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Document 52018XC0719(05)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese

C/2018/4566

OJ C 253, 19.7.2018, p. 30–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/30


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese

(2018/C 253/09)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 20 aprile 2018 da tre produttori dell’UE [Colombo New Scal SpA, Rörets Polska Sp. z.o.o. e Vale Mill (Rochdale) Ltd], di seguito denominati congiuntamente «i richiedenti», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di assi da stiro.

Le versioni consultabili della domanda e dell’analisi del grado di sostegno da parte dei produttori dell’Unione per la domanda sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso fornisce informazioni sull’accesso a tale fascicolo.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da assi da stiro, con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, cioè le gambe, il piano e il portaferro («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificate con i codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 e 8516900051) e originarie della Repubblica popolare cinese.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio (4) per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Secondo i richiedenti non è opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno del paese interessato data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

A sostegno delle asserzioni riguardanti le distorsioni significative, i richiedenti hanno citato il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 dicembre 2017, «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations» (5) (Relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), che descrive le circostanze specifiche nel paese interessato. In particolare, i richiedenti hanno affermato che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono essere influenzate dai fattori menzionati, tra l’altro, nei capitoli «materie prime e altri materiali» e «settore siderurgico» della relazione.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto all’esportazione nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa delle distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di vulnerabilità. Tra l’altro, il loro margine di profitto è peggiorato ed è ora inferiore all’obiettivo di profitto stabilito nell’inchiesta iniziale (6).

I richiedenti sostengono inoltre che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. A tale riguardo essi hanno dimostrato che se le misure fossero lasciate scadere, l’attuale livello di importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l’Unione rischierebbe di aumentare a causa dell’esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato e delle potenzialità delle strutture di produzione dei produttori esportatori cinesi di passare facilmente dalla produzione di altri prodotti di metallo alla produzione di assi da stiro.

I richiedenti sostengono inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’avvio dell’inchiesta

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni sugli input e sui codici del sistema armonizzato (SA) indicati nella richiesta (7) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8).

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Pertanto tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame, del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no (9) tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare il campione di produttori, informa le parti interessate della sua decisione di includerle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

La Commissione aggiungerà una nota al fascicolo consultabile dalle parti interessate che rispecchia la selezione del campione. Gli eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono essere presentate entro 3 giorni dalla data di notifica della decisione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).

Il questionario sarà messo a disposizione anche di tutte le associazioni di produttori esportatori note e alle autorità del paese interessato.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, informa le parti interessate, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti (compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato) che intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo da loro consultabile per presentare osservazioni. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, se vi siano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Inoltre le informazioni utili per valutare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base devono essere presentate entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono provenire esclusivamente da fonti accessibili al pubblico.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo del paese interessato.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (10) (11)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato II.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota al fascicolo consultabile dalle parti interessate che rispecchi la selezione del campione. Gli eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono essere presentate entro 3 giorni dalla data di notifica della decisione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le Informazioni relative alla valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo indicazione contraria. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori, i sindacati e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno messo a disposizione le informazioni conformemente alle procedure di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4, saranno considerati parti interessate se esiste di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta in quanto parte interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Il fatto di essere considerata una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è disponibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere alla pagina si prega di seguire le istruzioni ivi indicate.

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve includere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere all’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate e presentate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non saranno utilizzate per presentare informazioni che non sono state ancora registrate nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di andare avanti con l’inchiesta, alle parti interessate potrebbe essere chiesto di fornire nuove informazioni dopo l’audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (12). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che le informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles//Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email

:

TRADE-R693-IRONING-BOARDS-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R693-IRONING-BOARDS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta si concluderà di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

In linea di principio, le parti interessate possono presentare le informazioni entro i termini indicati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà osservazioni delle parti interessate dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni sulle conclusioni definitive o, se del caso, dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni sulle ulteriori conclusioni definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate delle altre parti

Al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa, le parti interessate devono poter formulare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Le parti interessate possono tuttavia commentare solo le questioni sollevate in altre osservazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate a seguito della comunicazione delle conclusioni definitive devono essere presentate, salvo diversa indicazione, entro 3 giorni dalla scadenza del termine per presentare osservazioni sulle conclusioni definitive. In caso di ulteriori conclusioni definitive, le osservazioni presentate da altre parti interessate in risposta a queste ulteriori conclusioni devono essere presentate, salvo diversa indicazione, entro 1 giorni dal termine ultimo per la presentazione di osservazioni su queste ulteriori conclusioni.

