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Document 52017AE3297

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)» [COM(2017) 343 final — 2017/0143 (COD)]

OJ C 81, 2.3.2018, p. 139–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/139


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»

[COM(2017) 343 final — 2017/0143 (COD)]

(2018/C 081/19)

Relatore:

Philip VON BROCKDORFF

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, 4.9.2017

Parlamento europeo, 11.9.2017

Base giuridica

Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

5.10.2017

Adozione in sessione plenaria

19.10.2017

Sessione plenaria n.

529

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

132/4/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE è a favore del regolamento proposto e del suo obiettivo di promuovere gli investimenti in tutta l’UE, nonostante nutra dei dubbi sul fatto che gli investimenti prodotti da tale iniziativa rimangano nell’UE.

1.2.

Il CESE sostiene qualsiasi tentativo volto a incoraggiare i cittadini dell’UE ad accantonare fondi adeguati per quando saranno in pensione. Il CESE, tuttavia, nutre dei dubbi anche in merito all’impatto che l’offerta di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) potrebbe avere sulla mobilità dei lavoratori in tutta l’UE.

1.3.

Il CESE riconosce che vi sono forti probabilità che i PEPP suscitino l’interesse di pochi gruppi, in particolare dei professionisti mobili che nel corso della loro vita lavorativa esercitano la loro attività in diversi Stati membri, e dei lavoratori autonomi. Si dovrebbe compiere ogni sforzo per incoraggiare gli Stati membri ad accordare una tassazione equa su questo tipo di prodotto. Il Comitato sottolinea inoltre che l’iniziativa di introdurre i PEPP non andrebbe assolutamente interpretata come un modo per sminuire l’importanza dei regimi pensionistici pubblici o di quelli aziendali/professionali.

1.4.

Il CESE insiste sulla necessità di tutelare i consumatori e di attenuare il rischio per i risparmiatori sia durante la loro vita lavorativa che durante gli anni della pensione. Il Comitato, inoltre, raccomanda vivamente maggiore chiarezza su cosa viene garantito con l’opzione standard. È preferibile che quest’ultimo punto venga preso in esame quanto prima dalla Commissione.

1.5.

Il CESE insiste anche sull’importanza del ruolo dell’EIOPA (1) nel monitorare il mercato e i regimi di vigilanza nazionali ai fini della convergenza e della coerenza in tutta l’UE, specialmente per quanto riguarda la struttura di governance per i PEPP all’interno di ogni fornitore.

1.6.

Poiché le interazioni tra le pensioni obbligatorie, aziendali/professionali e individuali hanno peculiarità uniche in ogni Stato membro, il CESE raccomanda che i fornitori siano in grado di adattare i propri PEPP ai mercati nazionali, rispettando allo stesso tempo la necessità di convergenza e coerenza di cui sopra. Si dovrà inoltre tenere debitamente conto delle strutture dei regimi pensionistici nazionali, al fine di evitare perturbazioni e distorsioni della concorrenza.

1.7.

Il CESE nutre dei dubbi in merito alla capacità dei PEPP di fare una qualche differenza negli Stati membri che fanno largo assegnamento sui regimi pensionistici obbligatori e dove il risparmio destinato alle pensioni private è tradizionalmente scarso. Si ritiene, pertanto, che il ruolo degli Stati membri nella promozione dei PEPP sia fondamentale per sostenere tale iniziativa.

1.8.

Il CESE è dell’avviso che i PEPP non debbano rappresentare una mera estensione delle opzioni attualmente a disposizione di coloro che scelgono volontariamente piani pensionistici a capitalizzazione privata.

1.9.

Per rafforzare l’attrattiva dei prodotti pensionistici individuali, il CESE sottolinea l’importanza della protezione dei consumatori. A questo proposito, il CESE chiede che venga chiarito se l’1,5 % proposto sarà applicato come tasso forfettario oppure se verrà previsto un massimale sui valori assoluti. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione di non imporre il pagamento di una commissione per il cambiamento di fornitore dopo un determinato lasso di tempo, nell’interesse dei risparmiatori e delle prospettive future per i PEPP. Nel regolamento devono inoltre essere stabilite le regole di base per l’accesso degli aventi diritto alle giacenze del conto PEPP in caso di decesso del risparmiatore.

