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Document 52018AE1533

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali delle operazioni su titoli» [COM(2018) 89 final] e sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo» [COM(2018) 92 final — 2018/0041 (COD)] e sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione dei crediti» [COM(2018) 96 final — 2018/0044 (COD)] e sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013» [COM(2018) 110 final — 2018/0045 (COD)]

EESC 2018/01533

OJ C 367, 10.10.2018, p. 50–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 367/50


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla

«Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali delle operazioni su titoli»

[COM(2018) 89 final]

e sulla

«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo»

[COM(2018) 92 final — 2018/0041 (COD)]

e sulla

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione dei crediti»

[COM(2018) 96 final — 2018/0044 (COD)]

e sulla

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013»

[COM(2018) 110 final — 2018/0045 (COD)]

(2018/C 367/10)

Relatore:

Petr ZAHRADNÍK

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, 12.4.2018

Parlamento europeo, 16.4.2018

Base giuridica

Articoli 53, paragrafo 1, 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

27.6.2018

Adozione in sessione plenaria

11.7.2018

Sessione plenaria n.

536

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

152/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE appoggia gli sforzi sistematici compiuti per mettere in atto, entro il 2019, tutti gli elementi costitutivi essenziali dell’Unione dei mercati dei capitali, e attende i benefici previsti in termini di espansione delle opportunità di investimento, maggiore efficienza del processo di intermediazione finanziaria, diversificazione degli investimenti e miglioramento della capacità di affrontare i rischi.

1.2.

Il CESE ritiene importante che, nell’offrire nuove opportunità per la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, si crei un rapporto equilibrato tra le esigenze di tutela degli investitori, che in questa circostanza rappresentano il principio guida, e la garanzia di uno spazio sufficiente per la creatività degli ideatori e dei distributori di prodotti d’investimento.

1.3.

Il CESE è d’accordo con la Commissione sul fatto che i principali ostacoli regolamentari alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento siano attualmente i requisiti per la commercializzazione, le spese e gli oneri regolamentari, le procedure di notifica e gli obblighi amministrativi a livello nazionale. È consapevole, al tempo stesso, dell’esistenza di ulteriori ostacoli, che però non vengono affrontati dalle misure proposte: è il caso, ad esempio, della diversità delle norme fiscali, la cui armonizzazione appare realizzabile piuttosto nel lungo periodo.

1.4.

Tuttavia, il CESE ritiene nel contempo che le cause principali degli ostacoli esistenti alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento non risiedano tanto nella formulazione degli attuali regolamenti e direttive, quanto soprattutto nella mancanza di orientamenti e istruzioni dettagliate dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), da cui consegue che ogni giurisdizione nazionale applica norme diverse. La maggior parte delle proposte dovrebbe quindi essere corredata di istruzioni dettagliate ed esplicative dell’ESMA, e la proposta di un nuovo regolamento dovrebbe limitarsi a definire un quadro generale che garantisca un approccio unitario alla regolamentazione.

1.5.

Il CESE ritiene che, per realizzare delle economie di scala, sia necessario limitare le manifestazioni di «creatività nazionale» nella definizione delle strutture delle spese e degli oneri e si debba invece seguire la via di disposizioni nazionali chiaramente definite e univocamente interpretabili, con un contenuto coerente in tutta l’UE.

1.6.

Il CESE accoglie con favore e sostiene l’intenzione di aumentare la trasparenza degli oneri regolamentari, in quanto ciò può contribuire ad accelerare notevolmente il processo di distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento. In tale ambito l’ESMA svolge un ruolo cruciale.

1.7.

Il CESE chiede che siano introdotte delle regole di notifica sistematica delle comunicazioni di marketing sufficientemente rigorose da impedire che continuino ad essere attuate delle pratiche capaci di frammentare il mercato dell’UE.

1.8.

Il CESE accoglie con favore la creazione della banca dati dell’ESMA, ma osserva che, in tale contesto, non dovrebbe esservi alcuna imposizione di obblighi supplementari di notifica per i gestori di attività e che tali requisiti dovrebbero riguardare esclusivamente le autorità nazionali competenti.

1.9.

Riguardo alle norme proposte per la cessazione della commercializzazione e del marketing dei fondi di investimento, il CESE è incline a ritenere che la decisione in materia debba essere facoltativa e spettare al gestore di attività.

1.10.

