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Document 52018IP0317
European Parliament resolution of 5 July 2018 with recommendations to the Commission on a Statute for social and solidarity-based enterprises (2016/2237(INL))
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti uno statuto per le imprese sociali e solidali (2016/2237(INL))
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti uno statuto per le imprese sociali e solidali (2016/2237(INL))
GU C 118 del 8.4.2020, p. 145–157
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/145 |
P8_TA(2018)0317
Uno statuto per le imprese sociali e solidali
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti uno statuto per le imprese sociali e solidali (2016/2237(INL))
(2020/C 118/24)
Il Parlamento europeo,
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vista la dichiarazione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni, |
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visti gli articoli 225 e 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (1), |
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vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sull'Iniziativa per l'imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale (2), |
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vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione (3), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa (4), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 dal titolo «L'Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia — Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206), |
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vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata «Iniziativa per l'imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM(2011)0682), |
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visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
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visto il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, |
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vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l'articolo 20, |
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visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio (8), |
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vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti lo statuto della mutua europea (9), |
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visto lo studio del luglio 2011 richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo sul ruolo delle società di mutuo soccorso nel XXI secolo («The role of mutual societies in the 21st century»), |
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vista la relazione del gruppo di esperti della Commissione sull'imprenditoria sociale (GECES), dell'ottobre 2016, dal titolo «Social enterprises and the social economy going forward» (Il futuro delle imprese sociali e dell'economia sociale) (10), |
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visto lo studio commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, del febbraio 2017, dal titolo «A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise» (Uno statuto europeo per le imprese sociali e solidali), |
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visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0231/2018), |
A. |
considerando che i termini «impresa sociale» e «impresa solidale» sono spesso utilizzati come sinonimi, sebbene il tipo di impresa che indicano non sia sempre lo stesso e possa variare molto tra gli Stati membri; che il concetto di «impresa sociale» riguarda essenzialmente organizzazioni tradizionali dell'economia sociale quali cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni; che i confini del concetto di «impresa sociale» sono oggetto di importanti discussioni tra esperti in scienze sociali e avvocati; che sembra fondamentale procedere senza indugio verso un migliore riconoscimento del concetto di «impresa sociale e solidale» stabilendo una definizione giuridica di base che possa dare un contributo concreto agli sforzi profusi dall'Unione europea e dagli Stati membri per sviluppare imprese sociali e solidali che possano usufruire dei vantaggi del mercato interno; |
B. |
considerando che l'economia sociale e solidale apporta un contributo importante all'economia dell'Unione; che nelle sue risoluzioni del 19 febbraio 2009, 20 novembre 2012 e 10 settembre 2015, il Parlamento ha sottolineato che l'economia sociale e solidale dà lavoro a oltre 14 milioni di persone, ossia a circa il 6,5 % dei lavoratori dell'UE e il 10 % delle imprese dell'Unione; che il settore ha dimostrato una particolare resilienza alla crisi economica e finanziaria e ha potenzialità in termini di innovazione sociale e tecnologica e creazione di posti di lavoro dignitosi, inclusivi, locali e sostenibili, che promuovano la crescita economica e la tutela ambientale e rafforzino la coesione sociale, economica e regionale; che le imprese sociali e solidali mettono in luce nuovi modi per affrontare i problemi sociali in un mondo in rapido mutamento; che l'economia sociale e solidale continua a svilupparsi e costituisce quindi un motore per la crescita e l'occupazione che dovrebbe essere promosso e sostenuto; |
C. |
considerando che esistono notevoli differenze tra gli Stati membri in termini di modalità di regolamentazione delle imprese sociali e solidali e delle forme organizzative a disposizione degli imprenditori sociali nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici; che le particolari forme organizzative che le imprese sociali e solidali adottano dipendono dai quadri giuridici esistenti, dall'economia politica delle prestazioni sociali e della solidarietà e dalle tradizioni culturali e storiche in ciascun paese; |
D. |
