COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.6.2018
COM(2018) 385 final
2018/0209(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2018) 275 final}
{SWD(2018) 292 final}
{SWD(2018) 293 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.
•Motivi e obiettivi
I problemi legati all’ambiente e al clima incidono sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini dell’Unione, come pure sulla disponibilità e sullo stato delle risorse naturali, con conseguenti costi economici e sociali. La transizione a un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio è un progetto di modernizzazione economica per l’Europa e una priorità della Commissione Juncker. Per passare a un’economia moderna, pulita e più circolare occorre ripensare radicalmente gli investimenti, dirottandoli verso nuove infrastrutture, nuove tecnologie, nuovi modelli d’impresa e nuovi modi di produzione e consumo di tutti i tipi di beni e servizi, compresi il cibo e le risorse naturali. Negli ultimi 40 anni l’Unione ha posto in essere un’ampia gamma di politiche, fondi e strumenti per l’ambiente, grazie ai quali ha raggiunto i più moderni standard internazionali e ha assunto un ruolo guida a livello mondiale nella protezione dell’ambiente e nell’azione per il clima, ruolo che intende mantenere e rafforzare.
Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta è una necessità e una priorità: con la sua funzione catalizzatrice, LIFE concorre a trasformare l’Unione in una società pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici; mediante il sostegno mirato ad azioni strategiche e di penetrazione del mercato, salvaguarda, tutela e migliora la qualità dell’ambiente, protegge la salute umana e persegue l’uso accorto e razionale delle risorse naturali.
Il programma concorre inoltre a onorare gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, a realizzare l’Unione dell’energia e il quadro 2030 per l’energia e il clima, e a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione di lungo periodo. È anche coerente con l’ambizione dell’Unione di diventare un leader mondiale nel campo delle energie rinnovabili.
Come auspicato nella comunicazione “Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe”, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile costituiscono un quadro di orientamento fondamentale per tutte le politiche dell’Unione e, in quanto tali, devono essere integrati nel futuro quadro finanziario pluriennale (QFP).
Sebbene le attività condotte nel periodo 2014-2020 affrontino determinati problemi direttamente sul campo, il principale effetto del programma è quello che si ottiene indirettamente grazie al suo ruolo catalizzatore e che si traduce nel sostegno ad azioni su scala ridotta intese ad avviare, ampliare o accelerare pratiche sostenibili di produzione, distribuzione e consumo, e proteggere il capitale naturale:
–facilitando lo sviluppo e lo scambio di migliori prassi e conoscenze;
–rafforzando le capacità, accelerando l’attuazione della legislazione e delle politiche in materia di ambiente e clima e favorendo la transizione all’energia pulita;
–aiutando i portatori di interessi a sperimentare su piccola scala tecnologie e soluzioni; e
–mobilitando finanziamenti da altre fonti.
Occorre continuare a seguire questo approccio nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
L’integrazione del clima in tutti gli strumenti del prossimo quadro finanziario pluriennale aumenterà i finanziamenti che potranno essere destinati all’innovazione, all’adeguamento sociale e alla responsabilizzazione delle imprese, dei dipendenti e dei cittadini, in quanto necessari a sviluppare le capacità e le competenze per affrontare i cambiamenti climatici. Il programma LIFE contribuirà all’innovazione su piccola scala, aiutando i cittadini ad agire per scongiurare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici a beneficio delle loro comunità.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
Il programma LIFE è l’unico fondo dell’Unione esclusivamente dedicato a obiettivi ambientali e climatici. Con il suo bilancio relativamente modesto, è rivolto a una nicchia che si colloca tra i programmi dell’Unione a sostegno della ricerca e dell’innovazione, da un lato, e quelli a sostegno della diffusione di misure su vasta scala, dall’altro; in tal modo colma il divario tra lo sviluppo di nuove conoscenze e la loro applicazione sul terreno.
I grandi investimenti in azioni per l’ambiente e il clima nell’Unione europea sono principalmente finanziati dai maggiori programmi di finanziamento, che integrano nei loro obiettivi i traguardi in materia di ambiente e di clima: tra questi, i fondi di sviluppo regionale, i fondi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, i fondi per gli affari marittimi e la pesca, il programma di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l’Europa, nonché strumenti di politica esterna e strumenti finanziari dell’Unione. L’impatto del programma LIFE è soprattutto indiretto, determinato dall’effetto catalizzatore del sostegno offerto ad azioni su piccola scala intese ad avviare, ampliare o accelerare pratiche pulite e sostenibili di produzione, distribuzione e consumo, nonché a migliorare la qualità dell’ambiente e contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione.
Si ricercheranno sinergie tra le sovvenzioni erogate da LIFE e quelle di altri programmi dell’Unione (quali i progetti dimostrativi nell’ambito di Orizzonte 2020), perché i programmi, pur avendo dimensioni, natura e obiettivi diversi, hanno attività correlate. Orizzonte Europa contribuirà ad affrontare le sfide ambientali e le priorità dell’Unione tramite attività di ricerca e innovazione, determinate dal processo di pianificazione strategica, in particolare in appositi “cluster”. In linea di principio, Orizzonte Europa è rivolto alle attività che sostengono lo sviluppo, la dimostrazione e la penetrazione del mercato di soluzioni innovative aventi dimensione transnazionale, e che nell’Unione sono originali e potenzialmente riproducibili. L’effetto catalizzatore dei progetti LIFE tradizionali è di sviluppare, sperimentare o illustrare tecnologie o metodologie adatte ad attuare sul terreno, in determinati contesti, le politiche ambientali e climatiche dell’Unione, e che possono poi essere diffuse su vasta scala, finanziate da altre fonti. Si potrebbe sfruttare il potenziale di InvestEU per finanziare progetti strategici di tutela della natura e progetti integrati e per promuovere l’uso del programma.
In alcuni settori (ad esempio, la natura e la biodiversità, compresi gli ecosistemi marini), LIFE svolge un ruolo unico ed essenziale. Si sono riscontrate sinergie e complementarità in particolare con i programmi di sviluppo rurale, ma anche, ad esempio, tra i progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione del rischio di catastrofi. Tali sinergie e complementarità dovrebbero essere rafforzate nel quadro del prossimo programma LIFE 2021-2027, anche adeguando la portata del programma di ricerca per quanto riguarda determinate attività a sostegno della transizione all’energia pulita che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici.
L’integrazione del sottoprogramma Transizione all’energia pulita all’interno di LIFE permette di aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell’Unione, offrendo al tempo stesso grandi possibilità di sinergie con le azioni a favore dell’ambiente e del clima.
Esiste una chiara complementarietà con il finanziamento della ricerca e dell’innovazione nel campo dell’energia pulita a titolo di Orizzonte Europa: la ricerca e le soluzioni innovative sviluppate col sostegno fornito da Orizzonte Europa a progetti pionieristici andranno a costituire la prossima generazione di tecnologie e buone prassi, che potranno poi essere riprodotte grazie al sostegno offerto dal sottoprogramma Transizione all’energia pulita alla creazione di capacità.
Il sottoprogramma Transizione all’energia pulita è complementare, per natura e per logica d’intervento, al meccanismo per collegare l’Europa (MCE), che poggia in particolare sulla dimensione transnazionale.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica e sussidiarietà
L’articolo 192 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica per l’azione dell’Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici. Anche le attività a sostegno della transizione all’energia pulita poggiano sulla medesima base giuridica in quanto contribuiscono direttamente a mitigare i cambiamenti climatici. Già nel quadro dell’attuale programma LIFE alcune attività di miglioramento dell’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile sono finanziate in quanto contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e spesso generano anche benefici ambientali collaterali (ad esempio, migliorando la qualità dell’aria).
La maggior parte dei problemi ambientali sono transfrontalieri o transnazionali e non possono essere risolti in maniera adeguata dagli Stati membri individualmente. L’intervento dell’UE è necessario per creare meccanismi adeguati a gestire efficacemente tali problemi ed evitare difficoltà di coordinamento.
Inoltre, i beni ambientali sono beni pubblici europei la cui buona gestione è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato unico.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni retrospettive
Pur essendo stata effettuata in una fase iniziale dell’attuazione, quando solo i progetti del 2014 e del 2015 erano stati avviati, la recente valutazione intermedia del programma LIFE per il periodo 2014-2020 ha confermato che il programma è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente e che contribuisce alla strategia Europa 2020. Inoltre, la maggior parte dei portatori di interessi vede LIFE come uno strumento molto importante per affrontare le priorità ambientali e climatiche.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nell’ambito della valutazione intermedia del programma LIFE sono state condotte svariate attività di consultazione tra cui: i) una consultazione pubblica di 12 settimane che ha raccolto oltre 250 risposte, ii) sei sondaggi specifici che hanno raccolto oltre 200 risposte, e iii) oltre 150 colloqui (e ove opportuno visite in loco) con i principali gruppi di portatori di interessi, tra i quali, i beneficiari e i coordinatori dei progetti, i servizi della Commissione, i funzionari dell’EASME, gli esperti esterni responsabili del monitoraggio e i portatori di interessi degli strumenti finanziari.
Si è inoltre tenuto conto del parere del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo sui risultati della valutazione intermedia, perché vi erano delineate opzioni possibili per il programma LIFE dopo il 2020.
Ai fini della presente proposta, l’ampia consultazione dei portatori di interessi è stata completata dai pareri ricevuti dalle ONG attive in campo ambientale e da ulteriori attività di consultazione dei portatori di interessi condotte negli Stati membri.
Le consultazioni hanno confermato l’utilità del programma come risposta ai bisogni e ai problemi sul fronte del clima e dell’ambiente, e l’importanza della sua prosecuzione e di quella di tutti i suoi principali tipi d’intervento. È tuttavia emersa la necessità di semplificarne l’amministrazione ed è stato proposto il rafforzamento degli effetti catalizzatori e del potenziale dei progetti integrati.
