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Document 52019DC0601

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Nona relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2016–2018), articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014

COM/2019/601 final

Bruxelles, 26.11.2019

COM(2019) 601 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Nona relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2016–2018), articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014





1.    INTRODUZIONE

La Commissione presenta ogni tre anni 1 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento delle modalità di controllo delle risorse proprie tradizionali (RPT) 2 .

Tra il 2016 e il 2018 sono stati messi a disposizione più di 60 miliardi di EUR (netti); l'importo medio annuo è stato di oltre 20 miliardi di EUR. Ciò rappresenta un aumento del 20% rispetto al periodo 2013-2015.

I testi normativi sui quali si fonda il controllo del sistema delle RPT sono la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014 3 , il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 4 , e il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 5 .

Il presente documento presenta e analizza il funzionamento del sistema di controllo delle RPT per il periodo 2016-2018 6 . Esso si riferisce ai controlli effettuati dalla Commissione europea riguardo alle risorse proprie tradizionali nel corso di tale periodo e comprende altre attività svolte con l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'UE:

-i controlli in loco effettuati dalla Commissione negli Stati membri e il seguito ad essi riservato;

-il seguito dato alle constatazioni preliminari della Corte dei conti europea;

-l'esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili (WOMIS);

-il trattamento degli errori degli Stati membri che determinano perdite di risorse proprie tradizionali;

-la gestione della banca dati relativa alle frodi e irregolarità (OWNRES);

-il secondo progetto pilota in materia di revisione dei conti A e B da parte degli Stati membri;

-l'assistenza ai paesi candidati.

2.    QUADRO E METODOLOGIA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI RPT

2.1.    Quadro normativo e operativo in materia di RPT

La riscossione delle RPT è delegata agli Stati membri ai sensi del diritto. Essi devono mettere i dazi riscossi a disposizione 7 del bilancio dell'UE e trattengono una percentuale forfetaria del 20% di tutti gli importi di RPT messi a disposizione della Commissione 8 , a titolo di compenso per i costi di riscossione, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Gli Stati membri sono tenuti a effettuare controlli direttamente e a riferire alla Commissione.

Tuttavia la Commissione mantiene importanti poteri di controllo in questo settore. In tale contesto i controlli in loco sono strumenti importanti per vigilare sul sistema di riscossione delle RPT attraverso vari tipi di controlli 9 sulle normative e sulla documentazione degli Stati membri.

La Commissione, inoltre, è tenuta a rispondere alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale, nelle sue relazioni speciali o nelle sue lettere di constatazione preliminare e alle osservazioni e raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo durante la procedura di discarico per l'esecuzione del bilancio. La Commissione si accerta che gli Stati membri applichino correttamente le norme dell'UE e riferisce all'autorità di bilancio.

Le attività di controllo della Commissione hanno tre obiettivi principali:

-mantenere la parità di condizioni fra gli Stati membri e gli operatori economici, indipendentemente dal luogo dell'UE in cui le merci vengono sdoganate, per scongiurare distorsioni della concorrenza;

-migliorare il recupero delle RPT. La Commissione deve accertarsi che gli Stati membri agiscano conformemente alle loro responsabilità riguardo alla riscossione e alla messa a disposizione delle RPT. La Commissione controlla gli interventi intrapresi dagli Stati membri per quanto riguarda il recupero delle RPT, compresa la notifica tempestiva dell'obbligazione doganale e i procedimenti a carattere esecutivo ritenuti necessari;

-informare l'autorità di bilancio. Sulla base delle risultanze dei controlli la Commissione è in grado di giudicare l'efficacia e la diligenza degli Stati membri nella riscossione e messa a disposizione delle RPT, di adottare le misure necessarie per ovviare a eventuali carenze e, infine, di riferire all'autorità di bilancio.

Inoltre i controlli contribuiscono a garantire il funzionamento efficace dell'unione doganale e l'applicazione uniforme delle norme dell'UE per evitare carenze che i truffatori possano sfruttare o utilizzare per eludere i dazi dovuti.