2.   Proposta della Commissione

2.1.

Si stima che solo il 27 % circa dei 243 milioni di cittadini dell’UE d’età compresa tra i 25 e i 59 anni stia attualmente risparmiando per la pensione. Secondo la Commissione europea, l’offerta di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo incoraggerebbe ulteriori risparmi. Per raggiungere tale obiettivo, il 29 giugno 2017 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento che definisce un quadro di riferimento per un nuovo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Tale proposta è pienamente conforme al Piano di azione dell’Unione europea per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali del 2015 e mira a una crescita del mercato delle pensioni individuali fino a 2 100 miliardi di euro entro il 2030.

2.2.

Una volta adottato, il regolamento permetterà ai prodotti pensionistici individuali paneuropei di essere offerti in tutti gli Stati membri. Il regolamento proposto fornisce un quadro di riferimento per un sistema volontario, su scala europea, parallelo a piani pensionistici individuali esistenti. I PEPP non sostituiranno i regimi pensionistici nazionali vigenti, bensì integreranno i piani pensionistici personali attualmente disponibili. Ad ogni modo, i PEPP saranno offerti da diversi tipi di fornitori — ossia, imprese di assicurazione, gestori di patrimoni e banche — e potranno essere distribuiti e acquistati online in tutti gli Stati membri.

2.3.

In virtù della loro centralità ai fini del Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, i PEPP offrirebbero opportunità di investimento e crescita a lungo termine in un mercato dei capitali su scala europea in cui il capitale fluirebbe in tutta l’UE. Questo stimolerebbe gli investimenti delle imprese e fornirebbe capitali per progetti infrastrutturali. L’incremento degli investimenti sia pubblici che privati potrebbe contribuire a creare un numero maggiore di posti di lavoro in tutta l’UE.

2.4.

La proposta della Commissione faciliterebbe l’aggregazione degli attivi pensionistici a opera dei fornitori, determinando un aumento delle economie di scala e una riduzione dei costi per i fornitori stessi, nonché una maggiore concorrenza a seguito dell’ingresso di nuovi fornitori nel mercato pensionistico. L’aumento dei fornitori rispetto alla situazione attuale consentirebbe ai risparmiatori di beneficiare di prezzi più bassi, per effetto della maggiore concorrenza tra i fornitori, ed eventualmente di rendimenti migliori. È tuttavia di vitale importanza che i risparmiatori siano pienamente consapevoli dei rischi che incorrono e delle condizioni associate ai loro PEPP.

2.5.

La combinazione di maggiore scelta, semplificazione, riduzione dei prezzi e possibile aumento dei rendimenti per i risparmiatori potrebbe incoraggiare più persone ad acquistare tali prodotti per integrare i propri diritti pensionistici, in caso ritengano che i loro redditi da pensione siano inadeguati, oppure per maturare una pensione nel caso in cui tali persone non siano affiliate a un sistema pensionistico obbligatorio o professionale.

2.6.

La Commissione ritiene che vi siano forti probabilità che i PEPP suscitino soprattutto l’interesse dei professionisti mobili che nel corso della loro vita lavorativa esercitano la loro attività in diversi paesi, nonché dei lavoratori autonomi. I PEPP potrebbero anche ampliare le opzioni di pensione complementare in quegli Stati membri in cui la diffusione dei prodotti pensionistici individuali è attualmente limitata.

2.7.

Se sa un lato il regolamento proposto definisce caratteristiche standardizzate per i prodotti al fine di tutelare i consumatori, dall’latro il quadro di riferimento proposto permetterebbe una maggiore flessibilità nella strutturazione dei prodotti pensionistici.

2.8.