considerando che in alcuni Stati membri sono state create forme giuridiche specifiche attraverso l'adattamento del modello cooperativo, mutuale o associativo o l'introduzione di forme giuridiche che riconoscono l'impegno sociale assunto da molteplici entità e comprendono alcune caratteristiche specifiche delle imprese sociali e solidali; che in altri Stati membri non sono state create forme giuridiche specifiche per le imprese sociali e solidali e che conseguentemente tali imprese operano mediante il ricorso a forme giuridiche preesistenti, ivi comprese forme giuridiche utilizzate dalle imprese classiche, quali le società a responsabilità limitata o le società per azioni; che in alcuni Stati membri la forma giuridica che le imprese sociali e solidali possono adottare può essere facoltativa; che è opportuno osservare che, anche nei casi in cui sono state concepite forme giuridiche specifiche per le imprese sociali e solidali, molte di esse optano spesso per le forme giuridiche che più rispondono alle loro esigenze e ai loro obiettivi; |
E. |
considerando che l'adozione di quadri giuridici diversi per le imprese sociali e solidali in molti Stati membri è una conferma dello sviluppo di un nuovo tipo di imprenditoria basato sui principi della solidarietà e della responsabilità e maggiormente incentrato sulla creazione di un valore aggiunto sociale, sul radicamento nel territorio e sulla promozione di un'economia più sostenibile; che tale diversità conferma inoltre il carattere innovativo e positivo dell'imprenditoria sociale; |
F. |
considerando che, nella sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione, il Parlamento sottolinea che l'innovazione sociale fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee, siano esse prodotti, servizi o modelli di organizzazione sociale, concepite per rispondere alle nuove esigenze e sfide sociali, territoriali e ambientali, come ad esempio l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento, l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare, la gestione della diversità, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'integrazione delle persone maggiormente escluse dal mercato del lavoro nonché la lotta al cambiamento climatico; |
G. |
considerando che, alla luce di tale diversità di forme giuridiche disponibili per la creazione di un'impresa sociale e solidale nei vari Stati membri, attualmente nell'Unione europea non esiste un consenso riguardo all'istituzione di una forma specifica di impresa sociale e di impresa solidale; che il Parlamento ha già sottolineato l'importanza di sviluppare nuovi quadri giuridici a livello di Unione, pur ribadendo sempre che tali quadri dovrebbero essere facoltativi per le imprese rispetto ai loro quadri nazionali e dovrebbero essere preceduti da una valutazione d'impatto per tener conto dell'esistenza di diversi modelli di imprenditoria sociale negli Stati membri; che il Parlamento ha altresì sottolineato che tutte le misure dovrebbero dimostrare un valore aggiunto a livello dell'Unione; |
H. |
considerando che il dialogo sociale riveste un'importanza fondamentale sia per il conseguimento dell'obiettivo dell'economia sociale di mercato, ossia la piena occupazione affiancata dal progresso sociale, sia per la competitività e l'equità nel mercato unico europeo; che il dialogo sociale e la consultazione delle parti sociali nel processo decisionale dell'UE rappresentano un'importante innovazione sociale; |
I. |
considerando che la scelta tra le forme giuridiche disponibili ha il vantaggio di consentire alle imprese sociali e solidali di definire la loro struttura nel modo più appropriato alle circostanze in questione, alla tradizione in cui sono radicate e al tipo di attività che intendono svolgere; |
J. |
considerando che, fatto salvo quanto precede, è possibile ricavare dalle esperienze nazionali a livello di Stato membro alcuni criteri e caratteristiche particolari che un'impresa sociale e solidale dovrebbe rispettare, qualunque sia la forma giuridica adottata, affinché possa essere considerata tale; che sembra auspicabile stabilire, a livello di Unione, un insieme comune di caratteristiche e criteri sotto forma di norme minime al fine di creare un quadro giuridico più efficiente e coerente per tali imprese e garantire che, nonostante la loro diversità, tutte le imprese sociali e le imprese solidali abbiano un'identità comune, a prescindere dallo Stato membro di costituzione; che tali caratteristiche istituzionali dovrebbero contribuire a consentire alle imprese sociali e alle imprese solidali di continuare ad avere un vantaggio rispetto a modalità alternative di organizzazione della prestazione dei servizi, compresi i servizi sociali; |
K. |
considerando che nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 («Iniziativa per l'imprenditoria sociale») la Commissione ha definito impresa sociale «un attore dell'economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa opera sul mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali»; |
L. |
considerando che, ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013, per «impresa sociale» si intende un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, che:
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M. |
considerando che nella sua risoluzione del 10 settembre 2015 il Parlamento osserva che le imprese dell'economia sociale e solidale, pur non essendo necessariamente organizzazioni senza scopo di lucro, sono imprese che mirano al raggiungimento di un fine sociale, sia esso la creazione di posti di lavoro per gruppi vulnerabili, la prestazione di servizi ai loro membri o, più in generale, la realizzazione di un impatto sociale e ambientale positivo, e che reinvestono i profitti principalmente per conseguire predetti obiettivi; considerando che le imprese sociali e le imprese solidali si distinguono per il loro impegno a rispettare i seguenti valori:
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N. |
considerando che le suddette definizioni sono compatibili e riuniscono le caratteristiche condivise da tutte le imprese sociali e solidali, indipendentemente dallo Stato membro di costituzione e dalla forma giuridica che hanno scelto di adottare a norma del diritto nazionale; che dette caratteristiche dovrebbero costituire la base di riferimento per una definizione giuridica trasversale di «impresa sociale» che sia più definitiva, universalmente concordata e applicata a livello di Unione; |
O. |
considerando che le imprese sociali e le imprese solidali sono organizzazioni private indipendenti dalle autorità pubbliche; |
P. |
considerando che le imprese sociali e le imprese solidali operano sul mercato in modo imprenditoriale; che ciò implica che esse svolgono attività di natura economica; |
