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Document 52019AE3047

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi» [COM(2019) 221 final] e sulla «proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi» [COM(2019) 223 final]

EESC 2019/03047

OJ C 14, 15.1.2020, p. 118–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/118


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi»

[COM(2019) 221 final]

e sulla «proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi»

[COM(2019) 223 final]

(2020/C 14/17)

Relatore unico: Antonello PEZZINI

Consultazione

Consiglio europeo, 23.5.2019

Parlamento europeo, 17.7.2019

Base giuridica

Articolo 91 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

11.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

110/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia dato seguito alle richieste di Germania ed Italia di poter negoziare, con la Confederazione elvetica, delle nuove disposizioni che permettano il cabotaggio transfrontaliero dei trasporti passeggeri su strada, tramite autobus, tra regioni frontaliere.

1.2.

Il Comitato esprime il suo parere favorevole alle due proposte di decisione, presentate dalla Commissione, in risposta a richieste scritte dei due Stati membri interessati, cui ha fatto riscontro un pari interesse manifestato dalla Svizzera.

1.3.

Il CESE sottolinea, peraltro, la necessità di sviluppare una particolare attenzione verso le politiche di sostenibilità, alle quali si deve uniformare il trasporto passeggeri e merci nella regione alpina, conformemente al Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi del 2002, di cui sono parti contraenti i tre paesi interessati e l’UE stessa.

1.4.

Il Comitato ritiene che lo sviluppo competitivo dei trasportatori interessati alle attività di cabotaggio, nei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri tramite autobus, dovrebbe essere accompagnato dal rispetto dei nuovi accordi, allegati all’Accordo UE-Svizzera del 1999 e al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di salvaguardia dell’interesse economico generale, e all’Accordo del 1o dicembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei passeggeri di autobus e autovetture, soprattutto di quelli a mobilità ridotta.

1.5.

Il CESE raccomanda infine che tali processi negoziali siano accompagnati da un dialogo tra le parti sociali dei paesi interessati, ai fini di accompagnare tale processo d’apertura al cabotaggio di trasporto transfrontaliero passeggeri su strada ed i cambiamenti che esso comporta nei territori geograficamente limitati in cui diviene operativo, senza discriminazioni tra operatori stabiliti nell’UE e senza distorsioni di concorrenza.

1.6.

Il Comitato ritiene opportuno che gli Stati membri interessati notifichino i testi degli accordi conclusi alla Commissione e che quest’ultima ne informi il Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni ed il CESE stesso.

2.   Introduzione

2.1.

Il trasporto di passeggeri e di merci è uno dei sette settori sui quali la Svizzera e l’Unione europea sono giunte ad un accordo. In occasione del Consiglio dei ministri del 30 novembre e del 1o dicembre 1998, la Confederazione elvetica e la Comunità europea hanno siglato un accordo politico, relativo ad un regime per il trasporto di merci e di passeggeri per ferrovia e su strada, come ricordato in un parere del CESE (2). Gli altri sono stati: la libera circolazione dei lavoratori, il libero scambio di prodotti agricoli, gli ostacoli tecnici agli scambi, l’accesso alle imprese pubbliche o semi-pubbliche, la ricerca e, infine, il traffico aereo.

2.2.

La normativa di riferimento che disciplina l’autotrasporto di merci e passeggeri su strada, fra l’UE e la Confederazione svizzera, è contenuta nel relativo accordo, firmato il 21 giugno 1999. Tale accordo, entrato in vigore il 1o giugno 2002, si applica, infatti, ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi, per i tragitti effettuati nel territorio:

dei 28 paesi membri dell’Unione europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia ed Ungheria;

dei 3 paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio) che aderiscono all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

della Svizzera.

2.3.

Per poter effettuare i trasporti internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per spostare veicoli a vuoto fra l’Unione europea e la Svizzera, i vettori comunitari debbono essere in possesso della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che stabilisce il quadro normativo europeo, nel quale sono stabilite le categorie di trasporto internazionale di passeggeri in autobus e in pullman. Detto quadro è suddiviso in tre gruppi: servizi regolari, servizi regolari speciali e servizi occasionali.

2.4.

Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fissato norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto, effettuati con autobus, stabilendo, tra l’altro, che le operazioni di cabotaggio nell’Unione possano essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Il regolamento (CE) n. 361/2014 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 per quanto riguarda i documenti per il trasporto internazionale di passeggeri su autobus.

2.5.

L’Unione ha competenza esclusiva (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE) per la conclusione di accordi internazionali, allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno, o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

2.6.

Ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo tra l’UE e la Confederazione elvetica, del 1999: «I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità ed effettuati da un veicolo immatricolato in Svizzera, e i trasporti fra due punti situati nel territorio della Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato in uno Stato membro della Comunità non sono autorizzati dal presente Accordo».

2.7.

