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Document 52016PC0862

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

COM/2016/0862 final - 2016/0377 (COD)

Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 862 final

2016/0377(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 410}
{SWD(2016) 411}
{SWD(2016) 412}
{SWD(2016) 413}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’obiettivo del regolamento proposto è garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione, preparazione e gestione per le situazioni di crisi dell’energia elettrica. Anche in mercati e sistemi ben funzionanti non si può escludere il rischio di una crisi dell’energia elettrica per effetto di diverse circostanze (ad esempio, condizioni climatiche estreme, attacchi dolosi anche informatici, penuria di combustibile). Inoltre, poiché le reti elettriche sono integrate fra loro, gli effetti delle situazioni di crisi spesso travalicano le frontiere. Alcune circostanze (come un periodo prolungato di temperature estreme) potrebbero avere ripercussioni su più Stati membri contemporaneamente e anche incidenti inizialmente circoscritti possono rapidamente diffondersi al di là delle frontiere.

Attualmente gli Stati membri hanno approcci molto divergenti in materia di prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi. Le norme e le pratiche nazionali tendono a guardare esclusivamente al contesto nazionale, senza tener conto di quanto accade in Stati limitrofi. La valutazione dei quadri giuridici nazionali e delle pratiche attuali in tutta Europa ha mostrato che:

(a)gli Stati membri valutano rischi diversi;

(b)gli Stati membri adottano diversi tipi di misure per prevenire e gestire le situazioni di crisi, e tali misure sono attivate in momenti diversi 1 ;

(c)i ruoli e le responsabilità non sono uniformi;

(d)non esiste una nozione comune di situazione di crisi.

Inoltre, la condivisione delle informazioni avviene su scala molto limitata e la preparazione e la gestione delle situazioni di crisi da parte degli Stati membri non sono trasparenti. Ad esempio, quando percepiscono che i loro sistemi elettrici potrebbero essere esposti a forti pressioni nei mesi successivi, spesso gli Stati membri intervengono insieme con i gestori del sistema di trasmissione (TSO), senza informarne sistematicamente altri soggetti.

Tale situazione è il risultato di una lacuna normativa. L’attuale quadro giuridico dell’UE (direttive 2005/89/CE 2 e 2009/72/CE 3 ) si limita a definire obiettivi generali di sicurezza dell’approvvigionamento, lasciando agli Stati membri la determinazione di come perseguirli. In particolare, le norme autorizzano gli Stati membri ad adottare “misure di salvaguardia” in situazioni di crisi, ma non stabiliscono le modalità con cui tali situazioni dovrebbero essere preparate e gestite.

La normativa attuale non rispecchia più la realtà del mercato dell’energia elettrica interconnesso di oggi, in cui è in aumento il rischio di situazioni di crisi capaci di ripercuotersi simultaneamente su più Stati membri.

I problemi individuati nella valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta possono essere sintetizzati come segue:

1)    i piani di crisi e le azioni hanno un inquadramento esclusivamente nazionale;

2)    la condivisione delle informazioni e la trasparenza sono insufficienti;

3)    non esiste un approccio comune per individuare e valutare i rischi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento proposto integra le disposizioni del terzo pacchetto 4 , riveduto in parallelo. La revisione del terzo pacchetto intende migliorare il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, fra l’altro aumentando la flessibilità e limitando le sovvenzioni per l’adeguatezza della capacità di generazione, anche attraverso un coordinamento europeo a lungo termine della valutazione dell’adeguatezza delle risorse. Avrà inoltre come obiettivo il rafforzamento della sicurezza del sistema migliorando la cooperazione tra i TSO a livello regionale attraverso la creazione di centri operativi regionali.

La proposta di regolamento stabilisce ciò che gli Stati membri dovrebbero fare per prevenire e gestire le situazioni di crisi e in che modo dovrebbero cooperare tra loro a tal fine, in particolare istituendo metodi comuni per la valutazione dei rischi, aumentando la raffrontabilità e la trasparenza nella fase di preparazione e nel corso di una crisi dell’energia elettrica e assicurando il mantenimento della fornitura di energia elettrica laddove è più necessario anche durante una crisi. Il regolamento proposto fornisce inoltre un quadro per un monitoraggio più sistematico delle questioni attinenti alla sicurezza dell’approvvigionamento tramite il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica. Contribuisce al terzo pacchetto riveduto garantendo che, anche in situazioni di crisi, sia data priorità a misure basate sul mercato e che i mercati possano continuare a funzionare il più a lungo possibile.

Il regolamento proposto sostituisce la direttiva 2005/89/CE (la direttiva sulla sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità), la quale offre un insieme molto ampio di obiettivi che gli Stati membri sono tenuti a conseguire in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, ma è operativamente poco efficace. La direttiva sarà quindi abrogata, insieme con alcune disposizioni del “terzo pacchetto” attuale relative alla sicurezza dell’approvvigionamento, segnatamente l’articolo 4 della direttiva sull’energia elettrica 5 , che impone agli Stati membri di monitorare la sicurezza dell’approvvigionamento mediante relazioni nazionali, e l’articolo 42 della medesima direttiva, che autorizza gli Stati membri ad adottare “misure di salvaguardia” in caso di crisi improvvisa nel settore dell’energia elettrica.

I codici di rete e gli orientamenti adottati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009 6 istituiscono principi armonizzati per la pianificazione operativa e per i processi di programmazione necessari ad anticipare difficoltà di sicurezza operativa in tempo reale. Il progetto di regolamento integra tali norme tecniche prevedendo meccanismi amministrativi e programmatici che aiutano le autorità nazionali a prevenire e gestire le situazioni di crisi in cooperazione fra loro, evitando nel contempo indebite interferenze con il mercato e con i compiti dei TSO.

La proposta di regolamento si basa in particolare sugli orientamenti di gestione del sistema 7 e sul codice di rete in materia di emergenza e ripristino 8 , che contengono norme tecniche destinate ai TSO su come garantire la sicurezza del sistema, anche in situazioni di emergenza. Tali norme dovrebbero consentire ai TSO di affrontare efficacemente la maggior parte degli incidenti, ma non garantiscono di per sé una preparazione adeguata e una capacità di gestione, da parte degli Stati membri, di situazioni di crisi su larga scala, in particolare quelle di ampiezza transfrontaliera che spesso richiedono decisioni politicamente sensibili (ad esempio sull’interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica).

Il regolamento proposto è coerente con la normativa vigente in materia di cibersicurezza e di infrastrutture critiche. Per quanto riguarda la cibersicurezza, la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS) 9 stabilisce norme generali, mentre le norme specifiche saranno elaborate in via prioritaria in forma di codice di rete, come previsto nel regolamento riveduto sull’energia elettrica, che terrà conto di nuovi rischi derivanti dalla digitalizzazione dei sistemi energetici. La proposta di regolamento integra la direttiva NIS, garantendo che gli incidenti informatici siano adeguatamente identificati come un rischio e che le misure adottate per risolverli siano adeguatamente riprese nei piani di preparazione ai rischi. Il regolamento proposto integra anche la direttiva 2008/114/CE del Consiglio 10 , che ha istituito una procedura comune per individuare le infrastrutture critiche europee, quali ad esempio le infrastrutture e gli impianti di generazione e trasmissione, e per proteggerle da attentati terroristici e altri rischi materiali. Il regolamento proposto s’incentra più in generale su come garantire la resilienza del sistema elettrico nel suo complesso e su come gestire le situazioni di crisi quando si verificano.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta di regolamento mira ad attuare gli obiettivi chiave dell’Unione dell’energia, quali definiti nella strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

Il regolamento proposto è inoltre in linea con l’obiettivo dell’Unione di rafforzare la Comunità dell’energia. Poiché le situazioni di crisi dell’energia elettrica possono oltrepassare le frontiere dell’Unione e coinvolgere anche i paesi della Comunità dell’energia, l’Unione dovrebbe cooperare fattivamente con le parti contraenti della Comunità dell’energia nella prevenzione, preparazione e gestione di tali crisi per garantire l’efficacia degli interventi in un ambito europeo più ampio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta di regolamento prevede misure di prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica nell’UE. La base giuridica del regolamento è pertanto l’articolo 194 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L’articolo 194 del TFUE riconosce la necessità di un certo livello di coordinamento, trasparenza e cooperazione nelle decisioni strategiche degli Stati membri in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, per garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione.

