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Document 52017XC1214(01)

Attualizzazione annuale del 2017 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

OJ C 429, 14.12.2017, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 429/9


Attualizzazione annuale del 2017 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

(2017/C 429/06)

1.1.

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto del personale, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2017:

1.7.2017

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2017:

1.7.2017

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2017 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all’articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2018 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2017 alle pensioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

1

2

3

4

Stato/Sede

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Bulgaria

53,4

51,7

 

Repubblica ceca

78,3

71,9

 

Danimarca

133,9 DK

136,2

136,2

Germania

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

Monaco

107,5

 

 

Estonia

80,3

82,4

 

Irlanda

119,8

124,0

124,0

Grecia

79,9

79,6

 

Spagna

88,7

89,4

 

Francia

114,8

108,6

108,6

Croazia

74,9

67,5

 

Italia

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Cipro

74,4

79,4

 

Lettonia

74,9

69,8

 

Lituania

74,3

68,3

 

Ungheria

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Paesi Bassi

108,3

109,6

109,6

Austria

106,3

108,7

108,7

Polonia

70,6

60,7

 

Portogallo

82,4

82,9

 

Romania

63,9

56,6

 

Slovenia

81,5

78,7

 

Slovacchia

77,3

69,0

 

Finlandia

119,9

120,6

120,6

Svezia

127,9

119,0

119,0

Regno Unito

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1.

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017: 986,72 EUR.

4.2.

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017: 1 315,62 EUR.

5.1.

Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017: 184,55 EUR.

5.2.

Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017: 403,25 EUR.

5.3.

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017: 273,60 EUR.

5.4.

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017: 98,51 EUR.

5.5.

Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017: 546,95 EUR.

5.6.

Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2017: 393,20 EUR.

6.1.

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

da 0 a 200 km

0,2034 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,3391 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km,

0,2034 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km,

0,0677 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km,

0,0327 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

6.2.

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2017:

101,71 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

203,42 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1.

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2018:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

da 0 a 200 km

0,4102 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,6836 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km,

0,4102 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km,

0,1366 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km,

0,0660 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

7.2.

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2018:

205,06 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

410,10 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è superiore a 1 200 km.

8.

Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto applicabile dal 1o luglio 2017:

42,39 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

34,18 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9.

Con effetto dal 1o luglio 2017, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 206,69 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

717,49 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1.

Con effetto dal 1o luglio 2017, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 447,18 EUR (limite inferiore);

2 894,36 EUR (limite superiore).

10.2.

Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2017: 1 315,62 EUR.

11.

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2017:

FUNZIONI GRUPPO

1.7.2017

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Con effetto dal 1o luglio 2017, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

907,64 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

538,12 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1.

Con effetto dal 1o luglio 2017, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

EUR 1 085,38 (limite inferiore);

EUR 2 170,75 (limite superiore).

13.2.

La detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 986,72 EUR.

13.3.

L’importo del limite inferiore e del limite superiore per l’indennità di disoccupazione, di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2017, è fissato a:

954,90 EUR (limite inferiore);

2 246,82 EUR (limite superiore).

14.

L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (1) è fissato a:

413,61 EUR;

624,28 EUR;

682,57 EUR;

930,56 EUR.

15.

Con effetto dal 1o luglio 2017, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (2) di 5,9705.

16.

Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto applicabile dal 1o luglio 2017:

1.7.2017

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Importo, applicabile dal 1o luglio 2017, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto:

142,68 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

218,77 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18.

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2017:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


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