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Document 52018XC0127(03)R(01)

Rettifica dell’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia (GU C 31 del 27.1.2018)

C/2018/1388

OJ C 82, 5.3.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/7


Rettifica dell’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 31 del 27 gennaio 2018 )

(2018/C 82/06)

Pagina 16, nella copertina e nel titolo:

anziché:

«Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia»,

leggasi:

«Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia».

Pagina 16, primo capoverso:

anziché:

«In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (*) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia, la Commissione europea (“la Commissione”) ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) (“il regolamento di base”).

(*) GU C 466 del 14.12.2016, pag. 20.»,

leggasi:

«In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza (*) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia, la Commissione europea (“la Commissione”) ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) (“il regolamento di base”).

(*) GU C 214 del 4.7.2017, pag. 8 e GU C 146 dell’11.5.2017, pag. 9.».

Pagina 16, punto 2:

anziché:

«Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) (“il prodotto oggetto del riesame”) e originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia.»,

leggasi:

«Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) (“il prodotto oggetto del riesame”) e originari della Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia.»

Pagina 16, punto 3, primo capoverso:

anziché:

«Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 (3), quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione (4), relativo alle importazioni dalla Corea e dalla Malaysia e in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, relativo alle importazioni dalla Russia e dalla Turchia (5).»,

leggasi:

«Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 (3), quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 (4), per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia e in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Turchia (5).»

Pagina 16, punto 3, secondo capoverso:

anziché:

«Sono inoltre in vigore misure nei confronti del prodotto oggetto del riesame originario della Cina, misure estese poi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (6).»,

leggasi:

«Sono inoltre in vigore misure nei confronti del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese, misure estese poi a Taiwan, alla Repubblica di Indonesia, alla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka e alla Repubblica delle Filippine (6).»

Pagina 17, punto 4.1, terzo, quarto e quinto capoverso

anziché:

«L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping da parte della Corea si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli USA, dato che i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Corea non sono significativi.

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Malaysia, l’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Malaysia e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli USA, dato che i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Malaysia non sono significativi.

In base ai confronti di cui sopra, che, secondo quanto sostenuto dal richiedente, dimostrano il dumping da parte dei quattro paesi interessati, la Commissione ritiene che sussistono un rischio di persistenza del dumping da parte della Turchia e della Russia e un rischio di reiterazione del dumping da parte della Corea e della Malaysia.»,

leggasi:

«L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping da parte della Repubblica di Corea si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli Stati Uniti d’America, dato che i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Repubblica di Corea non sono significativi.

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Malaysia, l’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Malaysia e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli Stati Uniti d’America, dato che i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Malaysia non sono significativi.

In base ai confronti di cui sopra, che, secondo quanto sostenuto dal richiedente, dimostrano il dumping da parte dei quattro paesi interessati, la Commissione ritiene che sussistono un rischio di persistenza del dumping da parte della Repubblica di Turchia e della Federazione russa e un rischio di reiterazione del dumping da parte della Repubblica di Corea e della Malaysia.».

Pagina 17, punto 4.2, secondo capoverso:

anziché:

«A questo proposito, il richiedente ha dimostrato che l’industria europea resta fragile anche dopo la ristrutturazione. Una revoca delle misure antidumping applicabili alle importazioni dalla Turchia, dalla Russia, dalla Corea e dalla Malaysia determinerebbe un ulteriore peggioramento di una situazione già difficile.»,

leggasi:

«A questo proposito, il richiedente ha dimostrato che l’industria europea resta fragile anche dopo la ristrutturazione. Una revoca delle misure antidumping applicabili alle importazioni dalla Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia determinerebbe un ulteriore peggioramento di una situazione già difficile.»

Pagina 17, punto 5.1, seconda frase:

anziché:

«L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta (“il periodo in esame”).»,

leggasi:

«L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame (“il periodo in esame”).»

Pagina 18, punto 5.2.1, sotto il titolo:

anziché:

«Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta in Turchia, Russia, Corea e Malaysia»,

leggasi:

«Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica di Turchia, nella Federazione russa, nella Repubblica di Corea e in Malaysia».

Pagina 18, punto 5.2.2, primo capoverso:

anziché:

«Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame da Russia, Turchia, Corea e Malaysia, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.»,

leggasi:

«Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Federazione russa, dalla Repubblica di Turchia, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.»

Pagina 22, allegato I, titolo:

anziché:

«PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI DELLA TURCHIA, DELLA RUSSIA, DELLA COREA E DELLA MALAYSIA»,

leggasi:

«PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA REPUBBLICA DI COREA E DELLA MALAYSIA».

Pagina 22, Allegato I, sotto il titolo:

anziché:

«INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI IN TURCHIA, RUSSIA, COREA E MALAYSIA»,

leggasi:

«INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI NELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, NELLA FEDERAZIONE RUSSA, NELLA REPUBBLICA DI COREA E IN MALAYSIA».

Pagina 22, Allegato I, primo capoverso:

anziché:

«Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1 dell’avviso di apertura.»,

leggasi:

«Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1 dell’avviso di apertura.».

Pagina 24, allegato II, titolo:

anziché:

«PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI DELLA TURCHIA, DELLA RUSSIA, DELLA COREA E DELLA MALAYSIA»,

leggasi:

«PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA REPUBBLICA DI COREA E DELLA MALAYSIA».

Pagina 24, Allegato II, punto 2, prima frase:

anziché:

«Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell’avviso di apertura, indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e il volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Turchia, dalla Russia, dalla Corea e dalla Malaysia e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato.»,

leggasi:

«Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell’avviso di apertura, indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e il volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica di Turchia, dalla Federazione russa, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato.».

Pagina 24, Allegato II, punto 2, nella tabella, prima colonna, quarta riga:

anziché:

«Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Turchia, dalla Russia, dalla Corea e dalla Malaysia»,

leggasi:

«Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica di Turchia, dalla Federazione russa, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia».


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