La necessità di un’azione dell’UE si fonda sulla costatazione che gli approcci nazionali non solo portano a misure di livello non ottimale, ma addirittura aggravano le ripercussioni di una crisi. Inoltre, le situazioni di crisi spesso non si circoscrivono ai territori nazionali e possono avere effetti diretti o indiretti in vari Stati membri. Pertanto, le azioni a livello nazionale in termini di preparazione e attenuazione non dovrebbero essere determinate esclusivamente a livello nazionale, dato il potenziale impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento in Stati membri confinanti e/o sulla disponibilità di misure per far fronte ad eventuali penurie.

La crescente interconnessione dei mercati dell’energia elettrica nell’UE richiede un coordinamento delle misure di sicurezza dell’approvvigionamento. In assenza di tale coordinamento, misure adottate esclusivamente a livello nazionale rischiano di compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o a livello di tutta l’UE. Situazioni quali l’ondata di freddo prolungata del 2012 hanno dimostrato che un’azione coordinata e la solidarietà sono fattori fondamentali per garantire la disponibilità di energia elettrica laddove è più necessaria. Azioni intraprese in un paese possono portare a rischi di black-out nei paesi vicini (ad esempio, la decisione unilaterale di un paese di imporre un divieto di esportazione ha avuto gravi effetti negativi sui settori dell’energia elettrica e del gas di altri paesi). Il coordinamento tra gli Stati membri può invece ampliare il ventaglio delle soluzioni possibili.

Il potenziale di tale coordinamento regionale di sfociare in misure più efficienti e meno costose non è ancora stato pienamente sfruttato 11 , a tutto svantaggio dei consumatori dell’UE.

Proporzionalità

La proposta di regolamento è concepita per raggiungere un livello adeguato di preparazione in Europa, rafforzare la fiducia e la cooperazione tra gli Stati membri e attenuare l’impatto sui clienti in caso di crisi. Per raggiungere questi obiettivi il regolamento propone regole e principi comuni, nonché meccanismi di cooperazione transfrontaliera.

La proposta, tuttavia, non prevede un’armonizzazione piena, ossia l’imposizione di tutte le misure a livello di Unione.

La cooperazione regionale tra gli Stati membri è necessaria per porre rimedio alle carenze del sistema attuale, in cui la cooperazione volontaria è limitata ai TSO, e consente di risolvere i problemi a livello regionale.

Scelta dell’atto giuridico

Dalla valutazione della direttiva sulla sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità (principale atto giuridico in questo settore) è emerso che l’attuazione, da parte degli Stati membri, dei principi stabiliti a livello dell’UE si è tradotta in un mosaico di norme e pratiche nazionali diverse.

Un regolamento è uno strumento più adeguato per garantire un’attuazione coerente e trasparente delle misure di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell’energia elettrica.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha valutato la direttiva sulla sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità esaminandone il funzionamento sulla base di cinque criteri: pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell’UE. I risultati della valutazione sono stati ripresi nell’individuazione del problema nella valutazione d’impatto. Le principali conclusioni si possono riassumere come segue:

la direttiva è stata inefficace nel raggiungere i suoi obiettivi, in particolare quello di contribuire a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento in Europa. Alcune disposizioni sono state superate da atti legislativi successivi (in particolare il terzo pacchetto e il regolamento TEN-E 12 ); permangono tuttavia lacune normative, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la gestione delle situazioni di crisi;

i meccanismi della direttiva non sono più pertinenti perché le sue disposizioni non sono più in sintonia con le sfide attuali alla sicurezza dell’approvvigionamento. La crescente interconnessione delle reti elettriche fa sì che gli approcci meramente nazionali non possano più considerarsi adeguati;

la direttiva ha avuto un valore aggiunto molto limitato perché pur avendo creato un quadro generale ha però complessivamente lasciato agli Stati membri la facoltà di determinare norme proprie in materia di sicurezza dell’approvvigionamento.

Consultazioni dei portatori di interessi

Una consultazione pubblica sulla preparazione ai rischi nel settore della sicurezza dell’approvvigionamento elettrico (dal 15 luglio al 9 ottobre 2015) ha ricevuto 75 risposte provenienti, tra l’altro, da autorità pubbliche, organizzazioni internazionali (Agenzia internazionale per l’energia), organismi europei (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia - ACER) e dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E), nonché dai maggiori portatori di interessi (imprese e associazioni). L’obiettivo era quello di ottenere le opinioni dei portatori di interessi, in particolare sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero prepararsi e cooperare con gli altri al fine di individuare e gestire i rischi connessi alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. I principali risultati della consultazione e le risposte ricevute sono riassunti qui di seguito e sono anche disponibili sul sito Internet della Commissione 13 . Le varie opinioni sono state integrate nella valutazione d’impatto.

Dalla consultazione è emerso che la maggioranza dei partecipanti (imprese, associazioni e amministrazioni pubbliche) ritiene l’attuale quadro giuridico (direttiva sulla sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità) insufficiente per affrontare le interdipendenze di un mercato europeo integrato dell’energia elettrica.

Assunzione e uso di perizie

La proposta di regolamento e la valutazione d’impatto sono state elaborate sulla base di un ampio insieme di elementi materiali (cfr. i riferimenti nelle note a piè di pagina della valutazione d’impatto). Si è anche provveduto a svolgere un riesame delle attuali norme e pratiche nazionali relative alla preparazione ai rischi nel campo della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica 14 , specificamente per la valutazione dell’impatto.

Nel corso dell’elaborazione, vari aspetti della presente proposta sono stati discussi con gli Stati membri e con i portatori d’interessi nell’ambito del Forum europeo sulla regolamentazione dell’energia elettrica (3-4 marzo 2016) e del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica (16 novembre 2015 e 3 maggio 2016).

Valutazione d’impatto

Tutte le misure proposte sono state oggetto di una valutazione d’impatto.

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole il 4 novembre 2016.

La valutazione d’impatto ha esaminato quattro opzioni d’intervento:

0+    miglioramento dell’attuazione/osservanza (approccio di tipo non normativo);

1.    norme minime in capo agli Stati membri;

2.    norme minime in capo agli Stati membri e cooperazione regionale;

3.    piena armonizzazione e decisioni prese a livello regionale.

L’opzione 0 + è stata scartata perché il miglioramento dell’attuazione e dell’osservanza sarebbero infruttuosi nell’attuale quadro normativo, che si limita a stabilire i principi generali lasciando agli Stati membri un potere discrezionale molto ampio in merito alle modalità di attuazione.

L’opzione 1 mira a istituire una maggiore comparabilità e trasparenza fra tutti gli Stati membri in materia di preparazione ai rischi, ma non sopperisce all’esigenza di rafforzare la cooperazione transfrontaliera.

L’opzione 2 affronta molte carenze presenti nell’opzione 1 e comprende un pacchetto di soluzioni più efficace. In particolare, i piani coordinati a livello regionale garantiscono che i rischi vengano individuati a quel livello e siano adottate misure coerenti di prevenzione e gestione delle situazioni di crisi.

L’opzione 3 rappresenta un approccio altamente intrusivo che si propone di affrontare eventuali rischi mediante una completa armonizzazione dei principi e la prescrizione di soluzioni specifiche.

L’opzione privilegiata è l’opzione 2.

L’esame dell’opzione 2 ha portato a considerare i seguenti effetti.

1.    Conseguenze economiche

L’analisi ha concluso che l’opzione 2 porterà a una migliore preparazione alle situazioni di crisi a un costo inferiore, grazie all’intensificazione del coordinamento regionale. I risultati delle simulazioni 15 mostrano che una buona integrazione dei mercati e un coordinamento regionale sono essenziali, durante periodi in cui prevalgono condizioni meteorologiche estreme, per affrontare la pressione sul sistema (elevata domanda) e ridurre al minimo la probabilità di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica.

Soprattutto, un approccio a livello nazionale non tiene conto del contributo dei paesi vicini in una situazione di crisi, mentre l’approccio regionale si traduce in un migliore utilizzo degli impianti di generazione e in maggiori probabilità di evitare perdite di carico. Ciò è misurato dall’indicatore di sicurezza dell’approvvigionamento “energia prevista non fornita” (expected energy not served - EENS), che rappresenta l’energia elettrica non fornita ai consumatori a causa di un black-out, in percentuale della domanda annuale. Tra Stati membri cooperanti la percentuale di energia elettrica non fornita diminuisce significativamente (l’EENS passa dal 0,36% nell’ipotesi di assenza di cooperazione allo 0,02% nel caso in cui esista una cooperazione regionale).

