EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52019AP0189
Amendments adopted by the European Parliament on 13 March 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))
OJ C 23, 21.1.2021, p. 502–569
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 23/502 |
P8_TA(2019)0189
Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete dei centri nazionali di coordinamento ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 23/73)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza (il «Centro di competenza») e la rete dei centri nazionali di coordinamento, oltre a stabilire le modalità di nomina dei centri nazionali di coordinamento e di istituzione della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. |
1. Il presente regolamento istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza (il «Centro di competenza») e la rete dei centri nazionali di coordinamento (la «rete»), oltre a stabilire le modalità di nomina dei centri nazionali di coordinamento e di istituzione della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza (la «comunità»). Il centro di competenza e la rete contribuiscono alla resilienza generale e alla sensibilizzazione nell'Unione nei confronti delle minacce della cibersicurezza, tenendo pienamente conto delle implicazioni sociali. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il Centro di competenza ha sede a [Bruxelles, Belgio]. |
soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il Centro di competenza ha personalità giuridica. In ogni Stato membro esso gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. |
soppresso |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera -a (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b sexies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 7 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 8 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 8 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||
|
|
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 5 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Investimenti in infrastrutture, capacità, prodotti o soluzioni e relativo utilizzo |
Investimenti in infrastrutture, capacità, prodotti o processi e relativo utilizzo |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora il Centro di competenza fornisca finanziamenti per infrastrutture, capacità, prodotti o soluzioni a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sotto forma di sovvenzione o di premio, il piano di lavoro del Centro di competenza può specificare in particolare: |
1. Qualora il Centro di competenza fornisca finanziamenti per infrastrutture, capacità, prodotti o processi a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sotto forma di appalto, sovvenzione o di premio, il piano di lavoro del Centro di competenza può specificare in particolare: |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il Centro di competenza può essere responsabile dell'esecuzione generale di azioni congiunte pertinenti in materia di appalti, ivi compresi appalti pre-commerciali a nome di membri della rete , membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o terzi in rappresentanza degli utilizzatori di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica . A tale fine, il Centro di competenza può essere assistito da uno o più centri nazionali di coordinamento o membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. |
2. Il Centro di competenza può essere responsabile dell'esecuzione generale di azioni congiunte pertinenti in materia di appalti, ivi compresi appalti pre-commerciali a nome di membri della rete. A tale fine, il Centro di competenza può essere assistito da uno o più centri nazionali di coordinamento , da membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o dai pertinenti poli europei dell'innovazione digitale . |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. In ogni Stato membro è istituito un centro nazionale di coordinamento unico. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il centro nazionale di coordinamento nominato deve essere in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell'adempimento della loro missione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I centri nazionali di coordinamento devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, e devono essere in grado di interagire e coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico e la comunità della ricerca. |
4. Il centro nazionale di coordinamento nominato deve essere in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell'adempimento della loro missione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I centri nazionali di coordinamento devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, e devono essere in grado di interagire e coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, la comunità accademica e della ricerca e i cittadini. La Commissione rilascia orientamenti che precisano ulteriormente la procedura di valutazione e illustrano l'applicazione dei criteri. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo stabilisce le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun centro nazionale di coordinamento. |
5. Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale standard sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo si compone della stessa serie di condizioni generali armonizzate che stabiliscono le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun centro nazionale di coordinamento , nonché di condizioni speciali indirizzate in particolare al centro nazionale di coordinamento . |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. La commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 bis, al fine di integrare il presente regolamento definendo le condizioni generali armonizzate degli accordi contrattuali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluso il loro formato. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 , lettere a), b), c), e) e g) . |
4. Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete e con i poli europei dell'innovazione digitale competenti al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione. |
1. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando , mettendo in comune, condividendo e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione e mettendo a disposizione competenze tecniche . |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali , accademiche e senza scopo di lucro , nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea. |
2. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita dalla società civile, dall'industria, sia sul fronte della domanda che dell'offerta, comprese le PMI, dalla comunità accademica e della ricerca, da associazioni di utenti, esperti individuali , pertinenti organizzazioni europee di normazione , nonché da altre associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche nel settore della cibersicurezza . Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità e competenze tecnologiche, industriali , accademiche, di ricerca e sociali in materia di cibersicurezza nell'Unione coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento , i poli europei dell'innovazione digitale e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea conformemente all'articolo 10 del presente regolamento . |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Solo enti istituiti all'interno dell'Unione possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Essi sono tenuti a dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti: |
3. Solo enti istituiti e individui residenti all'interno dell'Unione , dello spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. I richiedenti sono tenuti a dimostrare di poter fornire competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti: |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il Centro di competenza accredita enti istituiti a norma del diritto nazionale quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito, con la quale si verifica se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario]. |
