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Document 52018AR4008

Parere del Comitato europeo delle regioni su «Vicinato e resto del mondo»

COR 2018/04008

OJ C 86, 7.3.2019, p. 295–309 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/295


Parere del Comitato europeo delle regioni su «Vicinato e resto del mondo»

(2019/C 86/16)

Relatore generale

Hans JANSSEN (NL/PPE), sindaco di Oisterwijk

Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

[COM(2018) 460 final]

Proposta di decisione del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altra («decisione sull’associazione d’oltremare»)

[COM(2018) 461 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III)

[COM(2018) 465 final]

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Emendamento 1

COM(2018) 460 final, considerando (25)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l’emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l’assistenza prestata dall’Unione nell’ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l’emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l’assistenza prestata dall’Unione nell’ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia, per le organizzazioni della società civile e per gli enti locali e regionali dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

Motivazione

Il presente parere chiede che per gli enti locali e regionali sia previsto un programma specifico e distinto, con una dotazione specifica stanziata per la cooperazione allo sviluppo, e chiede inoltre che tali enti siano presi in considerazione in quanto beneficiari per l’intero periodo di programmazione, come è avvenuto nell’ambito dell’attuale QFP a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (Development Cooperation Instrument — DCI). Se è vero che le risorse della linea di bilancio del DCI per gli enti locali non sono state interamente spese, se ne è tratta troppo in fretta la conclusione che ciò era dovuto all’insufficiente capacità degli enti locali e regionali, mentre potrebbero essere intervenuti altri motivi altrettanto importanti, ad esempio i requisiti di cofinanziamento molto rigorosi e la complessità delle procedure per la presentazione delle domande. In ogni caso, le istituzioni dell’UE dovrebbero offrire un margine di miglioramento, invece di optare per l’abolizione diretta.

È inoltre di fondamentale importanza continuare a portare avanti/stabilire solidi meccanismi di coordinamento tra la società civile, gli enti locali e le istituzioni dell’UE, per garantire la realizzazione della politica di sviluppo dell’UE e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Di conseguenza, è in effetti opportuno citare nella stessa frase del considerando in questione le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali.

Emendamento 2

COM(2018) 460 final, considerando (26)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con ruoli e mandati diversi, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali.

Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con ruoli e mandati diversi, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali.

 

In conformità con il consenso europeo in materia di sviluppo, gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel coordinamento dei soggetti locali. Come viene riconosciuto nell’Agenda 2030, tutti e 17 gli OSS presentano delle componenti locali e sono correlati alle competenze degli enti locali, comprese quelle negli ambiti della dimensione di genere e dei cambiamenti climatici.

Motivazione

La proposta della Commissione europea non precisa il ruolo che compete agli enti locali nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), sebbene l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dichiari esplicitamente che tutti i 17 OSS presentano delle componenti locali e sono correlati all’attività quotidiana degli enti locali e regionali. Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 2017 ribadisce la necessità di una localizzazione degli OSS. Ciò contrasta con l’assenza di un finanziamento specifico destinato agli enti locali nel nuovo ventaglio esterno di strumenti, ed è una ragione di più per ripristinare direttamente la linea di bilancio per gli enti locali.

Emendamento 3

COM(2018) 460 final, considerando (29)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l’accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l’immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l’impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l’Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l’assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, in stretta cooperazione con i loro enti locali e regionali, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l’accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare, in particolare nel caso di persone vulnerabili come i minori non accompagnati, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l’immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l’impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani , nella prospettiva tra l’altro dell’eventuale adozione del patto globale delle Nazioni Unite sulla migrazione . Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l’Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l’assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, sulla base delle esigenze e delle realtà locali, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

Motivazione

Esiste uno stretto legame tra la politica in materia di migrazione e quella di sviluppo. La cooperazione a livello internazionale, nazionale, regionale e locale è un fattore chiave per tradurre in azioni reali e concrete una politica europea comune sulla migrazione. Un approccio basato sulla governance multilivello rappresenta un presupposto indispensabile per conseguire risultati ottimali. È essenziale che l’UE, le autorità nazionali e gli enti locali e regionali operino in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali dei paesi di transito e con la società civile, le organizzazioni di migranti e le comunità locali nei paesi di accoglienza.