•Valutazione d’impatto
Per migliorarne le prestazioni e la funzione catalizzatrice, sono state esaminate due opzioni che migliorerebbero l’accessibilità del programma per i richiedenti di tutti gli Stati membri. L’opzione che prevede un sostegno centralizzato a tutta la rete dei punti di contatto nazionali, in sostituzione degli attuali progetti di rafforzamento delle capacità nazionali (accessibili soltanto per alcuni Stati membri), è stata valutata positivamente e dovrebbe essere attuata. L’opzione che prevede l’aumento dei livelli di cofinanziamento potrebbe essere considerata in una fase successiva ed eventualmente essere adattata in corso d’attuazione del programma.
Alcune opzioni complementari per migliorare le prestazioni e la funzione catalizzatrice del programma sono state analizzate e valutate positivamente. Sulla base dell’esperienza pilota dei progetti integrati nell’attuale programma LIFE, un maggior ricorso ai progetti integrati, i futuri progetti strategici integrati (PSI), è considerato il meccanismo che genera il massimo impatto; l’aumento del loro volume e l’estensione del loro campo di applicazione sono ritenuti una priorità assoluta. Per questa ragione sarebbe necessario un aumento del bilancio rispetto all’attuale bilancio LIFE.
In base alla valutazione d’impatto il sostegno allo sviluppo di capacità per la transizione all’energia pulita, che contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, attualmente finanziato nell’ambito di Orizzonte 2020, dovrebbe essere a carico di LIFE nel prossimo QFP: per logica d’intervento, obiettivi, meccanismi di attuazione e gruppi di destinatari, LIFE sarebbe più adatto rispetto al quadro per la ricerca e l’innovazione, che si presta di più a sostenere la messa a punto di tecnologie originali anziché la loro riproduzione e diffusione. L’integrazione del sottoprogramma Transizione all’energia pulita all’interno di LIFE permetterebbe di affrontare queste lacune e aumentare la coerenza globale dei finanziamenti dell’Unione, offrendo al tempo stesso grandi possibilità di sinergie con altre azioni per l’ambiente e il clima. Nel settore Azione per il clima, LIFE includerà anche, in continuità con l’edizione precedente 2014-2020, un sottoprogramma intitolato Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
La valutazione d’impatto ha inoltre esaminato il modo in cui il programma potrebbe svolgere un ruolo più incisivo nell’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di natura e biodiversità. Se l’opzione di un grande fondo di gestione concorrente nel quadro di LIFE è stata considerata inefficiente, il programma potrebbe invece essere molto utile per integrare le politiche in materia di natura e biodiversità in altre politiche e programmi di finanziamento dell’Unione, sulla base di un complemento di bilancio più equilibrato che mobiliterebbe fondi da questi altri programmi di finanziamento.
La valutazione d’impatto ha inoltre concluso che il programma dovrebbe continuare a erogare sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare mediante il regime volontario BEST (Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas).
Per consolidare le componenti “natura” e “biodiversità” del programma è stato creato un apposito sottoprogramma del settore Ambiente. In questo settore rientra anche un altro sottoprogramma intitolato Economia circolare e qualità della vita, inteso a sostenere gli altri aspetti della politica unionale dell’ambiente, in particolare la transizione a un’economia circolare, la gestione sana ed efficiente di risorse quali l’aria, l’acqua e il suolo, e la promozione di una buona governance ambientale.
Le opzioni per migliorare la riproducibilità e aumentare sia la flessibilità del programma sia la possibilità di affrontare i principali problemi emergenti semplificando il regolamento e il programma di lavoro pluriennale non hanno gravi implicazioni negative; entrambe dovrebbero essere introdotte.
Il 13 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere favorevole sulla valutazione d’impatto.
Nel parere sulla bozza di valutazione d’impatto, il comitato aveva chiesto ulteriori chiarimenti sul sistema di monitoraggio e aveva proposto indicatori al riguardo; aveva anche chiesto quali fossero le implicazioni per la filosofia, la struttura e i meccanismi di attuazione di LIFE derivanti dalle estensioni proposte del campo di applicazione del settore Natura. Le raccomandazioni contenute nel parere sono state inserite nella relazione: in particolare, la valutazione d’impatto è stata ampliata per tener conto di come saranno risolte le carenze individuate nel sistema di monitoraggio dell’attuale periodo di programmazione; è stato inoltre riveduto l’elenco degli indicatori per la valutazione del programma, in modo da renderli più conformi agli obiettivi; un’analisi più approfondita delle opzioni di estensione del campo di applicazione della sezione di LIFE relativa alla natura e alla biodiversità è stata inserita nell’allegato 8 della valutazione d’impatto e la descrizione dell’opzione riformulata.
La scheda riepilogativa e il parere positivo del comitato per il controllo normativo sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2018&serviceId=11&s=Search.
•Semplificazione
In linea con il nuovo regolamento finanziario, la programmazione e le decisioni dettagliate relative alla gestione del programma sono differite/riportate nei programmi di lavoro pluriennali. In questa fase sono adottate opportune misure per semplificare le procedure di gestione, come indicato nella valutazione d’impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L’incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie per l’attuazione del programma sono indicate nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il programma è gestito direttamente dalla Commissione europea. L’attuazione di alcune componenti è stata delegata all’agenzia esecutiva EASME, stabilita per l’attuazione del programma LIFE per il periodo 2014-2020. Tenuto conto della valutazione nel complesso positiva dell’attuazione del programma in corso, anche l’attuazione dell’edizione 2021-2027 potrebbe essere delegata a un’agenzia esecutiva, subordinatamente all’esito dell’analisi costi-benefici e alle relative decisioni da prendere.
Le valutazioni saranno eseguite in conformità dei paragrafi 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, nel quale le tre istituzioni hanno ribadito che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per valutare l’impatto delle opzioni individuate per l’azione ulteriore: saranno valutati gli effetti prodotti dal programma sul campo, in base a indicatori/traguardi e a un’analisi dettagliata del grado in cui il programma possa essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, generatore di valore aggiunto europeo e coerente con altre politiche dell’Unione; le valutazioni faranno riferimento agli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze, problemi o possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati onde ricavarne i massimi benefici.
La Commissione nella proposta per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un traguardo più ambizioso per l’integrazione del clima in tutti i programmi dell’Unione, proponendo che nel complesso il 25% della spesa dell’Unione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi climatici. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà verificato attraverso un sistema europeo di indicatori climatici con un adeguato livello di disaggregazione, compreso l’uso di metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare su base annuale le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.
L’Unione dovrebbe anche verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che le incombono a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica a norma di altra pertinente legislazione dell’Unione.
Per sfruttare appieno il potenziale del programma di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l’intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.
2018/0209 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Le politiche e la legislazione in materia di ambiente e clima e quelle pertinenti in materia di energia pulita dell’Unione hanno migliorato in modo sostanziale lo stato dell’ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno notevoli conseguenze negative per l’Unione e il benessere dei suoi cittadini.
(2)Il programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), stabilito con regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2014-2020, è l’ultimo di una serie di programmi mediante i quali da 25 anni l’Unione sostiene l’attuazione delle priorità legislative e strategiche in questi settori. La recente valutazione intermedia ha indicato che il programma è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 dovrebbe pertanto essere mantenuto, modificandone alcune parti in base a quanto emerso dalla valutazione intermedia e da quelle successive. Si dovrebbe perciò istituire un omonimo programma (“il programma”) a partire dal 2021.
(3)Perseguendo la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi dell’Unione stabiliti dalla legislazione, dalle politiche, dai piani e dagli impegni internazionali in materia di ambiente, clima e da quelli correlati in materia di energia pulita, il programma dovrebbe contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, mediante interventi diretti o sostenendo l’integrazione dei suddetti obiettivi in altre politiche.
(4)L’Unione è determinata a fornire una risposta globale agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenziano il nesso intrinseco tra la gestione delle risorse naturali per garantirne la disponibilità a lungo termine, i servizi ecosistemici, la salute umana e una crescita economica sostenibile e inclusiva. In questo spirito, il programma dovrebbe fornire un contributo sostanziale sia allo sviluppo economico che alla coesione sociale.
(5)Il programma dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell’Unione in materia di ambiente, clima e da quelli pertinenti in materia di energia pulita, in particolare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, la convenzione sulla diversità biologica e l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (“accordo di Parigi sui cambiamenti climatici”).
(6)Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull’economia circolare, il quadro 2030 per il clima e l’energia,,, la legislazione dell’Unione a tutela della natura, nonché le relative politiche,,,,.
(7)Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l’Unione deve trasformarsi in una società efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di CO2 e d’inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l’energia e i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e a preparare la strategia dell’Unione a orizzonte 2050 e oltre. Il programma dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell’Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.
(8)La transizione all’energia pulita è un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l’ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione all’energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma perché non sono intese a finanziare l’eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l’utilizzo di tecnologie già disponibili che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell’Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull’utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.
(9)Dalle valutazioni dell’impatto del pacchetto legislativo “Energia pulita” si stima che per realizzare gli obiettivi che l’Unione si è posta per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia su piccola scala), settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all’energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d’investimento europei e stimolare gli investimenti nell’energia pulita usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.
(10)Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che la ricerca e l’innovazione necessarie per affrontare le sfide che si pongono all’Unione nel campo dell’ambiente, del clima e dell’energia siano individuate e stabilite durante la pianificazione strategica della ricerca e dell’innovazione del suddetto programma. LIFE dovrebbe continuare a catalizzare l’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione in materia di ambiente, clima ed energia pulita, anche attingendo ai risultati della ricerca e dell’innovazione ottenuti nel quadro di Orizzonte Europa, applicandoli e favorendone la diffusione su vasta scala affinché possano contribuire ad affrontare i problemi ambientali e climatici o la transizione all’energia pulita. Il Consiglio europeo per l’innovazione di Orizzonte Europa può essere di sostegno all’espansione e alla commercializzazione delle idee innovatrici che potrebbero scaturire dall’attuazione dei progetti LIFE.