Dal 1º maggio 2016 è diventata applicabile una nuova legislazione doganale, mentre un nuovo quadro legislativo sulle risorse proprie per il periodo 2014-2020 è applicato retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2014. Inoltre l'evoluzione continua delle semplificazioni e dell'agevolazione degli scambi complica l'esecuzione dei controlli in materia di RPT da parte della Commissione e degli Stati membri.

2.2.    Obiettivi e metodologia dei controlli in loco sulle risorse proprie tradizionali (RPT)

L'obiettivo principale dei controlli sulle risorse proprie tradizionali è accertarsi che le procedure adottate dagli Stati membri rispettino la pertinente legislazione dell'UE e che gli interessi finanziari dell'UE siano adeguatamente e uniformemente tutelati indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci. Ogni anno i controlli si concentrano su diversi aspetti doganali e contabili. Il risultato finale è l'armonizzazione e il rafforzamento delle procedure in atto negli Stati membri al fine di tutelare in maniera efficace, efficiente e coerente gli interessi finanziari dell'UE.

I controlli in loco della Commissione si basano su una metodologia precisa e sono pianificati nell'ambito di un programma annuale di controlli che si basa su un'analisi dei rischi e che prevede una serie di aspetti da controllare in uno o più Stati membri.

Tutti i controlli si svolgono secondo procedure standard e comportano l'applicazione di strumenti di audit specifici, al fine di garantire la coerenza nello svolgimento dei controlli e nella stesura delle relazioni.

Inoltre nel 2014 e nel 2016 è stato avviato un progetto pilota in materia di audit della gestione della contabilità A e B, da svolgere da parte degli Stati membri stessi. Anche se i risultati sono stati generalmente positivi, i servizi della Commissione hanno deciso di interrompere questa attività congiunta in quanto non sono state realizzate le sinergie e le efficienze attese.

3.    CONTROLLI IN MATERIA DI RPT EFFETTUATI DALLA COMMISSIONE NEL PERIODO 2016-2018

Nel corso del periodo 2016-2018 la Commissione ha effettuato 68 controlli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, da cui sono scaturite 233 risultanze; quattro di questi controlli sono stati svolti secondo il metodo del Joint Audit 10 .

Delle 233 risultanze, finora 134 (57,5%) hanno avuto un impatto finanziario diretto e 60 (25,8%) un impatto regolamentare.

Nel corso dei controlli si procede a valutare tanto le procedure contabili quanto le procedure doganali.

3.1.    Procedure contabili

La gestione della contabilità A e della contabilità B 11 è, insieme al tema principale delle dogane, oggetto di controlli in tutti gli Stati membri visitati. I controlli svolti in questo ambito nel periodo 2016-2018 hanno confermato che gli errori erano per la maggior parte sporadici e che gli errori sistematici avevano carattere eccezionale. Gli Stati membri si sono assunti le conseguenze finanziarie derivanti dalle risultanze.

La situazione generale è migliorata grazie all'attenzione che i controlli della Commissione hanno riservato a tale aspetto e grazie al ricorso, nella maggioranza degli Stati membri, a sistemi contabili elettronici che riducono il rischio di errori legati all'intervento manuale. Tuttavia gli Stati membri devono intensificare ulteriormente gli sforzi atti a garantire la gestione diligente della contabilità B e le rettifiche della contabilità A e fornire tutte le informazioni previste dalla normativa, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza degli estratti contabili.

In cinque Stati membri è stata inoltre effettuata una serie di controlli per verificare l'affidabilità della contabilità A e della contabilità B e dei relativi estratti. In linea generale è emerso che le procedure applicate per compilare tali estratti erano conformi alle disposizioni dell'UE e garantivano la tutela degli interessi finanziari dell'UE. Le risultanze comunicate in seguito a tali controlli riguardano alcune incongruenze tra le due contabilità nonché ritiri tardivi di importi dalla contabilità B aventi un impatto finanziario limitato.