Emendamento 4

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In conformità del paragrafo 1, gli obiettivi specifici del presente regolamento sono i seguenti:

In conformità del paragrafo 1, gli obiettivi specifici del presente regolamento sono i seguenti:

a)

sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell’Africa subsahariana, dell’Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

a)

sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, anche a livello di entità subnazionali, nonché dell’Africa subsahariana, dell’Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

b)

a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

b)

a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la parità di genere , sostenere le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali , contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

Motivazione

L’assistenza e la cooperazione a livello subnazionale (locale e regionale) con entità di paesi del vicinato (in particolare quelli del partenariato orientale), mirate e pensate su misura per le esigenze e i contesti locali, sono spesso in grado di ottenere risultati migliori, più inclusivi e con un impatto più forte avvertito dai cittadini, di quanto non avvenga con programmi attuati con le autorità centrali dei paesi partner.

Emendamento 5

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale, nei seguenti settori:

a)

diritti umani e democrazia;

b)

organizzazioni della società civile;

c)

stabilità e pace;

d)

sfide mondiali.

I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale, nei seguenti settori:

a)

diritti umani e democrazia;

b)

organizzazioni della società civile;

c)

enti locali e regionali;

d)

stabilità e pace;

e)

sfide mondiali.

 

Tutti i programmi tematici dovrebbero essere concretamente sostenuti mediante lo stanziamento di apposite dotazioni di bilancio.

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, i programmi tematici si basano sui settori di intervento elencati nell’allegato III.

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, i programmi tematici si basano sui settori di intervento elencati nell’allegato III.

Motivazione

Come già indicato nella motivazione dell’Emendamento 1, il presente parere raccomanda vivamente che per gli enti locali e regionali sia previsto un programma specifico e distinto, con una dotazione specifica stanziata per la cooperazione allo sviluppo, e chiede inoltre che tali enti siano presi in considerazione in quanto beneficiari per l’intero periodo di programmazione.

Emendamento 6

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 4, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le azioni previste dal presente regolamento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici. […]

Le azioni previste dal presente regolamento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici. Laddove opportuno, tra i diretti beneficiari dei programmi geografici figurano anche enti locali e regionali di paesi del vicinato.

Motivazione

L’assistenza e la cooperazione realizzate dall’UE con enti locali e regionali di paesi con cui ha concluso dei partenariati non devono subire ripercussioni, sul piano finanziario o organizzativo, in conseguenza di una maggiore flessibilità nella ripartizione di risorse finanziarie e di altro tipo tra i vari programmi geografici e tematici. È auspicabile che i programmi geografici siano già anticipatamente mirati ad enti locali e regionali in quanto loro diretti beneficiari.

Emendamento 7

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:

La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:

a)

68 000  milioni di EUR per i programmi tematici:

vicinato: almeno 22 000  milioni di EUR,

Africa subsahariana: almeno 32 000  milioni di EUR,

Asia e Pacifico: 10 000  milioni di EUR,

Americhe e Caraibi: 4 000  milioni di EUR,

a)

68 000  milioni di EUR per i programmi tematici:

vicinato: almeno 22 000  milioni di EUR,

Africa subsahariana: almeno 32 000  milioni di EUR,

Asia e Pacifico: 10 000  milioni di EUR,

Americhe e Caraibi: 4 000  milioni di EUR,

b)

7 000  milioni di EUR per i programmi tematici:

Diritti umani e democrazia: 1 500  milioni di EUR,

Organizzazioni della società civile: 1 500  milioni di EUR,

Stabilità e pace: 1 000  milioni di EUR,

Sfide mondiali: 3 000  milioni di EUR,

b)

7 500  milioni di EUR per i programmi tematici:

Diritti umani e democrazia: 1 500  milioni di EUR,

Organizzazioni della società civile: 1 500  milioni di EUR,

Enti locali e regionali: 500 milioni di EUR,

Stabilità e pace: 1 000  milioni di EUR,

Sfide mondiali: 3 000  milioni di EUR,

c)

4 000  milioni di EUR per le azioni di risposta rapida.

c)

4 000  milioni di EUR per le azioni di risposta rapida.