Q. |
considerando che le zone rurali offrono notevoli opportunità alle imprese sociali e alle imprese solidali e che, pertanto, è essenziale che siano messe a disposizione infrastrutture adeguate in tutte le regioni rurali; |
R. |
considerando che l'istruzione e la formazione devono costituire settori prioritari nella promozione della cultura imprenditoriale tra i giovani; |
S. |
considerando che le società di mutuo soccorso che operano nei settori della sanità e dell'assistenza sociale nell'UE impiegano 8,6 milioni di persone e forniscono sostegno a 120 milioni di cittadini; che tali società di mutuo soccorso occupano una quota di mercato pari al 24 % e generano oltre il 4 % del PIL dell'Unione; |
T. |
considerando che il contributo apportato alla creazione di valore sociale deve essere l'obiettivo principale di un'impresa sociale e solidale; che le imprese sociali e le imprese solidali dovrebbero espressamente perseguire l'obiettivo di favorire la comunità nel suo complesso o un gruppo specifico di persone, al di là dei propri soci; che il fine sociale perseguito dalle imprese sociali e dalle imprese solidali dovrebbe essere chiaramente indicato nei rispettivi atti costitutivi; che il concetto di impresa sociale e solidale non dovrebbe essere confuso con quello di responsabilità sociale delle imprese (RSI), anche se le imprese commerciali con importanti attività di RSI possono avere una forte interconnessione con l'imprenditoria sociale; che le imprese sociali e le imprese solidali non devono avere come obiettivo la convenzionale realizzazione di profitto commerciale, bensì devono utilizzare qualsiasi valore aggiunto creato per sviluppare ulteriormente progetti tesi a migliorare il contesto in cui si trovano i loro gruppi bersaglio; |
U. |
considerando che la digitalizzazione, obiettivi ambiziosi in materia di cambiamenti climatici, la migrazione, le disuguaglianze, lo sviluppo delle comunità, soprattutto nelle zone emarginate, l'assistenza sociale e i servizi sanitari, le esigenze delle persone con disabilità e la lotta contro la povertà, l'esclusione sociale, la disoccupazione di lunga durata e le disparità di genere nonché compiti ambientali specifici presentano un grande potenziale per le imprese sociali; che la maggior parte delle imprese sociali e solidali opera sul mercato in modo imprenditoriale, assumendo rischi economici; |
V. |
considerando che le imprese sociali e solidali dovrebbero svolgere un'attività socialmente utile; che esse possono essere attive in un ampio ventaglio di attività; che le imprese sociali e solidali sono in genere impegnate nella prestazione di servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, in particolare servizi di sostegno ai singoli in situazioni di precarietà e di esclusione socioeconomica, nonché servizi di inserimento lavorativo per i gruppi svantaggiati; che, alla luce del valore sociale creato e della capacità di reintegrare le persone disoccupate da lunghi periodi, per approfondire la coesione sociale e la crescita economica, si è registrata una tendenza comune nelle legislazioni nazionali ad ampliare la gamma di attività cui le imprese sociali e le imprese solidali hanno diritto a partecipare, purché queste siano di interesse generale e/o abbiano un'utilità sociale, per esempio la prestazione di servizi per la comunità, anche nei settori dell'istruzione, della sanità, della cultura, dell'edilizia, dello svago e dell'ambiente; |
W. |
considerando che le imprese sociali e solidali forniscono un modello aziendale per il ventunesimo secolo che garantisce un equilibrio tra le esigenze finanziarie e quelle sociali; che le imprese sociali e solidali sono generalmente associate all'innovazione sociale, tecnologica ed economica, in conseguenza dell'espansione della loro attività in nuovi settori di produzione di beni o prestazione di servizi, compresi servizi ambientali, sanitari, culturali, educativi e ricreativi, e/o dell'introduzione di metodi di produzione o di organizzazione del lavoro innovativi, concepiti per rispondere alle nuove esigenze e sfide sociali, territoriali e ambientali, come ad esempio l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento, l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare, la gestione della diversità, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'integrazione delle persone maggiormente escluse dal mercato del lavoro nonché la lotta ai cambiamenti climatici; |
X. |
considerando che le imprese sociali e le imprese solidali, in virtù della loro natura sociale e inclusiva, offrono un'occupazione ai gruppi di lavoratori che più spesso sono esclusi dal mercato del lavoro e che forniscono un contributo fondamentale al reinserimento dei disoccupati di lungo periodo e alla lotta alla disoccupazione in generale, rafforzando in tal modo la coesione sociale e la crescita economica nell'UE; |
Y. |
considerando che l'economia sociale, in ragione della natura particolare delle imprese e delle organizzazioni che la compongono, delle sue regole specifiche, dei suoi impegni sociali e dei suoi metodi innovativi, ha più volte dimostrato la sua resilienza nelle congiunture economiche sfavorevoli e la sua capacità di uscire più rapidamente dalle crisi; |
Z. |
considerando che la partecipazione finanziaria dei dipendenti, in particolare nelle piccole e medie imprese, è spesso al servizio di uno scopo sociale, come dimostra l'esempio di migliore prassi rappresentato dall'efficace reinserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro in Spagna mediante il modello societario «sociedad laboral» (SL), che offre alle persone in cerca di lavoro la possibilità di utilizzare la propria indennità di disoccupazione per fondare una impresa, creando così più posti di lavoro, con il sostegno e la consulenza dello Stato membro per le questioni gestionali; |
AA. |