3.2.    Procedure doganali 2016 - 2018

Nel corso di questo triennio i controlli si sono concentrati sui seguenti temi:

2016

-    gestione di sospensioni e contingenti tariffari;

-    gestione delle misure tariffarie preferenziali;

-    affidabilità dei conti A e B;

-    strategia di controllo nel settore del valore in dogana (progetto pilota).

2017

-    gestione di sospensioni e contingenti tariffari

-    regime di transito esterno dell'UE e regime TIR;

-    strategia di controllo delle unità aziendali di grandi dimensioni

2018

-    strategia di controllo nel settore del valore in dogana;

-    strategia di controllo per le importazioni di pannelli solari.

Gli aspetti doganali che presentano i maggiori rischi per gli interessi finanziari dell'Unione sono selezionati per i controlli.

In tale contesto la sottovalutazione delle merci è stata individuata come rischio significativo per le finanze degli Stati membri e per il bilancio dell'UE, che determina cospicue perdite di risorse proprie tradizionali e di IVA non riscosse dagli Stati membri, come è emerso dai controlli in materia di RPT e dalle recenti indagini svolte dall'OLAF 12 . In effetti l'UE ha dovuto affrontare un grave caso di frode doganale che ha avuto ripercussioni in tutta l'UE. Gruppi della criminalità organizzata internazionale individuavano i porti dell'UE in cui i controlli erano più deboli al fine di riuscire a dichiarare falsamente valori bassi per prodotti tessili e calzature importati dalla Cina.

Tuttavia mentre molti Stati membri hanno iniziato ad attuare misure mirate per ridurre questo tipo di frode, il volume di tali scambi ha continuato ad aumentare nel Regno Unito data l'assenza di controlli doganali in tale paese. Nel 2016 il Regno Unito rappresentava quasi l'80% delle importazioni in tutta l'UE di prodotti tessili e calzature provenienti dalla Cina sospettati di essere oggetto di una sottovalutazione fraudolenta. I controlli delle RPT hanno confermato che il Regno Unito non ha attuato misure efficaci per contrastare questo tipo di frode fino ad ottobre 2017 e si è rifiutato di mettere a disposizione del bilancio UE le perdite di RPT dovute alla sua inazione, stimate a 2,1 miliardi di EUR (netti) per il periodo 2011-2017. Di conseguenza a marzo del 2018 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Regno Unito e a marzo del 2019 ha depositato il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nel 2016 e nel 2017 la gestione delle sospensioni e dei contingenti tariffari è stata oggetto di controlli in undici Stati membri.

Il comportamento della maggioranza degli Stati membri è stato giudicato conforme alla legislazione dell'UE e atto a garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'UE. Sono state tuttavia individuate alcune lacune, in particolare per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari, le verifiche effettuate e la messa a disposizione delle RPT nei casi di attribuzione parziale o negazione di un contingente. La Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a risolvere rapidamente la situazione dal punto di vista normativo e a versare l'importo delle RPT andate perse a causa di errori amministrativi.

Nel 2016 è stata inoltre esaminata in due Stati membri la gestione delle misure tariffarie preferenziali, con particolare attenzione alle procedure e condizioni per la concessione del trattamento preferenziale, al monitoraggio delle dichiarazioni incomplete e alle prove dell'origine mancanti, ai controlli e all'analisi dei rischi nonché alle successive richieste di verifica dell'origine. Sebbene, considerata la situazione complessiva negli Stati membri, sia garantita un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'UE, in alcuni casi sono state chieste maggiori informazioni riguardo alle misure nazionali da attuare, al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure.

Nel 2017 il regime di transito esterno dell'UE è stato esaminato in diciotto Stati membri, al fine di accertare che le procedure riguardanti il rilascio delle garanzie, nonché l'autorizzazione e il controllo delle operazioni di transito e il seguito dato a eventuali operazioni non appurate siano conformi alla normativa pertinente e che le risorse proprie tradizionali siano state correttamente calcolate, accertate e contabilizzate. Le risultanze dei controlli hanno riguardato principalmente questioni normative per le quali gli Stati membri sono stati invitati ad adottare provvedimenti immediati.