Il CESE raccomanda di definire norme più dettagliate per garantire la verifica delle qualifiche e delle capacità delle persone che forniscono servizi di investimento.

2.   Premesse e contesto: attuare tutti gli elementi dell’Unione dei mercati dei capitali entro il 2019

2.1.

L’Unione dei mercati dei capitali costituisce un progetto a lungo termine dell’UE volto a rafforzare l’efficienza e l’efficacia del processo di intermediazione finanziaria. Il suo impatto dovrebbe farsi sentire dopo il 2019 (quando si prevede che vengano attuati tutti i suoi elementi costitutivi oggi previsti) con la creazione di un contesto favorevole, nel lungo periodo, agli investimenti, che contribuirà a una crescita economica forte, alla competitività e all’occupazione.

2.2.

In simbiosi con l’Unione bancaria, un’Unione dei mercati dei capitali funzionante sostiene l’ambiente del mercato interno e unico, e rafforza l’Unione economica e monetaria. Al tempo stesso, contribuisce ad aumentare la capacità dell’UE di attirare investimenti a livello globale. È molto importante rafforzare l’aspetto della diversificazione in quanto strumento di ripartizione transfrontaliera dei rischi del settore privato. Affinché tale presupposto funzioni, è necessario impedire la diffusione di attivi di cattiva qualità, altrimenti il rischio aumenterebbe ulteriormente.

2.3.

Le proposte della Commissione si inseriscono nel solco delle misure adottate per creare l’Unione dei mercati dei capitali dal suo lancio nel 2015, al fine di mobilitare e distribuire il capitale efficacemente in funzione della sua redditività, in modo tale da renderlo disponibile per le imprese di ogni tipo, comprese le PMI.

2.4.

Le attuali proposte della Commissione riguardano specificamente il sostegno al mercato transfrontaliero di fondi di investimento e si concentrano sul mercato delle obbligazioni garantite all’interno dell’UE in quanto fonte di finanziamento a lungo termine, come pure sulla garanzia di una maggiore certezza giuridica per le operazioni transfrontaliere in titoli e crediti. Le misure proposte vanno considerate nelle loro interrelazioni. In tale contesto, è altresì necessario rispettare il contenuto del piano d’azione in materia di tecnologie finanziarie e del piano d’azione sul finanziamento sostenibile, poiché anch’essi rivestono una grande importanza per la realizzazione di un vera e propria Unione dei mercati dei capitali.

2.5.

L’obiettivo è quello di compiere maggiori progressi in materia di Unione dei mercati dei capitali entro il 2019 in almeno tre ambiti: rafforzamento del ruolo dei «marchi e passaporti europei» dei prodotti finanziari; armonizzazione e semplificazione delle norme per approfondire e uniformare i mercati dei capitali a livello transfrontaliero; garanzia di una vigilanza più coerente ed efficace su tali mercati.

2.6.

La finalità delle misure proposte è quella di raggiungere un grado più elevato di integrazione e omogeneità nel mercato dei fondi di investimento collettivo, ridurre i costi a livello transfrontaliero, aumentare notevolmente l’offerta per gli investitori e realizzare una migliore tutela degli investitori sulla base di norme comuni. In questo spirito, l’apertura dei mercati alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento rappresenta un’opportunità, che tuttavia implica la necessità di rimuovere gli ostacoli, legislativi e di altro genere, a livello nazionale.

3.   L’obiettivo delle misure volte a facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivi

3.1.

I fondi di investimento collettivi sono uno strumento importante del processo di intermediazione finanziaria, che consente di distribuire le attività finanziarie sia pubbliche che private e di investirle in progetti imprenditoriali concreti e in progetti di investimenti pubblici produttivi. Il volume dei fondi di investimento collettivi nell’UE è pari a 14 300 miliardi di euro, quindi molto vicino al valore del PIL dell’Unione.

3.2.

Tuttavia, il loro potenziale non è stato ancora pienamente realizzato in un contesto transfrontaliero, se si considera che circa il 37 % degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e circa il 3 % dei fondi di investimento alternativi sono registrati per la vendita in più di tre Stati membri.

3.3.

