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Document 52019IP0057(01)

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D063846/02 — 2019/2860(RSP))

    GU C 208 del 1.6.2021, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 208/18


    P9_TA(2019)0057

    Granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque dei singoli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D063846/02 — 2019/2860(RSP))

    (2021/C 208/04)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D063846/02,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

    viste la votazione tenutasi il 16 settembre 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi l'11 ottobre 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,

    visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

    visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 27 febbraio 2019 e pubblicato il 5 aprile 2019 (3),

    viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) (4),

    visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    A.

    considerando che il 16 dicembre 2011 la Syngenta Crop Protection AG (il «richiedente») ha presentato una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 («granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli») a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

    B.

    considerando che il granturco GM a eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di sei eventi di granturco geneticamente modificato, il che conferisce resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato e glifosato e dà luogo alla produzione di cinque proteine insetticide (proteine «Bt» o «Cry»), ovvero Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F e eCry3.1Ab che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri o coleotteri (5);

    C.

    considerando che 22 sottocombinazioni di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sono già state autorizzate; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione copre le restanti 34 sottocombinazioni (6);

    D.

    considerando che il 27 febbraio 2019 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 5 aprile 2019 (7);

    E.

    considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

    Osservazioni dello Stato membro e ulteriori considerazioni

    F.

    considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (8); che dette osservazioni critiche comprendono la mancata realizzazione di studi sulla tossicità in relazione all'intera pianta per il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli e l'assenza di test specifici sui potenziali effetti combinatori di tutti i transgeni contenuti in tale granturco, nonché il persistere di incertezze relative agli effetti delle tossine Cry sui mammiferi e sugli esseri umani, la mancanza di prove a sostegno della sicurezza nella valutazione comparativa, il fatto che il piano di monitoraggio non garantisca la raccolta di informazioni pertinenti e non rispetti la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e che la possibilità di interazione tra i residui di erbicidi e i loro metaboliti non sia stata studiata e non ne siano stati analizzati i livelli;

    G.

    considerando che uno studio indipendente (10) ha rilevato che, tra l'altro, la valutazione tossicologica effettuata dall'EFSA non è accettabile, dal momento che la sicurezza della coltura per l'importazione non è stata dimostrata, che non si può affermare che la valutazione rispetti i requisiti per l'esame dei rischi per il sistema immunitario e che la valutazione dei rischi ambientali non presenta conclusioni definitive;

    H.

    considerando che, delle 34 sottocombinazioni esaminate dall'EFSA, il richiedente ha fornito studi relativi soltanto a tre di esse (11); che il richiedente non ha presentato dati concernenti le restanti 31 sottocombinazioni;

    Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

    I.

    considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (12); che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e glifosato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;

    J.

    considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

    K.

    considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato (13);

    L.

    considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (15);

    M.

    considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti») (16);

    N.

    considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;

    O.

    considerando che non si può pertanto concludere che il consumo di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

    Assenza di livelli massimi di residui e relativi controlli

    P.

    considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, si dovrebbero fissare livelli massimi specifici di residui (LMR) per gli alimenti e i mangimi prodotti nei paesi terzi, quando l'uso di pesticidi determina livelli di residui diversi da quelli risultanti dalle prassi agricole all'interno dell'Unione; che tale è infatti il caso per le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi importate, a causa della maggiore quantità di erbicidi utilizzati rispetto alle colture non geneticamente modificate;

    Q.

    considerando tuttavia che, secondo la revisione dell'EFSA del 2018 dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, i dati disponibili erano insufficienti per stabilire i valori dei livelli massimi di residui e della valutazione del rischio in relazione al granturco geneticamente modificato con una modifica EPSPS (18); che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici presenta una modifica EPSPS (19);

    R.

    considerando altresì che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, i residui presenti nelle colture importate per l'alimentazione umana e animale di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell'Unione, quali il glufosinato, dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati (20);

    S.

