EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3596

Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Meccanismo transfrontaliero»

COR 2018/03596

OJ C 86, 7.3.2019, p. 165–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/165


Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Meccanismo transfrontaliero»

(2019/C 86/10)

Relatore:

Bouke ARENDS (NL/PSE), assessore comunale di Emmen

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

COM(2018) 373 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sono soprattutto le persone che interagiscono lungo le frontiere terrestri a subire gli effetti degli ostacoli giuridici, dato che tali persone attraversano le frontiere quotidianamente o settimanalmente. Per concentrare gli effetti del presente regolamento nelle regioni più vicine alle frontiere garantendo il massimo livello di integrazione e interazione tra Stati membri limitrofi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle regioni transfrontaliere, vale a dire ai territori delle regioni frontaliere terrestri limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3 (1). Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare il meccanismo anche alle frontiere marittime e alle frontiere esterne diverse da quelle con paesi appartenenti all’EFTA.

Per concentrare gli effetti del presente regolamento nelle regioni più vicine alle frontiere garantendo il massimo livello di integrazione e interazione tra Stati membri limitrofi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 2 e NUTS 3 (1). Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare il meccanismo anche alle frontiere marittime e alle frontiere esterne diverse da quelle con paesi appartenenti all’EFTA.

Motivazione

È necessario definire l’applicazione del regolamento anche alle frontiere marittime. Aggiungere anche le regioni NUTS 2 per consentire di valutare il livello di regioni NUTS più adeguato ad individuare il meccanismo per eliminare ostacoli giuridico/amministrativi in ambito transfrontaliero.

Emendamento 2

Articolo 3 — Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«regione transfrontaliera»: il territorio delle regioni frontaliere terrestri limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3;

1)

«regione transfrontaliera»: il territorio delle regioni frontaliere terrestri o transfrontaliere marittime limitrofe in due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, a livello di regioni NUTS 3 e NUTS 2 ;

2)

«progetto congiunto»: qualunque elemento infrastrutturale che ha un impatto su una determinata regione transfrontaliera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in una determinata regione transfrontaliera;

2)

«progetto congiunto»: qualunque elemento infrastrutturale che ha un impatto su una determinata regione transfrontaliera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in una determinata regione transfrontaliera , indipendentemente dal fatto che tale impatto riguardi soltanto uno o entrambi i versanti del confine ;

3)

«disposizione giuridica»: qualunque disposizione legislativa o amministrativa, norma o pratica amministrativa applicabile a un progetto congiunto, indipendentemente dal fatto che sia stata adottata o attuata da un organismo legislativo o esecutivo;

3)

«disposizione giuridica»: qualunque disposizione legislativa o amministrativa, norma o pratica amministrativa applicabile a un progetto congiunto, indipendentemente dal fatto che sia stata adottata o attuata da un organismo legislativo o esecutivo;

4)

«ostacolo giuridico»: qualunque disposizione giuridica riguardante la pianificazione, l’elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto, che ostacola il potenziale intrinseco di una regione di frontiera all’atto dell’interazione transfrontaliera;

4)

«ostacolo giuridico»: qualunque disposizione giuridica riguardante la pianificazione, l’elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto, che ostacola il potenziale intrinseco di una regione di frontiera all’atto dell’interazione transfrontaliera;

5)

«iniziatore»: il soggetto che individua l’ostacolo giuridico e attiva il meccanismo presentando un documento di iniziativa;

5)

«iniziatore»: il soggetto che individua l’ostacolo giuridico e attiva il meccanismo presentando un documento di iniziativa;

6)

«documento di iniziativa»: il documento elaborato da uno o più iniziatori per attivare il meccanismo;

6)

«documento di iniziativa»: il documento elaborato da uno o più iniziatori per attivare il meccanismo;

7)