L’intensificazione del coordinamento ridurrebbe i costi complessivi del sistema, con un possibile impatto positivo sui prezzi per i consumatori. Di contro, la mancanza di coordinamento in materia di prevenzione e gestione delle situazioni di crisi comporta notevoli costi opportunità. Un recente studio ha evidenziato che l’integrazione del mercato europeo dell’energia elettrica potrebbe recare vantaggi significativi (12,5-40 miliardi di EUR nel periodo fino al 2030). Tuttavia, a tale importo occorrerebbe sottrarre 3-7,5 miliardi di EUR se gli Stati membri perseguissero gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica ognuno per conto proprio 16 .

2.    Chi sarebbe interessato dalle misure e in che modo?

L’opzione 2 avrà un effetto positivo sulla società in generale e sui consumatori di energia elettrica in particolare, perché contribuisce a prevenire situazioni di crisi e interruzioni inutili e sproporzionate. La prevenzione e la gestione delle crisi diventerà ancora più efficace imponendo agli Stati membri di cooperare fattivamente e mettendo in atto strumenti per monitorare la sicurezza dell’approvvigionamento attraverso il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica.

Le misure avranno inoltre un effetto positivo sulle imprese, grazie a una maggiore trasparenza e comparabilità delle modalità seguite dagli Stati membri nella preparazione e nella gestione delle situazioni di crisi. Aumenterà così la certezza del diritto per gli investitori, i produttori di energia elettrica e le borse dell’energia, ma anche per i TSO che gestiscono situazioni di crisi nel breve periodo.

Tra i soggetti maggiormente interessati vi sono le autorità competenti (p.es. i ministeri e le autorità nazionali di regolamentazione - ANR) responsabili dell’elaborazione dei piani di preparazione ai rischi (cfr. la valutazione degli impatti sulle autorità pubbliche, in appresso).

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta potrebbe comportare un aumento limitato degli oneri amministrativi. In particolare, le autorità nazionali dovranno accordarsi previamente su una parte dei loro piani di preparazione ai rischi a livello regionale. Tuttavia, l’esperienza dimostra che un approccio più regionale alla valutazione del rischio e alla preparazione è tecnicamente e giuridicamente possibile e comporta notevoli vantaggi per i consumatori e per l’economia nel suo complesso. Poiché gli elementi regionali dei piani in pratica sarebbero elaborati dai centri regionali di coordinamento dei TSO, l’onere supplementare complessivo per le amministrazioni degli Stati membri sarebbe limitato e chiaramente compensato dai benefici pratici di tale cooperazione 17 .

Una maggiore cooperazione regionale consentirà inoltre agli Stati membri di creare sinergie, imparare gli uni dagli altri e sviluppare congiuntamente le migliori pratiche. Nel tempo, ciò dovrebbe portare ad una riduzione dell’impatto amministrativo.

Soggetti europei quali la Commissione e l’ENTSO-E forniranno orientamenti e faciliteranno il processo di preparazione e gestione del rischio. Ciò contribuirà anche a ridurre gli impatti sugli Stati membri.

Non si prevede di creare nessun nuovo organismo e gli obblighi esistenti saranno razionalizzati. Ad esempio, il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, un organismo che già opera e si riunisce regolarmente, sarà reso più efficace conferendogli compiti specifici. Inoltre, gli obblighi nazionali di comunicazione saranno ridimensionati (p.es. abrogando l’obbligo di cui all’articolo 4 della direttiva sull’energia elettrica) e la comunicazione a livello dell’UE si avvarrà delle relazioni che già vengono elaborate e soggiacerà agli obblighi in materia già esistenti (p.es. la relazione annuale dell’ACER di monitoraggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L’unica incidenza di bilancio della presente proposta attiene alle risorse dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER). Tale incidenza è descritta nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta parallela della Commissione di rifusione del regolamento che istituisce l’ACER.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà l’attuazione da parte degli Stati membri delle misure previste dal regolamento proposto. Se del caso, offrirà loro assistenza per apportare le necessarie modifiche alla legislazione nazionale e organizzerà seminari con la partecipazione di tutti gli Stati membri (ad esempio, mediante il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica) o riunioni bilaterali sulla redazione dei piani di preparazione ai rischi. Se uno Stato membro non adempie all’obbligo di attuare il diritto dell’Unione, la Commissione ricorrerà alla procedura di cui all’articolo 258 del TFUE.

La Commissione monitorerà inoltre la sicurezza dell’approvvigionamento nell’UE su base continuativa, in cooperazione con il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta di regolamento contiene i seguenti elementi:

1.Norme comuni in materia di prevenzione delle crisi e strumenti per garantire la cooperazione transfrontaliera:

·gli Stati membri dovrebbero designare un’autorità competente incaricata di eseguire i compiti previsti dal regolamento e, in particolare, di elaborare il piano di preparazione ai rischi;

·gli Stati membri devono elaborare piani di preparazione ai rischi, previa consultazione dei portatori di interessi, al fine di garantire il massimo livello di preparazione alle situazioni di crisi dell’energia elettrica e una gestione efficace di tali situazioni qualora si verifichino. È opportuno che i piani siano elaborati sulla base di scenari di crisi dell’energia elettrica individuati dall’ENTSO-E e dagli Stati membri, rispettivamente, e definiscano le misure programmate o adottate per prevenire e attenuare gli scenari;

·prima di adottare un piano, l’autorità competente dovrebbe presentare un progetto alle autorità competenti della regione e al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, per consultazione. Dopo la consultazione occorre inviare il piano definitivo alla Commissione, per poi renderlo pubblico e aggiornarlo ogni tre anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti;

·i piani dovrebbero comprendere due parti, che precisino le misure nazionali e le misure coordinate tra gli Stati membri in ciascuna regione. Dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro e definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti;

·tutte le misure contemplate nei piani dovrebbero essere chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Non dovrebbero compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico di altri Stati membri o dell’Unione nel suo complesso;

·i piani dovrebbero prevedere misure volte a garantire l’adeguata prevenzione e gestione delle situazioni di crisi simultanee. Devono essere concordati in un contesto regionale e comprendere almeno i seguenti elementi:

(a)la designazione di un responsabile o di una squadra regionale di gestione della crisi;

(b)meccanismi di condivisione, informazione e cooperazione entro una regione;

(c)misure volte ad attenuare l’impatto di una crisi, anche in situazioni di crisi simultanee (ad esempio piani regionali di riduzione del carico o altre modalità di assistenza reciproca);

(d)eventuali regimi di compensazione dei costi legati alle modalità di assistenza;

(e)procedure per sottoporre i piani a prove annuali.

2.Gestione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica:

·il regolamento impone agli Stati membri di informare senza indugio gli Stati membri confinanti e la Commissione in caso di situazione di crisi dell’energia elettrica. Essi devono anche trasmettere informazioni sulle cause della crisi, sulle misure adottate e programmate per attenuarla e sull’eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri;

·gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica informazioni specifiche, rilevanti e affidabili eventualmente in loro possesso che indichino il possibile verificarsi di un evento che potrebbe causare un deterioramento significativo della fornitura di energia elettrica;

·gli Stati membri sono tenuti a cooperare in uno spirito di solidarietà al fine di prepararsi alle situazioni di crisi dell’energia elettrica e gestirle, badando a garantire che l’energia elettrica sia fornita laddove è più necessaria, dietro compensazione;

·nell’eventualità di una crisi dell’energia elettrica, gli Stati membri devono agire in piena conformità alle norme del mercato interno dell’energia elettrica. Si può ricorrere a misure non di mercato unicamente in ultima istanza, a condizione che tali misure siano necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.

3.Indicatori della sicurezza dell’approvvigionamento e valutazioni dei rischi:

·la proposta impone all’ENTSO-E di elaborare una metodologia per individuare gli scenari di crisi dell’energia elettrica a livello regionale, prendendo in considerazione almeno i seguenti rischi:

(a)calamità naturali rare ed estreme;

(b)pericoli di incidenti che vadano oltre il criterio di sicurezza N-1 18 ;

(c)fattori derivati di pericolo, quale penurie di combustibile;

(d)attacchi dolosi;

·l’ENTSO-E e gli Stati membri dovrebbero usare questa metodologia in fase di elaborazione del piano di preparazione ai rischi per individuare i principali scenari di crisi;

·l’ENTSO-E dovrebbe inoltre elaborare una metodologia per valutare l’adeguatezza a breve termine, vale a dire l’adeguatezza stagionale e previsioni dell’adeguatezza della generazione a orizzonte da settimanale a infragiornaliero. Previa approvazione dell’ACER, tale metodologia dovrebbe essere utilizzata dagli Stati membri e dall’ENTSO-E per elaborare valutazioni a breve termine. La valutazione dell’adeguatezza a breve termine proposta integra la valutazione dell’adeguatezza delle risorse a lungo termine prevista dal regolamento riveduto sull’energia elettrica, che assicura una valutazione dell’adeguatezza coordinata a livello europeo per stimare la necessità di meccanismi di regolazione della capacità.