4. il Centro di competenza accredita enti istituiti a norma del diritto nazionale o individui quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione armonizzata effettuata dal Centro di competenza, il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito o l'individuo è residente , con la quale si verifica se l'ente o l'individuo soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente o l'individuo non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario]. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi nella comunità, stimolando attivamente la partecipazione delle categorie, segnatamente le PMI, e dei gruppi di individui sottorappresentati. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 bis, al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in base ai quali sono selezionati i richiedenti, e le procedure per la valutazione e l'accreditamento degli enti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro di competenza coopera con istituzioni, organismi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, la squadra di pronto intervento informatico (CERT-EU), il Servizio europeo per l'azione esterna, il Centro comune di ricerca della Commissione, l'Agenzia esecutiva per la ricerca, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e l'Agenzia europea per la difesa. |
1. Al fine di assicurare coerenza e complementarità, il Centro di competenza coopera con istituzioni, organismi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, tra cui l' ENISA , la squadra di pronto intervento informatico (CERT-EU), il Servizio europeo per l'azione esterna, il Centro comune di ricerca della Commissione, l'Agenzia esecutiva per la ricerca, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, i pertinenti poli europei dell'innovazione digitale, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e l'Agenzia europea per la difesa , per quanto concerne progetti, servizi e competenze a duplice uso . |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro che vengono sottoposti all' approvazione preventiva della Commissione. |
2. Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro che vengono adottati dal consiglio di direzione previa approvazione preventiva della Commissione. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione. |
1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro , da un rappresentante nominato dal Parlamento europeo in qualità di osservatore e da quattro rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione , al fine di conseguire l'equilibrio di genere tra i membri del consiglio di direzione e i loro supplenti . |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in campo tecnologico e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione. |
3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di cibersicurezza e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione può invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione. |
6. Il consiglio di direzione può invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione e membri della comunità , a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è un osservatore permanente nel consiglio di direzione. |
7. L'ENISA e il consiglio consultivo industriale e scientifico sono osservatori permanenti nel consiglio di direzione , con un ruolo consultivo senza diritti di voto. Il consiglio di direzione tiene nella massima considerazione i pareri espressi dagli osservatori permanenti. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera l
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera r
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera s
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto, per un periodo di due anni. Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto. |
1. Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto, per un periodo di due anni , al fine di conseguire l'equilibrio di genere . Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori. |
3. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Su invito del presidente, i membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di direzione. |
soppresso |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 15 |
soppresso |
Modalità di voto del consiglio di direzione |
|
1. L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili. |
|
2. Ogni Stato membro partecipante dispone di un voto. |
|
3. Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti, in rappresentanza di almeno il 75 % dei contributi finanziari complessivi al Centro di competenza. Il contributo finanziario sarà calcolato in base alle previsioni di spesa proposte dagli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e alla relazione sul valore dei contributi degli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 22, paragrafo 5. |
|
4. Solo i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri partecipanti hanno diritto di voto. |
|
5. Il presidente partecipa al voto. |
|
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
Articolo 15 bis |
||
|
Modalità di voto del consiglio di direzione |
||
|
1. Le decisioni soggette a votazione possono riguardare: |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2. Il consiglio di direzione adotta le proprie decisioni sulla base di almeno il 75 % dei voti di tutti i membri. I diritti di voto dell'Unione sono rappresentati dalla Commissione e sono indivisibili. |
||
|
3. Per le decisioni di cui al paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro è rappresentato e gode degli stessi diritti di voto. Per i restanti voti disponibili fino al 100 %, l'Unione dovrebbe detenere almeno il 50 % dei diritti di voto corrispondenti al suo contributo finanziario. |
||
|
4. Per le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), o qualsiasi altra decisione che non rientra in un'altra categoria del paragrafo 1, l'Unione detiene almeno il 50 % dei diritti di voto corrispondenti al suo contributo finanziario. Solo gli Stati membri contributori hanno diritto di voto, che corrisponde al loro contributo finanziario. |
||
|
5. Qualora sia stato eletto tra i rappresentanti degli Stati membri, il presidente partecipa al voto in qualità di rappresentante del suo Stato membro. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente. |
3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione , tra cui figurino le candidature avanzate dagli Stati membri volte a conseguire l'equilibrio di genere , in esito a una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria . |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza. |
5. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di quattro anni. |
6. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Il direttore esecutivo è rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di direzione, che agisce su proposta della Commissione. |
8. Il direttore esecutivo è rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di direzione, che agisce su proposta dei suoi membri o su proposta della Commissione. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera l
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera s
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera v
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 16 membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza . |
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 25 membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità o i suoi singoli membri. Sono ammissibili soltanto i rappresentanti di entità non controllate da un paese terzo o da un ente di un paese terzo, ad eccezione dei paesi SEE ed EFTA. La nomina avviene in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. La composizione del consiglio di amministrazione mira a conseguire l'equilibrio di genere e include una rappresentanza equilibrata dei portatori di interesse dell'industria, della comunità accademica e della società civile . |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nei servizi professionali in materia di cibersicurezza o in merito alla loro diffusione . I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione. |
2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nell'offerta, realizzazione o impiego di servizi o prodotti professionali in materia di cibersicurezza . I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Possono far parte del consiglio consultivo industriale e scientifico, e fornire il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. |