(11)Un’azione che ha beneficiato di un contributo del programma può anche essere finanziata da qualsiasi altro programma dell’Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le azioni che beneficiano cumulativamente di finanziamenti di vari programmi dell’Unione dovrebbero essere sottoposte ad un solo audit che ne verifica la conformità a tutti i programmi interessati e alle rispettive regole.
(12)L’ultimo riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’Unione indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l’attuazione dell’acquis e l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore dei progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l’elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa, rafforzando la partecipazione dei portatori di interessi, mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d’investimento dell’Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.
(13)Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, ivi compreso negli ecosistemi marini, occorre sostenere l’elaborazione, l’attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell’Unione pertinenti, tra cui la strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari ad elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori prassi e soluzioni su piccola scala o adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all’attuazione dei quadri di azione prioritaria preparati in base alla direttiva 92/43/CEE. L’Unione dovrebbe verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che le incombono a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica a norma di altra pertinente legislazione dell’Unione.
(14)Le ultime valutazioni e analisi, tra cui il riesame intermedio della strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020 e il vaglio dell’adeguatezza della legislazione a tutela della natura, hanno indicato nella carenza di congrui finanziamenti una delle maggiori cause dell’attuazione insufficiente della legislazione e della strategia in questione. I principali strumenti di finanziamento dell’Unione, tra cui il [Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca], possono contribuire in modo significativo a sopperire al fabbisogno di finanziamenti. Il programma può rendere questa integrazione ancor più efficiente grazie ai progetti strategici di tutela della natura destinati a favorire l’attuazione della legislazione e delle politiche dell’Unione a tutela della natura e della biodiversità, comprese le azioni previste nei quadri di azione prioritaria elaborati a norma della direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di tutela della natura dovrebbero sostenere programmi di azione nazionali volti a integrare i pertinenti obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e altri programmi di finanziamento, in modo da assicurare che siano mobilitati finanziamenti congrui per l’attuazione di tali politiche. Gli Stati membri potrebbero decidere, nell’ambito dei rispettivi piani strategici della politica agricola comune, di usare una certa quota della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per potenziare il finanziamento di azioni che fanno da complemento ai progetti strategici di tutela della natura di cui al presente regolamento.
(15)L’iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare europei (BEST - Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l’uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. L’iniziativa BEST è servita a veicolare l’importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori per conservare la biodiversità del pianeta. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d’oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È opportuno che il programma continui a finanziare il regime di sovvenzioni di piccola entità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare.
(16)Per promuovere l’economia circolare serve un cambio di mentalità nel modo di progettare, produrre, consumare e smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la plastica. Il programma dovrebbe contribuire alla transizione a un modello di economia circolare finanziando vari soggetti (imprese, autorità pubbliche e consumatori), in particolare tramite l’applicazione, lo sviluppo e la riproduzione delle migliori tecniche, prassi e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all’attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all’attuazione della strategia sulla plastica può tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti marini.
(17)L’obiettivo a lungo termine dell’Unione sulla qualità dell’aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana. L’opinione pubblica è attenta alle questioni legate all’inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell’Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell’aria. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l’attuazione dei piani per la qualità dell’aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.
(18)La direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee dell’Unione. Gli obiettivi della direttiva sono sostenuti dal Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee, che incita ad attuare meglio gli obiettivi della politica delle acque e a integrarli maggiormente nelle altre politiche. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti che concorrono ad attuare appieno la direttiva 2000/60/CE e altra normativa dell’Unione in materia intesa a raggiungere un buono stato dei corpi idrici dell’Unione, applicando, sviluppando e riproducendo le migliori prassi, nonché mobilitando azioni complementari nel quadro di altri programmi o fonti di finanziamento dell’Unione.
(19)La protezione e il ripristino dell’ambiente marino è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell’Unione. Il programma dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare nei siti Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri d’azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; la difesa di mari puliti e sani; l’attuazione della strategia europea per la plastica in un’economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la partecipazione dell’Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma dovrebbero includere azioni atte a proteggere l’ambiente marino.
(20)Per migliorare la governance dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all’energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico, l’impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all’attuazione delle politiche.
(21)Se il miglioramento della governance a tutti i livelli deve essere un obiettivo trasversale di tutti i sottoprogrammi del programma, quest’ultimo dovrebbe sostenere lo sviluppo e l’attuazione della legislazione orizzontale sulla governance ambientale, tra cui la legislazione che attua la convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso del pubblico alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
(22)Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l’accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d’influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l’accettazione del pubblico in generale e l’impegno dei consumatori.
(23)A livello di Unione, i grandi investimenti in azioni a favore dell’ambiente e del clima sono prevalentemente finanziati dai programmi di finanziamento più consistenti dell’Unione (integrazione). Facendo leva sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura che saranno elaborati nell’ambito del programma dovrebbero cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai suddetti programmi e da altre fonti, quali i fondi nazionali, e creare sinergie.
(24)Tenuto conto dell’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l’impegno assunto dall’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a far sì che gli obiettivi climatici assorbano nel complesso il 25% della spesa iscritta a bilancio dell’Unione. Le azioni intraprese nell’ambito del programma dovrebbero far sì che il 61% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici. Le azioni saranno individuate durante il processo di preparazione e attuazione, e saranno riesaminate nell’ambito dei processi di valutazione e riesame.
(25)In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, in virtù dell’articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell’Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita.
(26)La Commissione, a supporto dell’attuazione del programma, dovrebbe collaborare con i punti di contatto nazionali, organizzare seminari e laboratori, pubblicare gli elenchi dei progetti finanziati nell’ambito del programma o intraprendere altre attività al fine di divulgare i risultati dei progetti e facilitare gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori pratiche nonché la riproduzione dei risultati dei progetti in tutta l’Unione. Tali attività dovrebbero essere destinate in special modo agli Stati membri che sottoutilizzano i fondi e facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i beneficiari dei progetti, completati o in corso, i proponenti o le parti interessate nell’ambito dello stesso settore.
(27)La rete europea per l’attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell’ambiente (IMPEL), la rete europea dei procuratori per l’ambiente (ENPE) e il forum UE dei giudici per l’ambiente (EUFJE) sono organizzazioni create per favorire la collaborazione tra gli Stati membri, il cui ruolo è determinante per garantire il rispetto del diritto ambientale dell’Unione. Concorrono validamente ad attuare e far rispettare il diritto dell’ambiente in modo più coerente in tutta l’Unione, evitando distorsioni della concorrenza, contribuiscono a migliorare la qualità dell’ispezione ambientale e dei meccanismi di garanzia dell’osservanza tramite un sistema di condivisione in rete, a livello sia unionale che nazionale, permettono lo scambio di informazioni ed esperienze a vari livelli amministrativi e tramite formazioni e dibattiti approfonditi sulle questioni ambientali e di rispetto del diritto, ivi compresi i processi di controllo del rispetto e autorizzazione. In considerazione del contributo apportato agli obiettivi del programma, è opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni a IMPEL, ENPE e EUFJE senza subordinarla all’invito a presentare proposte, in modo da continuare a sostenerne le attività. Vi sono anche altri casi in cui, in applicazione dei requisiti generali del regolamento finanziario, l’invito potrebbe non essere obbligatorio, ad esempio nel caso di organismi che sono designati da Stati membri beneficiari di una sovvenzione concessa da un atto legislativo dell’Unione e che operano sotto la responsabilità di tali Stati.
(28)È opportuno stabilire una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
(29)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.
(30)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti del Consiglio (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
(31)Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
(32)Gli obiettivi strategici del programma dovrebbero anche essere perseguiti con l’ausilio degli strumenti finanziari e della garanzia di bilancio offerti da InvestEU, parte/i [...].
(33)In applicazione dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio i soggetti stabiliti nei paesi e territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d’oltremare è connesso. La partecipazione di tali soggetti al programma dovrebbe vertere principalmente sui progetti del sottoprogramma Natura e biodiversità.
(34)Il programma dovrebbe essere aperto ai paesi terzi conformemente alle condizioni specifiche di partecipazione stabilite negli accordi da essi stipulati con l’Unione.
(35)I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo SEE, che prevede l’attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(36)Conformemente ai punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo. Il pieno concorso del programma alla realizzazione di tutti gli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione avviene per effetti indiretti, a lungo termine e difficili da misurare. Per il monitoraggio del programma, a complemento degli indicatori di realizzazione diretta e degli obblighi di verifica stabiliti nel presente regolamento, è opportuno utilizzare indicatori specifici aggregati di progetto, da illustrarsi nei programmi di lavoro o negli inviti a presentare proposte, anche per quanto riguarda Natura 2000 e le emissioni di determinati inquinanti atmosferici.
(37)Per riesaminare gli indicatori è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di modificare gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici, in particolare nell’ottica di armonizzarli con gli indicatori stabiliti per altri programmi dell’Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
(38)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire allo sviluppo sostenibile e alla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell’Unione in materia di ambiente, clima e pertinenti all’energia pulita, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(39)Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1293/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) (in prosieguo “il programma”).
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)“progetti strategici di tutela della natura”, i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi di azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l’attuazione coordinata dei quadri di azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE;
(2)“progetti strategici integrati”, i progetti che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i piani d’azione o le strategie per l’ambiente o il clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima o da quelli pertinenti in materia di energia pulita, garantendo al tempo stesso la partecipazione dei portatori di interessi e promuovendo il coordinamento con e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento dell’Unione, nazionale o privata.
(3)“progetti di assistenza tecnica”, i progetti che sostengono lo sviluppo della capacità di partecipazione a progetti di azione standard, la preparazione di progetti strategici integrati, la preparazione all’accesso ad altri strumenti finanziari dell’Unione o altre misure necessarie a preparare l’espansione o la riproduzione dei risultati di altri progetti finanziati dal programma, dai programmi precedenti o da altri programmi dell’Unione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3;
(4)“progetti di azione standard”, i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3, paragrafo 2;
(5)“operazioni di finanziamento misto”, le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (EU, Euratom) 2018/… (“il regolamento finanziario”), che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
(6)“soggetto giuridico”, la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 190, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.
