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Document 52017XC0707(02)

Comunicazione della Commissione — Linee guida sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/4504

OJ C 218, 7.7.2017, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/11


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Linee guida sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 218/02)

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito «il regolamento 1286/2014») (1) stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (key information document, di seguito «KID») che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIP), nonché sulla diffusione del KID agli investitori al dettaglio da parte degli ideatori di PRIIP e di coloro che vendono tali prodotti o forniscono consulenza sugli stessi.

(2)

Il KID introduce uno standard comune per stabilire le informazioni destinate agli investitori al dettaglio per un’ampia gamma di PRIIP e permette agli investitori al dettaglio di comprendere e confrontare le caratteristiche chiave, i rischi, le potenziali performance future e i costi dei PRIIP, consentendo loro di prendere decisioni di investimento informate.

(3)

La presente comunicazione intende facilitare ulteriormente l’attuazione del regolamento 1286/2014 e la sua osservanza, attenuando eventuali divergenze di interpretazione all’interno dell’Unione. Essa si basa sui riscontri forniti dalle parti interessate nel corso di un workshop tecnico sull’attuazione del quadro dei PRIIP organizzato dalla Commissione l’11 luglio 2016, nonché sulle conseguenti domande ricevute dalla Commissione, dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(4)

La presente comunicazione non contiene né definisce nuove norme giuridiche. La posizione della Commissione lascia impregiudicata qualsiasi interpretazione che la Corte di giustizia dell’Unione europea potrebbe dare in futuro al regolamento 1286/2014 o a qualsiasi atto delegato o di esecuzione adottato a norma del suddetto regolamento.

2.   LINEE GUIDA

(5)

Prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento 1286/2014

Gli ideatori di prodotti di investimento e assicurativi al dettaglio e le persone che forniscono consulenza su tali prodotti o li vendono agli investitori al dettaglio hanno la responsabilità di valutare quali prodotti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento 1286/2014. Tale valutazione deve prendere in considerazione, in particolare, le caratteristiche economiche specifiche e i termini e le condizioni contrattuali di ciascun prodotto.

(6)

Prodotti messi a disposizione degli investitori al dettaglio a titolo gratuito

Un prodotto la cui acquisizione non richiede un pagamento da parte dell’investitore al dettaglio, il che significa che non vi è né un pagamento iniziale, né alcun rischio di impegni finanziari futuri da parte dell’investitore al dettaglio, non è considerato un investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 1286/2014 e, pertanto, non richiede nessun KID.

(7)

PRIIP multiopzione

In considerazione delle specifiche caratteristiche dei PRIIP multiopzione, e segnatamente laddove le informazioni richieste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 1286/2014 riguardo a ciascuna opzione di investimento sottostante non possano essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 1286/214 consente soltanto di derogare al formato del singolo KID. Tenuto conto della portata di tale deroga, gli ideatori dei PRIIP multiopzione sono tenuti a rispettare tutte le altre disposizioni del regolamento 1286/2014. Pertanto, il KID prodotto in conformità all’articolo 10, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (2) (di seguito «il regolamento delegato della Commissione») in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione deve anche conformarsi agli articoli 13 e 14 del regolamento 1286/2014.

(8)

Prodotti d’investimento assicurativi che hanno come opzioni di investimento sottostanti PRIIP e prodotti diversi dai PRIIP

Il regolamento 1286/2014 stabilisce che tutti i prodotti di investimento assicurativi siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla consegna del KID agli investitori al dettaglio, a prescindere dal fatto che le opzioni di investimento sottostanti di tali PRIIP siano a loro volta dei PRIIP.

(9)

Modifiche a PRIIP esistenti incluse nella definizione di «ideatore di PRIIP»

L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 1286/2014 definisce l’«ideatore di PRIIP» come un soggetto che confeziona un PRIIP o un soggetto che apporta modifiche a un PRIIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIIP.