I punti principali del regolamento proposto stabiliscono che:

i fornitori devono ricevere l’autorizzazione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e saranno iscritti in un registro centrale, mentre le autorità nazionali continueranno a vigilare sui fornitori. L’EIOPA monitorerà il mercato e i regimi di vigilanza nazionali al fine di raggiungere la convergenza. Le autorità nazionali saranno pertanto obbligate a vigilare sui fornitori che operano nell’ambito di quadri di riferimento differenti (ad esempio, i comparti nazionali). Non è tuttavia chiaro come questo possa concretamente funzionare, tenuto conto in particolare che i prodotti pensionistici individuali sono in gran parte definiti a livello nazionale e che, per assicurare una vigilanza adeguata, potrebbe essere necessaria una conoscenza specifica di ciascun mercato nazionale,

i fornitori devono garantire la trasparenza dei costi e delle commissioni, soddisfare altri obblighi di informativa tramite un documento contenente le informazioni chiave (prima della conclusione di un contratto) e fornire periodicamente prospetti standardizzati delle prestazioni,

i PEPP offriranno fino a cinque opzioni di risparmio, tra cui un’opzione standard di investimento a basso rischio con una garanzia limitata che assicuri il recupero degli investimenti di capitale. I consumatori possono rinunciare al diritto di consulenza in merito a quanto sopra a condizione che i fornitori abbiano appurato le conoscenze e l’esperienza del risparmiatore,

i risparmiatori avranno il diritto di cambiare fornitore a livello nazionale o transfrontaliero ogni cinque anni, a un costo che non potrà superare un certo massimale,

i fornitori possono investire in una gamma di opzioni nel rispetto del principio della «persona prudente» e nel migliore interesse a lungo termine del risparmiatore,

i PEPP consentiranno di continuare a versare i contributi anche nel caso in cui l’aderente si trasferisca in un altro Stato membro e permetteranno il trasferimento degli attivi accumulati senza alcuna liquidazione,

sarà disponibile una gamma di opzioni di erogazione. I PEPP dovranno privilegiare le rendite quando le erogazioni all’assicurato sono fisse e garantite,

per la risoluzione dei reclami e delle controversie dovranno essere introdotte procedure semplici e intuitive.

2.9.

Infine, la Commissione ritiene che un contesto fiscale favorevole sia fondamentale per la competitività e l’attrattiva di questo nuovo prodotto e raccomanda che, ai fini dei PEPP, gli Stati membri offrano lo stesso trattamento fiscale riservato a prodotti nazionali comparabili. In alternativa, nel caso in cui piani pensionistici individuali differenti siano tassati in modo diverso, gli Stati membri dovrebbero offrire il trattamento più agevolato (2).

3.   Osservazioni generali

3.1.

I prodotti pensionistici individuali non hanno ancora raggiunto un pieno sviluppo in tutta l’UE. Tuttavia, il loro ruolo potrebbe essere di fondamentale importanza per assicurare un reddito da pensione adeguato ai lavoratori le cui pensioni obbligatorie o professionali sono ridotte o poco sviluppate. Inoltre, è ampiamente riconosciuto che i sistemi pensionistici multi-pilastro rappresentano il metodo più efficace per garantire la sostenibilità e l’adeguatezza del reddito da pensione.

3.2.

Il CESE appoggia pertanto qualsiasi iniziativa che incoraggi i cittadini dell’UE ad accantonare fondi adeguati per gli anni della pensione. L’invecchiamento della popolazione, unito al calo dei tassi di natalità, potrebbe far ricadere l’onere della situazione attuale sulle future generazioni, salvo aumenti dell’età pensionabile dei lavoratori. Incoraggiare i cittadini a ricorrere a forme di risparmio individuali per la pensione è una soluzione assolutamente sensata in tutti gli Stati membri, ma soprattutto in quelli dove il sistema pensionistico multi-pilastro non ha ancora raggiunto un pieno sviluppo e dove il regime pensionistico obbligatorio è il principale fornitore.

3.3.

