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Document 52017AE2197

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione» [COM(2017) 134 final]

OJ C 81, 2.3.2018, p. 176–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/176


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione»

[COM(2017) 134 final]

(2018/C 081/24)

Relatore:

Brian CURTIS

Consultazione

Commissione europea, 31.5.2017

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

2.10.2017

Adozione in sessione plenaria

18.10.2017

Sessione plenaria n.

529

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

180/2/0

1.   Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

1.1.

L’economia digitale, e in particolare il relativo quadro, che fa da supporto al servizio pubblico, è essenziale affinché la società civile dell’UE svolga le sue funzioni in modo corretto ed efficiente. Il Comitato accoglie con favore i costanti progressi in questo campo e il sostegno fornito dalla Commissione europea a questo ulteriore sviluppo del quadro europeo di interoperabilità (QEI).

1.2.

La comunicazione sottolinea i nuovi passi avanti compiuti per quanto concerne il ruolo consultivo e di coesione svolto dalla DG DIGIT nell’incoraggiare gli Stati membri e le loro amministrazioni pubbliche a tutti i livelli a connettersi tra loro senza problemi.

1.3.

Rileva, tuttavia, che in materia di interoperabilità le capacità variano considerevolmente sia tra gli Stati membri sia al loro interno. Attualmente tutti concordano sul fatto che non è possibile adottare norme o procedure di governance vincolanti, ma questo significa attribuire agli Stati membri una maggiore responsabilità nell’impegnarsi, su base volontaria, ad aderire in ogni modo possibile, nello spirito e nella sostanza, al QEI e ai relativi programmi di attuazione. La sicurezza e la privacy continuano ad essere uno dei 12 principi del QEI, e il CESE esprime soddisfazione osservando che tali principi sono stati elaborati in maniera alquanto particolareggiata e sono oggetto di due raccomandazioni specifiche nell’ambito del piano di attuazione dell’interoperabilità. Per sua stessa natura, il QEI offre un ampio quadro all’interno del quale gli Stati membri possono esercitare i loro diritti di sussidiarietà, ma è indubbio che il disagio dell’opinione pubblica per quanto concerne la proprietà, l’uso e la sicurezza dei dati personali sia molto diffuso e sia oggetto di preoccupazioni comuni condivise in tutta Europa. Si tratta di questioni legate alla protezione dei diritti fondamentali sanciti dai Trattati dell’UE.

Raccomandazioni

1.4.

Il CESE auspica che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea si impegnino pienamente nell’attuare il QEI.

1.5.

Sebbene la sicurezza informatica non rientri nell’ambito di applicazione della comunicazione all’esame, è chiaro che occorre fornire garanzie in altri strumenti legislativi dell’UE per far sì che una migliore interoperabilità e un accesso più agevole da parte dei cittadini non implichino una maggiore vulnerabilità di fronte alla crescente minaccia di attacchi informatici.

1.6.

Un’altra preoccupazione comune concerne il sostegno da offrire a chi, per vari motivi, non sa destreggiarsi in un mondo dei servizi digitali pervasivo e in rapida espansione. Il CESE esorta gli Stati membri ad accogliere le raccomandazioni del QEI relative alla centralità dell’utente, in particolare quella che chiede di offrire servizi pubblici attraverso canali diversi (fisici e digitali).

1.7.

Il CESE esprime preoccupazione in quanto le azioni che figurano nel piano d’azione non definiscono degli obiettivi e appaiono come una responsabilità condivisa tra gli Stati membri e la Commissione. Una designazione più chiara delle responsabilità e un’indicazione delle priorità potrebbero essere utili per la ripartizione delle risorse.

1.8.

È necessaria una maggiore chiarezza su come attuare l’esigenza di concentrarsi sulle necessità delle imprese e dei cittadini (servizi incentrati sugli utenti).

1.9.

Quando si tratterà di misurare il livello di attuazione del QEI, il Comitato raccomanda di dare priorità agli eventi che vedono partecipi i cittadini e le imprese e alle relative procedure, che figurano nell’allegato II della proposta della Commissione COM(2017) 256.

1.10.

Il Comitato osserva che l’opera attiva del NIFO (Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità) fornisce una solida base per future raccomandazioni. Ciò potrebbe consentire di creare un eventuale strumento di legge entro due o tre anni in grado di risolvere le questioni in sospeso.

2.   Introduzione

2.1.

