COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.10.2016
COM(2016) 630 final
2016/0307(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Con l'adesione della Repubblica di Croazia l'Unione europea ha ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato connessi all'elenco tariffario della Croazia allo scopo di convenire infine un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC.
Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato la questione del ritiro di concessioni specifiche collegato al ritiro dell'elenco della Repubblica di Croazia, nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
I negoziati con la Repubblica federativa del Brasile hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma di scambio di lettere siglato a Ginevra il 12 luglio 2016 ("l'accordo"). Con la presente proposta si chiede di conseguenza al Consiglio di adottare una decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica federativa del Brasile. Parallelamente, è presentata anche una proposta separata relativa alla firma dell'accordo.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con la prassi dell'UE seguita nei precedenti allargamenti dell'UE.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta segue la prassi dell'UE, che è coerente con le politiche dell'UE nei settori dell'azione esterna, dell'industria e dell'agricoltura.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE per la conclusione degli accordi internazionali.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La Repubblica federativa del Brasile ha risentito del ritiro delle concessioni della Croazia. Gli adeguamenti compensativi non eccedono i diritti del Brasile a tale riguardo. La proposta è conforme al principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, per la conclusione dell'accordo è prescritta una decisione del Consiglio.
3.CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il Consiglio (comitato della politica commerciale) è stato consultato regolarmente in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. Il Parlamento europeo (commissione INTA) è stato informato.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Cfr. la scheda finanziaria.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani di attuazione
Con la presente proposta si chiede al Consiglio di adottare una decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica federative del Brasile. Parallelamente, è presentata al Consiglio una proposta separata relativa alla firma dell'accordo.
I risultati dell'accordo sono i seguenti:
aumento di 4 766 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per "Pezzi di galli e galline 'pollame domestico', congelati", voci tariffarie 0207.14.10, 0207.14.50 e 0207.14.70, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %;
aumento di 610 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per "Pezzi di tacchino, congelati ", voci tariffarie 0207.27.10, 0207.27.20 e 0207.27.80, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %;
aumento di 36 000 tonnellate nella parte "erga omnes" del contingente tariffario UE per "Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati", voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR/t;
aumento di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per "Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati", voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR/t.
Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per "Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati", voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, nonostante il limite del dazio contingentale di 98 EUR/t, l'UE applicherà autonomamente:
–nel corso dei primi sei anni in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingentale di 11 EUR/t, e
–nel corso del settimo anno in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingentale di 54 EUR/t.
La Commissione adotterà un regolamento di esecuzione per ampliare e gestire i contingenti pertinenti, a norma dell'articolo 187, lettera a), del regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica [regolamento (UE) n. 1308/2013].
Queste misure di attuazione sono in corso di elaborazione parallelamente alla presente proposta.
2016/0307 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"), nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
(2)I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
(3)Tali negoziati si sono conclusi e il 12 luglio 2016 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
(4)L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il […], con riserva della sua conclusione in data successiva, in conformità della decisione […] del Consiglio.
(5)È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome dell'Unione l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA
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DATA:
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1.
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LINEA DI BILANCIO:
Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti
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2.
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TITOLO:
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
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3.
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BASE GIURIDICA:
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 218.
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4.
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OBIETTIVI:
Concludere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile.
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5.
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INCIDENZA FINANZIARIA
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ESERCIZIO IN CORSO 2016
(milioni di EUR)
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ESERCIZIO SUCCESSIVO 2017
(milioni di EUR)
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ESERCIZIO 2018
(milioni di EUR)
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5.0
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SPESA
-
DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)
-
DEI BILANCI NAZIONALI
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ALTRO
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-
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5.1
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ENTRATE
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RISORSE PROPRIE DELL'UE
(PRELIEVI/DAZI DOGANALI)
-
SUL PIANO NAZIONALE
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4,4
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4,4
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4,4
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2016
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2017
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2018
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5.0.1
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PREVISIONI DI SPESA
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5.1.1
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PREVISIONI DI ENTRATA
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4,4
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4,4
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4,4
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5.2
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METODO DI CALCOLO: volume moltiplicato per il dazio contingentale
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6.0
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FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE
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NO
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6.1
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FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE
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NO
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6.2
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NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE
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NO
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6.3
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STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI
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NO
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OSSERVAZIONI:
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