considerando che le imprese sociali e solidali non sono necessariamente organizzazioni senza scopo di lucro ma possono avere anche una finalità lucrativa, a condizione che la loro attività soddisfi pienamente i criteri per ottenere l'etichetta europea dell'economia sociale; che, indipendentemente dall'ambito principale in cui operano le imprese sociali e solidali, queste dovrebbero incentrarsi soprattutto sui valori sociali e sulla realizzazione di un impatto positivo e duraturo sul benessere e sullo sviluppo economico della società anziché sulla generazione di profitti per i proprietari, soci o azionisti; che, in tale ambito, è essenziale che per le imprese sociali e solidali esista un vincolo rigoroso sulla distribuzione dei profitti e degli attivi tra i soci o gli azionisti, noto anche come «blocco degli attivi»; che si potrebbe prevedere una distribuzione limitata dei profitti, in funzione della forma giuridica adottata dall'impresa sociale e dall’impresa solidale, sebbene le procedure e le regole riguardanti detta distribuzione debbano essere stabilite in modo tale da garantire in ogni circostanza che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario dell'impresa; che, in ogni caso, la parte maggiore e più significativa dei profitti generati da un'impresa sociale e solidale dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per mantenere e conseguire il suo fine sociale; |
AB. |
considerando che, per essere efficace, il vincolo che vieta la distribuzione dovrebbe riguardare vari aspetti, segnatamente il pagamento di dividendi periodici, la distribuzione di riserve accumulate, la devoluzione delle attività residue alla liquidazione di un'entità, la trasformazione dell'impresa sociale e dell’impresa solidale in un'altra tipologia di organizzazione, se consentito, e la perdita dello status di tale impresa; che il vincolo che vieta la distribuzione potrebbe essere indirettamente violato anche con il pagamento di una retribuzione ingiustificabile e al di sopra dei livelli di mercato a dipendenti o amministratori; |
AC. |
considerando che le imprese sociali e solidali dovrebbero essere gestite conformemente a modelli di governance democratica che coinvolgano i dipendenti, i clienti e i soggetti interessati dall'attività nel processo decisionale; che tale modello partecipativo rappresenta una procedura strutturale per controllare l'effettivo conseguimento degli obiettivi sociali dell'organizzazione; che il potere dei soci nel processo decisionale non dovrebbe basarsi solo o principalmente sulle partecipazioni azionarie che questi possano detenere, anche quando la forma giuridica adottata per l'impresa sociale e solidale è quella di una società commerciale; |
AD. |
considerando che in alcuni Stati membri le imprese sociali e solidali possono assumere la forma giuridica di un'impresa commerciale; che la possibilità per tali società di essere riconosciute a livello UE quali imprese sociali e solidali dovrebbe essere subordinata all'assolvimento di determinati obblighi e condizioni onde risolvere le possibili contraddizioni tra la forma della società e il modello di impresa sociale e di impresa solidale; |
AE. |
considerando che il trattamento dei dipendenti nelle imprese sociali e nelle imprese solidali dovrebbe essere paragonabile a quello dei dipendenti delle imprese commerciali tradizionali; |
AF. |
considerando che l'impatto positivo delle imprese sociali e solidali sulla comunità può giustificare l'adozione di azioni concrete a loro sostegno, quali il pagamento di sovvenzioni e l'adozione di misure favorevoli in materia fiscale e di appalti pubblici; che tali misure dovrebbero, in linea di principio, essere considerate compatibili con i trattati, dal momento che mirano ad agevolare lo sviluppo di aree o attività economiche principalmente destinate ad avere un impatto positivo sulla società e che la capacità di tali imprese di raccogliere fondi e realizzare guadagni è nettamente più limitata rispetto alle imprese commerciali; |
AG. |
considerando che il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) stabilisce requisiti e condizioni per l'istituzione di fondi europei per l'imprenditoria sociale; |
AH. |
considerando che l'Unione dovrebbe creare un certificato o un'etichetta per le imprese sociali e solidali, in modo da renderle più visibili e promuovere un quadro normativo più coerente; che è essenziale che le autorità pubbliche controllino e garantiscano che una determinata impresa rispetti i requisiti per l'ottenimento dell'etichetta di impresa sociale e solidale prima della concessione della stessa, avendo in tal modo la possibilità di trarre vantaggio da eventuali misure definite a livello UE; che dovrebbe essere prevista la revoca del certificato di un'impresa sociale e solidale qualora quest'ultima non rispetti detti requisiti e gli obblighi giuridici che le incombono; |
AI. |
considerando che le imprese sociali e solidali dovrebbero pubblicare annualmente una relazione sociale in cui rendono conto per lo meno delle loro attività, dei risultati conseguiti, della partecipazione dei soggetti interessati, della ripartizione dei profitti, dei salari, delle sovvenzioni e di altre prestazioni ricevute; |
1. |
evidenzia la fondamentale importanza dei circa 2 milioni di imprese sociali e solidali in Europa (12), presso le quali trovano impiego oltre 14,5 milioni di persone (13), e il loro prezioso contributo alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla coesione sociale e regionale nonché alla costante crescita economica nel mercato interno; |
2. |
invita la Commissione a introdurre a livello di Unione un'etichetta europea dell'economia sociale da assegnare alle imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà, sulla scorta di criteri chiari concepiti per mettere in risalto le caratteristiche specifiche di tali imprese e il loro impatto sociale, accrescere la loro visibilità, incoraggiare gli investimenti, facilitare l'accesso ai finanziamenti e al mercato unico per le imprese che intendano espandersi a livello nazionale o ad altri Stati membri, rispettando al contempo le forme e i quadri giuridici del settore e degli Stati membri; |
3. |
ritiene che l'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe essere accessibile alle organizzazioni e alle entità private che soddisfano in modo rigoroso e in tutte le loro attività i requisiti giuridici previsti per le imprese sociali e solidali, qualunque sia la forma giuridica della loro costituzione in uno Stato membro; osserva che l'etichetta dovrebbe essere facoltativa per le imprese; |
4. |