5. Sono invitati a prendere parte al consiglio consultivo industriale e scientifico, e a fornire il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'ENISA. Il consiglio può invitare, caso per caso, rappresentanti supplementari della Comunità in qualità di osservatori, consulenti o esperti, a seconda dei casi. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico si riunisce almeno due volte l'anno. |
1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce al consiglio di direzione il proprio parere in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza, ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico. |
2. Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce al consiglio di direzione suggerimenti in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza ogniqualvolta tali questioni rientrino tra i compiti e gli ambiti di competenza di cui all'articolo 20 , ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 20 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività e: |
Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce regolarmente consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività e: |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 20 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 20 — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 20 — punto 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al [programma Europa digitale] e al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione XXX. |
2. Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al [programma Europa digitale], al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione XXX , al Fondo europeo per la difesa e ad altri programmi e progetti che rientrano nell'ambito di attività del Centro di competenza o della rete . |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il contributo finanziario dell'Unione non copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b). |
4. Il contributo finanziario dell'Unione proveniente dal programma Europa digitale e dal programma Orizzonte Europa non copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b). Esse possono essere coperte dai contributi finanziari provenienti dal Fondo europeo per la difesa. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione può annullare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1, li versi solo parzialmente o li versi in ritardo. |
4. La Commissione può annullare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1 o li versi solo parzialmente. L'annullamento, la riduzione o la sospensione del contributo finanziario dell'Unione da parte della Commissione è proporzionato, in termini di importo e di tempi, all'annullamento, alla riduzione o alla sospensione dei contributi degli Stati membri. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 bis. Il Centro di competenza coopera strettamente con altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione per trarre beneficio delle sinergie e, ove del caso, ridurre le spese amministrative. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. |
1. Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli regolari ed efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Il personale del Centro di competenza è costituito da personale temporaneo e a contratto. |
7. Il Centro di competenza mira a conseguire l'equilibrio di genere tra i membri del suo personale. Quest'ultimo è costituito da personale temporaneo e a contratto. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Centro di competenza svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. |
1. Il Centro di competenza svolge le proprie attività con il massimo livello di trasparenza. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il Centro di competenza provvede affinché il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro . Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 41 . |
2. Il Centro di competenza provvede affinché al pubblico e alle parti interessate siano fornite in tempo utile informazioni esaustive, adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del lavoro del Centro di competenza, della rete, del consiglio consultivo industriale e scientifico e della comunità . Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 42 . |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni. Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e delle funzioni di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata. |
3. La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni , all'efficacia e all'efficienza . Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e delle funzioni di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 38 bis Personalità giuridica del Centro di competenza 1. Il Centro di competenza ha personalità giuridica. 2. In ogni Stato membro, il Centro di competenza gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale . Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del consiglio di direzione e del consiglio consultivo industriale e scientifico , ai sensi del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario] . |
Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione , l'identificazione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale , compresi il direttore esecutivo, il consiglio di direzione , il consiglio consultivo industriale e scientifico e la comunità . |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri garantiscono la prevenzione, l'identificazione e la risoluzione dei conflitti di interessi per i centri nazionali di coordinamento. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le norme di cui al primo comma sono conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 44 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante |
Sede e sostegno da parte dello Stato membro ospitante |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 44 — comma - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La sede del Centro di competenza è stabilita secondo una procedura di responsabilità democratica, sulla base di criteri trasparenti e conformemente al diritto dell'Unione. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 44 — comma - 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Lo Stato membro ospitante fornisce le migliori condizioni possibili al fine di garantire il corretto funzionamento del Centro di competenza, compresa una sede unica, e altre condizioni quali l'accessibilità di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale, un accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche per i figli e i partner. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 44 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tra il Centro di competenza e lo Stato membro [Belgio] in cui esso ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza. |
Tra il Centro di competenza e lo Stato membro ospitante in cui esso ha sede si conclude un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 45 bis |
|
Esercizio della delega |
|
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
|
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis, e all'articolo 8, paragrafo 4 ter, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis, e all'articolo 8, paragrafo 4 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
|
5. Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 8, paragrafo 4 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0084/2019).
(1 bis) Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (GU L …, …, pag. …).
(23) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(23) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(1 bis) Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, sull'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e sulla certificazione di cibersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L…) (2017/0225(COD)).
(1 bis) Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, sull'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e sulla certificazione di cibersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L…) (2017/0225(COD)).
(24) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(24) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(1 bis) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(1 bis) Regolamento (UE) 2019/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (GU L …) (2018/0227(COD)).
(26) [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]
(27) [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]
(26) [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]
(27) [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]