Motivazione

In linea con le proposte di emendamento precedenti, è fortemente auspicabile che una quota proporzionale del bilancio disponibile per i programmi geografici sia assegnata direttamente a programmi con/per gli enti locali e regionali, come è avvenuto a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) nell’ambito del QFP 2014-2020. L’importo proposto (500 milioni di EUR) è basato sull’attuale ripartizione delle risorse della linea di bilancio per le organizzazioni della società civile (OSC) e gli enti locali (66,16 % per le OSC, 22,05 % per gli enti locali, 10,4 % per l’educazione e la sensibilizzazione allo sviluppo e 1,39 % per le misure di sostegno (periodo 2018-2020)] e deve ovviamente essere calcolato in modo attento e preciso, tenendo conto del tasso di assorbimento dell’attuale dotazione della linea di bilancio per gli enti locali, nonché di numerosi altri fattori.

Emendamento 8

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

L’Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia a tutti i livelli di governo, Stato di diritto, parità di genere, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

Motivazione

La democrazia a livello subnazionale dovrebbe figurare tra i principi guida elencati, dal momento che il livello locale e regionale è quello nel quale i cittadini possono avere l’esperienza più diretta della democrazia. La parità di genere dovrebbe essere inclusa tra questi principi fondamentali.

Emendamento 9

COM(2018) 460 final — articolo 11, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

a)

le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

a)

le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

b)

la capacità dei partner di generare risorse finanziarie e di accedervi e la rispettiva capacità di assorbimento;

b)

la capacità dei partner di generare risorse finanziarie e di accedervi e la rispettiva capacità di assorbimento;

c)

gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale;

c)

gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale , nonché la loro disponibilità a partecipare con i loro enti locali e regionali all’elaborazione, all’attuazione e al monitoraggio dei programmi ;

d)

l’impatto potenziale dei finanziamenti dell’Unione nei paesi e nelle regioni partner;

d)

l’impatto potenziale dei finanziamenti dell’Unione nei paesi e nelle regioni partner , incluso quello sotto forma di piccoli progetti accessibili anche alle entità locali e regionali ;

e)

la capacità e l’impegno dei partner di favorire interessi e valori condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell’Unione.

e)

la capacità e l’impegno dei partner di favorire interessi e valori condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell’Unione.

Motivazione

Nella proposta della Commissione l’articolo 11 precisa già che tutte «le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l’Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali e locali […]»: questo costituisce un buon punto di partenza, ma sembra importante aggiungere che i principi sottesi alla programmazione incoraggiano vivamente anche il coinvolgimento con gli enti locali e regionali (e altre parti interessate) nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio dei programmi (tenuto conto altresì dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità). Un riferimento esplicito in tal senso assume importanza in particolare per le attività nei paesi in cui il coinvolgimento degli enti locali e regionali è limitato o inesistente.

Inoltre, è estremamente importante che i fondi previsti dalla programmazione siano accessibili ad enti locali e regionali di ogni tipo e dimensione, comprese le aree rurali e le città intermedie, poiché tutti questi soggetti operano negli stessi territori e devono lavorare insieme per realizzare uno sviluppo (locale) sostenibile (come viene precisato nell’approccio territoriale dell’UE allo sviluppo locale).