«Stato membro che assume l’impegno»: lo Stato membro sul cui territorio si applicheranno una o più disposizioni giuridiche di uno Stato membro che ne opera il trasferimento in forza di un determinato Impegno transfrontaliero europeo («l’Impegno») o di una determinata Dichiarazione transfrontaliera europea (la «Dichiarazione») o in cui, in mancanza di una disposizione giuridica appropriata, sarà adottata una soluzione giuridica ad hoc;

7)

«Stato membro che assume l’impegno»: lo Stato membro sul cui territorio si applicheranno una o più disposizioni giuridiche di uno Stato membro che ne opera il trasferimento in forza di un determinato Impegno transfrontaliero europeo («l’Impegno») o di una determinata Dichiarazione transfrontaliera europea (la «Dichiarazione») o in cui, in mancanza di una disposizione giuridica appropriata, sarà adottata una soluzione giuridica ad hoc;

8)

«Stato membro che opera il trasferimento»: lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche si applicheranno nello Stato membro che assume l’impegno in forza di un determinato Impegno o di una Dichiarazione specifica;

8)

«Stato membro che opera il trasferimento»: lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche si applicheranno nello Stato membro che assume l’impegno in forza di un determinato Impegno o di una Dichiarazione specifica;

9)

«autorità competente che assume l’impegno»: l’autorità dello Stato membro che assume l’impegno dotata della competenza ad accettare, in forza di un Impegno determinato, l’applicazione nel proprio territorio delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento oppure, nel caso di una Dichiarazione, della competenza a impegnarsi ad avviare la procedura legislativa necessaria per apportare una deroga alle proprie disposizioni giuridiche interne;

9)

«autorità competente che assume l’impegno»: l’autorità dello Stato membro che assume l’impegno dotata della competenza ad accettare, in forza di un Impegno determinato, l’applicazione nel proprio territorio delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento oppure, nel caso di una Dichiarazione, della competenza a impegnarsi ad avviare la procedura legislativa necessaria per apportare una deroga alle proprie disposizioni giuridiche interne;

10)

«autorità competente che opera il trasferimento»: l’autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, competente per l’adozione delle disposizioni giuridiche che si applicheranno nello Stato membro che assume l’impegno e per la loro applicazione nel proprio territorio o per entrambe;

10)

«autorità competente che opera il trasferimento»: l’autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, competente per l’adozione delle disposizioni giuridiche che si applicheranno nello Stato membro che assume l’impegno e per la loro applicazione nel proprio territorio o per entrambe;

11)

«zona di applicazione»: la zona dello Stato membro che assume l’impegno in cui si applicano le disposizioni dello Stato membro che opera il trasferimento oppure una soluzione giuridica ad hoc.

11)

«zona di applicazione»: la zona dello Stato membro che assume l’impegno in cui si applicano le disposizioni dello Stato membro che opera il trasferimento oppure una soluzione giuridica ad hoc.

Motivazione

Inclusione delle frontiere marittime ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, per fare chiarezza sull’ambito di applicazione geografico.

L’espressione «progetto congiunto» suggerisce che il progetto sia realizzato, di fatto, sul territorio delle regioni NUTS 3 interessate, ma la realizzazione di un progetto congiunto può avere un impatto anche soltanto sul territorio di un’unica regione o di un unico comune.

Emendamento 3

Articolo 4 — Alternative a disposizione degli Stati membri per eliminare gli ostacoli giuridici

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Gli Stati membri scelgono o il meccanismo o altre modalità esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l’attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere lungo una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi.

1.    Le autorità competenti degli Stati membri scelgono o il meccanismo o altre modalità esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l’attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere con uno o più Stati membri limitrofi.

2.    Uno Stato membro può anche decidere, per quanto riguarda una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi.

2.    L’autorità competente di uno Stato membro può anche decidere, per quanto riguarda un progetto congiunto in regioni di frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi.

3.    Gli Stati membri possono inoltre ricorrere al meccanismo nelle regioni transfrontaliere lungo frontiere marittime o in quelle comprese tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi o uno o più paesi e territori d’oltremare.