sostiene che l'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe avere carattere volontario per le imprese, ma deve essere riconosciuta da tutti gli Stati membri; |
5. |
è dell'opinione che i requisiti giuridici per l'ottenimento e il mantenimento dell'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbero essere individuati facendo riferimento a determinati criteri e caratteristiche comuni, in particolare quelli figuranti nell'allegato della presente risoluzione; |
6. |
sottolinea che, in considerazione della crescente domanda di prestazioni sociali, le imprese sociali e le imprese solidali nell'Unione sono sempre più importanti nel fornire servizi sociali volti a sostenere le persone a rischio o in condizioni di povertà ed esclusione sociale; evidenzia che le imprese sociali e solidali non dovrebbero sostituire i servizi sociali pubblici ma piuttosto svolgere un ruolo ad essi complementare; richiama l'attenzione sull'importanza delle imprese sociali e solidali che forniscono servizi sociali, sanitari o d'istruzione e svolgono compiti ambientali specifici in collaborazione con le autorità locali e i volontari; sottolinea che le imprese sociali e solidali sono potenzialmente in grado di risolvere alcune sfide sociali attraverso un approccio dal basso; |
7. |
pone in evidenzia che le imprese sociali e solidali creano opportunità di lavoro per le persone con disabilità e per le persone appartenenti ad altri gruppi svantaggiati; |
8. |
sottolinea che le imprese sociali e solidali presentano un forte radicamento locale e regionale, il che dà loro il vantaggio di conoscere meglio le esigenze specifiche e consente loro di offrire i prodotti e i servizi richiesti in loco, migliorando quindi la coesione economica, sociale e territoriale; |
9. |
osserva che le imprese sociali e solidali possono contribuire a una maggiore parità di genere e alla riduzione del divario retributivo di genere; |
10. |
evidenzia la necessità di offrire occupazione alle persone più comunemente escluse dal mercato del lavoro tramite il reinserimento dei disoccupati di lungo periodo e la lotta alla disoccupazione in generale; |
11. |
è del parere che sia opportuno istituire un meccanismo che coinvolga gli Stati membri e mediante il quale le entità che soddisfano i pertinenti requisiti giuridici possano ottenere l'etichetta europea dell'economia sociale; ritiene che qualsiasi persona giuridica di diritto privato che soddisfa i criteri giuridici dovrebbe avere diritto all'etichetta dell'UE, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro di costituzione abbia una particolare forma giuridica per le imprese sociali e solidali; |
12. |
reputa opportuno istituire, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un meccanismo per la tutela dell'etichetta europea dell'economia sociale e la prevenzione dell'istituzione e del funzionamento di «false» imprese sociali e imprese solidali; ritiene che tale meccanismo debba garantire che le imprese cui è assegnata l'etichetta europea dell'economia sociale siano regolarmente monitorate per quanto attiene alla loro conformità alle disposizioni previste dall'etichetta; è dell'opinione che gli Stati membri debbano prevedere sanzioni effettive e proporzionate onde garantire che l'etichetta non sia ottenuta o utilizzata in modo improprio; |
13. |
ritiene che le imprese sociali e solidali in possesso dell'etichetta europea dell'economia sociale debbano essere riconosciute in quanto tali in tutti gli Stati membri, in funzione delle attività che svolgono, e debbano godere degli stessi benefici, diritti e obblighi delle imprese costituite a norma del diritto dello Stato membro in cui operano; |
14. |
sottolinea la necessità di una definizione ampia e inclusiva a livello di Unione, che evidenzi l'importanza del principio secondo cui una percentuale rilevante dei profitti generati dall'impresa dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per conseguire l'obiettivo sociale delle imprese sociali e solidali; pone l'accento sulle particolari sfide che le cooperative sociali e le imprese sociali di inserimento lavorativo affrontano nello svolgimento della loro missione di aiutare coloro che sono più frequentemente esclusi dal mercato del lavoro, e sottolinea la necessità che tali organizzazioni siano comprese nell'ambito della nuova etichetta; |
15. |
ritiene che i criteri e i requisiti giuridici minimi per l'ottenimento e il mantenimento dell'etichetta europea dell'economia sociale debbano comprendere un'attività socialmente utile, che dovrebbe essere definita a livello di Unione; sottolinea che tale attività dovrebbe essere misurabile in termini di impatto sociale in settori quali l'integrazione sociale delle persone vulnerabili, l'inserimento nel mercato del lavoro di coloro che sono a rischio di esclusione in posti di lavoro di qualità e sostenibili, la riduzione delle disparità di genere, la lotta all'emarginazione dei migranti, il miglioramento delle pari opportunità attraverso la sanità, l'istruzione, la cultura e alloggi dignitosi, e la lotta alla povertà e alle disuguaglianze; evidenzia che nel loro operato le imprese sociali e solidali devono conformarsi alle migliori pratiche in termini di condizioni di lavoro e occupazionali; |
16. |
sottolinea che per l'ottenimento di tale etichetta è opportuno mantenere i costi e il carico di lavoro al minimo, affinché non comportino uno svantaggio per le imprese sociali e per le imprese solidali, in particolare per le imprese sociali e solidali di piccole e medie dimensioni; ritiene che, allo stesso modo, i criteri comuni a livello di Unione debbano essere semplici, chiari e basati su fattori sostanziali anziché formali, e che le relative procedure non debbano essere onerose; osserva che, se da un lato gli obblighi di comunicazione rappresentano uno strumento ragionevole per verificare che le imprese sociali e solidali continuino ad avere diritto all'etichetta europea dell'economia sociale, dall'altro la frequenza delle comunicazioni e le informazioni obbligatorie da includere non devono essere eccessivamente onerose; osserva che i costi del processo di etichettatura o certificazione potrebbero essere limitati se l'amministrazione centrale venisse effettuata al livello delle autorità nazionali che, in collaborazione con le imprese sociali e solidali, potrebbero trasferire l'amministrazione e la gestione dell'etichetta a un organismo nazionale indipendente secondo la definizione paneuropea dei criteri applicabili alle imprese sociali e solidali; |
17. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente l'etichetta europea dell'economia sociale e a pubblicizzare i benefici sociali ed economici apportati dalle imprese sociali e solidali, comprese la creazione di posti di lavoro di qualità e la coesione sociale; |
18. |
ricorda che l'attuazione di una strategia di responsabilità sociale delle imprese nel quadro di un piano aziendale non costituisce una condizione sufficiente per considerare un'impresa come sociale e solidale ed evidenzia pertanto l'importanza di effettuare una chiara distinzione tra un'impresa sociale e solidale e un'impresa impegnata nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese; |
19. |
invita la Commissione a garantire che le sue politiche rispecchino l'impegno a creare un contesto favorevole per le imprese sociali e solidali; invita a tale proposito la Commissione a effettuare, in collaborazione con gli Stati membri e il settore delle imprese sociali, uno studio comparativo dei vari quadri giuridici nazionali e regionali che disciplinano le imprese sociali e le imprese solidali in tutta l'UE, delle condizioni operative per le imprese sociali e per le imprese solidali e delle loro caratteristiche, ivi compresi dimensione, numero e ambito di attività, nonché dei diversi sistemi nazionali di certificazione, statuto ed etichettatura; |
20. |
sottolinea che le imprese sociali e solidali hanno una lunga tradizione nella maggior parte degli Stati membri e si sono consolidate come attori di mercato vitali e importanti; |
21. |
ritiene che le priorità di investimento per l'economia sociale e le imprese sociali e solidali non dovrebbero limitarsi all'inclusione sociale, ma dovrebbero comprendere anche l'occupazione e l'istruzione, onde riflettere l'ampio spettro di attività economiche in cui esse sono presenti; |
22. |
chiede il proseguimento del programma «Erasmus per giovani imprenditori» e un utilizzo efficiente del suo bilancio, nonché di far sì che le informazioni sul programma siano facilmente accessibili; |
23. |
chiede che siano semplificate le procedure per la costituzione di imprese sociali e di imprese solidali, in modo che l'imprenditoria sociale non sia ostacolata da una burocrazia eccessiva; |
24. |
invita la Commissione a stilare, in collaborazione con gli Stati membri, un elenco (soggetto a revisione) delle forme giuridiche esistenti negli Stati membri e che presentano le caratteristiche delle imprese sociali, nonché a tenere tale elenco aggiornato rispettando nel contempo le specificità storiche e giuridiche delle imprese sociali e delle imprese solidali; |
25. |
invita la Commissione a integrare meglio l'economia sociale nella legislazione dell'Unione, al fine di creare parità di condizioni per le imprese sociali e solidali, da un lato, e per altre forme di imprese, dall'altro; |
26. |
sottolinea l'importanza della creazione di reti tra le imprese sociali e imprese solidali e invita gli Stati membri a incoraggiare il trasferimento di conoscenze e buone prassi all'interno degli Stati membri (ad esempio istituendo punti di contatto nazionali) e in tutta l'Unione, coinvolgendo non solo le imprese sociali e solidali stesse ma anche le imprese tradizionali, il mondo accademico e altre parti interessate; invita la Commissione, nel contesto del gruppo di esperti sull'imprenditoria sociale e in collaborazione con gli Stati membri, a continuare a raccogliere e condividere informazioni sulle buone prassi vigenti e ad analizzare i dati sia qualitativi che quantitativi concernenti il contributo delle imprese sociali e solidali alle politiche pubbliche e alle comunità locali; |
27. |
evidenzia che la Commissione e gli Stati membri, nonché le autorità regionali e locali, dovrebbero integrare la dimensione relativa alle imprese sociali e alle imprese solidali nelle politiche, nei programmi e nelle pratiche pertinenti; |
28. |
sottolinea con forza che il quadro giuridico per il funzionamento delle imprese sociali e delle imprese solidali deve rispettare i principi di una concorrenza leale e non deve consentire una concorrenza sleale, onde permettere il corretto funzionamento delle piccole e medie imprese tradizionali; |
29. |
invita la Commissione a riesaminare la legislazione vigente dell'Unione e a presentare, ove opportuno, proposte legislative volte a istituire un quadro giuridico più coerente e completo a sostegno delle imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà, in particolare, ma non solo, in materia di appalti pubblici, norme sulla concorrenza e imposizione fiscale, in modo che tali imprese siano trattate in maniera coerente con la loro particolare natura e il loro contributo alla coesione sociale e alla crescita economica; ritiene che siffatte misure debbano essere rese disponibili alle imprese in possesso dell'etichetta europea dell'economia sociale, che garantisce il rispetto dei criteri che definiscono un'impresa sociale e solidale; sostiene che tali proposte legislative potrebbero in particolare agevolare la cooperazione e le transazioni a livello transfrontaliero tra le imprese sociali e solidali; |
30. |
esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete al fine di sbloccare e attirare in misura maggiore i finanziamenti pubblici e privati di cui le imprese sociali e solidali hanno bisogno, tra cui la promozione di un'etichetta europea dell'economia sociale; |
31. |
chiede la creazione di una piattaforma online multilingue europea accessibile al pubblico per le imprese sociali e solidali, grazie alla quale queste ultime possano ottenere informazioni e scambiare idee su temi quali la costituzione d'impresa, le opportunità di finanziamento dell'Unione e le relative condizioni, la partecipazione agli appalti pubblici e le possibili strutture giuridiche; |
32. |
ritiene opportuno che la Commissione valuti la possibilità di istituire una linea di finanziamento a sostegno dell'innovazione nelle imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà, in particolare quando il carattere innovativo dell'attività svolta dall'impresa rende difficile per la stessa garantire un finanziamento sufficiente in condizioni di mercato normali; invita la Commissione e gli Stati membri a adottare misure concrete per aiutare le imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà ad attirare i finanziamenti necessari al proseguimento delle loro attività; |