Articolo 3
Obiettivi del programma
1.L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.
2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
(a)sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all’energia pulita, e contribuire all’applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità;
(b)sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell’Unione pertinenti, anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
(c)stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell’Unione pertinenti riproducendo i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.
Articolo 4
Struttura del programma
Il programma è così strutturato:
(1)il settore Ambiente, che include:
(a)il sottoprogramma Natura e biodiversità;
(b)il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;
(2)il settore Azione per il clima, che include:
(a)il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
(b)il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.
Articolo 5
Bilancio
1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
(a)3 500 000 000 EUR per il settore Ambiente, di cui
(1)2 150 000 000 EUR per il sottoprogramma Natura e biodiversità e
(2)1 350 000 000 EUR per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;
(b)1 950 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui
(1)950 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e
(2)1 000 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.
3.Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.
4.L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
5.Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l’attuazione e l’integrazione della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali attività possono consistere in:
(a)informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia pulita;
(b)studi, indagini, modellizzazioni e scenari;
(c)preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti non finanziati dal programma, delle politiche, dei programmi e della legislazione;
(d)laboratori, conferenze e incontri;
(e)piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;
(f)altre attività.
Articolo 6
Paesi terzi associati al programma
1.Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:
(a)i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;
(b)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
(c)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
(d)altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo
–garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;
–stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;
–non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
–garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
2.Il paese terzo che partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell’ambito di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Articolo 7
Sinergie con altri programmi dell’Unione
Il programma è attuato in modo da assicurarne la coerenza con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l’Europa e InvestEU al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l’utilizzo e la riproduzione delle soluzioni sviluppate nel quadro del programma.
Articolo 8
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo [61, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.
2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
CAPO II
AMMISSIBILITÀ
Articolo 9
Sovvenzioni
Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Articolo 10
Azioni ammissibili
1.Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2.Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:
(a)progetti strategici di tutela della natura a titolo del sottoprogramma di cui all’articolo 4, punto 1, lettera a);
(b)progetti strategici integrati a titolo del sottoprogramma di cui all’articolo 4, punto 1, lettera b), e punto 2, lettere a) e b);
(c)progetti di assistenza tecnica;
(d)progetti di azione standard;
(e)altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
3.I progetti a titolo del sottoprogramma Natura e biodiversità riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ricevono sostegno in conformità dei quadri d’azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE.
4.Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori dell’Unione, a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione e le attività al di fuori dell’Unione siano necessarie ad assicurare l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri.
5.Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che sono coinvolte nello sviluppo, nell’attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell’Unione e che sono attive principalmente nel settore dell’ambiente o dell’azione per il clima, ivi compresa la transizione all’energia pulita.
Articolo 11
Soggetti idonei
1.Oltre ai criteri di cui all’articolo [197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 3.
2.Sono ammessi i seguenti soggetti:
(a)i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
(1)uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;
(2)un paese terzo associato al programma;
(3)un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi da 4 a 6;
(b)i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.
3.Non sono ammesse le persone fisiche.
4.Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l’efficacia degli interventi effettuati nell’Unione.
5.Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.
6.I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero di massima sostenere il costo della loro partecipazione.
Articolo 12
Inviti a presentare proposte
Fatto salvo l’articolo [188] del regolamento finanziario, le sovvenzioni possono essere concesse agli organismi di cui all’allegato I senza indire un invito a presentare proposte.
Articolo 13
Criteri di attribuzione
I criteri di attribuzione sono stabiliti negli inviti a presentare proposte tenendo conto di quanto segue:
(a)i progetti finanziati dal programma non pregiudicano gli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima o quelli pertinenti in materia di energia pulita e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;
(b)è data priorità ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all’articolo 4;
(c)è data priorità ai progetti potenzialmente più riproducibili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare i massimi investimenti o risorse finanziarie (potenzialità di stimolo);
(d)è assicurata la riproducibilità dei risultati del progetto di azione standard;
(e)è assegnato un bonus ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma, dai programmi precedenti o da altri fondi dell’Unione o che espandono tali risultati;
(f)se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere o regioni ultraperiferiche.
Articolo 14
Costi ammissibili relativi all’acquisto di terreni
Oltre ai criteri di cui all’articolo [186] del regolamento finanziario, i costi relativi all’acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che:
(a)
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(a)l’acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l’integrità della rete Natura 2000 istituita in applicazione dell’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, tappe intermedie o altri elementi di infrastruttura verde;
(b)l’acquisto di terreni costituisca l’unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;
(c)l’acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, ad usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma;
(d)lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.
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Articolo 15
Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati
1.Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può anche essere finanziata dal programma purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell’Unione si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili dell’azione e il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
2.Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:
(a)sono state valutate in un invito a presentare proposte nell’ambito del programma,
(b)rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,
(c)non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,
possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o dell’articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.
CAPO III
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO
Articolo 16
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto nel quadro del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
CAPO IV
PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE
Articolo 17
Programma di lavoro
1.Il programma è attuato mediante almeno due programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2.Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 3, quanto segue:
(a)le allocazioni dei fondi tra le esigenze e tra le diverse tipologie di finanziamento nell’ambito di ciascun sottoprogramma;
(b)i temi o le esigenze specifiche per cui è necessario un prestanziamento dei fondi per i progetti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere c) e d);
(c)i piani obiettivo per i quali possono essere chiesti finanziamenti per i progetti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b);
(d)il periodo massimo di ammissibilità per l’attuazione dei progetti.
Articolo 18
Monitoraggio e comunicazione
1.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato II.
2.Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 per modificare l’allegato II allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro per il monitoraggio e la valutazione.
3.Il sistema di monitoraggio delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l’attuazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione finalizzati alla raccolta di indicatori aggregabili delle realizzazioni e dell’impatto dei progetti, per tutti i pertinenti obiettivi specifici in materia di ambiente e clima, anche in relazione a Natura 2000 e alle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici come la CO2.
4.La Commissione periodicamente monitora l’integrazione degli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità, compreso l’importo delle spese, e ne dà conto. Il contributo del presente regolamento all’obiettivo inteso a che il 25% del bilancio concorra alla realizzazione degli obiettivi climatici è verificato attraverso il sistema di indicatori climatici dell’Unione. La spesa relativa alla biodiversità è verificata per mezzo di un’apposita serie di indicatori. Tali metodi di verifica sono usati per quantificare, con un adeguato livello di disaggregazione, gli stanziamenti d’impegno che dovranno contribuire rispettivamente agli obiettivi relativi al clima e a quelli relativi alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La spesa è presentata ogni anno nel bilancio previsionale del programma. Si dà regolarmente conto del contributo del programma agli obiettivi dell’Unione in materia di clima e biodiversità nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale.
5.La Commissione valuta le sinergie tra il programma e altri programmi dell’Unione complementari e tra i suoi sottoprogrammi.
Articolo 19
Valutazione
1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.
3.Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 20
Informazione, comunicazione e pubblicità
1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono i progetti e i risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
Articolo 21
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3.La delega di potere di cui all’articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 22
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1293/2013 è abrogato con effetto dal 1°gennaio 2021.
Articolo 23
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate, fino alla loro chiusura, ai sensi del regolamento (UE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1293/2013, che continua ad applicarsi ai progetti interessati fino alla loro chiusura.
2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 614/2007 e (UE) n. 1293/2013.
3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 31 dicembre 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione dei progetti non completati entro tale data.
4.I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo di [Fondo InvestEU].
5.Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma dei regolamenti (CE) n. 614/2007 o (UE) n. 1293/2013 sono utilizzati, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, per finanziare il programma.
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
III. Risorse naturali e ambiente
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria
☑ la proroga di un’azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa
Il regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2021.
La sua attuazione sarà preceduta da:
- alcune attività di preparazione intraprese nel quadro del programma attuale, necessarie in particolare per un rapido avvio dell’attuazione del sottoprogramma Natura e biodiversità;
- l’adozione del programma di lavoro pluriennale che definirà la ripartizione dei fondi, nell’ambito di ciascun sottoprogramma, tra i diversi tipi di finanziamento, i temi o le esigenze specifiche dei progetti per cui è necessario un prestanziamento dei fondi, le tipologie dei piani obiettivo per i quali possono essere chiesti finanziamenti per progetti strategici integrati, nonché il periodo massimo di ammissibilità per l’attuazione dei progetti.
1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell’azione a livello europeo (ex-ante)
Il valore aggiunto del programma deriva dalla funzione catalitica che svolge a sostegno dello sviluppo della politica ambientale e climatica dell’Unione, nonché delle attività che promuovono la realizzazione degli obiettivi dell’UE in questi settori, ivi compresa la transizione all’energia pulita in tutta l’Unione.
Per loro stessa natura, le problematiche di carattere ambientale, che includono i cambiamenti climatici, trascendono i confini politici e giuridici e le altre frontiere tracciate dall’uomo e non possono essere adeguatamente risolte dagli Stati membri individualmente. Per affrontare in modo efficace tali problemi, evitare lacune nel coordinamento e agevolare l’integrazione coordinata dell’ambiente e del clima in tutto il bilancio dell’Unione con azioni mirate è necessario che l’Unione intervenga con uno strumento specifico per l’ambiente e il clima, che comprenda l’efficienza energetica e l’energia da fonti rinnovabili.
Il programma LIFE agevola un’attuazione più efficace in quanto contribuisce all’elaborazione, all’attuazione e alla garanzia del rispetto delle politiche e delle normative dell’Unione in materia di ambiente e azione per il clima, garantendo il coordinamento tra gli Stati membri e fornendo una piattaforma europea per condividere le migliori prassi e dimostrare le soluzioni più efficienti, anche per la transizione all’energia pulita, da riprodurre su più ampia scala all’interno dell’Unione.
