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Document 52016XX0802(01)
Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems — Average costs of benefits in kind
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Costi medi delle prestazioni in natura
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Costi medi delle prestazioni in natura
OJ C 280, 2.8.2016, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/2 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA
(2016/C 280/02)
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2013
I. Applicazione dell’articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 (1) (2)
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2013 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro dell’assicurato, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (3) saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
Articolo 94 |
Annui |
Mensili netti x = 0,20 |
||
Irlanda |
3 225,89 EUR |
215,06 EUR |
||
Portogallo (pro capite)
|
710,79 EUR |
47,39 EUR |
||
Portogallo (pro capite)
|
1 537,61 EUR |
102,51 EUR |
||
Regno Unito |
2 129,85 GBP |
141,99 GBP |
II. Applicazione dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 (4)
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2013 a norma degli articoli 24, paragrafo 1, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 saranno determinati in base ai seguenti costi medi (unicamente pro capite dal 2002):
Articolo 95 |
Annui |
Mensili netti x = 0,20 |
Mensili netti x = 0,15 (5) |
||||
Irlanda |
7 593,13 EUR |
506,21 EUR |
537,85 EUR |
||||
Portogallo
|
710,79 EUR |
47,39 EUR |
50,35 EUR |
||||
Portogallo
|
1 537,61 EUR |
102,51 EUR |
108,91 EUR |
||||
Regno Unito |
4 288,95 GBP |
303,80 GBP |
285,93 GBP |
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2014
Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (6)
I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro dell’assicurato, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
|
II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai pensionati e ai loro familiari, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
|
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(2) In relazione all’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009 gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfettario fino al 1o maggio 2015.
(3) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) Cfr. nota 2.
(5) In relazione all’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009 l’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004.
(6) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(7) L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].