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Document 52019AB0037

Parere della Banca centrale europea del 30 ottobre 2019 su una proposta di regolamento relativo a un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro (CON/2019/37)2019/C 408/03

OJ C 408, 4.12.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/3


Parere della Banca centrale europea

del 30 ottobre 2019

su una proposta di regolamento relativo a un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro

(CON/2019/37)

(2019/C 408/03)

Introduzione e base giuridica

In data 9 e 18 settembre 2019 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento pertiene all’obiettivo primario del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi, di sostenere le politiche economiche generali nell’Unione, di cui all’articolo 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, del trattato, e all’articolo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.   Obiettivi generali del BICC

La relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 ha sottolineato l’esigenza di completare l’architettura economica e istituzionale dell’Unione economica e monetaria (UEM). In particolare, ha evidenziato la necessità di correggere le divergenze osservate durante la crisi e di intraprendere un nuovo processo di convergenza. Nella relazione si affermava che «Una convergenza sostenibile richiede anche una più ampia serie di politiche che rientrano nell’ambito delle «riforme strutturali», vale a dire riforme orientate a modernizzare le economie per conseguire maggiore crescita e occupazione» (2).

Lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (budgetary instrument for convergence and competitiveness, (di seguito il «BICC»), mira a sostenere non solo le politiche strutturali ma anche gli investimenti pubblici negli Stati membri la cui moneta è l’euro attraverso l’erogazione di fondi per progetti specifici. Gli Stati membri che partecipano al meccanismo di cambio (exchange rate mechanism, ERM II) possono partecipare anche al BICC su base volontaria (di seguito denominati, insieme agli Stati membri la cui moneta è l’euro, «gli Stati membri partecipanti»)

In questo contesto, se applicato con successo, il BICC dovrebbe migliorare il funzionamento dell’economia e portare a una composizione della spesa pubblica più favorevole alla crescita, con un impatto positivo sulla crescita potenziale e sulla tenuta delle economie dell’area dell’euro rispetto a shock negativi. Di conseguenza, il BICC contribuirebbe al regolare funzionamento della UEM e all’efficacia della politica monetaria della BCE. Il BICC dovrebbe essere dotato di sufficienti risorse per raggiungere gli obiettivi che si prefigge.

1.2.   Governance del BICC

La proposta di regolamento istituisce un quadro di governance per il BICC in due fasi. In primo luogo, prevede l’adozione di orientamenti strategici per le priorità di riforma e investimento dell’intera zona euro. In una conseguente seconda fase, prevede gli «orientamenti specifici per paese» (country-specific guidance, di seguito «CSG») per i singoli Stati membri dell’area dell’euro, che devono essere coerenti con gli orientamenti strategici e con le raccomandazioni specifiche per paese del Consiglio (country-specific recommendations, di seguito «CSR»). Sulla base dei CSG, gli Stati membri individuerebbero poi possibili pacchetti di riforma e investimento da proporre alla valutazione della Commissione. Il Consiglio deciderà sugli orientamenti politici e sugli orientamenti strategici a seguito di discussioni in seno all’Eurogruppo e sulla base dell’iniziativa della Commissione.

Per quanto possibile, la governance del BICC dovrebbe procedere di pari passo con il semestre europeo e con tutti gli altri meccanismi esistenti per il coordinamento delle politiche economiche. Ciò garantirebbe la necessaria coerenza dei processi e delle procedure. La proposta di regolamento mira a conseguire tale coerenza negli orientamenti strategici stabiliti dal Consiglio in occasione del vertice euro e, a seguito di discussioni con l’Eurogruppo, nelle raccomandazioni per la zona euro. Sottolinea inoltre la necessità di coerenza tra CSG e CSR, in quanto le CSR costituiscono un elemento fondamentale del semestre europeo. Tenuto conto del ruolo che riveste in virtù del trattato nel processo di coordinamento delle politiche economiche, la Commissione valuterebbe i pacchetti di riforme e investimenti proposti dagli Stati membri, monitorerebbe i progressi compiuti nella loro attuazione e prenderebbe l’iniziativa dell’elaborazione di orientamenti strategici.

Inoltre, è fondamentale, come attualmente previsto, che i pacchetti di riforme e investimenti proposti dagli Stati membri siano valutati rispetto a esigenze politiche stabilite di comune accordo e specifiche per paese, in quanto le priorità di riforma e investimento variano notevolmente tra gli Stati membri. Per tale ragione, le CSR, già formulate ogni anno dalla Commissione e approvate dal Consiglio nell’ambito del processo del semestre europeo, dovrebbero rappresentare il principale punto di riferimento per gli Stati membri i quali dovrebbero fare espresso riferimento alle vigenti CSR quando propongono i rispettivi pacchetti di riforme e investimenti. Dato che le relazioni per paese formulate dalla Commissione nel contesto delle CSR del Consiglio individuano per il 2019 importanti esigenze in materia di politiche strutturali nonché settori chiave per gli investimenti pubblici a livello di Stati membri, tali relazioni forniscono il parametro di riferimento adeguato per la definizione dei pacchetti nazionali di riforme e di investimenti. I CSG potrebbero precisare ulteriormente le CSR, se del caso.

Nella pratica e in base al momento in cui i pacchetti di riforme e investimenti collegati al BICC sono presentati alla Commissione per la valutazione, le CSR relative all’anno precedente dovrebbero essere utilizzate come parametro di riferimento per il BICC. Nella propria valutazione dei pacchetti di riforme e investimenti presentati dagli Stati membri, la Commissione potrebbe anche tenere conto delle CSR dell’anno in corso nella misura in cui queste siano pubblicate in tempo.

Nel complesso, il percorso descritto dovrebbe contribuire a mantenere le CSR come il principale punto di riferimento e ad assicurare la coerenza tra le procedure di coordinamento esistenti, in particolare il semestre europeo, nel merito e a tempo debito. In tale contesto, il BICC potrebbe dispiegare il suo potenziale continuando a concentrarsi sulle sfide economiche e di politica di bilancio più pressanti che riguardano gli Stati membri.

1.3.   Considerazioni aggiuntive

Giacché l’obiettivo del BICC è quello di sostenere le politiche strutturali e gli investimenti pubblici al fine di aumentare la competitività e la convergenza, sono necessarie ulteriori discussioni, anche al di là del BICC, sulle modalità con cui istituire una funzione di stabilizzazione macroeconomica che ancora manca a livello dell’area dell’euro. Tale funzione esiste in tutte le unioni monetarie per reagire meglio agli shock economici che non possono essere gestiti a livello nazionale (3). Come evidenziato in precedenza dalla BCE (4), una funzione comune di stabilizzazione macroeconomica, se concepita in modo appropriato, aumenterebbe la resilienza economica degli Stati membri partecipanti e dell’area dell’euro nel suo complesso, sostenendo anche, in tal modo, la politica monetaria unica. A tal fine, una funzione di stabilizzazione dei bilanci dovrebbe essere di dimensioni sufficienti.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 ottobre 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2019) 354 final.

(2)  Cfr. «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa», Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015, pag. 8 disponibile sul sito Internet della Commissione all’indirizzo www.ec.europa.eu.

(3)  Cfr. le osservazioni di carattere generale del parere CON/2018/51. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(4)  Cfr. le osservazioni di carattere generale del parere CON/2018/51.


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