Conformemente a quanto sopra, il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) dovrebbe promuovere e finanziare, oltre a progetti di grandi o grandissime dimensioni, anche progetti su piccola scala (sulla base, ad esempio, di partenariati già esistenti tra città o a livello subnazionale o di tipo multilaterale), e dovrebbe agevolare ulteriormente il rafforzamento delle capacità degli enti locali e regionali, in modo che qualsiasi tipo/categoria di ente locale e regionale abbia la possibilità di impegnarsi a favore dello sviluppo sostenibile.

Emendamento 10

COM(2018) 460 final — Titolo II, capo III — articolo 22, paragrafo]

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La cooperazione tra l’Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

La cooperazione tra l’Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

[…]

[…]

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali , in particolare tramite il meccanismo TAIEX e il programma SIGMA ;

Motivazione

Menzionare espressamente nel punto il ricorso a TAIEX (meccanismo di assistenza tecnica e scambio di informazioni) e al programma SIGMA (programma di sostegno al miglioramento della governabilità e della gestione) contribuirebbe ad avvalorare l’uso di strumenti di assistenza tecnica di grande efficacia a tutti i livelli amministrativi.

Allegato II — Settori di cooperazione per i programmi geografici

Emendamento 11

COM(2018) 460 final, allegato II, sezione A, punto 1, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Rafforzare la democrazia e i processi democratici, la governance e il controllo, compresi processi elettorali trasparenti e credibili.

Rafforzare la democrazia e i processi democratici, la governance e il controllo a livello nazionale e subnazionale , compresi processi elettorali trasparenti e credibili a tali livelli .

Motivazione

Il consenso europeo in materia di sviluppo, concordato dall’UE e dai suoi Stati membri nel 2017, esorta gli enti locali e regionali e locali ad esercitare un controllo sul processo decisionale e a prendervi attivamente parte (punto 83).

Delegazioni del Comitato europeo delle regioni hanno partecipato a missioni di osservazione elettorale a livello locale e regionale, contribuendo così al rafforzamento e alla qualità dei processi democratici.

Emendamento 12

COM(2018) 460 final, allegato II, sezione A, punto 2, lettera (l)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Aiutare le autorità locali a migliorare, a livello di città , l’erogazione dei servizi di base e l’accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli.

Aiutare le autorità locali e regionali a migliorare, al loro livello, l’erogazione dei servizi di base e l’accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli.

Motivazione

Questo punto dell’Allegato II suggerisce di aiutare le autorità locali a migliorare l’erogazione dei servizi di base a livello di città. È importante esplicitare che l’NDICI ha l’obiettivo di operare con l’intero «sistema di città». Le città sono solo una delle componenti di un sistema nazionale di amministrazioni locali: gli imperativi di sviluppo nei paesi terzi devono costituire una responsabilità nazionale ed essere promossi a livello locale in maniera trasversale ai diversi livelli di governo, delle comunità e della società civile. Ciò è inoltre in linea con l’approccio territoriale della Commissione europea allo sviluppo locale, che sottolinea che gli enti locali e regionali rivestono spesso un ruolo di coordinamento nel loro territorio, consultandosi e cooperando con il settore privato, le organizzazioni della società civile, le università, gli istituti per la conoscenza e gli altri livelli di governo.

Allegato III — Settori di intervento per i programmi tematici

Emendamento 13

COM(2018) 460 final, allegato III, inserire un nuovo punto 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

 

Rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali quali attori di sviluppo

a)

Conferire maggiori poteri e responsabilità agli enti locali e regionali, in particolare mediante la conclusione di partenariati internazionali tra enti locali e regionali di paesi europei e di paesi partner volti all’attuazione dell’Agenda 2030, attraverso una dotazione finanziaria ad hoc destinata a rafforzare le loro capacità di governance e di partecipazione al dialogo politico con le autorità nazionali, e a sostenere i processi di decentramento.

b)

(Promuovere la cooperazione decentrata per lo sviluppo, in tutte le sue forme.

c)

Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra gli enti locali e regionali europei e meridionali di garantire un dialogo politico concreto e costante in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l’approccio territoriale allo sviluppo locale.

d)

Intensificare le interazioni con i cittadini europei sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, contatti), specie per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, negli Stati membri e nei paesi candidati e potenziali candidati.