Tale definizione include esempi di modifiche a un PRIIP esistente che renderebbero un soggetto un «ideatore di PRIIP» ai fini del regolamento 1286/2014, ma non è limitata a tali esempi. L’obiettivo del regolamento 1286/2014 è garantire che le informazioni fornite nel KID siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori al dettaglio e permettano loro di confrontare diversi PRIIP e di comprenderne pienamente le caratteristiche individuali. La quotazione di un PRIIP esistente su un mercato secondario può tuttavia non implicare automaticamente una modifica al suo profilo di rischio e di rendimento o ai costi associati a quel PRIIP.

(10)

Applicazione territoriale

Il regolamento 1286/2014 si applica a tutti gli ideatori di PRIIP e alle persone che vendono o forniscono consulenza su PRIIP messi a disposizione degli investitori al dettaglio all’interno del territorio dell’Unione, compresi i soggetti e le persone di paesi terzi. Di conseguenza, se investitori al dettaglio all’interno del territorio dell’Unione decidono di sottoscrivere o acquistare PRIIP di paesi terzi, si applicano le prescrizioni del regolamento 1286/2014. In tali casi, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 1286/2014, una persona che offre consulenza su tali PRIIP o li vende deve fornire agli investitori al dettaglio un KID.

Ove applicabile, devono essere osservate e rispettate le norme settoriali che stabiliscono le condizioni alle quali gli ideatori di PRIIP o le persone di paesi terzi che forniscono consulenza sui PRIIP o che vendono tali prodotti possono svolgere le loro attività all’interno dell’Unione (3).

Nel caso in cui un PRIIP venga reso disponibile soltanto a investitori al di fuori dell’Unione, non è obbligatorio un KID.

(11)

Offerte in corso al 1o gennaio 2018

Il regolamento 1286/2014 non prevede nessun regime giuridico transitorio specifico per i PRIIP messi a disposizione degli investitori al dettaglio prima del 1o gennaio 2018 che continuano ad essere messi a disposizione di tali investitori dopo tale data, e pertanto si applica a tali PRIIP.

(12)

Offerte chiuse entro il 31 dicembre 2017

Nel caso in cui un PRIIP non sia più messo a disposizione degli investitori al dettaglio a partire dal 1o gennaio 2018 e le modifiche agli impegni esistenti siano soggette soltanto ai termini e alle condizioni contrattuali concordate prima di tale data, non è obbligatorio un KID.

Nel caso in cui tali termini e condizioni contrattuali permettano di riscattare il PRIIP, ma quel PRIIP non sia più messo a disposizione di altri investitori al dettaglio dopo il 1o gennaio 2018, non è obbligatorio un KID.

(13)

Uso dei KID da parte degli OICVM

Gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito «OICVM») e i fondi di investimento alternativi (di seguito «FIA») soggetti all’obbligo di produrre il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, di seguito «KIID») ai sensi della normativa nazionale sono esentati dalle disposizioni del regolamento 1286/2014 in virtù del suo articolo 32, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2019. Il regolamento 1286/2014 non comprende tuttavia nessuna disposizione che consenta di sostituire il KIID con il KID.

(14)

Traduzioni dei KID

A norma dell’articolo 7 del regolamento 1286/2014 il KID deve essere fornito in una lingua prescritta dallo Stato membro in cui il PRIIP è distribuito al fine di garantire che gli investitori al dettaglio possano comprenderlo. Il semplice fatto che il sito Internet di una persona che fornisce consulenza su un PRIIP o che lo vende possa essere visitato anche da investitori al dettaglio di Stati membri diversi dallo Stato membro in cui il PRIIP è distribuito da tale persona (ossia non è messo a disposizione di tali investitori al dettaglio) non comporta l’obbligo di fornire il KID nelle lingue prescritte dagli altri Stati membri.

Il regolamento 1286/2014 non indica in modo esplicito chi dovrebbe tradurre il KID qualora il PRIIP debba essere messo a disposizione a livello transfrontaliero. Dall’articolo 11 del regolamento 1286/2014 è tuttavia chiaro che l’ideatore del PRIIP è responsabile dell’accuratezza della traduzione. Analogamente l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 1286/2014 stabilisce che il KID tradotto deve essere pubblicato sul sito Internet dell’ideatore del PRIIP.