4.Valutazione e monitoraggio:

·al fine di garantire la trasparenza in seguito a una crisi dell’energia elettrica, gli Stati membri interessati dovrebbero effettuare una valutazione ex post della crisi e del suo impatto;

·la proposta prevede un monitoraggio sistematico della sicurezza dell’approvvigionamento nell’UE, a cura del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica.

2016/0377 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 19 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 20 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il settore dell’energia elettrica nell’Unione sta subendo una profonda trasformazione verso mercati più decentrati con un numero maggiore di partecipanti, sistemi più interconnessi e l’aumento della quota delle energie rinnovabili. In risposta, la direttiva XXX/regolamento XXX [riferimento alle proposte di direttiva sull’energia elettrica e di regolamento sull’energia elettrica] mirano a perfezionare il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell’energia dell’Unione per garantire il funzionamento ottimale dei mercati e delle reti, a beneficio delle imprese e dei consumatori.

(2)Mercati e sistemi ben funzionanti sono la migliore garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento. Tuttavia, anche in mercati e sistemi ben funzionanti non si può escludere il rischio di una crisi dell’energia elettrica (per effetto di condizioni climatiche estreme, attacchi dolosi o una penuria di combustibile). Le conseguenze delle situazioni di crisi spesso travalicano le frontiere nazionali. Anche gli effetti di incidenti inizialmente circoscritti possono rapidamente diffondersi al di là delle frontiere. Alcuni eventi estremi, quali un’ondata di freddo o di caldo o un attacco informatico, possono colpire intere regioni contemporaneamente.

(3)In un contesto di mercati e sistemi dell’energia elettrica interconnessi, la prevenzione e la gestione delle crisi non possono considerarsi responsabilità esclusivamente nazionali. È necessario dotarsi di un quadro comune di norme e procedure coordinate per garantire che gli Stati membri e altri soggetti collaborino efficacemente attraverso le frontiere in uno spirito di trasparenza e solidarietà.

(4)La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 stabilisce le misure che incombono agli Stati membri per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in generale. Le disposizioni della direttiva sono state in gran parte superate da norme successive, in particolare per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei mercati volte ad assicurare la disponibilità di capacità sufficiente, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero collaborare per garantire la stabilità del sistema 22 e la necessità di garantire l’esistenza di infrastrutture adeguate 23 . Il presente regolamento affronta il problema specifico della prevenzione e della gestione delle crisi nel settore elettrico.

(5)Gli orientamenti di gestione del sistema 24 e il codice di rete in materia di emergenza e ripristino 25 costituiscono un corpus di norme dettagliate che disciplinano il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e altri soggetti pertinenti dovrebbero agire e cooperare fra loro per garantire la sicurezza del sistema. Tali norme tecniche dovrebbero assicurare risposte efficaci a livello operativo alla maggior parte degli incidenti elettrici. Il presente regolamento s’incentra sulle situazioni di crisi dell’energia elettrica potenzialmente di maggior impatto e più ampia scala. Stabilisce le azioni che gli Stati membri dovrebbero intraprendere per prevenire tali situazioni e quali misure possono adottare qualora le norme di funzionamento del sistema si rivelino insufficienti. Anche in situazioni di crisi, tuttavia, è opportuno continuare a rispettare pienamente le norme di gestione del sistema.

(6)Il presente regolamento stabilisce un quadro comune di norme sulle modalità di prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica, migliorando la trasparenza nella fase di preparazione e durante una crisi e garantendo che, anche in una situazione di crisi, l’energia elettrica sia fornita laddove è più necessaria. Impone agli Stati membri di cooperare a livello regionale in uno spirito di solidarietà. Il regolamento stabilisce anche un quadro per un monitoraggio efficace della sicurezza dell’approvvigionamento in Europa tramite il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica. Dovrebbe derivarne una migliore preparazione ai rischi a un costo inferiore. Il presente regolamento intende inoltre rafforzare il mercato interno dell’energia per promuovere un clima di fiducia tra gli Stati membri ed escludere interventi statali inopportuni in situazioni di crisi, in particolare evitando indebite riduzioni dei flussi transfrontalieri.

(7)La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS) 26 stabilisce norme generali, mentre le norme specifiche in materia di sicurezza informatica saranno elaborate mediante un codice di rete, come previsto [nella proposta di regolamento sull’energia elettrica]. Il presente regolamento integra la direttiva NIS garantendo che gli incidenti informatici siano adeguatamente identificati come un rischio e che le misure adottate per risolverli siano adeguatamente riprese nei piani di preparazione ai rischi.

(8)La direttiva 2008/114/CE del Consiglio 27 istituisce un processo volto a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate all’interno dell’Unione, tra le quali alcune infrastrutture dell’energia elettrica. Insieme con il presente regolamento tale direttiva contribuisce a formulare un approccio organico alla sicurezza energetica dell’Unione.

(9)La decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 su un meccanismo unionale di protezione civile prevede l’obbligo per gli Stati membri di elaborare valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni e di sviluppare e perfezionare la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi. Le specifiche azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione in materia di rischi di cui al presente regolamento dovrebbero essere coerenti con le valutazioni dei rischi nazionali a più ampia impostazione multirischio che sono obbligatorie in virtù della decisione n. 1313/2013/UE.

(10)Per agevolare la prevenzione, lo scambio di informazioni e la valutazione ex post delle crisi dell’energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero designare un’autorità competente quale punto di contatto. Può trattarsi di un organismo esistente o nuovo.

(11)Un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi richiede, in particolare, che gli Stati membri utilizzino gli stessi metodi e le stesse definizioni per individuare i rischi relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e siano effettivamente in grado di confrontare le proprie prestazioni in tale settore con quelle dei paesi vicini. Il regolamento identifica due indicatori per monitorare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica nell’Unione: l’energia prevista non fornita (expected energy not served - EENS), espressa in GWh/anno, e la previsione di perdita di carico (loss of load expectation - LOLE), espressa in ore/anno. Tali indicatori fanno parte della valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse svolta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), a norma dell’[articolo 19 della proposta di regolamento sull’energia elettrica]. Il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica svolgerà un monitoraggio periodico della sicurezza dell’approvvigionamento sulla base dei risultati di tali indicatori. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (l’Agenzia) dovrebbe anch’essa fare uso di tali indicatori nel riferire sui risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, nelle sue relazioni annuali di monitoraggio del mercato dell’energia elettrica, a norma dell’[articolo 16 della proposta di regolamento ACER].

(12)Per garantire la coerenza delle valutazioni del rischio e creare così un clima di fiducia fra gli Stati membri in una situazione di crisi, occorre dotarsi di un approccio comune all’individuazione degli scenari di rischio. Pertanto, l’ENTSO-E dovrebbe elaborare una metodologia comune per l’individuazione del rischio, in cooperazione con l’Agenzia, proponendo una metodologia da sottoporre all’approvazione dell’Agenzia stessa.

(13)Sulla base di tale metodologia comune, l’ENTSO-E dovrebbe redigere e aggiornare periodicamente gli scenari di crisi regionali e individuare i rischi più rilevanti per ciascuna regione, quali condizioni meteorologiche estreme, calamità naturali, penuria di combustibile o attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di rischio di penuria di gas, il rischio di perturbazione delle forniture di gas dovrebbe essere valutato sulla base degli scenari di approvvigionamento di gas e perturbazione delle infrastrutture elaborati dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento del gas [proposta di regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas]. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e aggiornare i loro scenari di crisi su questa base, in linea di principio ogni tre anni. Tali scenari dovrebbero essere la base per i piani di preparazione ai rischi. Nell’individuare i rischi a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anche descrivere possibili rischi relativi alla proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell’approvvigionamento ed eventuali misure adottate, se del caso, per affrontarli (quali norme legali generiche o settoriali di controllo degli investimenti, diritti speciali per specifici azionisti, ecc.), con l’indicazione dei motivi per cui, a loro avviso, tali misure sono giustificate.

(14)Un approccio regionale all’individuazione di scenari di rischio e all’elaborazione di misure preventive e di attenuazione dovrebbe apportare benefici significativi in termini di efficacia delle misure e di uso ottimale delle risorse. Inoltre, in caso di crisi dell’energia elettrica simultanea, un approccio coordinato e convenuto in anticipo assicurerà una risposta coerente e ridurrà i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti. Il presente regolamento impone pertanto agli Stati membri di cooperare in un contesto regionale.