Il CESE appoggia anche l’obiettivo di introdurre i PEPP come possibile soluzione per aumentare sia la copertura pensionistica privata che i fondi destinati agli investimenti a lungo termine. L’incremento dei risparmi a lungo termine potrebbe anche avere un impatto positivo sulle economie nazionali.

3.4.

Il CESE è consapevole dell’attuale frammentazione del panorama pensionistico europeo. In alcuni paesi i cittadini possono scegliere tra numerosi prodotti pensionistici individuali; in altri, invece, la scelta è molto limitata. Una commistione di norme europee e nazionali e trattamenti fiscali divergenti ha fatto sì che i trasferimenti di attivi finanziari all’interno dell’UE fossero limitati, anche a causa della non portabilità dei prodotti pensionistici tra Stati membri dell’UE nel corso della vita lavorativa dei cittadini. Nell’ipotesi che le proiezioni della Commissione siano corrette, i PEPP, uniti ad altre misure che comporranno un pacchetto più ampio di riforme, concorrerebbero ad un aumento dei risparmi da 700 a oltre 2 000 miliardi di euro entro il 2030. Ciò contribuirebbe a stimolare fortemente gli investimenti in tutta l’UE.

3.5.

Il CESE osserva inoltre che la proposta della Commissione mira ad accrescere il numero di fornitori. Un aumento della concorrenza a livello dell’UE dovrebbe contribuire alla riduzione dei prezzi e, allo stesso tempo, garantire un livello minimo di qualità dei prodotti pensionistici offerti da compagnie di assicurazione, società di investimento, fondi pensione, gestori di patrimoni e banche in tutta l’UE. La maggiore concorrenza transfrontaliera è estremamente importante e dovrebbe portare ovvi vantaggi ai cittadini in termini di riduzione dei costi, scelta dei prodotti e portabilità delle pensioni.

3.6.

Il CESE accoglie inoltre con favore l’importanza annessa alle salvaguardie e alla sorveglianza a opera di un’autorità di vigilanza a livello dell’UE. Il CESE si aspetta che l’EIOPA svolga un ruolo di primaria importanza nella vigilanza sui fornitori e nel monitoraggio del mercato.

3.7.

Il CESE sottolinea anche l’importanza della tutela dei consumatori tramite la comunicazione di informazioni chiare ai risparmiatori, della protezione del capitale tramite l’opzione standard a basso rischio, delle informazioni sui risparmi maturati, di formalità amministrative semplificate e di procedure semplici e intuitive per i reclami e i ricorsi extragiudiziali in caso di controversie tra risparmiatori e fornitori, di costi ragionevoli per il passaggio da un fornitore a un altro e, infine, della tutela dei risparmiatori in caso di riscatti dovuti, ad esempio, a disabilità o a condizioni di salute precarie.

3.8.

Vista la portabilità dei PEPP, il CESE ritiene che la facilità nel cambiare fornitore a livello transfrontaliero possa contribuire a promuovere la mobilità dei lavoratori, sebbene non sia possibile determinare in che misura.

3.9.

Il CESE è d’accordo nel ritenere che questa proposta possa svolgere un ruolo importante nella creazione di nuovi aggregati di capitale. Finora le iniziative dell’Unione dei mercati dei capitali, tra cui la liberalizzazione delle norme sui fondi di capitale di rischio e l’agevolazione della quotazione in borsa delle piccole imprese, hanno riscosso un successo limitato. Il CESE ritiene che i PEPP potrebbero contribuire in grande misura alla creazione di una nuova fonte di fondi che potrebbero essere incanalati verso nuovi investimenti.

3.10.

Il CESE osserva inoltre che tale iniziativa rimane pertinente in uno scenario post Brexit. L’Unione dei mercati dei capitali era stata concepita, almeno in parte, per unire più strettamente i mercati dell’Europa continentale a quello del Regno Unito. Con l’avvicinarsi dell’uscita del Regno Unito dall’UE, la necessità di sviluppare un mercato dei capitali paneuropeo ha assunto un’importanza senza precedenti. L’introduzione dei PEPP avverrà in un momento estremamente opportuno, in particolare tenuto conto che i principali istituti finanziari sposteranno la sede centrale della loro attività dal Regno Unito ad altri Stati membri. Tutto ciò potrebbe contribuire a facilitare il flusso di capitali nell’intera UE riducendo al contempo la dipendenza dai finanziamenti bancari.