Nel 2018 la strategia di controllo per i pannelli solari è stata oggetto di verifiche in nove Stati membri. La verifica effettuata sulla strategia di controllo per i pannelli solari era intesa, in generale, a valutare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi e delle procedure in essere negli Stati membri per quanto riguarda la prevenzione dell'evasione degli ADD e dei CVD 13 dovuti per i pannelli solari.

Dai controlli è emerso che vari Stati membri hanno interpretato erroneamente le disposizioni giuridiche dei regolamenti che istituiscono ADD e CVD per i pannelli solari in merito all'espressione provenienti da e agli elementi che definiscono l'origine delle merci, limitando in tal modo artificialmente l'ambito di applicazione di detti regolamenti, che mira a tutelare l'industria dell'UE. Tale errore ha determinato conseguenze finanziarie per gli Stati membri interessati.

Nel 2018 il secondo tema valutato in tredici Stati membri è stato la strategia di controllo nel campo del valore in dogana.

I controlli hanno comportato la valutazione della strategia di controllo relativa al valore in dogana esistente negli Stati membri, allo scopo di affrontare il rischio di importazione di merci sottovalutate, soprattutto prodotti tessili e calzature importati dalla Cina, e di garantire che il valore dichiarato sia quello corretto.

Dai controlli sono emerse gravi carenze nell'attuazione di adeguati profili di rischio (ad esempio basati sul rapporto valore/peso per tutti gli operatori commerciali e tutte le merci a rischio) volti a individuare in maniera efficiente le importazioni sottovalutate prima dell'immissione in libera pratica. In effetti, sebbene l'OLAF e il centro comune di ricerca (JRC) della Commissione abbiano elaborato i prezzi medi netti fornendo un parametro di riferimento per individuare possibili spedizioni sottovalutate di prodotti tessili e calzature provenienti dalla Cina 14 , vari Stati membri non li hanno utilizzati nella pratica. L'approccio disomogeneo alla creazione di profili di rischio ha impedito agli Stati membri di svolgere controlli mirati su merci potenzialmente sottovalutate e ha determinato una deviazione dei flussi di importazione verso Stati membri ritenuti meno efficaci nel contrastare la sottovalutazione. 

I risultati dei controlli hanno confermato la necessità di uno "scudo doganale" univoco per perseguire e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A seguito dei controlli e delle risultanze concernenti questo tema oggetto di verifiche si è registrato negli Stati membri un miglioramento nell'analisi dei rischi e nei controlli sulle merci.

In base ai controlli che ha effettuato negli ultimi anni negli Stati membri la Commissione ha tratto, fra l'altro, la conclusione generale che le strategie di controllo nazionali privilegiano sempre più spesso i controlli doganali a posteriori in luogo dei controlli doganali allo sdoganamento. I controlli doganali effettuati prima dello svincolo delle merci o al momento dello sdoganamento restano tuttavia indispensabili per contrastare la sottovalutazione e per individuare nuovi tipi o meccanismi di frode o irregolarità.

4.    SEGUITO DATO AI CONTROLLI DELLA COMMISSIONE

4.1.    Aspetti regolamentari

Ogni qual volta, nel corso dei controlli, siano riscontrate inadeguatezze o carenze nelle disposizioni normative o amministrative nazionali, gli Stati membri sono invitati ad adottare misure per conformarsi alle prescrizioni dell'UE. Tali modifiche, ritenute necessarie per armonizzare l'accertamento e la riscossione delle RPT in tutti i 28 Stati membri, rappresentano un importante risultato dell'attività di controllo della Commissione. Le risultanze costituiscono peraltro una fonte essenziale di informazioni sui problemi incontrati dagli Stati membri nell'applicazione della normativa doganale e sul loro impatto in termini di RPT.

4.2.    Seguito in materia di contenziosi

L'interpretazione delle disposizioni giuridiche e le procedure in essere in alcuni Stati membri non sempre sono in linea con le prescrizioni della Commissione. Pertanto qualora non sia possibile trovare una soluzione amichevole l'unica alternativa è l'avvio di una procedura d'infrazione (articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Nel corso del periodo 2016-2018 sono state avviate o concluse otto procedure d'infrazione (per i dettagli, cfr. l'allegato). Ha assunto particolare rilievo il procedimento avviato nei confronti del Regno Unito in relazione alla sottovalutazione di prodotti tessili e calzature, che ha determinato un'enorme perdita di risorse proprie che il Regno Unito ha rifiutato di mettere a disposizione.