(15)Come indicato nella [proposta di regolamento sull’energia elettrica], i centri operativi regionali dovrebbero valutare periodicamente i rischi pertinenti perché incombe a loro la gestione operativa di tali situazioni. Affinché i centri possano svolgere efficacemente i loro compiti e operare in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, al fine di prevenire e attenuare gli incidenti su larga scala, la cooperazione regionale ai sensi del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle strutture di cooperazione regionale utilizzate a livello tecnico, vale a dire i gruppi di Stati membri che condividono lo stesso centro operativo regionale.

(16)La [proposta di regolamento sull’energia elettrica] dispone l’uso di una metodologia comune per la valutazione a medio-lungo termine dell’adeguatezza delle risorse in Europa (da un orizzonte decennale a un orizzonte annuale), onde garantire che le decisioni degli Stati membri relative all’eventuale fabbisogno di investimenti siano prese su una base trasparente e concordata. Tale valutazione ha una finalità diversa da quella delle valutazioni dell’adeguatezza a breve termine, che servono a individuare eventuali problemi di adeguatezza in un orizzonte temporale breve, vale a dire le prospettive stagionali (a sei mesi) e le valutazioni dell’adeguatezza per un orizzonte da settimanale a infragiornaliero. Per quanto riguarda le valutazioni a breve termine, è necessario un approccio comune per l’individuazione di problemi legati all’adeguatezza. L’ENTSO-E è tenuta a formulare prospettive invernali ed estive per allertare gli Stati membri e i gestori dei sistemi di trasmissione ai rischi connessi alla sicurezza dell’approvvigionamento che potrebbero verificarsi nei sei mesi successivi. Tali prospettive dovrebbero, ai fini dell’accuratezza, basarsi su una metodologia probabilistica comune proposta dall’ENTSO-E e approvata dall’Agenzia. Per rafforzare l’approccio regionale alla valutazione dei rischi, l’ENTSO-E dovrebbe poter delegare compiti relativi alle prospettive stagionali ai centri operativi regionali.

(17)I gestori dei sistemi di trasmissione e i centri operativi regionali dovrebbero applicare la metodologia utilizzata per l’elaborazione delle prospettive stagionali a ogni altro tipo di valutazione dei rischi a breve termine e in particolare alle previsioni dell’adeguatezza della generazione per un orizzonte da settimanale a infragiornaliero di cui al regolamento della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica.

(18)Per garantire un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi, l’autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei portatori di interessi. Tali piani dovrebbero precisare misure effettive, proporzionate e non discriminatorie per affrontare tutti gli scenari di crisi individuati. Dovrebbero assicurare la trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui possono essere adottate misure non di mercato per attenuare le situazioni di crisi. Tutte le misure non di mercato previste dovrebbero essere conformi alle norme stabilite nel presente regolamento.

(19)I piani dovrebbero comprendere due parti, per precisare le misure nazionali e regionali convenute tra gli Stati membri nella regione interessata. Sono necessarie misure regionali soprattutto in caso di crisi simultanea, in cui un approccio coordinato e prestabilito assicurerebbe una risposta coerente e ridurrebbe i rischi di ricadute negative. I piani dovrebbero tener conto delle specificità dello Stato membro e definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali convenute e trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l’aggravarsi di una crisi dell’energia elettrica e attenuarne gli effetti.

(20)I piani dovrebbero essere aggiornati periodicamente. Per garantire che i piani rimangano sempre aggiornati ed efficaci, le autorità competenti di ciascuna regione dovrebbero verificarne l’idoneità mediante simulazioni annuali organizzate in cooperazione con i centri operativi regionali.

(21)È opportuno disporre di modelli per agevolare la preparazione dei piani e la consultazione di altri Stati membri nella regione interessata e del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica. Le consultazioni all’interno della regione e attraverso il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica dovrebbero garantire che le misure adottate in uno Stato membro o in una regione non mettano a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o regioni.

(22)In situazioni di crisi è essenziale poter scambiare informazioni per garantire un’azione coordinata e un’assistenza mirata. Pertanto, il presente regolamento impone agli Stati membri di informare gli Stati membri confinanti e la Commissione senza indugio in caso di crisi dell’energia elettrica. Essi dovrebbero anche trasmettere informazioni sulle cause della crisi, sulle misure adottate e programmate per attenuarla e sull’eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri. Qualora tale assistenza vada oltre la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, il meccanismo di protezione civile dell’Unione rimane il quadro normativo pertinente.

(23)È importante facilitare la comunicazione e la sensibilizzazione fra Stati membri ogniqualvolta dispongano di informazioni specifiche, rilevanti e affidabili che indichino il possibile verificarsi di un evento capace di causare, con probabilità, un deterioramento significativo della fornitura di energia elettrica. In tali circostanze gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, senza indugio, fornendo in particolare informazioni sulle cause del deterioramento, sulle misure previste per prevenire una crisi dell’energia elettrica e sull’eventuale necessità di ricevere assistenza da altri Stati membri.

(24)In caso di crisi dell’energia elettrica gli Stati membri dovrebbero fornirsi reciproca assistenza in uno spirito di solidarietà e garantire la fornitura dell’energia elettrica laddove sia maggiormente necessaria. Tale cooperazione dovrebbe fondarsi su misure previamente concordate, stabilite nei piani di preparazione ai rischi. Nel concordare tale cooperazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei fattori sociali ed economici, compresa la sicurezza dei cittadini, e della proporzionalità. Essi sono invitati a condividere le buone pratiche e a valersi del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica quale piattaforma di discussione per individuare le opzioni di cooperazione e i meccanismi di solidarietà disponibili, tra cui meccanismi di compensazione. La Commissione può agevolare la preparazione delle misure coordinate a livello regionale nella regione interessata.

(25)Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese del settore dell’energia elettrica e ai loro clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato di cui [alle proposte di direttiva e di regolamento sull’energia elettrica] il più a lungo possibile in caso di situazioni di crisi dell’energia elettrica. Le norme che disciplinano il mercato interno e la gestione del sistema dovrebbero essere osservate anche nelle situazioni di crisi. Ciò significa che misure non di mercato, quali la disconnessione forzata della domanda o forniture supplementari al di fuori del normale funzionamento del mercato, dovrebbero essere adottate solo in ultima istanza, dopo aver esaurito tutte le possibilità offerte dal mercato. Pertanto la disconnessione forzata della domanda può avvenire solo dopo l’esaurimento di tutte le possibilità di disconnessione volontaria. Inoltre, eventuali misure non di mercato dovrebbero essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.

(26)Al fine di garantire la trasparenza in seguito a una crisi dell’energia elettrica, gli Stati membri interessati dovrebbero effettuare una valutazione ex post della crisi e del suo impatto, associandovi debitamente la pertinente autorità nazionale di regolamentazione. Tale valutazione dovrebbe tenere conto, tra l’altro, dell’efficacia e della proporzionalità delle misure adottate, nonché del loro costo economico. Dovrebbe contenere anche considerazioni di carattere transfrontaliero, quali l’impatto delle misure su altri Stati membri e il livello di assistenza da essi fornito.

(27)Gli obblighi di trasparenza dovrebbero garantire che tutte le misure adottate per prevenire o gestire le situazioni di crisi rispettino le regole del mercato interno e siano in linea con i principi di cooperazione e solidarietà su cui è fondata l’Unione dell’energia.

(28)Nel 2012 è stato creato il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, come forum per lo scambio di informazioni e per la promozione della cooperazione tra gli Stati membri, in particolare in materia di sicurezza dell’approvvigionamento 29 . Il presente regolamento ne rafforza il ruolo. Il gruppo dovrebbe svolgere compiti specifici, in particolare in relazione all’elaborazione dei piani di preparazione ai rischi, e avrà un ruolo di primo piano nel monitorare le prestazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e nello sviluppo, su tale base, delle migliori pratiche.

(29)Una crisi elettrica può travalicare le frontiere dell’Unione estendendosi anche a paesi della Comunità dell’energia. Per garantire un’efficiente gestione delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri e le parti contraenti, l’Unione dovrebbe cooperare strettamente con le parti contraenti della Comunità dell’energia nella prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell’energia elettrica.