3.    Le autorità competenti degli Stati membri possono inoltre ricorrere al meccanismo nelle regioni transfrontaliere lungo frontiere marittime interne o esterne . Essi possono applicare il meccanismo anche nelle regioni transfrontaliere comprese tra uno o più Stati membri per un progetto congiunto portato avanti con uno o più paesi terzi o territori d’oltremare.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque decisione adottata a norma del presente articolo.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque decisione adottata a norma del presente articolo.

Motivazione

In alcune versioni linguistiche l’articolo 4 sembra creare confusione. In alcune lingue il testo legislativo può essere interpretato come se uno Stato membro avesse bisogno di un altro Stato membro per l’applicazione del meccanismo transfrontaliero con un paese terzo. Sebbene faccia fede la versione in lingua inglese, è auspicabile la formulazione di un testo dal quale, in tutte le lingue, risulti chiaro che uno Stato membro dell’UE può applicare il meccanismo transfrontaliero per un progetto congiunto in un rapporto uno a uno con un paese terzo confinante, senza il coinvolgimento di un secondo Stato membro dell’UE.

Occorre prevedere che le regioni con poteri legislativi possano istituire ed applicare il meccanismo indipendentemente dalla volontà dello Stato membro cui appartengono, quando vi siano ostacoli giuridici che incidono su questioni di competenza legislativa regionale.

Si deve poter ricorrere al meccanismo anche nelle regioni transfrontaliere situate lungo frontiere marittime interne o esterne.

Emendamento 4

Articolo 5 — Punti di coordinamento transfrontaliero

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Lo Stato membro che sceglie di ricorrere al meccanismo istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi:

1.    L’autorità competente di uno Stato membro che sceglie di ricorrere al meccanismo istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi:

a)

designa, a livello nazionale o regionale o ad entrambi i livelli, un punto di coordinamento transfrontaliero quale organismo separato;

a)

designa, a livello nazionale o regionale o ad entrambi i livelli, un punto di coordinamento transfrontaliero quale organismo separato;

b)

istituisce un punto di coordinamento transfrontaliero all’interno di un’autorità o di un organismo già esistente, a livello nazionale o regionale;

b)

istituisce un punto di coordinamento transfrontaliero all’interno di un’autorità o di un organismo già esistente, a livello nazionale o regionale;

c)

investe un’autorità o un organismo appropriato dei compiti aggiuntivi in qualità di punto di coordinamento transfrontaliero nazionale o regionale.

c)

investe un’autorità o un organismo appropriato dei compiti aggiuntivi in qualità di punto di coordinamento transfrontaliero nazionale o regionale.

2.    Gli Stati membri che assumono l’impegno e che operano il trasferimento determinano inoltre:

2.    Le autorità competenti degli Stati membri che assumono l’impegno e che operano il trasferimento determinano inoltre:

a)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente che assume l’impegno/che opera il trasferimento a poter concludere e firmare un Impegno nonché decidere che la deroga al diritto nazionale applicabile prenderà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Impegno;

a)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente che assume l’impegno/che opera il trasferimento a poter concludere e firmare un Impegno nonché decidere che la deroga al diritto nazionale applicabile prenderà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Impegno;

b)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente che assume l’impegno/che opera il trasferimento a poter firmare una Dichiarazione e affermare formalmente nella medesima che l’autorità competente che assume l’impegno farà quanto necessario per garantire l’adozione, entro una determinata scadenza, degli atti legislativi o di altra natura da parte degli organismi legislativi competenti in tale Stato membro.

b)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente che assume l’impegno/che opera il trasferimento a poter firmare una Dichiarazione e affermare formalmente nella medesima che l’autorità competente che assume l’impegno farà quanto necessario per garantire l’adozione, entro una determinata scadenza, degli atti legislativi o di altra natura da parte degli organismi legislativi competenti in tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di coordinamento transfrontaliero designati entro la data di inizio dell’applicazione del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di coordinamento transfrontaliero designati entro la data di inizio dell’applicazione del presente regolamento.