LIFE consente di migliorare la condivisione della responsabilità, promuovendo al tempo stesso anche una gestione/conservazione solidale dei beni ambientali dell’Unione, che nella maggior parte dei casi sono beni pubblici non equamente distribuiti nel territorio. I costi e i benefici connessi non sono solitamente rispecchiati nel mercato e, di conseguenza, perché il mercato unico funzioni correttamente, occorre assicurare una condivisione degli oneri associati.
LIFE si concentra sui progetti su scala relativamente ridotta, fornendo gli investimenti una tantum necessari in un determinato settore, eliminando le barriere iniziali e sperimentando nuovi metodi che, a loro volta, stimolano azioni di più ampia portata e l’integrazione della politica ambientale e climatica nei principali strumenti di spesa dell’Unione.
Mediante progetti strategici integrati e progetti strategici di tutela della natura, il programma crea sinergie tra fondi unionali e nazionali, che agevolano l’attuazione della normativa UE.
Esso finanzia inoltre le azioni e le misure che altrimenti non riceverebbero adeguati finanziamenti dagli Stati membri. Alcuni atti normativi dell’Unione in materia di ambiente, quali la direttiva Habitat e la direttiva sui limiti nazionali di emissione (direttiva NEC), riconoscono esplicitamente la necessità di un finanziamento dell’Unione per realizzare gli obiettivi che si prefiggono.
Il valore aggiunto dell’Unione previsto (ex-post) è legato al suo effetto catalizzatore e pertanto all’impatto dei seguenti elementi:
- le normative e le politiche nuove/modificate, stabilite e attuate a livello internazionale (come l’accordo di Parigi) e a livello di Unione,
- l’attuazione di tecniche, strategie e migliori prassi nuove e innovative, e
- l’applicazione di soluzioni tecniche e operative efficaci per integrare gli obiettivi in materia di ambiente, azione per il clima ed energia pulita nelle altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La valutazione finale del programma LIFE+ (2007-2013) ha concluso che il programma è stato efficace nel promuovere l’attuazione della politica e della legislazione dell’Unione in materia di ambiente, apportando un valore aggiunto dell’UE significativo. Tuttavia è stata anche identificata una serie di carenze, la maggior parte delle quali sono state affrontate mediante l’introduzione di modifiche alla concezione dell’attuale programma LIFE (2014-2020).
L’efficacia delle modifiche è stata esaminata nella recente valutazione intermedia del programma LIFE. Pur essendo stata effettuata in una fase iniziale dell’attuazione, quando solo i progetti del 2014 e del 2015 erano stati avviati, la valutazione ha confermato che il programma è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente e che contribuisce alla strategia Europa 2020. Inoltre, la grande maggioranza dei portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione pubblica vede LIFE come uno strumento cruciale per fare fronte alle priorità ambientali e climatiche.
Qui di seguito sono riassunti gli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia e, ove pertinenti, le raccomandazioni formulate in altri riesami del programma. Essi riguardano tre aspetti: la pertinenza, la coerenza e la copertura del programma; l’efficacia e l’effetto catalizzatore; l’efficienza e la semplificazione. Alcune delle conclusioni sono già state prese in considerazione nell’attuazione del programma attuale.
1. Pertinenza, coerenza e copertura del programma
•
Il programma LIFE e i suoi obiettivi generali sono pertinenti e calibrati sulle priorità esistenti dell’Unione in materia di politica ambientale e climatica. Inoltre, i sei settori prioritari definiti nell’attuale regolamento LIFE rispondono alle esigenze.
•
Circa il 13 % dei progetti LIFE incide su più di un settore tematico, creando sovrapposizioni sinergiche: considerata l’interdipendenza delle risorse naturali, i progetti polivalenti risultano più efficaci. L’effetto combinato è ricompensato con l’assegnazione di punti bonus in sede di valutazione.
•
La dotazione di bilancio limitata, l’ampiezza degli obiettivi strategici prefissati e le nuove sfide implicano che non tutti i settori potranno essere adeguatamente affrontati entro la fine del periodo di programmazione. Per ottenere una massa critica che inneschi un cambiamento su tutte le questioni climatico-ambientali occorrerebbe un considerevole aumento di bilancio.
•
La riduzione del campo tematico del programma comporterebbe, tuttavia, conseguenze critiche su una o alcune delle priorità del programma (come l’efficienza delle risorse, la qualità delle acque e dell’aria, la riduzione delle emissioni di gas serra, la tutela della natura e della biodiversità che si declina anche nella conservazione dell’ambiente marino, ecc.).
•
Le sovrapposizioni tra le sovvenzioni finanziate da LIFE e da altri programmi dell’Unione (quali i progetti dimostrativi nell’ambito di Orizzonte 2020) sono sinergiche, poiché i programmi hanno obiettivi e attività distinti ma correlati tra loro, pur differendo per dimensioni e natura. In alcuni settori (ad esempio in quello di natura e biodiversità che comprende gli ecosistemi marini), il programma svolge un ruolo unico ed essenziale. Sinergie e complementarità si osservano in particolare con i programmi di ricerca, di coesione e di sviluppo rurale. Tuttavia, lo sviluppo sistematico di meccanismi di sinergia potrebbe offrire un margine di miglioramento.
2. Efficacia ed effetto catalizzatore
•
In genere, i vari tipi di sovvenzioni (progetti di azione standard, progetti integrati, assistenza tecnica per i progetti integrati, progetti preparatori e sostegno alle ONG) sembrano essere efficaci meccanismi di attuazione.
•
I progetti integrati, che coordinano l’attuazione di azioni su una vasta scala territoriale, hanno evidenziato un potenziale considerevole di rafforzamento dell’effetto catalizzatore di LIFE. Si stima che il finanziamento di LIFE di 251,7 milioni di EUR a progetti integrati nell’ambito del presente programma per il periodo 2014-2016 stimolerà investimenti in azioni climatico-ambientali per un totale di circa 5,7 miliardi di EUR. Pertanto, per ogni euro speso nel quadro di LIFE, si prevede l’utilizzo coordinato di altri 22 EUR provenienti da fonti distinte per perseguire gli obiettivi climatico-ambientali.
•
Lo strumento finanziario pilota PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency - finanziamento privato per l’efficienza energetica) è volto a rafforzare la capacità degli enti finanziari di sviluppare e testare prodotti creditizi specifici per gli investimenti del settore privato in misure di efficienza energetica. Esso ha dimostrato una buona diffusione e la possibilità, successivamente alla fase pilota, di favorire il potenziamento e l’integrazione dei prestiti pilota per l’efficienza energetica tramite i pertinenti strumenti finanziari mobilitati dai programmi dell’Unione, in particolare nel quadro del futuro Fondo InvestEU.
•
Il Comitato delle regioni ha chiesto che il programma LIFE consegua una maggiore complementarità tra lo strumento PF4EE e altri strumenti finanziari pertinenti.
•
Lo strumento di finanziamento pilota del capitale naturale (NCFF - Natural Capital Financing Facility) fornisce prestiti, partecipazioni al capitale proprio e garanzie per le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e a tutela della natura suscettibili di generare entrate o ridurre i costi. Esso è volto a creare una serie di operazioni riproducibili e finanziabili che fungeranno da “prova della validità concettuale” per dimostrare ai potenziali investitori l’attrattiva delle operazioni direttamente intese a raggiungere gli obiettivi relativi alla biodiversità e all’adattamento al clima. La lentezza della sua diffusione è imputabile alla duplice necessità da un lato di adattare le pratiche bancarie per valutare gli utili di tali investimenti e dall’altro di migliorare la qualità delle domande di finanziamento dei progetti. A seguito della valutazione intermedia di LIFE sono state apportate varie modifiche volte ad accrescere la visibilità dello strumento e a rendere operativo il meccanismo di assistenza tecnica, e la riserva di progetti è migliorata di conseguenza. Una delle raccomandazioni non ancora messa in pratica consiste nell’integrazione di questo sostegno finanziario con sovvenzioni mirate (finanziamento misto).
•
Gli appalti pubblici sono considerati un valido meccanismo operativo per fornire un sostegno mirato all’elaborazione, all’attuazione e alla garanzia del rispetto della legislazione e delle politiche in materia di ambiente e clima. Essi hanno un importante effetto catalizzatore.
3. Efficienza e semplificazione
•
Con l’introduzione di economie di scala per attuare il gran numero di operazioni omogenee e standardizzate necessarie a gestire le sovvenzioni, la delega dei compiti di gestione dalla Commissione all’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) ha permesso di risparmiare sui costi e di migliorare l’efficienza del programma.
•
LIFE è relativamente efficiente rispetto ad altri programmi dell’Unione. I suoi costi di gestione sono, in termini relativi, nettamente inferiori a quelli di altri programmi analoghi (come COSME e Orizzonte 2020). Le pratiche di gestione, caratterizzate dal ricorso a un supporto esterno per il monitoraggio dei progetti, hanno determinato un elevato tasso di successo dei progetti e un bassissimo tasso di errore (0,25 % nel 2017 – il più basso tra tutti i programmi dell’Unione).
Cosa si potrebbe fare di più
•
Indirizzando in modo più mirato i progetti in funzione delle priorità fondamentali se ne potrebbero migliorare il contenuto e i risultati, in particolare per il sottoprogramma Ambiente le cui priorità tematiche sono attualmente definite nel regolamento per un periodo di sette anni. Le nuove priorità emerse nel corso dei sette anni di programmazione (quali l’economia circolare e i settori correlati, ad esempio le materie plastiche), o altre priorità non adeguatamente prese in considerazione dai progetti (selezionati a seguito di inviti a presentare proposte sulla base di un approccio dal basso verso l’alto) potrebbero non essere affrontate da un numero sufficiente di interventi.
•
I beneficiari considerano eccessivi gli oneri amministrativi. Sussiste pertanto la necessità di semplificare il regolamento e la procedura di domanda e di comunicazione. Alcune misure di semplificazione sono già state introdotte, mentre altre sono in fase di prova.