4.3.    Aspetti finanziari

Nel periodo 2016-2018 sono stati versati alla Commissione importi supplementari per oltre 105 milioni di EUR complessivi (+75% rispetto al triennio 2013-2015), in seguito alle osservazioni formulate nelle relazioni sui controlli e ad altre attività di controllo, nonché in esito al seguito dato alle constatazioni della Corte dei conti e alle decisioni della Corte di giustizia sulle procedure d'infrazione riguardanti le RPT.

Il totale degli interessi di mora versati dagli Stati membri è ammontato a oltre 110 milioni di EUR.

5.    MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI

Parallelamente ai controlli effettuati in loco negli Stati membri, la Commissione dispone di altri strumenti per sorvegliare l'attività di riscossione delle RPT.

5.1.    Esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili

Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per mettere a disposizione le RPT, salvo nei casi in cui la loro riscossione risulti impossibile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014:

-per cause di forza maggiore;

-per altri motivi che non sono loro imputabili; oppure

-a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità alle disposizioni legislative dell'UE, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli importi di RPT irrecuperabili superiori a 100 000 EUR (relazioni di inesigibilità 15 ) per i quali non si ritengono responsabili. Successivamente la Commissione trasmette le sue osservazioni su ciascuna relazione. Per gli importi inferiori alla suddetta soglia, la Commissione valuta regolarmente campioni di casi nel corso dei controlli in loco, dato che non è previsto un obbligo di segnalazione a sé stante.

Al fine di sostenere gli Stati membri nella valutazione della loro potenziale responsabilità finanziaria per gli importi di RPT irrecuperabili, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro - il compendio - contenente i criteri che sono stati utilizzati per valutare le relazioni di inesigibilità. Il documento di lavoro è stato comunicato a tutti gli Stati membri per la prima volta nel quadro della riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) il 6 dicembre 2012. L'ultima versione riveduta di tale documento, pubblicata l'8 marzo 2018, che ha tenuto conto delle modifiche della legislazione dell'UE e della giurisprudenza pertinente in materia di risorse proprie tradizionali, è stata comunicata a tutti gli Stati membri nelle rispettive lingue ufficiali il 1° giugno 2018.

Gli Stati membri devono preparare, per ciascun caso pertinente, una relazione strutturata e inviarla alla Commissione tramite una banca dati multilingue denominata WOMIS (Write-Off Management and Information System), aggiornata costantemente, che consente di gestire le relazioni degli Stati membri con la massima efficienza e sicurezza.

I servizi competenti della Commissione valutano la relazione e trasmettono osservazioni allo Stato membro entro il termine legale di sei mesi. Tali osservazioni riguardano la giustificazione che lo Stato membro può invocare per non avere messo a disposizione della Commissione le RPT corrispondenti ai dazi doganali irrecuperabili.

Nel periodo 2016-2018 sono state trasmesse alla Commissione 214 relazioni di inesigibilità per un importo totale di 124 633 046,19 EUR. Nello stesso periodo 16 la Commissione ha ritenuto che, per 91 relazioni riguardanti un importo di 30 435 940,72 EUR, la perdita di risorse proprie tradizionali non fosse imputabile agli Stati membri. In 159 casi, per un importo pari a 77 289 805,76 EUR, la Commissione ha ritenuto che gli importi fossero risultati irrecuperabili per ragioni imputabili, almeno in parte, allo Stato membro interessato. In cinque casi la comunicazione alla Commissione è stata ritenuta errata o prematura (3 253 457,74 EUR).

Al fine di valutare se la perdita di RPT sia imputabile allo Stato membro, è necessaria un'analisi esaustiva degli elementi contenuti nella relazione. A causa di questo processo, che talvolta si protrae nel tempo, al momento della stesura della relazione erano ancora all'esame 330 relazioni di inesigibilità (167 590 097,16) riferite agli anni compresi tra il 2009 e il 2019.