Motivazione

Restano da chiarire le modalità di coinvolgimento degli enti locali e regionali nei programmi europei al di là della fase di programmazione e il modo in cui saranno consultati in merito alle priorità dei programmi geografici. Con l’aggiunta — come propone l’emendamento — di uno specifico settore di intervento per gli enti locali e regionali, non vi sarebbero più dubbi quanto al fatto che questo gruppo destinatario/questi beneficiari/questi partner riceva/ricevano sufficiente attenzione nella messa in atto operativa delle politiche.

Il valore aggiunto della cooperazione decentrata (ossia i partenariati internazionali tra enti locali e regionali) non è menzionato esplicitamente nelle diverse proposte riguardanti la componente «Vicinato e resto del mondo». Nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 2017, le istituzioni europee e gli Stati membri hanno riconosciuto la cooperazione decentrata in quanto strumento di sviluppo. Essa rappresenta infatti uno strumento efficace per accrescere la capacità degli enti locali e regionali dei paesi partner dell’UE di elaborare piani ed erogare servizi, nonché di migliorare la qualità delle riforme di decentramento. Questo tipo di cooperazione internazionale esiste da decenni e coinvolge numerosi enti locali e regionali europei. La cooperazione decentrata non dovrebbe essere intesa come partenariati con una portata tematica limitata (ad esempio nel campo dell’approvvigionamento idrico, della gestione dei rifiuti o della pianificazione urbana), poiché ha le potenzialità per rafforzare il quadro di governance più generale. Il pilastro relativo ai programmi geografici dovrebbe inoltre prevedere uno spazio per tale attività.

Emendamento 14

COM(2018) 460 final, allegato III, punto 4. Settori di intervento per le sfide mondiali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

D.

PARTENARIATI

 

1.

Rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo

a)

Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali europee e meridionali di garantire un dialogo politico concreto e costante in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l’approccio territoriale allo sviluppo locale.

b)

Intensificare le interazioni con i cittadini europei sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, contatti), specie per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell’Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali.

 

Motivazione

Dal momento che con l’emendamento 13 viene aggiunto uno specifico settore di intervento per gli enti locali e regionali, in questo punto relativo ai «settori di intervento per le sfide mondiali» la menzione degli enti locali e regionali è soppressa.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Emendamento 15

COM(2018) 465 final — articolo 6 — Inserire un nuovo paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

5.     La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, adotta altresì le iniziative necessarie per assicurare il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell’individuazione degli obiettivi specifici perseguiti dall’assistenza di cui al presente regolamento.

Motivazione

Poiché tra gli obiettivi specifici dello strumento IPA III figura anche quello di «consolidare l’efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli», gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nella pianificazione strategica. Inoltre, la Commissione è invitata a predisporre modalità operative ad hoc che consentano l’utilizzo degli strumenti TAIEX e Twinning per la cooperazione tra gli enti locali e regionali degli Stati membri e dei paesi candidati e candidati potenziali.

Emendamento 16

COM(2018) 465 final — articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Un importo non superiore al 3 % della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

Un importo non superiore al 3 % della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità ; tale importo comprende un sostegno per lo sviluppo di capacità a livello locale e regionale .

Motivazione

Lo sviluppo di capacità a livello locale e regionale dovrebbe costituire una delle priorità di cui tener conto nella ripartizione dei finanziamenti.