•
La scarsa partecipazione di beneficiari di alcuni Stati membri rischia di compromettere l’effetto catalizzatore del programma. Le dotazioni nazionali si sono dimostrate inefficaci a risolvere il problema, comportando una minore partecipazione dei paesi che più partecipavano senza migliorare quella degli altri, e a partire dal 2018 il loro utilizzo è stato interrotto. Sebbene le sovvenzioni per lo sviluppo di capacità introdotte nel 2014 siano tuttora in corso e sia troppo presto per trarre delle conclusioni, i risultati appaiono contrastanti. È opportuno cercare nuove modalità per attenuare la disomogeneità nella partecipazione.
•
Più i risultati dei progetti vengono riprodotti, tanto maggiore sarà l’effetto catalizzatore di LIFE. Una relazione del 2016 afferma che circa tre quarti dei progetti hanno un buon potenziale di riproduzione, che però non è ancora del tutto sfruttato. I beneficiari indicano che i principali ostacoli sono costituiti dalla mancanza di: mezzi finanziari, interesse e senso di urgenza da parte dei decisori, informazioni specifiche e comunicazione sulle soluzioni trasferibili, capacità di pianificare gli investimenti.
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti adeguati
Il programma LIFE è l’unico fondo dell’Unione interamente dedicato a obiettivi ambientali e climatici, che includono la transizione all’energia pulita. Esso ha per oggetto un settore di nicchia che si colloca tra i programmi dell’Unione a sostegno della ricerca e dell’innovazione da un lato, e della diffusione di misure su ampia scala dall’altro (cfr. figura 1).
Come illustrato nella figura 1, la prima fase, “ricerca/innovazione”, concerne la ricerca primaria, che rafforza le conoscenze scientifiche e la dimostrazione tecnica per comprovare la fattibilità delle innovazioni. Il programma LIFE non comprende questo settore, eccezion fatta per le attività di ricerca su piccola scala a sostegno di altri obiettivi nei progetti. Nella seconda fase, “dimostrazione/migliori prassi”, rientrano la sperimentazione, la dimostrazione e i test dell’efficacia di nuove tecnologie, approcci o strategie come metodi di attuazione delle politiche. LIFE finanzia principalmente azioni che rientrano in tale fase, in particolare nel quadro dei progetti di azione standard “tradizionali”. Il programma finanzia inoltre azioni che rientrano nella terza fase, “agevolare l’uso/l’espansione/la consapevolezza”, ad esempio mediante progetti strategici integrati e attività che sostengono la transizione all’energia pulita. In questa fase i progetti preparano il terreno per l’introduzione su larga scala di tecnologie e approcci adeguati. La quarta fase, “finanziamento su ampia scala di soluzioni verdi”, riguarda quelle situazioni in cui una tecnologia, un approccio o una strategia è credibile, ma l’accesso ai finanziamenti costituisce il principale ostacolo. LIFE non fornisce finanziamenti per l’attuazione su ampia scala.
Se è vero che le sue attività affrontano alcuni problemi direttamente sul campo, il principale effetto del programma è quello che ottiene indirettamente grazie al suo ruolo di catalizzatore: il sostegno ad azioni su scala ridotta che mirano ad avviare, ampliare o accelerare pratiche di produzione, distribuzione e consumo sostenibili e che:
agevolano lo sviluppo e lo scambio di migliori prassi e conoscenze;
rafforzano le capacità e accelerano l’attuazione della legislazione e delle politiche in materia di ambiente e clima;
aiutano i portatori di interessi a sperimentare tecnologie e soluzioni su scala ridotta; e
mobilitano finanziamenti da altre fonti.
Figura 1. Copertura del programma LIFE e di altri importanti programmi e fondi della Commissione europea
Fonte: Commissione europea
La valutazione d’impatto conferma le conclusioni della valutazione intermedia di LIFE secondo cui le sovrapposizioni che si osservano nelle fasi di finanziamento relative all’attuazione e allo sviluppo delle politiche in materia di ambiente e clima sono sinergiche (cfr. figura 1 di cui sopra).
Si svilupperanno in particolare sinergie con il [Fondo InvestEU], soprattutto la parte relativa alle infrastrutture sostenibili, [Orizzonte Europa, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo +, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca].
LIFE è inteso a sostenere la dimostrazione delle tecniche, strategie e migliori prassi che possono essere riprodotte e utilizzate su più vasta scala in programmi di maggiore portata. I progetti strategici integrati di LIFE mobilitano altri fondi europei, nazionali, regionali e privati per l’attuazione dei piani climatico-ambientali più importanti (ad esempio piani di gestione dei bacini idrografici, piani per la qualità dell’aria ecc.). In particolare, per Natura e biodiversità i progetti strategici di tutela della natura attueranno programmi di azione coerenti per integrare gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di natura e biodiversità in altre politiche e strumenti di finanziamento, anche attraverso l’attuazione coordinata dei quadri di azione prioritaria istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE. Questi progetti mireranno a coordinare le risorse disponibili per sostenere gli obiettivi in materia di natura e biodiversità, migliorando così l’integrazione.
La valutazione d’impatto ha inoltre preso in esame due opzioni specifiche connesse all’ambito di applicazione del programma allo scopo di meglio sviluppare le potenziali sinergie, affrontando lacune e sovrapposizioni.
Da un lato, tenuto conto della somiglianza degli obiettivi e della fase di sviluppo su cui si concentra il sottoprogramma LIFE - Azione per il clima, l’integrazione delle azioni di supporto alla transizione all’energia pulita rafforzerà la coerenza dell’intero programma e le sinergie nell’attuazione delle politiche unionali in materia di ambiente, clima ed energia pulita.
Dall’altro lato, la continuazione del finanziamento del programma BEST nell’ambito del sottoprogramma LIFE - Natura e biodiversità porrà rimedio al divario di finanziamento a favore della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche (RUP) e nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) e consentirà di sviluppare ulteriormente le sinergie già avviate nell’ambito di BEST.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
☑ durata limitata
☑
in vigore a decorrere dall’1.1.2021 fino al 31.12.2027
☑
incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2036 per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
☑ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;
☑ a opera delle agenzie esecutive.
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
☑ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
☑ a paesi terzi o organismi da questi designati;
☑ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
☑ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
☑ a organismi di diritto pubblico;
☑ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
☑ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TFUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.
Osservazioni:
L’attuazione del programma potrebbe essere delegata a un’agenzia esecutiva, subordinatamente all’esito dell’analisi costi-benefici e alle relative decisioni da prendere.
La gestione indiretta potrebbe essere utilizzata su base ad hoc e per una parte limitata della dotazione finanziaria del programma, affidando i compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali, alla Banca europea per gli investimenti, al Fondo europeo per gli investimenti o ad altre organizzazioni. La scelta dipenderà dalla natura dei compiti in questione.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione
Precisare frequenza e condizioni.
Secondo la valutazione intermedia il monitoraggio e la valutazione attuali risultano ampiamente efficaci ed efficienti.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi nei progetti, i risultati dei controlli ex post su LIFE + e del monitoraggio in loco dei progetti LIFE indicano che una percentuale di progetti estremamente elevata produce buoni risultati e che il “tasso di errore” del programma (vale a dire l’importo considerato a rischio) è ben al di sotto del valore-soglia di rilevanza del 2 % ed è in calo: era pari a 2,27 EUR ogni 100 EUR spesi nel 2012, sceso a 1,24 EUR nel 2015 e passato addirittura a 0,44 EUR nel 2016 e a 0,25 nel 2017 – il valore più basso tra tutti i programmi dell’Unione.
Il monitoraggio del programma si basa sulle esperienze maturate nei programmi precedenti ed è effettuato:
1. a livello di progetto e
2. a livello di programma.
1. Tutte le proposte devono indicare l’esito atteso in termini di risultati a livello di progetto. I risultati sono definiti in base a una serie predefinita di indicatori chiave di prestazione. Per i progetti, gli indicatori sono convalidati dal gruppo di monitoraggio e dal responsabile del progetto e costituiscono la base di partenza per monitorarne lo stato di avanzamento. Sono regolarmente aggiornati e i valori attesi vengono confrontati con i valori reali riscontrati nelle relazioni intermedie e finali.
Per i progetti di azione in materia di ambiente, natura e biodiversità e clima sono previste visite di monitoraggio almeno una volta all’anno e ogni progetto è oggetto di almeno una visita del personale della Commissione. Al beneficiario viene fornito un riscontro, al fine di migliorare le prestazioni. All’inizio di ogni progetto è creato un fascicolo di monitoraggio sotto forma di breve relazione contenente la descrizione del progetto e il riassunto delle azioni e dei risultati attesi. Le visite annuali del gruppo di monitoraggio forniscono una visione d’insieme dell’attuazione del progetto e permettono di individuare precocemente e affrontare prontamente eventuali problemi. Questo meccanismo contribuisce all’elevato tasso di riuscita dei progetti e al basso tasso di errore del programma.
Oltre alla relazione finale, per ciascun progetto occorre presentare un piano per la fase “post LIFE” che comprenda, tra l’altro, un elenco degli effetti previsti su cui si baserà la valutazione della sostenibilità dei risultati del progetto. La prassi attuale delle visite di monitoraggio ex post per alcuni progetti selezionati resta invariata. In questo modo sarà possibile fornire informazioni in merito alla riproducibilità dei progetti dopo un anno e valutarne l’effetto catalizzatore.
2. A livello di programma, i programmi di lavoro pluriennali stabiliscono specifiche priorità tematiche relative alla durata e agli obiettivi specifici, ivi compresi i risultati previsti (ad esempio, il numero stimato di progetti strategici integrati, la copertura di Natura 2000 da progetti LIFE, la copertura del distretto idrografico da progetti LIFE). Al termine di ciascun invito annuale a presentare proposte, la Commissione stabilisce se è stato finanziato un numero sufficiente di progetti per una determinata area di intervento e apporta le modifiche necessarie per conseguire gli obiettivi a medio termine.
I principali risultati ottenuti per determinate priorità sono presentati nel corso di riunioni tematiche e sintetizzati nelle relazioni tematiche. Essi costituiscono uno degli strumenti utilizzati per diffondere i risultati e contribuiscono allo sviluppo e all’attuazione delle politiche.