(30)Per consentire all’Unione di adeguarsi prontamente a circostanze mutevoli che incidono sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dei modelli per i piani di preparazione ai rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)Gli Stati membri da soli non riuscirebbero a raggiungere in modo soddisfacente l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire la preparazione ai rischi più efficace ed efficiente possibile nell’Unione. L’azione proposta, tenuto conto della sua portata o dei suoi effetti, si realizza meglio a livello dell’Unione. L’Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)È opportuno abrogare la direttiva 2005/89/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire, preparare e gestire le crisi dell’energia elettrica in uno spirito di solidarietà e di trasparenza e in pieno accordo con i requisiti di un mercato interno concorrenziale dell’energia elettrica.

Articolo 2
Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva sull’energia elettrica [proposta di direttiva sull’energia elettrica] e dell’articolo 2 del regolamento sull’energia elettrica [proposta di regolamento sull’energia elettrica].

2.Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(a)“sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica”: la capacità di un sistema elettrico di garantire un’alimentazione ininterrotta di energia elettrica ai consumatori con un livello di prestazioni chiaramente definito;

(b)“crisi dell’energia elettrica”: una situazione di significativa penuria di energia elettrica o di impossibilità di fornire energia elettrica ai consumatori finali, esistente o imminente;

(c)“crisi simultanea”: una crisi dell’energia elettrica che colpisce simultaneamente più di uno Stato membro;

(d)“responsabile o squadra di gestione della crisi”: una persona, un gruppo di persone o un’istituzione incaricati di fungere da punto di contatto e di coordinare il flusso di informazioni durante una crisi dell’energia elettrica;

(e)“misura non di mercato”: qualsiasi provvedimento non di mercato sul lato dell’offerta o della domanda che si discosta dalle regole del mercato o da accordi commerciali, volto ad attenuare una crisi dell’energia elettrica;

(f)“regione”: un gruppo di Stati membri che condividono lo stesso centro operativo regionale istituito a norma dell’articolo 33 del regolamento sull’energia elettrica [proposta di regolamento sull’energia elettrica].

Articolo 3
Autorità competente

1.Quanto prima ed entro il [data esatta da inserire a cura dell’OPOCE: tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale, governativa o di regolamentazione, quale autorità competente incaricata di svolgere i compiti di cui al presente regolamento. Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento.

2.Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il nome e le informazioni di contatto dell’autorità competente designata.

Capo II
Valutazione del rischio

Articolo 4
Valutazioni della sicurezza dell’approvvigionamento

Gli Stati membri assicurano che tutti i rischi relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica siano valutati in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento sull’energia elettrica [proposta di regolamento sull’energia elettrica]. A tal fine, cooperano con l’ENTSO-E e con i centri operativi regionali.

Articolo 5
Metodologia per individuare scenari di crisi dell’energia elettrica a livello regionale

1.Entro il [data esatta da inserire a cura dell’OPOCE: due mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento], l’ENTSO-E presenta all’Agenzia una proposta di metodologia per individuare gli scenari di crisi dell’energia elettrica di maggior rilievo in un contesto regionale.

2.Gli scenari di crisi sono individuati sulla base almeno dei seguenti rischi:

(a)calamità naturali rare ed estreme;

(b)pericoli di incidenti che vadano oltre il criterio di sicurezza N-1;

(c)fattori derivati di pericolo, tra cui penuria di combustibile;

(d)attacchi dolosi.

3.La metodologia proposta comprende almeno i seguenti elementi:

(a)considerazione di tutte le pertinenti circostanze nazionali e regionali;

(b)interazione e correlazione dei rischi a livello transfrontaliero;

(c)simulazioni di scenari di crisi simultanea;

(d)classificazione dei rischi in funzione dell’impatto e della probabilità.

Nel valutare i rischi di perturbazione delle forniture di gas nel contesto dell’individuazione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera c), l’ENTSO-E utilizza gli scenari di perturbazione delle forniture di gas e delle infrastrutture elaborati dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas [proposta di regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas].

4.Prima di presentare la proposta di metodologia l’ENTSO-E organizza una consultazione con la partecipazione almeno dell’industria e delle organizzazioni dei consumatori, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità nazionali. L’ENTSO-E tiene debitamente conto dei risultati della consultazione.

5.L’Agenzia approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione. In caso di modifica, essa consulta l’ENTSO-E prima di adottare la versione modificata e pubblicarla sul suo sito web.

6.L’ENTSO-E aggiorna e perfeziona periodicamente la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 5. L’Agenzia o la Commissione possono richiedere tali aggiornamenti e perfezionamenti, motivandone adeguatamente la richiesta. Entro sei mesi dalla richiesta, l’ENTSO-E presenta all’Agenzia un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dalla ricezione del progetto di modifica l’Agenzia l’altera o l’approva le lo pubblica sul suo sito web.

Articolo 6
Individuazione degli scenari di crisi dell’energia elettrica a livello regionale

1.Entro il [data esatta da inserire a cura dell’OPOCE: dieci mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e sulla base della metodologia adottata a norma dell’articolo 5, l’ENTSO-E individua gli scenari di crisi dell’energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione. Può delegare compiti relativi all’individuazione degli scenari di crisi regionali ai centri operativi regionali.

2.L’ENTSO-E presenta gli scenari regionali di crisi dell’energia elettrica individuati al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, per consultazione.

3.L’ENTSO-E aggiorna gli scenari ogni tre anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 7
Individuazione degli scenari di crisi dell’energia elettrica a livello nazionale

1.Entro il [data esatta da inserire a cura dell’OPOCE: dieci mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri individuano gli scenari di crisi dell’energia elettrica di maggior rilievo a livello nazionale.

2.Gli scenari di crisi sono individuati quanto meno sulla base dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e sono coerenti con gli scenari regionali individuati a norma dell’articolo 6. Gli Stati membri aggiornano gli scenari ogni tre anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

3.Entro il [data esatta da inserire a cura dell’OPOCE: dieci mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri informano il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica e la Commissione circa i possibili rischi individuati per quanto riguarda la proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell’approvvigionamento e circa le misure adottate per prevenire o attenuare tali rischi, specificando perché tali misure sono ritenute necessarie e proporzionate.

Articolo 8
Metodologia per le valutazioni dell’adeguatezza a breve termine

1.Entro il [data esatta da inserire a cura dell’OPOCE: due mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] l’ENTSO-E presenta all’Agenzia una proposta di metodologia per valutare l’adeguatezza a breve termine, vale a dire l’adeguatezza stagionale e quella a orizzonte da settimanale a infragiornaliero, che comprende almeno i seguenti elementi:

(a)l’incertezza dei fattori di approvvigionamento quali la probabilità di interruzione della capacità di trasmissione, la probabilità di un’indisponibilità imprevista di centrali elettriche, condizioni meteorologiche avverse, la variabilità della domanda e la variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili;

(b)la probabilità del verificarsi di una situazione critica;

(c)la probabilità del verificarsi di una situazione di crisi simultanea.

La metodologia prevede un approccio probabilistico e prende in considerazione il contesto regionale e dell’Unione, compresi per quanto possibile i paesi terzi appartenenti ad aree sincrone dell’Unione.

2.Prima di presentare la proposta di metodologia l’ENTSO-E organizza una consultazione con la partecipazione almeno dell’industria e dei consumatori, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità nazionali. L’ENTSO-E tiene debitamente conto dei risultati della consultazione.

3.L’Agenzia approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione. In caso di modifica, essa consulta l’ENTSO-E prima di adottare la versione modificata e pubblicarla sul suo sito web.

4.L’ENTSO-E aggiorna e perfeziona periodicamente la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 3. L’Agenzia o la Commissione possono richiedere tali aggiornamenti e perfezionamenti, motivandone adeguatamente la richiesta. Entro sei mesi dalla richiesta, l’ENTSO-E presenta all’Agenzia un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dalla ricezione del progetto di modifica l’Agenzia l’altera o l’approva e lo pubblica sul suo sito web.

Articolo 9
Valutazioni dell’adeguatezza a breve termine

1.Tutte le valutazioni dell’adeguatezza a breve termine sono effettuate secondo la metodologia definita a norma dell’articolo 8.

2.L’ENTSO-E elabora prospettive stagionali dell’adeguatezza secondo la metodologia definita a norma dell’articolo 8. Pubblica i risultati al più tardi entro il 1º dicembre di ogni anno per le prospettive invernali e entro il 1º giugno per le prospettive estive. Può delegare compiti relativi all’elaborazione delle prospettive ai centri operativi regionali. Presenta le prospettive al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, il quale può formulare raccomandazioni sui risultati, se del caso.

3.I centri operativi regionali effettuano valutazioni dell’adeguatezza a orizzonte da settimanale a infragiornaliero per le rispettive regioni, sulla base della metodologia adottata a norma dell’articolo 8.