Oltre alle barriere naturali ancora esistenti, una delle cause di tale situazione risiede anche nelle restrizioni regolamentari che impediscono una più ampia distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento. Le proposte della Commissione europea puntano a ridurre il numero di tali restrizioni per tutti i tipi di fondi di investimento e a semplificarne la distribuzione transfrontaliera, il che potrebbe rendere tale distribuzione più rapida e ridurre il costo dei prodotti distribuiti grazie alla realizzazione di economie di scala. Si possono individuare degli ostacoli normativi innanzitutto in materia di requisiti per la commercializzazione, spese e oneri regolamentari, procedure di notifica e obblighi amministrativi a livello nazionale. Tali ostacoli potrebbero essere eliminati garantendo la trasparenza e l’armonizzazione. Le misure proposte sono essenzialmente di carattere tecnico.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il CESE ritiene che attualmente i principali ostacoli alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento dipendano non tanto dai regolamenti e dalle direttive vigenti in materia, quanto piuttosto dalla mancanza di orientamenti dettagliati o istruzioni da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e quindi dalla diversità delle norme applicate nelle varie giurisdizioni europee. Il nuovo regolamento dovrebbe dunque essere adottato per un minimo di casi, mentre la maggior parte delle proposte dovrebbe concentrarsi su istruzioni dettagliate ed esplicative dell’ESMA (che dovrebbero fornire una spiegazione chiara delle norme esistenti) piuttosto che sull’adozione di nuove norme, collegandosi così al contributo positivo apportato finora dall’ESMA all’allineamento delle norme.

4.2.

Il CESE ritiene che le misure proposte nel presente parere siano importanti, per quanto molte di esse siano soluzioni essenzialmente di sostegno e di natura tecnica. Considerate globalmente, peraltro, tali misure costituiscono un importante contributo anche per il funzionamento dell’UEM. Al tempo stesso, il CESE raccomanda di inserire il contenuto di tutti e quattro i documenti in esame in una nuova proposta di regolamento complessiva.

4.3.

Il CESE reputa che, nell’introdurre le nuove regole del gioco, sia necessario rispettare un equilibrio tra la necessità di tutelare gli investitori e la garanzia di uno spazio sufficiente per la creatività degli ideatori e dei distributori di prodotti d’investimento. L’effetto di tutela degli investitori è rafforzato da un’educazione finanziaria impartita in modo sistematico.

4.4.

La legislazione UE di qualità elevata, ad esempio le disposizioni sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, dovrebbe prevalere sulle norme generali come la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), poiché l’esperienza concreta dimostra che le prime hanno instaurato un quadro normativo di qualità per i fondi di investimento, mentre la direttiva MiFID, ad avviso del CESE, dà luogo, oltre che a una serie di vantaggi, anche a diverse incertezze, e dunque, paradossalmente, ha prodotto un’ulteriore frammentazione del mercato unico e ampliato le disparità tra i paesi UE.

4.5.

Il CESE riconosce che, per rispondere alle esigenze della distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, è necessario garantire la stabilità del regime fiscale, che crea i presupposti per un clima imprenditoriale sostenibile. L’esigenza di un’armonizzazione generale dei regimi fiscali, comprese le aliquote, non è oggi considerata all’ordine del giorno. Si può tuttavia supporre che, in futuro, uno sforzo di armonizzazione fiscale potrebbe contribuire alla creazione di condizioni di tassazione uniformi in questo campo in tutta l’UE. Gli attuali sforzi intesi a ravvicinare i parametri d’imposta sono tuttavia rivolti ad altri strumenti fiscali.

4.6.

Il CESE è del parere che, per conseguire l’effetto desiderato di economie di scala, sia auspicabile seguire la via che limita la «creatività nazionale» nella messa a punto delle strutture degli oneri e delle spese (che spesso vanno al di là del quadro normativo europeo per coprire i costi necessari) e che porta invece all’adozione di normative nazionali chiaramente definite, univocamente interpretabili e coerenti.

4.7.   Comunicazione della Commissione sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali delle operazioni in titoli

4.7.1.

Il CESE condivide l’obiettivo di introdurre delle misure volte a ridurre l’incertezza giuridica riguardo alle operazioni transfrontaliere in titoli e crediti. Reputa importante garantire la chiarezza e la prevedibilità della legge nazionale che si applica per determinare il proprietario delle attività sottostanti all’operazione, in quanto i rischi giuridici derivanti dall’incertezza possono dare luogo ad ulteriori perdite. È pertanto fondamentale e necessario chiarire la terminologia giuridica per precisare l’elemento patrimoniale e l’elemento contrattuale.

4.8.   Regolamento sulla legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

4.8.1.

