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Document 52017PC0431

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

COM/2017/0431 final - 2017/0197 (NLE)

Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 431 final

2017/0197(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con la Repubblica algerina democratica e popolare (di seguito "Algeria") su un accordo internazionale tra l'Unione e l'Algeria volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).

Secondo quanto stipulato dalla decisione di autorizzazione del Consiglio, i negoziati avrebbero potuto essere avviati solo dopo l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri.

I negoziati sono stati avviati il 26 giugno 2017 e portati a termine l'11 luglio 2017, quando i rappresentanti di ciascuna delle future parti hanno siglato il progetto di accordo. Il progetto di accordo accluso alla presente proposta è conforme alle direttive di negoziato formulate dal Consiglio. In particolare, stabilisce che i termini e le condizioni per la partecipazione dell'Algeria a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 1 , riferendosi direttamente all'atto legislativo dell'Unione.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, l'accordo si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l'assistenza necessaria per garantirne l'esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell'accordo stesso.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Come illustrato nella valutazione d'impatto relativa a PRIMA 2 , l'apertura di PRIMA alla partecipazione di paesi terzi come l'Algeria è coerente con gli obiettivi della cooperazione internazionale per la ricerca e l'innovazione, quali definiti nella comunicazione della Commissione del 2012 "Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell'UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico" 3 e nel programma quadro Orizzonte 2020, che promuove la cooperazione con paesi terzi nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per affrontare sfide globali della società e sostenere le politiche esterne dell'Unione. Il presente accordo è inoltre coerente con l'attuale accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra 4 , e all'accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica 5 , che prevedono la cooperazione tra l'Unione e l'Algeria nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e incoraggiano attività di ricerca e sviluppo nei settori di comune interesse.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'attuazione di PRIMA in stretta cooperazione con paesi terzi come l'Algeria è inoltre coerente con altre politiche dell'Unione quali la politica migratoria, la politica di sviluppo e la politica di vicinato, e ad esse pertinente.

2.Elementi giuridici della proposta

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione europea.

2017/0197 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

(2)La Repubblica algerina democratica e popolare (di seguito "Algeria") ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

(3)A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA.

(4)Conformemente alla decisione <XXX> del Consiglio 7 , l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è stato firmato a nome dell'Unione il XX 20XX, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5)È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [giorno dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
(2) SWD (2016)332 final del 18.10.2016.
(3) COM (2012) 497 final.
(4) GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.
(5) GU L 99 del 5.4.2012, pag. 1.
(6) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
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Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 431 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)


Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

L'Unione europea (in seguito denominata "Unione"),

da una parte,

e

la Repubblica algerina democratica e popolare (in seguito denominata "Algeria"),

dall'altra,

(in seguito denominate "le parti"),

considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, entrato in vigore il 1° settembre 2005, prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica;

considerando che l'accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica, entrato in vigore l'11 giugno 2013, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione delle parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

considerando che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020 che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

considerando che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA;

 

considerando che l'Algeria ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'UE e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

considerando che un accordo internazionale tra l'Unione e l'Algeria è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi dell'Algeria in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'aera del Mediterraneo (PRIMA).

Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. Le parti adempiono agli obblighi previsti da detta decisione e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui sono applicati il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato sull'Unione europea e, dall'altra, al territorio dell'Algeria.

Articolo 4

Firma e applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 5

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 6.

Articolo 6

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento dandone notifica all'altra parte.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

Articolo 7

Risoluzione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 100 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[Firma UE] [Firma Algeria]

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