Capo III
Piani di preparazione ai rischi

Articolo 10
Elaborazione dei piani di preparazione ai rischi

1.Sulla base degli scenari di crisi dell’energia elettrica regionali e nazionali di cui agli articoli 6 e 7, l’autorità competente dello Stato membro definisce un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione delle imprese dell’energia elettrica e del gas, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e dell’autorità nazionale di regolamentazione (se diversa dall’autorità competente).

2.Il piano comprende misure nazionali e regionali di cui agli articoli 11 e 12. Fatto salvo l’articolo 15, tutte le misure programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica sono pienamente conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell’energia elettrica e la gestione del sistema. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.

3.Il piano è elaborato secondo il modello di cui all’allegato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 19 per modificare tale modello.

4.Prima di adottare un piano, l’autorità competente presenta un progetto alle autorità competenti degli altri Stati membri appartenenti alla regione interessata e al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, per consultazione.

5.Entro tre mesi dalla presentazione del progetto di piano, le autorità competenti degli altri Stati membri della regione e il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica lo esaminano e possono formulare raccomandazioni.

6.Entro sei mesi dalla presentazione della proposta di piano, lo Stato membro adotta il piano, tenendo debitamente conto dei risultati della consultazione e delle raccomandazioni delle autorità competenti di altri Stati membri e del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica. Esso presenta il piano adottato, senza indugio, al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica.

7.Gli Stati membri rendono pubblici i piani, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione degli attacchi dolosi.

8.Gli Stati membri adottano e pubblicano il primo piano entro e non oltre il [data esatta da inserire a cura dell’OPOCE: due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento]. Essi li aggiornano ogni tre anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 11
Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure nazionali

1.Ciascun piano dispone le misure programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7. Come minimo il piano:

(a)contiene una sintesi degli scenari di crisi dell’energia elettrica definiti per gli Stati membri e per la regione interessati, secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7;

(b)definisce il ruolo e le responsabilità dell’autorità competente;

(c)descrive le misure di preparazione e prevenzione relative ai rischi individuati a norma degli articoli 6 e 7;

(d)designa un responsabile o una squadra nazionale di gestione delle crisi e ne stabilisce i compiti;

(e)istituisce procedure precise per le situazioni di crisi dell’energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;

(f)individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alle situazioni di crisi dell’energia elettrica;

(g)individua eventuali misure non di mercato da applicare in situazioni di crisi dell’energia elettrica, precisandone la soglia di attivazione, le condizioni e le procedure di attuazione e indicando in che modo si conformano ai requisiti di cui all’articolo 15;

(h)fornisce un piano dettagliato di riduzione del carico che definisca quando tale riduzione debba avvenire, in quali circostanze e per quali valori di carico. Il piano specifica quali categorie di utenti dell’energia elettrica devono beneficiare di una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento e motiva la necessità di tale protezione, in particolare in relazione alla sicurezza pubblica e personale;

(i)descrive i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alle crisi dell’energia elettrica.

2.Tutte le misure nazionali tengono pienamente conto delle misure regionali convenute ai sensi dell’articolo 12 e non compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione nel suo complesso.

Articolo 12
Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure coordinate a livello regionale

1.Oltre alle misure elencate all’articolo 11, il piano di ciascuno Stato membro include le misure regionali volte ad assicurare un’adeguata prevenzione e gestione delle situazioni di crisi che hanno un impatto transfrontaliero. Tali misure devono essere concordate all’interno della regione interessata e comprendono almeno:

(a)la designazione di un responsabile o di una squadra regionale di gestione delle crisi;

(b)meccanismi di condivisione delle informazioni e di cooperazione entro la regione;

(c)misure volte a mitigare l’impatto della crisi, anche in caso di situazione di crisi simultanea. Tali misure comprendono piani regionali di riduzione del carico e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie in materia di assistenza reciproca per assicurare l’approvvigionamento di energia elettrica dove è più necessario e in modo ottimale. Dette modalità fissano, tra l’altro, la soglia di attivazione dell’assistenza, la formula di calcolo o un importo, quali soggetti versano e quali ricevono i pagamenti e le norme di arbitrato;

(d)procedure per sottoporre i piani a prove annuali.

2.Le misure regionali da includere nel piano sono concordate dalle autorità competenti degli Stati membri della regione interessata. Almeno otto mesi prima del termine per l’adozione o l’aggiornamento del piano, le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica in merito agli accordi raggiunti. Se le autorità competenti interessate non sono state in grado di raggiungere un accordo, esse comunicano alla Commissione i motivi del disaccordo. In tal caso la Commissione può chiedere all’Agenzia di facilitare la conclusione di un accordo, in consultazione con l’ENTSO-E.

3.In cooperazione con i centri operativi regionali e con la partecipazione dei pertinenti portatori di interessi, le autorità competenti di ciascuna regione effettuano annualmente simulazioni di crisi, in particolare per controllare i meccanismi di comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Capo IV
Gestione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica

Articolo 13
Preallarme e dichiarazione dello stato di crisi

1.Qualora una prospettiva stagionale dell’adeguatezza o altra fonte fornisca informazioni specifiche, rilevanti e affidabili del possibile verificarsi di un evento capace di causare, con probabilità, un deterioramento significativo della situazione dell’approvvigionamento di energia elettrica in uno Stato membro, l’autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, a trasmettere un preallarme alla Commissione e al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica. Detta autorità trasmette informazioni sulle cause del deterioramento, sulle misure adottate o programmate per prevenire una crisi dell’energia elettrica e sull’eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri. Le informazioni comprendono i possibili impatti delle misure sul mercato interno dell’energia elettrica, anche in altri Stati membri.

2.Di fronte a una situazione di crisi dell’energia elettrica, l’autorità competente dello Stato membro interessato dichiara lo stato di crisi dell’energia elettrica e ne informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri confinanti e la Commissione. Essa comunica loro i motivi per cui ha dichiarato una crisi dell’energia elettrica, le misure adottate e programmate per attenuarla e l’eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri.

3.Nei casi in cui le informazioni fornite sono ritenute insufficienti, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari.

4.Allorché un’autorità competente emette un preallarme o dichiara lo stato di crisi dell’energia elettrica, le azioni stabilite nel piano di preparazione ai rischi sono messe in atto nella misura più ampia possibile.

Articolo 14
Cooperazione e assistenza

1.Gli Stati membri agiscono e cooperano in uno spirito di solidarietà al fine di prevenire e gestire le situazioni di crisi dell’energia elettrica, badando a garantire che l’energia elettrica sia fornita laddove è più necessaria in vista di tutelare la sicurezza pubblica e personale.

2.Ove necessario e possibile, gli Stati membri si offrono mutuamente assistenza per prevenire o attenuare una crisi dell’energia elettrica. Tale assistenza è soggetta a compensazione.

Articolo 15
Osservanza della normativa sul mercato

1.Le misure adottate di prevenzione o attenuazione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica sono conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell’energia elettrica e la gestione del sistema.

2.Misure non di mercato possono essere attivate in una situazione di crisi solo se tutte le opzioni offerte dal mercato sono state esaurite. Esse non falsano indebitamente la concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato dell’energia elettrica. Sono necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.

3.La decurtazione delle operazioni, comprese la decurtazione di capacità interzonale già allocata, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l’allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmi, può essere avviata solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sull’energia elettrica [proposta di regolamento sull’energia elettrica] e delle norme adottate per precisare detta disposizione.

Capo V
Valutazione e monitoraggio

Articolo 16
Valutazione ex post

1.Quanto prima e comunque non oltre sei settimane dopo una dichiarazione di situazione di crisi dell’energia elettrica, le autorità competenti interessate, in consultazione con l’autorità nazionale di regolamentazione (se diversa dall’autorità competente), trasmettono al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica e alla Commissione una relazione di valutazione.

2.La relazione contiene almeno i seguenti elementi:

(a)una descrizione dell’evento che ha innescato la crisi;

(b)una descrizione delle misure di prevenzione, preparazione e attenuazione prese e una valutazione della loro proporzionalità ed efficacia;

(c)una valutazione dell’impatto transfrontaliero delle misure adottate;

(d)un resoconto dell’assistenza fornita a Stati membri e paesi terzi limitrofi o da essi ricevuta;

(e)l’impatto economico della crisi dell’energia elettrica e l’impatto delle misure adottate sul settore elettrico, in particolare i volumi di energia non fornita e il livello di disconnessione manuale della domanda (compreso un confronto tra il livello di disconnessione della domanda volontario e forzato);

(f)eventuali miglioramenti possibili o proposti del piano di preparazione ai rischi.