3.11.

Il CESE riconosce che vi sono forti probabilità che i PEPP suscitino l’interesse di pochi gruppi, in particolare dei professionisti mobili che nel corso della loro vita lavorativa esercitano la loro attività in diversi Stati membri, oltre che dei lavoratori autonomi e di coloro che vivono in paesi i cui mercati dei prodotti pensionistici individuali non sono sviluppati. Ciò nonostante, il CESE comprende la valutazione della Commissione secondo cui le pensioni aziendali e professionali soano altrettanto importanti, come evidenziato nella revisione della direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), che definisce i requisiti di governance fondamentali per i fondi pensione aziendali o professionali. Come era accaduto per la revisione di tale direttiva, anche in questo caso lo scopo del regolamento proposto è di migliorare la governance e la trasparenza, promuovere l’attività transfrontaliera e sviluppare ulteriormente il ruolo dei fornitori di PEPP quali investitori a lungo termine.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE ritiene che i PEPP non debbano rappresentare una mera estensione delle opzioni a disposizione di coloro che scelgono volontariamente piani pensionistici a capitalizzazione privata. Di conseguenza, il ruolo degli Stati membri nel promuovere i PEPP e — allo stesso tempo — i benefici del risparmio è fondamentale. Sulla base del principio del trattamento nazionale, la Commissione può esigere che ai PEPP sia concesso lo stesso trattamento fiscale che gli Stati membri riservano ai loro prodotti nazionali comparabili. Qualora le caratteristiche dei PEPP non soddisfino tutti i criteri previsti per la concessione di uno sgravio fiscale ai prodotti pensionistici esistenti a livello nazionale, la Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a disporre le stesse agevolazioni fiscali concesse ai prodotti pensionistici nazionali.

4.2.

Il CESE nutre dei dubbi in merito alla capacità dei PEPP di fare una qualche differenza negli Stati membri che fanno largo assegnamento sui regimi pensionistici obbligatori e dove il risparmio destinato alle pensioni private è tradizionalmente scarso. Come già indicato in precedenza, vi sono più probabilità che i PEPP suscitino l’interesse dei professionisti mobili che esercitano un’attività autonoma, mentre è improbabile che i lavoratori a basso reddito, i lavoratori stagionali e quelli con contratti precari e intermittenti possano permettersi un prodotto pensionistico individuale.

4.3.

Pertanto, il CESE sottolinea l’importanza di incoraggiare i cittadini a cominciare a risparmiare fin dall’inizio della loro vita lavorativa usufruendo dei crediti d’imposta forniti dagli Stati membri. Il CESE raccomanda inoltre di offrire ai cittadini una consulenza professionale per quanto concerne la definizione dei periodi minimi di investimento che permettano loro di usufruire dei benefici derivanti dagli investimenti a lungo termine.

4.4.

Il CESE concorda con la proposta della Commissione di offrire ai risparmiatori fino a cinque opzioni di investimento, ciascuna delle quali preveda un’attenuazione del rischio. In tale ambito, la sfida principale è rappresentata dalla divergenza tra gli Stati membri. Le autorità nazionali continueranno a vigilare sui fornitori che operano nelle rispettive giurisdizioni e, pertanto, il ruolo dell’EIOPA nel monitorare il mercato e i regimi di vigilanza nazionali, al fine di raggiungere la convergenza, è ritenuto fondamentale per garantire un certo grado di coerenza in tutti gli Stati membri.

4.5.