Emendamento 17

COM(2018) 465 final, allegato II — Priorità tematiche per l’assistenza

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

f)

promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

Motivazione

Questa priorità tematica non dovrebbe figurare solamente a titolo dell’assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni preliminari

1.

prende atto con interesse delle proposte della Commissione relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, tra cui le proposte della rubrica «Vicinato e resto del mondo», in particolare quelle sul nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e sul proseguimento dello strumento di assistenza preadesione (IPA) con l’IPA III;

2.

accoglie con favore il fatto che la dotazione prevista per l’azione esterna dell’UE debba essere aumentata (fino a 123 miliardi di EUR, rispetto ai 94,5 miliardi di EUR del periodo 2014-2020), pari al 10 % circa del QFP complessivo (come proposto); ritiene che ciò sia direttamente necessario in considerazione delle sfide a livello mondiale e sottolinea la necessità di considerare l’aumento proposto come un intervento minimo nel quadro degli attuali negoziati sul QFP;

3.

apprezza l’ambizione della Commissione di rendere l’azione esterna dell’UE più omogenea, coerente e flessibile, in considerazione delle sfide globali quali i cambiamenti climatici, l’urbanizzazione massiccia e gli sconvolgimenti sociali ed economici, che richiedono tutte soluzioni o strategie multidimensionali e complesse;

4.

accoglie con favore il previsto aumento di efficacia attraverso la fusione di vari strumenti di azione esterna nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) proposto per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e sviluppare la resilienza, in linea con il parere COR 2017/03666, ma osserva che tutto dipende dall’effettiva attuazione delle attuali proposte; occorre sempre evitare che il divario tra strategia e attuazione aumenti (vale a dire che le modalità non siano modificate per renderle anche più flessibili);

5.

osserva che gli enti locali e regionali sono integrati nel pilastro riguardante le sfide mondiali dello strumento NDICI proposto e figurano anche nella rubrica «regionale» del pilastro geografico; desidera ricevere assicurazioni dalle altre istituzioni dell’UE quanto al fatto che gli enti locali e regionali abbiano un facile accesso a tali programmi e bilanci;

6.

conviene con la Commissione che promuovere investimenti volti ad incrementare l’occupazione e rafforzare il ruolo del settore privato siano fattori chiave per lo sviluppo, e accoglie quindi con favore la Comunicazione riguardante una nuova alleanza Africa — Europa per gli investimenti e l’occupazione sostenibili: far avanzare allo stadio successivo il nostro partenariato per gli investimenti e l’occupazione, il cui obiettivo è contribuire a creare dieci milioni di posti di lavoro in Africa;

7.

insiste sul fatto che il coinvolgimento di governi locali e regionali nei paesi terzi e lo stanziamento di finanziamenti specifici ad essi destinati contribuirà a promuovere lo sviluppo a livello di comunità di base, aiutando così l’UE a raggiungere i suoi obiettivi;

8.

accoglie con favore la proroga dello strumento di preadesione (IPA III), che ritiene uno strumento importante e utile, e si compiace del fatto che tra i suoi obiettivi specifici figurino il consolidamento dell’efficienza della pubblica amministrazione, il sostegno alle riforme strutturali e alla buona governance a tutti i livelli, nonché il sostegno alla cooperazione territoriale e transfrontaliera.

Preoccupazioni e opportunità

9.

ritiene che riunire diversi strumenti di azione esterna in un unico strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) presenti sia sfide che opportunità e sottolinea che tale strumento dovrebbe continuare a perseguire gli obiettivi di sviluppo a lungo termine che in precedenza venivano realizzati attraverso il Fondo europeo di sviluppo (FES);

10.

esprime preoccupazione per il fatto che, considerando che l’azione esterna viene sempre più spesso ripartita sulla base di criteri geografici, l’accesso ai finanziamenti potrebbe divenire più difficile o meno evidente per gli enti locali e regionali, in funzione delle specifiche strategie nazionali, che per ora non sono note; teme che un maggiore ricorso alle strategie e alla programmazione decise dai singoli paesi, sulla base di priorità fondamentali e di investimenti strategici nelle infrastrutture, induca a incentrare maggiormente l’attenzione sui beneficiari a livello nazionale, e possibilmente a trascurare i processi decisionali e la partecipazione a livello multilaterale in tutte le fasi della programmazione;