5.2.    Trattamento degli errori di accertamento che determinano perdite di RPT

La Commissione ha riservato un seguito agli errori amministrativi commessi dagli Stati membri a danno degli interessi finanziari dell'UE nel corso del periodo 2016-2018 (casi riscontrati nel corso dei controlli in loco, decisioni nazionali di rimborso o di sgravio dovute a errori amministrativi, messa a disposizione, a titolo volontario, dei pagamenti da parte degli Stati membri a causa di errori amministrativi per i quali essi si assumono la responsabilità finanziaria delle perdite di RPT, importi irrecuperabili dichiarati inesigibili respinti inferiori a 100 000 EUR ecc.). Di conseguenza nel corso del periodo 2016-2018 gli Stati membri hanno messo a disposizione 52,9 milioni di EUR. Inoltre sono stati versati 43,2 milioni di EUR a titolo di interessi di mora.

5.3.    Banca dati OWNRES

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, gli Stati membri devono inviare alla Commissione informazioni relative ai casi di frode e irregolarità a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR. Tali informazioni sono comunicate tramite la banca dati OWNRES, gestita e mantenuta dalla Commissione.

OWNRES consente alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per monitorare la riscossione e preparare i suoi controlli in loco. È utilizzata anche dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) per analisi di vario tipo, mentre i dati trasmessi sono valutati in dettaglio nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode.

All'inizio del 2019 la banca dati OWNRES conteneva 106 361 casi di frode o irregolarità ("aperti" o "chiusi"), contro 90 204 casi all'inizio del 2016. Ciò corrisponde ad un aumento del 17,91% circa, pari a 16 157 nuovi casi segnalati nel triennio 2016-2018.

Nel corso della riunione ACOR svoltasi il 6 luglio 2017 a Bruxelles i servizi della Commissione hanno presentato l'aggiornamento dell'applicazione OWNRES e il documento di lavoro che descrive le modalità di inserimento, in questa banca dati, dei risultati degli interventi di recupero finanziario per le indagini dell'OLAF.

5.4.    Misure di monitoraggio per i paesi in via di adesione

La Commissione fornisce assistenza tecnica ai paesi candidati perché possano sviluppare la capacità amministrativa e porre in essere i sistemi necessari per l'attuazione dell'acquis nel settore delle RPT al momento dell'adesione. Essa inoltre valuta lo stato di preparazione dei paesi candidati a tal fine.

In questo campo la Commissione ha svolto una missione di monitoraggio nel 2016, nel quadro dei negoziati per l'adesione del Montenegro. Da tale missione d'indagine è emerso che il Montenegro ha chiaramente bisogno di più tempo per adattare le proprie procedure amministrative e mobilitare i vari soggetti coinvolti nel sistema delle risorse proprie.

A seguito della Conferenza di adesione con la Serbia del 25 giugno 2018, il capitolo 33 dell'acquis (Disposizioni finanziarie e di bilancio) è stato formalmente aperto per i negoziati di adesione. Come primo passo le autorità serbe sono state invitate a compilare un questionario generale sul sistema delle risorse proprie al fine di individuare e pianificare le future misure di informazione e assistenza tecnica in tale ambito.

6.    CONCLUSIONE

I risultati registrati nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018 indicano che i controlli della Commissione nel settore delle RPT e il seguito sistematico delle carenze constatate continuano ad essere mezzi indispensabili ed efficienti per migliorare la riscossione delle RPT e garantire che gli interessi finanziari dell'UE siano adeguatamente tutelati.

I controlli continuano ad essere uno strumento essenziale per armonizzare e rafforzare il rispetto delle norme dell'UE. Il loro impatto finanziario è significativo, come dimostra l'importo netto supplementare messo a disposizione del bilancio dell'UE, pari a circa 388 milioni di EUR nel periodo 2016-2018. Per gli Stati membri ciò si traduce in notevoli incentivi a mettere puntualmente e integralmente le RPT a disposizione del bilancio dell'UE. Inoltre i controlli contribuiscono a garantire la corretta applicazione della disciplina doganale e contabile e dunque a tutelare gli interessi finanziari dell'UE, fornendo un potente meccanismo per combattere e prevenire le distorsioni dannose della concorrenza.