A seguito della suddetta comunicazione, il CESE accoglie con favore l’obiettivo di eliminare l’incertezza giuridica sopra descritta, proponendo norme uniformi per stabilire quale legge nazionale si applichi alla titolarità del credito in una situazione in cui esso sia stato ceduto nel quadro di un’operazione transfrontaliera. La cessione transfrontaliera di crediti è un processo attraverso il quale le imprese, avvalendosi di società specializzate, possono ottenere liquidità e avere accesso al credito. Il CESE riconosce che la certezza giuridica in questo campo contribuirà a rafforzare gli investimenti transfrontalieri, anche per quanto concerne la partecipazione delle piccole e medie imprese. Ciò riguarda il factoring, la costituzione di garanzie (collateralizzazione) e la cartolarizzazione.

4.9.   Direttiva sulla distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento collettivo

4.9.1.

Il CESE è favorevole alla creazione di condizioni che permettano di sfruttare maggiormente il potenziale di distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, rendendo i requisiti nazionali per l’immissione sul mercato più trasparenti a livello nazionale e dell’UE, facendo sì che la struttura delle spese e degli oneri regolamentari sia più trasparente a livello UE e garantendo che, nella determinazione di tali oneri, vengano rispettati alcuni principi generali comuni.

4.9.2.

Il CESE ritiene preferibile che la scelta dei mezzi per sostenere gli investitori locali sia lasciata ai gestori dei fondi di investimento.

4.9.3.

Il CESE accoglie con favore l’armonizzazione delle procedure per l’uso del «passaporto» che consente la distribuzione dei fondi di investimento in un contesto transfrontaliero.

4.9.4.

Il CESE è favorevole all’adozione di norme armonizzate in materia di comunicazioni di marketing.

4.9.5.

Il CESE approva l’introduzione di un sistema in base al quale gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative che disciplinano la commercializzazione transfrontaliera dei fondi di investimento nel loro territorio siano facilmente accessibili (in forma elettronica e in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale).

4.10.   Regolamento per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo

4.10.1.

Il CESE accoglie con favore l’obiettivo fondamentale del regolamento, ossia giungere ad un’intesa comune sulla definizione dei requisiti per le comunicazioni di marketing e sulle misure volte a garantire la trasparenza delle norme nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione dei fondi.

4.10.2.

Il CESE approva la pratica proposta secondo cui le spese e gli oneri devono essere proporzionati ai compiti di vigilanza svolti; attende con interesse il contributo proveniente dalla gestione della banca dati online che censirà le spese e gli oneri imposti nonché i relativi metodi di calcolo, e ritiene che tale iniziativa rappresenti una grande sfida, ma raccomanda che tale contributo sia valutato in relazione ai costi sostenuti e che vengano individuati i possibili rischi associati al funzionamento della banca dati; e si attende la messa a punto di norme tecniche di attuazione relative alle informazioni sulle spese, nonché sulla pubblicazione e la gestione da parte dell’ESMA, della banca dati online delle spese e degli oneri regolamentari.

4.10.3.

Il CESE accoglie con favore l’introduzione di requisiti specifici per i flussi di informazioni e per la loro standardizzazione e semplificazione, così come la regolamentazione del processo di pre-commercializzazione, nel cui ambito viene sondato l’interesse degli investitori per future opportunità e strategie di investimento.

5.   Osservazioni particolari

5.1.

Riguardo alle spese e agli oneri imposti dalle autorità nazionali competenti e alla loro trasparenza, il CESE appoggia l’intenzione della proposta di migliorare la trasparenza di tali spese e oneri regolamentari, compresa la definizione del ruolo dell’ESMA nella raccolta delle informazioni necessarie. Secondo il CESE, questa misura può contribuire a facilitare ulteriormente la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento.

5.2.

Si propone di introdurre, a livello delle autorità nazionali competenti, delle norme per la notifica sistematica delle comunicazioni di marketing ai fini della verifica ex ante della documentazione commerciale. Tuttavia, secondo il CESE, la diversità delle norme applicate dalle autorità nazionali competenti può creare una frammentazione del mercato dell’UE, mentre non dovrebbero esservi differenze nell’ambito del mercato unico. In proposito, il CESE raccomanda che su tale questione non sia consentito alle autorità nazionali competenti di adottare un approccio differenziato.

5.3.