Peraltro, l’articolo 20 di detto accordo stabilisce che gli operatori di autobus, stabiliti in Svizzera, non possono trasportare passeggeri fra due punti della frontiera situati sul lato dei paesi confinanti e, viceversa, in territorio svizzero, ma possono continuare ad essere esercitati i diritti che derivano da accordi bilaterali conclusi fra singoli Stati membri UE e Svizzera, vigenti all’epoca della conclusione dell’accordo UE, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori dell’UE, né distorsione della concorrenza.

2.8.

Poiché non vi sono accordi antecedenti tra Svizzera e Italia che disciplinino diritti di cabotaggio per il trasporto di passeggeri a mezzo autobus e poiché l’Accordo bilaterale sul trasporto su strada antecedente tra Germania e Svizzera, del 1953, non includeva diritti di cabotaggio passeggeri tra i due paesi, su richiesta dei due Stati membri sopra menzionati, e in seguito all’interesse mostrato dalla Svizzera nella riunione del giugno 2018 del Comitato dei trasporti terrestri UE-Svizzera, sono necessari due atti espliciti del Consiglio e del Parlamento europeo al fine di permettere:

le modifiche all’Accordo svizzero-tedesco, per includere le operazioni di cabotaggio nel trasporto internazionale su strada di passeggeri, nelle regioni frontaliere di Svizzera e Germania;

all’Italia, di negoziare e concludere un accordo con la Svizzera sullo stesso argomento.

2.9.

Le regioni frontaliere comunitarie espressamente indicate negli articoli sarebbero:

per la Germania: i distretti amministrativi di Friburgo e Tubinga, nel Baden-Württemberg e il distretto amministrativo di Svevia, in Baviera;

per l’Italia: le regioni Piemonte e Lombardia e le regioni autonome Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

2.10.

Il Consiglio Affari generali del 18 luglio 2019 ha adottato un proprio orientamento positivo su entrambi i dossier, a condizione che:

siano rispettate le limitazioni geografiche di operatività negli ambiti territoriali indicati;

non vi siano discriminazioni tra trasportatori stabiliti nell’Unione;

non vi sia alcuna distorsione della concorrenza.

3.   Le proposte della Commissione

3.1.

Gli obiettivi delle due proposte della Commissione sono i seguenti:

nel caso della Germania: consentire alla Germania di modificare l’accordo bilaterale esistente sul trasporto su strada con la Svizzera, al fine d’autorizzare i trasporti di cabotaggio nei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri, tramite autobus, nelle regioni frontaliere tra i due paesi;

nel caso dell’Italia: permettere all’Italia di negoziare e concludere un accordo con la Svizzera, che autorizzi i trasporti di cabotaggio, nell’ambito dei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri, a mezzo autobus, nelle regioni frontaliere, tra i due paesi.

3.2.

Al fine di salvaguardare il buon funzionamento del mercato interno europeo, le concessioni di autorizzazione ai negoziati, per il cabotaggio passeggeri su strada, sono condizionate a tre vincoli:

che non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori stabiliti nell’Unione;

che non vi sia alcuna distorsione della concorrenza;

che sia operante unicamente entro precisi limiti geografici di regioni frontaliere prestabilite.

3.3.

Secondo la Commissione, tali accordi di cabotaggio su strada di passeggeri dovrebbero permettere l’aumento del fattore di carico dei veicoli e quindi l’efficienza delle operazioni di trasporto, consentendo ai trasportatori coinvolti di diventare più competitivi, oltre a favorire una più stretta integrazione tra le regioni frontaliere.

4.   Osservazioni

4.1.

Il Comitato esprime il suo parere favorevole alle due proposte di decisione della Commissione, sulla base delle richieste dei due Stati membri e dell’interesse manifestato dalla Confederazione elvetica.

4.2.

Secondo il CESE, è importante attirare l’attenzione sulla necessità d’attuare una politica sostenibile, volta a ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intra-alpino e transalpino, conformemente:

al Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi del 2002, di cui sono parti contraenti i tre paesi interessati e l’UE;

al Rapporto sulla qualità ecologica del trasporto passeggeri e merci nella regione alpina.

4.3.

Il Comitato ritiene che lo sviluppo competitivo dei trasportatori, interessati alle attività di cabotaggio, nei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri, tramite autobus, dovrebbe essere accompagnato dal rispetto dei nuovi accordi allegati al citato accordo UE-Svizzera e, in specie, al regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto terrestre di passeggeri, e all’accordo del 1o dicembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus e autovetture.

4.4.

Il CESE raccomanda infine che tali processi negoziali siano accompagnati da un dialogo tra le parti sociali dei paesi interessati, ai fini di accompagnare tale processo d’apertura al cabotaggio transfrontaliero, con un’opportuna informazione e formazione, volte a garantire adeguate condizioni di vita e di lavoro degli operatori interessati.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(2)  GU C 329 del 17.11.1999, pag. 1.

(3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(4)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

(5)  GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39.


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