3.Nei casi in cui le informazioni fornite nella relazione sono ritenute insufficienti, il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica e la Commissione possono chiedere allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari.

4.Le autorità competenti interessate trasmettono i risultati della valutazione al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica.

Articolo 17
Monitoraggio effettuato dal gruppo di coordinamento per l’energia elettrica

1.Oltre a svolgere gli altri compiti specifici previsti dal presente regolamento, il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica discute ed esamina:

(a)i risultati del piano decennale di sviluppo della rete dell’energia elettrica elaborato dall’ENTSO-E;

(b)la coerenza dei piani di preparazione ai rischi adottati dagli Stati membri secondo la procedura di cui all’articolo 10;

(c)i risultati delle valutazioni europee dell’adeguatezza delle risorse elaborate dall’ENTSO-E a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sull’energia elettrica [proposta di regolamento sull’energia elettrica];

(d)i risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto almeno degli indicatori calcolati nella valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse, vale a dire l’energia prevista non fornita (EENS) e la previsione di perdita di carico (LOLE);

(e)i risultati delle prospettive stagionali di cui all’articolo 9;

(f)le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

(g)i risultati delle relazioni di valutazione ex post di cui all’articolo 16.

2.Il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica può formulare raccomandazioni agli Stati membri sulle questioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri interessati tengono nella massima considerazione.

Capo VI
Disposizioni finali

Articolo 18
Cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell’energia

Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell’energia sono invitati a cooperare fattivamente nell’individuazione degli scenari di crisi dell’energia elettrica e nell’istituzione di piani di preparazione ai rischi per evitare che vengano adottate misure tali da pregiudicare la sicurezza dell’approvvigionamento degli Stati membri, delle parti contraenti o dell’Unione. A tale riguardo, le parti contraenti della Comunità dell’energia possono partecipare al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica su invito della Commissione relativamente a tutte le questioni che le riguardano.

Articolo 19
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento da inserire a cura dell’OPOCE].

3.La delega di potere di cui all’articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 30 .

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo o il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20
Abrogazione

La direttiva 2005/89/CE è abrogata.

Articolo 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Cfr. l’analisi nella relazione intermedia relativa all’indagine settoriale sui meccanismi di capacità (C(2016) 2107 final) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione ad essa allegato (SWD(2016) 119 final).
(2)    Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22).
(3)    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(4)    Il terzo pacchetto dell’energia elettrica è costituito dalla direttiva (CE) 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, dal regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.
(5)    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(6)    Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
(7)    Regolamento (UE) .../... della Commissione, del XXX, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU [...]).
(8)    Regolamento (UE).../... della Commissione, del XXX, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (GU [...]).
(9)    Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(10)    Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(11)    Le strategie macroregionali dell’UE esistenti e la cooperazione territoriale europea rafforzano la cooperazione regionale tra gli Stati membri la quale, tuttavia, non comprende la prevenzione e la gestione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica.
(12)    Regolamento (UE) n. 347/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(13)     https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-risk-preparedness-area-security-electricity-supply
(14)     https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER%20Risk%20preparedness%20final%20report%20May2016.pdf  
(15)    Artelys, Study S16: Analysis revenue related risks for power producers, 2016. Artelys, Study S4: Generation and System Adequacy Analysis, 2016.
(16)    Booz & Co., Benefits of an integrated European energy market, 2013.
(17)    I TSO, le autorità di regolamentazione e le autorità per l’energia dell’area Nordica cooperano attraverso il Forum nordico per le circostanze impreviste e la gestione delle crisi (NordBER). Ciò comporta scambi d’informazioni, gruppi di lavoro congiunti e pianificazione di emergenza per l’intero settore dell’energia dei paesi nordici, a complemento delle attività nazionali di gestione delle emergenze e della cooperazione fra i TSO ( www.nordber.org ).
(18)    Secondo gli “Orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica”, per “criterio (N-1)” si intende la regola secondo cui, dopo il verificarsi di una contingenza nell’area di controllo di un TSO, gli elementi che restano in servizio devono essere in grado di funzionare nella nuova situazione operativa senza violare i limiti di sicurezza operativa.
(19)    GU C del , pag. .
(20)    GU C del , pag. .
(21)    Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22).
(22)    Riferimento al terzo pacchetto riveduto.
(23)    Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU L 115 del 24.4.2013, pag. 39).
(24)    Regolamento (UE) .../... della Commissione, del XXX, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU [...]).
(25)    Regolamento (UE).../... della Commissione, del XXX, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (GU [...]).
(26)    Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(27)    Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(28)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).
(29)    Decisione della Commissione del 15 novembre 2012 che istituisce il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).
(30)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 862 final

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga
la direttiva 2005/89/CE


ALLEGATO

Modello di piano di preparazione ai rischi

I documenti elaborati sulla base dei seguenti modelli sono redatti in inglese.

Informazioni generali

Nome dell’autorità competente responsabile dell’elaborazione del piano

Stati membri della regione

1.Sintesi degli scenari di crisi dell’energia elettrica

Descrivere brevemente gli scenari di rischio individuati a livello regionale e nazionale conformemente agli articoli 6 e 7, compresa la descrizione delle principali ipotesi utilizzate.

2.Ruoli e responsabilità dell’autorità competente

Definire i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli organi cui sono state delegate competenze.

3.Procedure e misure in caso di crisi dell’energia elettrica

3.1.Procedure e misure nazionali

(a)Descrivere le procedure da seguire in caso di crisi dell’energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;

(b)descrivere le misure preparatorie e preventive;

(c)descrivere le misure intese ad attenuare le situazioni di crisi dell’energia elettrica, in particolare le misure sul lato della domanda e quelle sul lato dell’offerta, indicando in quali circostanze possano essere impiegate, con particolare riguardo alla soglia di attivazione di ciascuna misura. Le misure non di mercato eventualmente prese in considerazione devono essere debitamente giustificate alla luce delle prescrizioni di cui all’articolo 15;

(d)fornire un piano dettagliato di riduzione del carico, che definisca anche quando tale riduzione debba avvenire, in quali circostanze, per quali valori di carico e chi debba esserne onerato. Specificare quali categorie di utenti dell’energia elettrica devono beneficiare di una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento, e spiegare per quale motivo tale protezione è necessaria a tutela della loro sicurezza personale;

(e)descrivere i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alla crisi dell’energia elettrica.

3.2.Procedure e misure regionali

(a)Descrivere i meccanismi di cooperazione convenuti a livello regionale e quelli volti a garantire un coordinamento adeguato in preparazione di e durante una crisi dell’energia elettrica, comprese le procedure decisionali per una risposta idonea a livello regionale;

(b)descrivere le misure convenute da applicare in situazioni di crisi simultanea, fra cui la prioritizzazione dei clienti e i piani regionali di riduzione del carico, nonché le disposizioni finanziarie per l’assistenza volta a prevenire o attenuare una crisi dell’energia elettrica. Nel descrivere tali modalità, includere elementi quali la definizione di una soglia di attivazione dell’assistenza, la formula di calcolo o l’importo, quali soggetti versano e quali ricevono i pagamenti e le norme di arbitrato. Indicare quando e in che modo sono attivati i piani regionali per la riduzione del carico;

(c)descrivere i meccanismi predisposti per la cooperazione e il coordinamento delle azioni, in preparazione di e durante una crisi dell’energia elettrica, con altri Stati membri non appartenenti alla regione nonché con paesi terzi della pertinente area sincrona.

4.Responsabile o squadra di gestione delle crisi

Indicare il responsabile o la squadra incaricati di gestire le crisi e definirne il ruolo. Specificare le coordinate di contatto.

5.Consultazioni dei portatori di interessi

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, descrivere il meccanismo e i risultati delle consultazioni effettuate, ai fini dell’elaborazione del piano, presso:

(a)le imprese dell’energia elettrica e del gas;

(b)le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle utenze domestiche;

(c)le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali dell’energia elettrica, comprese le imprese del settore del gas;

(d)le autorità nazionali di regolamentazione.

6.Prove di emergenza

(a)Indicare il calendario delle simulazioni annuali regionali (se del caso anche nazionali) di risposta in tempo reale alle situazioni di crisi dell’energia elettrica;

(b)a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), indicare le procedure convenute e i soggetti partecipanti.

Per gli aggiornamenti del piano: descrivere brevemente le prove effettuate da quando è stato adottato l’ultimo piano e i risultati principali. Indicare quali misure sono state adottate a seguito di tali prove.

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