Il completamento del mercato unico digitale è una delle 10 priorità politiche della Commissione europea e potrebbe apportare 415 miliardi di euro all’anno all’economia dell’Europa, creare posti di lavoro e trasformare i servizi pubblici. La necessità che le amministrazioni pubbliche collaborino per via elettronica è un elemento essenziale del mercato unico digitale. Il settore pubblico rappresenta oltre il 25 % dell’occupazione totale e genera un quinto del PIL dell’UE attraverso gli appalti pubblici. La crescita degli scambi tra studenti, il turismo, i flussi migratori, lo sviluppo delle imprese transfrontaliere e gli acquisti online sono tutti elementi che rafforzano l’esigenza di interoperabilità in molti settori.

2.2.

Il quadro europeo di interoperabilità (QEI) è stato adottato per la prima volta nel 2010. Esso fornisce alle amministrazioni pubbliche orientamenti specifici su come creare servizi pubblici interoperabili attraverso raccomandazioni basate su principi e modelli concettuali in materia di interoperabilità.

2.3.

Il programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (2010-2015), e il nuovo programma ISA2 (2016-2020) sono i principali strumenti attraverso i quali è stato attuato il QEI del 2010.

2.4.

Da allora, le politiche e le iniziative europee che hanno un impatto sul settore pubblico hanno subito delle trasformazioni (è il caso della direttiva riveduta relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, del regolamento eIDAS (1) e del piano d’azione europeo per l’eGovernment 2016-2020) oppure sono in corso di elaborazione, come ad esempio lo sportello digitale unico e il libero flusso di dati (non personali) a livello transfrontaliero.

2.5.

Quello delle tecnologie dell’informazione è un ambito in rapida evoluzione, come ad esempio in settori quali quelli dei dati aperti e del cloud computing.

2.6.

Gli aspetti politici e tecnologici sopraccitati e la necessità di riesaminare l’efficacia del QEI hanno dato luogo, nel 2016, ad una consultazione dei soggetti interessati che ha permesso di analizzare le esigenze e le difficoltà da essi incontrate per quanto riguarda l’interoperabilità e l’attuazione del QEI, individuare l’impatto che potrebbero avere le revisioni previste e raccogliere un feedback sul valore aggiunto.

2.7.

Di conseguenza, il nuovo quadro pone maggiormente l’accento su come applicare nella pratica i principi e i modelli di interoperabilità e chiarisce la centralità del QEI nel collegare i quadri nazionali e settoriali. Il numero delle raccomandazioni in materia di interoperabilità è salito da 25 a 47 e questo ha fatto sì che tali raccomandazioni, siano esse aggiornate o totalmente nuove, risultino più specifiche e quindi di più facile attuazione, con un maggiore accento sull’apertura e la gestione delle informazioni, la portabilità dei dati, la governance dell’interoperabilità e la fornitura di servizi integrati.

3.   Sintesi della comunicazione della Commissione

3.1.

La comunicazione illustra per sommi capi, riesamina e analizza i progressi compiuti fino ad oggi nonché le priorità per il futuro. L’allegato I della comunicazione definisce 22 azioni in cinque settori prioritari. Per sostenere questo approccio è stato elaborato un allegato II che stabilisce i principi del nuovo QEI e presenta, in dettaglio, le 47 raccomandazioni. L’obiettivo è consentire alle pubbliche amministrazioni europee di erogare servizi e trasmettere dati senza ostacoli attraverso l’adesione al quadro generale del QEI, che si basa su un apposito modello concettuale.

3.2.

L’attuazione di servizi pubblici digitali efficienti è essenziale per garantire ai cittadini la libertà di lavorare e di trasferirsi e per consentire alle imprese di godere dei benefici di un commercio e di flussi di capitali senza ostacoli in tutti gli Stati membri. Questi ultimi stanno modernizzando le loro pubbliche amministrazioni attraverso la diffusione della digitalizzazione ma, per evitare il rischio di creare ambienti digitali isolati e, di conseguenza, barriere elettroniche alle quattro libertà fondamentali, l’interoperabilità costituisce un elemento essenziale.

3.3.

Per realizzare con successo l’interoperabilità, il quadro propone di affrontare gli ostacoli reali e potenziali nelle questioni giuridiche, negli aspetti organizzativi, nei problemi semantici/relativi ai dati e nelle difficoltà tecniche. L’attuazione e la revisione dei programmi ISA e ISA2 hanno fatto notevoli passi avanti nell’individuare e nell’affrontare questi aspetti, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga.

3.4.

