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Document 52017IE1220

Parere del Comitato economico e sociale europeo sui «sistemi sostenibili di sicurezza e protezione sociale nell’era digitale» (parere d’iniziativa)

OJ C 129, 11.4.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/7


Parere del Comitato economico e sociale europeo sui «sistemi sostenibili di sicurezza e protezione sociale nell’era digitale»

(parere d’iniziativa)

(2018/C 129/02)

Relatore:

Petru Sorin DANDEA

Decisione dell’Assemblea plenaria

26.1.2017

Base giuridica

Articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno

 

Parere d’iniziativa

 

 

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

8.11.2017

Adozione in sessione plenaria

6.12.2017

Sessione plenaria n.

530

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

157/3/5

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

La digitalizzazione genera nuove forme di occupazione che esercitano una grande pressione sui sistemi di sicurezza sociale. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) raccomanda agli Stati membri, oltre che alle istituzioni europee, di regolamentare queste nuove forme di occupazione, in modo che sia possibile identificare chiaramente sia il datore di lavoro che il lavoratore. In quest’ottica, il CESE raccomanda di fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto lo status di lavoratore alle persone che, seppure prive di un contratto standard di lavoro, svolgevano un’attività remunerata sulla base di un rapporto di dipendenza.

1.2.

In numerosi casi il contratto individuale di lavoro è alla base del finanziamento dei sistemi attuali di sicurezza sociale. Molte nuove forme di attività economica e di occupazione emerse con lo sviluppo della tecnologia digitale sembrano non rientrare nell’ambito del contratto di lavoro. Il CESE ritiene che questa situazione sia estremamente pericolosa per i lavoratori che svolgono la loro attività in queste condizioni, in quanto non sono più protetti dalle normative in materia di retribuzioni, condizioni di lavoro o previdenza sociale.

1.3.

Secondo il CESE, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’introduzione, nelle rispettive legislazioni che disciplinano i regimi pensionistici, dell’obbligatorietà del pagamento dei contributi per tutte le persone che percepiscono un reddito da prestazione lavorativa. Questa misura è assolutamente necessaria dato che, in molte situazioni, i lavoratori connessi alle nuove forme di occupazione create dalla digitalizzazione non sono adeguatamente inquadrabili nelle attuali disposizioni delle normative sui regimi pensionistici.

1.4.

Secondo il CESE, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’idea di collegare i sistemi elettronici dell’amministrazione competente per il regime pensionistico nazionale, oppure i sistemi dell’amministrazione competente per il sistema di assicurazione sanitaria, con quelli dell’amministrazione fiscale. Questo permetterebbe agli Stati membri di individuare rapidamente le persone che, pur dichiarando redditi da prestazione lavorativa, non hanno lo status di assicurato nel quadro del sistema pensionistico pubblico o del regime di assicurazione sanitaria.

1.5.

Gli Stati membri, nel quadro dei loro sistemi nazionali di protezione sociale, hanno disciplinato anche altri benefici, che danno diritto ai beneficiari di tali sistemi di ricevere delle indennità. Tra queste figurano il congedo parentale, gli assegni familiari, gli assegni per i figli a carico e altri tipi di indennità. Anche se questi diritti spesso non sono di natura contributiva, le relative indennità sono concesse sulla base di criteri di ammissibilità i quali, in molti casi, presuppongono che il potenziale beneficiario abbia lo status di lavoratore dipendente. Il CESE raccomanda agli Stati membri di cercare soluzioni per inquadrare adeguatamente i lavoratori riconducibili alle nuove forme di occupazione nei sistemi che assicurano la concessione di queste indennità.

1.6.

Secondo il CESE, una soluzione globale ai problemi relativi al riconoscimento dei diritti di previdenza sociale per i lavoratori impegnati nelle nuove forme di occupazione potrebbe venire da una riforma generale delle modalità di finanziamento del sistema. Il CESE invita gli Stati membri a cercare soluzioni per il finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale attraverso strumenti che non solo ne assicurino la sostenibilità, ma forniscano anche una risposta alla necessità di permettere che a tali sistemi accedano anche coloro che svolgono un’attività lavorativa nel quadro delle nuove forme di occupazione. Per assicurare anche in futuro la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale e per ridurre l’onere sul fattore lavoro si potrebbe pensare di utilizzare una parte dei dividendi della digitalizzazione per questo obiettivo.

1.7.

Il CESE ritiene che, nel quadro dei dibattiti avviati dalla Commissione europea sulla definizione del pilastro europeo dei diritti sociali, si debba obbligatoriamente prendere in considerazione anche la situazione dei lavoratori riconducibili alle nuove forme di occupazione e, in particolare, il modo per riconoscere il loro status nonché per garantirne un adeguato accesso ai regimi di sicurezza e protezione sociale.

2.   Contesto — la digitalizzazione e i suoi effetti sui sistemi di sicurezza e protezione sociale

2.1.

La digitalizzazione induce cambiamenti profondi nell’economia, nei mercati del lavoro e nella società in generale a livello nazionale, regionale e globale. Pur riconoscendo gli evidenti benefici apportati dalla digitalizzazione, è chiaro che questo fenomeno metterà alla prova numerose strutture della società e dell’economia e potrà avere un impatto negativo su certi settori, se questi non si adatteranno al nuovo contesto. Uno dei settori in cui la digitalizzazione potrebbe produrre un impatto negativo è il sistema di sicurezza sociale.

2.2.

I sistemi di sicurezza sociale in Europa, così come li conosciamo oggi, sono stati concepiti più di un secolo fa. Essi sono basati in larga misura su una relazione diretta con il mercato del lavoro e sono finanziati, in gran parte, con i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro e, in misura variabile, con gettito fiscale. In numerosi Stati membri, la condizione fondamentale da cui il lavoratore dipendente deriva lo status di assicurato — secondo i tre pilastri principali del sistema di sicurezza sociale, ossia, pensione, sanità e disoccupazione — è l’esistenza di un contratto individuale di lavoro registrato ufficialmente.

2.3.

La digitalizzazione ha prodotto e continua a produrre grandi trasformazioni nel mercato del lavoro. Questi mutamenti sono evidenti nell’eterogeneità delle forme di assunzione, che sono distinte da quelle basate sul contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il quale è stato per decenni la forma predominante nei rapporti di lavoro. In effetti, queste nuove forme di occupazione, celate sotto denominazioni quali «contraente indipendente» o «associato», sono state create, in alcuni casi, proprio per aggirare i concetti tradizionali di «lavoratore dipendente», «imprenditore» o «lavoratore autonomo» (1). In tale contesto, i sistemi di sicurezza sociale dovranno adattarsi per continuare a essere sostenibili e adeguati nel lungo termine.

2.4.

La sicurezza sociale e i sistemi di protezione sociale saranno sottoposti a pressione man mano che migliaia di lavoratori della generazione del cosiddetto «baby boom» usciranno dal mercato del lavoro e saranno sostituiti, fino a una certa misura, da lavoratori inquadrabili nelle nuove forme di occupazione, come i contratti a zero ore, i contratti a chiamata o i contratti di diritto civile. Tale pressione aumenterà con l’accentuarsi del fenomeno dell’invecchiamento demografico in Europa.

2.5.

In tale contesto è evidente che i sistemi di sicurezza e protezione sociale andranno adattati in funzione dei cambiamenti che la digitalizzazione sta già producendo nel mercato del lavoro. In alcuni Stati membri le parti sociali hanno avviato il dialogo necessario per individuare le opzioni politiche e le misure che bisogna attuare allo scopo di preservare la sostenibilità e l’adeguatezza del sistema di assistenza sociale nel nuovo contesto della digitalizzazione. Sono inoltre necessari degli orientamenti per chiarire le eventuali zone grigie legate allo status professionale dei lavoratori per quel che concerne la tassazione e la previdenza sociale.

2.6.

È possibile che una quota crescente di lavoratori non versi contributi ai vigenti dispositivi di sicurezza sociale — come i sussidi di disoccupazione, l’assicurazione sanitaria e la pensione — e non ne benefici. Questa situazione deve essere esaminata in modo approfondito dalle parti sociali e dai governi degli Stati membri. Le discussioni devono estendersi a tutta l’UE e coinvolgere gli enti locali, altri attori della società civile, le associazioni e i prestatori di servizi, allo scopo di definire misure politiche e legislative realizzabili e sostenibili, oltre che provvedimenti complementari, che assicurino la partecipazione di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, a livelli adeguati di protezione sociale.

3.   Politiche per la sostenibilità dei sistemi di sicurezza e protezione sociale nell’era digitale

3.1.

La digitalizzazione ha prodotto e continua a produrre grandi trasformazioni nel mercato del lavoro. Attualmente esistono numerose forme di assunzione che non rientrano nel quadro di una relazione tradizionale «datore di lavoro/lavoratore dipendente», ad esempio quelle dei lavoratori delle piattaforme online, che sono spesso considerati dei lavoratori autonomi. Questo fenomeno esercita una grande pressione sui sistemi di sicurezza sociale. Il CESE raccomanda agli Stati membri di affrontare la questione di queste nuove forme e, se necessario, di regolamentarle al momento di introdurre delle riforme dei loro mercati del lavoro e sistemi di sicurezza sociale.

3.2.

La normativa in vigore nella maggior parte degli Stati membri relativa specificamente al mercato del lavoro stabilisce che, alla base del rapporto lavorativo, vi è il contratto individuale di lavoro. Per molte nuove forme di occupazione emerse con lo sviluppo della tecnologia digitale, il contratto di lavoro non viene più utilizzato. Il CESE ritiene necessario chiarire la situazione dei lavoratori impegnati in queste nuove forme di occupazione, in modo che sia possibile offrire loro un inquadramento adeguato, in linea con i principi fondamentali dei sistemi in vigore negli Stati membri, per quanto riguarda il mercato del lavoro e la sicurezza sociale. La perdita del posto di lavoro farebbe immediatamente ricadere questi lavoratori nella categoria delle persone bisognose, dal momento che non sono tutelati dai sistemi di protezione sociale.

3.3.

I regimi pensionistici pubblici degli Stati membri sono basati sul principio della solidarietà intergenerazionale. Ciononostante, l’ammontare della pensione aziendale o professionale è calcolato, in genere, in funzione dell’importo dei contributi versati dal dipendente e dal suo datore di lavoro per l’intero periodo della vita lavorativa attiva. Questo significa che i lavoratori impegnati in attività atipiche, che non sono basate su un contratto di lavoro regolare, dovranno in molti casi affrontare e superare delle difficoltà per poter accumulare adeguati diritti pensionistici per questi periodi. Se i periodi di attività durante i quali non disponevano di un contratto di lavoro sono lunghi, sicuramente percepiranno una pensione di ammontare molto ridotto, ed esiste quindi il rischio che queste persone scendano al di sotto della soglia di povertà. Secondo il CESE, gli Stati membri dovrebbero introdurre, nelle rispettive legislazioni che disciplinano i regimi pensionistici, l’obbligatorietà del pagamento dei contributi per tutte le persone che percepiscono un reddito da prestazione lavorativa.

3.4.

Nel quadro della rispettiva legislazione in materia pensionistica, la maggior parte degli Stati membri prevede l’obbligo per i lavoratori autonomi di versare i contributi per la pensione. La definizione di lavoro autonomo e quella relativa al lavoro dipendente sono fissate nella normativa fiscale o nella legislazione sul lavoro. In molti casi, tuttavia, per le autorità competenti è difficile individuare il tipo di attività, in particolare nelle situazioni riguardanti lavoratori impegnati nelle nuove forme di occupazione. Il CESE raccomanda agli Stati membri di chiarire la legislazione, ove necessario, affinché sia possibile individuare più facilmente le forme di attività dipendente. In questo modo, i lavoratori online oppure quelli impegnati in altre nuove forme di occupazione potranno essere individuati con maggiore facilità, e gli Stati membri potranno assicurare una migliore protezione dell’accumulo dei diritti pensionistici maturati da tali lavoratori.

3.5.

Secondo il CESE, per individuare più facilmente i lavoratori che non hanno lo status di assicurato nel quadro del regime pensionistico pubblico per il fatto che, in un dato momento, sono impegnati in una nuova forma di occupazione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’idea di collegare i sistemi elettronici dell’amministrazione competente per il regime pensionistico nazionale con quelli dell’amministrazione fiscale. Questo permetterebbe agli Stati membri di individuare rapidamente le persone che, pur dichiarando redditi da prestazione lavorativa, non hanno lo status di assicurato nel quadro del sistema pensionistico pubblico. In questo modo sarebbe possibile inquadrare rapidamente questi lavoratori tra gli assicurati.

3.6.

Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, il CESE raccomanda di riesaminare, tra le altre cose, l’attuale proposta relativa all’istituzione di un’assicurazione valida a livello dell’UE (2), qualora un regime assicurativo del genere venisse finanziato con contributi versati da tutte le imprese dell’UE. Inoltre, occorre valutare la possibilità di introdurre standard minimi a livello UE nei regimi nazionali di disoccupazione per garantire, tra l’altro, a qualsiasi persona in cerca di lavoro la possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario, inclusi i lavoratori che hanno prestato i propri servizi nel quadro delle nuove forme di occupazione.

3.7.

I regimi di assicurazione sanitaria degli Stati membri dell’UE sono sistemi che offrono una copertura quasi universale. Sovente i lavoratori autonomi hanno l’obbligo giuridico di versare contributi al regime pubblico di assicurazione sanitaria e, di conseguenza, hanno lo status di assicurato o, se del caso, di beneficiario. Ciononostante, nel caso di alcuni lavoratori che svolgono la loro attività nel quadro di una delle nuove forme di occupazione e che non dichiarano ufficialmente di percepire redditi da prestazione lavorativa, esiste il rischio che non beneficino dello status di assicurato nel quadro del regime pubblico di assicurazione sanitaria. Il CESE invita gli Stati membri ad adottare i necessari provvedimenti per offrire un inquadramento alle persone che si trovano in questa situazione.

3.8.

Oltre ai diritti di previdenza sociale che sono basati sul versamento di contributi da parte del lavoratore dipendente e del suo datore di lavoro, alcuni Stati membri, nel quadro dei loro sistemi nazionali di protezione sociale, hanno disciplinato anche altri benefici, che danno diritto ai beneficiari di tali sistemi di ricevere delle indennità. Tra queste figurano il congedo parentale, gli assegni familiari, gli assegni per i figli a carico e altri tipi di indennità. Anche se questi diritti non sono di natura contributiva, le relative indennità sono concesse sulla base di criteri di ammissibilità i quali, in alcuni Stati membri e in taluni casi, presuppongono che il potenziale beneficiario abbia lo status di lavoratore dipendente. Questa situazione esclude de facto i lavoratori inquadrabili nelle nuove forme di occupazione, con la conseguenza che questi non possono beneficiare del riconoscimento di tali diritti.

3.9.

Il CESE ritiene che le istituzioni europee e gli Stati membri debbano adoperarsi per trovare delle soluzioni affinché sia riconosciuto lo status di lavoratore per le persone che forniscono prestazioni professionali nel quadro di nuove attività specifiche relative alle tecnologie digitali. In quest’ottica, il CESE raccomanda di fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto lo status di lavoratore alle persone che, seppure prive di un contratto standard di lavoro, svolgevano un’attività remunerata sulla base di un rapporto di dipendenza. Il riconoscimento dello status di lavoratore per queste persone potrebbe rappresentare una soluzione per quanto riguarda il loro accesso ai benefici connessi al sistema di sicurezza e protezione sociale, come nel caso dei lavoratori di tipo tradizionale.

3.10.

Il CESE ha accolto con favore l’avvio, da parte della Commissione europea, delle discussioni sulla definizione del pilastro europeo dei diritti sociali. Queste discussioni dovrebbero obbligatoriamente prendere in considerazione anche la situazione dei lavoratori riconducibili alle nuove forme di occupazione e, in particolare, il modo per riconoscere il loro status, oltre che le modalità per assicurare loro l’accesso a benefici adeguati, offerti nel quadro di sistemi di sicurezza e protezione sociale.

3.11.

Il CESE raccomanda agli Stati membri di istituire delle piattaforme, con la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, che formulino proposte per adattare il mercato del lavoro al contesto della digitalizzazione. Per rispondere alle sfide poste dall’era della digitalizzazione, il CESE ritiene che il mercato del lavoro debba adattarsi alle nuove realtà, assicurando sia la libera circolazione dei lavoratori che il loro inquadramento nei regimi di sicurezza sociale e nelle normative sulle condizioni di lavoro.

3.12.

Tenuto conto della complessità della situazione in cui si trovano i lavoratori impegnati nelle nuove forme di occupazione che sono specifiche dell’era digitale, il CESE ritiene che una soluzione globale ai problemi relativi al riconoscimento dei diritti di previdenza sociale per queste persone possa venire da una riforma generale delle modalità di finanziamento del sistema. Il CESE invita pertanto gli Stati membri a cercare soluzioni per il finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale attraverso strumenti che non solo ne assicurino la sostenibilità, ma forniscano anche una risposta alla necessità di permettere che a tale sistemi accedano anche coloro che svolgono un’attività lavorativa nel quadro delle nuove forme di occupazione. Per assicurare anche in futuro la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale e per ridurre l’onere sul fattore lavoro si potrebbe pensare di utilizzare una parte dei dividendi della digitalizzazione per questo obiettivo.

Bruxelles, 6 dicembre 2017

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Convegno, organizzato congiuntamente dal CESE e dall’OIL, sul tema The future of work we want («Il futuro del lavoro: le nostre aspettative») (Bruxelles, 15 e 16 novembre 2016).

(2)  GU C 230 del 14.7.2015, pag. 24.


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