Il CESE concorda anche con la tesi della Commissione secondo cui bisogna sottoporre i fornitori di PEPP a una regolamentazione adeguata che tenga conto della natura a lungo termine dei prodotti e delle relative caratteristiche specifiche. Il CESE ricorda che la direttiva Solvibilità II (2009/138/CE), riguardante il regime normativo delle assicurazioni a livello dell’UE, mira a unificare il mercato assicurativo dell’UE e a rafforzare la protezione dei consumatori attraverso l’istituzione di un «passaporto UE» (autorizzazione unica) per gli assicuratori che intendono operare in tutti gli Stati membri, se soddisfano le condizioni dell’UE. La direttiva Solvibilità II mirava in particolare a tutelare i consumatori in rapporto agli assicuratori, ossia i principali fornitori di pensioni individuali. Il CESE ritiene che altri istituti finanziari debbano essere sottoposti agli stessi rigorosi requisiti, in modo da garantire lo stesso livello di tutela.

4.6.

Il CESE è dell’avviso che occorra prestare maggiore attenzione al decumulo. I risparmiatori che acquistano PEPP avranno bisogno di un sostegno considerevole per trovare risposta ai quesiti in merito a quanto sia necessario per andare in pensione senza preoccupazioni e a quale sia la soluzione migliore per attingere ai propri attivi pensionistici. Bisogna trarre insegnamento dall’esperienza maturata con gli approcci seguiti per i decumuli pensionistici da pensioni aziendali o professionali, in modo da poter fornire consulenza sulle migliori strategie di decumulo. Il CESE ritiene che tali strategie siano intrinseche ai prodotti pensionistici e che i lavoratori in procinto di andare in pensione debbano essere informati delle prassi e norme in materia di decumulo e dei meccanismi di tutela.

4.7.

Vale la pena ribadire nuovamente l’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria (3). Il CESE ritiene che la riuscita introduzione dei PEPP dipenderà in larga misura dalla chiarezza delle informazioni fornite ai risparmiatori, che dovranno permettere loro di confrontare e paragonare i prodotti e, in ultima analisi, di scegliere quello più adatto alle loro esigenze. Inoltre, vista l’importanza della portabilità, questo processo deve essere standardizzato a livello di Unione europea.

4.8.

Le informazioni precontrattuali sulla fase di decumulo e sul trattamento fiscale pertinente sono considerate di grande rilevanza. Nonostante il CESE concordi sul fatto che la responsabilità diretta di fornire informazioni di alta qualità ricada sui fornitori, il ruolo delle autorità nazionali resta cruciale. I prodotti pensionistici sono inscindibilmente legati alle politiche sociali e al regime fiscale degli Stati membri. Ciò rende necessario un approccio informativo specifico per ciascuno Stato membro che, di conseguenza, evidenzia il ruolo delle autorità nazionali nel garantire che le informazioni comunicate ai potenziali clienti siano fattuali, fruibili e specifiche.

4.9.

Il CESE reputa che le norme relative al trasferimento presso un altro fornitore debbano essere più attraenti per i consumatori e, nel contempo, garantire loro una maggiore protezione. Il risparmiatore in PEPP dovrebbe avere in ogni momento il diritto di traferire il saldo presso un altro fornitore. Una questione attinente è la commissione applicata in tali circostanze. Il CESE, pertanto, chiede che venga chiarito come sarà applicato il massimale proposto dell’1,5 % sul saldo positivo. Anche se un massimale dell’1,5 % può sembrare ragionevole sulla carta, con un tasso forfettario — e in assenza anche di un massimale in termini assoluti — i risparmiatori dovrebbero pagare oneri e commissioni proporzionali al valore assoluto dei loro risparmi. Il CESE ritiene che questo sia ingiusto e abbia praticamente l’effetto di limitare le opzioni a disposizione dei risparmiatori per cambiare fornitore. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione di non imporre il pagamento di una commissione per il cambiamento di fornitore dopo un determinato lasso di tempo, nell’interesse dei risparmiatori e delle prospettive future per i PEPP.

4.10.