I più recenti dati disponibili collocano al 76 % il grado di allineamento dei quadri nazionali di interoperabilità rispetto al QEI, ma nel 2016 l’attuazione di tali quadri nei specifici progetti nazionali era pari solo al 56 % (2), il che dimostra che vi sono ancora difficoltà nell’attuazione pratica delle raccomandazioni attuali. È chiara pertanto l’esigenza di ulteriori orientamenti specifici, e questi vengono definiti all’allegato II.

3.5.

I 12 principi restano praticamente immutati rispetto al precedente QEI ma tengono conto dei recenti sviluppi tecnici e politici. Essi sono raggruppati nelle seguenti quattro categorie:

 

Principio che individua il contesto dell’azione UE nel campo dell’interoperabilità

1:

sussidiarietà e proporzionalità

Principi fondamentali dell’interoperabilità

2:

apertura

3:

trasparenza

4:

riusabilità

5:

neutralità tecnologica e portabilità dei dati

Principi che riflettono le esigenze e le aspettative degli utenti generici

6:

centralità dell’utente

7:

inclusione e accessibilità

8:

sicurezza e vita privata

9:

multilinguismo

Principi di base per la cooperazione tra pubbliche amministrazioni

10:

semplificazione amministrativa

11:

conservazione delle informazioni

12:

valutazione dell’efficacia e dell’efficienza

3.6.

La comunicazione invita le amministrazioni pubbliche a migliorare la loro governance nazionale delle attività connesse all’interoperabilità, ad applicare modelli operativi comuni per sviluppare servizi pubblici digitali migliori e a tener conto delle esigenze dei cittadini e delle imprese di altri Stati membri dell’UE, a gestire i dati di cui esse sono in possesso in formati semantici e sintattici comuni per facilitarne la pubblicazione sui portali, l’aggregazione, la condivisione e il riutilizzo.

3.7.

La comunicazione illustra un modello concettuale di QEI consolidato basato su una sintesi tra un modello di interoperabilità e un modello di servizi pubblici integrati. Questa sintesi di modelli è applicabile a tutti i servizi pubblici digitali, con una particolare attenzione rivolta agli aspetti di governance. L’esegesi dei principi e dei modelli è illustrata attraverso 47 raccomandazioni specifiche. Il piano d’azione sull’interoperabilità che accompagna la comunicazione offre ulteriori proposte specifiche in materia di attuazione. Queste ultime, oltre a rendere più chiaro il modello concettuale, affrontano questioni operative specifiche emerse nella consultazione del 2016.

3.8.

Per esempio, il problema comune dei sistemi preesistenti intesi a risolvere questioni settoriali e locali ha creato isole TIC frammentate. Una delle raccomandazioni che trattano questo aspetto è la numero 33 «Utilizzare specifiche aperte, quando possibile, per garantire l’interoperabilità tecnica quando si istituiscono servizi pubblici europei». Il piano d’azione sostiene questo approccio mediante l’elaborazione di sette aree d’intervento (12-18) in cui vengono proposte misure specifiche.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il Comitato accoglie favorevolmente l’ulteriore sviluppo del QEI e osserva che nell’ottobre 2017, ossia durante la presidenza estone, sarà probabilmente adottata una dichiarazione ministeriale sull’eGovernment che impegnerà i firmatari, tra l’altro, all’attuazione di detto quadro. Il CESE riconosce l’importanza dell’economia digitale per la società civile dell’UE e ricorda che negli ultimi anni ha offerto, con i suoi pareri, un punto di vista costruttivo sull’agenda digitale e sul programma successivo, la strategia per il mercato unico digitale (3).

4.2.

Nel corso dell’ultimo decennio, i piani d’azione per l’eGovernment (4) si sono rivelati strumenti politici efficaci per promuovere la modernizzazione della pubblica amministrazione in tutta l’UE. Essi hanno sostenuto il coordinamento e la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e hanno portato ad azioni congiunte in materia di eGovernment, delle quali il QEI è una componente essenziale.

4.3.

La strategia di attuazione per il nuovo quadro europeo di interoperabilità tiene conto di molte delle raccomandazioni formulate nei precedenti pareri del Comitato e pone in evidenza la crescente necessità di un’azione urgente e coerente da parte delle amministrazioni pubbliche in tutta l’Unione. Alcune riserve espresse in precedenza dagli Stati membri a proposito del QEI sono ormai in gran parte venute a cadere e, sebbene vi sia ancora da fare, le principali difficoltà di attuazione riguardano le risorse e alcuni problemi preesistenti e non questioni di principio.

4.4.