La Commissione deve affrontare una serie di sfide nel settore delle RPT. La Brexit, in particolare, rappresenta una questione della massima importanza per l'unione doganale e ha già indotto la Commissione e gli Stati membri a mobilitare notevoli risorse per prepararsi ai possibili scenari e adottare tutte le misure atte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione per quanto riguarda le entrate del bilancio UE.

Anche l'evoluzione degli scambi internazionali e l'esistenza di tendenze come il commercio elettronico rappresentano minacce e opportunità, che richiedono nuovi strumenti e una stretta e costante collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri al fine di rafforzare i controlli doganali basati sui rischi e garantire l'efficace riscossione dei dazi doganali.

In tale contesto i servizi della Commissione che si occupano di RPT hanno rafforzato negli ultimi anni la loro cooperazione per affrontare con maggiore efficacia le sfide che si profilano all'orizzonte e continueranno ad intraprendere iniziative volte a migliorare il funzionamento dell'unione doganale.

(1)

Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014

(2)

I dazi doganali dovuti sui prodotti importati dai paesi terzi nonché i contributi sullo zucchero.

(3)

GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105

(4)

GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29

(5)

GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio del 17 maggio 2016 (GU L 132 del 21.05.2016, pag. 85)

(6)

La relazione si concentra sui controlli effettuati dalle istituzioni dell'UE (Commissione e Corte dei conti). Non riguarda i controlli effettuati dagli Stati membri, i cui risultati sono illustrati in dettaglio nella relazione annuale a norma dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(7)

 Con questa espressione la normativa si riferisce ai versamenti degli Stati membri al bilancio dell'UE.

(8)

Nel corso degli anni tale percentuale è passata dal 10% per gli importi messi a disposizione prima del 28 febbraio 2001 al 25% per gli importi messi a disposizione dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2014. Per gli importi messi a disposizione dopo il 1° marzo 2014 la percentuale da applicare è il 20%.

(9)

 Controlli normativi: controlli sulle disposizioni degli Stati membri riguardanti il sistema di riscossione delle RPT. Controlli documentali: analisi degli estratti contabili e di tutti i tipi di documenti e fascicoli contabili degli Stati membri, comprese le relazioni degli Stati membri sui diritti irrecuperabili. Controlli in loco: verifica della conformità dei sistemi nazionali e della relativa documentazione con la legislazione UE, dal punto di vista contabile e doganale. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con gli Stati membri interessati o in modo autonomo.

(10)

Controlli effettuati in Austria e in Danimarca

(11)

Gli Stati membri iscrivono le RPT in una delle due seguenti contabilità:

- la contabilità ordinaria (A) per gli importi riscossi o garantiti (tali importi sono versati al bilancio dell'UE);

- la contabilità separata (B) per gli importi non recuperati o gli importi garantiti che hanno formato oggetto di contestazione. Le RPT corrispondenti a dazi doganali irrecuperabili devono essere ritirate dalla contabilità separata dopo un determinato periodo di tempo. Tali importi di RPT devono essere messi a disposizione (pagati) contemporaneamente alla Commissione, tranne qualora la riscossione sia impossibile per cause di forza maggiore, per altri motivi non imputabili allo Stato membro o a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.

(12)

Cfr. le relazioni OLAF del 2017 e del 2018.

(13)

ADD: dazi antidumping, CVD: dazi compensativi.

(14)

La metodologia è suffragata dalla sentenza della Corte di giustizia C-291/15.

