferma dell’allevatore

 

altro (es. prelevati o catturati dall’ambiente naturale (2))

Specificare e motivare l’origine legale

 

Informazioni sugli ascendenti per gli esemplari allevati in cattività (incluse tutte le informazioni disponibili): marcatura, data di nascita/schiusa, titolare — se disponibili ecc.):

Padre

 

Padre

 

Madre

 

Madre

 

Padre

 

Madre

 

Informazioni sul venditore (per ciascuna operazione):

Dati del venditore (*1)

 

Firma (e timbro) del venditore

 

Data dell’operazione (*2)

 

Dati del nuovo proprietario (*2)

 

Informazioni sugli allegati (es. documenti o copie relativi a: ascendenza, test genetici, prelievo dall’ambiente naturale, opinioni di esperti sull’origine pre-convenzione, documenti di importazione, documenti di acquisto/donazione ecc.)

Codici di origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o esemplari giovani dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.

I

Esemplari confiscati

O

Esemplari pre-convenzione

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata) (3)

X

Introdotti dal mare


(1)  Se l’esemplare è stato importato prima che divenisse applicabile la normativa dell’Unione in materia di commercio delle specie selvatiche, specificare e giustificare tale circostanza. Per gli esemplari pre-convenzione, occorre indicare la «data di acquisizione» (cfr. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione).

(2)  Per gli esemplari importati contrassegnare la casella in alto.

(*1)  o della persona che utilizza gli esemplari a fini commerciali in altro modo/che trasferisce gli esemplari all’interno dell’UE

(*2)  lasciare vuoto se la dichiarazione è fornita allo scopo di utilizzare gli esemplari a fini commerciali/di trasferimento all’interno dell’UE da parte del proprietario originale, o se sconosciuto (acquisizione legale giustificata alla pagina precedente)

(3)  Se l’origine di un’animale è sconosciuta e non può essere compensata da un altro codice di origine, tale animale non può essere utilizzato a fini commerciali. Anche la prova del possesso legale appare impossibile.


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