11.

sottolinea l’importanza che gli enti locali e regionali siano coinvolti nello sviluppo di strategie, nella programmazione e nella relativa attuazione, e che i quadri di monitoraggio e valutazione siano messi a punto a livello locale. Questo consentirebbe di fornire un’assistenza calibrata sulle esigenze dei candidati, anche a livello locale e regionale. Un’assegnazione dei fondi basata sui risultati dovrebbe tenere conto dei progressi compiuti verso le riforme in materia di decentramento e la democrazia locale/la buona governance a tutti i livelli;

12.

constata con disappunto che nel prossimo periodo del QFP si propone di sopprimere la linea di bilancio destinata agli enti locali disponibile nell’ambito dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), e chiede che si chiarisca il ragionamento alla base della soppressione di tale dotazione di bilancio nonostante il gran numero di esperienze positive nell’ambito delle sovvenzioni/dei programmi per gli enti locali; chiede che la dotazione prevista sia ripristinata;

13.

sottolinea che, se è vero che le risorse della linea di bilancio dell’attuale DCI per gli enti locali non sono state interamente spese, se ne è tratta troppo in fretta la conclusione che ciò era dovuto all’insufficiente capacità degli enti locali e regionali, mentre potrebbero essere intervenuti altri motivi altrettanto importanti, ad esempio i requisiti di cofinanziamento molto rigorosi e la complessità delle procedure per la presentazione delle domande; chiede che le istituzioni dell’UE offrano un margine di miglioramento per l’accessibilità di questa linea di bilancio, invece di optare per l’abolizione diretta;

14.

nei prossimi mesi è disposto a condividere con le altre istituzioni dell’UE le diverse esperienze (positive e negative) dei propri membri relative all’attuale linea di bilancio dedicata agli enti locali;

15.

è disposto a facilitare il dialogo e la cooperazione con gli enti locali e regionali dei paesi dell’allargamento e del vicinato, tramite gli organismi e le piattaforme di cui già dispone [ARLEM, Corleap, comitati consultivi misti e gruppi di lavoro, nonché i partenariati strategici della Commissione europea con le associazioni degli enti locali e regionali, tra cui la Piattaforma del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE)], in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nei regolamenti NDICI e IPA. Sottolinea che le iniziative tra pari e i programmi che coinvolgono gli enti locali e regionali dell’UE e di paesi terzi, come l’iniziativa di Nicosia a sostegno dello sviluppo di capacità dei comuni libici, mostrano fino a che punto la cooperazione realizzata dagli enti locali e regionali sia in grado di promuovere la stabilità e la prosperità nel vicinato dell’UE;

16.

chiede che le istituzioni dell’UE, indipendentemente dai risultati ottenuti, continuino a garantire l’accesso ai fondi agli enti locali e regionali di ogni tipo e dimensione, compresi quelli delle aree rurali, e alle città intermedie, in quanto poli di crescita inclusiva e sostenibile e di innovazione, applicando così l’approccio territoriale dell’UE allo sviluppo locale;

17.

chiede che il nuovo strumento NDICI stimoli e finanzi anche i progetti su piccola scala (ad esempio quelli basati sui partenariati esistenti tra le città o su altri partenariati subnazionali o multilaterali) e agevoli ulteriormente lo sviluppo della capacità degli enti locali e regionali, affinché siano in grado di svolgere meglio il loro ruolo di coordinamento per lo sviluppo territoriale e di rafforzamento dei collegamenti tra aree urbane e rurali;

18.

esorta i legislatori dell’UE ad adattare gli strumenti proposti (NDICI e IPA III) in modo da accrescere ulteriormente il sostegno strategico agli enti locali e regionali e alla democrazia a livello subnazionale. Un maggiore sostegno alla democrazia locale aumenterebbe la visibilità dell’azione dell’UE avvicinando il processo di riforma ai cittadini, e integrerebbe ulteriormente la titolarità del processo di riforma nei paesi partner;