(15)

 Relazioni di inesigibilità: procedura a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per il monitoraggio della potenziale responsabilità finanziaria degli Stati membri riguardo agli importi irrecuperabili delle RPT che superano i 100 000 EUR. Nell'ambito della procedura, la Commissione emette il proprio parere, indicando se l'impossibilità di riscuotere le RPT sia imputabile o no agli Stati membri. L'esame delle relazioni di inesigibilità da parte della Commissione ha lo scopo di valutare il grado di diligenza dimostrata dagli Stati membri nell'esecuzione delle attività di accertamento e di riscossione, presso gli operatori economici, dei dazi doganali che costituiscono RPT. La soglia per la comunicazione degli importi irrecuperabili è stata innalzata da 50 000 EUR a 100 000 EUR con il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 a decorrere dal 1° ottobre 2016.

(16)

 I dati che seguono comprendono anche le relazioni sottoposte a valutazione finale che erano state inizialmente comunicate prima del 2016.

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Bruxelles, 26.11.2019

COM(2019) 601 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Nona relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2016-2018), articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014












Situazione dettagliata dei contenziosi in corso nel settore delle RPT.

   Causa C-391/17 relativa al Regno Unito: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dall'indebito rilascio di certificati di esportazione da parte di Anguilla, territorio sotto la sua sovranità. La Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea il 29.6.2016 e ha proposto il ricorso il 3.7.2017. L'udienza si è svolta il 2.10.2018. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 6.2.2019. La Corte non si è ancora pronunciata.

   Causa C-395/17 relativa ai Paesi Bassi: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dall'indebito rilascio di certificati EUR 1 da parte di Curaçao e Aruba, territori sotto la sua sovranità. La Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte il 29.6.2016 e ha proposto il ricorso il 5.7.2017. L'udienza si è svolta il 2.10.2018. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 6.2.2019. La Corte non si è ancora pronunciata.

   Causa C-304/18 relativa all'Italia: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dalla mancanza di misure adeguate per il recupero di un importo di dazi doganali accertati e iscritti in contabilità. Questo caso è collegato al caso di inesigibilità IT(07)08-917 relativo al contrabbando di sigarette. La Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte il 29.6.2016 e ha proposto il ricorso il 7.5.2018.

   Caso n. 2014/2221 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione gli interessi di mora relativi a quattro casi in cui le garanzie richieste si sono rivelate insufficienti a coprire l'obbligazione doganale. Il 27.5.2016 è stato inviato un parere motivato. Il Belgio si è pienamente conformato e la Commissione ha chiuso il caso il 27.4.2017.

   Caso n. 2015/2121 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie tradizionali derivante dal mancato recupero di un importo di dazi doganali derivante da operazioni di transito fraudolente. La Commissione ha inviato la lettera di messa in mora in data 19.7.2018.

   Caso n. 2017/2001 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali nei casi in cui i dazi doganali sono stati rimborsati o sgravati per le importazioni al di fuori del termine definito nella decisione REM 28/01 della Commissione e/o al di fuori del termine per la presentazione delle domande di rimborso o di sgravio previsto nel codice doganale dell'Unione. La Commissione ha inviato la lettera di messa in mora in data 19.7.2018.

   Caso n. 2017/2154 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali non recuperando la differenza nei dazi doganali dovuti laddove le autorità nazionali avevano accettato informazioni tariffarie vincolanti per l'aglio conservato in luogo dell'aglio fresco, il che non è in linea con il codice doganale dell'Unione. La Commissione ha inviato la lettera di messa in mora in data 9.11.2018.

   Causa C-213/19 relativa al Regno Unito: lo Stato membro non ha adottato opportune misure atte a prevenire le importazioni di volumi elevati di prodotti tessili e calzature palesemente sottovalutati provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Ciò ha determinato un'ingente perdita di risorse proprie che il Regno Unito rifiuta di mettere a disposizione. La Commissione ha inviato la lettera di messa in mora il 9.3.2018, il parere motivato il 24.9.2018 e ha proposto il ricorso dinanzi alla Corte l'8.3.2019.

In alcune sentenze pronunciate in sede di ricorso la Corte ha inoltre confermato, come precedentemente rilevato dal Tribunale, che una lettera della Commissione che richiede agli Stati membri il pagamento delle risorse proprie non costituisce un atto contro il quale può essere proposto ricorso di annullamento.

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