Motivazione

Occorre prevedere che le regioni dotate di poteri legislativi possano istituire ed applicare il meccanismo e, analogamente, che competa alle stesse regioni istituire i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero regionali.

Emendamento 5

Articolo 7 — Compiti di coordinamento della Commissione

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento:

1.   La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento:

a)

mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero;

a)

mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero;

b)

pubblicare e aggiornare l’elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali;

b)

pubblicare e aggiornare l’elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali;

c)

istituire e gestire una banca dati riguardante tutti gli Impegni e le Dichiarazioni.

c)

istituire e gestire una banca dati riguardante tutti gli Impegni e le Dichiarazioni;

 

d)

elaborare una strategia di comunicazione a sostegno: i) dello scambio di buone pratiche, ii) dell’applicazione pratica dell’ambito tematico del regolamento, iii) di ulteriori precisazioni in merito alla procedura per la sottoscrizione di un Impegno o di una Dichiarazione.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati di cui al paragrafo 1, lettera c), e i modelli da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull’attuazione e sull’uso del meccanismo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati di cui al paragrafo 1, lettera c), e i modelli da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull’attuazione e sull’uso del meccanismo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Motivazione

L’attuazione del regolamento deve essere accompagnata da una campagna di informazione più chiara e funzionale affinché l’applicazione del meccanismo risulti più semplice per gli interessati.

Emendamento 6

Articolo 25 — Relazioni

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 25

Articolo 25

Relazioni

Valutazione

Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento più cinque anni; per l’Ufficio delle pubblicazioni: completare], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell’applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all’efficacia, all’efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo.

1.    Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento più cinque anni; per l’Ufficio delle pubblicazioni: completare], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell’applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all’efficacia, all’efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo. La relazione presta un’attenzione particolare all’ambito di applicazione geografico e tematico del regolamento.

 

2.     La relazione è redatta previa consultazione pubblica delle varie parti interessate, inclusi gli enti locali e regionali.

Motivazione

La Commissione ha scelto le regioni NUTS 3 quale ambito geografico per l’applicazione del regolamento. L’estensione di tale ambito potrebbe aumentare l’efficacia del regolamento stesso; questa possibilità deve essere chiarita nel quadro della valutazione.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione tematico, nella sua proposta la Commissione ha optato per le infrastrutture e i servizi di interesse economico generale. Occorre valutare se nell’ambito di applicazione del regolamento possano rientrare anche altri settori strategici.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

apprezza gli sforzi messi attualmente in campo dalla Commissione per concretizzare un migliore sfruttamento del potenziale delle regioni frontaliere e per contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile;

2.

rileva che al momento non esistono disposizioni di legge uniformi a livello europeo per la risoluzione delle problematiche giuridiche e amministrative lungo i confini, ma soltanto qualche meccanismo regionale quale l’Unione Benelux e il Consiglio nordico; condivide pertanto la proposta di regolamento, in quanto crea uno strumento giuridico univoco integrativo per tutte le frontiere interne ed esterne, che consente di affrontare le problematiche con la medesima procedura in tutta l’UE;

3.

ringrazia la Commissione di aver tenuto conto delle raccomandazioni espresse nei precedenti pareri del CdR in merito agli ostacoli alle frontiere, in particolare il parere sulla comunicazione dal titolo Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE;

4.

ricorda che l’UE conta 40 regioni con frontiere terresti interne, che rappresentano il 40 % del territorio e il 30 % della popolazione dell’Unione, e sottolinea che occorre eliminare gli ostacoli di natura giuridica e amministrativa e migliorare i collegamenti sia stradali che ferroviari per poter rafforzare la cooperazione nelle regioni frontaliere dell’Unione e l’integrazione europea e stimolare la crescita regionale;