33. |
sottolinea la necessità di sostenere le imprese sociali e solidali fornendo loro finanziamenti sufficienti, dato che la sostenibilità finanziaria di tali imprese è determinante per la loro sopravvivenza; evidenzia la necessità di incoraggiare il sostegno finanziario da parte di investitori privati ed entità pubbliche a favore delle imprese sociali e solidali a livello regionale, nazionale e di Unione, con particolare attenzione al finanziamento dell'innovazione; invita la Commissione a rafforzare la dimensione sociale degli strumenti di finanziamento dell'Unione esistenti nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, come il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, al fine di promuovere l'economia e l'imprenditoria sociali; invita la Commissione a rafforzare l'attuazione del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e del suo asse «Microfinanza e imprenditoria sociale», nonché a sensibilizzare maggiormente il settore finanziario sulle caratteristiche e sui benefici economici e sociali delle imprese sociali e solidali; reputa inoltre necessario sostenere, in generale, strumenti di finanziamento alternativi come i fondi di capitale di rischio, i finanziamenti di avviamento, il microcredito e il crowdfunding per aumentare gli investimenti nel settore, sulla base dell'etichetta europea dell'economia sociale; |
34. |
chiede un utilizzo efficiente dei finanziamenti dell'Unione ed evidenzia la necessità di semplificare l'accesso a tali fondi da parte dei beneficiari, anche per sostenere e rafforzare le imprese sociali e le imprese solidali nel loro obiettivo primario, che è quello di produrre effetti sociali e non di massimizzare i profitti, consentendo in ultima analisi un recupero degli investimenti per la società sul lungo periodo; invita la Commissione a riesaminare, nell'ambito del prossimo QFP 2021-2027, il quadro normativo relativo ai fondi sociali di investimento al fine di facilitare l'accesso ai mercati finanziari per le imprese sociali e solidali; chiede, in tale contesto, un'efficace campagna europea volta a ridurre la burocrazia e a promuovere un'etichetta europea dell'economia sociale; |
35. |
rileva al riguardo che l'economia sociale incontra tuttora difficoltà nell'accesso agli appalti pubblici, come ad esempio ostacoli legati alle dimensioni e alla capacità finanziaria; ribadisce l'importanza di un'attuazione efficace del pacchetto di riforma sugli appalti pubblici da parte degli Stati membri, ai fini di una maggiore partecipazione di queste imprese alle procedure di appalto per contratti pubblici, mediante una migliore diffusione delle norme di aggiudicazione degli appalti, dei criteri e delle informazioni sulle gare d'appalto e un miglioramento dell'accesso ai contratti da parte di tali imprese, comprese le clausole e i criteri sociali, la semplificazione delle procedure e un'elaborazione dei bandi che renda gli appalti maggiormente accessibili agli operatori più piccoli; |
36. |
riconosce l'importanza di sostenere finanziariamente le imprese dell'economia sociale e solidale; invita la Commissione a tenere conto delle specificità delle imprese sociali e delle imprese solidali nell'ottenimento di aiuti di Stato; propone di facilitare l'accesso ai finanziamenti seguendo il modello delle categorie previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (14); |
37. |
rileva che, accanto ai finanziamenti, la fornitura di servizi di istruzione e formazione per le persone che lavorano presso le imprese sociali e le imprese solidali, soprattutto per promuovere le capacità imprenditoriali e le competenze economiche di base per la gestione di un'impresa, come pure la fornitura di sostegno specialistico e la semplificazione dell'amministrazione, sono fondamentali per potenziare la crescita di tale settore; invita gli Stati membri a mettere in atto politiche volte a istituire un trattamento fiscale favorevole per le imprese sociali e le imprese solidali; |
38. |
invita la Commissione e gli Stati membri a dedicarsi alla raccolta di dati sia quantitativi sia qualitativi e ad analisi sulle imprese sociali e solidali e sul loro contributo alla politica pubblica all'interno dei paesi e tra di essi, tenendo conto delle specificità di tali imprese e adottando criteri pertinenti e adeguati, al fine di migliorare l'elaborazione di politiche e strategie, ma anche di creare strumenti che accompagnino lo sviluppo di tali imprese; |
39. |
chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa a un atto legislativo sulla creazione di un'etichetta europea dell'economia sociale per le imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà, secondo le raccomandazioni figuranti in allegato; |
40. |
ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte dall'Unione e dagli Stati membri; |
41. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0062.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0429.
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0320.
(4) 13766/15 SOC 643 EMPL 423.
(5) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(6) Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).
(7) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(8) Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).
(9) Testi approvati, P7_TA(2013)0094.
(10) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9024
(11) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(12) https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en
(13) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7523, pag. 47.
(14) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1 (concernente la creazione dell'etichetta europea dell'economia sociale e l'ammissibilità delle imprese)
Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a creare un'«etichetta europea dell'economia sociale», che sarà facoltativa per le imprese basate sull'economia sociale e la solidarietà (imprese sociali e solidali), qualunque sia la forma giuridica che queste decidono di adottare in conformità della legislazione nazionale.