Nel precedente parere sul tema L’interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico  (5), il CESE ha osservato che i cittadini sono sempre più coscienti e preoccupati della raccolta di dati personali o di dati in generale da parte della pubblica amministrazione e dell’uso che se ne fa. I cittadini si rendono altresì conto che una maggiore interoperabilità presenta delle implicazioni sul modo di scambiarsi e di utilizzare questi dati. Tale consapevolezza ha ormai raggiunto livelli ancora maggiori ed è pertanto incoraggiante constatare come le questioni relative alla sicurezza e alla vita privata siano state prese in considerazione e come siano state formulate raccomandazioni (più precisamente le raccomandazioni n. 46 e 47) per agire in via prioritaria.

4.5.

In un settore in rapida evoluzione come le TIC, capita spesso che le riflessioni politiche, il mandato giuridico e normativo e la capacità di monitoraggio non tengano il passo con gli sviluppi tecnici e del mercato. Il Comitato, pertanto, condivide pienamente l’idea di una verifica e un adeguamento periodici da parte della Commissione, di cui la proposta all’esame è un esempio. A questo proposito, il NIFO fornisce un servizio essenziale per i soggetti interessati coinvolti. Tale osservatorio apporta numerosi dati particolareggiati sul piano pratico e tecnico a completamento dei quadri concettuali e giuridici. Un esempio a tale proposito è dato dalle 32 schede online aggiornate recentemente, le quali consolidano gli ultimi dati sullo status dei paesi partecipanti in termini di interoperabilità nazionale (6).

5.   Osservazioni particolari

5.1.

Il modello concettuale del QEI per i servizi pubblici copre la progettazione, la pianificazione, lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di servizi pubblici integrati a tutti i livelli di governo, da quello locale a quello UE. I principi ivi stabiliti intendono orientare il processo decisionale per quanto concerne la creazione di servizi pubblici europei interoperabili con l’ausilio di strumenti pratici, che assumono la forma di una serie di azioni operative contenute nel piano d’azione sull’interoperabilità. Tuttavia, le 22 azioni che figurano nel piano d’azione non definiscono degli obiettivi e appaiono come una responsabilità condivisa tra gli Stati membri e la Commissione. Non sembra una ricetta valida per garantire un’azione concreta ed è un punto che richiede maggiore chiarezza. È altresì vero che una qualche indicazione a proposito delle priorità consentirebbe di determinare il modo di utilizzare le risorse, tanto più che queste ultime potrebbero rivelarsi limitate.

5.2.

La comunicazione e i documenti che l’accompagnano sottolineano l’esigenza di servizi incentrati sull’utente, ma sarebbe necessaria una maggiore chiarezza sulle modalità con cui tale obiettivo può essere perseguito. Si propone che il programma ISA2 preveda un’azione che tratti questo tema, ad esempio elaborando un quadro e orientamenti su come attuare nella pratica la centralità dell’utente.

5.3.

Nel suo ambito di applicazione, il QEI contiene una definizione di servizi pubblici. Si tratta di quasi tutti i tipi di servizi pubblici transfrontalieri, il che può rendere difficile il compito del NIFO di valutare e monitorare accuratamente l’attuazione del QEI. Quando si tratterà di misurare il livello di attuazione del QEI, il Comitato raccomanda di dare priorità agli eventi che vedono partecipi i cittadini e le imprese e alle relative procedure, che figurano nell’allegato II della proposta della Commissione COM(2017) 256.

5.4.

Finora il principio di sussidiarietà è stato applicato in maniera relativamente efficace in questo settore. La comunicazione all’esame rappresenta un ulteriore passo avanti verso la promozione dell’interoperabilità, ma molto resta ancora da fare. Il Comitato sottolinea che l’opera attiva del NIFO fornisce una solida base per future raccomandazioni e per la creazione, fra due o tre anni, di un eventuale strumento di legge in grado di risolvere le questioni in sospeso.

Bruxelles, 18 ottobre 2017

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, crea un quadro giuridico prevedibile tale da consentire interazioni elettroniche sicure e continue fra imprese, cittadini e autorità pubbliche.

(2)  https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/docs/publications/report_2016_rev9_single_pages.pdf

(3)  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 99; GU C 487 del 28.12.2016, pag. 92; GU C 487 del 28.12.2016, pag. 99; GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 36.

(4)  Iniziativa i2010, Piano d'azione per l' eGovernment 2006-2010 e Piano d'azione per l'eGovernment 2011-2015.

(5)  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 99.

(6)  https://joinup.ec.europa.eu/community/nifo/og_page/nifo-factsheets.


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