5.

richiama l’attenzione sul fatto che al momento i cambiamenti che riguardano importanti settori strategici nazionali ostacolano il pieno godimento delle libertà del mercato interno: qualora fosse rimosso appena il 20 % degli ostacoli esistenti si potrebbe avere un aumento del 2 % del PIL e la creazione di oltre un milione di posti di lavoro;

6.

ritiene essenziale inserire nel regolamento anche le frontiere marittime in modo da rendere chiaro che l’ambito di applicazione geografico non sia limitato soltanto alle frontiere terrestri;

7.

evidenzia l’opportunità di applicare il presente regolamento anche alle regioni NUTS 2 per consentire di valutare nelle diverse condizioni il livello di regioni NUTS più adeguato ad individuare il meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero;

8.

fa notare che anche in molte regioni situate lungo frontiere terrestri o marittime esterne il meccanismo transfrontaliero può contribuire ad affrontare con successo le sfide cui queste regioni devono far fronte;

9.

ritiene che questo strumento sia di grande importanza per la promozione della cooperazione di prossimità nelle regioni frontaliere, lo sviluppo socio-culturale di tali regioni, la cittadinanza europea e il sostegno dei cittadini all’UE. In queste regioni l’ideale europeo e i valori comuni risultano quanto mai evidenti, e il meccanismo transfrontaliero europeo può rafforzare tale percezione.

Iniziativa dal basso e base volontaria

10.

si compiace che il meccanismo offra alle regioni frontaliere uno strumento per prendere l’iniziativa e avviare un dialogo e una procedura sui punti critici di natura giuridica e amministrativa individuati con riferimento a tematiche quali la realizzazione di infrastrutture transfrontaliere, l’applicazione di quadri giuridici per l’erogazione di servizi e il funzionamento dei servizi di emergenza;

11.

accoglie con favore il fatto che la proposta in quanto strumento giuridico che parte dal basso può sostenere in modo efficace progetti per la cooperazione transfrontaliera, consentendo agli enti locali di applicare la normativa di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro frontaliero, su un territorio predefinito e per un progetto specifico;

12.

conviene con la Commissione che esistono già diversi meccanismi efficaci quali il Consiglio nordico e l’Unione Benelux, e vede il meccanismo transfrontaliero europeo come una valida integrazione ai meccanismi e alle soluzioni esistenti negli Stati membri e tra di essi. Il Comitato chiede, però, ulteriori chiarimenti su come, nella pratica, questo meccanismo possa essere applicato insieme ai meccanismi già esistenti;

13.

riconosce il valore aggiunto della base volontaria per l’applicazione dello strumento a un progetto specifico, per cui si sceglie a ragion veduta lo strumento più adatto: il meccanismo dell’UE oppure un altro strumento bilaterale esistente per la risoluzione di ostacoli legislativi che precludono l’attuazione di un progetto comune in contesti transfrontalieri;

14.

invita la Commissione a prevedere che le regioni con poteri legislativi possano decidere di istituire e applicare il meccanismo transfrontaliero per divenire destinatarie di un trasferimento di disposizioni giuridiche operato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, qualora vi siano ostacoli giuridici che incidono su questioni per le quali la competenza legislativa spetta al livello regionale. Chiede inoltre che in ogni caso siano le stesse regioni a istituire i propri punti di collegamento transfrontaliero regionali;

15.

incoraggia, nel contempo, il ricorso a norme armonizzate, che potrebbero essere impiegate per istituire nuovi meccanismi di sostegno finanziario dell’UE alla cooperazione tra regioni transfrontaliere.