    considerando che, nel quadro dell'ultimo programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione (per il 2020, il 2021 e il 2022), gli Stati membri non sono obbligati a misurare il glufosinato (né il glifosato) nel granturco (geneticamente modificato o di altro tipo) (21); che non si può escludere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, le sue sottocombinazioni o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR), che dovrebbero essere fissati e monitorati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

    Proteine Bt

    T.

    considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti (22), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

    U.

    considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati in fase di valutazione di un altro granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi «non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici […] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo» (23);

    V.

    considerando che da un recente studio è emerso che il rapido incremento nell'uso dei neonicotinoidi per la concia delle sementi negli Stati Uniti coincide con un aumento della coltivazione di granturco Bt geneticamente modificato (24); che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api mellifere e su altri impollinatori (25);

    W.

    considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le proteine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione del rischio;

    Processo decisionale non democratico

    X.

    considerando che il 16 settembre 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che l'11 ottobre 2019 il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;

    Y.

    considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati (26); che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione in quanto non democratica (27);

    Z.

    considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

    AA.

    considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello (28);

    1.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2.

    reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

    3.

    chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

    4.

    ribadisce il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

    5.

    invita la Commissione, nel frattempo, a non autorizzare più gli OGM nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

    6.

    invita la Commissione a non autorizzare colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati indagati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione delle colture GM con erbicidi complementari, i loro metaboliti ed eventuali effetti combinatori;

    7.

    invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

    8.

    invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

    9.

    invita la Commissione a non autorizzare sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;

    10.

    ritiene, più in particolare, che l'approvazione di varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che ancora non siano neppure state sottoposte a test o non siano state neanche create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;

    11.

    invita l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;

    12.

    esorta la Commissione a trattare gli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come «pertinente normativa dell'Unione» e/o «fattori legittimi» ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, e a dare loro il peso che meritano, nonché a comunicare il modo in cui se ne è tenuto conto nel processo decisionale;

    13.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (3)  Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e sottocombinazioni, destinato all'alimentazione umana e animale, nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2011-103), EFSA Journal 2019; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5635.

    (4)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0030).

    (5)  Parere dell'EFSA, pag. 11, tabella 4.

    (6)  Sei sottocombinazioni di cinque eventi (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 12 sottocombinazioni di quattro eventi (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × 1507 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, MIR162 × 1507 × 5307 × GA21 e MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 11 sottocombinazioni di tre eventi (Bt11 × MIR162 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307, Bt11 × 1507 × 5307, Bt11 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507, MIR162 × MIR604 × 5307, MIR162 × 1507 × 5307, MIR162 × 5307 × GA21, MIR604 × 1507 × 5307, MIR604 × 5307 × GA21 e 1507 × 5307 × GA21); cinque sottocombinazioni di due eventi (Bt11 × 5307, MIR162 × 5307, MIR604 × 5307, 1507 × 5307 e 5307 × GA21).

    (7)  Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e sottocombinazioni, destinato all'alimentazione umana e animale, nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2011-103), EFSA Journal 2019; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5635.

    (8)  Le osservazioni degli Stati membri sul granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sono consultabili attraverso il registro delle interrogazioni dell'EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?.

    (9)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

    (10)  https://www.testbiotech.org/content/testbiotech-comment-bt11-mir162-mir604-1507-5307-GA21

    (11)  Parere dell'EFSA, pag. 24.

    (12)  Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years», Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

    (13)  Conclusione dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015; 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302.

    (14)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (15)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79.

    (16)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263.

    (17)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Cfr. considerando 26.

    (18)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il glifosato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

    (19)  Parere dell'EFSA, pag. 12.

    (20)  Cfr. considerando 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

    (22)  Per un'analisi, si veda Rubio-Infante, N. e Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252

    (23)  Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 granturco e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, pag. 34.

    (24)  «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Douglas, M.R. e Tooker, J.F., Environmental Science & Technology, 2015, 49, 8, 5088-5097, data di pubblicazione (online): 20 marzo 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141 g.

    (25)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en

    (26)  Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

    (27)  Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

    (28)  Ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3) la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole in seno al comitato di appello.

    (29)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


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