Pur accogliendo con favore la creazione della banca dati dell’ESMA riguardante i gestori di fondi di investimento alternativi, le società di gestione di OICVM, i fondi di investimento alternativi (FIA) e gli OICVM, il CESE aggiunge che non è auspicabile imporre obblighi aggiuntivi di notifica per i gestori di attività. A giudizio del CESE, dovrebbe essere chiaro che gli obblighi di notifica di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento proposto dovrebbero riguardare tutte le autorità nazionali competenti, e che queste ultime non dovrebbero imporre ulteriori obblighi di notifica a carico degli operatori di mercato.

5.4.

Il CESE osserva che la proposta di definizione della pre-commercializzazione non dovrebbe essere basata su quella contenuta nella direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, poiché è necessario apportare ulteriore certezza giuridica e coerenza, e l’esperienza pratica mostra che le risorse e gli strumenti non legislativi rappresentano il modo migliore, se non l’unico, per conseguire tale obiettivo. Il CESE esprime preoccupazione per il fatto che la proposta potrebbe comportare un’ulteriore frammentazione del mercato unico, laddove essa rischia di dar luogo ad interpretazioni esplicative nazionali.

5.5.

In relazione alle norme per la cessazione della commercializzazione e del marketing di fondi di investimento, il CESE ritiene che le regole proposte possano causare distorsioni del mercato unico dal punto di vista di tali fondi. La decisione di cessare la commercializzazione delle quote/azioni di qualunque fondo di investimento in qualsiasi giurisdizione dovrebbe essere esclusivamente una decisione commerciale della società che effettua la gestione delle attività. Dal punto di vista della protezione degli investitori, le seguenti misure appaiono (sulla base dell’esperienza pratica) come una tutela sufficiente:

pubblicazione delle decisioni;

garanzia di informazioni agli investitori;

possibilità per gli investitori di ritirarsi gratuitamente dal fondo in un periodo di tempo stabilito.

5.6.   Ulteriori ostacoli alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento

5.6.1.

Uno degli altri ostacoli che si frappongono attualmente alla distribuzione transfrontaliera è costituito dalle norme per la verifica delle qualifiche dei prestatori di servizi d’investimento. Il CESE è del parere che si dovrebbero adottare norme più dettagliate riguardanti, ad esempio:

i servizi ai quali si applicano le norme vigenti;

i tipi di attività, nell’ambito di tali servizi, alle quali le norme si applicano;

in che modo si debbano controllare le qualifiche quando le autorità di regolamentazione locali (nazionali) non hanno la possibilità di introdurre procedure nazionali;

il riconoscimento dei metodi diversi di verifica delle qualifiche a livello UE, avvalendosi di soluzioni paneuropee o mondiali, per esempio gli esami CFA.

5.6.2.

Il CESE raccomanda l’adozione di norme univoche e dettagliate per stabilire quale legislazione si applichi alla distribuzione dei fondi di investimento: attualmente infatti non è chiaro, in pratica, quali norme (direttive MiFID, OICVM o GEFIA) si applichino alla distribuzione dei fondi. Se ciascuna autorità di regolamentazione applica un approccio diverso, questo è, a giudizio del CESE, uno dei principali ostacoli alla distribuzione transfrontaliera. Dovrebbe essere chiaramente stabilito che la distribuzione dei fondi rientra esclusivamente nell’ambito di applicazione delle norme sugli OICVM o della direttiva sui GEFIA (per i fondi propri, i fondi gestiti e i fondi di terzi), ai sensi delle quali la società di gestione non ha bisogno di un’autorizzazione MiFID né di un’autorizzazione a fornire servizi ai sensi di quest’ultima direttiva.

5.6.3.

Il CESE è convinto che non dovrebbe essere richiesta alcuna relazione a livello locale (nazionale). Le autorità di regolamentazione non dovrebbero avere la possibilità di imporre una rendicontazione sui fondi locali (nazionali), che sia sotto forma di relazioni regolamentari in rapporto alle autorità di regolamentazione o di qualsiasi obbligo di pubblicare dai dati, ad esempio sulla stampa.

5.6.4.

A giudizio del CESE, la banca dati interattiva ESMA relativa a spese e oneri dovrebbe essere estesa, in prospettiva, anche ai requisiti riguardanti:

il tempo necessario per qualsiasi tipo di autorizzazione/registrazione;

le informazioni dettagliate necessarie per la rendicontazione locale (nazionale);

le norme di distribuzione locali (nazionali).

Bruxelles, 11 luglio 2018.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


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