Ambito di applicazione

16.

riconosce la necessità che la Commissione delimiti l’ambito di applicazione territoriale del regolamento, ma esprime preoccupazione in merito al fatto che l’applicazione sia limitata alle regioni NUTS 3, e chiede pertanto di effettuare una valutazione dell’ambito di applicazione geografico e tematico a cinque anni dall’entrata in vigore;

17.

chiede alla Commissione chiarimenti in merito ai progetti congiunti ammissibili e alla definizione dei progetti infrastrutturali e dei servizi di interesse economico generale; segnala alla Commissione le incertezze che talvolta sussistono a livello locale e regionale in merito a cosa rientri nei servizi di interesse economico generale; è disponibile ad approfondire insieme alla Commissione e agli Stati membri, sulla scorta di casi ed esempi concreti, l’applicazione tematica del regolamento;

18.

rileva, da un’analisi del testo, alcune incoerenze tra le versioni linguistiche che generano incertezza nell’applicazione di determinati articoli, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, sull’applicazione del meccanismo rispetto a paesi terzi. Il Comitato ritiene che la limitazione della cooperazione con i paesi terzi dovuta all’apparente riferimento a due Stati membri dell’UE rappresenti un ostacolo. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno formulare in maniera più chiara gli articoli del regolamento proposto riguardanti l’elaborazione e la presentazione del documento di iniziativa e una serie di questioni connesse disciplinate negli articoli da 8 a 12 di tale regolamento.

Attuazione e funzionamento

19.

ritiene che la procedura proposta sia esaustiva. In considerazione del carattere innovativo del meccanismo occorrerà chiarezza in merito ai passi da intraprendere ai fini di un Impegno o di una Dichiarazione, ma vi è il rischio che ciò comporti degli oneri amministrativi a carico delle regioni e degli Stati membri. Il CdR appoggia pienamente la valutazione di cui all’articolo 25, che include anche un margine di semplificazione dell’applicazione del regolamento; inoltre, esorta a diffondere la consapevolezza di questo problema, in modo che le autorità nazionali inizino a lavorare per semplificare le rispettive norme;

20.

sottolinea l’esigenza di una chiara e rapida attuazione del regolamento e chiede alla Commissione di fare tesoro dell’esperienza e degli insegnamenti appresi nella fase di messa in atto del regolamento GECT e di incoraggiare gli Stati membri a un’applicazione quanto più possibile tempestiva del meccanismo per un progetto transfrontaliero; ritiene che il ruolo dei punti di coordinamento transfrontaliero necessiti di ulteriori precisazioni. Auspica inoltre di svolgere, come già avviene per il GECT, una funzione di registrazione delle convenzioni e delle dichiarazioni transfrontaliere europee al fine di rafforzare il feedback sulle esperienze fatte e favorire la condivisione delle buone pratiche;

21.

ritiene che occorra inoltre tenere presente che altre strutture di cooperazione territoriale, come le comunità di lavoro, possono essere utili per il meccanismo e complementari ad esso;

22.

chiede ai suoi membri di condividere degli esempi, tra gli altri, sui collegamenti di trasporto transfrontalieri e sull’impiego congiunto di servizi di emergenza o sullo sviluppo di zone industriali;

23.

invita le istituzioni e gli Stati membri dell’UE ad accompagnare l’attuazione del regolamento con una chiara strategia di comunicazione, che presti particolare attenzione allo scambio di buone pratiche e all’ambito di applicazione tematico del regolamento;

24.

evidenzia la complementarità del meccanismo transfrontaliero europeo e dello strumento GECT e sottolinea che quest’ultimo, in quanto entità sovranazionale e subnazionale, può dimostrarsi un pratico strumento per l’avvio e l’attuazione di progetti nell’ambito del nuovo meccanismo transfrontaliero europeo. A tal riguardo occorrono ulteriori chiarimenti su come il meccanismo transfrontaliero europeo e il GECT si integrino a vicenda;

25.

reputa che il meccanismo transfrontaliero europeo rappresenti una valida integrazione ai programmi Interreg in quanto in determinate circostanze può creare possibilità interessanti in grado di semplificare l’attuazione dei progetti transfrontalieri.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


Top