La valutazione dell’effetto catalizzatore del programma risulta particolarmente difficile in ragione dell’ampia gamma di iniziative finanziate e del fatto che l’effetto catalizzatore dei progetti si manifesta principalmente sul lungo periodo, una volta conclusi i progetti. È pertanto necessario trovare il giusto equilibrio tra la necessità di ottenere dati dettagliati e pertinenti, da un lato, e i relativi costi e oneri amministrativi a carico del beneficiario, dall’altro.
A tal fine, unitamente ai dati raccolti a livello di progetto saranno utilizzate le seguenti fonti di informazione:
1.
un campione dei risultati dei progetti sarà valutato sulla base di fonti e strumenti indipendenti dal progetto stesso (quali i dati regionali sulla qualità dell’aria o i dati del registro delle imprese). Questi progetti saranno sistematicamente individuati;
2.
controlli a campione e tramite missioni ex post sui dati forniti volontariamente dai beneficiari di progetti già conclusi;
3.
raccolta sistematica dei dati sull’importo complessivo delle risorse finanziarie mobilitate e/o coordinate dai progetti;
4.
indagini svolte presso i principali attori a livello nazionale e unionale.
In questo modo gli oneri connessi alla raccolta dei dati verranno ulteriormente trasferiti dai beneficiari ai responsabili dei controlli (gruppo di controllo, responsabili esterni del monitoraggio, EASME e Commissione).
Una valutazione intermedia e una valutazione ex-post del programma saranno realizzate rispettivamente nel 2024 e nel 2027. Come definito nella valutazione d’impatto, tenendo conto della durata media dei progetti, le valutazioni offriranno una panoramica del programma in corso che sarà integrata da un’analisi delle prestazioni del programma LIFE 2014-2020 e dell’impatto del programma LIFE +.
Per fornire la prova dei benefici collaterali che il programma può apportare a priorità specifiche, come l’azione per il clima e la biodiversità, e per meglio illustrare il livello di spesa disponibile per queste priorità nell’intero programma, il quadro di monitoraggio comprende anche la metodologia per verificare le spese connesse al clima e alla biodiversità di cui alla comunicazione sul QFP.
In questo modo sarà possibile identificare ogni anno la spesa connessa a queste due priorità all’interno del programma LIFE.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Il programma LIFE è caratterizzato dalla gestione centrale diretta da parte della Commissione, che può essere parzialmente delegata a un’agenzia esecutiva esistente. Occasionalmente, per specifiche azioni ad hoc, può essere prevista una gestione indiretta.
La Commissione sarà assistita da un gruppo di esperti con rappresentanti degli Stati membri.
Il sistema di controllo interno si fonda sulle esperienze passate. I suoi elementi principali, che si applicano a tutte le operazioni finanziarie (sovvenzioni, appalti e premi), sono i seguenti:
–
i circuiti finanziari basati in particolare su un controllo ex ante di ciascuna operazione e su controlli specifici di alcune di esse;
–
i controlli effettuati, prima dell’assegnazione, sulla capacità finanziaria e tecnica dei candidati/offerenti;
–
le relazioni annuali sulla gestione e sulle prestazioni e altre relazioni incentrate sulla gestione contabile, finanziaria e operativa.
Per un numero prestabilito di progetti, selezionati o in base al rischio (per rilevare e correggere gli errori) o in base a un campione rappresentativo (per fornire all’ordinatore ragionevoli garanzie circa la legalità o la regolarità delle operazioni), sono condotti audit ex post in loco.
La strategia di controllo tiene conto delle raccomandazioni derivate dalle valutazioni del programma, delle relazioni del revisore interno e delle relazioni speciali della Corte dei conti che mirano ad aumentare l’efficacia e il valore aggiunto europeo del programma.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il sistema di controllo interno si basa in larga misura sull’esperienza acquisita nel corso dei 25 anni di gestione del programma LIFE.
I beneficiari dei progetti sono costituiti da una grande varietà di organizzazioni, che vanno dalle piccole alle grandi imprese (le imprese ricevono il 44 % del totale e il 33 % di queste sono PMI) e dalle organizzazioni private senza fini di lucro (24 %) agli enti pubblici (32 %).
Le proposte sono selezionate in base alle credenziali professionali e alla stabilità finanziaria dei beneficiari e ad altri criteri previsti dalla base giuridica.
Nel corso del processo di selezione si ricorre al sistema di allarme rapido per individuare possibili rischi connessi ai potenziali beneficiari di sovvenzioni a gestione centralizzata. Il rischio di doppio finanziamento è analizzato nella fase di selezione dei progetti e i vari servizi si scambiano informazioni sistematicamente.
Sessioni di formazione, in relazione alle diverse fasi del ciclo di gestione del progetto, vengono organizzate sul posto per i responsabili del progetto allo scopo di affrontare specifiche esigenze finanziarie e di gestione. Si incoraggiano contatti diretti con i responsabili del progetto e della gestione finanziaria presso la Commissione e l’Agenzia per risolvere questioni specifiche.
In occasione delle visite in loco e delle riunioni di coordinamento i principali requisiti della convenzione di sovvenzione sono debitamente spiegati ai beneficiari. In particolare, l’organizzazione di missioni di monitoraggio all’inizio dei progetti, volte a individuare e correggere eventuali problemi in una fase molto precoce (in particolare a livello dei sistemi di controllo messi in atto dai beneficiari), si è dimostrata un prezioso strumento per ridurre i casi di non conformità.
Per gli auditor ex post sono organizzate sessioni informative sulle caratteristiche delle frodi che potrebbero essere rilevate nel corso di un controllo in loco dei rendiconti finanziari. Per ulteriori informazioni sulla strategia antifrode si veda il punto 2.3 qui di seguito.
I rischi per l’attuazione del programma individuati rientrano principalmente nelle seguenti categorie:
-
rischio di un uso dei fondi non sufficientemente/non efficacemente mirato, così come il rischio di un’eccessiva frammentazione dei fondi a causa della maggiore estensione territoriale o tematica;
-
errori e inefficienze imputabili alla complessità delle norme per i beneficiari e la Commissione (come l’ammissibilità dei costi, le molteplici linee di bilancio).
Nel caso in cui il programma è delegato a un’agenzia esecutiva sussistono i seguenti rischi:
-
perdita del contributo fornito dai progetti all’elaborazione delle politiche e viceversa;
-
lacune nel coordinamento (con l’agenzia esecutiva, altri donatori o enti finanziari) qualora il programma sia parzialmente delegato;
-
assenza di una chiara definizione dei limiti delle responsabilità inerenti alla gestione e al controllo delle funzioni delegate all’agenzia, qualora il programma sia parzialmente delegato.
I primi due rischi sono stati parzialmente affrontati tramite alcune soluzioni esaminate nella valutazione d’impatto, nella fattispecie:
1. migliorare l’orientamento strategico del programma tramite la semplificazione del regolamento e del programma di lavoro pluriennale;
2. ridurre l’onere amministrativo per i richiedenti/beneficiari;
3. semplificare le procedure per l’esecuzione del bilancio dell’Unione.
In passato il rischio di possibili effetti collaterali negativi del trasferimento della gestione all’EASME, quali la mancanza di continuità e la perdita del contributo fornito dai progetti all’elaborazione delle politiche e viceversa, è stato scongiurato mediante il trasferimento di risorse umane chiave dalla Commissione all’EASME e lavorando a una strategia di integrazione delle politiche che comprende attività ricorrenti e una tantum per garantire che:
-
le esigenze operative trovino corrispondenza nel programma e nell’attuazione dei progetti;
-
i responsabili politici siano informati dei risultati e delle conclusioni dei progetti e possano utilizzarli.
La strategia comprende attività quali formazioni su politiche specifiche per il personale dell’Agenzia, riunioni tematiche congiunte dei beneficiari dei progetti, riflessioni comuni sulle esigenze operative negli inviti a presentare proposte, comunicazione di un riscontro sui risultati del progetto per l’elaborazione delle politiche, ecc.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Attualmente il programma LIFE 2014-2020 è principalmente delegato a un’agenzia esecutiva. La scheda finanziaria si basa sul presupposto che il programma 2020-2027 sarà attuato internamente dai servizi della Commissione. L’efficacia dei costi connessi all’esternalizzazione a un’agenzia esecutiva sarà valutata sulla base di un’analisi costi-benefici.
Progetti:
-
selezione/valutazione/negoziazione del progetto: controlli preventivi di tutti i fascicoli, se del caso con l’assistenza di esperti esterni;
-
attuazione del progetto mediante sovvenzioni: controlli preventivi e investigativi, visite in loco per ogni progetto almeno una volta nell’arco della durata;
-
prima del pagamento finale: controlli investigativi e correttivi, esame documentale di tutti i fascicoli compreso l’uso diffuso di certificati di audit esterno.
Ogni anno si effettuano controlli in loco ex post delle sovvenzioni. Inoltre, viene introdotto un nuovo tipo di audit, “a tavolino”, per eseguire controlli di gestione senza recarsi sul posto.
I controlli nell’ambito di LIFE non possono essere separati dalla gestione del programma: nel 2017 la gestione complessiva ammontava a 20 milioni di EUR, compresi tutti i controlli in loco. Tale somma corrisponde al 4 % della somma totale gestita per il 2017.
L’importo dei costi di controllo dovrebbe subire una leggera riduzione riconducibile alle semplificazioni previste per la gestione del programma e le norme di ammissibilità delle spese:
•
tenuto conto dell’esperienza pilota in corso, è opportuno considerare ulteriori deroghe all’obbligo di presentare una proposta completa all’inizio del processo di domanda estendendo l’uso di una procedura di aggiudicazione in due fasi per i progetti standard. Tale meccanismo, che è già stato applicato ai progetti integrati ed è utilizzato, in fase pilota, in alcuni progetti tradizionali, consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti;
•
adattamento degli obblighi di comunicazione in funzione della durata e della complessità dei progetti e del valore della sovvenzione;
•
semplificazione della banca dati degli indicatori, in funzione del focus del progetto;
•
utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi, pagamenti basati sui risultati, limitazione dei costi ammissibili per le sovvenzioni;
•
impiego di sovvenzioni a cascata con comunicazione limitata e con il coinvolgimento del gruppo di monitoraggio;
•
semplificazione della procedura di domanda e razionalizzazione dei moduli e dei documenti giustificativi.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Nella frode sono incluse le violazioni interne ed esterne. La frode copre in particolare qualsiasi violazione degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. L’intenzione è l’elemento chiave che distingue la frode dall’irregolarità. La frode può comportare, oltre all’incidenza finanziaria, un danno d’immagine.