19.

osserva che un’altra ragione per sostenere e rafforzare in maniera coerente la capacità degli enti locali e regionali si basa sul fatto che il 65 % degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) non possono essere raggiunti senza il coinvolgimento attivo di questi enti;

20.

sottolinea che la cooperazione decentrata per lo sviluppo (in tutte le sue forme) costituisce uno strumento importante in questo contesto, riconosciuto dalle istituzioni e dagli Stati membri dell’Unione nel consenso dell’UE in materia di sviluppo; chiede che l’NDICI tenga conto di questo ruolo e strumento in maniera più marcata;

21.

chiede che gli obiettivi strategici specifici della cooperazione tra l’UE e il suo vicinato siano perseguiti e raggiunti, nonostante la fusione degli strumenti che in precedenza erano separati. In particolare, l’assistenza e la cooperazione realizzate dall’UE con gli enti locali e regionali di paesi con cui ha concluso dei partenariati non devono subire ripercussioni, sul piano finanziario o organizzativo, in conseguenza di una maggiore flessibilità nella ripartizione di risorse finanziarie e di altro tipo tra i vari programmi geografici e tematici;

22.

si rammarica del fatto che le attività di TAIEX, Twinning e Sigma siano state utilizzate principalmente a favore delle amministrazioni centrali dei paesi beneficiari, mentre tutti i capitoli dell’acquis presentano un nesso diretto/indiretto con le competenze degli enti locali e regionali o con gli enti locali e regionali stessi, i quali, in virtù del loro rapporto diretto con i cittadini, si trovano in una posizione forte per comunicare efficacemente i vantaggi dell’adesione all’UE e per far conoscere i benefici e le provvidenze che l’UE mette a disposizione di tutti i cittadini europei, in particolare dei beneficiari del programma IPA III. Accoglie con favore il riferimento esplicito contenuto nel regolamento sullo NDICI al ricorso al programma Twinning a livello sia centrale che locale e regionale, ma auspica che anche altri strumenti quali TAIEX e Sigma vengano utilizzati agli stessi livelli.

Proposte e raccomandazioni

23.

incoraggia la Commissione a garantire in tutti i casi che le diverse parti interessate, compresi gli enti locali e regionali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi;

24.

raccomanda vivamente che per gli enti locali e regionali sia previsto un programma specifico e distinto, con una dotazione specifica stanziata per la cooperazione allo sviluppo, e chiede inoltre che tali enti siano presi in considerazione in quanto beneficiari per l’intero periodo di programmazione;

25.

invita le istituzioni dell’UE a garantire che gli enti locali e regionali dispongano di risorse sufficienti per riuscire a localizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e le esorta anche a menzionare esplicitamente l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nei regolamenti che istituiscono gli strumenti. Sarebbe inoltre utile che l’importanza di tale agenda si rispecchiasse anche nelle prossime specifiche di bilancio;

26.

invita la Commissione a predisporre modalità operative ad hoc che consentano l’utilizzo degli strumenti TAIEX e Twinning per la cooperazione tra gli enti locali e regionali degli Stati membri e dei paesi partner;

27.

accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di effettuare una valutazione del sostegno offerto dall’UE agli enti locali nelle regioni del vicinato e dell’allargamento nel periodo 2010-2018, e raccomanda che l’esperienza acquisita grazie ai programmi e ai progetti regionali di sostegno agli enti locali (tra cui lo Strumento per l’amministrazione locale, l’iniziativa Sindaci per la crescita economica e il Patto dei sindaci Est) sia utilizzata per sviluppare forme analoghe di sostegno destinato agli enti locali e regionali di altre regioni;

28.

accoglie con soddisfazione il fatto che l’obiettivo di «promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali» figuri tra le priorità tematiche per l’assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera (allegato III) e chiede che la medesima priorità tematica sia inserita nell’allegato II del regolamento IPA III.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


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