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Document 52017XX1123(03)

Relazione finale del consigliere-auditore (Caso AT.40018 – Riciclaggio delle batterie per autoveicoli)

OJ C 396, 23.11.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 396/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

(Caso AT.40018 – Riciclaggio delle batterie per autoveicoli)

(2017/C 396/05)

INTRODUZIONE

1.

Il presente caso riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE consistente nel coordinamento dei prezzi tra imprese nel settore delle vendite di batterie al piombo-acido per autoveicoli esauste in Germania, Belgio, Francia e nei Paesi Bassi dal 23 settembre 2009 al 26 settembre 2012. Le imprese che, secondo il progetto di decisione, avrebbero partecipato al cartello sono: Campine (2), Eco-Bat (3), JCI (4) e Recylex (5) (di seguito collettivamente: «imprese destinatarie del progetto di decisione»).

PROCEDURA

2.

Il caso è stato avviato da una richiesta di immunità dalle ammende presentata da JCI il 22 giugno 2012. A seguito di accertamenti a sorpresa effettuati nel settembre 2012, la Commissione ha ricevuto richieste di trattamento favorevole da Eco-Bat, Recylex e Campine.

3.

Nel corso dell’indagine la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni alle imprese destinatarie del progetto di decisione e ad altre imprese.

4.

Il 24 giugno 2015 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (6) e ha inviato una comunicazione degli addebiti alle imprese destinatarie del progetto di decisione. La Commissione ha inoltre informato Eco-Bat e Recylex della sua intenzione di concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda entro una forcella definita e Campine della sua intenzione di non concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda entro una forcella definita. La comunicazione degli addebiti è stata inviata anche a una quinta impresa che non è destinataria del progetto di decisione.

5.

La direzione generale della Concorrenza (di seguito: «DG Concorrenza») ha inizialmente concesso un termine di otto settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti, che è stato prorogato ed è quindi scaduto il 4 settembre 2015 per JCI e Recylex, il 7 settembre 2015 per Eco-Bat e il 14 settembre 2015 per Campine.

6.

Oltre a un DVD contenente i documenti accessibili del fascicolo della Commissione, tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno anche ottenuto l’accesso alle parti del fascicolo che erano disponibili solo presso gli uffici della Commissione.

7.

Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti Campine ha chiesto l’accesso alle risposte delle altre imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, che è stato negato dalla DG Concorrenza il 19 novembre 2015, in particolare in base alla norma generale di cui al punto 27 della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione (7). Il 26 ottobre 2015 Eco-Bat ha presentato una richiesta analoga che la DG Concorrenza ha rifiutato per gli stessi motivi.

8.

Il 17 e 18 novembre 2015 tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno partecipato a un’audizione orale, presentandovi le loro osservazioni. Durante l’audizione la Commissione ha posto alcune domande alle parti, che hanno chiesto più tempo per presentare le loro risposte scritte dopo l’audizione orale. Tale richiesta è stata accettata dal consigliere-auditore. Le parti hanno risposto a tali domande e alcuni destinatari della comunicazione degli addebiti hanno anche presentato ulteriori commenti su questioni specifiche. Le risposte e le osservazioni sono state inviate a tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti.

9.

Durante l’audizione orale, Eco-Bat ha nuovamente chiesto al consigliere-auditore di poter accedere alle risposte delle altre imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti alla luce delle presentazioni effettuate nel corso dell’audizione. Considerando che le risposte delle altre imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti non hanno rivelato alcun nuovo elemento di prova, a carico o a discarico, che non fosse già noto, il consigliere-auditore ha respinto tale richiesta con una decisione a norma dell’articolo 7 della decisione 2011/695/UE.

10.

Il 18 ottobre 2016 la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti a Eco-Bat riguardo ai dati da utilizzare per il calcolo di un’eventuale ammenda, alla quale Eco-Bat ha risposto il 2 novembre 2016.

11.

Il 13 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una lettera ai destinatari del progetto di decisione per informarli che, per stabilire l’importo dell’ammenda da infliggere nel caso di specie, intendeva applicare un aumento specifico ai sensi del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende (8), e li ha invitati a presentare osservazioni su tale lettera.

12.

Nelle loro osservazioni alla lettera della Commissione del 13 dicembre 2016, alcune imprese destinatarie del progetto di decisione hanno sollevato questioni legate ai diritti della difesa. In particolare, un’impresa destinataria ha rilevato che la comunicazione degli addebiti non menzionava la possibilità di applicare il punto 37 degli orientamenti e che l’applicazione di tale articolo comportava un cambiamento della metodologia utilizzata in materia di ammende, per il quale si rendeva necessario adottare una nuova comunicazione degli addebiti e organizzare una nuova audizione. La stessa impresa ha sostenuto inoltre che l’adozione di una nuova metodologia in materia di ammende 18 mesi dopo l’adozione della comunicazione degli addebiti comportava una violazione del principio di buona amministrazione. Altre imprese destinatarie hanno sostenuto inoltre che la prevista applicazione del punto 37 non era sufficientemente motivata e che avrebbe quindi violato il principio di certezza del diritto e i diritti della difesa.

13.

Secondo la costante giurisprudenza, dal momento che la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda (9), la Commissione soddisfa il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite (10). Ulteriori elementi rilevanti ai fini del calcolo delle ammende possono sempre essere comunicati alle imprese interessate in una data successiva (11), ed è proprio quello che la Commissione ha fatto nel presente caso quando ha deciso di applicare un aumento specifico dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti. Pertanto, il consigliere-auditore ritiene che l’esercizio dei diritti della difesa dei destinatari del progetto di decisione sia stato debitamente rispettato e che il ritardo con cui è stato comunicato l’incremento specifico dell’ammenda non abbia indebitamente influenzato il principio di buona amministrazione.

14.

Oltre alle questioni procedurali di cui sopra, il consigliere-auditore non ha ricevuto altre richieste o denunce.

PROGETTO DI DECISIONE

15.

Dopo aver sentito le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha lasciato cadere gli addebiti mossi nei confronti di un’impresa. Inoltre ha ridotto il campo di applicazione della presunta infrazione rispetto alla valutazione preliminare formulata nella comunicazione degli addebiti, limitandolo esclusivamente alle batterie per autoveicoli. Per quanto riguarda Eco-Bat, è stata ritirata la conclusione preliminare di recidiva formulata nella comunicazione degli addebiti. Per quanto riguarda Campine, è stata concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda per circostanze attenuanti, mentre non è stata concessa nessuna riduzione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.

16.

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti destinatarie della presente decisione hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

17.

Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 6 febbraio 2017

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Campine NV e Campine Recycling NV (di seguito collettivamente: «Campine»).

(3)  Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH e Société de traitement chimique des métaux SAS (di seguito collettivamente: «Eco-Bat»).

(4)  Johnson Controls, Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co.KG e Johnson Controls Recycling GmbH (di seguito collettivamente: «JCI»).

(5)  Recylex SA, Fonderie et manufacture de métaux SA e Harz-Metall GmbH (di seguito collettivamente: «Recylex»).

(6)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18 («regolamento n. 773/2004»).

(7)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7.

(8)  Punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2), di seguito: gli «orientamenti del 2006»).

(9)  Elementi quali la durata e la gravità della presunta infrazione e il fatto che è stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

(10)  Cfr., ad esempio, Toshiba/Commissione (T-404/12, ECLI:EU:T:2016:18, punto 40).

(11)  Anche se la Commissione non ha alcun obbligo giuridico al riguardo [Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6, punto 85)].


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