Il Parlamento europeo ritiene che l'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe essere assegnata solo alle imprese che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:
a) |
l'organizzazione dovrebbe essere un'entità di diritto privato istituita in una forma disponibile negli Stati membri e a norma del diritto dell'UE, e dovrebbe essere indipendente dallo Stato e dai pubblici poteri; |
b) |
il suo obiettivo deve essere essenzialmente orientato all'interesse generale o alla pubblica utilità; |
c) |
essa dovrebbe fondamentalmente svolgere un'attività socialmente utile e solidale, vale a dire che il suo obiettivo dovrebbe essere sostenere le persone in situazioni vulnerabili e lottare contro le esclusioni, le disuguaglianze e le violazioni dei diritti fondamentali, anche a livello internazionale, o contribuire alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del clima e delle risorse naturali; |
d) |
essa dovrebbe essere soggetta a un vincolo almeno parziale relativo alla distribuzione dei profitti e a norme specifiche sulla ripartizione di profitti e attività durante la sua durata totale, anche alla liquidazione; in qualsiasi caso, la maggior parte dei profitti generati dall'impresa dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per conseguire il suo fine sociale; |
e) |
essa dovrebbe essere amministrata conformemente a modelli di governance democratica che coinvolgano i dipendenti, i clienti e i soggetti interessati dalle loro attività; l'influenza e il potere dei soci nel processo decisionale non possono basarsi sui capitali che questi possano eventualmente detenere. |
Il Parlamento europeo ritiene che nulla impedisca alle imprese tradizionali di ottenere l'etichetta europea dell'economia sociale se soddisfano i suddetti requisiti, in particolare per quanto concerne l'obiettivo, la distribuzione dei profitti, la governance e il processo decisionale.
Raccomandazione 2 (concernente i meccanismi per la certificazione, la supervisione e il controllo dell'etichetta europea dell'economia sociale)
Lo strumento legislativo dovrebbe istituire un meccanismo di certificazione, di supervisione e di controllo dell'etichetta giuridica con la partecipazione degli Stati membri e dei rappresentanti dell'economia sociale, essenziale per tutelare detta etichetta di «impresa basata sull'economia sociale e la solidarietà» e preservarne il valore intrinseco. Il Parlamento europeo ritiene che questo controllo debba coinvolgere organizzazioni rappresentative del settore delle imprese sociali.
Le sanzioni in caso di violazione delle norme applicabili potrebbero spaziare da un semplice ammonimento al ritiro dell'etichetta.
Raccomandazione 3 (concernente il riconoscimento dell'etichetta europea dell'economia sociale)
L'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe essere valida in tutti gli Stati membri. Un'impresa cui è assegnata l'etichetta dovrebbe essere riconosciuta come impresa sociale e solidale in tutti gli Stati membri. L'etichetta dovrebbe consentire alle imprese cui essa è assegnata di svolgere la loro attività principale in altri Stati membri, in base agli stessi requisiti delle imprese nazionali cui è assegnata l'etichetta. Dette imprese dovrebbero godere degli stessi benefici, diritti e obblighi delle imprese sociali e solidali costituite a norma del diritto dello Stato membro in cui operano.
Raccomandazione 4 (concernente gli obblighi di comunicazione)
Lo strumento legislativo dovrebbe imporre alle imprese sociali e solidali che intendono mantenere l'etichetta di pubblicare annualmente una relazione sociale sulle loro attività, sui loro risultati, sulla partecipazione degli azionisti, sulla ripartizione dei profitti, sui salari, sulle sovvenzioni e su altre prestazioni ricevute. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a elaborare un modello che coadiuvi le imprese sociali e solidali in questo compito.
Raccomandazione 5 (orientamenti riguardanti le buone prassi)
Lo strumento legislativo dovrebbe altresì autorizzare la Commissione a formulare orientamenti in materia di buone prassi per le imprese sociali e solidali in Europa. Le buone prassi dovrebbero comprendere in particolare:
a) |
modelli di governance democratica efficace; |
b) |
processi di consultazione per la definizione di una strategia aziendale efficace; |
c) |
adattamento alle esigenze sociali locali e al mercato del lavoro soprattutto a livello locale; |
d) |
politica salariale, formazione professionale, salute e sicurezza sul lavoro e qualità dell'occupazione; |
e) |
relazioni con gli utenti e i clienti, e risposta alle esigenze sociali non coperte dal mercato o dallo Stato; |
f) |
situazione dell'impresa in merito alla diversità, alla non discriminazione e alle pari opportunità per gli uomini e le donne tra i soci, ivi comprese posizioni di responsabilità e leadership. |
Raccomandazione 6 (concernente l'elenco delle forme giuridiche)
Lo strumento legislativo dovrebbe comprendere un elenco delle forme giuridiche di imprese e società, nei vari Stati membri, ammissibili all'etichetta europea dell'economia sociale. Tale elenco dovrebbe essere rivisto regolarmente. Al fine di garantire la trasparenza e una cooperazione efficace tra gli Stati membri, il suddetto elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito Internet della Commissione europea.
Raccomandazione 7 (concernente la revisione della legislazione vigente)
La Commissione è invitata a rivedere gli atti legislativi vigenti e a presentare, se del caso, proposte legislative che istituiscano un quadro giuridico più coerente e completo a sostegno delle imprese sociali e delle imprese solidali.
Raccomandazione 8 (concernente l'ecosistema per le imprese sociali e le imprese solidali e la cooperazione tra Stati membri)
La Commissione dovrebbe garantire che le proprie politiche rispecchino l'impegno a creare un ecosistema per le imprese sociali e per le imprese solidali. La Commissione è invitata a tenere conto del fatto che le imprese sociali e solidali presentano un forte radicamento locale e regionale, il che dà loro il vantaggio di conoscere meglio le esigenze specifiche e di offrire prodotti e servizi, perlopiù a livello di comunità, in linea con tali esigenze, migliorando quindi la coesione sociale e territoriale. La Commissione è invitata a intraprendere azioni volte a promuovere la cooperazione delle imprese sociali e solidali al di là dei confini nazionali e dei limiti settoriali onde promuovere e migliorare lo scambio di conoscenze e di pratiche, in modo da sostenere la crescita di tali imprese.