Il termine indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga del termine previsto nel presente avviso può essere richiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitata a 3 giorni supplementari. In linea di principio, la proroga del termine non può superare i 7 giorni. Per quanto riguarda i termini per la presentazione di altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a 3 giorni, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale, le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualunque altra domanda eventualmente presentata nel corso del procedimento dalle parti interessate in relazione ai loro diritti di difesa e da terzi.

Può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi della richiesta. In linea di principio, tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono ancora state risolte con i servizi della Commissione a tempo debito.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine, le parti interessate devono chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le richieste di audizione sono presentate in ritardo, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e l’impatto di tali aspetti sui diritti della difesa, tenendo in debito conto l’interesse della buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una delle parti interessate che ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).


(1)  GU C 362 del 26.10.2017, pag. 30.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell’Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 1).

(4)  Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(5)  «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations» (Relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  Con «inchiesta iniziale» s’intende l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, conformemente al considerando 2 del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio

(7)  Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame che è disponibile sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359)

(8)  Salvo disposizioni diverse, tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimento alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(10)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(11)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(12)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

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Testo di immagine

☐ Versione a «diffusione limitata» (1)

☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ASSI DA STIRO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.1. dell’avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

Indirizzo

Referente

Email

Telefono

Fax

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1. dell’avviso di apertura, indicare, nella valuta di conto della società, la produzione, la capacità di produzione e il fatturato [vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (2) e in totale, vendite all’esportazione nel resto del mondo (in totale e per i 5 principali paesi importatori) e vendite sul mercato nazionale] e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato. Indicare la valuta utilizzata

Tabella I

Fatturato e volume delle vendite

Volume (pezzi)

Volume (tonnellate)

Valore nella valuta di conto

(Indicare la valuta utilizzata)

Vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (*) e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società

Totale:

Nome di ciascuno Stato membro

Vendite all’esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società

Totale:

Nome dei 5 principali paesi importatori e rispettivi volumi e valori

(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 1036/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

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Volume (pezzi)

Volume (tonnellate)

Valore nella valuta di conto

(Indicare la valuta utilizzata)

Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società

(*) Aggiungere righe supplementari se necessario

Tabella II

Produzione e capacità di produzione

Volume (pezzi)

Volume (tonnellate)

Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame

Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. (GU L 143 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

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☐ Versione a «diffusione limitata» (1)

☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ASSI DA STIRO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

Indirizzo

Referente

Email

Telefono

Fax

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell’avviso di apertura, indicare il fatturato totale in euro (EUR) della società e il fatturato e il volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dal paese interessato e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato. Indicare il volume (pezzi e tonnellate).

Volume (pezzi)

Volume (tonnellate)

Valore in euro (EUR)

Fatturato totale della propria società in euro (EUR)

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese

(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 1036/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

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3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. (GU L 143 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO III

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Testo di immagine

☐ Versione a «diffusione limitata» (1)

☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ASSI DA STIRO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI RICHIESTE RIGUARDANTI I FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DAI PRODUTTORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni riguardanti i fattori produttivi richieste al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.

Le informazioni richieste vanno inviate alla Commissione all’indirizzo indicato nell’avviso di apertura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

Indirizzo

Referente

Email

Telefono

Fax

2. INFORMAZIONI SUI FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DALLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE

Si prega di fornire una breve descrizione dei processi di produzione del prodotto oggetto del riesame.

Elencare tutti i materiali (materie prime e lavorate) e l’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame e tutti i sottoprodotti e i residui di produzione che sono venduti o (re)introdotti nel processo di produzione del prodotto oggetto del riesame. Fornire, ove opportuno, il corrispondente codice di classificazione (2) del sistema armonizzato (SA) per ciascuna delle voci inserite nelle due tabelle. Compilare un allegato distinto per ciascuna delle società collegate che producono il prodotto oggetto del riesame se il processo di produzione è diverso.

Materie prime ed energia

Codice SA

(Aggiungere righe supplementari se necessario)

(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2) Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comunemente denominato «sistema armonizzato» o «SA», è una nomenclatura internazionale multifunzionale delle merci elaborata dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

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Sottoprodotti e residui di produzione

Codice SA

(Aggiungere righe supplementari se necessario)

La società dichiara che le informazioni di cui sopra sono accurate, per quanto a sua conoscenza.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


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