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Document 52019PC0345

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l'adozione di decisioni relative al regolamento interno del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organo

COM/2019/345 final

Bruxelles, 19.7.2019

COM(2019) 345 final

2018/0395(NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l'adozione di decisioni relative al regolamento interno del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organo


RELAZIONE

1.    OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia ("CEPA" o "accordo"), in connessione con l'adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e del comitato di partenariato e con l'istituzione di sottocomitati e altri organi.

2.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1.    Accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia

Il CEPA mira a rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra l'UE e l'Armenia sulla base dei valori comuni e degli stretti legami tra le parti, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d’Armenia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell’Unione europea. Esso crea un quadro solido, favorevole all'intensificazione del dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti.

Il CEPA stabilisce i principi generali e gli obiettivi delle relazioni tra l'UE e l'Armenia e crea una struttura istituzionale per l'attuazione delle sue disposizioni.

L'accordo è applicato in via provvisoria dal 1° giugno 2018.

2.2.    Consiglio di partenariato

Il Consiglio di partenariato è istituito dall'articolo 362 dell'accordo. Esso vigila e verifica a scadenze regolari l’attuazione dell'accordo.

Il Consiglio di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e si riunisce periodicamente, almeno una volta l’anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di partenariato si può riunire, di comune accordo, in qualsiasi formazione. Esso adotta il proprio regolamento interno.

Il Consiglio di partenariato prende le decisioni rientranti nel campo di applicazione dell'accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di partenariato può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

2.3.    Comitato di partenariato

Il comitato di partenariato è istituito dall'articolo 363 dell'accordo. Esso assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni e prepara le riunioni del Consiglio di partenariato.

Il comitato di partenariato ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dall'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di partenariato adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti, previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

Esso è composto da rappresentanti delle parti, generalmente a livello di alti funzionari, è presieduto a turno da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante della Repubblica d'Armenia e si riunisce di norma una volta l'anno. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio di partenariato.

2.4.    Atto previsto del Consiglio di partenariato

Il Consiglio di partenariato deve adottare una decisione relativa al proprio regolamento interno e a quello del comitato di partenariato nonché all'istituzione di sottocomitati e altri organi.

La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell’articolo 362, paragrafo 4, e dell'articolo 363, paragrafo 4, dell’accordo, del regolamento interno che disciplina il funzionamento del Consiglio di partenariato e del comitato di partenariato e l'istituzione di sottocomitati e altri organi per consentire l’attuazione del CEPA.

3.    POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da assumere a nome dell’Unione dovrebbe consentire l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e del comitato di partenariato.

4.    BASE GIURIDICA

4.1.    Base giuridica procedurale

4.1.1.    Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.    Applicazione al caso di specie

Il Consiglio di partenariato e il comitato di partenariato sono organi istituiti dal CEPA.

Gli atti che figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono atti che hanno effetti giuridici poiché l’articolo 362, paragrafo 6, dell’accordo autorizza il Consiglio di partenariato ad adottare decisioni vincolanti per le parti. Tali atti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.     Base giuridica sostanziale

4.2.1 Motivazione della proposta modificata

Il 29 novembre 2018 l'alto rappresentante e la Commissione hanno adottato la proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l'adozione di decisioni relative al regolamento interno del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organo ("la proposta congiunta"). La proposta congiunta si basava sull'articolo 37 del TUE e sugli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Alla luce della sentenza della Corte nella causa C-244/17, Commissione/Consiglio (Kazakistan), che ha recentemente applicato il criterio del centro di gravità per determinare la base giuridica degli atti dell'Unione in materia di accordi internazionali, e per le ragioni illustrate di seguito, le basi giuridiche della decisione proposta dovrebbero essere modificate e dovrebbero includere gli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.2. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto, rispetto al quale è adottata la posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

Va notato altresì che non è la procedura che definisce la base giuridica di un atto, ma è la base giuridica di un atto che determina la procedura da seguire per la sua adozione.

4.2.3. Applicazione al caso di specie

Il regolamento interno del Consiglio di partenariato e del comitato di partenariato riguarda il funzionamento generale di un organismo istituito sulla base di un accordo. Pertanto, l'ambito di applicazione della decisione prevista deve essere determinato alla luce dell'accordo nel suo complesso.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione allo sviluppo (articolo 209 del TFUE) e il commercio (articolo 207 del TFUE). Inoltre, dato che alcune disposizioni della parte commerciale del CEPA relative agli scambi di servizi di trasporto non sono contemplate dall'articolo 207, occorre aggiungere anche gli articoli 91 e 100, paragrafo 2, del TFUE.

Il numero limitato di disposizioni in materia di PESC non è tale da costituire un obiettivo o una componente distinti. Essendo accessorie rispetto alla componente principale del CEPA, queste disposizioni non richiedono una base giuridica distinta, sebbene la decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo si sia basata anche sull'articolo 37 del TUE (cfr. decisione 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017). La valutazione è cambiata alla luce della sentenza della Corte nella causa C-244/17 Commissione/Consiglio (Kazakistan).

Va osservato che il numero e la natura delle disposizioni in materia PESC contenute nell'accordo CEPA sono comparabili a quelli dell'accordo con il Kazakistan e di altri accordi sui quali sono state adottate decisioni fondate su basi giuridiche non afferenti alla PESC dopo la sentenza relativa al Kazakistan.

5.    CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, la base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 37 del TUE e costituita dagli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE e la proposta deve essere presentata dalla sola Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è stato consultato al riguardo ed è d'accordo.

2018/0395 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l'adozione di decisioni relative al regolamento interno del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea, e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra ("l'accordo") 2 , è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017 ed è applicato in via provvisoria dal 1° giugno 2018.

(2)Gli articoli 362 e 363 dell’accordo istituiscono un Consiglio di partenariato e un comitato di partenariato per agevolare l’attuazione dell’accordo.

(3)A norma dell'articolo 362, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 363, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato.

(4)Al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del Consiglio di partenariato e del comitato di partenariato.

(5)A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, del CEPA, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni e stabilisce, nel proprio regolamento interno, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e organi.

(6)Il [data], in occasione della sua […] sessione/riunione, il Consiglio di partenariato dovrà adottare il regolamento interno del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organo.

(7)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di Consiglio di partenariato, poiché le sue decisioni relative al regolamento interno del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organo e all'istituzione di sottocomitati saranno vincolanti per l'Unione.

(8)La posizione dell’Unione nel Consiglio di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sugli allegati progetti di testo del regolamento interno del Consiglio di partenariato e del comitato di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di partenariato UE-Armenia per quanto riguarda il regolamento interno del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati, compreso il sottocomitato per le indicazioni geografiche 3 , o di qualsiasi altro organo e l'istituzione di sottocomitati si basa sui progetti di atti del Consiglio di partenariato allegati alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tali progetti senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Causa C-399/12 Germania / Consiglio (OIV), ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.
(2)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532441113638&uri=CELEX:22018A0126(01)
(3)    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 240 dell'accordo è responsabile dell'adozione del proprio regolamento interno.
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