In linea con la metodologia e gli orientamenti dell’OLAF, a livello di DG è elaborata una specifica strategia antifrode basata sulle valutazioni del rischio di frode condotte sulla gestione finanziaria principale e sulle attività di gestione non finanziarie.
Le valutazioni sono state condotte tra giugno e agosto 2015 e saranno aggiornate nel 2018. Nella valutazione delle frodi sono stati presi in considerazione anche l’audit di follow-up condotto dallo IAS sull’audit della strategia antifrode effettuato da SIAC e le relazioni della Corte dei conti. La conclusione generale delle valutazioni dei rischi di frode condotte è stata che il rischio residuo di una frode significativa non individuata è basso (sia in relazione alla probabilità che all’impatto).
I settori in cui il rischio residuo è stato valutato da basso a medio sono stati specificamente esaminati:
1) appalti pubblici: sulla base della valutazione dei rischi si può ragionevolmente concludere che i controlli esistenti riducono in modo efficace i principali rischi di frode nelle fasi di preparazione, valutazione, aggiudicazione e attuazione della procedura di appalto (ad esempio un capitolato d’oneri tendenzioso, un conflitto di interessi non dichiarato, una procedura di valutazione iniqua, una collusione tra appaltatori, una collusione con un contraente e un abuso di informazioni privilegiate, contraenti fantasma, plagio, doppio finanziamento). Ai seguenti settori è stato associato un rischio residuo stimato da basso a medio: a) collusione con un contraente per accettare prestazioni inferiori alla norma; b) plagio/sostituzioni di prodotti; e un rischio residuo stimato medio: c) doppio finanziamento.
Per far fronte a tali rischi residui di frode è in corso l’organizzazione dell’utilizzo regolare di liste degli indicatori di frode (nel quadro della strategia antifrode rivista), dell’uso di banche dati esterne (ad esempio quelle elencate sul sito web antifrode dell’OLAF), e di ulteriori corsi di formazione coordinati con l’OLAF;
2) sovvenzioni: sulla base della valutazione dei rischi si può concludere che i controlli esistenti riducono in modo efficace i principali rischi di frode nelle fasi di valutazione, aggiudicazione e ex post della procedura di appalto (ad esempio conflitti di interessi non dichiarati, una procedura di valutazione iniqua, azioni svolte in modo non conforme alla descrizione tecnica, importi pagati eccessivi, doppio finanziamento e tentativi di frode). Ai seguenti settori è stato associato un rischio residuo stimato medio: 1) doppio finanziamento; e un rischio residuo stimato da basso a medio: 2) potenziali casi di frode non individuati.
Tali rischi sono ulteriormente ridotti mediante l’organizzazione di corsi di formazione supplementari in coordinamento con l’OLAF e mediante il regolare utilizzo di liste degli indicatori di frode (nel quadro della strategia antifrode rivista);
3) spese amministrative: sulla base della valutazione dei rischi, i controlli esistenti riducono in modo efficace i principali rischi di frode nei settori della formazione, delle pubblicazioni, delle riunioni interne e delle spese amministrative di ricevimento e rappresentanza (vale a dire il rimborso potenzialmente fraudolento di spese non ammissibili).
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
09 02
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
|
Rubrica 3 - Risorse naturali e ambiente
|
09 02 XX — Ambiente
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
09 02 XX XX — Natura e biodiversità
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
09 02 XX XX — Economia circolare e qualità della vita
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
09 02 XX — Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
09 02 XX — Transizione all’energia pulita
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
09 01 XX XX — Ambiente – Spese di gestione amministrativa
|
Non diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
09 01 XX XX — Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Spese di gestione amministrativa
|
Non diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
09 01 XX XX — Transizione all’energia pulita – Spese di gestione amministrativa
|
Non diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
Le linee di bilancio proposte rispecchiano gli ambiti d’azione indicati nella proposta della Commissione di un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 321 final) adottata il 2 maggio 2018 e corrispondono alla struttura del programma, come figura nella proposta di regolamento.
La nomenclatura del bilancio indicata nella scheda finanziaria legislativa potrebbe essere modificata e resta soggetta a ulteriori decisioni future.
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
3
|
Risorse naturali e ambiente
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
09 02 XX XX — Natura e biodiversità
|
Impegni
|
(1)
|
261,992
|
268,057
|
277,446
|
290,490
|
307,658
|
329,587
|
355,431
|
0,000
|
2 090,660
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
9,268
|
102,459
|
127,137
|
156,468
|
191,813
|
228,469
|
258,373
|
1 016,672
|
2 090,660
|
09 02 XX XX — Economia circolare e qualità della vita
|
Impegni
|
(1)
|
164,507
|
168,315
|
174,210
|
182,400
|
193,180
|
206,950
|
223,177
|
0,000
|
1 312,740
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
5,820
|
64,335
|
79,831
|
98,248
|
120,440
|
143,458
|
162,234
|
638,376
|
1 312,740
|
09 02 XX — Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
|
Impegni
|
(1)
|
122,203
|
124,671
|
127,128
|
129,937
|
132,564
|
135,333
|
137,190
|
0,000
|
909,027
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
2,625
|
46,522
|
57,168
|
69,099
|
81,848
|
93,115
|
98,996
|
459,653
|
909,027
|
09 02 XX — Transizione all’energia pulita
|
Impegni
|
(1)
|
132,117
|
134,810
|
137,556
|
140,357
|
143,214
|
146,129
|
148,317
|
0,000
|
982,500
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
6,247
|
52,548
|
63,913
|
76,317
|
89,829
|
101,689
|
108,113
|
483,846
|
982,500
|
09 01 XX XX — Ambiente – Spese di gestione amministrativa
|
Impegni = Pagamenti
|
(3)
|
13,500
|
13,600
|
13,700
|
13,800
|
13,900
|
14,000
|
14,100
|
0,000
|
96,600
|
09 01 XX XX — Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Spese di gestione amministrativa
|
Impegni = Pagamenti
|
(3)
|
5,684
|
5,773
|
5,925
|
5,777
|
5,864
|
5,864
|
6,086
|
0,000
|
40,973
|
09 01 XX XX — Transizione all’energia pulita – Spese di gestione amministrativa
|
Impegni = Pagamenti
|
(3)
|
2,500
|
2,500
|
2,500
|
2,500
|
2,500
|
2,500
|
2,500
|
0,000
|
17,500
|
Ambiente
|
Impegni
|
|
439,999
|
449,972
|
465,356
|
486,690
|
514,738
|
550,537
|
592,708
|
0,000
|
3 500,000
|
|
Pagamenti
|
|
28,588
|
180,394
|
220,668
|
268,516
|
326,153
|
385,927
|
434,707
|
1 655,048
|
3 500,000
|
Azione per il clima
|
Impegni
|
|
262,504
|
267,754
|
273,109
|
278,571
|
284,143
|
289,826
|
294,093
|
0,000
|
1 950,000
|
|
Pagamenti
|
|
17,056
|
107,343
|
129,506
|
153,693
|
180,041
|
203,168
|
215,695
|
943,499
|
1 950,000
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
=1+3
|
702,503
|
717,726
|
738,465
|
765,261
|
798,881
|
840,363
|
886,801
|
|
5 450,000
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
45,643
|
287,736
|
350,174
|
422,208
|
506,194
|
589,095
|
650,402
|
2 598,547
|
5 450,000
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
“Spese amministrative”
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
17,017
|
21,879
|
28,314
|
30,602
|
35,464
|
38,038
|
40,755
|
|
212,069
|
Altre spese amministrative
|
1,061
|
1,312
|
1,920
|
1,620
|
1,646
|
1,746
|
2,396
|
|
11,702
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
18,078
|
18,078
|
23,191
|
30,234
|
32,222
|
37,110
|
39,784
|
43,151
|
|
223,771
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
720,580
|
740,917
|
768,699
|
797,483
|
835,991
|
880,148
|
929,952
|
0
|
5 673,771
|
|
Pagamenti
|
63,721
|
310,927
|
380,408
|
454,431
|
543,304
|
628,879
|
693,553
|
2 598,547
|
5 673,771
|
3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
17,017
|
21,879
|
28,314
|
30,602
|
35,464
|
38,038
|
40,755
|
212,069
|
Altre spese amministrative
|
1,061
|
1,312
|
1,920
|
1,620
|
1,646
|
1,746
|
2,396
|
11,702
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
18,078
|
23,191
|
30,234
|
32,222
|
37,110
|
39,784
|
43,151
|
223,771
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
21,684
|
21,873
|
22,125
|
22,077
|
22,264
|
22,364
|
22,686
|
155,073
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
21,684
|
21,873
|
22,125
|
22,077
|
22,264
|
22,364
|
22,686
|
155,073
|
TOTALE
|
39,761856
|
45,064144
|
52,358484
|
54,298484
|
59,374624
|
62,148624
|
65,837624
|
378,84384
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
–
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
•
Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
119
|
153
|
198
|
214
|
248
|
266
|
285
|
Nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD
Rubrica 7
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
119
|
153
|
198
|
214
|
248
|
266
|
285
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
Gestione operativa e finanziaria di tutte le attività del programma (sovvenzioni, appalti, premi, ecc.)
Sviluppo di sinergie e coordinamento con altri programmi
Monitoraggio e valutazione
|
|
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3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–☑
non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
Specificare l’organismo di cofinanziamento
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|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
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3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Articolo ………….
|
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|
|
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|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni)