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Document 52017DC0242

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara unico europeo (DGUE)

COM/2017/0242 final

Bruxelles, 17.5.2017

COM(2017) 242 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara unico europeo (DGUE)


1Il documento di gara unico europeo (DGUE) e il suo riesame

Il DGUE, previsto principalmente dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE 1 , è concepito come un'autodichiarazione basata su un modello di formulario approvato dalla Commissione con un atto di esecuzione adottato mediante procedura di esame 2 . Il DGUE fornisce una prova preliminare sotto forma di autodichiarazione relativa ai criteri di esclusione (ad es. condanne penali, gravi illeciti professionali) e ai criteri di selezione (capacità tecnica, economica e finanziaria) in modo che tutta la documentazione pertinente (ad es. attestati, certificati) debba essere generalmente presentata soltanto dall'operatore economico vincitore (a meno che, per garantire il corretto svolgimento della procedura, non sia necessario verificare tutta o parte della documentazione degli altri partecipanti).

Inoltre quando gli enti aggiudicatori che aggiudicano appalti conformemente alla direttiva 2014/25/UE 3 applicano i criteri o alcuni dei criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE utilizzano anch'essi il DGUE a norma dell'articolo 80, paragrafo 3, della direttiva.

Secondo le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica. Tuttavia, per consentire la transizione verso l'utilizzo obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronici nell'UE, entrambe le versioni del DGUE, quella elettronica e quella cartacea, possono coesistere fino al 18 aprile 2018.

Data l'importanza e il carattere innovativo del DGUE, il legislatore dell'UE ha così disposto: "la Commissione riesamina l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferisce in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017" 4 .

2Stato del recepimento delle direttive sugli appalti pubblici e al DGUE

Il termine per l'attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è scaduto il 18 aprile 2016. Tuttavia l'attuazione è stata tardiva in alcuni Stati membri che vi hanno provveduto solo settimane o mesi dopo la scadenza del termine. In effetti, alla data del 16 febbraio 2017, 10 Stati membri dovevano ancora attuare e notificare le misure nazionali per la completa attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE 5 . Sono attualmente in corso le procedure pertinenti connesse al mancato recepimento completo 6 .

Dato il collegamento del DGUE all'attuazione delle direttive, il periodo di tempo e la portata geografica per valutare l'applicazione pratica di tale documento si riducono di conseguenza.

Oltre alla versione cartacea allegata al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, anche al fine di sostenere gli Stati membri nella fase iniziale di applicazione, i servizi della Commissione hanno sviluppato una versione elettronica del DGUE ("DGUE elettronico") 7 che è stata messa a disposizione degli Stati membri in quattro diverse modalità di applicazione, che consentono a questi ultimi di scegliere livelli di personalizzazione differenti 8 .

Il servizio DGUE elettronico mira a sostenere solo la fase di transizione negli Stati membri, poiché l'intero potenziale del DGUE dovrebbe essere sfruttato tramite l'integrazione di un DGUE "nazionale" con il sistema di appalti elettronici (e-procurement) e i registri o le banche dati dei certificati/delle prove di ogni Stato membro. Ciò permetterà di raggiungere tre diversi obiettivi: migliorare la personalizzazione e l'adattamento alle condizioni nazionali; promuovere la digitalizzazione della pubblica amministrazione; gettare le basi per la semplificazione delle procedure tramite l'applicazione del principio "una tantum". Alcune soluzioni nazionali sono già disponibili in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Slovenia per quanto riguarda il DGUE. Sebbene sia stato sviluppato solo come strumento transitorio, il DGUE elettronico della Commissione risulta ampiamente utilizzato (cfr. la tabella 2 nell'allegato della relazione).

3Misure volte a sostenere l'applicazione del DGUE negli Stati membri

Oltre ai suddetti strumenti informatici, la Commissione europea ha introdotto delle misure di accompagnamento per sostenere gli Stati membri nell'applicazione del DGUE.

·Finanziamenti

Sono stati messi a disposizione fondi per promuovere l'integrazione del DGUE nei sistemi nazionali di appalti elettronici. Sono state assegnate sovvenzioni per un valore di 4,9 milioni di EUR a dieci consorzi che comprendono soggetti di 17 paesi appartenenti al meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Ulteriori inviti saranno pubblicati nel 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di EUR.

·Realizzazione di seminari

Sono stati organizzati seminari in ogni Stato membro per analizzare la situazione attuale nel paese, discutere le possibili opzioni di applicazione e prestare assistenza al fine di agevolare l'applicazione del DGUE. Durante le riunioni, che hanno visto la partecipazione di un'ampia gamma di parti interessate (autorità pubbliche, conservatori di registri delle prove, fornitori di soluzioni per appalti elettronici, utenti, ecc.), le discussioni si sono rivelate particolarmente costruttive. Dall'agosto 2016 al 28 febbraio 2017 si sono tenuti 18 seminari (tutti gli Stati membri verranno visitati prima dell'estate 2017).

I seminari hanno consentito ai rappresentanti degli Stati membri di capire meglio il DGUE e il servizio DGUE elettronico della Commissione che nel contempo ha raccolto informazioni sui problemi che gli Stati membri devono affrontare nella sua applicazione. In particolare, i seminari hanno chiarito il ruolo di e-Certis 9 e le possibilità di automatizzare i processi collegando le banche dati nazionali al DGUE e sfruttando l'infrastruttura digitale nazionale. Durante le riunioni sono state sollevate questioni di carattere tecnico, giuridico e procedurale.

Tali seminari hanno anche evidenziato che, per definire la strategia tecnica ottimale di implementazione degli strumenti informatici, è necessario associare gli aspetti tecnici a quelli giuridici. Alcune parti hanno sostenuto che, al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo e assegnare le risorse in modo efficiente, dovrà essere pubblicata una precisa tabella di marcia sulle future versioni tecniche del modello di dati del DGUE. Un altro punto sollevato ha riguardato la compatibilità delle applicazioni nazionali del DGUE con la versione UE.

·Assistenza tecnica

Agli Stati membri sono stati anche messi a disposizione servizi di assistenza tecnica sull'applicazione del DGUE. Tre volte l'anno si è riunito il gruppo multilaterale di esperti sugli appalti elettronici (EXEP); inoltre, tenendo presenti i suggerimenti degli Stati membri, è stata creata una comunità di utenti con l'intento di migliorare il DGUE elettronico. Sono stati anche tenuti con regolarità webinar per formare all'utilizzo del DGUE i membri del personale delle amministrazioni pubbliche che lavorano negli uffici per gli appalti pubblici a livello centrale.

Tali attività sono state integrate da misure prese a livello nazionale per favorire l'adozione e la comprensione del DGUE. Ad esempio, alcuni Stati membri hanno organizzato sessioni di formazione per facilitare la creazione e l'utilizzo del DGUE. Autorità pubbliche in diversi Stati membri (Danimarca, Germania, Italia, Svezia e Regno Unito) hanno pubblicato orientamenti specifici per aiutare gli offerenti e le amministrazioni aggiudicatrici nella compilazione del DGUE.

4Applicazione negli Stati membri

L'indagine presso gli Stati membri

Con l'obiettivo di preparare la presente relazione, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di riferire in merito all'applicazione del DGUE per le procedure di appalto pubblico superiori alle soglie 10 . A tale scopo è stata progettata un'indagine online 11 : comprendeva dieci domande sull'applicazione pratica del DGUE da parte degli Stati membri alla data del 31 dicembre 2016.



L'utilizzo del DGUE negli Stati membri

Secondo l'indagine, 22 Stati membri hanno iniziato a utilizzare il DGUE mentre sei hanno affermato di non averlo fatto, principalmente a causa del mancato recepimento della direttiva. Nello specifico si tratta di Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Lituania e Svezia.

A livello pratico, l'esperienza effettiva con il DGUE è stata finora piuttosto limitata nella maggior parte degli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno precisato che il numero di appalti aggiudicati a norma della direttiva 2014/24/UE è molto limitato, a causa, per esempio, di restrizioni di bilancio o del recepimento della direttiva avvenuto poco prima dello svolgimento dell'indagine.

Grafico n. 1 - Utilizzo iniziale del DGUE negli Stati membri

Il grafico n. 2 indica quali modalità di applicazione del DGUE siano state scelte dagli Stati membri tra quelle messe a loro disposizione. Emerge che la maggior parte degli Stati membri ha scelto di utilizzare contemporaneamente più di una modalità di applicazione. In particolare, due modalità di applicazione prevalgono ampiamente sulle altre: il DGUE elettronico e quello in formato cartaceo sono finora le opzioni preferite degli Stati membri (ciascuna delle quali scelta da 15 Stati membri).

Tali risultati confermano che una valutazione qualitativa può essere difficile da effettuare, in quanto gli Stati membri hanno appena iniziato ad applicare il DGUE; in effetti, sebbene gli Stati membri riconoscano che l'integrazione nel loro sistema nazionale di appalti elettronici fornirebbe maggiori vantaggi a tutte le parti interessate, il completamento di tale integrazione richiede un certo tempo.

L'utilizzo contemporaneo di diverse modalità di applicazione è tipico degli Stati membri nei quali il contesto degli appalti elettronici comprende varie piattaforme a livello nazionale, regionale o locale in cui le amministrazioni applicano il DGUE in modi diversi; è questo il caso, ad esempio, di Italia, Svezia e Regno Unito.

Grafico n. 2 - Adozione da parte degli Stati membri delle diverse modalità di applicazione del DGUE

Legenda:

Altro/Soluzione locale: formulario online sviluppato localmente

VCD: Fascicolo d'impresa virtuale ("Virtual Company Dossier")

DGUE OS CE: DGUE open source della Commissione europea

Servizio DGUE CE – servizio DGUE elettronico della Commissione europea

MD DGUE CE: modello di dati per il DGUE della Commissione europea

Formato cartaceo

La direttiva 2014/24/UE consente agli Stati membri di utilizzare la versione cartacea del DGUE fino all'aprile 2018. Nella maggior parte dei casi di utilizzo del DGUE elettronico (12 Stati membri su 15) è utilizzata anche la versione cartacea. Soltanto Francia, Ungheria e Irlanda hanno riferito l'uso del DGUE cartaceo. La versione cartacea è quindi ancora utilizzata da più dell'80 % degli Stati membri che hanno già iniziato a utilizzare il DGUE. Ciò significa che tali Stati membri stanno sfruttando solo marginalmente la potenziale semplificazione derivante dall'utilizzo del DGUE che promuove la digitalizzazione delle procedure di appalto pubblico. Si dovrebbe tuttavia anche considerare che i dati disponibili non sono sufficientemente dettagliati per conoscere, ad esempio, il numero di amministrazioni aggiudicatrici che utilizzano una delle diverse modalità di applicazione.

In due Stati membri le autorità pubbliche hanno raccomandato l'utilizzo del DGUE elettronico sviluppato dalla Commissione (Germania e Spagna). In questi due Stati membri, sebbene le amministrazioni aggiudicatrici offrano la possibilità di presentare il DGUE nelle procedure di appalto, non sembra che questo venga utilizzato dalla maggioranza degli operatori economici.

Per quanto riguarda i piani di applicazione del DGUE negli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso, alcuni di essi hanno riferito che nella fase iniziale contano di utilizzare il servizio sviluppato dalla Commissione o la sua versione open source, e tre di essi metteranno a punto una soluzione nazionale servendosi del modello di dati che sarà disponibile nel 2017. Nessuno Stato membro del gruppo in questione ha risposto che avrebbe utilizzato la versione cartacea.

Utilizzo del DGUE per appalti al di sotto delle soglie UE o per concessioni

Grafico n. 3 - Utilizzo del DGUE per procedure al di sotto delle soglie UE o per contratti di concessione

Le direttive sugli appalti pubblici lasciano alla discrezione degli Stati membri la possibilità di utilizzare il DGUE al di sotto delle soglie UE o per procedure relative alle concessioni. Come illustra il grafico sopra, il 61 % degli Stati membri non intende utilizzare il DGUE per procedure al di sotto delle soglie UE o per contratti di concessione. Un folto gruppo di Stati membri adotta però un approccio opposto. In particolare, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Romania hanno reso l'utilizzo del DGUE obbligatorio in tutti i casi o in alcuni (ad es. nelle procedure al di sotto delle soglie se l'amministrazione aggiudicatrice richiede informazioni sui motivi di esclusione), mentre Ungheria, Italia, Slovenia, Repubblica slovacca e Spagna ne hanno previsto l'uso su base volontaria.

Il DGUE come fattore trainante per la digitalizzazione degli appalti pubblici: il principio "una tantum"

La direttiva 2014/24/UE ha invitato a riferire sull'applicazione pratica del DGUE tenendo in considerazione gli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri. Una semplificazione significativa della procedura di appalto pubblico è rappresentata dall'integrazione del DGUE con le banche dati e/o con un sistema informatico per la preselezione dei fornitori. Tali sistemi consentono di controllare se i fornitori soddisfano i criteri di esclusione o di selezione utilizzati nelle procedure di appalto pubblico (ad esempio, consentono di verificare, in prospettiva in modo automatico, se il fornitore è insolvente, fornendo le informazioni pertinenti all'amministrazione aggiudicatrice).

Il grafico 4 sotto riportato mostra che due terzi degli Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito) intendono procedere a tale integrazione riconoscendo il DGUE come un importante elemento costitutivo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Grafico n. 4 - Stati membri che intendono integrare il DGUE con un sistema di preselezione dei fornitori

L'indagine si è occupata anche della possibilità per i committenti di ottenere le prove documentali richieste in una procedura di appalto pubblico mediante accesso diretto a una banca dati nazionale (un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d'impresa virtuale, un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione) 12 . Ciò viene anche comunemente denominato principio "una tantum", nel senso che ai fornitori non dovrebbe venire richiesto (o dovrebbe essere richiesto al massimo una sola volta) di fornire informazioni per dimostrare il possesso dei requisiti fissati in una procedura amministrativa, in quanto tali informazioni sono già disponibili nelle banche dati di proprietà delle autorità pubbliche.

Grafico n. 5 - Le amministrazioni aggiudicatrici possono ottenere direttamente i documenti complementari richiesti in una procedura di appalto pubblico accedendo direttamente a una banca dati nazionale?

Legenda:

Sì/No – Sì, per tutte le (categorie di) amministrazioni aggiudicatrici

Sì/Forse – Sì, ma con la limitazione a determinate (categorie di) amministrazioni aggiudicatrici (ad es. solo autorità centrali di polizia, autorità tributarie, ecc.)

No – Nessun accesso alle banche dati nazionali

Agli Stati membri è stato chiesto se intendano integrare il DGUE con alcuni dei sistemi informatici sopra richiamati. Le risposte degli Stati membri (cfr. grafico 5) evidenziano una polarizzazione: da un lato, in 11 Stati membri le amministrazioni aggiudicatrici non possono ancora ottenere direttamente i documenti richiesti in una procedura di appalto pubblico accedendo direttamente a una banca dati nazionale. Ciò suggerisce che in tali amministrazioni l'accesso alle banche dati non è aperto ad altri settori dell'amministrazione a fini di consultazione diretta o di interconnessione e, inoltre, indica che lo sviluppo del principio "una tantum" deve ancora iniziare. Dall'altro lato, in 11 Stati membri tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere alle banche dati nazionali per acquisire direttamente le prove e i certificati di un fornitore. Tale possibilità si applica però solo a determinati tipi di documenti, come quelli relativi ai motivi di esclusione (come riportato da Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania e Spagna), mentre gli altri documenti devono essere presentati dai fornitori. Ciò sembra suggerire che gli Stati membri in questione abbiano iniziato ad applicare il principio "una tantum” per ridurre il carico amministrativo gravante su tutte le parti coinvolte. In particolare, Lettonia e Lituania hanno già attivato un sistema che consente a tutti i committenti di acquisire automaticamente informazioni e verificare il possesso da parte dei fornitori di determinati tipi di requisiti. Tali Stati membri intendono collegare il DGUE a tutti i registri al fine di coprire tutti i punti e consentire quindi una verifica dei dati semplificata.

Le altre risposte degli Stati membri rimandano inoltre a un terzo scenario in cui l'accesso è limitato a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici (ad es. solo le autorità centrali di polizia, le autorità tributarie, ecc.); ciò corrisponde solo alla situazione di un piccolo gruppo di sei Stati membri.

Vantaggi attesi e stimati derivanti dall'introduzione del DGUE

L'indagine presso gli Stati membri ha cercato di raccogliere alcuni dati sull'impatto prodotto dall'utilizzo del DGUE nei suoi primi mesi di applicazione. In diversi Stati membri il DGUE è utilizzato però solo da poco tempo ed è quindi troppo presto per una tale valutazione. Nel complesso, il gruppo in questione comprende: Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Slovenia.

Alla fine solo due Stati membri hanno fornito una stima quantitativa dell'impatto sulle imprese: secondo la Danimarca, i vantaggi ammontano a 12 milioni di EUR all'anno, mentre la Croazia ha riferito una riduzione dell'83% dei costi di preparazione delle offerte per quanto riguarda i mezzi di prova. Nessuno Stato membro ha ancora provato a quantificare i vantaggi derivanti dalla riduzione del carico amministrativo sui committenti.  

I seminari con gli Stati membri mostrano che questi ultimi stanno iniziando a percepire quali siano i potenziali vantaggi e come possano migliorare le loro soluzioni nazionali.

La maggior parte degli Stati membri ha comunque fornito una valutazione qualitativa dell'impatto del DGUE, sintetizzata nella tabella sotto riportata. I punti di vista degli Stati membri variano in modo significativo e dipendono dallo stato di applicazione del DGUE. Nel complesso, la maggioranza degli Stati membri ha valutato in modo positivo il suo utilizzo e ha indicato nel collegamento del DGUE ai registri e alle banche dati delle prove il modo per renderne concreti i vantaggi. Un altro gruppo di Stati membri, fra i quali Danimarca, Germania e Spagna, ha riferito che il DGUE è stato ampiamente criticato sia dalle imprese che dai committenti. Altri, come l'Irlanda, pur riconoscendo il potenziale di semplificazione apportato dallo sviluppo di una soluzione elettronica, hanno affermato che l'applicazione iniziale si è finora rivelata difficoltosa. La tabella 3 nell'allegato della relazione elenca i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'utilizzo del DGUE riferiti dagli Stati membri. 

5L'indagine presso le principali parti interessate

Nel novembre 2016 la Commissione ha avviato presso le principali parti interessate un'indagine mirata sull'applicazione pratica del DGUE, durata fino al 31 gennaio 2017. L'indagine ha coinvolto dieci importanti associazioni europee che rappresentano committenti o appaltatori, attive in vari ambiti e portatrici di diversi interessi nel settore degli appalti pubblici. A tali associazioni è stato chiesto di consultare i loro membri nazionali. L'elenco delle parti interessate interpellate comprende:

·il Consiglio degli Architetti d'Europa (CAE);

·l'organizzazione Business Europe;

·la Comunità delle ferrovie europee ("Community of European Railways", CER);

·il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE);

·la rete delle centrali di committenza;

·la European Association of Public eTendering Providers (EUPlat);

·la rete Eurocities;

·la Confederazione europea dell'edilizia ("European Builders Confederation", EBC);

·la Federazione delle industrie europee del settore edilizio ("Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction", FIEC);

·l'Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPMI).

Grafico n. 6 - Risposte alla consultazione mirata tra le parti interessate, suddivise per associazione

Hanno partecipato all'indagine 48 parti interessate di 16 Stati membri. Il grafico sopra riportato mostra le risposte ricevute suddivise per associazione/gruppo. Solo la metà dei rispondenti ha riferito di utilizzare il DGUE: la modalità d'uso prevalente resta tra loro la versione cartacea, seguita dal DGUE elettronico. In generale, varie parti interessate che rappresentano sia i committenti sia gli appaltatori hanno espresso qualche preoccupazione in merito all'utilizzo del DGUE e hanno posto l'accento sulla complessità del formulario. Questo parere può tuttavia essere dovuto anche all'utilizzo della versione cartacea o, in certi casi, a una mancata comprensione del sistema.

In alcuni casi le parti interessate hanno riferito che l'utilizzo del DGUE non è considerato obbligatorio dai committenti in tutte le procedure d'appalto o che vengono utilizzati altri tipi di autodichiarazioni. Varie parti interessate hanno espresso preoccupazioni in merito alla formulazione del DGUE o alla necessità di presentarlo per i subappaltatori; altre parti hanno invece apprezzato il servizio DGUE elettronico ritenendolo uno strumento utile per le PMI in quanto standardizza l'autodichiarazione da utilizzare. Nel complesso, le opinioni delle parti interessate differivano a seconda che l'autodichiarazione fosse già in uso nello Stato membro di appartenenza e a seconda del grado di complessità di tale documento.

6Conclusioni e prossime tappe

Come indicato dalle indagini svolte presso gli Stati membri e presso le parti interessate, l'applicazione del DGUE è appena iniziata a causa del recepimento tardivo delle direttive e del tempo necessario alla sua applicazione. Di conseguenza, nella maggioranza degli Stati membri l'utilizzo del DGUE è in generale limitato alla versione cartacea e al servizio DGUE elettronico della Commissione. Sono ben pochi gli Stati membri che hanno già sviluppato una soluzione nazionale del DGUE, sebbene molti di essi intendano farlo nel medio termine. Gli Stati membri non stanno quindi ancora sfruttando appieno il potenziale del DGUE 13 . Inoltre, non è disponibile un'esperienza pratica sufficiente per valutare la necessità di modificare il DGUE. È significativo a tal proposito che solo un numero molto limitato di Stati membri (tre) abbia formulato suggerimenti di modifica del DGUE e/o del DGUE elettronico.

In tale contesto, una valutazione più approfondita del DGUE si svolgerà nel 2019 contemporaneamente alla valutazione degli effetti economici delle direttive sul mercato interno e sugli appalti transfrontalieri 14 . La valutazione in questione si baserà su qualche anno di applicazione e fornirà un quadro più esaustivo della situazione.

La Commissione continuerà a promuovere l'applicazione del DGUE negli Stati membri, e in particolare a sostenerne l'integrazione con i sistemi nazionali degli appalti elettronici e i registri o le banche dati dei certificati/delle prove. Ciò contribuirà all'applicazione del principio "una tantum” negli Stati membri.

In linea con la natura transitoria del servizio, la Commissione non si occuperà di sviluppi importanti del DGUE elettronico dopo il 18 aprile 2019. Dopo tale data, è previsto l'abbandono del DGUE elettronico.

Gli ulteriori sviluppi del DGUE (e di e-Certis 15 ) dovranno inoltre tenere in considerazione l'evoluzione dei sistemi di interconnessione dei registri degli Stati membri [quali il Sistema di interconnessione dei registri delle imprese ("Business Registers Interconnection System", BRIS), il sistema di interconnessione dei registri fallimentari o il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), ecc.] in cui sono archiviati documenti e certificati pertinenti per le procedure di appalto pubblico.

Il DGUE è stato preso in considerazione anche nelle attività volte al miglioramento dei modelli di formulari per gli appalti. I risultati della presente consultazione pubblica 16 verranno presi in considerazione nella possibile futura valutazione del DGUE prevista per il 2019.

È inoltre essenziale che gli Stati membri attuino correttamente le disposizioni della direttiva 2014/24/UE che impongono agli Stati membri di mantenere aggiornato il sistema e-Certis. Tale obiettivo è stato riconosciuto dagli stessi Stati membri nell'indagine. In tale contesto, la Commissione seguirà da vicino l'applicazione di e-Certis al fine di assicurare il corretto funzionamento di questo importante strumento del mercato unico.

(1)

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). Altre disposizioni della direttiva fanno riferimento all'utilizzo del DGUE in contesti specifici, ma la norma principale figura all'articolo 59.

(2)

Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16).

(3)

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(4)

Articolo 59, paragrafo 3. Ciò significa due interi anni prima della data "ordinaria" del 18 aprile 2019 prevista per la revisione generale della direttiva conformemente all'articolo 92 della medesima direttiva.

(5)

Cfr. la tabella 1 nell'allegato della relazione, che riporta per ciascuno Stato membro la data di entrata in vigore della legislazione nazionale che recepisce le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(6)

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9057.

(7)

  https://ec.europa.eu/tools/espd.

(8)

Tali attività sono state finanziate attraverso il programma ISA² (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini).

(9)

e-Certis è il sistema online sviluppato dalla Commissione per una mappatura dei certificati/attestati richiesti dagli Stati membri nelle procedure di appalto pubblico: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis//web/.

(10)

Le direttive sugli appalti pubblici lasciano alla discrezione degli Stati membri la possibilità di utilizzare il DGUE al di sotto delle soglie UE o per procedure relative alle concessioni.

(11)

L'indagine è stata messa a disposizione tramite lo strumento online sviluppato dalla Commissione europea chiamato "EU Survey" e disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD_survey.

(12)

 In particolare, ciò è previsto dall'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.

(13)

È inoltre significativo il fatto che solo un numero molto limitato di Stati membri (tre) abbia formulato suggerimenti per apportare modifiche al DGUE e/o al DGUE elettronico. Tali suggerimenti potranno essere tenuti in considerazione, se del caso, nel contesto degli adeguamenti in corso al DGUE elettronico.

(14)

Articolo 92 della direttiva 2014/24/UE (GU L 94 del 28.3.2014).

(15)

Cfr. nota 9 su e-Certis.

(16)

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8997.

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Bruxelles, 17.5.2017

COM(2017) 242 final

ALLEGATO

della

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara unico europeo (DGUE)


Tabella 1 - Data di entrata in vigore della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE - Situazione al 5 aprile 2017

Stati membri

Direttiva "classica" 2014/24/UE

Direttiva sui settori di pubblica utilità
2014/25/UE

Belgio

Bulgaria

15.4.2016

15.4.2016

Repubblica ceca

1.10.2016

1.10.2016

Danimarca

1.1.2016

1.1.2016

Germania

18.4.2016

18.4.2016

Estonia

Irlanda

5.5.2016

5.5.2016

Grecia

8.8.2016

8.8.2016

Spagna

Francia

1.4.2016

1.4.2016

Croazia

1.1.2017

1.1.2017

Italia

19.4.2016

19.4.2016

Cipro

28.4.2016

23.12.2016

Lettonia

1.3.2017

1.4.2017

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

1.11.2015

1.11.2015

Malta

28.10.2016

28.10.2016

Paesi Bassi

1.7.2016

1.7.2016

Austria

Polonia

28.7.2016

28.7.2016

Portogallo

Romania

26.5.2016

26.5.2016

Slovenia

1.4.2016

1.4.2016

Repubblica slovacca

18.4.2016

18.4.2016

Finlandia

Svezia

Regno Unito

18.4.2016

18.4.2016



Tabella 2 - Numero di visitatori unici del servizio DGUE elettronico nel gennaio 2017, per Stato membro

Stati membri

Visitatori unici

Romania

31 561

Danimarca

11 217

Polonia

9 049

Spagna

9 444

Italia

6 425

Grecia

3 858

Norvegia

4 147

Germania

3 427

Francia

3 107

Finlandia

2 959

Svezia

2 327

Regno Unito

1 945

Portogallo

1 221

Paesi Bassi

 231

Bulgaria

781

Croazia

724

Slovacchia

633

Ungheria

617

Belgio

596

Repubblica ceca

543

Slovenia

443

Austria

401

Svizzera

286

Lettonia

194

Irlanda

177

Estonia

91

Lituania

61

Cipro

34

Lussemburgo

29

Malta

26



Tabella 3 - Vantaggi e svantaggi, riferiti dagli Stati membri, derivanti dall'utilizzo del DGUE

Vantaggi

Stati membri

Attesa riduzione degli oneri amministrativi per gli appaltatori (comprese le PMI)

Repubblica ceca, Grecia, Croazia, Cipro, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania

Attesa riduzione degli oneri amministrativi per gli appaltatori

Grecia, Irlanda, Italia, Lituania

Migliore rapporto qualità/prezzo grazie a una maggiore apertura del mercato e a un'accresciuta concorrenza

Italia

Maggiore trasparenza per gli appaltatori in merito ai criteri di esclusione e di selezione

Belgio

Primo passo verso la realizzazione dell'interoperabilità degli appalti elettronici nell'UE

Portogallo

Semplificazione della partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico

Belgio, Finlandia

Criteri di esclusione e di selezione standardizzati, compresi in un elenco completo

Cipro, Finlandia, Portogallo

Standardizzazione delle autodichiarazioni, a livello nazionale e dell'UE

Svezia

Processi di valutazione più veloci, procedure più brevi

Belgio, Finlandia, Lituania, Romania

Ulteriore riduzione marginale rispetto al sistema attuale

Spagna, Paesi Bassi

Vantaggi attesi dalla disponibilità della versione elettronica

Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Irlanda

Vantaggi attesi dalla disponibilità del collegamento automatico con le piattaforme o i registri degli appalti elettronici

Finlandia, Repubblica slovacca

Svantaggi

Stati membri

Il modulo è troppo complesso

Austria, Germania, Spagna, Finlandia, Polonia

Il modulo è troppo lungo

Austria, Germania, Spagna.

Maggiore onere amministrativo per gli operatori economici

Austria, Danimarca, Spagna, Polonia

Maggiore onere amministrativo per le amministrazioni aggiudicatrici

Austria, Danimarca, Finlandia, Spagna

Il formulario cartaceo pone problemi, ma la situazione potrebbe migliorare grazie alla versione elettronica

Ungheria

Il DGUE costituisce un passo indietro rispetto alle autodichiarazioni in uso prima della sua introduzione

Austria, Germania, Spagna, Finlandia

Per gli operatori economici è più semplice fornire fin dall'inizio tutti i documenti complementari

Spagna, Polonia

Il formulario manca di flessibilità

Danimarca

Difficoltà nella fase iniziale per i committenti e gli appaltatori

Grecia

Non utilizzato dalla maggior parte degli operatori, scarsamente apprezzato da parte dei committenti

Germania, Spagna

Se il DGUE non può essere riutilizzato per altre procedure, è difficile convincere le parti interessate ad utilizzarlo

Malta

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