Il CESE sottolinea la necessità di regole chiare che disciplinino l’accesso al saldo attivo giacente sul conto PEPP in caso di decesso del risparmiatore. Gli aventi diritto a tali fondi dovrebbero avervi accesso non più tardi di 2 mesi dopo la presentazione dei documenti necessari, senza che il fornitore del PEPP possa pretendere per questo alcun compenso.

4.11.

Come indicato in precedenza, le agevolazioni fiscali svolgono un ruolo importante nella decisione del singolo cittadino di differire il consumo e risparmiare per la pensione. Il CESE conviene con la Commissione in merito al ruolo che le agevolazioni fiscali potrebbero ricoprire nel determinare il successo o il fallimento dei PEPP. Tuttavia, il CESE osserva che spetta agli Stati membri garantire ai propri cittadini l’accesso a tutti i possibili incentivi fiscali.

4.12.

Dal momento che i PEPP sono mirati prevalentemente ad una platea di professionisti mobili e lavoratori autonomi che possono permettersi di versare i contributi per questi prodotti, il CESE ritiene che la concessione di incentivi/agevolazioni fiscali da parte degli Stati membri sarebbe discriminatoria nei confronti dei lavoratori a basso reddito che non hanno la possibilità di sottoscrivere un PEPP. Tenuto conto di questa considerazione, gli Stati membri dovrebbero quindi valutare attentamente se accordare o meno tali incentivi/agevolazioni fiscali.

4.13.

Il CESE riconosce che i prodotti pensionistici comportano qualche rischio per via della loro natura a lungo termine. Tuttavia, un certo livello di sofisticatezza dei prodotti contribuirebbe in misura notevole ad attenuare i rischi e le incertezze, tenendo conto, allo stesso tempo, delle esigenze e delle preferenze dei risparmiatori. È particolarmente importante attenuare i rischi per chiunque non abbia esperienze previe nel campo dei prodotti pensionistici; il CESE concorda pertanto sull’opportunità di mettere a disposizione dei risparmiatori una gamma di opzioni, compresa l’offerta obbligatoria di un’opzione standard di investimento che consentirebbe al risparmiatore di recuperare quantomeno il capitale nominale investito.

4.14.

Andrebbe inoltre evitata la situazione in cui il livello di protezione del consumatore varia a seconda del fornitore del PEPP. Secondo il CESE, gli istituti finanziari che offrono prodotti a lungo termine a fini pensionistici dovrebbero essere soggetti al principio «stessi rischi, stesse regole».

4.15.

Il CESE sottolinea inoltre che, come indicato nel comunicato stampa di Better Finance (Federazione europea degli investitori e degli utenti di servizi finanziari) (4) del 9 ottobre 2017, i prodotti pensionistici individuali a lungo termine non sono in grado di fornire un reddito sostitutivo adeguato, in quanto i loro rendimenti reali a lungo termine possono essere insufficienti, se non — talvolta — addirittura negativi (se calcolati al netto dell’inflazione. Per una riuscita introduzione dei PEPP, è essenziale che i fornitori si assumano la responsabilità per quanto concerne la garanzia di fornire ai risparmiatori tutta la protezione necessaria e rendimenti migliori. Tuttavia, dato che attualmente i portafogli d’investimento dei fondi pensione europei sono perlopiù composti da titoli obbligazionari, le prospettive di miglioramento dei rendimenti, almeno nel breve e medio termine, non sembrano molto buone.

4.16.

Infine, il CESE osserva che le funzioni delle pensioni obbligatorie, aziendali/professionali e individuali e le loro interazioni hanno peculiarità uniche in ogni Stato membro. Per decenni queste hanno modellato i mercati pensionistici nazionali e non sorprende quindi che in tutta l’UE si trovino prodotti pensionistici così diversi. In tale contesto, è necessario che i fornitori siano in grado di adattare i propri PEPP ai mercati nazionali.

Bruxelles, 19 ottobre 2017

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

(2)  C(2017) 4393 final.

(3)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 24.

(4)  Pension Savings: The Real Return («Risparmi pensionistici: i rendimenti reali»), rapporto di ricerca di BETTER FINANCE, 2017


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