(15)

Responsabilità civile per le informazioni sulle opzioni di investimento sottostanti

L’articolo 11 del regolamento 1286/2014 non esclude che gli ideatori di PRIIP possano essere ritenuti civilmente responsabili in relazione alle specifiche informazioni sulle diverse opzioni di investimento nel caso in cui tali informazioni si dimostrino fuorvianti, inesatte o non conformi alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o alle prescrizioni del regolamento 1286/2014 e del regolamento delegato della Commissione.

(16)

Canali di distribuzione

Il regolamento 1286/2014 non distingue tra PRIIP venduti insieme a una consulenza all’investitore al dettaglio oppure senza consulenza, o tra PRIIP acquistati dall’investitore al dettaglio di sua iniziativa o altrimenti. Per qualsiasi PRIIP messo a disposizione degli investitori al dettaglio l’ideatore del PRIIP deve redigere un KID per tale prodotto e pubblicarlo sul proprio sito Internet, mentre una persona che offre consulenza su quel PRIIP o che lo vende deve fornire tale KID agli investitori al dettaglio.

(17)

PRIIP venduti soltanto dagli intermediari

Anche nel caso in cui un PRIIP sia venduto esclusivamente da persone diverse dall’ideatore del PRIIP, l’ideatore del PRIIP è tenuto, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 1286/2014, a redigere un KID per tale prodotto e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

(18)

Distribuzione di un PRIIP senza KID

Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto deve fornire agli investitori al dettaglio il KID a norma dell’articolo 13 del regolamento 1286/2014. La distribuzione di un PRIIP senza KID costituisce una violazione del regolamento 1286/2014.

(19)

Prodotto diverso da un PRIIP offerto insieme a un PRIIP

Nel caso in cui un prodotto diverso da un PRIIP venga offerto insieme a un PRIIP e le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) ad h), del regolamento 1286/2014 non siano influenzate dal prodotto diverso dal PRIIP, il KID di tale PRIIP può fare riferimento al prodotto diverso soltanto nella sezione «altre informazioni rilevanti».

(20)

Adattamenti al KID

Il regolamento 1286/2014 non consente alcun adattamento del KID, neanche per quanto riguarda i titoli e la sequenza delle sezioni.

(21)

Lunghezza del KID

Il regolamento 1286/2014 afferma chiaramente che il KID deve essere redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa e su un massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate.

(22)

Indicazione di un’autorità competente

L’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 1286/2014 prevede soltanto che siano incluse nel KID le informazioni sull’autorità competente dell’ideatore del PRIIP, e segnatamente le informazioni sull’autorità competente dello Stato membro in cui l’ideatore del PRIIP ha sede, a prescindere dal fatto che l’ideatore del PRIIP svolga attività a livello transfrontaliero.

(23)

KID «su richiesta» o «in tempo reale»

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 1286/2014, gli ideatori di PRIIP devono rivedere il KID qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. Il KID rivisto viene reso disponibile tempestivamente. Né il regolamento 1286/2014 né il regolamento delegato della Commissione richiedono che gli ideatori di PRIIP forniscano KID «su richiesta» o «in tempo reale». Salvo diverse disposizioni del regolamento delegato della Commissione, la frequenza con cui l’ideatore deve riesaminare e rivedere il KID dipende dalla natura del PRIIP e dalla misura in cui le informazioni fornite nel KID continuano ad essere accurate e non fuorvianti.

Al tempo stesso, sono consentiti sistemi di fornitura di KID «su richiesta» o «in tempo reale», a condizione che i KID rivisti così ottenuti siano conformi alle norme del regolamento 1286/2014, compresa la pubblicazione sul sito Internet dell’ideatore del PRIIP.


(1)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

(3)  Per esempio, la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19), la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349), la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1), la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1), la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).


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